DISCUTIBILE ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO SUL MASSIMO DELLE ORE DI SOSTEGNO
DI SALVATORE NOCERA
Il Consiglio di Stato ha pronunciato il 13 Aprile l’ordinanza sospensiva n. 1390 accogliendo l’appello dei genitori contro l’ordinanza del TAR di Abruzzo che negava il massimo delle ore di sostegno richieste.
E’ da precisarsi che trattasi di ordinanza e non di sentenza, come taluno ha frettolosamente affermato.
Decisioni che attribuiscono ore di sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico non sono infrequenti e questa non è certamente la prima.
Anche la Sentenza della Corte costituzionale n. 80/10, nel proclamare il principio costituzionale che agli alunni certificati con gravità debba essere dato un numero di ore superiori alla media, ammetteva in via di principio che in taluni casi la gravità può richiedere la presenza di un docente per il sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico.
Il ragionamento di tutti i Magistrati, che già dagli anni 90 si sono pronunciati in questo modo, parte da un presupposto fondamentale che le ore di sostegno debbano essere assegnate “ sulla base delle effettive esigenze dell’alunno”.
Ora, stando alla pedagogia ed alla cultura dell’integrazione scolastica, le effettive esigenze sono quelle di essere integrato coi compagni e nei programmi della classe. Tale compito è di tutti i docenti curricolari della classe che però debbono avvalersi del sostegno di un docente specializzato. Ciò significa che docenti degli alunni con disabilità sono tutti i docenti della classe i quali si avvalgono della collaborazione di un docente specializzato, che non necessariamente deve essere presente per tutta la durata dell’orario scolastico.
Nella scuola superiore, è invalso, sulla base di un’erronea interpretazione dell’art 13 comma 5 della L.n. 104/92, operata con la C M n. 78/93, l’orientamento amministrativo di assegnare docenti per il sostegno che siano laureati o abilitati in una delle quattro aree disciplinari ( linguistica, scientifica, tecnologica e psicomotoria); è da tener presente che ad es. nell’area tecnologica confluiscono oltre 130 indirizzi di studio, talora lontanissimi tra loro.
Così il Consiglio di Stato, in via provvisoria, ha stabilito che debbano essere assegnate ore di sostegno con docenti specializzati per ogni disciplina di insegnamento e per tutta la durata settimanale dello stesso.
Se le effettive esigenze fossero prioritariamente quelle di avere il docente specializzato in ogni area disciplinare, la decisione sarebbe condivisibile. Però, come si è accennato, le effettive esigenze di ogni alunno con disabilità che la scuola si impegna ad integrare nella classe sono costituite dalla presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti curricolari, aiutati dal docente per il sostegno.
Purtroppo l’Amministrazione scolastica non è però in grado di dimostrare che tutti i docenti della classe possono prendersi in carico il progetto di integrazione, poiché nessuna norma prevede per loro l’obbligo di una accettabile formazione iniziale ed in servizio sulle tematiche della didattica dell’integrazione scolastica.
Conseguentemente il Consiglio di Stato ed altri organi giurisdizionali hanno più volte deciso che ci debbano essere ore di sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico.
Ma questo orientamento è la totale negazione dei principii dell’integrazione scolastica, che si sono affermati fin dai suoi inizi generalizzati alla fine degli Anni 60.
Ad es. io che ero un gravissimo ipovedente al tempo della mia scolarizzazione negli Anni 50, non mi sono avvalso di nessun docente per il sostegno, ancora di là da venire; ma mi sono integrato grazie all’impegno dei miei docenti curricolari e dei miei compagni che mi aiutavanio a capire ciò che i docenti scrivevano alla lavagna, mi prendevano appunti e poi venivano a fare i compiti con me al pomeriggio.
Il Ministero col D M n. 249/2010 ha previsto finalmente che la formazione iniziale dei futuri docenti curricolari debba prevedere pure aspetti di didattica per l’integrazione; però, mentre ha previsto 31 crediti formativi universitari per i futuri docenti di scuola dell’infanzia e primaria, per quelli di scuola secondaria ha previsto appena 6 crediti formativi; nulla poi prevedono i Contratti collettivi circa l’obbligo di formazione in servizio su questi temi.
Conseguentemente, sino a quando il Ministero non aumenterà sensibilmente i crediti formativi per i futuri docenti di scuola superiore e non concorderà coi Sindacati l’obbligo di fomazion e in servizio, decisioni come questa si moltiplicheranno, con notevole aggravio a carico dell’erario, anche per le spese di soccombenza dell’Amministrazione, e crescente imbastardimento dei principii pedagogici dell’integrazione scolastica.
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NOTA DEI LEGALI
Significativa pronuncia del Consiglio di Stato, accolto il ricorso dei genitori di un’alunna disabile; condannato il MIUR e l’Ufficio scolastico regionale ad assegnare un insegnante di sostegno per tutte le ore di frequenza scolastica e nelle aree scolastiche indicate dal GHO.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza n. 1390 del 2012, ha accolto il ricorso proposto dai genitori di un’alunna disabile (affetta da ipovisione grave) frequentante il Liceo Scientifico di Lanciano (Ch), condannando il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e l’Ambito territoriale n. 6 della Provincia di Chieti ad assegnare in favore dell’alunna disabile più di un insegnante di sostegno appartenente ad aree disciplinari specifiche, per ogni ora di frequenza scolastica.
I genitori dell’alunna hanno impugnato dinanzi al TAR e poi al Consiglio di Stato il provvedimento dell’ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo di assegnazione di un insegnante di sostegno dell’area motoria per un numero di 9 ore settimanali. I genitori lamentavano la violazione del diritto all’istruzione del disabile, sia per l’insufficienza del numero di ore assegnate rispetto alle effettive esigenze dell’alunna, sia per la nomina di un insegnante di sostegno appartenente ad un’area disciplinare diversa da quella indicata dagli esperti dal gruppo H, essendo inoltre la giovane esonerata la ragazza dalla disciplina dell’educazione fisica.
Accogliendo il ricorso il Consiglio di Stato ha affermato due importanti principi:
- il diritto all’istruzione della persona disabile, di rilevo costituzionale, deve essere assicurato mediante l’adozione di misure idonee in concreto a garantirne l’effettività, con priorità assoluta rispetto ad esigenze di bilancio o relative ad aspetti organizzativi dell’istituzione scolastica;
- gli insegnanti di sostegno devono essere assegnati agli alunni disabili in base all’area individuata dal GHO nel Profilo Dinamico Funzionale e nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Le indicazioni di riferimento nei documenti previsti assumono un rilievo di prioritaria importanza al fine di garantire una positiva funzionalità ed efficacia dell’integrazione scolastica.
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