Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e,p.c. Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
SEDE
All’Ufficio Stampa
SEDE
Oggetto: Eccezionali eventi atmosferici: – validità dell’anno scolastico – adeguamenti dei calendari scolastici regionali.
Come noto l’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, contiene alcune norme di carattere generale relative alla definizione del calendario scolastico, quali quelle che riguardano la fissazione dell’inizio e del termine dell’anno scolastico e del periodo di svolgimento delle attività didattiche.
In particolare, il comma 3, stabilisce che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.
Tali disposizioni e nello specifico la norma appena richiamata, rappresentano i limiti entro i quali si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico (art. 138 D.Lgs 112/98) e quella delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dll’Offerta Formativa (art. 5 D.P.R. 275/99).
Si tratta, quindi, di norme che vanno osservate all’atto della determinazione dei calendari scolastici da parte delle Regioni e in sede di adeguamento dei medesimi da parte delle scuole. L’eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici.
Può tuttavia accadere , come è di fatto avvenuto nelle scorse settimane durante le quali alcune aree del nostro Paese sono state interessate da eccezionali nevicate, che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche.
Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.
Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.
In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.
Si rappresenta, infine, che l’eventuale riduzione dei giorni di sospensione dell’attività didattica andrà condivisa con gli enti locali interessati, considerato l’evidente riflesso che tale decisione ha sull’organizzazione dei trasporti e sul funzionamento degli edifici scolastici.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo
Un commento su “Nota 22 febbraio 2012, MIURAOODGOS/prot. n.1000”
I commenti sono chiusi.