Anche a Trento si istituisce la consulta provinciale dei genitori mentre gli omnicomprensivi restano commissariati
di Cinzia Olivieri
La riforma partecipata di Trento
Mentre anche a Bolzano si parla di riforma degli organi collegiali, a Trento nonostante una legge provinciale sulla scuola abbastanza recente (LP 5/06), si è concluso in tempi piuttosto rapidi un processo di riforma partecipato che, anche sulla base dell’esperienza maturata, ha portato alle modifiche introdotte con la LP 10/2016.
Analizzando l’ambito partecipativo provinciale si segnala l’abrogazione dell’art. 38 che disciplinava il Consiglio delle autonomie scolastiche e formative, il quale, composto da tutti i presidenti dei consigli ed i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia, operava sostanzialmente attraverso il comitato dei delegati.
È stato innovato e potenziato invece il Consiglio del sistema educativo provinciale (art. 39) di cui la Giunta Provinciale ha poi approvato, con deliberazione n. 2467 del 29 dicembre 2016, la disciplina delle modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento.
Particolarmente innovativo è il procedimento elettorale, organizzato e svolto utilizzando strumenti informatici. Infatti sono messi a disposizione (Art. 14) “specifici strumenti tecnologici a supporto del processo di partecipazione che consentano ai candidati di presentare i propri programmi elettorali e a chiunque ne abbia interesse di commentarne il contenuto”. Inoltre tutte le operazioni sono svolte tramite un sistema informativo (Art. 19) a cui possono accedere gli elettori previa autenticazione.
Sono state quindi indette le elezioni del Consiglio ed il 31 maggio 2017 la Commissione elettorale centrale ha deliberato la proclamazione degli eletti
A livello di istituto appare interessante, nell’ottica di favorire la partecipazione di studenti e genitori anche alla programmazione didattica, la prevista possibilità per le consulte di studenti e genitori (art. 28 e 29 LP 5/06) di presentare direttamente “proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta”.
Entrano poi a far parte del Consiglio del sistema educativo provinciale (art. 39), sostituendo i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute, 5 rappresentanti dei genitori designati dalla consulta provinciale dei genitori.
Ed infatti con la l.p. 20 giugno 2016, n. 10 è stato aggiunto alla LP 5/06 l’art. 40 bis che ha disciplinato la Consulta provinciale dei genitori, costituita dai presidenti delle consulte di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale e paritaria, con il compito di “formulare proposte agli organi del governo provinciale dell’istruzione sulla gestione del sistema educativo provinciale, con particolare riferimento all’offerta formativa, all’organizzazione didattica, all’erogazione dei servizi scolastici ed extrascolastici e di promuovere, anche a livello locale, iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale, dell’educazione alla cittadinanza responsabile e dell’integrazione culturale”.
Sono stati eletti il suo presidente e vicepresidente ed a breve saranno designati dalla stessa i cinque rappresentanti che parteciperanno al Consiglio del sistema educativo provinciale.
Anche Trento così, dopo Bolzano, supera lo sbilanciamento partecipativo che non riconosceva ai genitori un organismo territoriale previsto per gli studenti.
Storie di ordinaria partecipazione sul piano nazionale
La tempestività, il coinvolgimento e la sostanza delle modifiche realizzate dimostrano attenzione per la partecipazione ed ascolto delle componenti, giacché appaiono soddisfatte le richieste dei genitori coinvolti nel maggio scorso nell’ambito della consultazione. Pertanto non si può evitare di contrapporvi il disinteresse che pare ravvisarsi a livello nazionale.
Basti pensare alla paradossale situazione degli organi collegiali territoriali, previsti dal Dlgs 297/94, modificati dal Dlgs 233/99 e mai istituiti né rinnovati nella loro composizione, con la sola eccezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per effetto della sentenza del Consiglio di Stato del 2014 che, confermando la sentenza del Tar Lazio, ha obbligato il Ministero ad adottare l’ordinanza prevista dall’art. 2 comma 9 del Dlgs 233/99 per regolarne le elezioni (svoltesi per la prima volta il 28 aprile 2015 a seguito dell’OM 7/15). Restano invece del tutto ignorati i consigli scolastici locali e regionali, nei primi dei quali era prevista la presenza dei genitori (e degli studenti).
Soprassedendo sulle incongruenze determinate dal passaggio all’autonomia, di recente i genitori degli istituti omnicomprensivi si sono finalmente uniti per reclamare nelle loro scuole la mancanza del consiglio di istituto, sostituito da un commissario straordinario (che in quanto straordinario palesemente non dovrebbe essere ordinario), a causa di un vuoto normativo che dura ormai 19 anni semplicemente perché l’art. 8 del Dlgs 297/94 stabilisce la composizione del consiglio delle scuole nel primo e secondo grado e non degli istituti che comprendono scuole di ogni ordine e grado.
La circostanza è ben nota al Ministero, tanto che nella circolare ministeriale con cui sono indette le elezioni del consiglio di istituto si fa espressa esclusione degli omnicomprensivi che restano commissariati, né si intravede una modifica in tempi brevi.
Le consulte provinciali degli studenti, sul piano nazionale, non sono state introdotte attraverso una modifica del Testo Unico (che non è certo impossibile, come dimostra l’introduzione del nuovo articolo 11 relativo al Comitato per la valutazione dei docenti ad opera della L 107/2015) ma con il DPR 567/96, il quale ha previsto altresì l’istituzione del Forum Nazionale delle Associazioni maggiormente rappresentative di studenti e genitori ma non delle consulte provinciali dei genitori, creando così un sistema illogicamente disorganico, anche nelle successive modifiche, che invece hanno strutturato su tutto il territorio le consulte degli studenti (in particolare Dpr 301/05).
Attualmente dunque l’unico organismo riconosciuto quale interlocutore per rappresentare le esigenze dei genitori della scuola presso il Ministero e gli Uffici periferici è il Forum delle Associazioni dei Genitori (FoNAGS e FoRAGS), tanto che anche il recente Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni) all’art. 10 stabilisce che la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione possa avvalersi “della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567”.
Dopo che la Nota 21 settembre 2015, AOODGSIP 5714 e la successiva Nota 29 settembre 2015, AOODGSIP 5898 avevano previsto l’istituzione, presso gli Uffici Scolastici di competenza, dei “Gruppi di coordinamento regionale per la Partecipazione”, composti da un dirigente tecnico, dal Referente regionale per le Consulte ed ulteriori figure professionali ritenute opportune anche con il compito di “verificare il corretto funzionamento degli Organi collegiali e la partecipazione dei genitori alla vita scolastica” nonché “il corretto insediamento e funzionamento dei FORAGS, Forum regionali delle associazioni dei genitori della Scuola”, questi, da oggetto di indagine, hanno finito per diventare parte integrante di detti gruppi e sono stati definiti “nuovi organismi partecipativi territoriali” (FoNAGS REPORT della riunione 17 novembre 2015).
Inoltre la Nota 27 aprile 2016, AOODGSlP 3554, “Rappresentanza e Partecipazione. Implementazione FORAGS”, ha poi precisato che “Le designazioni dei rappresentanti in seno ai FoRAGS non sono soggette ad alcun vincolo e/o criterio di esclusione legato all’avere figli frequentanti ed inseriti nel sistema scolastico”.
Insomma i rappresentanti designati dalle associazioni a partecipare ai Forum (regionali e nazionale) ed a rappresentare le esigenze dei genitori della scuola non devono necessariamente essere genitori con figli a scuola (come invece aveva esplicitato la nota del 28 marzo 2006), giacché questo requisito, “connotante ed imprescindibile rispetto alle finalità statutarie delle Associazioni”, non sarebbe attribuibile ai loro legali rappresentanti.
Una recente interrogazione a risposta in commissione (5-10139) si è occupata dei Forum chiedendosi “quali siano i FoRAGS attivi ed istituiti; quali siano i referenti dei Forum regolarmente attivi; quali Forum abbiano un sito internet che pubblicizzi l’attività svolta; di quali elementi disponga, per quanto di competenza, circa gli organi di garanzia regionale attivi ed istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 325 del 1997 e in merito a quali siano le modalità di designazione della componente genitori”.
Nella risposta, si è precisato tra l’altro che in tutte le regioni (eccetto Basilicata e Molise) i FoRAGS sarebbero stati costituiti e sarebbero regolarmente funzionanti mentre le attività dei Forum risulterebbero “adeguatamente pubblicizzate” nei siti internet del corrispondente U.S.R. ovvero sullo spazio dedicato del portale ministeriale.
Non si dubita certamente in merito, tuttavia quanto emerge dai siti degli uffici parrebbe contraddire questo dato. La sezione dedicata al Fonags nel nuovo portale ministeriale, poi, non reca ancora i verbali tra i documenti allegati mentre la pagina web storica “Il Fonags Informa” risulta aggiornata al 31 marzo 2016.
Peraltro lo spazio dedicato invece agli Organi Collegiali nel sito rinnovato si apre con l’Assemblea dei genitori che per la verità non è inclusa tra questi. Infatti tanto il Titolo I che il capo I del Dlgs 297/94 sono dedicati a “Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori”, con evidente distinzione La Sezione I è dedicata agli Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e cioè: Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe; Collegio dei docenti; Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva; Comitato per la valutazione dei docenti e la Sezione II alle Assemblee degli studenti e dei genitori, a conferma della sostanziale differenza.
Sebbene poi nel testo della summenzionata risposta si faccia espresso riferimento ai comitati quale strumento di partecipazione, essi non sono menzionati nella pagina del nuovo portale e neanche contemplati nelle recenti proposte di riforma degli organi collegiali (da ultimo atto camera 2259).
Insomma, è tempo che si dedichi maggiore attenzione al tema della partecipazione, mortificata a livello di istituto da una normativa poco aderente all’assetto normativo post autonomia e non aggiornata ed a livello territoriale dall’assoluta mancanza di organi collegiali, con maggiore considerazione di criteri di rappresentatività (autocertificati) rispetto a quelli di rappresentanza.
Si auspica che le province autonome possano costituire un utile modello per una auspicata ed auspicabile modifica normativa.