Legge 24 febbraio 2012, n. 14

Legge 24 febbraio 2012, n. 14
(in SO n.36 alla GU 27 febbraio 2012, n. 48)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative (12G0031)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell’originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.
3. All’articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell’Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l’esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell’Aquila e di Chieti è differito di tre anni».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216

All’articolo 1:

al comma 4, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. L’efficacia delle graduatorie di merito per l’ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l’assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l’Agenzia delle entrate, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia del territorio e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente»;
al comma 5, le parole: «e successive modificazioni» sono soppresse;
il comma 6 è soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall’anno 2013.

6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l’INPS è prorogato all’atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo, è consentita fino al 31 dicembre 2015.
6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui all’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle finalità dell’elenco 3 di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente: “Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122“».

All’articolo 2:

al comma 1, le parole: «commissario. straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «commissario straordinario».

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – (Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre). – 1. Dal 1º luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9».

All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – (Proroga dei termini per rimborsi elettorali). – 1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All’articolo 6:

al comma 2, la parola: «DPCM» è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. La scadenza dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012.

2-ter. Il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2-quater. All’articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “di almeno 59 anni di età“ sono sostituite dalle seguenti: “di almeno 60 anni di età“. Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell’economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dall’allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-decies del presente articolo e all’articolo 15, comma 8-bis, del presente decreto. L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro per l’anno 2012, 15 milioni di euro per l’anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all’articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.
2-septies. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni“;
b) al comma 15, primo periodo, le parole: “in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014,“ sono sostituite dalle seguenti: “in 245 milioni di euro per l’anno 2013, 635 milioni di euro per l’anno 2014,“.
2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-novies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-decies. All’articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “Fino al 31 dicembre 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2012“.
2-undecies. All’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2“».

Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – (Clausola di salvaguardia). – 1. Qualora, in seguito all’inclusione dei lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri».

All’articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 26-sexies, alinea, le parole: “sei mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “sette mesi“».

All’articolo 8:

al comma 1:
all’alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto»;
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all’articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: “ufficiali, sottufficiali e volontari“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti“;

01a) all’articolo 1477, comma 3, le parole: “immediatamente rieleggibili una sola volta“ sono sostituite dalle seguenti: “rieleggibili due sole volte“»;

alla lettera c), le parole: «dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2015»;
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) all’articolo 2257, comma 1, le parole: “30 luglio 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “30 maggio 2012“;

c-ter) all’articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012“»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a carico della finanza pubblica».

All’articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali e per il sostegno all’occupazione nel settore, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa dell’Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

1-ter. All’onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Dopo l’articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. – (Modifiche all’articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici). – 1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “anni 2009-2011“ sono sostituite dalle seguenti: “anni 2009-2012“.

2. Al comma 11 dell’articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo la parola: “AGEA“ sono inserite le seguenti: “sulla base di apposite convenzioni all’uopo stipulate o“».

All’articolo 10:

al comma 2:
dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 120,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,»;
le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
al comma 3:
le parole: «libero professionale» sono sostituite dalle seguenti: «libero-professionale»;
le parole: «ai sensi dell’articolo 1 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 1 del»;
le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;

al comma 4, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute,»;

al comma 5, le parole: «La disposizione di cui all’articolo 64» sono sostituite dalle seguenti: «L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già prorogata dall’articolo 64, comma 1,»;
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l’adeguamento strutturale per l’ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigilanza, nonché per l’armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, le procedure concorsuali autorizzate all’AIFA, ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate, possono essere bandite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell’elenco n. 1 di cui all’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle risorse.
5-quater. All’onere derivante dal comma 5-ter, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 2 milioni di euro, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della salute».

All’articolo 11:

al comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), le parole: «dalla seguenti parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine del 30 giugno 2012, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, è prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto termine si provvede all’individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all’articolo 698 del codice della navigazione. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo, le parole: “da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,“ sono soppresse»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
il secondo periodo è soppresso;
al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «Entro la data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 luglio 2012»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Il decreto di cui all’articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

6-ter. All’articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “dodici mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi“.
6-quater. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012“.
6-quinquies. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: “Per gli anni 2004-2011“ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2004-2012“. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo periodo dell’articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: “2011“, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “2012“. Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2012. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. L’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già fatte salve dall’articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all’entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali.
6-septies. All’articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “31 marzo“ sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio“. L’articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.
6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all’articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012, a condizione che, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d’intesa con l’impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla predetta proroga per l’anno 2012 in termini di indebitamento netto per l’importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro, nell’ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati elementi di verifica, nonché in termini di fabbisogno per l’importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti».

Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. – (Proroga in materia di impianti funiviari). – 1. All’articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: “proroga di due anni“ sono sostituite dalle seguenti: “proroga di quattro anni“.

2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: “due anni – articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni“. Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: “articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni – Settore funiviario“.
3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un’ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1».

All’articolo 13:

al comma 1, la parola: «Presidenti» è sostituita dalla seguente: «presidenti»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “30 settembre 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012“»;
al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 3, le parole: «2 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest’ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “al 1º giugno 2012“ sono sostituite dalle seguenti: “al 30 giugno 2012“»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: “31 dicembre 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012“;

b) al comma 5-bis, le parole: “Per gli anni 2010 e 2011“, le parole: “30 settembre 2011“ e le parole: “per gli anni 2010 e 2011“» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Per gli anni 2010, 2011 e 2012“, “30 settembre 2012“ e “per gli anni 2010, 2011 e 2012“;
c) al comma 5-ter, le parole: “Per gli anni 2010 e 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2010, 2011 e 2012“;
d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le società provinciali, per l’esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi“»;
al comma 6, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
al comma 7, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale). – 1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

All’articolo 14:

al comma 1, primo periodo, le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» e le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,»;

al comma 2, le parole: «DPCM 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. È differita al 1º gennaio 2013 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013.
2-quater. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza annuale.
2-quinquies. Le risorse di cui all’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l’esclusione di alcuna università nell’utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011.
2-sexies. Il termine per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di 301.483 euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – (Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina). – 1. Il termine di cui al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per l’anno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma l, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 15:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 10.311.907» sono inserite le seguenti: «per l’anno 2012»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria adottata in attuazione dell’articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
al comma 3, le parole: «Sono prorogate, per l’anno 2012, le disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «È prorogata, per l’anno 2012, l’applicazione delle disposizioni»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All’articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: “per l’anno 2010“ sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2010 e 2012“.

3-ter. All’onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro il 31 dicembre 2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni e le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma»;

al comma 4, le parole: «regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al regio decreto» e dopo le parole: «n. 773,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 5, le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «è ulteriormente prorogato»;
al comma 7, le parole: «stabilito dall’articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «indicato nell’articolo 23», dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri,» e le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di due anni»;
al comma 8, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012».

All’articolo 16:

al comma 1, le parole: «sulla base verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di verifiche».

All’articolo 17:

al comma 1, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni».

Dopo l’articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. – (Funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi). – 1. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º aprile 2012“».

All’articolo 19:

al comma 1:
alla lettera b), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera c), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera d), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera e), dopo le parole: «all’articolo 12,» sono inserite le seguenti: «comma 1,» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto»;

alla lettera f), le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dall’entrata in vigore»;
alla lettera g), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera h), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
alla lettera l), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: “legge 27 dicembre 2006, n. 296“ sono aggiunte le seguenti: “, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88“».

All’articolo 20:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il termine per l’utilizzo delle risorse già destinate all’Agenzia del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stanziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 27, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conservate nel conto dei residui per essere destinate, nell’anno 2012, al pagamento, da parte delle amministrazioni statali interessate, dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere, ivi inclusi quelli già stipulati dall’Agenzia del demanio alla quale subentrano le amministrazioni interessate a far data dal 1º gennaio 2012.

1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’anno 2011 per le finalità di cui all’articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012.
1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all’attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell’IRPEF, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l’anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività».

All’articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 2, le parole: «dell’articolo 2 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 2 del decreto-legge»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d’arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All’articolo 22:

al comma 1, dopo le parole: «legge 26 novembre 1993, n. 489,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il comma 9-ter dell’articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
“9-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all’80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l’agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato“.
1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l’Accordo per il credito alle piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie».

Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. – (Protezione accordata al diritto d’autore). – 1. All’articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall’articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: “e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data“ sono sostituite dalle seguenti: “e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data“».

All’articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 maggio 2012“;

b) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il Consiglio di amministrazione riferisce all’assemblea convocata ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione“»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Modifiche all’articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011».

All’articolo 24:

al comma 1, dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,», le parole: «periodo tredicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dodicesimo periodo» e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

All’articolo 25:

al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. – (Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell’articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7). – 1. L’impegno di spesa di cui all’articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per l’anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell’articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
“1-bis) 7,5 per mille per l’esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011“;
b) al numero 2), la parola: “2011“ è sostituita dalla seguente: “2012“.
2. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’addizionale all’imposta sul reddito delle società dovuto per l’anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 26:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 24 novembre 2006, n. 286,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l’articolo 26, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. – (Proroga delle disposizioni in favore della SVIMEZ). – 1. Per l’anno 2012, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all’articolo 51 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è integrato di 500.000 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All’articolo 27:

al comma 1, le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la parola: «efficientamento» è sostituita dalle seguenti: «incremento dell’efficienza».

Dopo l’articolo 27, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. – (Consorzio laghi prealpini). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all’articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e il consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell’istituzione del Consorzio nazionale, a quest’ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei consorzi soppressi dall’articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni “Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore“, “Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo“ e “Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como“ sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, la denominazione “Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini“».

All’articolo 28:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 33, comma l, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate ad interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente».

Dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. – (Proroga delle disposizioni per l’incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna). – 1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2012.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

All’articolo 29:

al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 3, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L’abrogazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “e 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “, 2011 e 2012“;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione relativa all’anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2013“.

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l’anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 8, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,“ sono inserite le seguenti: “e la società Riscossione Sicilia Spa“.

8-ter. Il termine di cinque anni per l’utilizzazione edificatoria dell’area previsto dall’articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato a dieci anni»;

al comma 9, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
al comma 11, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.

11-ter. Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi»;

al comma 12, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell’economia e delle finanze,»;
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1º marzo 2012, il termine di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell’anno successivo, con riferimento all’imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all’imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno. All’onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica»;
al comma 14 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,»;
al comma 15, primo periodo, dopo la parola: «Genova» sono inserite le seguenti: «e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera»;
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i medesimi termini e modalità, è altresì disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Al comma 12 dell’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: “1º maggio 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011“;

b) alla lettera a), le parole: “30 novembre 2011“ sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012“.

16-ter. Limitatamente all’anno 2012, in deroga ai termini di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.

16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.
16-quinquies. All’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: “al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013“ sono sostituite dalle seguenti: “al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015“ e le parole: “alla data del 20 gennaio 2009“ sono sostituite dalle seguenti: “a partire dalla data del 20 gennaio 2009“.
16-sexies. Il comma 204 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

“204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l’importo eccedente 8.000 euro;

b) per l’anno 2012, per l’importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui al presente comma“.

16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-sexies, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183;
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-octies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente decreto, all’alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: “30 giugno 2012“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012“.
16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
16-undecies. A decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stabilita dai comuni.
16-duodecies. All’articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: “2012“ è sostituita dalla seguente: “2013“;

b) al comma 5, è abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla lettera b), le parole: “nel 2012“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2013“.

16-terdecies. La possibilità per le imprese assicurative di valutare i titoli emessi da Stati dell’Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità, è prorogata fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. A tal fine e conseguentemente, all’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 13, dopo le parole: “i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali,“ sono inserite le seguenti: “diversi dalle imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,“;

b) i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a far data dall’esercizio 2012;
c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti:

15-quater. Considerata l’eccezionale e prolungata situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall’esercizio 2012 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

15-quinquies. Le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 15-quater, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.
15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, a partire dall’esercizio 2012 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.
15-septies. Le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all’applicazione del comma 15-sexies.
15-octies. L’ISVAP disciplina con regolamento modalità e condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli effetti conseguenti all’esercizio delle opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l’ISVAP, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell’impresa che si avvale delle citate opzioni avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del portafoglio assicurativo dell’impresa stessa oppure alla struttura dei flussi di cassa attesi, può comunque attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio“».

Dopo l’articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-bis. – (Liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania). – 1. All’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “il 30 settembre 2012“;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell’EIPLI“;
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi“».

Art. 29-ter. – (Proroga del Commissario straordinario per l’assegnazione delle quote latte ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009) – 1. Il termine di cui all’articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Art. 29-quater. – (Dirigenti AGEA) – 1. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l’assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. All’onere, pari ad euro 530.000, provvede l’AGEA con risorse proprie. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all’attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

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