Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante “Nomina dei Ministri”, con il quale la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”;
VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori”;
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”;
VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;
VISTO il decreto ministriale 3 dicembre 1985 recante “Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra”;
VISTA la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante “Ordinamento della professione di tecnologo alimentare”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470, recante “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare”;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;
UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell’adunanza del 28 gennaio 2015;
O R D I N A:
ART. 1
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2015 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare e per l’abilitazione nelle discipline statistiche.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
ART. 2
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
ART. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 22 maggio 2015 e alla seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2015 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 16 ottobre 2015 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997 n. 306. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la prima e per la seconda sessione, una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dalle competenti università.
Detta dichirazione è inserita nel fascicolo del candidato a cura dell’ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista devono presentare una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.
ART. 4
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea .
ART. 5
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione all’esercizio delle professioni sotto elencate presso le seguenti sedi:
Odontoiatra | Milano |
Farmacista | Bologna |
Veterinario | Bologna |
Discipline Statistiche | Roma |
Tecnologo alimentare | Udine |
ART. 6
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 17 giugno 2015 e per la seconda sessione il giorno 18 novembre 2015. Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.
Roma, 27/03/2015
IL MINISTRO
f.to Stefania Giannini