Ordinanza Consiglio di Stato 20 dicembre 2011, n. 5615

N. 05615/2011 REG.ORD.CAU.

N. 09669/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9669 del 2011, proposto da:

[omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Stefano Viti, Walter Miceli, Giuseppe Abbamonte, Michele Mirenghi, con domicilio eletto presso Stefano Viti in Roma, piazza della Liberta’ N.20;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca -Dipartimento Per L’Istruzione, Dir.Gen.Pers.Scuola, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L’Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalita’ della Scuola – Anp, [omissis];

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 04374/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI – MCP

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca -Dipartimento Per L’Istruzione, Dir.Gen.Pers.Scuola e di Ufficio Scolastico Regionale Per L’Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L’Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati così come da verbale di udienza;

Ritenuto che:

– in relazione allo stato di avanzamento della procedura concorsuale – che ha visto nei giorni 14 e 15 dicembre l’espletamento delle prove scritte – la misura cautelare radicalmente richiesta dagli interessati (volta alla sospensione integrale degli effetti di tutti gli atti del procedimento, a partire dallo stesso bando di concorso) non si configura, allo stato, idonea a determinare il ripristino delle situazioni di interesse che i ricorrenti assumono lese, non ottenendo essi un immediato vantaggio ove fosse effettivamente disposta la sospensione richiesta;

– i motivi dedotti investono profili di legittimità dell’intera fase di selezione basata su quiz a risposta multipla, con la conseguenza che essi, qualora dovessero risultare fondati in sede di decisione nel merito, determinerebbero l’effetto demolitorio dell’intera procedura, con obbligo di rinnovazione della stessa e coinvolgimento di tutti i partecipanti al concorso, e dunque con pieno effetto satisfattivo delle pretese azionate dai concorrenti non ammessi al prosieguo delle prove;

– in ogni caso, l’avvenuto svolgimento delle prove scritte induce la Sezione a ritenere inaccoglibili le domande di ammissione con riserva;

– in relazione ai peculiari profili dell’insorta controversia spese ed onorari relativi alla fase di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello cautelare, come in epigrafe proposto, lo respinge (Ricorso numero: 9669/2011); dichiara le spese del presente grado cautelare interamente compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)