Legge 14 settembre 2011, n. 148
(in GU 16 settembre 2011, n. 216)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c) ridefinire l’assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall’eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l’ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l’accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell’attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell’organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h) prevedere che l’assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l’ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell’espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138
All’articolo 1 è premesso il seguente:
«Art. 01. – (Revisione integrale della spesa pubblica) – 1. Dato l’obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l’integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell’ordine, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n. 121, l’accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell’organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.
2. Nell’ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.
3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.
4. Ai fini dell’esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l’uso efficiente delle risorse, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall’anno 2012, d’intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell’ambito della loro complessiva dotazione».
All’articolo 1:
al comma 1, sono premessi i seguenti:
«01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all’articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all’1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all’anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all’1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell’anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.
02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all’articolo 21, comma 6, della citata legge n.196 del 2009. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. È abrogato il comma 14 dell’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa»;
al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «indebitamento» è inserita la seguente: «netto» e l’ultimo periodo è soppresso;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell’ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l’obbligo di cui all’articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196“»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. All’articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo l’amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento“»;
al comma 9, lettera b), le parole: «di cui a primi due periodi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»;
al comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;
al comma 12, primo periodo, le parole: «al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «alla totalità»;
dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.
12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei comuni per la partecipazione all’attività di accertamento tributario, all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: “dei comuni“ sono inserite le seguenti: “e dei consigli tributari“ e dopo le parole: “soggetti passivi“ sono inserite le seguenti: “nonché ai relativi consigli tributari“;
b) al comma terzo, la parola: “segnala“ è sostituita dalle seguenti: “ed il consiglio tributario segnalano“;
c) al comma quarto, la parola: “comunica“ è sostituita dalle seguenti: “ed il consiglio tributario comunicano“;
d) al comma quinto, la parola: “può“ è sostituita dalle seguenti: “ed il consiglio tributario possono“;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all’attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza“.
12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari»;
al comma 13, al primo periodo, le parole: «i seguenti periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti periodi» e, all’ultimo periodo, le parole: «è attribuito» sono sostituite dalle seguenti: «può essere attribuito»;
il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Al comma 2 dell’articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola: “emesse“ sono inserite le seguenti: “o contratte“, dopo le parole: “concedere prestiti“ sono inserite le seguenti: “o altre forme di assistenza finanziaria“ e dopo le parole: “9-10 maggio 2010“ sono inserite le seguenti: “, con l’Accordo quadro tra i Paesi membri dell’area euro del 7 giugno 2010,“»;
al comma 17, lettera c), le parole: «è sostituita» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;
al comma 20, le parole: «“2016“, “2017“, “2018“, “2019“, “2020“, “2021“, “2027“ e “2028“» sono sostituite dalle seguenti: «“2014“, “2015“, “2016“, “2017“, “2018“, “2019“, “2025“ e “2026“»;
al comma 21, le parole: «inserire la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»;
dopo il comma 23, è inserito il seguente:
«23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell’articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonché la compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio»;
al comma 24, dopo le parole: «, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica,»;
al comma 26, le parole da: «in luogo» fino a: «Comune» sono sostituite dalle seguenti: «è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
dopo il comma 26, sono inseriti i seguenti:
«26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie in ordine alla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi nonché alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria, le attività finalizzate all’attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la società sono individuate, in particolare, le attività affidate a quest’ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall’articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nonché le modalità di rendicontazione e controllo.
26-ter. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 24 milioni di euro per l’anno 2012 e di 30 milioni di euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non può essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale»;
dopo il comma 28, è inserito il seguente:
«28-bis. All’articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: “della Confederazione generale dell’industria italiana“ sono inserite le seguenti parole: “, di R.ETE. Imprese Italia“»;
il comma 31 è soppresso;
dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:
«33-bis. All’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il terzo comma è abrogato e il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno“».
Dopo l’articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Indennità di amministrazione). – 1. L’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:
a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all’estero, anche con riferimento a “stipendio“ e “assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno“, non include né l’indennità di amministrazione né l’indennità integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all’estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 1-ter. – (Calendario del processo civile). – 1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all’articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini“;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
“Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d’ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi“.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All’articolo 2:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, l’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:
“L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione.“;
b) il secondo comma dell’articolo 27 è sostituito dal seguente:
“Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 l’importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell’ammontare complessivo dell’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell’articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l’imposta è del quattro per cento, per 110 quando l’imposta è del dieci per cento, per 121 quando l’imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro“;
c) la rubrica della tabella B è sostituita dalla seguente: “Prodotti soggetti a specifiche discipline“.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. La variazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e le parole: «dell’imposta di consumo sulle sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «dell’accisa sui tabacchi lavorati»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. È esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati»;
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L’Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all’entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all’avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l’accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l’accertamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno»;
al comma 7, le parole: «168-bis del medesimo testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;
dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. All’articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “non utilizzate in tutto o in parte“ e: “spettano“ sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “possono essere utilizzate“ e: “oppure possono essere trasferite“.
12-ter. All’articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: “spettano“ fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all’acquirente persona fisica“»;
al comma 13, lettera a), al numero 1), alle parole: «I soggetti» è premessa la seguente: «1.» e, al numero 3), alle parole: «I soggetti» è premessa la seguente: «3-bis.»;
al comma 13, lettera b), dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 13, lettera c), numero 2), le parole: «quattro noni» sono sostituite dalle seguenti: «dei quattro noni»;
al comma 14, dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 15, lettera b), alle parole: «Gli organismi» è premessa la seguente: «5-quinquies.»;
al comma 16, le parole: «le parole “e 1-ter“ sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “commi 1-bis e 1-ter“ sono sostituite dalle seguenti: “comma 1-bis“»;
al comma 17, alle parole: «Se i titoli» è premessa la seguente: «115.» e dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 18, lettera a), numero 2), alle parole: «L’imposta» è premessa la seguente: «1-quater.»;
al comma 19:
alla lettera a), dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
alla lettera b), dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
alla lettera c), al numero 1), alle parole: «la ritenuta» è premessa la seguente: «b)» e, al numero 3), dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 23, dopo la parola: «168-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 26, le parole: «delle disposizioni di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni di cui al comma 11»;
al comma 29, lettera a), dopo le parole: «5-quinquies,» sono inserite le seguenti: «del citato testo unico,»;
al comma 31, le parole: «organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a),»;
dopo il comma 35, sono inseriti i seguenti:
«35-bis. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), le parole: “e amministrativi“ sono soppresse;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: “procedura civile e“ sono inserite le seguenti: “il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo“;
c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: “Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)“;
d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;
e) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
“6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove“;
f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per le controversie tributarie di valore indeterminabile“.
35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 125, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax“;
b) all’articolo 136, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma“.
35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: “codice fiscale“ sono aggiunte le seguenti: “e dell’indirizzo di posta elettronica certificata“;
b) all’articolo 18, comma 4, dopo le parole: “codice fiscale“ sono inserite le seguenti: “e all’indirizzo di posta elettronica certificata“;
c) all’articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso“.
35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 37, al comma 3, le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2011“, e al comma 7, le parole: “alle controversie instaurate“ sono sostituite dalle seguenti: “ai procedimenti iscritti a ruolo“;
b) all’articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell’indizione dei concorsi“.
35-sexies. All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio“.
35-septies. All’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)“;
b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: “parenti fino al terzo grado“ sono sostituite dalle seguenti: “parenti fino al secondo grado“.
35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer“ ed altri agenti in attività finanziaria. L’imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L’imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell’Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell’Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale»;
il comma 36 è sostituito dal seguente:
«36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall’anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall’attività di contrasto all’evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: “per la quota del 30 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “per la quota del 40 per cento“;
b) alla lettera b-bis), le parole: “per la quota del 55 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “per la quota del 65 per cento“.
36-ter. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: “si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali“ sono sostituite dalle seguenti: “non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali“.
36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.
36-quinquies. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.
36-sexies. I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.
36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.
36-octies. I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 o all’articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.
36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell’arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.
36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies.
36-terdecies. All’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente:
“h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore“.
36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.
36-sexiesdecies. Al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l’effettuazione della predetta comunicazione. Per l’omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell’ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
36-septiesdecies. L’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.
36-undevicies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.
36-vicies. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera rr).
36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, è abrogato il comma 3;
b) all’articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: “a lire centocinquanta milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “a euro trentamila“;
c) all’articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: “a lire tre miliardi“ sono sostituite dalle seguenti: “a euro un milione“;
d) all’articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: “a lire duecento milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “a euro cinquantamila“;
e) all’articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: “a lire quattro miliardi“ sono sostituite dalle seguenti: “a euro due milioni“;
f) all’articolo 5, comma 1, le parole: “a lire centocinquanta milioni“ sono sostituite dalle seguenti “a euro trentamila“;
g) all’articolo 8, è abrogato il comma 3;
h) all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari; b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro“;
i) all’articolo 13, comma 1, le parole: “alla metà“ sono sostituite dalle seguenti “ad un terzo“;
l) all’articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo“;
m) all’articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2“.
36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: “agli effetti dell’IVA“ sono inserite le seguenti: “iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,“».
All’articolo 3:
al comma 1, alinea, le parole: «In attesa della revisione dell’articolo 41 della Costituzione,» sono soppresse;
al comma 1, lettera e), dopo la parola: «disposizioni» sono inserite le seguenti: «relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero» e dopo la parola: «che» è inserita la seguente: «comunque»;
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell’adeguamento al principio di cui al comma 1»;
al comma 5, all’alinea, le parole: «all’art. 33 comma 5 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione» e, alla lettera a), dopo le parole: «a ragioni di interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,»;
al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo»;
al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo»;
al comma 9, alla lettera d), le parole: «della professione o» sono soppresse e la lettera: «l)» è ridenominata: «i)»;
al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo»;
al comma 11, all’alinea, le parole: «l’Autorità per la concorrenza ed il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato» e, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana»;
dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;
il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l’utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all’articolo 314“»;
dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
«12-bis. All’articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “In caso di“ sono sostituite dalle seguenti: “Entro dieci giorni dalla“ e le parole da: “cancellate“ fino a: “avvenuto pagamento“ sono sostituite dalle seguenti: “integrate dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell’istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l’avvenuto pagamento“;
b) al comma 2, dopo le parole: “già registrate“ sono inserite le seguenti: “e regolarizzate“ e le parole da: “estinte“ fino a: “presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente“».
All’articolo 4:
al comma 2, dopo le parole: «All’esito della verifica» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole da: «i fallimenti» fino a: «all’interno della» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni della decisione e i benefici per la»;
al comma 11, lettera f), le parole: «di cui al commi 29» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 29»;
al comma 30, le parole: «i beni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i beni di cui al comma 29»;
al comma 34, le parole: «dai commi 19 a 27» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 19 a 27» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È escluso dall’applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall’articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»;
nella rubrica, le parole: «dell’unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Unione europea».
All’articolo 5:
al comma 1, primo periodo, la parola: «azionarie» è soppressa;
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell’ente interessato. L’ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse».
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Sviluppo delle regioni dell’obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud) – 1. Al fine di garantire l’efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell’obiettivo convergenza e l’attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall’anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all’articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l’attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno di riferimento».
All’articolo 6:
al comma 1, lettera c), capoverso «6-ter», al primo periodo, le parole: «si riferiscono ad attività liberalizzate e» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo la parola: «esperire» è inserita la seguente: «esclusivamente»;
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria»;
il comma 4 è soppresso;
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di semplificare l’attività amministrativa e di evitare l’insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all’articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell’avvenuta restituzione.
6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con immobili adeguati all’uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato comunicano all’Agenzia del demanio l’ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo».
Dopo l’articolo 6, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. – (Accesso ai sistemi informativi) – 1. Ai sistemi informativi di cui all’articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell’articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall’attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6-ter. – (Fondo di rotazione per la progettualità) – 1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell’ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all’opera o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995.
2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con le modalità definite con deliberazione della Cassa depositi e prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la descrizione dell’opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell’ente locale medesimo.
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di quanto previsto al comma 1».
Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. – (Modifiche all’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008) – 1. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore“;
b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma 4“».
All’articolo 8:
al comma 1, le parole: «ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda» sono sostituite dalle seguenti: «o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011,», dopo le parole: «possono realizzare specifiche intese» sono inserite le seguenti: «con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,» e dopo le parole: «alla qualità dei contratti di lavoro,» sono inserite le seguenti: «all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,»;
al comma 2, alinea, le parole: «incluse quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento»;
al comma 2, lettera e), le parole: «e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro»;
è aggiunto, in fine il seguente comma:
«3-bis. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole: “e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate“ sono sostituite dalle seguenti: “la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati“;
b) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
“b-bis) condizioni di lavoro del personale“».
All’articolo 11:
al comma 1, le parole: «dei relativo titolo» sono sostituite dalle seguenti: «del relativo titolo»;
al comma 2, le parole: «specifiche regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche regolamentazioni».
All’articolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 603-ter» il secondo ed il terzo periodo sono trasformati, rispettivamente, nel secondo e terzo comma del capoverso «Art. 603-ter».
All’articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «presente decreto,» sono inserite le seguenti: «per gli anni 2011, 2012 e 2013,» e dopo le parole: «organi costituzionali», sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale,»;
al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell’indennità parlamentare la riduzione dell’indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell’esercizio dell’opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta».
All’articolo 14:
al comma 1, lettera c), le parole: «ai sensi dell’articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 13»;
al comma 1, lettera e), le parole da: «; i componenti di tale Collegio» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai princìpi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti».
All’articolo 15:
i commi 1, 2, 3, 4, 5, secondo periodo, 6 e 7 sono soppressi;
nella rubrica, le parole: «Soppressione di Province e» sono soppresse e dopo la parola: «assessori» è aggiunta la seguente: «provinciali»:
L’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali) – 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune di Campione d’Italia.
2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.
3. All’unione di cui al comma 1, in deroga all’articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.
4. Sono affidate all’unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’unione. I comuni che sono membri dell’unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’unione per l’anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall’unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l’unione.
5. L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall’anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.
7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un’unione di cui al comma 1.
8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l’istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell’elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell’unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l’unione.
10. Gli organi dell’unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.
11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell’unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell’unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell’unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all’elezione del presidente dell’unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell’unione esercita tutte le funzioni di competenza dell’unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l’indizione delle elezioni avviene ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.
12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell’unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell’unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell’unione le attribuzioni di cui all’articolo 54 del medesimo testo unico.
13. La giunta dell’unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all’articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.
14. Lo statuto dell’unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell’unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell’unione ai sensi del comma 9.
15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell’unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell’unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell’esercizio dell’opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.
16. L’obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2012, un’attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell’interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l’elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall’obbligo di cui al comma 1.
17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.
18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l’eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
19. All’articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: “previsti dal regolamento“, sono aggiunte le seguenti: “e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti“.
20. All’articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti“.
21. All’articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: “per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli“ sono sostituite dalle seguenti: “per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento“.
22. All’articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: “fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune“ sono sostituite dalle seguenti: “superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole“.
23. All’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: “le isole monocomune“ sono sostituite dalle seguenti: “i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole“.
24. All’articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: “5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati“ sono sostituite dalle seguenti: “10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138“; al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009“.
25. A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.
27. All’articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: “31 dicembre 2013“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012“; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole “31 dicembre 2013“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012“.
28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall’articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all’esito dell’accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
30. Dall’applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
31. A decorrere dall’anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti».
All’articolo 17:
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2. – (Composizione del Consiglio) – 1. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“»;
al comma 1, lettera b), alle parole: «Gli atti del CNEL» sono premesse le seguenti: «Art. 14. – (Pronunce del CNEL) – 1.»;
al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 2 della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in carica e si provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti in conformità alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto».
All’articolo 18, comma 1, le parole: «dell’Unione europea», sono sostituite dalle seguenti: «dei Paesi appartenenti al Consiglio d’Europa».
All’articolo 19, comma 1, le parole: «all’articolo 2 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 2, comma 2», le parole: «4.154,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.215,2 milioni», le parole: «1.280 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «132,8 milioni», le parole: «1.289 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170,8 milioni», le parole: «che aumentano in termini di indebitamento netto a 1.330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a, in termini di indebitamento netto, 182,8 milioni» e le parole: «1.439 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «320,8 milioni».
Dopo l’articolo 19, è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. – (Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome) – 1. L’attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
Legge conversione DL 13 agosto 2011, n. 138
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