Nota 24 agosto 2011, Prot. n. AOOODGPER 6705

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico – UFF. Terzo

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

Oggetto: Precisazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato: personale docente ed educativo

 

Facendo seguito alla circolare n.73 del 10 agosto u.s., con la quale è stato trasmesso il D.M. n. 74 in pari data, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico per l’a.s. 2010/2011 e 2011/2012,con la presente si forniscono ulteriori precisazioni a seguito di numerosi quesiti pervenuti.

 

Rinuncia all’assunzione in ruolo dal contingente 2010/2011

 

Graduatorie concorsi: La rinuncia alla nomina dal contingente 2010/11 consente di rimanere in posizione utile per le assunzioni da effettuare con il contingente 2011/12.

Graduatorie ad esaurimento

Ad integrazione del punto c) della C.M. 73 del 10 agosto 2011 si chiarisce che la rinuncia alla nomina dal contingente per le assunzioni 2010/11, effettuata in base alle graduatorie ad esaurimento valide per il citato anno, lascia impregiudicata la posizione dell’aspirante inserito nelle GAE compilate per l’a.s. 2011/2012, consentendo in tal modo l’immissione in ruolo anche per gli anni successivi alla tornata relativa all’anno scolastico 2011/12.

 

Posti da utilizzare

 

Le immissioni in ruolo, comprese quelle del contingente relativo all’a.s. 2010/2011, devono essere effettuate utilizzando i posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, residuati dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dall’O.M. n. 64 del 21 luglio 2011, ovviamente nel limite di dette disponibilità.

Scuola primaria

Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Ne consegue che non si procede comunque alla immissione in ruolo qualora il profilo di insegnate di scuola primaria risulti in esubero a livello provinciale.

 

ART. 9, comma 21 del D.L. n.70/2011 convertito in legge 12.7.2011, n.106

 

Il comma 21 prevede che “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”.

La suddetta disposizione si applica anche ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento, in quanto anche nei confronti di tale personale l’assunzione è effettuata nell’anno scolastico 2011/12, a valere sul contingente programmato per gli anni 2011-2013: il comma 17 del citato D.L. n. 70/2011 stabilisce, infatti, che “è definito un piano triennale per gli anni 2011-2013… il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall’a.s. 2010/2011 di quota parte delle assunzioni…”

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta