Nota 7 ottobre 2011, A00DGPER PROT. N. 8220

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

 

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: Costituzione istituti comprensivi

 

Com’è noto, l’art. 19, commi 4, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 ha previsto “ Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.

La suddetta disposizione, modifica sia l’assetto organizzativo che i parametri previsti dall’art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 18 giungo 1998, n. 233 con evidenti riflessi sull’’attribuzione dell’autonomia agli istituti comprensivi.

L’adempimento conseguente all’attuazione della norma sopracitata, si rivela particolarmente delicato perché va ad incidere sulla sfera delle attribuzioni delle Regioni che hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento delle rete scolastica, come ribadito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009. Tra l’altro, sulla base delle procedure previste dal DPR n. 233/98 tutt’ora vigente (in assenza dell’intesa prevista dal DPR n.81/2009), ai fini dell’adozione da parte delle Regioni dei piani di dimensionamento della rete scolastica, spetta agli Enti locali formulare le proposte di aggregazione in istituti comprensivi, le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado, con contestuale cessazione delle scuole autonome costituite separatamente da circoli didattici e scuole di I grado.

Considerato che la norma risponde a finalità di contenimento della spesa e al raggiungimento dell’obiettivo della stabilizzazione della finanza pubblica, le SS.LL., ai fini della definizione dei piani di dimensionamento relativi all’anno scolastico 2012/2013, sono invitate ad assumere immediati contatti (qualora non ancora posti in essere) con i competenti Uffici regionali affinché venga data sollecita applicazione alla richiamata disposizione. Si ricorda che tutti i provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica devono essere emanati entro il 31 dicembre p.v. per consentire al Sistema informativo di apportare le necessarie rettifiche in tempo untile per la corretta definizione degli organici.

Per facilitare l’intervento di dimensionamento, che deve peraltro coinvolgere anche degli istituti comprensivi già in funzione, è stato predisposto l’unito prospetto che, tenendo conto del numero degli alunni attualmente frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado a livello provinciale, degli istituti autonomi attualmente presenti (circoli didattici scuole di I grado e istituti comprensivi), dei comuni siti nelle piccole isole, nelle zone di montagna, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, ha individuato il numero ottimale di istituti comprensivi da istituire a livello provinciale e regionale (sia con 500 che con 1000 alunni).

Considerato che non esiste una catalogazione ufficiale dei “comuni montani”, gli stessi sono stati desunti dal documento ufficiale a suo tempo pubblicato nel giugno del 2004 sul sito del MIUR avente ad oggetto “Elenco Ufficiale Comuni di Montagna” (ex legge 1 marzo 1957, n.90 e richiamato dall’art. 125 luglio 1952, n.991).

La tabella riporta:

a) nella prima colonna, il numero degli alunni presi in considerazione ai fini dell’ottimale definizione degli I.C.(gli alunni dei comuni isolani, montani e sloveni ai fini del calcolo sono stati raddoppiati per definire il numero degli IC con 500 alunni);

b) nella seconda, il numero delle istituzioni scolastiche autonome del primo ciclo attualmente funzionanti;

c) nella terza, il numero ideale di istituti comprensivi (sia di 1000 che 500 alunni) istituibili sulla base degli alunni sopra riportati;

d) nella quarta, la differenza (in positivo e in negativo) tra il numero attuale degli istituti e quello ottimale in applicazione della norma;

e) nella quinta, la differenza in percentuale.

Si invitano pertanto le SS.LL,. a richiamare l’attenzione dei competenti organi Regionali per la sollecita definizione del dimensionamento delle rete scolastica, facendo presente che sono possibili limitate deroghe al numero complessivo degli alunni per istituto comprensivo qualora i piani di dimensionamento realizzino il numero ideale di istituti comprensivi riportati nella tabella allegata.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to- Luciano Chiappetta

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