Legge 12 luglio 2011, n. 112
(in GU 19 luglio 2011, n. 166)
Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Art. 1.
(Istituzione dell’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
Art. 2.
(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell’Autorità garante)
1. L’Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell’Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell’Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell’infanzia e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l’ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell’Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all’interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.
4. Al titolare dell’Autorità garante è riconosciuta un’indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 7, comma 2.
Art. 3.
(Competenze dell’Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)
1. All’Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:
a) promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
b) esercita le funzioni di cui all’articolo 12 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
c) collabora all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all’attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’affido e dell’adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;
e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;
g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione, alla salute;
h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;
l) formula osservazioni e proposte sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;
m) diffonde la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all’estero;
o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;
p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull’attività svolta con riferimento all’anno solare precedente.
2. L’Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. L’Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all’esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
4. L’Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dall’articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L’Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.
5. L’Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all’infanzia e all’adolescenza, l’Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l’Autorità garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall’Autorità garante e composta dai garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell’Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:
a) promuove l’adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;
b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.
9. L’Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.
10. L’Autorità garante prende in esame, anche d’ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.
11. L’Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull’infanzia e sull’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
Art. 4.
(Informazioni, accertamenti e controlli)
1. L’Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall’articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L’Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.
3. L’Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
4. L’Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell’Autorità garante si svolgono nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.
Art. 5.
(Organizzazione)
1. È istituito l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell’Autorità garante», posto alle dipendenze dell’Autorità garante, composto ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell’Autorità garante. I funzionari dell’Ufficio dell’Autorità garante sono vincolati dal segreto d’ufficio.
2. Le norme concernenti l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante e il luogo dove ha sede l’Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità garante. Ferme restando l’autonomia organizzativa e l’indipendenza amministrativa dell’Autorità garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio dell’Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le spese per l’espletamento delle competenze di cui all’articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. L’Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.
Art. 6.
(Forme di tutela)
1. Chiunque può rivolgersi all’Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell’Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all’Ufficio dell’Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l’anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All’onere derivante dall’attuazione dall’articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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