Circolare Ministeriale 1 marzo 2012, n. 19

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV

Prot. N. AOODGPER 1609

Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
S E D E
Ai Direttori Generali degli Uffici Centrali
LORO SEDI
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c.
Al Gabinetto
SEDE
Agli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma
Dipartimento istruzione
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO
All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’ Intendente Scolastico per la
Scuola delle località ladine BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

Oggetto: Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; università e altri istituti di istruzione superiore. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – articolo 26, commi 8, 9 e 10.

1) PREMESSA
L’articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l’abrogazione dell’articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94, ad eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in compiti connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale docente.
Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di 300 unità, numero rideterminato in applicazione dell’art. 4, comma 68 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare all’Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo di cento unità ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati: agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a loro carico, in aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.
Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della stessa tipologia di personale presso le Università degli Studi e altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente a carico dell’Istituzione richiedente.
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo (o il comando), ai sensi del decreto legge 28agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio, a partire dall’anno scolastico 2001/2002, i docenti, all’atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo (o di comando), sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento.
Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell’area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo (o i comandi) che abbiano durata superiore ad un quinquennio, a partire dall’anno scolastico 2001/2002, comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 (o in posizione di comando ai sensi del comma 10) dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all’atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.
Gli enti, le associazioni e le Università presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al dirigente scolastico dell’ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO – ART. 26 – COMMA 8 III PERIODO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’ anno scolastico 2012/2013 le richieste di assegnazione sono riferite, per quanto precisato nel successivo paragrafo 2A, esclusivamente a quelle previste dal paragrafo 2B; esse dovranno essere indirizzate al Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV – V.le Trastevere, 76/A – 00153 Roma – e prodotte entro il 27 marzo 2012 .
A corredo della richiesta di assegnazione, dovrà essere inviata la documentazione, ivi comprese le relazioni riferite alle attività svolte, sulla base delle assegnazioni disposte, nell’anno scolastico 20010/11 e nell’anno scolastico in corso (2011/12).
Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà inviata all’Ufficio scolastico regionale, individuato in base alla sede di titolarità del personale richiesto.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare alla sopracitata Direzione generale – Ufficio IV ed al competente Ufficio Scolastico Regionale una relazione nella quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.

2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI
ARTICOLO 26 – COMMA 8 – II PERIODO
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all’albo di cui all’ articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento unità.
Al riguardo, ai sensi della circolare n. 12 dell’8 febbraio 2011, le assegnazioni sono state disposte per una durata biennale, con conseguente collocamento fuori ruolo per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013.
Pertanto, per l’ anno scolastico 2012/2013, non devono essere prodotte nuove istanze per le assegnazioni riferite al presente paragrafo.

2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE’ PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA’ ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA
ARTICOLO 26 – COMMA 8 – III PERIODO
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cento unità.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:
a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell’istituzione;
b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
c) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell’istituzione;
d) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
e) il personale scolastico di cui si chiede l’utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
f) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
g) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
h) periodo di durata del progetto.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell’interessato.
In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere allegato lo statuto dell’associazione; per gli enti cooperativi è indispensabile unire anche il documento attestante la regolare costituzione e il certificato di iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l’anno scolastico 2012/2013.

3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE’ DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA’ ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE.
ARTICOLO 26 – COMMA 9.
Per l’attuazione del disposto di cui al comma 9 dell’articolo 26 della legge 23 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000.
Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo 26 possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola, chiedere contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Le eventuali richieste di contributo riferite all’anno scolastico 2012/2013 dovranno essere indirizzate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV – V.le Trastevere, 76/A 00153 Roma – entro il 27 marzo 2012.

4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE’ PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA’ ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO.
ARTICOLO 26 – COMMA 10.
Ai sensi del comma 10 dell’articolo 26 della citata legge n. 448/98 le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo.
Le domande, relative all’anno scolastico 2012/2013, dovranno essere presentate entro il 16 aprile 2012 esclusivamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale individuato in base alla sede di titolarità o di incarico del personale richiesto.
I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale interessato.
Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente l’indicazione dell’impegno ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, l’indicazione dell’assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.pubblica.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta