Sen. Stefania Giannini
Ministro per l’Istruzione, l’Università, la Ricerca
dott. Alessandro Fusacchia
Capo di Gabinetto MIUR
Loro Uffici
oggetto: Legge di stabilità 2015, art. 1 commi 332-333. – Questioni urgenti.
Come è noto alle SS.LL., i commi della legge n. 190/14 richiamati nell’oggetto dettano disposizioni in materia di supplenze brevi, rispettivamente per il personale ATA e per quello docente. Entrambi stanno suscitando gravi e motivate apprensioni nei dirigenti delle scuole, in vista dell’imminente avvio delle lezioni.
Per quanto riguarda i docenti, il comma 333 vieta di conferire supplenze per il primo giorno di assenza del titolare. Una tale disposizione trovava il suo naturale bilanciamento nella prevista disponibilità dell’organico di potenziamento di cui alla legge 107/15: ciò che all’epoca (dicembre 2014) si dava per scontato e che invece – nella migliore delle ipotesi – si realizzerà solo fra qualche mese. Nel frattempo, si verranno a creare situazioni di assoluta emergenza, soprattutto nei plessi con poche classi o in caso di assenza contemporanea di più docenti, là dove non si potranno adottare misure organizzative ricorrendo ad altre risorse professionali in servizio. Tali evenienze (tutt’altro che ipotetiche, soprattutto nel periodo autunnale, in cui le epidemie influenzali sono ricorrenti) risulteranno particolarmente gravi nelle scuole dell’infanzia e primarie: quelle in cui, non a caso, era da sempre consentito di nominare supplenti fin dal primo giorno.
Il rimedio che si richiede, analogo a quello individuato per l’esonero dei collaboratori del dirigente con la nota 1875 del 3 settembre scorso, consiste nell’autorizzare la nomina del supplente qualora non sia possibile provvedere in altro modo e fino all’attribuzione alla scuola dell’organico di potenziamento. Si sottolinea che una tale misura non genera aggravio di spesa, in quanto – fino a quel momento – non vi sarà un costo da sostenere per i docenti dell’organico di potenziamento non ancora assunti.
Per il personale ATA, la situazione è particolarmente critica per quanto riguarda gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici. Per i primi, la norma vieta in modo assoluto la nomina di supplenti quando l’organico di diritto abbia tre posti o più. Non è infrequente però che, in scuole con tre o quattro assistenti in organico, gli assenti siano più di uno, ovvero vi siano soggetti in situazione di handicap grave. Il risultato è che le scuole possono venire a trovarsi con un solo assistente amministrativo in servizio, o addirittura nessuno.
Appare irragionevole che il parametro di riferimento sia l’organico di diritto e non la situazione di fatto. Si propone pertanto di emanare una nota interpretativa, in cui il divieto di nominare assuma a riferimento la presenza in servizio di almeno tre assistenti e non la loro teorica situazione di organico.
Non meno grave la situazione dei collaboratori scolastici, per i quali è fatto divieto di nominare supplenti per i primi sette giorni di assenza del titolare: anche qui senza avere riguardo alla situazione di fatto. Vi sono molte scuole, soprattutto primarie e istituti comprensivi, al di fuori delle grandi aree metropolitane, in cui numerosi plessi sono presidiati in via ordinaria da un solo collaboratore scolastico. E si tratta, per lo più, di plessi decentrati in frazioni o piccoli comuni. Se l’unico collaboratore è assente, diventa problematico perfino aprire la scuola: per non parlare della vigilanza sugli accessi, o di quella sugli alunni quando escono dalle aule per recarsi ai bagni e potrebbero uscire dall’edificio senza che nessuno li fermi.
La proposta, in attesa di una revisione della norma (che è palesemente irragionevole nella sua rigidità) è quella di consentire in via amministrativa una deroga per i plessi in cui sia di fatto in servizio un solo collaboratore scolastico.
Tutte le questioni soprarichiamate hanno carattere di urgenza, che si paleserà in tutta la sua gravità di qui a pochi giorni, quando nella maggior parte delle regioni cominceranno le lezioni. Si sollecitano quindi le SS.LL., nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, a voler emanare i provvedimenti richiesti – o altri suscettibili di produrre rimedi equivalenti – prima che la situazione diventi insostenibile.
Si ringrazia per l’attenzione e si rimane in attesa di solleciti interventi nel merito.
Il presidente nazionale Anp
Giorgio Rembado