Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Ministro dell’Interno
Circolare 17 aprile 2012, n. 3
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0015731 P
Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Oggetto: Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall’art. 15, 1. 183 del 2011 in materia di certificazione.
Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall’art. 15, 1. 12 novembre 2011, n. 183 – che ha novellato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all’art. 40 – in particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all’attestato di idoneità abitativa e alla cittadinanza.
1. Sino all’1 gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero» è esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Tale principio è affermato dall’art. 3, comma 2, D.P .R. n. 445 del 2000 (prima della novella .introdotta con efficacia dall’1 gennaio 2013, dalla legge di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5) secondo cui «i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti conamenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero».
Inoltre, l’art 2, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 prevede che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino al 31 dicembre 2012, le disposizioni del testo unico o dello stesso regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti.
L’art. 15, 1. n. 183 del 2011, che ha novellato il D.P.R. n. 445 del 2000, non è intervenuto sull’ambito di applicazione, nel settore dell’immigrazione, della disciplina in materia di documentazione amministrativa In assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall’applicazione del comma 02 dell’art. 40, D.P.R. n. 445 del 2000, sono pertanto fatte salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero». Da tale conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un lato, ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi dell’immigrazione, approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; dall’altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: <il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura «certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione».
La direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 22 dicernbre 2011 precisa che «per quanto non espressamente previsto nella direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia del testo unico sulla documentazione amministrativa». La direttiva fa quindi salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero».
La legge di conversione del d.l. n. 5 del 2012 ha soppresso, con efficacia dall’1 gennaio 2013, dall’art. 3, comma 2, D.P.R. n. 445 deI 2000 le parole «fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero», con la conseguenza che, a decorrere da tale data, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, D.P.R. n. 445 del 2000.
2. Quanto all’attestato di idoneità abitativa, l’art 29, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3 prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità, tra l’altro, di un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari, nonché di idoneità abitativa.
Si richiede che l’alloggio sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato. Tale idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
Dunque, al di là del nomen juris utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l’idoneità abitativa rappresenta un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi natura di certificato e non può pertanto essere sostituita da un’autocertificazione.
Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall’art 40, comma 02, del cit. D.P.R. n. 445 del 2000: «II presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
3. AI procedimento relativo alla cittadinanza si applica l’art 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000.
Ciò in quanto la disposizione dettata dall’art 9 bis, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall’art 1, 1. 15 luglio 2009, n. 94, ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza non può essere considerata speciale rispetto alla disciplina dettata dall’art. 40, D.P R. n. 445 del 2000. Tale norma, infatti, non ha carattere di specialità per quanto attiene al procedimento, con la conseguenza che non sussistono ragioni di ordine logico e giuridico che possano giustificare la non applicabilità della disciplina dettata dal cit. D.P.R. n. 445 del 2000.
Sul punto può osservarsi che: a) il procedimento per ottenere la cittadinanza non rientra nella previsione contenuta nell’art. 3, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000, che esclude dal campo di applicazione della semplificazione della documentazione amministrativa i soli procedimenti relativi alla condizione dello straniero e all’inunigrazione. Trattandosi di deroga ad un principio generale non è estensibile in via analogica ad ipotesi non espressamente previste. E che il procedimento relativo alla cittadinanza non sia assimilabile a quello relativo alla condizione dello straniero e all’immigrazione è dimostrato anche dalla circostanza che lo stesso art. 9 bis fa espressamente riferimento all’elezione, all’acquisto, al riacquisto, alla rinuncia o alla concessione della cittadinanza.
È indubbio, quindi, che il legislatore del 2009, modificando la l. n. 91 del 1992, ha voluto prevedere l’allegazione dei certificati non solo per gli stranieri, ma anche per coloro che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare dopo averla perduta. Sono, queste, ipotesi che coinvolgono un cittadino italiano e non lo straniero; b) il legislatore del 2009 non ha inteso dettare una disciplina specifica relativamente all’acquisizione della documentazione utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che si possono ritenere applicabili i principi generali dettati dal D.P.R.n. 445 del 2000; c) i criteri dettati dal D.P.R. n. 445 del 2000 non possono ritenersi in contrasto con interessi e valori costituzionali, sui quali è costruita la sovranità e la democrazia, ma dettano una disciplina ispirata ai principi, di rango costituzionale, di buon andamento della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che l’amministrazione non può chiedere documentazione che può acquisire d’ufficio da altra Pubblica amministrazione.
Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, dunque, le diposizioni dettate dal D.P.R n. 445 del 2000 in tema di acquisizione d’ufficio della documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall’art. 40, comma 02, del cit. d.P.R n. 445 del 2000: <<Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Resta fenno che i cittadini non appartenenti all’Unione europea possono, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.P.R n. 445 del 2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registtati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all’estero nei tennini di legge.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Il Ministro Dell’interno