Il 23 febbraio l’Aula della Camera, con 477 voti a favore e 75 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Il 21 febbraio torna ora all’esame della Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato il 15 febbraio dal Senato, con 255 voti favorevoli, 34 contrari e nessun astenuto, nel testo già approvato il 31 gennaio dalla Camera e modificato dall’emendamento1.1000, su cui era stata posta la questione di fiducia.
Il 26 gennaio la Camera, con 469 voti a favore, 74 contrari e 5 astenuti, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865-A/R).
Odg approvato:
La Camera,
Premesso che:
al comma 2-ter all’articolo 14 nella formulazione ultima uscita dal Senato sono state apportate delle modifiche al testo che così come congegnate rappresentano una oggettiva involuzione rispetto a quello recepito dal governo, nella precedente lettura della Camera, sul quale era stata apposta la “fiducia”;
in tal senso, restano intatte le valutazioni già espresse in più occasioni dalla Camera e dalle relative commissioni interessate al provvedimento. In particolare si richiama, oltre all’emendamento n.14.10 al presente atto, a prima firma Antonino Russo, fatto proprio dal governo, anche l’emendamento Pagano n. 9.25 al dl 70/2011 (decreto legge sviluppo) a suo tempo votato all’unanimità;
inoltre, si rileva il bisogno di esplicitare taluni aspetti che paiono ancora poco chiari sotto il profilo dell’interpretazione del testo. In particolare, preoccupano quelle scelte che in più occasioni hanno coinvolto l’amministrazione in numerosi contenziosi e che sono state peraltro sanzionate dalla Corte Costituzionale, in particolare con le sentenze 168/2004 e 41/2011;
per regolamentare, nel dettaglio, la materia è prevista l’emanazione di un decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per consentire l’inserimento in fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento, entro l’anno 2012-2013, dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione essendo stati iscritti ai corsi universitari abilitanti negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, presso le Facoltà di Scienze della Formazione, le Università, le Accademie a i Conservatori;
Impegna il governo a:
• inserire nella fascia aggiuntiva tutti i docenti che conseguono l’abilitazione presso le facoltà di scienze della Formazione Primaria entro la data di scadenza delle domande prevista dal decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del comma 2-ter all’articolo 14;
• inserire nella terza fascia, secondo il rispettivo punteggio delle graduatorie ad esaurimento, i docenti collocati nella fascia aggiuntiva, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l’anno scolastico 2014-2015;
• inserire con riserva, all’atto del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del comma 2-ter all’articolo 14, coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 presso il corso di laurea in scienze della formazione primaria e a sciogliere tale riserva al momento del conseguimento dell’abilitazione, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 2014 – 2015;
• consentire lo scioglimento della riserva degli abilitati all’insegnamento con i decreti ministeriali 21/05, 85/05, e 137/07; del semestre aggiuntivo del IX corso Siss; nonché degli insegnanti che, pur abilitati, non hanno rinnovato domanda di inserimento all’atto dell’aggiornamento.
O.d.g. accolti dall’Esecutivo:
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 introduce una nuova disciplina previdenziale e l’articolo 24, comma 14 stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, senza tener conto della particolare specifica normativa che permette, invece, agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico;
come dimostrano gli ultimi dati ufficiali forniti dal Miur, che collocano i docenti italiani tra i più anziani dei Paesi Europei, gli interventi volti a ridurre le cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento incidono sull’invecchiamento del corpo insegnante,
impegna il Governo
in sede di discussione del primo provvedimento utile a prevedere un intervento normativo volto a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9/4865-AR/79 Ghizzoni, Gnecchi, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.La Camera,
premesso che:
il comma 2bis all’articolo 14, prevede l’emanazione di un decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per consentire l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, entro l’anno 2012-2013, dei docenti iscritti per il conseguimento dell’abilitazione, negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, presso le Facoltà di Scienze della Formazione, le Università, le Accademie e i Conservatori,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di consentire, in occasione dell’aggiornamento straordinario, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1bis e dall’articolo 2 della legge n. 143 del 4 giugno 2004, il reinserimento nelle graduatorie dei docenti che hanno ripresentato domanda durante l’ultimo aggiornamento disposto ai sensi del D. M. 44 del 12 maggio 2011, l’inserimento dei docenti che risultavano iscritti ai corsi attivati dalle Università ai sensi del D. M. n. 21 del 9 febbraio 2005 e del D. M. n. 85 del novembre 2005, o comunque, provvisti di un’abilitazione conseguita in Italia all’atto della conversione in legge del decreto legge n. 216 del 30 dicembre 2011; a sciogliere la riserva per il personale docente inserito nelle suddette graduatorie in possesso della relativa abilitazione, e a valutare l’opportunità di consentire, altresì, l’inserimento dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’estero, accertata la conformità ai principi della direttiva comunitaria 2005/36, da parte del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Ordine del giorno n. 9/4865-AR/58 RussoLa Camera,
premesso che:
per i soggetti, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, il diritto alla riserva e l’inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all’articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 viene previsto solo al momento dell’aggiornamento delle stesse, ogni tre anni;
ciò lede gli stessi principi sanciti dalle succitate leggi che hanno come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di garantire i diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e a consentire l’inserimento del titolo riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento con cadenza almeno annuale.
9/4865-AR/81.(Testo modificato nel corso della seduta) Bachelet, Siragusa, Ghizzoni, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo.
Il 23 gennaio l’Aula della Camera comincia l’esame del DdL di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative