Sinossi dei pareri degli esperti sul dimensionamento scolastico del primo ciclo
Com’è noto, l’art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ha previsto “Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.
La suddetta disposizione, modifica sia l’assetto organizzativo che i parametri previsti dall’art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 18 giungo 1998, n. 233 con evidenti riflessi sull’attribuzione dell’autonomia agli istituti comprensivi.
Va detto preliminarmente che tutti i dirigenti delle scuole comunque coinvolte nel dimensionamento entrano in gioco, esclusi quelli, in costanza di contratto che non vedano mutare il proprio assetto organizzativo. Il dirigente scolastico, in costanza di contratto che non vede mutare nel dimensionamento l’assetto organizzativo, la denominazione e il codice meccanografico, conserva la sede. Di contro, il dirigente, pur in costanza di contratto, che a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione, muta la propria struttura, modifica di fatto anche gli obiettivi contrattuali da perseguire, i quali sono da conformare al mutamento degli atti di indirizzo, delle priorita’ e dei programmi della struttura riorganizzata. In tal caso, infatti, cambia la competenza di cui il dirigente e’ titolare in qualità di organo dell’amministrazione e gli obiettivi ordinari: la natura, l’oggetto, i programmi da realizzare in coerenza con il POF della specifica Istituzione scolastica riorganizzata. In merito, un primo livello di decisione è politico: il piano regionale qualifica alcuni accorpamenti come “aggregazione” della scuola “x” (circolo didattico o media) alla scuola “y” (istituto comprensivo) ed altri come “fusione” delle scuole “x e y” (circolo didattico e media). La conseguenza è che, nella prima ipotesi, il dirigente, in costanza di contratto che non vede mutare il proprio assetto organizzativo, della scuola aggregante (istituto comprensivo) mantiene la sede, mentre quello della scuola aggregata (circolo didattico o media) la perde. Nella seconda, entrambi sono considerati perdenti posto.
Caso particolare: la scuola (circolo didattico o media) diretta in costanza di contratto, che muta il proprio assetto organizzativo, in quanto aggregata alla scuola (istituto comprensivo) che di fatto non muta l’assetto organizzativo, ma è sede in reggenza, tale, è considerata vuota e disponibile nei mutamenti di incarico.
Nel merito, in costanza o in scadenza di contratto con mutamento dell’assetto organizzativo, fino al 2009, la questione era regolata con sufficiente chiarezza dai vari contratti integrativi sulla mobilità dei dirigenti, siglati con cadenza quasi annuale. L’ultima intesa, raggiunta nel 2009, prevedeva:
Art. 4
1. Il conferimento del nuovo incarico, nell’ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione di cui all’art. 11, comma 5 – lettera b), del C.C.N.L., è effettuato, senza distinzione di settori formativi, nell’ordine di cui allo stesso articolo, comma 5 e tiene conto di norma:
a) dell’accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
b) delle preferenze espresse dai dirigenti;
c) dell’esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
d) della corrispondenza del nuovo incarico alla fascia di posizione non inferiore a quella ricoperta;
e) del numero di classi della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola;
f) dell’impegno del dirigente a permanere, per almeno due incarichi consecutivi, nella sede richiesta con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17 – commi 2 e 3 del C.C.N.L..
Successivamente, detta materia è stata assoggettata alla disciplina generale dell’art. 19 del D.L.vo n. 165 del 2001 e successive modifiche, nonché, alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 9 del C.C.N.L. – Area V – dirigenza scolastica del 15.7.2010. Il MIUR ha precisato, a tale riguardo che “si ritiene privo di effetti nonché superato dalle nuove disposizioni normative e contrattuali l’Accordo integrativo nazionale del 2009 di attuazione del comma 1, lett. e), dell’art. 4 del C.C.N.L. 11/04/2006.”
Per quanto finora osservato, alcune Amministrazioni si sono in genere attenute all’ultima previsione contrattuale, pur provvedendo con atti dirigenziali.
Nell’adozione dell’atto di revoca si deve assicurare il principio del giusto procedimento sia nelle ipotesi di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia nei casi in cui la revoca venga disposta per motivate ragioni organizzative o gestionali, che l’amministrazione dovrà comunque esplicitare. Anche la discrezionalità insita nel conferimento di incarichi in base all’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nelle corrispondenti norme organizzative vigenti per gli enti pubblici e per la Presidenza del Consiglio deve sempre svolgersi nel rispetto della correttezza, attuando un’attenta stima della professionalità e dell’esperienza degli interessati ed evitando in ogni caso che allo strumento in questione si faccia ricorso in modo arbitrario. A tal fine le relative determinazioni dovranno essere precedute da una comunicazione al dirigente interessato entro margini di tempo adeguati a consentire al medesimo di interloquire effettivamente con l’amministrazione. Tale comunicazione sarà poi funzionale alla verifica, anche da parte dell’interessato, di altre posizioni che siano confacenti alla propria professionalità nell’ambito della stessa amministrazione.
Gerardo Marchitelli