Il 12 novembre la Camera approva, con 380 voti favorevoli, 26 voti contrari e 2 astenuti, in via definitiva la manovra di finanza pubblica nei testi già approvati l’11 novembre dal Senato (con 156 voti favorevoli, 12 voti contrari e 1 astenuto).
2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014
Di seguito la parte della Legge di Stabilità 2012 che riguarda specificatamente il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, come previsto dall’art. 36, entrerà in vigore a partire dal 1º gennaio 2012:
Art. 4 (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)
(…)
67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 68 al 83. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previste dall’articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo operano in deroga all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
68. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».
69. All’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».
70. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».
71. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica l’articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L’incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.
72. Per l’anno 2012 si applica l’articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
74. Il personale docente del comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell’impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
75. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l’anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.
76. L’assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 74 e 75 non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.
77. I permessi eventualmente già autorizzati per l’anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.
78. Le autorizzazioni di cui all’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all’articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all’articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell’Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.
79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell’ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l’intera durata dell’incarico.
81. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
82. A decorrere dall’anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell’anno 2012, 168,4 milioni nell’anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall’anno 2014, destinato alle missioni dell’istruzione scolastica, dell’istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
83. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».