Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)
(GU Serie Generale n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)
Capo I
Principi generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare i commi 180 e 181,
lettera b);
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e in particolare l’articolo 17;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari
per l’universita’ e la ricerca e in particolare l’articolo 1, commi 4
e 5;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure
urgenti per la scuola, l’universita’, la ricerca scientifica e
tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale, convertito con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente
la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di
organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, che adotta il regolamento recante norme concernenti il riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, che adotta il regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, che adotta il regolamento recante revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012,
n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri
d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti per
materia e per profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita’
1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l’adeguamento
e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso
nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti
tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per
quelli di sostegno.
2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale
della professione e’ introdotto il sistema unitario e coordinato di
formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli
degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per selezionarli
sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo
percorso formativo triennale.
3. Il sistema di cui al comma 2 costituisce, insieme alla
formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio
di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola
secondaria, con l’obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino
continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che
professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione.
4. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare
ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle
risorse previste dal presente decreto.
Art. 2
Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli
1. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui all’articolo
1, comma 2, e’ articolato in:
a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o
interregionale, di cui al Capo II;
b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale,
tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato
«percorso FIT», differente fra posti comuni e posti di sostegno,
destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a),
articolato secondo quanto previsto al comma 2;
c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato,
previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso
formativo di cui alla lettera b).
2. Il percorso FIT e’ disciplinato ai sensi del Capo III, e si
articola in:
a) un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di
specializzazione di cui all’articolo 9, per l’insegnamento nella
scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le
attivita’ di sostegno didattico e l’inclusione scolastica;
b) un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento
nella funzione docente, di cui agli articoli 10 e 11;
c) un terzo anno di formazione, tirocinio, e inserimento nella
funzione docente, di cui agli articoli 10, 11 e 13.
3. Il percorso FIT e’ realizzato attraverso una collaborazione
strutturata e paritetica fra scuola, universita’ e istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito
denominate «istituzioni AFAM», con una chiara distinzione dei
rispettivi ruoli e competenze. La collaborazione si esplicita nella
progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT, effettuati
tramite gli appositi organi collegiali a carattere regionale di cui
all’articolo 9, comma 7.
4. Il percorso FIT ha l’obiettivo di sviluppare e rafforzare nei
futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e
metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai
traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in
particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e
tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi
disciplinari;
c) la capacita’ di progettare percorsi didattici flessibili e
adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento
critico e consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte
degli studenti;
d) la capacita’ di svolgere con consapevolezza i compiti connessi
con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica.
5. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 3, il percorso FIT e’
progettato e realizzato in coordinamento con il Piano nazionale di
formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio
2015, n. 107.
Capo II
Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali
Art. 3
Bando di concorso e commissioni
1. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca e’ indetto, su base regionale, il concorso nazionale
per esami e titoli per selezionare i candidati all’accesso al
percorso FIT su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria.
In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso e’
indetto su base interregionale.
2. Il concorso e’ bandito, fermo restando il regime autorizzatorio
previsto dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola
secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo
e quarto anno scolastico successivi a quello in cui e’ previsto
l’espletamento delle prove concorsuali.
3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso
sono ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, nel
limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e
disponibili rispettivamente nel terzo e nel quarto anno scolastico
successivi a quello in cui e’ previsto l’espletamento delle prove
concorsuali.
4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in
ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna
delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso:
a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti
disciplinari;
b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante
tecnico-pratico per la scuola secondaria;
c) posti di sostegno.
5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale
regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere.
Ciascun candidato puo’ concorrere in una sola regione, per le
tipologie di posto messe a concorso nella stessa, qualora in possesso
dei requisiti di accesso di cui all’articolo 5.
6. Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sono individuati,
anche con riferimento alla procedura di cui all’articolo 17, comma 7:
i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso
e i requisiti per i relativi componenti; i criteri generali e
oggettivi di valutazione delle prove e dei titoli accademici,
scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte
delle commissioni giudicatrici, ferma restando la valutazione dei
titoli per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove
concorsuali; la ripartizione dei punteggi tra le prove e i titoli; i
punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d’esame; i
requisiti generali e specifici di ammissione nel rispetto di quanto
previsto all’articolo 5 e con il decreto di cui all’articolo 4, comma
1.
7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 6, sono individuati, anche con
riferimento alla procedura di cui all’articolo 17, comma 7: le
modalita’ di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici
scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione di
valutazione del secondo anno e finale per l’accesso ai ruoli, di cui
agli articoli 10, 11 e 13 ed i relativi criteri di valutazione; le
modalita’ di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi di
tirocinio, di cui all’articolo 12, nonche’ di assegnazione dei
tirocinanti alle medesime; l’elenco dei titoli valutabili e il loro
punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso
di ulteriori crediti nell’ambito della pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione, fino ad un massimo di 12 in aggiunta a quelli
previsti all’articolo 5, comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b). Con
il medesimo decreto e’ costituita una commissione nazionale di
esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove
di esame.
8. Le commissioni di cui ai commi 6 e 7 comprendono esperti
provenienti dalle scuole, dalle universita’ e dalle istituzioni AFAM.
Art. 4
Classi di concorso
1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti
impartiti, le classi disciplinari di titolarita’ dei docenti e le
classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei
corsi di diploma di I e di II livello dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche’ di consentire cosi’ un piu’ adeguato
utilizzo professionale del personale docente in relazione alle
innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015,
n. 107, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a
principi di semplificazione e flessibilita’, nonche’ ai fini della
valorizzazione culturale della professione docente, le classi di
concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola
secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea
magistrale e di diploma di I e di II livello.
2. Per l’adozione del decreto di cui al comma 1, sono previsti i
pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio
universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l’alta
formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di
concorso di relativa competenza, nonche’ del Consiglio superiore
della pubblica istruzione.
3. Nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 2, comma 3,
e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al
comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche attivita’
formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di
integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti
anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe
disciplinare di titolarita’ o la tipologia di posto incluso il
passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base
delle norme e nei limiti previsti per la mobilita’ professionale dal
relativo contratto collettivo nazionale integrativo.
Art. 5
Requisiti di accesso
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso
congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II
livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso
vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito
denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o
extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso
di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie
didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o
extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso
di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie
didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso
su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.
4. Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2, sono, altresi’,
individuati i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali
sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2,
lettera b), gli obiettivi formativi, le modalita’ organizzative del
conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali
costi a carico degli interessati, nonche’ gli effetti sulla durata
normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano
conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di
studi curricolare.
Art. 6
Prove di esame
1. Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a
carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che
concorrono su contingenti di posti di sostegno e’ prevista una prova
scritta aggiuntiva a carattere nazionale.
2. La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle
conoscenze e competenze del candidato su una specifica disciplina,
scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso.
Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture
straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il
superamento della prima prova e’ condizione necessaria per accedere
alla prova successiva.
3. La seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado
delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline
antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie
didattiche. Il superamento della seconda prova e’ condizione
necessaria per accedere alla prova successiva.
4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di
valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato in
tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, con
particolare riferimento a quelle che eventualmente il candidato non
abbia scelto nell’ambito della prova di cui al comma 2, di verificare
la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2
del quadro comune europeo, nonche’ il possesso di abilita’
informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica,
ove gli insegnamenti lo richiedano.
5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno e’
scritta, e’ sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l’obiettivo
di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del
candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione
scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova
aggiuntiva e’ condizione necessaria per accedere alla prova orale,
relativamente ai posti di sostegno.
Art. 7
Graduatorie
1. In ciascuna sede concorsuale e per le tipologie di posti di cui
all’articolo 3, comma 4, lettere a) e b), la graduatoria di merito
per ogni classe di concorso e’ compilata sulla base della somma dei
punteggi riportati nelle prove di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 4,
e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che
hanno superato tutte le prove previste.
2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui
all’articolo 3, comma 4, lettera c), la graduatoria di merito e’
compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al
punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all’articolo 6,
comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi
riportati nelle prove di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella
valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno
superato tutte le prove previste.
3. I candidati che hanno superato tutte le prove previste per
ciascuna tipologia di posto, iscritti nelle graduatorie di cui ai
commi 1 e 2, sono dichiarati vincitori nel limite dei posti messi a
concorso, fermi restando gli eventuali scorrimenti di cui al comma 4.
4. I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano
presenti in posizione utile in piu’ graduatorie sono tenuti a optare
per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo percorso
FIT. Effettuata l’opzione, essi sono cancellati da tutte le altre
graduatorie ove sono presenti. Coloro che non effettuano alcuna
opzione sono cancellati da tutte le graduatorie gia’ pubblicate alla
data del 30 giugno. I posti del primo scaglione corrispondenti alle
cancellazioni sono recuperati nel medesimo scaglione per scorrimento
delle relative graduatorie, purche’ entro il termine perentorio del
31 agosto. I posti del primo scaglione rimasti ancora liberi a questa
data, ovvero i posti corrispondenti a vincitori che, pur avendo
optato, non si avviano al percorso FIT, sono recuperati l’anno
successivo per l’avvio dei relativi vincitori al percorso FIT con il
secondo scaglione. I posti del secondo scaglione rimasti
eventualmente liberi per qualunque motivo alla data del 31 agosto,
sono disponibili per i concorsi successivi. Le modalita’ e i termini
di esercizio delle opzioni e dello scorrimento delle graduatorie sono
stabiliti dal bando di concorso.
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l’ambito territoriale nella regione in cui hanno
concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per
svolgere le attivita’ scolastiche relative al percorso FIT.
Capo III
Percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento
Art. 8
Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento
1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un
contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e
inserimento, di seguito denominato contratto FIT, con l’Ufficio
scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territoriale scelto ai
sensi dell’articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo
previsto e’ effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi
dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Le condizioni normative ed economiche dei primi due anni del
contratto FIT sono definite in sede di contrattazione collettiva
nazionale. La contrattazione collettiva e’ svolta nel limite delle
risorse disponibili nel Fondo di cui all’articolo 19, comma 1,
nonche’ delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi
effettivamente svolte nel secondo anno di contratto.
3. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni
normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
4. Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo
nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo
spettante al titolare di contratto FIT e’ rimessa al Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che ne determina i
contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
5. Fermo restando che i criteri di valutazione non sono oggetto
della contrattazione per il contratto FIT, la medesima avviene nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione
dei seguenti principi direttivi:
a) il contratto e’ risolto di diritto nel caso di assenze
ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di
specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni
intermedie;
b) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione
docente, anche con effettuazione di supplenze con piena
responsabilita’ didattica, secondo le modalita’ previste dagli
articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura
di posti vacanti e disponibili;
c) il contratto e’ sospeso nel caso di impedimenti temporanei,
per un periodo massimo complessivo di un anno, e riprende
successivamente fino al completamento del triennio. Qualora la
sospensione avvenga durante il corso di specializzazione, il
ripristino e’ effettuato in occasione del primo corso utile in caso
di assenza complessivamente superiore al limite determinato dalle
universita’ o dalle istituzioni AFAM, altrimenti al cessare
dell’impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno,
il ripristino e’ effettuato nel primo anno scolastico utile in caso
di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti al
cessare dell’impedimento;
d) il titolare di contratto FIT su posto comune e’ tenuto a
conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione
di cui all’articolo 9, comma 1, e, durante il secondo e terzo anno, a
completare la propria preparazione professionale con ulteriori
attivita’ di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con
le attivita’ di insegnamento di cui alla lettera b);
e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno e’ tenuto a
conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione
di cui all’articolo 9, comma 3, e, durante il secondo e il terzo
anno, a completare la propria preparazione professionale con
ulteriori attivita’ formative nel campo della didattica
dell’inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e
indiretti e con le attivita’ di insegnamento di cui alla lettera b).
6. La sottoscrizione dei contratti FIT comporta la successiva
indisponibilita’ dei posti complessivamente occorrenti, a livello
regionale, per lo svolgimento del terzo anno del percorso FIT, per
ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta e dalla
conseguente immissione in ruolo. Detto vincolo viene meno in caso di
mancato superamento della valutazione finale del terzo anno del
percorso FIT, ai sensi dell’articolo 13.
Art. 9
Primo anno di contratto e corso di specializzazione
1. I titolari di contratto FIT su posto comune sono tenuti a
frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione
per l’insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo
diploma di specializzazione. Il corso e’ istituito, in convenzione
con l’Ufficio scolastico regionale, da universita’ o istituzioni AFAM
o loro consorzi ed e’ organizzato, anche in forma
inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il
corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello
Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard
per specializzando.
2. L’ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al
comma 1 e’ determinato con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca tenendo conto del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, su proposta della Conferenza
nazionale di cui all’articolo 14 e fermi restando i pareri del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dalla normativa
vigente. L’ordinamento corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA
articolati in:
a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al
completamento della preparazione degli iscritti nel campo della
didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso,
della pedagogia, della pedagogia speciale e della didattica
dell’inclusione, della psicologia, della valutazione e della
normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di
competenze pedagogico-didattico-relazionali;
b) attivita’ di tirocinio diretto, alle quali sono destinati
almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell’ambito territoriale
di appartenenza, in presenza del docente della classe e sotto la
guida del tutor scolastico, di cui all’articolo 12;
c) attivita’ di tirocinio indiretto, finalizzate
all’accompagnamento riflessivo dell’esperienza maturata
nell’attivita’ di cui alla lettera b), alle quali sono destinati
almeno 6 CFU/CFA;
d) attivita’ formative opzionali, aggiuntive, volte
all’acquisizione di competenze linguistiche nella prospettiva
dell’insegnamento secondo la modalita’ CLIL.
3. I titolari di contratto FIT su posto di sostegno sono tenuti a
frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione
in pedagogia e didattica speciale per le attivita’ di sostegno
didattico e l’inclusione scolastica e a conseguire al termine il
relativo diploma di specializzazione. Il corso e’ istituito, in
convenzione con l’Ufficio scolastico regionale, da universita’ o
istituzioni AFAM o loro consorzi ed e’ organizzato, anche in forma
inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il
corso prevede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello
Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard
per specializzando.
4. L’ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al
comma 3, determinato ai sensi del comma 2, corrisponde ad un totale
di 60 CFU/CFA articolati in:
a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al
completamento della preparazione degli iscritti nel campo della
pedagogia speciale e della didattica per l’inclusione scolastica
relative alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonche’
della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla
maturazione progressiva di competenze
pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per
l’inclusione scolastica;
b) attivita’ di tirocinio diretto di didattica di sostegno, alle
quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU, da svolgere presso scuole
dell’ambito territoriale di appartenenza in presenza del docente di
sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui
all’articolo 12;
c) attivita’ di tirocinio indiretto, finalizzate
all’accompagnamento riflessivo dell’esperienza maturata
nell’attivita’ di cui alla lettera b), alle quali sono destinati
almeno 6 CFU/CFA;
d) attivita’ formative opzionali, aggiuntive, volte
all’acquisizione di competenze linguistiche.
5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si
concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati
conseguiti dal titolare di contratto FIT in tutte le attivita’
formative. Il titolare di contratto FIT che supera l’esame finale
consegue il relativo diploma di specializzazione.
6. I criteri di composizione della commissione dell’esame finale e
i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti
sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. La commissione
comprende comunque un dirigente scolastico dell’ambito territoriale
di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti
della commissione non spettano compensi, indennita’ e rimborsi spese.
7. Per i corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono
previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di cui
al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento, comunque
comprendenti i docenti e i tutor del corso e i rappresentanti dei
corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione
delle attivita’ formative. Ai componenti dell’organo non spettano
compensi, indennita’, gettoni o altre utilita’ comunque denominate,
ne’ rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche.
Art. 10
Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni
1. II contratto FIT e’ confermato per il secondo anno a condizione
che il titolare abbia conseguito il diploma di specializzazione di
cui all’articolo 8, comma 5, lettera d), e, per il terzo anno, a
condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione
intermedia alla fine del secondo anno.
2. Il titolare di contratto FIT su posto comune, oltre alle
attivita’ di cui all’articolo 8, comma 5, lettera d), e’ tenuto a
predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un
progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o
accademico e coordinatore; e’ tenuto altresi’ ad acquisire 15 CFU/CFA
complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla
innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9
CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche
dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge
l’attivita’ di insegnamento.
3. Il titolare di contratto FIT su posto comune, sulla base di
incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi
restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua
supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell’ambito
territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su
posti vacanti e disponibili.
4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell’ordine di
graduatoria del concorso e nell’ambito territoriale in cui sono
iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell’articolo 3,
commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del
contratto.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, sono disciplinati le modalita’ e i criteri della
valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti
comuni, nonche’ la composizione delle relative commissioni, ferma
restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor
coordinatore, di cui all’articolo 12.
6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ disciplinata l’assegnazione delle
supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di
specializzazione.
Art. 11
Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno
1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di
sostegno e’ confermato per il secondo anno a condizione che il
titolare di contratto FIT abbia conseguito il diploma di
specializzazione di cui all’articolo 8, comma 5, lettera e), e, per
il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la
valutazione intermedia alla fine del secondo anno.
2. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, oltre alle
attivita’ di cui all’articolo 8, comma 5, lettera e), e’ tenuto a
predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un
progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o
accademico e coordinatore, di cui all’articolo 12, ed e’ tenuto
altresi’ ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti
formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica
dell’inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e
20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati
anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT
svolge l’attivita’ di insegnamento.
3. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, sulla base di
incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi
restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua
supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell’ambito
territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su
posti vacanti e disponibili.
4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell’ordine di
graduatoria del concorso e nell’ambito territoriale in cui sono
iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell’articolo 3,
commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del
contratto.
5. Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di cui all’articolo 10, comma 5, disciplina altresi’
la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi FIT per i
posti di insegnamento di sostegno.
6. Con il decreto di cui all’articolo 10, comma 6, e’ disciplinata
altresi’ l’assegnazione delle supplenze di cui al comma 3,
valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.
Art. 12
Tirocinio
1. Il tirocinio, diretto e indiretto, e’ parte integrante e
obbligatoria del percorso FIT. Le attivita’ di tirocinio sono svolte
sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di
un tutor universitario o accademico con le risorse umane e
finanziarie allo stato disponibili. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da adottare
entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono
disciplinate la modalita’ e i criteri di selezione, la durata
dell’incarico, la formazione specifica, i compiti; sono altresi’
definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico,
fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.
I tutor scolastico e coordinatore possono avvalersi dell’esonero,
integrale o parziale, dall’insegnamento, nei limiti di cui
all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
2. I tutor coordinatori hanno il compito di curare la
progettualita’, l’organizzazione e il coordinamento delle attivita’
di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con il tutor
scolastico e con il tutor universitario o accademico. I tutor
coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni
intermedie e finali del percorso FIT. I tutor scolastici sono docenti
delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio diretto e
hanno il compito di coordinare le attivita’ di tirocinio diretto
nell’istituzione scolastica. Partecipano alla definizione dei
percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il
terzo anno del percorso FIT. I tutor universitari sono individuati
dalle universita’ o dalle istituzioni AFAM e costituiscono il
riferimento universitario, o accademico, per le attivita’ formative
previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con
i tutor coordinatori, di curare l’integrazione dei corsi di lezione e
dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di
contratto FIT.
3. Il tirocinio diretto e’ svolto presso le istituzioni scolastiche
accreditate dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca con il coordinamento di una scuola polo all’interno
dell’ambito territoriale di riferimento, e consta di attivita’ di
osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di
attivita’ di insegnamento e funzionali all’insegnamento, sotto la
guida del tutor scolastico e in collaborazione con il tutor
coordinatore.
4. Il tirocinio indiretto e’ svolto presso l’universita’ o
l’istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e
consta di attivita’ di progettazione, discussione e riflessione
valutativa sulle attivita’ svolte nel tirocinio diretto, sotto la
guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con i
tutor coordinatori.
5. La frequenza alle attivita’ di tirocinio e’ obbligatoria.
6. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di
sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti
metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all’interno
della classe che dell’istituzione scolastica.
7. Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2, sono determinati
il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il
titolare di contratto FIT deve svolgere nel percorso formativo
triennale, nonche’ le modalita’ di individuazione del tutor
scolastico.
Art. 13
Accesso al ruolo
1. Il terzo anno del percorso FIT e’ finalizzato specificamente a
verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei
docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da
adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli
standard professionali, le modalita’ di verifica in itinere e finale
incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle
competenze e del portfolio professionale. Il terzo anno del percorso
FIT non e’ ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli
obblighi di cui all’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 1, comma
116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. La commissione di valutazione finale per l’accesso ai ruoli di
cui all’articolo 3, comma 7, e’ presieduta dal dirigente scolastico
della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio
nel terzo anno del contratto medesimo. La commissione comprende
altresi’ sia docenti delle universita’ o istituzioni AFAM impegnati
nei corsi di specializzazione di cui all’articolo 9, sia i tutor
universitario o accademico e coordinatore dell’interessato, nonche’
il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT.
3. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del
contratto FIT e’ assegnato all’ambito territoriale presso il quale ha
prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e’
attribuito un incarico triennale ai sensi dell’articolo 1, commi dal
79 all’82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. L’accesso al ruolo e’ precluso a coloro che non abbiano concluso
positivamente il percorso FIT. I titolari di contratto FIT che
abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l’insegnamento
secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque
ragione, il percorso FIT, sono riammessi alla parte residua del
percorso esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso,
fatta salva la validita’ del titolo di specializzazione eventualmente
conseguito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, commi 1 e 6,
nonche’ dell’articolo 16, commi 1 e 6.
Art. 14
Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l’accesso alla
professione docente
1. E’ istituita la Conferenza nazionale per la formazione iniziale
e l’accesso alla professione docente, di seguito denominata
Conferenza, con l’obiettivo di coordinare e monitorare il sistema di
cui all’articolo 1, comma 2, sulla base di un quadro organico delle
competenze della professione docente, da aggiornare continuamente
anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi
internazionali.
2. La Conferenza e’ costituita con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca che ne stabilisce
composizione e regolamento di funzionamento. E’ composta
pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai
sistemi universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica.
3. La Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito a:
a) organizzazione, funzionamento e programmi dei percorsi FIT,
articolati per curricula verticali;
b) ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui
all’articolo 9, commi 1 e 3.
4. Inoltre, la Conferenza:
a) monitora le attivita’ e i risultati del sistema, promuovendo
eventuali azioni migliorative e correttive;
b) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione
iniziale e formazione in servizio dei docenti.
5. Ai componenti della Conferenza non spettano compensi,
indennita’, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilita’
comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal
sistema scolastico non sono esonerati dall’attivita’ didattica.
Capo IV
Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie
Art. 15
Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune
1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all’articolo
9 nella classe di concorso relativa all’insegnamento e’ utile nelle
scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto comune, con
contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al
requisito di cui all’articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10
marzo 2000, n. 62.
2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto
comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di
specializzazione, per non piu’ di tre anni dall’immatricolazione al
corso.
3. Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui
all’articolo 9, comma 1, nell’ordine di una graduatoria stabilita
sulla base di un test di accesso gestito dalle universita’
interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso
per cui intendono conseguire la specializzazione. E’ considerato
titolo prioritario per l’ammissione al corso di specializzazione
essere titolare di contratti di docenza per almeno nove ore
settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso
interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola
paritaria, purche’ detti contratti siano retribuiti sulla base di uno
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
4. Fermi restando i limiti derivanti dall’offerta formativa delle
universita’ e delle istituzioni AFAM, l’iscrizione ai percorsi di
specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del
concorso di cui all’articolo 3, nell’ambito di contingenti
autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie
e tenuto conto della disponibilita’ di personale gia’ abilitato
all’insegnamento o specializzato.
5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i
soggetti di cui al comma 3 sono integralmente a carico degli
interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo
III.
6. Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente
articolo non da’ diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di
titoli nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al presente
decreto.
Art. 16
Docenti su posto di sostegno
1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all’articolo
9 in pedagogia e didattica speciale per le attivita’ di sostegno
didattico e l’inclusione scolastica e’ utile nelle scuole secondarie
paritarie, per insegnare su posto di sostegno, con contratto di
docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di
cui all’articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n.
62.
2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto di
sostegno anche coloro che sono iscritti al relativo corso di
specializzazione, per non piu’ di tre anni dall’immatricolazione al
corso.
3. Possono iscriversi al corso di specializzazione in pedagogia e
didattica speciale per le attivita’ di sostegno didattico e
l’inclusione scolastica di cui all’articolo 9, comma 3, nell’ordine
di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito
dalle universita’ interessate, i soggetti in possesso dei requisiti
di accesso di cui all’articolo 5, comma 3. E’ considerato titolo
prioritario per l’ammissione al corso di specializzazione essere
titolare di contratti di docenza su posti di sostegno per almeno nove
ore settimanali nella scuola secondaria, ed esserlo stati per almeno
tre anni, presso una scuola paritaria, purche’ detti contratti siano
retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del settore.
4. Fermi restando i limiti derivanti dall’offerta formativa delle
universita’ e delle istituzioni AFAM, l’iscrizione al corso di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita’
di sostegno didattico e l’inclusione scolastica avviene in
sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all’articolo
3, nell’ambito di contingenti autorizzati dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, determinati sulla
base del fabbisogno delle scuole paritarie e tenuto conto della
disponibilita’ di personale gia’ abilitato all’insegnamento o
specializzato.
5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al
presente articolo sono integralmente a carico degli interessati e ai
medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III.
6. Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente
articolo non da’ diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di
titoli nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al presente
decreto.
Capo V
Fase transitoria
Art. 17
Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente
1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell’articolo 1, comma 105,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di
docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e’ coperto
annualmente ai sensi dell’articolo 399 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di
cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre
2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. All’avvenuto esaurimento delle predette graduatorie
per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono
a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle
scuole secondarie e’ coperto annualmente, ferma restando la procedura
autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle
graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale
di cui all’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio
minimo previsto dal bando, sino al termine di validita’ delle
graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in
ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3,
al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla
lettera a), e’ destinato il 100% dei posti di cui all’alinea per gli
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche’ l’80% per gli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e
2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli
anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a
integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le
frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei
posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono
destinati il 100% dei posti di cui all’alinea per l’anno scolastico
2020/2021, il 60% per l’anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli
anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e
2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono
arrotondate per difetto;
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al
Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di
cui alle lettere a), b), e c).
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna
regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro
febbraio 2018, e’ riservata ai docenti in possesso, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante
all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di
sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2,
lettera b). Ciascun soggetto puo’ partecipare alla predetta procedura
in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di
posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresi’
ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che
conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno
2018, nell’ambito di procedure avviate entro la data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono
partecipare al concorso purche’ siano iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare
il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la
partecipazione alla presente procedura straordinaria e’ richiesto
l’ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.
4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che
propongono istanza di partecipazione ed e’ predisposta sulla base dei
titoli posseduti e della valutazione conseguita in un’apposita prova
orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e’
valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi
per il ruolo docente, nonche’ il titolo di dottore di ricerca. Alla
prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e’ riservato il 40
per cento del punteggio complessivo attribuibile.
5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale
avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera
b), e comporta l’ammissione diretta ad un percorso costituito da un
unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai
sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno
sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10
e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi
previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e
immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 13. L’ammissione al citato
percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito
regionali, nonche’ da tutte le graduatorie ad esaurimento e di
istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale e’ soppressa al
suo esaurimento.
6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita’ di
presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di
valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonche’ la
composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), e’ bandita con
cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di
concorso e tipologia di posto, ed e’ riservata ai docenti non
ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano
svolto entro il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non
continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui
all’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
applicazione dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, in deroga al requisito di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo’
partecipare alla predetta procedura in un’unica regione per ciascuna
tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto
per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi
del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Il primo concorso di cui al presente comma e’ bandito entro il
2018.
8. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base
dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove
concorsuali. Sono previste una prova scritta di natura disciplinare
ed una orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli
valutabili e’ valorizzato il superamento di tutte le prove di
precedenti concorsi per il ruolo docente.
9. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale
avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera
c) e comporta l’ammissione diretta ad un percorso biennale
disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT
costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di
specializzazione di cui all’articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi
degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso
possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l’anno
dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo
restando l’obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei
CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il
progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor
scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell’articolo
13.
10. Il contenuto del bando, i titoli valutabili, i termini e le
modalita’ di presentazione delle istanze, di espletamento e
valutazione delle prove e dei titoli, nonche’ la composizione della
commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e il
decreto di cui all’articolo 3, commi 6 e 7.
Art. 18
Altre norme transitorie
1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione
del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, i
regolamenti, i decreti e gli atti occorrenti per l’attuazione del
presente decreto, sono perfetti ed efficaci anche in carenza del
prescritto parere.
Capo VI
Norme finali
Art. 19
Copertura finanziaria
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e’ iscritto un Fondo, destinato alla
copertura degli oneri di cui all’articolo 8, comma 2, con la
dotazione finanziaria di euro 20.826.000 per ciascuno degli anni 2019
e 2020, euro 45.630.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro
71.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro 85.117.500 per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 nonche’ euro 117.000.000 annui a
decorrere dall’anno 2027. Al riparto del Fondo si provvede
annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
2. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3, 8, 9 e 17 del
presente decreto, pari ad euro 7.009.000,00 nel 2018, euro 26.426.000
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 52.733.000 nel 2021, euro
55.202.000 nel 2022, euro 82.750.000 nel 2023, euro 84.034.000 nel
2024, euro 98.366.000 nel 2025, euro 101.398.000,00 nel 2026 ed euro
135.211.000 annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 20
Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in
lingua slovena
1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all’articolo 17,
comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente
presso le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento
bilingue sloveno-italiano. Ai concorsi si applicano le disposizioni
di cui al Capo II e all’articolo 17 e sono seguiti dai percorsi di
cui al Capo III, fermo restando quanto previsto al presente articolo.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi dall’Ufficio
scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, prevedono lo
svolgimento degli scritti e dell’orale in lingua slovena e sono
integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni
scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione
giudicatrice e’ presente almeno un membro con piena conoscenza della
lingua slovena.
Art. 21
Disapplicazioni
1. Non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale
docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola
secondaria di primo e di secondo grado regolati dal presente decreto
e banditi successivamente alla sua entrata in vigore, fermo restando
quanto previsto all’articolo 13 in tema di valutazione del terzo anno
del percorso FIT, le seguenti disposizioni:
a) articolo 1, commi 109, 110, 115, 117, 118 e 119, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426, 436 comma 1, 437, 438,
439, 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 22
Entrata in vigore
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 17 e al comma 2, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per
l’accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti
comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti
tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per
la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno
scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante
tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando