Sentenza Consiglio di Stato 5 aprile 2012, n. 2032

N. 02032/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2012, proposto dai signori [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Rossi, con domicilio eletto presso [omissis];
contro il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 4286/2011, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. I ricorrenti in epigrafe, tutti docenti supplenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento delle Province di Enna e Catania, hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 3299 del 2010, con cui è stato respinto il ricorso, da essi proposto, avverso i decreti con cui il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha in più momenti atteso alla determinazione del contingente nazionale di immissione in ruolo del personale docente e alla successiva distribuzione dello stesso per province e regioni.
2. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4286 del 2011, ha accolto l’appello “nei limiti di cui in motivazione” e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio liquidate nel complesso in euro 5.000,00 (cinquemila/00).
3. Con il ricorso in epigrafe si deduce la mancata esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4286 del 2011 da parte delle Amministrazioni soccombenti.
4. Nella camera di consiglio del 20 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
1. Nella sentenza di questo Consiglio di Stato, n. 4286 del 2011, rigettate le censure proposte dagli appellanti avverso i decreti ministeriali impugnati quanto al sottodimensionamento del numero delle assunzioni disposto a livello nazionale (25.000 per l’anno scolastico 2008 – 2009), si giudicano invece fondate le censure dedotte sulla “assenza di un’adeguata motivazione, e a monte di una congrua istruttoria a sostegno della disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province di Catania ed Enna e tra le province, meridionali e quelle del centro-nord”.
Al riguardo si afferma: a) che l’Amministrazione ha eseguito una prima ordinanza istruttoria del Collegio, indicando quale criterio adottato, per la ripartizione del personale tra le diverse regioni e province, quello “della proporzionalità al numero dei posti disponibili…dopo l’espletamento delle operazioni di mobilità del personale della scuola, tenendo conto dell’esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio scolastico 2007-2009”, non ha invece dato seguito ad una seconda ordinanza istruttoria volta in particolare a conoscere “le modalità aritmetiche o logiche con cui si è provveduto alla concreta applicazione” del detto criterio; b) cosicché, assegnato il dovuto rilievo probatorio al comportamento processuale serbato dall’Amministrazione, il Collegio è indotto “ad apprezzare favorevolmente le censure di difetto di istruttoria e motivazione dedotte dai ricorrenti riguardo alla disposta ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le province di Catania ed Enna e tra le province meridionali e quelle del centro-nord”, per cui “alla stregua delle esposte ragioni va pertanto accolto l’appello nei limiti illustrati con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento degli atti impugnati in primo grado, limitatamente alla ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le varie regioni e province italiane.”.
2. Con il ricorso in epigrafe si deduce che:
– a seguito della pronuncia caducatoria di un provvedimento amministrativo in sede giurisdizionale, affinché il ricorrente vittorioso ottenga il bene della vita che gli è stato sottratto dall’esercizio illegittimo del potere amministrativo, sorge l’obbligo per l’Amministrazione di ripristinare la situazione di fatto o di diritto preesistente al provvedimento impugnato, essendo volto a questo fine il giudizio di ottemperanza;
– nella specie, pur essendo stati annullati i decreti impugnati di immissione in ruolo, l’Amministrazione ha omesso di rinnovare la relativa attività amministrativa con cui avrebbe dovuto: individuare i posti vacanti in ciascuna provincia, per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010, rinnovare i decreti di immissione in ruolo per tali anni con la esplicitazione della metodologia adottata e disporre in via retroattiva le assunzioni a tempo indeterminato eventualmente mancanti nelle province di Catania ed Enna.
Si conclude quindi chiedendo sia ordinato alle Amministrazioni soccombenti di eseguire la detta sentenza, con la nomina contestuale di un commissario ad acta e la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, di una somma di denaro a carico delle Amministrazioni e a favore dei ricorrenti per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Si chiede anche che le spese legali al cui pagamento sia condannata l’Amministrazione, se soccombente ad esito del presente ricorso per ottemperanza, vengano distratte a favore del difensore dei ricorrenti “che dichiara di averle anticipate”.
3. Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
3.1. L’Amministrazione ha l’obbligo di eseguire il giudicato (art. 112, comma 2, lett. a) del Codice del processo amministrativo) al fine della piena garanzia della effettività della tutela giurisdizionale, e vi deve provvedere secondo quanto nel giudicato sia statuito, poiché la sentenza di annullamento di provvedimenti amministrativi produce, con l’effetto caducatorio della eliminazione dell’atto impugnato, anche quello conformativo, vincolante “la successiva attività dell’Amministrazione di riesercizio del potere perché il giudice, quando accerta l’invalidità dell’atto e le ragioni che la provocano, stabilisce (in maniera più o meno piena a seconda del tipo di potere che viene esercitato e del vizio riscontrato) quale è il corretto modo di esercizio del potere e fissa quindi la regola alla quale l’amministrazione si deve attenere nella sua attività futura” (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4563), essendo perciò definita, tale regola, in relazione ai motivi esaminati e ritenuti fondati.
3.2. Nella specie: i provvedimenti annullati con la sentenza n. 4286 del 2011 sono attuativi della normativa di legge con cui è stata disposta la definizione di un piano triennale di assunzioni nella scuola (art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006); l’Amministrazione deve, di conseguenza, nuovamente provvedere con la riemanazione dei detti decreti poiché resterebbe altrimenti inattuata la disposizione legislativa per quanto attiene alla ripartizione del contingente nazionale fra le varie province italiane al fine delle immissioni in ruolo; nel riemanare i provvedimenti l’Amministrazione è vincolata a conformarsi al giudicato di cui alla sentenza n. 4286 del 2011 in relazione al vizio di inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione riconosciuto proprio dei provvedimenti annullati.
3.3. Non vi è luogo invece per il dispiegamento dell’ulteriore effetto riconducibile al giudicato di annullamento, vale a dire quello rispristinatorio, che “trova ragione nell’esigenza di riequilibrare gli effetti prodotti dal provvedimento prima del suo annullamento” e “implica la cancellazione delle modificazioni della realtà (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell’atto annullato e cioè l’adeguamento dell’assetto di interessi esistente prima della pronuncia giurisdizionale e venuto in vita sulla base dell’atto impugnato, alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa” (Sez. VI, n. 4563 del 2008, cit.).
Nel patrimonio giuridico dei ricorrenti preesistente alla emanazione dei provvedimenti annullati non sussiste infatti una situazione lesa da tale emanazione, come è proprio degli interessi oppositivi, essendo essi all’epoca titolari del solo interesse pretensivo al corretto esercizio del potere della programmazione e ripartizione delle assunzioni, essendo stata accertata la illegittimità di tale esercizio per i vizi riscontrati con la sentenza n. 4286 del 2011 ed avendo perciò essi in atto titolo a che il potere sia nuovamente esercitato con modalità esente dai detti vizi.
4. Da tutto ciò consegue che, nei termini esposti, il ricorso in epigrafe deve essere accolto.
4.1. Il Collegio ordina pertanto al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di provvedere, in ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4286 del 2011, a che siano emanati nuovamente, ora per allora, i decreti annullati con tale sentenza “limitatamente alla ripartizione del contingente fissato di assunzioni tra le varie regioni e province italiane”e, in questo ambito “tra le province di Catania ed Enna e tra le province, meridionali e quelle del centro-nord”, in riferimento all’anno o gli anni scolastici oggetto dei decreti stessi, esplicitando compiutamente nella motivazione dei provvedimenti il metodo adottato nella istruttoria per la determinazione delle assegnazioni di personale nelle regioni e nelle province in relazione al procedimento aritmetico o logico che sia stato applicato.
I detti provvedimenti dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se antecedente, della presente sentenza.
In caso di inadempimento il Collegio dispone sin da ora la nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Capo del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che provvederà per l’emanazione dei detti decreti entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
4.2. Il Collegio non rinviene, allo stato, i presupposti per l’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, potendosi eventualmente esaminare la relativa domanda in caso di accertato ritardo nell’esecuzione del giudicato, ciò che, nella specie, è ipotizzabile soltanto alla scadenza del termine ultimo fissato nel precedente punto 4.1.
5. Le spese seguono, come di regola la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso per ottemperanza in epigrafe, n. 488 del 2012, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4286 del 2011 con le modalità e nei termini precisati in motivazione.
Nomina il Capo del Dipartimento per l’Istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, da corrispondere direttamente al’avvocato difensore dei ricorrenti in epigrafe, distrattario, che liquida nel complesso in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre gli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012, con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)