Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ai Direttori Generali degli U.S.R.
Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R.
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI
Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2011/2012 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA
Pervengono a questo Ufficio quesiti in ordine alla possibilità di presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lgs 297/94 da parte di candidati che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3 del D.M. 10.11.2011, n. 104, in assenza di graduatorie definitive formulate ai sensi del citato D.M. 104/11.
Nel merito della questione si precisa che l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento delle stesse avviene tramite procedura concorsuale i cui termini di presentazione della domanda sono stabiliti dal relativo bando.
Per quanto sopra, i candidati, già inseriti nella citata graduatoria permanente di una provincia che, previo depennamento dalla stessa, abbiano poi presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di 3 fascia di altra provincia, sono invitati a produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente della provincia di interesse entro i termini stabiliti dal relativo bando, anche in assenza di graduatorie definitive formulate ai sensi del citato D.M. 104/11, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura concorsuale.
Con riferimento, poi, alla nota 9319 del 14 .11.2011 , in particolare alla voce “ Domanda di depennamento” si precisa che la frase “…………fino alla data di conferma di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova provincia.” va intesa “…………fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella nuova provincia.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta