Nota 5 agosto 2011, Prot. n. 6568

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

– Uff. V –

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

 

Oggetto: Posti di Dsga – copertura – anno scolastico 2011/2012

 

A seguito delle osservazioni formulate dalla Funzione pubblica, all’atto della certificazione di cui al D.Lgs. 150/2009, le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto collettivo nazionale del comparto scuola non hanno sottoscritto il contratto integrativo sulla mobilità avente effetto limitato all’anno scolastico 2011/2012 (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

 

Consequenzialmente, questo Ministero ha provveduto ad emanare l’Ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, n. 64 al fine di fornire, per tutti gli aspetti comunque condivisi con i Sindacati e certificati dagli Organi di controllo, il necessario supporto normativo e gestionale.

 

Uno dei motivi di dissenso, che hanno comportatola mancata sottoscrizione, concerne l’articolo 11bis recante norme, come nei contratti integrativi relativi ai decorsi anni scolastici, per disciplinare la copertura dei posti del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

 

Considerata la particolare delicatezza della materia e nell’esercizio, quindi, del potere dovere dell’Amministrazione di porre in essere ogni opportuno provvedimento per garantire l’efficacia dell’azione amministrativa, si riportano, di seguito, le indicazioni pertinenti, al fine di consentire la tutela dell’interesse generale e collettivo al corretto avvio ed al regolare andamento dell’anno scolastico.

 

Ad ogni buon fine, si precisa che la presente nota viene diramata anche sul presupposto che l’ipotesi di Contratto sulla mobilità annuale per il 2011/2012, aveva comunque ottenuto la piena ed incondizionata certificazione da parte del compente ufficio IGOP del Ministero dell’economia e delle finanze (v. nota 15 luglio 2011, prot.40466 Dipartimento Funzione pubblica – U.R.S. -)

 

Si precisa, pertanto, che i posti vacanti e/o disponibili del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi, non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti, con provvedimento del Dirigente scolastico, dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008. Le modalità attuative della sequenza contrattuale sono disciplinate, come noto, dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009.

 

In subordine, ma sempreché il personale della stessa scuola si dichiari disponibile, il medesimo Dirigente provvede mediante incarico ad assistente amministrativo, da conferire ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007. In tale fattispecie sono da includere i beneficiari della prima posizione economica di cui all’articolo 2 della succitata sequenza contrattuale.

 

In via esclusivamente residuale, la copertura dei posti rimasti ancora vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico deve essere realizzata mediante personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola.

 

A tal fine, le SS.LL. vorranno predisporre appositi elenchi provinciali del personale aspirante ai citati incarichi sulla base di criteri, modalità e termini che avranno costituito oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali.

 

In proposito, appare opportuno evidenziare la necessità che i criteri da definire siano finalizzati, oltre che al riconoscimento dei titoli culturali ed ai crediti professionali, anche alla valorizzazione delle esperienze lavorative nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi. Devono, altresì, favorire, nell’ambito di ciascuna delle fattispecie suindicate, la precedenza nella nomina a favore degli assistenti amministrativi inseriti nelle graduatorie per la mobilità professionale nel profilo di Dsga di cui al ccni 3 dicembre 2009, nonché dei titolari delle posizioni economiche.

 

Definiti tali elenchi, le SS.LL. predispongono i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico per una medesima tipologia di posto.

 

Per la sola scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all’incarico, si rappresenta l’opportunità di garantire la conferma al personale che chieda di essere nominato nella medesima istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia prestato analogo servizio.

 

Ferme restando le regole generali sugli obblighi concernenti il reimpiego del personale che si trovi in soprannumero, gli assistenti amministrativi impegnati nelle funzioni in argomento sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, del Regolamento citato.

 

Si precisa infine che, in analogia a quanto già previsto con il ccni 15 luglio 2010 relativo all’a.s. 2010/2011, gli assistenti amministrativi impegnati su posti del profilo di Dsga, di cui alla presente nota, sono retribuiti, come personale di ruolo, ai sensi dell’articolo 146, lettera g) n. 7) del C.C.N.L./2007.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta