Legge 25 febbraio 2016, n. 21

Legge 25 febbraio 2016, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (16G00029)

(GU Serie Generale n.47 del 26-2-2016)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,  recante  proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 25 febbraio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 30 dicembre 2015), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”. (16A01640) (GU Serie Generale n.47 del 26-2-2016)

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di pubbliche amministrazioni 
 
  1.  All'art.  1  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.   216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    c)  al  comma  6-quater,  le  parole:  «31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  15,
le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  3.  All'art.  1  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.   192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le  parole:  «verificatesi  nell'anno  2013»,
sono inserite le seguenti:  «e  nell'anno  2014»  e  le  parole:  «31
dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2016»; 
    b) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  3-bis. All'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20  giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2016». 
  4. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
dell'art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'art. 2, comma 15,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le  parole:  «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  4-bis.  Il  termine  di  cui  all'art.  4,  comma  5,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018,  e'
prorogato al 30 aprile 2016. 
  5. All'art. 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2007,
n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2016». 
  6. All'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016». 
  7. All'art. 2, comma 6-quinquies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  7-bis. Il termine stabilito dall'art. 12  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e'  prorogato  al  25  aprile
2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare
per i caduti, i comuni e le province. 
  7-ter.  Le  proposte  di  cui  al  comma  7-bis  con  la   relativa
documentazione sono inviate  al  Ministero  della  difesa,  cui  sono
demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di  primo
grado per la concessione delle  qualifiche  dei  partigiani  e  delle
decorazioni al valor militare, istituita dall'art. 4 della  legge  28
marzo 1968, n. 341. 
  7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui
agli articoli da 7 a 10 del decreto  legislativo  luogotenenziale  21
agosto 1945, n. 518, ha effetti solo  ai  fini  delle  ricompense  al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7-quinquies. All'attuazione  dei  commi  da  7-bis  a  7-quater  il
Ministero della difesa  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  8. All'art. 2223, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  le  parole:  «Fino
all'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2016». 
  9. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, le parole: «31 dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  9-bis. All'art. 1, comma 7, del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016» e le parole: «per l'anno 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2015». 
  9-ter. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»; 
    b) al comma 82, le parole: «lettera  a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere a) e b)». 
  9-quater. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo,  dal  comma  9  del
presente articolo, dopo le parole: «i contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  i  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,». 
  10. All'art. 16-quater, comma 1, quarto periodo, del  decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le parole: «per  l'anno  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015». 
  10-bis.  Il  termine  per  l'aggiornamento  delle  graduatorie   ad
esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge  27
dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio 2014/2017,  e'
prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il  triennio  successivo.
Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui
all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento
delle supplenze ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge  3  maggio
1999, n.  124,  sono  aggiornate  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2019/2020.  Restano  fermi  i  termini  per   l'aggiornamento   delle
graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia. 
  10-ter. All'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  dopo  il
comma 107 e' inserito il seguente: 
    «107-bis.   Il   termine   ultimo   di    validita'    ai    fini
dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati
dalle istituzioni di cui al comma 102 e'  prorogato  al  31  dicembre
2017». 
  10-quater. Al comma 14 dell'art. 14 del  decreto-legge  30  gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Al  fine  di
prorogare    per    il    triennio     2016-2018     le     attivita'
tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di  ricostruzione
nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria  e  i  relativi
comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie  e
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza  pubblica,
per un periodo massimo di tre  anni,  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  nei  limiti  di  quanto  strettamente   necessario   al
completamento delle predette attivita' di ricostruzione, nel rispetto
della normativa vigente in  materia  di  limitazioni  assunzionali  e
finanziarie, nonche' dei limiti  di  durata  dei  contratti  a  tempo
determinato di cui all'art. 19  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81». 
  10-quinquies. Le risorse di cui all'art. 74, comma 1,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente  allo  stanziamento  relativo
all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di  avvio  dei
fondi   di   previdenza   complementare    dei    dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche. 
  10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'art.  24,
comma 5, della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  il  termine  per
l'emanazione dei decreti previsti dall'art. 16, comma 2  e  comma  3,
lettera a), della medesima legge, come modificato  dall'art.  14  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
  10-septies. All'art. 24,  comma  3,  lettera  b),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, le parole: «non rinnovabili»  sono  sostituite
dalle seguenti: «rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016». 
  10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare fino  al  31
dicembre 2016, con risorse a carico del  proprio  bilancio  e  previo
parere favorevole del  dipartimento  di  afferenza,  i  contratti  di
ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'art.  24,
comma 3, lettera b),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  in
scadenza  prima  della  medesima  data,  i  cui  titolari  non  hanno
partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012
o 2013. Ai fini  dell'ammissione  alle  procedure  di  selezione  dei
titolari dei contratti  della  medesima  tipologia,  gli  assegni  di
ricerca, di cui all'art. 22 della citata legge n. 240 del 2010,  sono
equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di
cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                               Art. 2 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                     di giustizia amministrativa 
 
  1. All'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1º luglio 2016». 
  2. All'art. 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato  2  al
decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  dopo  il  comma  1  e'
aggiunto il seguente: «1-bis. In attuazione del criterio di  graduale
introduzione del processo  telematico,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data  del
30  giugno  2016  si  procede  alla   sperimentazione   delle   nuove
disposizioni  presso  i  Tribunali  amministrativi  regionali  ed  il
Consiglio  di  Stato.  L'individuazione  delle   concrete   modalita'
attuative  della  sperimentazione  e'  demandata  agli  Organi  della
Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
decreto.». 
  2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10  del  decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del
temporaneo ripristino delle sezioni distaccate  insulari  di  Ischia,
Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei
tribunali  di  Napoli,  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  e  Livorno,  e'
prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal
citato art. 10, comma 13, del decreto  legislativo  n.  14  del  2014
risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  della
proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  2-ter. All'art. 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro». 
                             Art. 2 bis 
 
 
        Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria 
 
  1. E' prorogato sino al 31 dicembre 2016 il  termine  assegnato  al
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia per  l'adozione  delle  specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni
per l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e  disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 
  2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il  termine  assegnato  al
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia per  l'adozione  delle  specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221. 
                             Art. 2 ter 
 
 
               Ridefinizione dell'assetto territoriale 
                  degli uffici dei giudici di pace 
 
  1. All'art. 2, comma 1-bis, quarto periodo,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, le parole: «Entro il  28  febbraio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2016». 
                            Art. 2 quater 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  1. All'art. 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  le
parole: «Per il periodo 2013-2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per  il  periodo  2013-2016».  Alle  minori  entrate  derivanti  dal
presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a  valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2.  Per  i  contratti  di  solidarieta',  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,  e  successive  modificazioni,
stipulati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione
salariale siano state presentate entro la  stessa  data,  l'ammontare
del trattamento di integrazione salariale e' aumentato, per  il  solo
anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10
per cento della retribuzione  persa  a  seguito  della  riduzione  di
orario, fino a concorrenza dell'importo  massimo  complessivo  di  50
milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'art.  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3. Al comma 284 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
al primo periodo, dopo le parole: «forme sostitutive»  sono  inserite
le  seguenti:  «ed  esclusive»  e,  all'ottavo  periodo,  le  parole:
«sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». 
                               Art. 3 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
               del Ministero dello sviluppo economico 
 
  1. All'art. 43, comma 12, del testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  2. All'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  3,  convertito
con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n.  41,  dopo  il  comma
3-bis e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio
di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente alle utenze elettriche,
fino al 31 dicembre 2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico provvede: 
    a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio,
per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e
con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua  del  servizio
stesso pari a 170.000 euro/MW.; 
    b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in  tutto  il
territorio  nazionale,  la  struttura  delle  componenti   tariffarie
relative agli  oneri  generali  di  sistema  elettrico  applicate  ai
clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici  ai
criteri  che  governano  la  tariffa  di  rete  per  i   servizi   di
trasmissione, distribuzione e misura in vigore  alla  medesima  data,
tenendo  comunque  conto  dei  diversi  livelli  di  tensione  e  dei
parametri di connessione, oltre che  della  diversa  natura  e  delle
peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa, nonche' ad applicare,
con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al  sostegno
delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema
elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134. 
  2-bis. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di  cui
all'allegato  1  annesso  allo  stesso  regolamento,  sono  prorogati
rispettivamente  di  dodici   mesi   per   gli   ambiti   del   primo
raggruppamento, di  quattordici  mesi  per  gli  ambiti  del  secondo
raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del  terzo,  quarto  e
quinto raggruppamento, di nove  mesi  per  gli  ambiti  del  sesto  e
settimo raggruppamento e di cinque mesi per  gli  ambiti  dell'ottavo
raggruppamento, in  aggiunta  alle  proroghe  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2-ter.  All'art.  4  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Scaduti tali termini,  la  Regione  competente  sull'ambito  assegna
ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la  procedura
di gara attraverso la nomina di un  commissario  ad  acta,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.
164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale  termine  senza  che  la
Regione competente abbia proceduto alla  nomina  del  commissario  ad
acta, il Ministero dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Regione,
interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta.
L'importo  eventualmente  anticipato  dai  gestori  uscenti  per   la
copertura degli oneri di gara, di cui all'art.  1,  comma  16-quater,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,  e'  trasferito
dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese  dalla
sua   nomina,   al   netto   dell'importo   relativo   agli   esborsi
precedentemente effettuati  per  la  preparazione  dei  documenti  di
gara.»; 
    b) i commi 4 e 5 sono abrogati. 
  2-quater. All'art. 15, comma 2, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, le parole: «31  dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  2-quinquies. All'art. 1, comma 194, della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «nell'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e
le riduzioni effettuate nell'anno 2015»; 
    b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  da  erogare
secondo i criteri e le  procedure  del  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione  dell'informazione,  di  cui  all'art.  1,  comma  160,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208». 
                             Art. 3 bis 
 
 
           Scuola sperimentale di dottorato internazionale 
                 Gran Sasso Science Institute - GSSI 
 
  1. All'art.  31-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Al fine di proseguire le attivita' di sperimentazione, alla
scadenza del triennio individuato dal comma  2  l'operativita'  della
scuola e' prorogata per un ulteriore triennio»; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per il finanziamento delle attivita' della  scuola  per  il
triennio  di  cui  al  comma  2-bis,  a  integrazione  delle  risorse
assegnate con deliberazione  del  CIPE  n.  76  del  6  agosto  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre  2015,  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2  milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e  2018,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204»; 
    c) al comma 6, dopo le parole: «Allo scadere del  triennio»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 2-bis». 
                               Art. 4 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
              dei Ministeri dell'interno e della difesa 
 
  1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005,  n.
26. 
  1-bis. All'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2015 e 2016». 
  1-ter. Il termine di cui all'art.  9,  comma  4,  secondo  periodo,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 15 giugno 2016 solo
relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014. 
  1-quater. Al comma 4 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n.  96,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti
politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione  degli  atti
di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti  o  in
quelli eventualmente prorogati da  norme  di  legge,  la  Commissione
applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000». 
  2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici  alle
disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  prevenzione
degli incendi previste dall'art. 10-bis, comma 1,  del  decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128, e' completato entro sei mesi dalla  data  di
adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque  non  oltre
il 31 dicembre 2016. 
  2-bis. All'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  3. All'art. 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2014,  n.
35, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016». 
  4. I termini di cui all'art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016. Per i comuni
istituiti  a  seguito  dei  processi  di   fusione   previsti   dalla
legislazione vigente che hanno concluso tali  processi  entro  il  1°
gennaio 2016,  l'obbligo  del  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
decorre  dal  1°  gennaio  2017.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto
derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'art.  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. 
  5. All'art. 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  6. All'art. 1, comma 3, della legge 1º ottobre  2012,  n.  177,  le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 
  6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalita' di riparto  del
fondo sperimentale di  riequilibrio  provinciale  gia'  adottate  con
decreto del Ministro dell'interno 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle
risorse da ripartire e da  attribuire  si  provvede  annualmente  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze.  Per  l'anno  2016  i  trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione,  corrisposti  dal  Ministero
dell'interno in  favore  delle  province  appartenenti  alla  Regione
siciliana e alla regione Sardegna,  sono  determinati  in  base  alle
disposizioni dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6  marzo  2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio  2014,  n.
68. 
  6-ter. All'art. 2257 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  sono  apportate,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 maggio 2017»; 
    b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio  2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 luglio 2017». 
  6-quater. All'art. 1, comma 379, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 dicembre 2016». 
                             Art. 4 bis 
 
 
              Ampliamento dei termini per la richiesta 
            di contributo da parte degli enti in dissesto 
 
  1. All'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Dall'anno 2012 all'anno 2017»; 
    b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data  di  entrata
in vigore  del  presente  decreto  per  i  contributi  relativi  agli
esercizi 2012, 2013 e 2014 e  dal  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per
i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017». 
                             Art. 4 ter 
 
 
Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalita'
               terroristica di matrice internazionale 
 
  1. All'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.
155, le parole: «Fino al  31  gennaio  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2017». 
                            Art. 4 quater 
 
 
           Proroga di termini in materia di conservazione 
            dei dati di traffico telefonico e telematico 
 
  1. All'art.  4-bis  del  decreto-legge  18  febbraio  2015,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  aprile  2015,  n.  43,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I dati relativi al traffico telefonico  o  telematico,  esclusi
comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli  operatori  dei
servizi di telecomunicazione alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al
traffico telefonico o telematico effettuato  successivamente  a  tale
data, sono conservati, in deroga a quanto  stabilito  dall'art.  132,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, e successive modificazioni, fino  al  30  giugno  2017,  per  le
finalita' di accertamento e di repressione  dei  reati  di  cui  agli
articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a),  del  codice
di procedura penale»; 
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017»; 
    c) al comma 3, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2017». 
                               Art. 5 
 
 
          Proroghe in materia di beni e attivita' culturali 
                            e di turismo 
 
  1. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le
parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 30 giugno 2016». 
  1-bis. All'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al   primo   periodo,   dopo   le   parole:   «e   successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attivita' della
struttura di supporto ivi prevista,», le parole: «e' assicurato» sono
sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» e'
sostituita dalla seguente: «500.000»; 
    b) al secondo periodo, le parole:  «Dal  1°  gennaio  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2017». 
                             Art. 5 bis 
 
 
                      Proroga del finanziamento 
                  del Museo tattile statale «Omero» 
 
  1. E' prorogata per  il  triennio  2016-2018  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 5-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre  2013,  n.  112.  All'onere  derivante  dall'attuazione   del
presente comma, pari a 500.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2016,
2017  e  2018,  si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  2,  comma  396,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                               Art. 6 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
                     del Ministero della salute 
 
  1. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71, le parole: «sono rinnovati entro 8 mesi», sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono rinnovati entro 18 mesi». 
  2. All'art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: «Entro il 1º gennaio 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2017». 
  3. All'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, e'
sostituito dal seguente: 
    «16. Le tariffe massime delle strutture  che  erogano  assistenza
ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del  Ministro  previsto  dal  medesimo  comma  15,
nonche'  le  tariffe  delle   prestazioni   relative   all'assistenza
protesica di cui all'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, costituiscono riferimento, fino alla data  del  30  settembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a carico  del
Servizio sanitario nazionale, quali principi di  coordinamento  della
finanza pubblica. Le tariffe  massime  delle  strutture  che  erogano
assistenza ospedaliera di cui al  comma  15,  valide  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto  del  Ministro  previsto  dal  medesimo
comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del  31  dicembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a carico  del
Servizio sanitario nazionale, quali principi di  coordinamento  della
finanza pubblica». 
  4. All'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono  inserite  le
seguenti: «, per l'anno 2015 e per l'anno 2016». 
  4-bis. All'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,  e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata l'individuazione, come
regioni  di  riferimento,  di  quelle  stabilite   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015,  e
per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di
sanita' sono altresi' confermati  i  costi  pro  capite  per  livelli
assistenziali delle regioni di riferimento rilevati  dai  modelli  LA
2013, nonche' i medesimi pesi per classi di eta' adottati in sede  di
determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015». 
                               Art. 7 
 
 
           Proroga di termini in materia di infrastrutture 
                             e trasporti 
 
  1. All'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio 2016». 
  1-bis. All'art. 10, comma  12-sexiesdecies,  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti  alla  quota  di
cui  al  periodo  precedente  sono  utilizzate  dalle   regioni   per
interventi e servizi nel settore  delle  infrastrutture  scolastiche,
della protezione civile,  del  dissesto  idrogeologico,  nonche'  del
patrimonio culturale». 
  2. All'art. 253  del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9-bis,  primo  e  secondo  periodo,  le  parole:  «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»; 
    b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2016»; 
    b-bis) al comma  20-bis,  le  parole:  «31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016». 
  3. All'art. 189, comma 5, del codice di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2016». 
  4. Il termine di cui all'art. 357, comma 27, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  207,
come modificato dall'art. 8, comma 9, del decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2014, n. 11, e' prorogato al 31 luglio 2016. 
  4-bis. All'art. 357,  comma  19-bis,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,  le
parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2016». 
  5. All'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  6. All'art. 15, comma 3-quinquies  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le  parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2016». 
  7. All'art. 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1º gennaio 2017». 
  8. All'art. 18, comma  8-quinquies,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2016».   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 
  9. All'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nelle  more  della
stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo  2016-2020  e
sino all'efficacia degli stessi,  il  contratto  di  programma  parte
servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con Rete Ferroviaria  Italiana  S.p.A.,  e'  prorogato,  ai
medesimi patti e condizioni gia' previsti, per il periodo  necessario
alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31  dicembre
2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.». 
  9-bis. Il termine di cui all'art. 1, comma 1,  primo  periodo,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato  al
30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: «Ferrovie dello Stato
S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti:  «Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A.». 
  9-ter. Il termine di  novanta  giorni  entro  cui  il  commissario,
nominato ai sensi dell'art. 1, comma 867,  della  legge  28  dicembre
2015, n.  208,  predispone  un  piano  industriale  e'  prorogato  di
ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non  possono  essere
intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti  di
intervento nelle procedure esecutive pendenti,  nei  confronti  della
societa' di cui al citato art. 1, comma 867, della legge n.  208  del
2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non  vincolano  gli  enti
debitori e i terzi pignorati, i quali possono  disporre  delle  somme
per le  finalita'  istituzionali  della  societa'  di  cui  al  primo
periodo. 
  10. All'art. 1, comma 165, sesto periodo,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:  «il  30
aprile 2016». 
  11. Per gli interventi di edilizia scolastica di  cui  all'art.  10
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128,  il  termine
previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 51 del 3 marzo 2015, per l'aggiudicazione provvisoria  dei  lavori
e' prorogato al 29 febbraio 2016. Il suddetto termine e' prorogato al
30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento
dei lavori bandite entro il 29 febbraio  2016  siano  andate  deserte
ovvero  prevedano  l'affidamento  congiunto  dei   lavori   e   della
progettazione. Il termine e' inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per
gli appalti di lavori pubblici di importo superiore  alla  soglia  di
rilevanza comunitaria, di cui all'art. 28, comma 1, lettera  c),  del
codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  a
condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il  29
febbraio 2016. 
  11-bis.  Il  termine  di  cui  all'art.   5,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27  luglio  2004,  n.  186,  riferito  alle  nuove  norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento,  anche
sismico e idraulico, delle dighe  di  ritenuta  e'  prorogato  al  28
febbraio 2017. 
  11-ter. All'art. 111, comma 1, secondo periodo,  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre   2015»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016». 
  11-quater. L'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'art.  1,
comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' differita  al  1°
gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui  al  citato  art.  1,
comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono  le  risorse  di
cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  per
le annualita' 2017, 2018 e 2019. Per le risorse  relative  agli  anni
2015 e 2016 si applicano le modalita' e le procedure di cui al citato
art. 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui  all'art.  1,
comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                               Art. 8 
 
Proroga  di  termini  in  materia   di   competenza   del   Ministero
  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 
  1.  All'art.  11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: «Fino al  31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre  2016  e  comunque
non oltre il collaudo con esito positivo della piena operativita' del
nuovo sistema di tracciabilita' individuato a mezzo di  procedura  ad
evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando  pubblicato  il
26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte  del  50  per
cento.»; 
    b) al comma 9-bis, le parole: «stabilito al 31 dicembre  2015»  e
le  parole:   «sino   al   31   dicembre   2015»   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «stabilito al 31  dicembre  2016»  e
«sino al 31 dicembre 2016»; 
    b-bis) al comma 9-bis e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI e'  corrisposta,
a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei
costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della
procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni  di
euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2016.  Al
pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31
marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio». 
  2. All'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Il termine del 1º gennaio 2016,  di  cui  al  comma  3,  e'
prorogato al 1º gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi
dei commi 4  o  5.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1º  gennaio
2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
all'esercizio  a  condizione  che  il  gestore  rispetti   anche   le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. 
  3-ter. Il termine del 1°  gennaio  2016,  di  cui  al  comma  3  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre
2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della  parte
I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto  ovvero  ai
sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del  presente
decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente  in
merito all'istanza, e comunque non  oltre  il  1°  gennaio  2017,  le
relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio,
a condizione che il gestore rispetti anche le  condizioni  aggiuntive
indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016,  per
gli inquinanti non oggetto  di  richiesta  di  deroga,  i  pertinenti
valori  limite  di  emissione  massimi  indicati   nella   parte   II
dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto». 
  3. All'art. 6, comma 1, lettera  p),  del  decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016». 
                               Art. 9 
 
 
           Proroga di termini in materia di competenza del 
      Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  1. All'art. 1, comma 298, primo periodo, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  30  giugno
2016,  limitatamente  alle  operazioni  di  pagamento  e  riscossione
riferite all'annualita' 2015 e alle precedenti,». 
                               Art. 10 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2016». 
  1-bis. All'art. 21, comma 1, del decreto  legislativo  17  dicembre
2014, n. 198, le  parole:  «entro  un  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro diciotto mesi». 
  2. All'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  le
parole: «31 dicembre  2015»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  2-bis. All'art. 14, comma 11,  del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102,  le  parole:  «per  i  soli  anni  2015  e  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2016»  e  le  parole:
«31 dicembre 2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2016». 
  2-ter.  L'art.  19,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  in  relazione
alle  attivita'  formative  svolte  dagli  organismi  di   formazione
professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati  ai
sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  si  interpreta
nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto  di
beni e servizi e' detraibile se i beni e servizi acquistati con  tali
contributi  sono  utilizzati  per   l'effettuazione   di   operazioni
imponibili o che danno diritto alla detrazione. 
  2-quater.  Resta  ferma  la  detrazione  dell'imposta  sul   valore
aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi  di
formazione professionale utilizzati nella realizzazione di  attivita'
formative per l'acquisizione di una qualifica professionale,  per  le
quali  abbiano  percepito  contributi  a  fondo  perduto,  ai   sensi
dell'art. 12 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sempre  che  la
detrazione sia stata operata anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  che
l'imposta  non  sia  stata  considerata   dall'ente   erogatore   del
contributo quale spesa ammessa al finanziamento. 
  2-quinquies. In  coerenza  con  quanto  previsto  dall'art.  7  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'art. 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione
alle  attivita'  formative  svolte  dagli  organismi  di   formazione
professionale tengono conto,  nella  determinazione  dei  contributi,
dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli  acquisti  di  beni  e
servizi che, ai sensi dello stesso art. 7 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2008, si consideri
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. 
  2-sexies. Ai maggiori oneri di  cui  ai  commi  2-ter,  2-quater  e
2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni,  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3. All'art. 1, comma 141, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,
come modificato dall'art. 10, comma 6, del decreto-legge 31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n.  11,  le  parole:  «negli  anni  2013,  2014  e  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016».  Per
l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato
art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012. 
  4. All'art. 19, comma 14,  del  decreto  legislativo  17  settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016». 
  5. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: «Sino al 31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Sino al 31 dicembre 2016». 
  6. All'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015 e 2016». 
  6-bis.  Le  richieste  di  cui  all'art.  56-bis,  comma   2,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate,  secondo
le modalita' ivi indicate, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto  ed  entro  il
termine perentorio del 31 dicembre 2016. 
  7. All'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  2012,
n. 178, dopo le parole: «di  previsione  2013,  2014  e  2015,»  sono
inserite le seguenti: «e per l'anno  2016  con  riferimento  all'Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana,». 
  7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in  giudizio
dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di  cui  all'art.  2
del decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.  178,  continuano  a
essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi  dell'art.  43
del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.  La
disposizione del  precedente  periodo  e'  richiamata  nello  statuto
dell'Ente,  adottato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto  con  il  Ministro  della  difesa,   sentito   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  7-ter. In considerazione della soppressione  dell'Ente  strumentale
alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018,  all'art.
8, comma 2, decimo periodo,  del  decreto  legislativo  28  settembre
2012,  n.  178,  le  parole:  «2016»   e   «2017»   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «2017» e «2018». 
  7-quater. All'art. 49-quater del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)»
sono sostituite dalle seguenti: «l'Ente strumentale alla Croce  Rossa
italiana»; 
      2)  le  parole:  «30  settembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2016»; 
      3) le parole: «del direttore generale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'amministratore»; 
      4) le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2016»; 
      5) dopo le parole: «pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili» sono inserite le seguenti: «, anche a  carico  di  singoli
comitati territoriali,  ivi  comprese  le  obbligazioni  estinte  nel
periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a  valere  su  anticipazioni
bancarie,»; 
      6) le parole da: «31 dicembre 2012» fino alla  fine  del  comma
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015, nei  limiti  delle
disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno  2016
e  non  piu'  necessarie  per  le  finalita'   originarie,   relative
all'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota
non ancora erogata»; 
    b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a)   dell'approvazione,   da   parte   delle   amministrazioni
vigilanti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28  settembre
2012, n. 178, del rendiconto per l'anno  2015  e  della  delibera  di
accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo,  con
l'indicazione di misure idonee e congrue  di  copertura  annuale  del
rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,
adottata dal comitato di cui all'art. 2, comma  3,  lettera  a),  del
citato decreto legislativo n. 178 del  2012,  con  asseverazione  del
collegio dei revisori dei conti»; 
    c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Le risorse  derivanti  dalle  riduzioni  del  finanziamento
previsto per l'Ente strumentale  alla  Croce  Rossa  italiana  e  per
l'Associazione della Croce Rossa  italiana,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a  valere
sul finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  a  decorrere
dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al
rimborso dell'anticipazione di liquidita'  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, nella misura  di  6  milioni  di  euro  annui  per
l'intero  periodo  di  rimborso  della  medesima  anticipazione.   Il
predetto importo, ove non utilizzato per la finalita' di cui al primo
periodo,  costituisce  un'economia  per  il  bilancio  statale.  Fino
all'applicazione delle citate  riduzioni  e,  comunque,  in  caso  di
insufficienza del predetto  importo,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino
a concorrenza della rata  da  rimborsare,  a  valere  sulle  somme  a
qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale  alla  Croce
Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana.  Tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 178  del  2012,  i  proventi  derivanti  dalla
dismissione del patrimonio  immobiliare  dell'Ente  strumentale  alla
Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce  Rossa  italiana
sono prioritariamente destinati  al  rimborso  dell'anticipazione  di
liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo». 
  8. All'art. 8,  comma  30,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  8-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogato  l'utilizzo  delle  somme
iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel  bilancio  dello  Stato,
relative all'applicazione delle disposizioni  normative  in  tema  di
split payment introdotte dall'art. 1, comma 629,  lettera  b),  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  8-ter. All'art. 6, comma 16, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2014,
2015, 2016 e 2017». 
  8-quater. All'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2017». 
  8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  1,
comma 9, lettera b),  della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186,  e'
prorogata al 31 dicembre  2016  al  fine  di  consentire  l'integrale
passaggio di tutto il personale  nella  sezione  «Dogane»  del  ruolo
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione
delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale  non
dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 1,
comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  8-sexies. Al fine di  consentire  il  pagamento  dei  compensi  per
lavoro  straordinario  ai  corpi   di   polizia,   nelle   more   del
perfezionamento  del  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di   cui
all'art. 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti  dal  decreto
adottato ai sensi del medesimo art. 43, tredicesimo comma, per l'anno
2015. 
                               Art. 11 
 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
  1. All'art. 11, comma 2, del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016». 
  2. All'art. 8, comma 7, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  e
successive modificazioni, le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016». 
  2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma
3,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31
dicembre 2018. 
  2-ter. Al comma 14-bis dell'art. 10  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015  e  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017 e  2018»
e, al secondo periodo, le parole: «per ciascuno  degli  anni  2015  e
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni  2015,
2016, 2017 e 2018». 
  3. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,  le
parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo  alle  disposizioni
di cui all'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  288
del  12  dicembre  2006,  stabilito  dall'art.  5,   comma   5,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,  n.  6,  come  modificato
dall'art. 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31  dicembre  2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
  3-ter. Per lo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto  tecnico  e
amministrativo alla regione Campania in attuazione  degli  interventi
di bonifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge
25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale campana per la difesa  del
suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato attualmente in  servizio,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma  426,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  nelle  more
dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'art. 9,
comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  3-quater. Il termine di cui all'art. 3, comma 2-bis, primo periodo,
del  decreto-legge  28  gennaio   2014,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito  dal
comma 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge  12  maggio  2014,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,  e'
prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi  oneri  si  provvede,  nel
limite massimo di 500.000 euro, a valere  sulle  risorse  disponibili
delle  contabilita'  speciali  di  cui  all'art.  2,  comma  6,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ricorrendo  eventualmente  alla
ridefinizione degli interventi programmati. 
  3-quinquies. Per consentire la  prosecuzione  degli  interventi  di
bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31
dicembre 2015, previsto dall'art. 5, comma 5,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 2014, n. 6,  per  garantire  la  continuita'  dell'efficacia
delle disposizioni di cui all'art. 11 dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, e' prorogato al
31 luglio 2016. 
                             Art. 11 bis 
 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Il termine di cui all'art. 33, comma 10,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' prorogato di sessanta giorni. 
  2.  Entro  trenta  giorni  dall'approvazione   del   programma   di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art. 33  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci  di
detto programma relativi a  interventi  urgenti  o  propedeutici,  le
risorse residue dei fondi stanziati  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  per  il  sito  di  interesse
nazionale «Bagnoli-Coroglio» ed erogati  al  comune  di  Napoli,  non
ancora impegnate alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sono   destinate   al   finanziamento   dei   medesimi
interventi, secondo gli indirizzi della cabina di  regia  di  cui  al
comma 13 del medesimo art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014. 
  3. All'art.  33  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12, le parole da: «Il Soggetto Attuatore  costituisce
allo scopo una societa' per azioni» fino alla  fine  del  comma  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La   trascrizione   del   decreto   di
trasferimento al  Soggetto  Attuatore  produce  gli  effetti  di  cui
all'art. 2644, secondo  comma,  del  codice  civile.  Alla  procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura  Spa  e'  riconosciuto  un
importo corrispondente al  valore  di  mercato  delle  aree  e  degli
immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data  del
trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato alla curatela
fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a
quindici anni decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, emessi su mercati regolamentati  dal  Soggetto
Attuatore, anche al  fine  di  soddisfare  ulteriori  fabbisogni  per
interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma  8.
L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente  comma  non
comporta l'esclusione dai limiti relativi  al  trattamento  economico
stabiliti dall'art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla  consegna  dei
suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e  agli  immobili
trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura  fallimentare
della societa'  Bagnoli  Futura  Spa,  sono  estinti  e  le  relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione  del  predetto  decreto,  da
effettuare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, e gli altri atti previsti  dal  presente
comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da
ogni  altro  onere  e  imposta.  Il  Soggetto  Attuatore  ha  diritto
all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di  disposizione  delle
aree e degli  immobili  ad  esso  trasferiti,  secondo  le  modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione
del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano  fermi
gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della bonifica»; 
    b) il comma 13.1 e' abrogato; 
    c) al comma 13-quater,  le  parole:  «ovvero  della  societa'  da
quest'ultimo costituita» sono soppresse. 
                               Art. 12 
 
Credito d'imposta per promuovere la tracciabilita' delle vendite  dei
  giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita
  della stampa quotidiana e periodica 
 
  1. Per favorire l'attuazione del  piano  di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  16  luglio  2012,  n.
103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile  alle  imprese  il
credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal  quale  e'
obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,
e' prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito  d'imposta  previsto  al
medesimo  comma  1  per  sostenere  l'adeguamento  tecnologico  degli
operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente
riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle  risorse  stanziate  per
tale finalita' dal medesimo comma  1,  come  integrate  dall'art.  1,
comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 13,3
milioni di euro per il 2016. 
                             Art. 12 bis 
 
Proroga del termine dei  lavori  della  Commissione  parlamentare  di
  inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 
 
  1. Il termine per  la  conclusione  dei  lavori  della  Commissione
parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di  Aldo  Moro,
previsto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 30 maggio 2014,  n.  82,
e' prorogato sino alla fine della XVII legislatura. 
                             Art. 12 ter 
 
 
             Proroga di termini in materia di competenza 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. All'art. 4, comma 2, della  legge  30  marzo  2004,  n.  92,  la
parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «venti». 
  2. Le domande di cui al comma 1 dell'art. 4 della  legge  30  marzo
2004, n. 92, corredate della relativa  documentazione,  sono  inviate
alla Commissione di cui all'art. 5 della medesima  legge  n.  92  del
2004. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                           Art. 12 quater 
 
 
       Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale 
        e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti 
 
  1.  I  componenti   del   Consiglio   nazionale   dell'Ordine   dei
giornalisti, di cui all'art. 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e
dei Consigli regionali di cui all'art. 3 della medesima legge  n.  69
del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016. 
                               Art. 13 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

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