Prot. Uscita n.0001892
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTER I E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
(ESCLUSI I PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA) LORO SEDI
E, PER CONOSCENZA,
AI PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA LORO SEDI
AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA
ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE – RIPARTIZIONE” AFFARI ISTITUZIONALI, COMPETENZE ORDINAMENTALI E PREVIDENZA – UFFICIO ELETTORALE E PER I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI TRENTO
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA – SERVIZIO ELETTORALE UDINE
ALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI – DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI SERVIZIO 11 ELETTORALE PALERMO
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE – SERVIZIO ELETTORALE CAGLIARI
OGGETTO: Elezioni amministrative nell’ambito delle regioni a statuto ordinario di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 , con eventuale turno di ballottaggio domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012. Agevolazioni per i viaggi aerei, ferroviari, via mare ed autostradali.
In vista delle consultazioni amministrative di cui all’oggetto, si riportano, di seguito, le principali condizioni relative alle agevolazioni di viaggio che saranno applicate dagli Enti e Società competenti, a favore degli elettori che si recheranno a votare presso il proprio comune di iscrizione elettorale.
Le medesime agevolazioni si applicano anche nei confronti degli elettori chiamati alle urne, nella stessa data, nelle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sicilia nonché, con diversi termini di validità, per le elezioni comunali delle altre regioni ad autonomia speciale fissate in date diverse.
AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI CON IL MEZZO AEREO
Come noto, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 , ha previsto per gli elettori una agevolazione di viaggio nella misura del 40 per cento, per l’acquisto di un biglietto aereo di andata alla sede elettorale di iscrizione e ritorno, per i viaggi aerei effettuati sul territorio nazionale. L’importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40.00 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.
In attuazione di tale normativa, la competente Direzione Centrale della Finanza Locale di questo Dipartimento ha invitato tutte le società di navigazione aerea in possesso della licenza di esercizio rilasciata in Italia a far conoscere la disponibilità a concordare le relative modalità applicative.
A seguito di tale richiesta, ha manifestato la disponibilità ad applicare le agevolazioni in questione solo la Compagnia Alitalia, che ha stipulato l’apposita convenzione.
Pertanto, la predetta società applicherà le agevolazioni su tutti i voli nazionali Alitalia e Air One per le classi di prenotazione Y, B, M, H, K, V, T, N, S, Q, X.
Sono escluse le tratte in continuità territoriale, le tariffe promozionali e le tratte in code share con altri Vettori (inclusa Air One Smart Carrier).
Le agevolazioni si applicheranno solo ai biglietti rilasciati per viaggi di andata e ritorno.
Si ricorda che l’elettore dovrà presentare al check-in e/o all’imbarco la tessera elettorale o, in mancanza di essa, per il solo viaggio di andata, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 48 del T.U . n. 445/2000; al ritorno l’elettore dovrà comunque esibire la tessera elettorale regolarmente vidimata dal seggio elettorale recante la data di votazione.
I documenti di viaggio hanno un periodo di validità di sette giorni antecedenti la data della consultazione e sino a sette giorni successivi alla data di chiusura delle operazioni di votazione.
Per ulteriori informazioni gli elettori interessati potranno rivolgersi direttamente alla predetta società Alitalia.
AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI
La Società Trenitalia S.p.A., sulla base della apposita “Convenzione” stipulata con il Ministero dell’Interno, ha diramato ai propri Uffici territoriali le direttive di competenza, elaborate secondo la Disciplina per i viaggi degli elettori”, allegata all’Ordine di servizio n. 31/2012 dell’11 aprile 2012 della medesima società Trenitalia e consultabile sul sito www.trenitalia.com >Area Clienti>Condizioni di trasporto>Elettori.
Inoltre, presso le Biglietterie Trenitalia e le Agenzie di viaggio è affisso un apposito Avviso ai Viaggiatori, ove sono riportate le particolari condizioni che disciplinano i biglietti emessi in favore degli elettori.
Peraltro, si ritiene utile allegare la “Disciplina per i viaggi degli elettori” ed un esemplare dell’Avviso ai viaggiatori ave sono riportati termini, modalità e condizioni per usufruire delle agevolazioni in argomento nonché il modello di “Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione in lista elettorale” forniti dalla Società Trenitalia (ali. 1, 2 e 3).
Nel contempo, si evidenziano di seguito sinteticamente pochi punti salienti, relativi alle agevolazioni applicabili in occasione delle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 .
VIAGGI DEGLI ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA
Vengono rilasciati biglietti ferroviari nominativi di seconda classe, di andata e ritorno, con applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe regionali n. 39 e regionali con applicazione sovraregionale (39/AS) e del 70% sul prezzo Base previsto per tutti gli altri treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Eurostar Italia, Intercity, Intercity notte ed Espressi) e per il servizio cuccette.
L’agevolazione non è valida in prima classe, nei livelli di servizio Executive, Business e Premium, nei servizi vagone letto, nelle vetture Excelsior, nei salottini nonché su tutti i servizi accessori (ristorazione, etc …. ).
Lo sconto previsto non è cumulabile con altre riduzioni e/o promozioni, ad eccezione delle agevolazioni previste a favore dei ciechi, mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carla Blu, che mantengono comunque il diritto all’agevolazione del viaggio per l’accompagnatore.
I biglietti con le riduzioni di cui sopra sono rilasciati dietro esibizione della tessera elettorale e di un documento d’identità. Unicamente per il viaggio di andata, è ammessa l’autocertificazione, che deve essere presentata esclusivamente al personale di biglietteria.
Per il viaggio di ritorno, in ogni caso, è necessaria anche la timbratura apposta dal seggio elettorale sulla tessera elettorale.
II viaggiatore deve sempre esibire, oltre ai documenti di cui sopra, anche i biglietti relativi al viaggio sia di andata che di ritorno.
Il periodo di utilizzazione dei biglietti è di venti giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente l’ultimo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo all’ultimo giorno di votazione (quest’ultimo escluso).
Pertanto, per le prossime consultazioni amministrative, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 28 aprile 2012 e quello di ritorno oltre il 17 maggio 2012.
In caso di ballottaggio il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 12 maggio 2012 e quello di ritorno oltre il 31 maggio 2012.
In ogni caso, il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può aver inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.
VIAGGI DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Per i Treni Italia – Svizzera ed Italia – Austria è prevista, a favore degli elettori, l’emissione di un biglietto a tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l’ltalia) con riduzione, sul percorso Trenitalia, del 70% sulla tariffa Adult/Standard.
Sono esclusi dalla agevolazione i servizi vagone letto e VL DeLuxe, nonché i servizi accessori (bici al seguito, etc …. ).
Sui treni delle Società Elipsos (Spagna-Italia) e Trans Veolia Transdev (Italia-Francia) non viene riconosciuta la predetta agevolazione.
Per i Treni Germania Notte (treni diretti notturni che collegano Germania e Italia), nel caso di acquisto presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche, viene rilasciato:
– per il percorso estero un biglietto a data aperta, a tariffa chilometrica (senza sconto elettori), più l’eventuale supplemento letto o cuccetta;
– per il percorso italiano viene emesso dal personale di bordo Trenitalia, su presentazione dei documenti elettorali, un biglietto di andata e ritorno con applicazione delle condizioni previste per i viaggi in servizio interno.
– per il viaggio di ritorno in Germania previa esibizione della tessera elettorale recante l’attestazione di avvenuta votazione, e, a condizione che venga comprovata la residenza all’estero, l’eIettore deve acquistare presso le biglietterie o le agenzie il biglietto internazionale a prezzo “Italian Elector” per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.
Per il viaggio di proseguimento da una delle stazioni di fermata del treno internazionale alla sede del seggio elettorale, se effettuato:
a) con un treno a prezzo di mercato con assegnazione contestuale del posto (IC, ICN, FS, ES, AV e servizi cuccetta), viene rilasciato all’estero un biglietto a tariffa “ltalian Elector” da una delle stazioni italiane servite dal treno internazionale fino alla stazione sede del comune elettorale e viceversa;
b) con un treno senza assegnazione contestuale del posto (Regionale) il biglietto di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, deve essere acquistato in Italia presso le biglietterie ed agenzie di viaggio.
L’agevolazione è applicata su presentazione, oltre che di un documento d’identità, anche della tessera elettorale o della cartolina -avviso o della dichiarazione dell’Autorità consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con ” indicazione dell’agevolazione di viaggio spettante. Per questi elettori non è prevista la possibilità di produrre l’autocertificazione in luogo della tessera elettorale.
Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione dei biglietti, il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima dell’apertura del seggio e quello di ritorno al massimo un mese dopo la chiusura del seggio.
In ogni caso, il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.
In occasione del viaggio di ritorno l’elettore deve esibire, oltre al documento di identità, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione.
Il viaggiatore deve inoltre sempre esibire, oltre ai documenti di cui sopra, anche i biglietti relativi al viaggio sia di andata che di ritorno.
AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI VIA MARE
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo interno, ha diramato alle società di navigazione concessionarie appartenenti al Gruppo Tirrenia (Tirrenia, Caremar, Siremar, Toremar e Saremar) le direttive per l’applicazione, nell’ambito nazionale, delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall’estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto.
In particolare:
– a tali elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”;
– nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la “tariffa residenti”, tranne che la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa.
L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro della sezione.
AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI
Si comunica inoltre che l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), ha comunicato l’adesione delle Concessionarie autostradali alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per i soli elettori italiani residenti all’estero, che verrà accordata secondo le consuete modalità, su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esenzione di tipo “aperto”, sia per il viaggio di raggiungi mento del seggio sia per quello di ritorno.
Pertanto, gli elettori residenti all’estero, che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto ed usufruire delle agevolazioni di che trattasi, dovranno esibire, in occasione del viaggio di andata, direttamente presso il casello autostradale, idonea documentazione elettorale e un documento di riconoscimento, e, al ritorno, la tessera elettorale personale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.
Le agevolazioni in oggetto saranno accordate: per il viaggio di andata, a decorrere dalle ore 22 del 10 maggio 2012 e, per il viaggio di ritorno, dal giorno di inizio delle operazioni di voto fino alle ore 22 del 12 maggio 2012 .
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Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alle direttive emanate dagli Enti e Società di cui sopra anche mediante gli organi di informazione locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Guglielman)
ALL. 1
Allegato all ‘OS. n. 31/2012 del 11-04-2012
DISCIPLINA PER I VIAGGI DEGLI ELETTORI
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Per i viaggi degli e lettori residenti nel territorio nazionale e di quelli residenti all’estero che, in occasione delle elezioni politiche, regionali, provincia li, comunali, dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo nonché delle consultazioni referendarie indette con D.P.R., si recano nella località sede elettorale di iscrizione per esercitarvi il diritto di voto, sono accordate le agevolazioni previste nei successivi Capi II e III.
CAPO II
VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE
Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale si rilasciano biglietti nominativi per viaggi di andata e ritorno. con applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe regionali n. 39 e regionali con applicazione sovraregionale (39/AS) e del 70% sul prezzo Base previsto per tutti i treni del servizio nazionale – Eurostar Italia (ES*), Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento (AV), Frecciabianca (FB), Intercity ( IC), lntercity nolle ( ICN) ed Espressi (E) – e per il servizio cuccette. In tutti i casi le riduzioni sono applicabili solo per la seconda c lasse e per il li vello di servizio Standard presente su alcuni treni AV Frecciarossa.
L’ agevolazione non è valida in prima classe, nei livelli di servizio Executive, Business e Premium, nei servizi vagoni letto, nelle vetture Excelsior, nei salottini, nonché su tutti i servizi accessori ( ristorazione, … ).
Relativamente ai treni del servizio nazionale non è previsto il rilascio dei biglietti senza garanzia del posto.
Lo sconto previsto per gli elettori non è cumulabile con altre riduzioni e/o promozioni. E’ fatta eccezione per le agevolazioni previste in favore de i ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto all’agevolazione del viaggio per l’accompagnatore.
A) Utilizzabilità del biglietto.
Per i viaggi degli e lettori residenti nel territorio nazionale si r lasciano biglietti nominativi per effettuare viaggi di andata e ritorno. Il viaggio di andata deve essere obbligatoriamente effettuato prima di quello di ritorno.
N.B.: Il viaggiatore deve esibire, oltre ai biglietti relativi al viaggio di andata e a quello di ritorno, anche un documento di identificazione personale e la tessera elettorale (per il viaggio di ritorno la tessera deve essere regolarmente vidimata presso la sezione di voto).
B) Periodo di utilizzazione. Validità.
l biglietti per i viaggi degli e lettori residenti nel territorio nazionale hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente l’ ultimo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno a partire dall’ ultimo giorno di votazione (quest’ultimo escluso).
In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’ apertura del seggio elettorale.
Lo stesso periodo di utilizzazione è previsto anche in caso di secondo turno di consultazioni.
I biglietti per i treni del servizio nazionale (lC, ICN, E, FB, ES·, AV, servizio cuccette), sono validi, nel l’ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni, solo per il giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati. Per l’accesso a treno diverso da quello prenotato valgono i termini temporali e le disposizioni previste per il biglietto Base. In particolare i biglietti possono essere utilizzati da un ‘ora prima e fino ad un ‘ora dopo la partenza del treno prenotato, per la medesima relazione, su un treno diverso da quello prenotato ma della stessa categoria, dietro pagamento della penalità di 8,00 euro per l’assegnazione del posto. Nel caso di utilizzazione nello stesso arco temporale di treno di categoria diversa oppure di altro servizio o classe è dovuto il pagamento della differenza di pre220 tra quanto corrisposto e quanto dovuto a pre220 intero per il treno utilizzato e della soprattassa di 8,00 euro.
La medesima regolarizzazione viene effettuata anche dopo tale termine qualora il treno utilizzato rappresenti il primo treno di categoria pari o inferiore utile per arrivare a destinazione.
I biglietti per treni Regionali sono senza assegnazione del posto e per essere validi, devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno. Il viaggio deve essere terminato entro 24 ore dal momento della convalida, fatta eccezione per i biglietti di percorrenza fino a 200 Km. per i quali il viaggio deve essere terminato entro 6 ore dal momento della convalida. I biglietti a tariffa regionale con applicazione sovraregionale, validi solo sui treni regionali e per viaggi fra due o più regioni, rilasciati per una distanza fino a 600 km, hanno validità di 6 ore a decorrere dalla convalida. In ogni caso all’elettore che si trovi in viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie.
Quando le obliteratrici non funzionano o sono mancanti i biglietti devono essere convalidati presso le biglietterie o facendone richiesta al personale del treno all’atto della salita senza pagamento di alcuna penalità.
C) Modalità di emissione.
Il rilascio dei biglietti per elettori avviene a cura delle biglietterie di Trenitalia e delle agenzie di viaggio autorizzate.
Per ottenere il rilascio del biglietto con la riduzione prevista in favore degli elettori, il viaggiatore deve esibire la tessera elettorale.
I biglietti non devono essere rilasciati quando sia prevedibile che l’elettore non possa raggiungere la sede elettorale in tempo utile per partecipare all’elezione.
D) Cambio del biglietto
Per i treni del servizio nazionale
Il cambio dei biglietti di andata e ritorno per elettori può essere richiesto una sola volta dal giorno d’emissione e fino ad un’ora successiva alla partenza del treno prenotato, facendone richiesta:
a) prima della partenza presso qualsiasi biglietteria di stazione o l’ agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
b) dopo la partenza esclusivamente presso la biglietteria presente nel la stazione di partenza del treno indicata sul biglietto,
Se l’importo dovuto è superiore a quello già corrisposto è dovuto il pagamento della differenza di prezzo, mentre se il prezzo dovuto è inferiore, viene accordato il rimborso della differenza, con applicazione delle nonne previste per il biglietto Base (trattenuta del 20% o del 500!o prevista a seconda del momento in cui viene effettuato il cambio. fatto salvo il prezzo minimo non rimborsabile) .
Per i treni Regionali
Il cambio dei biglietti di andata e ritorno per elettori può essere richiesto una sola volta, nel periodo di utilizzazione del biglietto, corrispondendo l’eventuale differenza di prezzo e il diritto di modifica pari al 20% dell’importo del biglietto con il massimo di 3,00 euro, facendone richiesta presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio abilitata,
Se il prezzo dovuto (comprensivo del diritto di modifica) è superi ore a quello già corrisposto è dovuta la differenza di prezzo, se è inferiore viene accordato il rimborso della differenza con la trattenuta del 20%, fatto salvo il prezzo minimo non rimborsabile.
Norme comuni
Il cambio del biglietto può avvenire con l’applicazione degli sconti previsti solo nel rispetto delle condizioni stabilite per l’emissione dei biglietti per elettori, in caso contrario viene applicata la differenza a prezzo intero.
Se richiesto solo per il viaggio di andata o so lo per quello di ritorno, non può riguardare il nominativo, la riduzione applicata, il numero delle persone, la classe, il livello di servizio, l’origine e destinazione del viaggio.
E) Cambio della prenotazione
Il cambio della prenotazione, previsto so lo per i biglietti con assegnazione contestuale del posto (treni nazionali), è ammesso, fermo restando i limiti temporali previsti per l’effettuazione del viaggio, una sola volta dal giorno d’emissione e fino ad un’ora successiva alla partenza del treno prenotato.
F) Viaggiatore sprovvisto di tessera elettorale.
AI viaggiatore che dichiara di essere sprovvisto di tessera elettorale deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art!. 46 lett. i) e 49 del D.P.R. 445 del 28112/2000 e deve essere rilasciato un biglietto per viaggi di andata e ritorno con lo sconto previsto per gli e lettori, secondo le norme precedentemente riportate.
L’ autocertificazione deve essere presentata esclusivamente al personale di biglietteria.
La dichiarazione può anche essere sottoscritta dall’interessato e presentata da persona incaricata, insieme ad una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
In ogni caso, l’autocertificazione può essere prodotta so lo per il viaggio di andata. Per il viaggio di ritorno l’elettore deve esibire, oltre ai biglietti di viaggio, la tessera elettorale regolarmente vidimata o, in mancanza,
un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione.
Inoltre, sul biglietto emesso deve essere apposto un apposito timbro a cura della biglietteria, che attesti la presentazione dell’autocertificazione e giustifichi la regolarità del titolo, evitando in tal modo la regolarizzazione a bordo treno durante il viaggio di andata.
G) Viaggiatore in partenza per il viaggio di andata da stazione disabilitata o impresenziata
Il viaggiatore. se munito di tessera elettorale o di autocertificazione, può ottenere dal persona le di bordo, indipendentemente dalla tipologia di treni utilizzati per il viaggio di A/R, l’emissione di un biglietto nominativo. valido per il viaggio di andata e ritorno, per una delle stazioni di fermata del treno, a tariffa n. 39 o 39/AS scontata del 60%. se utilizza un treno Regionale, o a tariffa ordinaria n, II Espressi con la
riduzione del 70% più l’eventuale cambio servizio (anch’esso scontato del 70%), se utilizza un treno del servizio nazionale.
Per l’eventuale prosecuzione del viaggio fino alla sede del Comune elettorale, il cliente dovrà acquistare in biglietteria o in agenzia di viaggio un biglietto A/R alle attuali agevolazioni e lettori.
Qualora la stazione sia disabilitata o impresenziata o nel caso in cui il tempo di interscambio fra l’arrivo del treno e la partenza del primo treno utile per il proseguimento fino alla stazione che serve il Comune
elettorale non consenta l’acquisto del biglietto in stazione, il biglietto di A/R a tariffa elettori per il viaggio di proseguimento verrà rilasciato in treno senza applicazione di soprattasse, a condizione che l’elettore sia in grado di esibire la documentazione elettorale richiesta ed il biglietto per elettori relativo al primo treno utilizzato.
Per il viaggio di ritorno, l’elettore dovrà effettuare in biglietteria il cambio del biglietto per la tipologia di treno che intende utilizzare.
H) Rimborso per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore
Per i biglietti del servizio nazionale (IC, ICN, E, FB, ES*, AV, servizio cuccette)
– fino alla partenza del treno prenotato per il viaggio di andata : il rimborso viene effettuato con la trattenuta del 20% e può essere richiesto presso qualsiasi biglietteria abilitata o all’agenzia che ha emesso il biglietto:
– dopo la partenza del treno prenotato per il viaggio di andata e fin o ad un’ora successiva: il rimborso viene effettuato con una trattenuta del 50% e può essere richiesto esclusivamente presso le biglietterie che servono la località di partenza indicata sul biglietto o la località di emissione oppure presso l’agenzia emittente.
Non spetta alcun rimborso in caso di interruzione del viaggio.
Non si procede al rimborso se il biglietto è di importo pari o inferiore a 10,00 euro. L’importo minimo non rimborsabile deve intendersi riferito all’ importo complessivo sia del biglietto di andata che di quello di ritorno.
Quando non è possibile richiedere il rimborso perché la biglietteria è impresenziata o chiusa temporaneamente, il viaggiatore deve. nei termini previsti a seconda del tipo di rimborso da richiedere, telefonare al Call Center, comunicando il tipo di rimborso richiesto e tutti gli estremi necessari per l’evasione del rimborso c spedire, entro le 24 ore successive, la richiesta scritta allegando il biglietto originale all’indirizzo comunicato telefonicamente.
Nel caso di rimborso per rinuncia da parte del viaggiatore richiesto dopo l’orario di partenza del treno l’invio può essere effettuato esclusivamente dalla località servita dalla stazione di partenza o di emissione. a condizione che quest’ultima non coincida con quella di arrivo. A tal fine farà fede il timbro postale,
Per i biglietti Regionali: entro il periodo di utilizzazione e comunque prima della convalida del biglietto. E’ consentito tuttavia il rimborso del biglietto convalidato a condizione che la richiesta del rimborso venga avanzata alla biglietteria della stazione di partenza fino a 30′ successivi alla convalida. Il rimborso viene effettuato con la trattenuta del 20%, salvo diversa disposizione prevista in ambito regionale.
Non si procede al rimborso se la somma da corrispondere, dopo l’applicazione della trattenuta, è pari o inferiore a 8,00 euro. L’ importo minimo non rimborsabile deve intendersi riferito all’importo complessivo sia del biglietto di andata che di quello di ritorno,
Norme comuni
I biglietti sono rimborsabili a condizione che siano totalmente inutilizzati sia per l’andata che per il ritorno.
I) Rimborso per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’autorità pubblica.
Indennità in caso di ritardo in arrivo
Per il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’autorità pubblica c per l’ indennità in caso di ritardo in arrivo si applica quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia, Parte Il e III.
L) Irregolarità
I viaggiatori muniti in corso di viaggio dei biglietti per elettori relativi sia al viaggio di andata che a quello di ritorno, ma sprovvisti della tessera elettorale o del documento di identificazione, devono essere regolarizzati, per l’intero percorso di andata e ritorno, mediante il pagamento della differenza fra il prezzo intero e quello ridono fruito. più una soprattassa di Euro 8,00 (nel caso di utilizzazione del servizio cuccette con i titoli di viaggio richiesti e la tessera elettorale ma senza il documento di identificazione personale, oltre al pagamento della differenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito, è dovuto il pagamento del sovrapprezzo di 25.00 Euro). Se la regolarizzazione avviene, a seconda dei casi, nel viaggio di andata o di ritorno e l’elettore non è in grado di esibire anche i biglietti relativi al percorso inverso, viene regolarizzato per il viaggio che sta effettuando come sprovvisto di biglietto, mediante il pagamento del prezzo intero dovuto più una soprattassa di 200,00 Euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l’importo è ridono a 100.00 Euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno la soprattassa è ridotta a 50,00 Euro. Salvo diverse leggi regionali, la stessa regolarizzazione viene applicata anche se il viaggio è effettuato sui treni Regionali,
Il viaggiatore munito di biglietto ridotto per elettori, trovato nel viaggio di andata dopo l’ora di chiusura delle votazioni o che si trovi comunque nell’impossibilità di giungere a destinazione in tempo utile per la votazione, o che nel viaggio di ritorno venga trovato con la tessera elettorale sprovvista del timbro di avvenuta votazione deve essere regolarizzato mediante il pagamento sia per il percorso di andata che per quello di ritorno. della differenza rispetto al prezzo intero più una soprattassa di Euro 8,00. Se la regolarizzazione avviene, a seconda dei casi, nel viaggio di andata o di ritorno e l’elettore non è in grado di esibire anche i biglietti relativi al percorso inverso, viene regolarizzato per il viaggio che sta effettuando come sprovvisto di biglietto.
Salvo diverse leggi regionali, qualora l’elettore venga trovato in treno con biglietto scaduto di validità o non viaggi nel periodo di utilizzazione previsto, deve essere regolarizzato mediante il pagamento del prezzo intero dovuto più una soprattassa di 200,00 Euro. Se il pagamento è effettuato entro il 150 giorno dalla data della notifica l’ importo è ridotto a 100,00 Euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno la soprattassa è ridotta a 50,00 Euro.
Salvo diverse leggi regionali, nel caso in cui il biglietto Regionale sia privo della convalida, l’elettore viene regolarizzato mediante il pagamento di una penalità di 200,00 Euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l’ importo è ridotto a 100,00 Euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno la soprattassa è ridotta a 50,00 Euro.
L’elettore che venga trovato oltre la stazione di destinazione, prima del la scadenza della validità oraria e comunque entro il periodo di utilizzazione previsto, viene regolarizzato come sprovvisto di biglietto per il percorso aggiuntivo mediante il pagamento di quanto dovuto a prezzo intero più una soprattassa di 200,00 Euro. Se il pagamento è effettuato entro il 150 giorno dalla data della notifica l’ importo è ridotto a 100,00 Euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a 50.00 Euro.
Qualora in vece J”e lettore viaggi in prima classe o nei livelli di servizio Executive, Business e Premium, deve essere regolarizzato con il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto previsto per il treno utilizzato per un viaggio di corsa semplice a prezzo intero, più il sovrapprezzo di 8,00 Euro.
Per tutto quanto non previsto per irregolarità, abusi e modalità di accesso ai treni vale quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia, Parti I, Il e III.
CAPO III
VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Treni Italia – Svizzera ed Italia – Austria
E’ prevista l’emissione di un biglietto a tariffa ltalian Elector (riduzione, sul percorso Trenitalia, del 70% sulla tariffa Adult/Standard).
Sono esclusi dall’agevolazione per gli Elettori residenti all’estero i servizi vagoni letto e VL DeLuxe nonché i servizi accessori (bi ci al seguito, etc.).
Sui treni delle società Elipsos (Spagna-Italia) e Trans Veolia Transdev (Italia – Francia) non viene riconosciuta l’agevolazione per gli Elettori residenti all’estero.
Treni Germania Notte
Per i collegamenti effettuati con i treni diretti notturni che collegano Germania e Italia, nel caso di acquisto presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche (DB), viene rilasciato:
1. per il viaggio di andata fino al confine italiano un biglietto a data aperta, a tariffa chilometrica (senza sconto elettori). Dalla stazione di confine e fino ad una delle stazioni di fermata del treno internazionale, l’elettore potrà ottenere a bordo treno un biglietto di andata e ritorno con applicazione delle riduzioni previste per i viaggi degli elettori in servizio interno su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti e senza applicazione di soprattasse;
2. per il viaggio di ritorno in Germania, previa esibizione della tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione e, a condizione che venga comprovata la residenza all’estero, l’elettore deve acquistare presso le biglietterie o le agenzie, il biglietto internazionale a prezzo ” ltalian Elector” per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.
Nel caso in cui la sede elettorale non è servita dal treno internazionale, per la tratta interna è prevista l’emissione di un biglietto di andata e ritorno con le seguenti particolarità:
· per i treni del servizio nazionale (lC, ICN, E, FS, ES·, AV): il biglietto viene rilasciato all’estero a tariffa “ltalian Elector” da una delle stazioni italiane servite dal treno internazionale alla stazione sede del Comune elettorale e viceversa;
· per i treni Regionali: il biglietto di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, deve essere acquistato in Italia presso le biglietterie ed agenzie di viaggio.
A) Validità del biglietto.
I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima dell’apertura del seggio e quello di ritorno al massimo un mese dopo la chiusura del seggio.
In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale. Lo stesso periodo di utilizzazione è previsto anche in caso di secondo turno di consultazioni.
I biglietti di A/R per il viaggio di proseguimento in servizio interno devono essere rilasciati secondo le condizioni previste per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale.
B) Modalità di emissione.
I biglietti a tariffa ridotta per elettori residenti all’estero vengono rilasciati su presentazione della tessera elettorale o della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto e riportante l’agevolazione di viaggio spettante.
Per gli elettori residenti all’ estero non è prevista la possibilità di produrre l’ autocertificazione in luogo della tessera elettorale.
Qualora la cartolina avviso sia sprovvista dell’apposito riquadro, riportante il tipo di agevolazione spettante a1l’elettore proveniente dall’estero, i punii vendita dovranno astenersi dal rilasciare i biglietti con le tariffe sopra riportate, in quanto nella fattispecie l’elettore ha diritto, ai sensi dell’art. 20 della Legge 459/01. al rimborso del 75% del prezzo del biglietto da parte del Consolato.
B.1. Elettori provenienti dall’estero sprovvisti di biglietto per il percorso Trenitalia.
Agli elettori provenienti dall’estero, muniti di biglietto a tariffa chilometrica (SCIC-NRT ex TCV) fino al confine e sprovvisti del biglietto per il percorso Trenitalia, deve essere rilasciato in treno, senza soprattasse e su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti, un biglietto va lido per il viaggio di andata e ritorno con applicazione delle condizioni previste per i viaggi in servizio interno.
Per il viaggio di ritorno, previa esibizione della tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione e, a condizione che venga comprovata la residenza all’estero, l’e lettore deve acquistare presso le biglietterie o le agenzie. il biglietto internazionale a prezzo ” ltalian Elcetor” per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.
Gli elettori provenienti dall’estero. in possesso di biglietto fino alla stazione di arrivo del treno internazionale ma sprovvisti del biglietto per il viaggio di proseguimento fino alla stazione sede del Comune elettorale e viceversa. devono acquistare il biglietto di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale. presso le biglietterie o agenzie di viaggio.
In caso di accesso ad altro treno del servizio nazionale (IC, ICN, E, FB, ES*, AV) gli elettori devono corrispondere il relativo cambio servizio a prezzo intero, calcolato rispetto alla tariffa 1/Espressi per la categoria di treno utilizzata senza applicazione di soprattasse.
Qualora la sta/ione sia disabilitata o impresenziata o nel caso in cui il tempo di interscambio fra l’ arrivo del treno internazionale e la partenza del primo treno utile per il proseguimento fino alla stazione che serve il Comune elettorale non consenta l’acquisto del biglietto in stazione, il biglietto di A/R a tariffa elettori per il viaggio di proseguimento viene rilasciato in treno senza applicazione di soprattasse, a condizione che l’elettore sia in grado di esibire la documentazione elettorale richiesta ed il biglietto per elettori relativo al treno internazionale utilizzato.
B.2. Elettori provenienti dall’estero che abbiano raggiunto l’Italia con altri mezzi.
a) emissione di biglietti per viaggi di andata e ritorno:
Agli elettori provenienti dall’estero giunti in una stazione di confine (sono considerate stazioni di confine anche tutte le località sede di aeroporto internazionale) con mezzi propri o con quelli di altri vettori, devono essere rilasciati biglietti di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale per viaggi di andata e ritorno da e per la stazione di confine fino alla stazione che serve il Comune sede elettorale, con la validità prevista per gli elettori provenienti dall’estero, purché siano in grado di comprovare la residenza al l’estero ed esibiscano la documentazione elettorale prevista.
b) emissione di biglietti per il solo percorso internazionale di ritorno:
Agli e lettori provenienti dall’estero, che abbiano raggiunto la località sede elettorale con mezzi propri o con quelli di altri vettori. possono essere rilasciati biglietti per il solo percorso di ritorno del treno internazionale con applicazione delle riduzioni previste.
Nel caso in cui l’elettore richieda il biglietto per una destinazione estera non servita dal treno diretto internazionale, deve essere emesso anche un biglietto o un tagliando di sezione per il percorso estero di proseguimento, sempre che ne sia possibile il rilascio senza riduzioni e lettori.
I biglietti di cui sopra vengono emessi a condizione che l’elettore sia in grado di comprovare la residenza all’estero ed esibisca la tessera elettorale recante l’ attestazione dell’avvenuta votazione.
C) Cambio della prenotazione
Il cambio della prenotazione deve essere richiesto all’Impresa ferroviaria che ha emesso il biglietto, Per effettuare il cambio prenotazione di un biglietto a tariffa Elettori occorre procedere al rimborso del biglietto già acquistato con applicazione delle eventuali trattenute previste ed all’emissione di un nuovo biglietto.
D) Cambio del biglietto
II cambio del biglietto deve essere richiesto all’Impresa ferroviaria che lo ha emesso, Per effettuare il cambio del biglietto a tariffa Elettori occorre procedere al rimborso del biglietto già acquistato con applicazione delle eventuali trattenute previste ed all’emissione di un nuovo biglietto.
E) Rimborso per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore
I biglietti a tariffa·”ltalian Elector” per i treni internazionali a prezzo di mercato, non utilizzati per rinuncia al viaggio da parte del cliente, sono rimborsabili nei termini ed alle condizioni previste da ogni singolo Accordo (Italia – Svizzera etc.).
Per i biglietti emessi da Imprese ferroviarie estere il rimborso deve essere richiesto all’Impresa ferroviaria che ha emesso il biglietto.
Per i biglietti a prezzo di mercato emessi da Trenitalia, la richiesta di rimborso può essere presentata:
· a qualsiasi biglietteria abilitata o all’agenzia emittente, nel caso di rimborso richiesto prima della partenza del treno prenotato;
· a qualsiasi biglietteria abilitata o all’agenzia emittente, tramite domanda scritta da inoltrare a Trenitalia Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo – Amministrazione e Bilancio – Polo Amministrativo Roma – Rimborsi Internazionali – Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 Firenze, per le richieste di rimborso presentate dopo la partenza del treno (nei casi previsti). Per aver diritto al rimborso, sui biglietti deve essere falla apporre dalla biglietteria o dall’Ufficio Assistenza Clienti, l’attestazione: ” biglietto non utilizzato” con l’ indicazione della data e dell’ora, fino ad un’ ora successiva alla partenza del treno prenotato o a 24 ore successive nel caso in cui la biglietteria di partenza sia impresenziata o temporaneamente chiusa.
Ai rimborsi dei biglietti internazionali a prezzo di mercato si applica il limite di 10,00 euro sotto il quale non spetta il rimborso.
Non spetta alcun rimborso in caso di interruzione del viaggio.
F) Rimborso per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’autorità pubblica.
Indennità in caso di ritardo in arrivo
Per il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’autorità pubblica e per l’indennità in caso di ritardo in arrivo si applica quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia.
G) Irregolarità
I viaggiatori provenienti dall’estero sprovvisti di biglietto e della documentazione elettorale richiesta, devono essere regolarizzati come sprovvisti di biglietto, con applicazione delle soprattasse previste.
Agli elettori provenienti dall’estero con i treni Euronight a prezzi di mercato che collegano Germania e Italia, muniti di biglietto a tariffa chilometrica (SCIC/NRT ex TCV) fino al confine italiano, deve essere rilasciato in treno, su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti, un biglietto valido per il viaggio di andata c ritorno con applicazione delle condizioni previste per i viaggi in servi zio interno di cui al precedente CAPO Il dalla stazione di confine ad una delle stazioni di fermata del treno internazionale, senza applicazione di soprattasse.
Agli elettori in possesso di biglietto per il treno internazionale e sprovvisti di titolo di viaggio per il treno di proseguimento fino alla stazione sede del Comune elettorale, qualora la stazione di arrivo del treno internazionale sia disabilitata o impresenziata o nel caso in cui il tempo di interscambio fra l’arrivo del treno internazionale c la partenza del primo treno utile per il viaggio di proseguimento non consenta l’ acquisto del biglietto in stazione. viene rilasciato in treno senza applicazione di soprattasse un biglietto di A/R a tariffa elettori per raggiunge re la sede elettorale a condizione che l’elettore sia in grado di esibire la documentazione elettorale richiesta ed il biglietto per elettori relativo al treno internazionale utilizzato.
Per tutto quanto non previsto per irregolarità, abusi e modalità di accesso ai treni va le quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia, Parti I, Il e IV.
CAPO IV
SERVIZIO CUMULATIVO VIAGGIATORI
Per i viaggi degli elettori in servizio cumulativo si applica, per il percorso relativo alla Rete FS, la riduzione spettante agli elettori, mentre, per il percorso effettuato sulle lince delle singole Amministrazioni quanto previsto dalle Condizioni Particolari delle Estensioni del Servizio di pertinenza di ciascuna Amministrazione, riportate nel “Prontuario dei Servizi Cumulativi Viaggiatori”.
Per quanto riguarda la validità valgono le norme di cui ai precedenti Capi Il e III, rispettivamente per gli elettori residenti in Italia o all’estero.
ALL. 2
AVVISO AI VIAGGIATORI
RIDUZIONI RISERVATE AGLI ELETTORI
(Residenti in Italia e all’estero)
Novità 2012
I biglietti per vengono esclusivamente in seconda classe e nel livello di servizio standard dei Frecciarossa per viaggi di andata e ritorno con la riduzione del 60% del prezzo del biglietto dei treni Regionali e del 70% del prezzo Base previsto per tutti gli altri treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Eurostar Italia, Intercity, Intercity notte ed Espressi) e per il servizio cuccette.
Per gli elettori residenti all’estero è prevista la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per Italia).
La suddetta agevolazione è applicabile esclusivamente per viaggi in un periodo massimo di venti giorni; per i viaggi internazionali è esteso a due mesi*.
Per usufruire delle riduzioni riservate agli elettori è necessario:
– documento d’identità
– documento/tessera elettorale
– per il viaggio di ritorno la timbratura apposta sulla tessera elettorale dal seggio elettorale.
I documenti precedentemente elencati, unitamente ai biglietti relativi al viaggio di andata e a quello di ritorno, dovranno essere presentati al personale a bordo del treno che effettua la controlleria.
La mancanza di uno dei requisiti richiesti darà luogo alle regolarizzazioni previste dalla disciplina per gli elettori e dalle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia.
Il biglietto elettore è soggetto a particolari condizioni.
E possibile consultare in modo completo la disciplina per i viaggi degli elettori, con particolare riguardo alle modalità di cambio e di rimborso dei biglietti, su: www.trenitalia.com nelle biglietterie Trenitalia e nelle agenzie di viaggio.
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* II periodo di venti giorni decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente l’ultimo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno a partire dall’ultimo giorno di votazione (quest’ultimo escluso). Per ì biglietti internazionali il limite dei 10 giorni è esteso ad un mese.
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TRENITALIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE IN LISTA ELETTORALE
(ARTI. 46 lett. i) – 49 D.P.R. 445 del 28/ 12/2000)
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. N. 196/2003 che i dati personali che Le viene chiesto di conferire saranno trattati dalla Ns. società per le finalità strettamente necessarie e connesse al rilascio del suo titolo di viaggio. Titolare del trattamento è Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma. Responsabile del trattamento dei dati è la Struttura Vendita Diretta e Customer Service NI, con sede in Roma Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma, presso lo quale potrà essere consultato l’elenco degli altri Responsabili. In ogni momento nei confronti dei predetti; soggetti potrà esercitare i Suoi diritti di cui all’ari. 7.
Il/Ia sottoscritto/a _________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a _____________________________________________ ______
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato) (prov.)
il _________________
residente a ___________________________________________ ______
(comune di residenza) (prov.)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________
Luogo e data il/la dichiarante
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Ai sensi dell’art. 38 del D. P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’ interessato in presenza del dipendente Trenitalia addetto oppure è sottoscritta dall’ interessato e presentata da persona incaricata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.