Disegno di Legge (CdM, 12.3.15)
Disegno di Legge (7a Camera, 9.5.15)
Disegno di Legge (Camera, 20.5.15)
Maxiemendamento (Senato, 23.6.15)
Disegno di Legge (Senato, 25.6.15)
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122)
(GU n.162 del 15-7-2015 )
Ripubblicazione del testo della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.» corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 162 del 15 luglio 2015) (15A05606)
(GU Serie Generale n.175 del 30-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 44)
Vigente al: 16-7-2015
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1 +------------------------------------+------------------------------+ |1. Per affermare il ruolo centrale | | |della scuola nella societa' della | | |conoscenza e innalzare i livelli di | | |istruzione e le competenze delle | | |studentesse e degli studenti, | | |rispettandone i tempi e gli stili di| | |apprendimento, per contrastare le | | |diseguaglianze socio-culturali e | | |territoriali, per prevenire e | | |recuperare l'abbandono e la | | |dispersione scolastica, in coerenza | | |con il profilo educativo, culturale | | |e professionale dei diversi gradi di| | |istruzione, per realizzare una | | |scuola aperta, quale laboratorio | | |permanente di ricerca, | | |sperimentazione e innovazione | | |didattica, di partecipazione e di | | |educazione alla cittadinanza attiva,| | |per garantire il diritto allo | | |studio, le pari opportunita' di | | |successo formativo e di istruzione | | |permanente dei cittadini, la | | |presente legge da' piena attuazione | | |all'autonomia delle istituzioni | | |scolastiche di cui all'articolo 21 | | |della legge 15 marzo 1997, n. 59, e | | |successive modificazioni, anche in |Oggetto e finalita' della | |relazione alla dotazione |riforma del sistema nazionale | |finanziaria. |di istruzione e formazione | +------------------------------------+------------------------------+ |2. Per i fini di cui al comma 1, le | | |istituzioni scolastiche garantiscono| | |la partecipazione alle decisioni | | |degli organi collegiali e la loro | | |organizzazione e' orientata alla | | |massima flessibilita', | | |diversificazione, efficienza ed | | |efficacia del servizio scolastico, | | |nonche' all'integrazione e al | | |miglior utilizzo delle risorse e | | |delle strutture, all'introduzione di| | |tecnologie innovative e al | | |coordinamento con il contesto | | |territoriale. In tale ambito, | | |l'istituzione scolastica effettua la| | |programmazione triennale | | |dell'offerta formativa per il | | |potenziamento dei saperi e delle | | |competenze delle studentesse e degli| | |studenti e per l'apertura della | | |comunita' scolastica al territorio |Organizzazione scolastica e | |con il pieno coinvolgimento delle |programmazione triennale | |istituzioni e delle realta' locali. |dell'offerta formativa. | +------------------------------------+------------------------------+ |3. La piena realizzazione del | | |curricolo della scuola e il | | |raggiungimento degli obiettivi di | | |cui ai commi da 5 a 26, la | | |valorizzazione delle potenzialita' e| | |degli stili di apprendimento nonche'| | |della comunita' professionale | | |scolastica con lo sviluppo del | | |metodo cooperativo, nel rispetto | | |della liberta' di insegnamento, la | | |collaborazione e la progettazione, | | |l'interazione con le famiglie e il | | |territorio sono perseguiti mediante | | |le forme di flessibilita' | | |dell'autonomia didattica e | | |organizzativa previste dal | | |regolamento di cui al decreto del |Forme di flessibilita' | |Presidente della Repubblica 8 marzo |dell'autonomia didattica e | |1999, e in particolare attraverso: |organizzativa. | |a) l'articolazione modulare del | | |monte orario annuale di ciascuna | | |disciplina, ivi compresi attivita' e| | |insegnamenti interdisciplinari; | | |b) il potenziamento del tempo | | |scolastico anche oltre i modelli e i| | |quadri orari, nei limiti della | | |dotazione organica dell'autonomia di| | |cui al comma 5, tenuto conto delle | | |scelte degli studenti e delle | | |famiglie; | | |c) la programmazione | | |plurisettimanale e flessibile | | |dell'orario complessivo del | | |curricolo e di quello destinato alle| | |singole discipline, anche mediante | | |l'articolazione del gruppo della | | |classe. | | +------------------------------------+------------------------------+ |4. All'attuazione delle disposizioni| | |di cui ai commi da 1 a 3 si provvede| | |nei limiti della dotazione organica | | |dell'autonomia di cui al comma 201, | | |nonche' della dotazione organica di | | |personale amministrativo, tecnico e | | |ausiliario e delle risorse | | |strumentali e finanziarie |Copertura finanziaria per la | |disponibili. |dotazione organica complessiva| +------------------------------------+------------------------------+ |5. Al fine di dare piena attuazione | | |al processo di realizzazione | | |dell'autonomia e di riorganizzazione| | |dell'intero sistema di istruzione, | | |e' istituito per l'intera | | |istituzione scolastica, o istituto | | |comprensivo, e per tutti gli | | |indirizzi degli istituti secondari | | |di secondo grado afferenti alla | | |medesima istituzione scolastica | | |l'organico dell'autonomia, | | |funzionale alle esigenze didattiche,| | |organizzative e progettuali delle | | |istituzioni scolastiche come | | |emergenti dal piano triennale | | |dell'offerta formativa predisposto | | |ai sensi del comma 14. I docenti | | |dell'organico dell'autonomia | | |concorrono alla realizzazione del | | |piano triennale dell'offerta |Istituzione dell'organico | |formativa con attivita' di |dell'autonomia funzionale alle| |insegnamento, di potenziamento, di |esigenze didattiche, | |sostegno, di organizzazione, di |organizzative e progettuali | |progettazione e di coordinamento. |delle istituzioni scolastiche | +------------------------------------+------------------------------+ |6. Le istituzioni scolastiche | | |effettuano le proprie scelte in | | |merito agli insegnamenti e alle | | |attivita' curricolari, | | |extracurricolari, educative e | | |organizzative e individuano il | | |proprio fabbisogno di attrezzature e| | |di infrastrutture materiali, nonche'|Autonomia scolastica e | |di posti dell'organico |individuazione del fabbisogno | |dell'autonomia di cui al comma 64. |delle istituzioni scolastiche | +------------------------------------+------------------------------+ |7. Le istituzioni scolastiche, nei | | |limiti delle risorse umane, | | |finanziarie e strumentali | | |disponibili a legislazione vigente | | |e, comunque, senza nuovi o maggiori | | |oneri per la finanza pubblica, | | |individuano il fabbisogno di posti | | |dell'organico dell'autonomia, in | | |relazione all'offerta formativa che | | |intendono realizzare, nel rispetto | | |del monte orario degli insegnamenti | | |e tenuto conto della quota di | | |autonomia dei curricoli e degli | | |spazi di flessibilita', nonche' in | | |riferimento a iniziative di | | |potenziamento dell'offerta formativa| | |e delle attivita' progettuali, per | | |il raggiungimento degli obiettivi |Fabbisogno dei posti | |formativi individuati come |dell'organico dell'autonomia. | |prioritari tra i seguenti: |Obiettivi formativi prioritari| |a) valorizzazione e potenziamento | | |delle competenze linguistiche, con | | |particolare riferimento all'italiano| | |nonche' alla lingua inglese e ad | | |altre lingue dell'Unione europea, | | |anche mediante l'utilizzo della | | |metodologia Content language | | |integrated learning; | | |b) potenziamento delle competenze | | |matematico-logiche e scientifiche; | | |c) potenziamento delle competenze | | |nella pratica e nella cultura | | |musicali, nell'arte e nella storia | | |dell'arte, nel cinema, nelle | | |tecniche e nei media di produzione e| | |di diffusione delle immagini e dei | | |suoni, anche mediante il | | |coinvolgimento dei musei e degli | | |altri istituti pubblici e privati | | |operanti in tali settori; | | |d) sviluppo delle competenze in | | |materia di cittadinanza attiva e | | |democratica attraverso la | | |valorizzazione dell'educazione | | |interculturale e alla pace, il | | |rispetto delle differenze e il | | |dialogo tra le culture, il sostegno | | |dell'assunzione di responsabilita' | | |nonche' della solidarieta' e della | | |cura dei beni comuni e della | | |consapevolezza dei diritti e dei | | |doveri; potenziamento delle | | |conoscenze in materia giuridica ed | | |economico-finanziaria e di | | |educazione | | |all'autoimprenditorialita'; | | |e) sviluppo di comportamenti | | |responsabili ispirati alla | | |conoscenza e al rispetto della | | |legalita', della sostenibilita' | | |ambientale, dei beni paesaggistici, | | |del patrimonio e delle attivita' | | |culturali; | | |f) alfabetizzazione all'arte, alle | | |tecniche e ai media di produzione e | | |diffusione delle immagini; | | |g) potenziamento delle discipline | | |motorie e sviluppo di comportamenti | | |ispirati a uno stile di vita sano, | | |con particolare riferimento | | |all'alimentazione, all'educazione | | |fisica e allo sport, e attenzione | | |alla tutela del diritto allo studio | | |degli studenti praticanti attivita' | | |sportiva agonistica; | | |h) sviluppo delle competenze | | |digitali degli studenti, con | | |particolare riguardo al pensiero | | |computazionale, all'utilizzo critico| | |e consapevole dei social network e | | |dei media nonche' alla produzione e | | |ai legami con il mondo del lavoro; | | |h) identica; | | |i) potenziamento delle metodologie | | |laboratoriali e delle attivita' di | | |laboratorio; | | |l) prevenzione e contrasto della | | |dispersione scolastica, di ogni | | |forma di discriminazione e del | | |bullismo, anche informatico; | | |potenziamento dell'inclusione | | |scolastica e del diritto allo studio| | |degli alunni con bisogni educativi | | |speciali attraverso percorsi | | |individualizzati e personalizzati | | |anche con il supporto e la | | |collaborazione dei servizi | | |socio-sanitari ed educativi del | | |territorio e delle associazioni di | | |settore e l'applicazione delle linee| | |di indirizzo per favorire il diritto| | |allo studio degli alunni adottati, | | |emanate dal Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca il 18 dicembre 2014; | | |m) valorizzazione della scuola | | |intesa come comunita' attiva, aperta| | |al territorio e in grado di | | |sviluppare e aumentare l'interazione| | |con le famiglie e con la comunita' | | |locale, comprese le organizzazioni | | |del terzo settore e le imprese; | | |n) apertura pomeridiana delle scuole| | |e riduzione del numero di alunni e | | |di studenti per classe o per | | |articolazioni di gruppi di classi, | | |anche con potenziamento del tempo | | |scolastico o rimodulazione del monte| | |orario rispetto a quanto indicato | | |dal regolamento di cui al decreto | | |del Presidente della Repubblica 20 | | |marzo 2009, n. 89; | | |o) incremento dell'alternanza | | |scuola-lavoro nel secondo ciclo di | | |istruzione; | | |p) valorizzazione di percorsi | | |formativi individualizzati e | | |coinvolgimento degli alunni e degli | | |studenti; | | |q) individuazione di percorsi e di | | |sistemi funzionali alla premialita' | | |e alla valorizzazione del merito | | |degli alunni e degli studenti; | | |r) alfabetizzazione e | | |perfezionamento dell'italiano come | | |lingua seconda attraverso corsi e | | |laboratori per studenti di | | |cittadinanza o di lingua non | | |italiana, da organizzare anche in | | |collaborazione con gli enti locali e| | |il terzo settore, con l'apporto | | |delle comunita' di origine, delle | | |famiglie e dei mediatori culturali; | | |s) definizione di un sistema di | | |orientamento. | | +------------------------------------+------------------------------+ |8. In relazione a quanto disposto | | |dalla lettera c) del comma 7, le | | |scuole con lingua di insegnamento | | |slovena o con insegnamento bilingue | | |della regione Friuli Venezia Giulia | | |possono sottoscrivere, senza nuovi o|Convenzioni delle scuole con | |maggiori oneri per la finanza |lingua di insegnamento slovena| |pubblica, apposite convenzioni con i|o bilingue della regione | |centri musicali di lingua slovena di|Friuli Venezia Giulia con i | |cui al comma 2 dell'articolo 15 |centri musicali di lingua | |della legge 23 febbraio 2001, n. 38.|slovena | +------------------------------------+------------------------------+ |9. All'articolo 4, comma 5-quater, | | |del decreto-legge 12 settembre 2013,| | |n. 104, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 8 | | |novembre 2013, n. 128, le parole: | | |«un'adeguata quota di prodotti | | |agricoli e agroalimentari | | |provenienti da sistemi di filiera | | |corta e biologica» sono sostituite |Servizi di refezione | |dalle seguenti: «un'adeguata quota |scolastica e fornitura di | |di prodotti agricoli, ittici e |prodotti agricoli, ittici e | |agroalimentari provenienti da |agroalimentari provenienti da | |sistemi di filiera corta e biologica|sistemi di filiera corta e | |e comunque a ridotto impatto |biologica a ridotto impatto | |ambientale e di qualita'». |ambientale e di qualita'. | +------------------------------------+------------------------------+ |10. Nelle scuole secondarie di primo| | |e di secondo grado sono realizzate, | | |nell'ambito delle risorse umane, | | |finanziarie e strumentali | | |disponibili a legislazione vigente | | |e, comunque, senza nuovi o maggiori | | |oneri a carico della finanza | | |pubblica, iniziative di formazione | | |rivolte agli studenti, per | | |promuovere la conoscenza delle | | |tecniche di primo soccorso, nel | | |rispetto dell'autonomia scolastica, | | |anche in collaborazione con il | | |servizio di emergenza territoriale | | |«118» del Servizio sanitario |Iniziative di formazione per | |nazionale e con il contributo delle |gli studenti relative alle | |realta' del territorio. |tecniche di primo soccorso | +------------------------------------+------------------------------+ |11. A decorrere dall'anno scolastico| | |2015/2016, il Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca provvede, entro il | | |mese di settembre, alla tempestiva | | |erogazione a ciascuna istituzione | | |scolastica autonoma del fondo di | | |funzionamento in relazione alla | | |quota corrispondente al periodo | | |compreso tra il mese di settembre e | | |il mese di dicembre dell'anno | | |scolastico di riferimento. | | |Contestualmente il Ministero | | |comunica in via preventiva | | |l'ulteriore risorsa finanziaria, | | |tenuto conto di quanto eventualmente| | |previsto nel disegno di legge di | | |stabilita', relativa al periodo | | |compreso tra il mese di gennaio ed | | |il mese di agosto dell'anno | | |scolastico di riferimento, che sara'| | |erogata nei limiti delle risorse | | |iscritte in bilancio a legislazione | | |vigente entro e non oltre il mese di| | |febbraio dell'esercizio finanziario | | |successivo. Con il decreto di cui al| | |comma 143 e' determinata la | | |tempistica di assegnazione ed | | |erogazione delle risorse finanziarie| | |alle istituzioni scolastiche al fine| | |di incrementare i livelli di | | |programmazione finanziaria a | | |carattere pluriennale dell'attivita'| | |delle scuole. Entro novanta giorni | | |dalla data di entrata in vigore | | |della presente legge, con decreto | | |del Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, | | |sono ridefiniti i criteri di riparto| | |del Fondo per il funzionamento delle| | |istituzioni scolastiche di cui | | |all'articolo 1, comma 601, della |Assegnazione e erogazione alle| |legge 27 dicembre 2006, n. 296, e |istituzioni scolastiche del | |successive modificazioni |Fondo di funzionamento | +------------------------------------+------------------------------+ |12. Le istituzioni scolastiche | | |predispongono, entro il mese di | | |ottobre dell'anno scolastico | | |precedente al triennio di | | |riferimento, il piano triennale | | |dell'offerta formativa. Il predetto | | |piano contiene anche la | | |programmazione delle attivita' | | |formative rivolte al personale | | |docente e amministrativo, tecnico e | | |ausiliario, nonche' la definizione | | |delle risorse occorrenti in base | | |alla quantificazione disposta per le|Tempi e contenuti per la | |istituzioni scolastiche. Il piano |predisposizione del piano | |puo' essere rivisto annualmente |triennale dell'offerta | |entro il mese di ottobre. |formativa | +------------------------------------+------------------------------+ |13. L'ufficio scolastico regionale | | |verifica che il piano triennale | | |dell'offerta formativa rispetti il | | |limite dell'organico assegnato a | | |ciascuna istituzione scolastica e | | |trasmette al Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca gli esiti della |Verifica del piano triennale | |verifica. |dell'offerta formativa. | +------------------------------------+------------------------------+ |14. L'articolo 3 del regolamento di |Caratteristiche, contenuti e | |cui al decreto del Presidente della |modalita' di predisposizione | |Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' |del piano dell'offerta | |sostituito dal seguente: |formativa | |«Art. 3. - (Piano triennale | | |dell'offerta formativa). - 1. Ogni | | |istituzione scolastica predispone, | | |con la partecipazione di tutte le | | |sue componenti, il piano triennale | | |dell'offerta formativa, rivedibile | | |annualmente. Il piano e' il | | |documento fondamentale costitutivo | | |dell'identita' culturale e | | |progettuale delle istituzioni | | |scolastiche ed esplicita la | | |progettazione curricolare, | | |extracurricolare, educativa e | | |organizzativa che le singole scuole | | |adottano nell'ambito della loro | | |autonomia. | | |2. Il piano e' coerente con gli | | |obiettivi generali ed educativi dei | | |diversi tipi e indirizzi di studi, | | |determinati a livello nazionale a | | |norma dell'articolo 8, e riflette le| | |esigenze del contesto culturale, | | |sociale ed economico della realta' | | |locale, tenendo conto della | | |programmazione territoriale | | |dell'offerta formativa. Esso | | |comprende e riconosce le diverse | | |opzioni metodologiche, anche di | | |gruppi minoritari, valorizza le | | |corrispondenti professionalita' e | | |indica gli insegnamenti e le | | |discipline tali da coprire: | | |a) il fabbisogno dei posti comuni e | | |di sostegno dell'organico | | |dell'autonomia, sulla base del monte| | |orario degli insegnamenti, con | | |riferimento anche alla quota di | | |autonomia dei curricoli e agli spazi| | |di flessibilita', nonche' del numero| | |di alunni con disabilita', ferma | | |restando la possibilita' di | | |istituire posti di sostegno in | | |deroga nei limiti delle risorse | | |previste a legislazione vigente; | | |b) il fabbisogno dei posti per il | | |potenziamento dell'offerta | | |formativa. | | |3. Il piano indica altresi' il | | |fabbisogno relativo ai posti del | | |personale amministrativo, tecnico e | | |ausiliario, nel rispetto dei limiti | | |e dei parametri stabiliti dal | | |regolamento di cui al decreto del | | |Presidente della Repubblica 22 | | |giugno 2009, n. 119, tenuto conto di| | |quanto previsto dall'articolo 1, | | |comma 334, della legge 29 dicembre | | |2014, n. 190, il fabbisogno di | | |infrastrutture e di attrezzature | | |materiali, nonche' i piani di | | |miglioramento dell'istituzione | | |scolastica previsti dal regolamento | | |di cui al decreto del Presidente | | |della Repubblica 28 marzo 2013, n. | | |80. | | |4. Il piano e' elaborato dal | | |collegio dei docenti sulla base | | |degli indirizzi per le attivita' | | |della scuola e delle scelte di | | |gestione e di amministrazione | | |definiti dal dirigente scolastico. | | |Il piano e' approvato dal consiglio | | |d'istituto. | | |5. Ai fini della predisposizione del| | |piano, il dirigente scolastico | | |promuove i necessari rapporti con | | |gli enti locali e con le diverse | | |realta' istituzionali, culturali, | | |sociali ed economiche operanti nel | | |territorio; tiene altresi' conto | | |delle proposte e dei pareri | | |formulati dagli organismi e dalle | | |associazioni dei genitori e, per le | | |scuole secondarie di secondo grado, | | |degli studenti». | | +------------------------------------+------------------------------+ |15. All'attuazione delle | | |disposizioni di cui all'articolo 3, | | |comma 2, secondo periodo, del | | |regolamento di cui al decreto del | | |Presidente della Repubblica 8 marzo | | |1999, n. 275, come sostituito dal | | |comma 14 del presente articolo, si | | |provvede nel limite massimo della | | |dotazione organica complessiva del |Limite massimo della dotazione| |personale docente di cui al comma |organica complessiva del | |201 del presente articolo. |personale docente e copertura.| +------------------------------------+------------------------------+ |16. Il piano triennale dell'offerta | | |formativa assicura l'attuazione dei | | |principi di pari opportunita' | | |promuovendo nelle scuole di ogni | | |ordine e grado l'educazione alla | | |parita' tra i sessi, la prevenzione | | |della violenza di genere e di tutte | | |le discriminazioni, al fine di | | |informare e di sensibilizzare gli | | |studenti, i docenti e i genitori | | |sulle tematiche indicate | | |dall'articolo 5, comma 2, del | | |decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,| | |convertito, con modificazioni, dalla| | |legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel | | |rispetto dei limiti di spesa di cui |Attuazione dei principi di | |all'articolo 5-bis, comma 1, primo |pari opportunita' e di | |periodo, del predetto decreto-legge |prevenzione delle | |n. 93 del 2013. |discriminazioni. | +------------------------------------+------------------------------+ |17. Le istituzioni scolastiche, | | |anche al fine di permettere una | | |valutazione comparativa da parte | | |degli studenti e delle famiglie, | | |assicurano la piena trasparenza e | | |pubblicita' dei piani triennali | | |dell'offerta formativa, che sono | | |pubblicati nel Portale unico di cui | | |al comma 136. Sono altresi' ivi |Trasparenza e pubblicita' dei | |pubblicate tempestivamente eventuali|piani triennali dell'offerta | |revisioni del piano triennale. |formativa. | +------------------------------------+------------------------------+ |18. Il dirigente scolastico |Individuazione del personale | |individua il personale da assegnare |da assegnare ai posti | |ai posti dell'organico |dell'organico dell'autonomia | |dell'autonomia, con le modalita' di |da parte del dirigente | |cui ai commi da 79 a 83. |scolastico. | +------------------------------------+------------------------------+ |19. Le istituzioni scolastiche, nel | | |limite delle risorse disponibili, | | |realizzano i progetti inseriti nei |Risorse per la realizzazione | |piani triennali dell'offerta |dei progetti dei piani | |formativa, anche utilizzando le |triennali dell'offerta | |risorse di cui ai commi 62 e 63. |formativa. | +------------------------------------+------------------------------+ |20. Per l'insegnamento della lingua | | |inglese, della musica e | | |dell'educazione motoria nella scuola| | |primaria sono utilizzati, | | |nell'ambito delle risorse di | | |organico disponibili, docenti | | |abilitati all'insegnamento per la | | |scuola primaria in possesso di | | |competenze certificate, nonche' | | |docenti abilitati all'insegnamento | | |anche per altri gradi di istruzione |Docenti specialisti per | |in qualita' di specialisti, ai quali|l'insegnamento della lingua | |e' assicurata una specifica |inglese, della musica e | |formazione nell'ambito del Piano |dell'educazione motoria nella | |nazionale di cui al comma 124. |scuola primaria. | +------------------------------------+------------------------------+ |21. Per il potenziamento degli | | |obiettivi formativi riguardanti le | | |materie di cui al comma 7, lettere | | |e) e f), nonche' al fine di | | |promuovere l'eccellenza italiana | | |nelle arti, e' riconosciuta, secondo| | |le modalita' e i criteri stabiliti, | | |entro sessanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente | | |legge, con decreto del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, di concerto con il | | |Ministro dei beni e delle attivita' | | |culturali e del turismo, | | |l'equipollenza, rispetto alla | | |laurea, alla laurea magistrale e al | | |diploma di specializzazione, dei | | |titoli rilasciati da scuole e |Equipollenza dei titoli | |istituzioni formative di rilevanza |rilasciati da scuole e | |nazionale operanti nei settori di |istituzioni formative di | |competenza del Ministero dei beni e |rilevanza nazionale operanti | |delle attivita' culturali e del |nei settori di competenza del | |turismo, alle quali si accede con il|Ministero dei beni e delle | |possesso del diploma di istruzione |attivita' culturali e del | |secondaria di secondo grado. |turismo. | +------------------------------------+------------------------------+ |22. Nei periodi di sospensione | | |dell'attivita' didattica, le | | |istituzioni scolastiche e gli enti | | |locali, anche in collaborazione con | | |le famiglie interessate e con le | | |realta' associative del territorio e| | |del terzo settore, possono | | |promuovere, nell'ambito delle | | |risorse umane, finanziarie e | | |strumentali disponibili a | | |legislazione vigente e, comunque, |Attivita' educative, | |senza nuovi o maggiori oneri per la |ricreative, culturali, | |finanza pubblica, attivita' |artistiche e sportive presso | |educative, ricreative, culturali, |gli edifici scolastici nei | |artistiche e sportive da svolgere |periodi di sospensione | |presso gli edifici scolastici. |dell'attivita' didattica. | +------------------------------------+------------------------------+ |23. Per sostenere e favorire, nel | | |piu' ampio contesto | | |dell'apprendimento permanente | | |definito dalla legge 28 giugno 2012,| | |n. 92, la messa a regime di nuovi | | |assetti organizzativi e didattici, | | |in modo da innalzare i livelli di | | |istruzione degli adulti e potenziare| | |le competenze chiave per | | |l'apprendimento permanente, | | |promuovere l'occupabilita' e la | | |coesione sociale, contribuire a | | |contrastare il fenomeno dei giovani | | |non occupati e non in istruzione e | | |formazione, favorire la conoscenza | | |della lingua italiana da parte degli| | |stranieri adulti e sostenere i | | |percorsi di istruzione negli | | |istituti di prevenzione e pena, il | | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca | | |effettua, con la collaborazione | | |dell'Istituto nazionale di | | |documentazione, innovazione e | | |ricerca educativa (INDIRE), senza | | |ulteriori oneri a carico della | | |finanza pubblica, un monitoraggio | | |annuale dei percorsi e delle | | |attivita' di ampliamento | | |dell'offerta formativa dei centri di| | |istruzione per gli adulti e piu' in | | |generale sull'applicazione del | | |regolamento di cui al decreto del | | |Presidente della Repubblica 29 | | |ottobre 2012, n. 263. Decorso un | | |triennio dal completo avvio del | | |nuovo sistema di istruzione degli | | |adulti e sulla base degli esiti del | | |monitoraggio, possono essere | | |apportate modifiche al predetto |Monitoraggio annuale dei | |regolamento, ai sensi dell'articolo |percorsi e delle attivita' dei| |17, comma 2, della legge 23 agosto |Centri per l'istruzione degli | |1988, n. 400. |adulti. | +------------------------------------+------------------------------+ |24. L'insegnamento delle materie | | |scolastiche agli studenti con | | |disabilita' e' assicurato anche | | |attraverso il riconoscimento delle | | |differenti modalita' di |Riconoscimento delle diverse | |comunicazione, senza nuovi o |modalita' di comunicazione per| |maggiori oneri a carico della |l'insegnamento a studenti con | |finanza pubblica. |disabilita'. | +------------------------------------+------------------------------+ |25. Il Fondo per il funzionamento | | |delle istituzioni scolastiche | | |statali, di cui all'articolo 1, | | |comma 601, della legge 27 dicembre | | |2006, n. 296, e successive | | |modificazioni, e' incrementato di | | |euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e |Incremento del Fondo per il | |di euro 126 milioni annui dall'anno |funzionamento delle | |2017 fino all'anno 2021. |istituzioni scolastiche | +------------------------------------+------------------------------+ |26. I fondi per il funzionamento | | |amministrativo e didattico delle | | |istituzioni statali dell'alta | | |formazione artistica, musicale e |Incremento dei fondi per il | |coreutica sono incrementati di euro |funzionamento amministrativo e| |7 milioni per ciascuno degli anni |didattico delle istituzioni | |dal 2015 al 2022. |AFAM. | +------------------------------------+------------------------------+ |27. Nelle more della ridefinizione | | |delle procedure per la rielezione | | |del Consiglio nazionale per l'alta | | |formazione artistica e musicale, gli| | |atti e i provvedimenti adottati dal | | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca in |Efficacia degli atti e dei | |mancanza del parere del medesimo |provvedimenti adottati dal | |Consiglio, nei casi esplicitamente |MIUR in assenza del parere del| |previsti dall'articolo 3, comma 1, |Consiglio nazionale per l'alta| |della legge 21 dicembre 1999, n. |formazione artistica e | |508, sono perfetti ed efficaci. |musicale. | +------------------------------------+------------------------------+ |28. Le scuole secondarie di secondo | | |grado introducono insegnamenti | | |opzionali nel secondo biennio e | | |nell'ultimo anno anche utilizzando | | |la quota di autonomia e gli spazi di| | |flessibilita'. Tali insegnamenti, | | |attivati nell'ambito delle risorse | | |finanziarie disponibili a | | |legislazione vigente e dei posti di | | |organico dell'autonomia assegnati | | |sulla base dei piani triennali | | |dell'offerta formativa, sono parte | | |del percorso dello studente e sono | | |inseriti nel curriculum dello | | |studente, che ne individua il | | |profilo associandolo a un'identita' | | |digitale e raccoglie tutti i dati | | |utili anche ai fini | | |dell'orientamento e dell'accesso al | | |mondo del lavoro, relativi al | | |percorso degli studi, alle | | |competenze acquisite, alle eventuali| | |scelte degli insegnamenti opzionali,| | |alle esperienze formative anche in | | |alternanza scuola-lavoro e alle | | |attivita' culturali, artistiche, di | | |pratiche musicali, sportive e di | | |volontariato, svolte in ambito | | |extrascolastico. Con decreto del | | |Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, da| | |adottare, ai sensi dell'articolo 17,| | |comma 3, della legge 23 agosto 1988,| | |n. 400, entro centottanta giorni | | |dalla data di entrata in vigore | | |della presente legge, sentito il | | |Garante per la protezione dei dati | | |personali, sono disciplinate le | | |modalita' di individuazione del | | |profilo dello studente da associare | | |ad un'identita' digitale, le | | |modalita' di trattamento dei dati | | |personali contenuti nel curriculum | | |dello studente da parte di ciascuna | | |istituzione scolastica, le modalita'| | |di trasmissione al Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca dei suddetti dati ai | | |fini di renderli accessibili nel | | |Portale unico di cui al comma 136, | | |nonche' i criteri e le modalita' per| | |la mappatura del curriculum dello |Percorso formativo, | |studente ai fini di una trasparente |insegnamenti opzionali, | |lettura della progettazione e della |curriculum e identita' | |valutazione per competenze. |digitale dello studente | +------------------------------------+------------------------------+ |29. Il dirigente scolastico, di | | |concerto con gli organi collegiali, | | |puo' individuare percorsi formativi | | |e iniziative diretti | | |all'orientamento e a garantire un | | |maggiore coinvolgimento degli | | |studenti nonche' la valorizzazione | | |del merito scolastico e dei talenti.| | |A tale fine, nel rispetto | | |dell'autonomia delle scuole e di | | |quanto previsto dal regolamento di | | |cui al decreto del Ministro della |Percorsi formativi, iniziative| |pubblica istruzione 1o febbraio |per l'orientamento, e | |2001, n. 44, possono essere |valorizzazione del merito | |utilizzati anche finanziamenti |scolastico e dei talenti degli| |esterni. |studenti | +------------------------------------+------------------------------+ |30. Nell'ambito dell'esame di Stato | | |conclusivo dei percorsi di | | |istruzione secondaria di secondo | | |grado, nello svolgimento dei | | |colloqui la commissione d'esame |Curriculum dello studente | |tiene conto del curriculum dello |nell'ambito dell'esame di | |studente. |Stato | +------------------------------------+------------------------------+ |31. Le istituzioni scolastiche | | |possono individuare, nell'ambito | | |dell'organico dell'autonomia, | | |docenti cui affidare il | | |coordinamento delle attivita' di cui|Docenti per il coordinamento | |al comma 28. |degli insegnamenti opzionali | +------------------------------------+------------------------------+ |32. Le attivita' e i progetti di | | |orientamento scolastico nonche' di | | |accesso al lavoro sono sviluppati | | |con modalita' idonee a sostenere | | |anche le eventuali difficolta' e | | |problematiche proprie degli studenti| | |di origine straniera. All'attuazione| | |delle disposizioni del primo periodo| | |si provvede nell'ambito delle | | |risorse umane, finanziarie e | | |strumentali disponibili a | | |legislazione vigente e, comunque, | | |senza nuovi o maggiori oneri per la |Orientamento per gli studenti | |finanza pubblica. |di origine straniera | +------------------------------------+------------------------------+ |33. Al fine di incrementare le | | |opportunita' di lavoro e le | | |capacita' di orientamento degli | | |studenti, i percorsi di alternanza | | |scuola-lavoro di cui al decreto | | |legislativo 15 aprile 2005, n. 77, | | |sono attuati, negli istituti tecnici| | |e professionali, per una durata | | |complessiva, nel secondo biennio e | | |nell'ultimo anno del percorso di | | |studi, di almeno 400 ore e, nei | | |licei, per una durata complessiva di| | |almeno 200 ore nel triennio. Le | | |disposizioni del primo periodo si | | |applicano a partire dalle classi | | |terze attivate nell'anno scolastico | | |successivo a quello in corso alla | | |data di entrata in vigore della | | |presente legge. I percorsi di | | |alternanza sono inseriti nei piani |Percorsi di alternanza scuola | |triennali dell'offerta formativa. |- lavoro | +------------------------------------+------------------------------+ |34. All'articolo 1, comma 2, del | | |decreto legislativo 15 aprile 2005, | | |n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi | | |quelli del terzo settore,» sono | | |inserite le seguenti: «o con gli | | |ordini professionali, ovvero con i | | |musei e gli altri istituti pubblici | | |e privati operanti nei settori del | | |patrimonio e delle attivita' | | |culturali, artistiche e musicali, | | |nonche' con enti che svolgono |Soggetti che possono | |attivita' afferenti al patrimonio |accogliere gli studenti per i | |ambientale o con enti di promozione |percorsi di alternanza | |sportiva riconosciuti dal CONI,». |scuolalavoro | +------------------------------------+------------------------------+ |35. L'alternanza scuola-lavoro puo' | | |essere svolta durante la sospensione| | |delle attivita' didattiche secondo | | |il programma formativo e le | | |modalita' di verifica ivi stabilite | | |nonche' con la modalita' | | |dell'impresa formativa simulata. Il | | |percorso di alternanza scuola-lavoro|Modalita' di svolgimento | |si puo' realizzare anche all'estero.|dell'alternanza scuola-lavoro | +------------------------------------+------------------------------+ |36. All'attuazione delle | | |disposizioni di cui ai commi 34 e 35| | |si provvede nell'ambito delle | | |risorse umane, finanziarie e | | |strumentali disponibili a | | |legislazione vigente e, comunque, | | |senza nuovi o maggiori oneri per la |Clausola di invarianza | |finanza pubblica. |finanziaria | +------------------------------------+------------------------------+ |37. All'articolo 5, comma 4-ter, del| | |decreto-legge 12 settembre 2013, n. | | |104, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,| | |il primo periodo e' sostituito dal | | |seguente: «Ai fini dell'attuazione | | |del sistema di alternanza | | |scuola-lavoro, delle attivita' di | | |stage, di tirocinio e di didattica | | |in laboratorio, con decreto del | | |Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, di| | |concerto con il Ministro del lavoro | | |e delle politiche sociali e con il | | |Ministro per la semplificazione e la| | |pubblica amministrazione nel caso di| | |coinvolgimento di enti pubblici, | | |sentito il Forum nazionale delle | | |associazioni studentesche di cui | | |all'articolo 5-bis del regolamento | | |di cui al decreto del Presidente | | |della Repubblica 10 ottobre 1996, n.| | |567, e successive modificazioni, e' | | |adottato un regolamento, ai sensi | | |dell'articolo 17, comma 3, della | | |legge 23 agosto 1988, n. 400, con | | |cui e' definita la Carta dei diritti| | |e dei doveri degli studenti in | | |alternanza scuola-lavoro, | | |concernente i diritti e i doveri | | |degli studenti della scuola | | |secondaria di secondo grado | | |impegnati nei percorsi di formazione| | |di cui all'articolo 4 della legge 28| | |marzo 2003, n. 53, come definiti dal| | |decreto legislativo 15 aprile 2005, | | |n. 77, con particolare riguardo alla| | |possibilita' per lo studente di | | |esprimere una valutazione | | |sull'efficacia e sulla coerenza dei |Carta dei diritti e dei doveri| |percorsi stessi con il proprio |degli studenti in alternanza | |indirizzo di studio». |scuola-lavoro. | +------------------------------------+------------------------------+ |38. Le scuole secondarie di secondo | | |grado svolgono attivita' di | | |formazione in materia di tutela | | |della salute e della sicurezza nei | | |luoghi di lavoro, nei limiti delle | | |risorse umane, finanziarie e | | |strumentali disponibili, mediante | | |l'organizzazione di corsi rivolti | | |agli studenti inseriti nei percorsi |Attivita' di formazione in | |di alternanza scuola-lavoro ed |materia di tutela della salute| |effettuati secondo quanto disposto |e della sicurezza nei luoghi | |dal decreto legislativo 9 aprile |di lavoro nelle scuole | |2008, n. 81. |secondarie di secondo grado | +------------------------------------+------------------------------+ |39. Per le finalita' di cui ai commi| | |33, 37 e 38, nonche' per | | |l'assistenza tecnica e per il | | |monitoraggio dell'attuazione delle | | |attivita' ivi previste, e' | | |autorizzata la spesa di euro 100 | | |milioni annui a decorrere dall'anno | | |2016. Le risorse sono ripartite tra | | |le istituzioni scolastiche ai sensi | | |del comma 11. |Copertura finanziaria. | +------------------------------------+------------------------------+ |40. Il dirigente scolastico | | |individua, all'interno del registro | | |di cui al comma 41, le imprese e gli| | |enti pubblici e privati disponibili | | |all'attivazione dei percorsi di cui | | |commi da 33 a 44 e stipula apposite | | |convenzioni anche finalizzate a | | |favorire l'orientamento scolastico e| | |universitario dello studente. | | |Analoghe convenzioni possono essere | | |stipulate con musei, istituti e | | |luoghi della cultura e delle arti | | |performative, nonche' con gli uffici| | |centrali e periferici del Ministero | | |dei beni e delle attivita' culturali| | |e del turismo. Il dirigente | | |scolastico, al termine di ogni anno | | |scolastico, redige una scheda di | | |valutazione sulle strutture con le | | |quali sono state stipulate | | |convenzioni, evidenziando la |Attivita' del dirigente | |specificita' del loro potenziale |scolastico relativa ai | |formativo e le eventuali difficolta'|percorsi di alternanza | |incontrate nella collaborazione. |scuola-lavoro | +------------------------------------+------------------------------+ |41. A decorrere dall'anno scolastico|Istituzione del registro | |2015/2016 e' istituito presso le |nazionale per l'alternanza | |camere di commercio, industria, |scuola-lavoro | |artigianato e agricoltura il | | |registro nazionale per l'alternanza | | |scuola-lavoro. Il registro e' | | |istituito d'intesa con il Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, sentiti il Ministero | | |del lavoro e delle politiche sociali| | |e il Ministero dello sviluppo | | |economico, e consta delle seguenti | | |componenti: | | |a) un'area aperta e consultabile | | |gratuitamente in cui sono visibili | | |le imprese e gli enti pubblici e | | |privati disponibili a svolgere i | | |percorsi di alternanza. Per ciascuna| | |impresa o ente il registro riporta | | |il numero massimo degli studenti | | |ammissibili nonche' i periodi | | |dell'anno in cui e' possibile | | |svolgere l'attivita' di alternanza; | | |b) una sezione speciale del registro| | |delle imprese di cui all'articolo | | |2188 del codice civile, a cui devono| | |essere iscritte le imprese per | | |l'alternanza scuola-lavoro; tale | | |sezione consente la condivisione, | | |nel rispetto della normativa sulla | | |tutela dei dati personali, delle | | |informazioni relative | | |all'anagrafica, all'attivita' | | |svolta, ai soci e agli altri | | |collaboratori, al fatturato, al | | |patrimonio netto, al sito internet e| | |ai rapporti con gli altri operatori | | |della filiera delle imprese che | | |attivano percorsi di alternanza. | | | | | |42. Si applicano, in quanto | | |compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 | | |dell'articolo 4 del decreto-legge 24| | |gennaio 2015, n. 3, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 24 marzo | | |2015, n. 33. | | +------------------------------------+------------------------------+ |43. All'attuazione delle | | |disposizioni di cui ai commi 41 e 42| | |si provvede nell'ambito delle | | |risorse umane, finanziarie e | | |strumentali disponibili a | | |legislazione vigente e, comunque, | | |senza nuovi o maggiori oneri per la |Clausola di invarianza | |finanza pubblica. |finanziaria | +------------------------------------+------------------------------+ |44. Nell'ambito del sistema | | |nazionale di istruzione e formazione| | |e nel rispetto delle competenze | | |delle regioni, al potenziamento e | | |alla valorizzazione delle conoscenze| | |e delle competenze degli studenti | | |del secondo ciclo nonche' alla | | |trasparenza e alla qualita' dei | | |relativi servizi possono concorrere | | |anche le istituzioni formative | | |accreditate dalle regioni per la | | |realizzazione di percorsi di | | |istruzione e formazione | | |professionale, finalizzati | | |all'assolvimento del diritto-dovere | | |all'istruzione e alla formazione. | | |L'offerta formativa dei percorsi di | | |cui al presente comma e' definita, | | |entro centottanta giorni dalla data | | |di entrata in vigore della presente | | |legge, dal Ministro dell'istruzione,| | |dell'universita' e della ricerca, di| | |concerto con il Ministro del lavoro | | |e delle politiche sociali, previa | | |intesa in sede di Conferenza | | |permanente per i rapporti tra lo | | |Stato, le regioni e le province | | |autonome di Trento e di Bolzano, ai | | |sensi dell'articolo 3 del decreto | | |legislativo 28 agosto 1997, n. 281. | | |Al fine di garantire agli allievi | | |iscritti ai percorsi di cui al | | |presente comma pari opportunita' | | |rispetto agli studenti delle scuole | | |statali di istruzione secondaria di | | |secondo grado, si tiene conto, nel | | |rispetto delle competenze delle | | |regioni, delle disposizioni di cui | | |alla presente legge. All'attuazione | | |del presente comma si provvede | | |nell'ambito delle risorse | | |finanziarie disponibili a | | |legislazione vigente e della | | |dotazione organica dell'autonomia e,| | |comunque, senza nuovi o maggiori |Istruzione e Formazione | |oneri per la finanza pubblica. |professionale (IeFP) | +------------------------------------+------------------------------+ |45. Le risorse messe a disposizione | | |dal Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, a | | |valere sul Fondo previsto | | |dall'articolo 1, comma 875, della | | |legge 27 dicembre 2006, n. 296, e | | |successive modificazioni, destinate | | |ai percorsi degli istituti tecnici | | |superiori, da ripartire secondo | | |l'accordo in sede di Conferenza | | |unificata ai sensi dell'articolo 9 | | |del decreto legislativo 28 agosto | | |1997, n. 281, dall'anno 2016 sono | | |assegnate, in misura non inferiore | | |al 30 per cento del loro ammontare, | | |alle singole fondazioni, tenendo | | |conto del numero dei diplomati e del| | |tasso di occupabilita' a dodici mesi| | |raggiunti in relazione ai percorsi | | |attivati da ciascuna di esse, con | | |riferimento alla fine dell'anno | | |precedente a quello del | | |finanziamento. Tale quota | | |costituisce elemento di premialita',|Premialita' per l'assegnazione| |da destinare all'attivazione di |delle risorse da destinare | |nuovi percorsi degli istituti |all'attivazione di nuovi | |tecnici superiori da parte delle |percorsi degli Istituti | |fondazioni esistenti. |Tecnici Superiori | +------------------------------------+------------------------------+ |46. I giovani e gli adulti accedono | | |ai percorsi realizzati dagli | | |istituti tecnici superiori con il |Titoli di studio per l'accesso| |possesso di uno dei seguenti titoli |agli Istituti tecnici | |di studio: |Superiori | |a) diploma di istruzione secondaria | | |di secondo grado; | | |b) diploma professionale conseguito | | |al termine dei percorsi quadriennali| | |di istruzione e formazione | | |professionale di cui al decreto | | |legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,| | |compresi nel Repertorio nazionale di| | |cui agli accordi in sede di | | |Conferenza permanente per i rapporti| | |tra lo Stato, le regioni e le | | |province autonome di Trento e di | | |Bolzano del 27 luglio 2011, di cui | | |al decreto del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca 11 novembre 2011, | | |pubblicato nel supplemento ordinario| | |n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. | | |296 del 21 dicembre 2011, e del 19 | | |gennaio 2012, di cui al decreto del | | |Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca 23 | | |aprile 2012, pubblicato nella | | |Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 | | |luglio 2012, integrato da un | | |percorso di istruzione e formazione | | |tecnica superiore ai sensi | | |dell'articolo 9 delle linee guida di| | |cui al decreto del Presidente del | | |Consiglio dei ministri 25 gennaio | | |2008, pubblicato nella Gazzetta | | |Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,| | |di durata annuale, la cui struttura | | |e i cui contenuti sono definiti con | | |accordo in sede di Conferenza | | |permanente per i rapporti tra lo | | |Stato, le regioni e le province | | |autonome di Trento e di Bolzano. | | +------------------------------------+------------------------------+ |47. Per favorire le misure di | | |semplificazione e di promozione | | |degli istituti tecnici superiori, | | |con decreto del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, da adottare entro | | |novanta giorni dalla data di entrata| | |in vigore della presente legge, di | | |concerto con il Ministro del lavoro | | |e delle politiche sociali, con il | | |Ministro dello sviluppo economico e | | |con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, previa intesa in sede| | |di Conferenza unificata ai sensi | | |dell'articolo 9 del decreto | | |legislativo 28 agosto 1997, n. 281, | | |sono emanate le linee guida per | | |conseguire i seguenti obiettivi, a | | |sostegno delle politiche di | | |istruzione e formazione sul | | |territorio e dello sviluppo | | |dell'occupazione dei giovani: | | |a) semplificare e snellire le | | |procedure per lo svolgimento delle | | |prove conclusive dei percorsi | | |attivati dagli istituti tecnici | | |superiori, prevedendo modifiche alla| | |composizione delle commissioni di | | |esame e alla predisposizione e | | |valutazione delle prove di verifica | | |finali; | | |b) prevedere l'ammontare del | | |contributo dovuto dagli studenti per| | |gli esami conclusivi dei percorsi e | | |per il rilascio del diploma; | | |c) prevedere che la partecipazione | | |dei soggetti pubblici in qualita' di| | |soci fondatori delle fondazioni di | | |partecipazione cui fanno capo gli | | |istituti tecnici superiori e le loro| | |attivita' possa avvenire senza | | |determinare nuovi o maggiori oneri a| | |carico dei loro bilanci; | | |d) prevedere che, ai fini del | | |riconoscimento della personalita' | | |giuridica da parte del prefetto, le | | |fondazioni di partecipazione cui | | |fanno capo gli istituti tecnici | | |superiori siano dotate di un | | |patrimonio, uniforme per tutto il | | |territorio nazionale, non inferiore | | |a 50.000 euro e comunque che | | |garantisca la piena realizzazione di| | |un ciclo completo di percorsi; | | |e) prevedere per le fondazioni di | | |partecipazione cui fanno capo gli | | |istituti tecnici superiori un regime| | |contabile e uno schema di bilancio | | |per la rendicontazione dei percorsi | | |uniforme in tutto il territorio | | |nazionale; | | |f) prevedere che le fondazioni | | |esistenti alla data di entrata in | | |vigore della presente legge possano | | |attivare nel territorio provinciale | | |altri percorsi di formazione anche | | |in filiere diverse, fermo restando | | |il rispetto dell'iter di | | |autorizzazione e nell'ambito delle | | |risorse disponibili a legislazione | | |vigente. In questo caso gli istituti| | |tecnici superiori devono essere | | |dotati di un patrimonio non | | |inferiore a 100.000 euro. | | | | | |48. Con decreto del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, da adottare entro | | |novanta giorni dalla data di entrata| | |in vigore della presente legge, di | | |concerto con il Ministro del lavoro | | |e delle politiche sociali, con il | | |Ministro dello sviluppo economico, | | |con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze e con il Ministro | | |delle infrastrutture e dei | | |trasporti, previa intesa in sede di | | |Conferenza unificata ai sensi | | |dell'articolo 9 del decreto | | |legislativo 28 agosto 1997, n. 281, | | |sono emanate, senza nuovi o maggiori| | |oneri per la finanza pubblica, le | | |linee guida relativamente ai | | |percorsi degli istituti tecnici | | |superiori relativi all'area della | | |Mobilita' sostenibile, ambiti | | |«Mobilita' delle persone e delle | | |merci - conduzione del mezzo navale»| | |e «Mobilita' delle persone e delle | | |merci - gestione degli apparati e | | |impianti di bordo», per unificare le| | |prove di verifica finale con le | | |prove di esame di abilitazione allo | | |svolgimento della professione di | | |ufficiale di marina mercantile, di | | |coperta e di macchina, integrando la|Linee guida per la | |composizione della commissione di |semplificazione e la | |esame, mediante modifica delle norme|promozione degli Istituti | |vigenti in materia. |Tecnici Superiori | +------------------------------------+------------------------------+ |49. All'articolo 2 del regolamento | | |di cui al decreto del Presidente |Disposizioni in materia di | |della Repubblica 16 aprile 2013, n. |soggetti abilitati alla | |75, e successive modificazioni, sono|certificazione energetica | |apportate le seguenti modificazioni:|degli edifici | |a) al comma 3, dopo la lettera b) e'| | |inserita la seguente: «b-bis) | | |diploma di tecnico superiore | | |previsto dalle linee guida di cui al| | |decreto del Presidente del Consiglio| | |dei ministri 25 gennaio 2008, | | |pubblicato nella Gazzetta Ufficiale | | |n. 86 dell'11 aprile 2008, | | |conseguito in esito ai percorsi | | |relativi alle figure nazionali | | |definite dall'allegato A, area 1 - | | |efficienza energetica, al decreto | | |del Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca 7 | | |settembre 2011»; | | |b) al comma 5, dopo le parole: | | |«ordini e collegi professionali,» | | |sono inserite le seguenti: «istituti| | |tecnici superiori dell'area | | |efficienza energetica,». | | +------------------------------------+------------------------------+ |50. Dopo la lettera a) del comma 1 | | |dell'articolo 4 del regolamento di |Disposizioni in materia di | |cui al decreto del Ministro dello |requisiti tecnico- | |sviluppo economico 22 gennaio 2008, |professionali per l'attivita' | |n. 37, e' inserita la seguente: 50. |di installazione di impianti | |Identico. |negli edifici | |«a-bis) diploma di tecnico superiore| | |previsto dalle linee guida di cui al| | |decreto del Presidente del Consiglio| | |dei ministri 25 gennaio 2008, | | |pubblicato nella Gazzetta Ufficiale | | |n. 86 dell'11 aprile 2008, | | |conseguito in esito ai percorsi | | |relativi alle figure nazionali | | |definite dall'allegato A, area 1 - | | |efficienza energetica, del decreto | | |del Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca 7 | | |settembre 2011». | | +------------------------------------+------------------------------+
|51. Con decreto del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, adottato ai sensi | | |dell'articolo 17, comma 3, della | | |legge 23 agosto 1988, n. 400, entro | | |novanta giorni dalla data di entrata| | |in vigore della presente legge, | | |sentiti i Ministri competenti, sono | | |definiti i criteri per il | | |riconoscimento dei crediti acquisiti| | |dallo studente a conclusione dei | | |percorsi realizzati dagli istituti | | |tecnici superiori previsti dal capo | | |II delle linee guida di cui al | | |decreto del Presidente del Consiglio| | |dei ministri 25 gennaio 2008, | | |pubblicato nella Gazzetta Ufficiale | | |n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti | | |ai sensi dell'articolo 69, comma 1, | | |della legge 17 maggio 1999, n. 144, | | |secondo le tabelle di confluenza tra| | |gli esiti di apprendimento in | | |relazione alle competenze acquisite | | |al termine dei suddetti percorsi e | | |le competenze in esito ai corsi di | | |laurea ad essi assimilabili. | | |L'ammontare dei crediti formativi | | |universitari riconosciuti non puo' | | |essere comunque inferiore a cento |Regolamento in materia di | |per i percorsi della durata di |crediti formativi acquisiti a | |quattro semestri e a centocinquanta |conclusione dei percorsi degli| |per i percorsi della durata di sei |Istituti Tecnici Superiori | |semestri. |(ITS) | +------------------------------------+------------------------------+ |52. All'articolo 55, comma 3, del | | |regolamento di cui al decreto del | | |Presidente della Repubblica 5 giugno| | |2001, n. 328, dopo le parole: «della| | |durata di quattro semestri» sono | | |inserite le seguenti: «, oppure i | | |percorsi formativi degli istituti | | |tecnici superiori previsti dalle | | |linee guida di cui al decreto del | | |Presidente del Consiglio dei |Accesso all'esame di Stato per| |ministri 25 gennaio 2008, pubblicato|le professioni di agrotecnico,| |nella Gazzetta Ufficiale n. 86 |geometra, perito agrario, | |dell'11 aprile 2008» |perito industriale | +------------------------------------+------------------------------+ |53. Per consentire al sistema degli | | |istituti superiori per le industrie | | |artistiche di continuare a garantire| | |i livelli formativi di qualita' | | |attuali e di fare fronte al | | |pagamento del personale e degli | | |oneri di funzionamento connessi con |Autorizzazione di spesa a | |l'attivita' istituzionale, e' |favore degli Istituti | |autorizzata la spesa di 1 milione di|Superiori per le Industrie | |euro per l'anno 2015. |Artistiche (ISIA) | +------------------------------------+------------------------------+ |54. Nelle more dell'adozione dei | | |regolamenti di cui all'articolo 2, | | |comma 7, della legge 21 dicembre | | |1999, n. 508, l'autorizzazione di | | |spesa di cui all'articolo 19, comma | | |4, del decreto-legge 12 settembre | | |2013, n. 104, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 8 | | |novembre 2013, n. 128, e' | | |incrementata di 2,9 milioni di euro |Autorizzazione di spesa a | |per l'anno 2015 e di 5 milioni di |favore degli Istituti | |euro annui a decorrere dall'anno |superiori di studi musicali | |2016. |non statali ex pareggiati | +------------------------------------+------------------------------+ |55. Agli oneri derivanti | | |dall'attuazione delle disposizioni | | |dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 | | |milioni per l'anno 2015 e a euro 5 | | |milioni annui a decorrere dall'anno | | |2016, si provvede per euro 2 milioni| | |per l'anno 2015 e per euro 3 milioni| | |a decorrere dall'anno 2016 mediante | | |corrispondente riduzione | | |dell'autorizzazione di spesa di cui | | |all'articolo 5, comma 1, lettera a),| | |della legge 24 dicembre 1993, n. | | |537. Per i restanti euro 1,9 milioni| | |per l'anno 2015 e euro 2 milioni a | | |decorrere dall'anno 2016 si provvede| | |ai sensi di quanto previsto dal | | |comma 204. |Copertura finanziaria | +------------------------------------+------------------------------+ |56. Al fine di sviluppare e di | | |migliorare le competenze digitali | | |degli studenti e di rendere la | | |tecnologia digitale uno strumento | | |didattico di costruzione delle | | |competenze in generale, il Ministero| | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca adotta il Piano | | |nazionale per la scuola digitale, in| | |sinergia con la programmazione | | |europea e regionale e con il | | |Progetto strategico nazionale per la|Piano nazionale per la scuola | |banda ultralarga. |digitale | | | | |57. A decorrere dall'anno scolastico| | |successivo a quello in corso alla | | |data di entrata in vigore della | | |presente legge, le istituzioni | | |scolastiche promuovono, all'interno | | |dei piani triennali dell'offerta | | |formativa e in collaborazione con il| | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, | | |azioni coerenti con le finalita', i | | |principi e gli strumenti previsti | | |nel Piano nazionale per la scuola | | |digitale di cui al comma 56. | | +------------------------------------+------------------------------+ |58. Il Piano nazionale per la scuola| | |digitale persegue i seguenti |Obiettivi del Piano nazionale | |obiettivi: |scuola digitale | |a) realizzazione di attivita' volte | | |allo sviluppo delle competenze | | |digitali degli studenti, anche | | |attraverso la collaborazione con | | |universita', associazioni, organismi| | |del terzo settore e imprese, nel | | |rispetto dell'obiettivo di cui al | | |comma 7,lettera h); | | |b) potenziamento degli strumenti | | |didattici e laboratoriali necessari | | |a migliorare la formazione e i | | |processi di innovazione delle | | |istituzioni scolastiche; | | |c) adozione di strumenti | | |organizzativi e tecnologici per | | |favorire la governance, la | | |trasparenza e la condivisione di | | |dati, nonche' lo scambio di | | |informazioni tra dirigenti, docenti | | |e studenti e tra istituzioni | | |scolastiche ed educative e | | |articolazioni amministrative del | | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca; | | |d) formazione dei docenti per | | |l'innovazione didattica e sviluppo | | |della cultura digitale per | | |l'insegnamento, l'apprendimento e la| | |formazione delle competenze | | |lavorative, cognitive e sociali | | |degli studenti; | | |e) formazione dei direttori dei | | |servizi generali e amministrativi, | | |degli assistenti amministrativi e | | |degli assistenti tecnici per | | |l'innovazione digitale | | |nell'amministrazione; | | |f) potenziamento delle | | |infrastrutture di rete, sentita la | | |Conferenza unificata di cui | | |all'articolo 8 del decreto | | |legislativo 28 agosto 1997, n. 281, | | |e successive modificazioni, con | | |particolare riferimento alla | | |connettivita' nelle scuole; | | |g) valorizzazione delle migliori | | |esperienze delle istituzioni | | |scolastiche anche attraverso la | | |promozione di una rete nazionale di | | |centri di ricerca e di formazione; | | |h) definizione dei criteri e delle | | |finalita' per l'adozione di testi | | |didattici in formato digitale e per | | |la produzione e la diffusione di | | |opere e materiali per la didattica, | | |anche prodotti autonomamente dagli | | |istituti scolastici. | | +------------------------------------+------------------------------+ |59. Le istituzioni scolastiche | | |possono individuare, nell'ambito | | |dell'organico dell'autonomia, | | |docenti cui affidare il | | |coordinamento delle attivita' di cui| | |al comma 57. Ai docenti puo' essere | | |affiancato un insegnante | | |tecnico-pratico. Dall'attuazione | | |delle disposizioni di cui al | | |presente comma non devono derivare |Docenti per il coordinamento | |nuovi o maggiori oneri per la |delle attivita' del Piano | |finanza pubblica. |nazionale scuola digitale | +------------------------------------+------------------------------+ |60. Per favorire lo sviluppo della | | |didattica laboratoriale, le | | |istituzioni scolastiche, anche | | |attraverso i poli | | |tecnico-professionali, possono | | |dotarsi di laboratori territoriali | | |per l'occupabilita' attraverso la | | |partecipazione, anche in qualita' di| | |soggetti cofinanziatori, di enti | | |pubblici e locali, camere di | | |commercio, industria, artigianato e | | |agricoltura, universita', | | |associazioni, fondazioni, enti di | | |formazione professionale, istituti | | |tecnici superiori e imprese private,|Creazione e obiettivi dei | |per il raggiungimento dei seguenti |Laboratori territoriali per | |obiettivi: |l'occupabilita' | |a) orientamento della didattica e | | |della formazione ai settori | | |strategici del made in Italy, in | | |base alla vocazione produttiva, | | |culturale e sociale di ciascun | | |territorio; | | |b) fruibilita' di servizi | | |propedeutici al collocamento al | | |lavoro o alla riqualificazione di | | |giovani non occupati; | | |c) apertura della scuola al | | |territorio e possibilita' di | | |utilizzo degli spazi anche al di | | |fuori dell'orario scolastico. | | +------------------------------------+------------------------------+ |61. I soggetti esterni che | | |usufruiscono dell'edificio | | |scolastico per effettuare attivita' | | |didattiche e culturali sono |Responsabilita' dei soggetti | |responsabili della sicurezza e del |esterni per l'utilizzo | |mantenimento del decoro degli spazi.|dell'edificio scolastico | +------------------------------------+------------------------------+ |62. Al fine di consentire alle | | |istituzioni scolastiche di attuare | | |le attivita' previste nei commi da | | |56 a 61, nell'anno finanziario 2015 | | |e' utilizzata quota parte, pari a | | |euro 90 milioni, delle risorse gia' | | |destinate nell'esercizio 2014 in | | |favore delle istituzioni scolastiche| | |ed educative statali sul Fondo per | | |il funzionamento delle istituzioni | | |scolastiche, di cui all'articolo 1, | | |comma 601, della legge 27 dicembre | | |2006, n. 296, e successive | | |modificazioni. A decorrere dall'anno| | |2016, e' autorizzata la spesa di | | |euro 30 milioni annui. Le risorse | | |sono ripartite tra le istituzioni | | |scolastiche ai sensi del comma 11. |Copertura finanziaria | +------------------------------------+------------------------------+ |63. Le istituzioni scolastiche | | |perseguono le finalita' di cui ai | | |commi da 1 a 4 e l'attuazione di | | |funzioni organizzative e di | | |coordinamento attraverso l'organico | | |dell'autonomia costituito dai posti | | |comuni, per il sostegno e per il | | |potenziamento dell'offerta | | |formativa. |Organico dell'autonomia | +------------------------------------+------------------------------+ |64. A decorrere dall'anno scolastico| | |2016/2017, con cadenza triennale, | | |con decreti del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, di concerto con il | | |Ministro dell'economia e delle | | |finanze e con il Ministro per la | | |semplificazione e la pubblica | | |amministrazione, sentita la | | |Conferenza unificata di cui | | |all'articolo 8 del decreto | | |legislativo 28 agosto 1997, n. 281, | | |e successive modificazioni, e | | |comunque nel limite massimo di cui | | |al comma 201 del presente articolo, | | |e' determinato l'organico |Determinazione triennale | |dell'autonomia su base regionale. |dell'organico dell'autonomia | +------------------------------------+------------------------------+ |65. Il riparto della dotazione | | |organica tra le regioni e' | | |effettuato sulla base del numero | | |delle classi, per i posti comuni, e | | |sulla base del numero degli alunni, | | |per i posti del potenziamento, senza| | |ulteriori oneri rispetto alla | | |dotazione organica assegnata. Il | | |riparto della dotazione organica per| | |il potenziamento dei posti di | | |sostegno e' effettuato in base al | | |numero degli alunni disabili. Si | | |tiene conto, senza ulteriori oneri | | |rispetto alla dotazione organica | | |assegnata, della presenza di aree | | |montane o di piccole isole, di aree | | |interne, a bassa densita' | | |demografica o a forte processo | | |immigratorio, nonche' di aree | | |caratterizzate da elevati tassi di | | |dispersione scolastica. Il riparto, | | |senza ulteriori oneri rispetto alla | | |dotazione organica assegnata, | | |considera altresi' il fabbisogno per| | |progetti e convenzioni di | | |particolare rilevanza didattica e | | |culturale espresso da reti di scuole| | |o per progetti di valore nazionale. | | |In ogni caso il riparto non deve | | |pregiudicare la realizzazione degli | | |obiettivi di risparmio del | | |regolamento di cui al decreto del | | |Presidente della Repubblica 20 marzo| | |2009, n. 81. Il personale della | | |dotazione organica dell'autonomia e'| | |tenuto ad assicurare | | |prioritariamente la copertura dei |Criteri di riparto della | |posti vacanti e disponibili. |dotazione organica | +------------------------------------+------------------------------+ |66. A decorrere dall'anno scolastico| | |2016/2017 i ruoli del personale | | |docente sono regionali, articolati | | |in ambiti territoriali, suddivisi in| | |sezioni separate per gradi di | | |istruzione, classi di concorso e | | |tipologie di posto. Entro il 30 | | |giugno 2016 gli uffici scolastici | | |regionali, su indicazione del | | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, | | |sentiti le regioni e gli enti | | |locali, definiscono l'ampiezza degli| | |ambiti territoriali, inferiore alla |Ruoli del personale docente e | |provincia o alla citta' |articolazione in ambiti | |metropolitana, considerando: |territoriali | |a) la popolazione scolastica; | | |b) la prossimita' delle istituzioni | | |scolastiche; | | |c) le caratteristiche del | | |territorio, tenendo anche conto | | |delle specificita' delle aree | | |interne, montane e delle piccole | | |isole, della presenza di scuole | | |nelle carceri, nonche' di ulteriori | | |situazioni o esperienze territoriali| | |gia' in atto. | | +------------------------------------+------------------------------+ |67. Dall'attuazione delle | | |disposizioni di cui al comma 66 non | | |devono derivare nuovi o maggiori |Clausola di invarianza | |oneri per la finanza pubblica. |finanziaria | +------------------------------------+------------------------------+ |68. A decorrere dall'anno scolastico| | |2016/2017 con decreto del dirigente | | |preposto all'ufficio scolastico | | |regionale, l'organico dell'autonomia| | |e' ripartito tra gli ambiti | | |territoriali. L'organico | | |dell'autonomia comprende l'organico | | |di diritto e i posti per il | | |potenziamento, l'organizzazione, la | | |progettazione e il coordinamento | | |incluso il fabbisogno per i progetti| | |e le convenzioni di cui al quarto | | |periodo del comma 65. A quanto | | |previsto dal presente comma si |Ripartizione dell'organico | |provvede nel limite massimo di cui |dell'autonomia tra gli ambiti | |al comma 201. |territoriali | +------------------------------------+------------------------------+ |69. All'esclusivo scopo di far | | |fronte ad esigenze di personale | | |ulteriori rispetto a quelle | | |soddisfatte dall'organico | | |dell'autonomia come definite dalla | | |presente legge, a decorrere | | |dall'anno scolastico 2016/2017, ad | | |esclusione dei posti di sostegno in | | |deroga, nel caso di rilevazione | | |delle inderogabili necessita' | | |previste e disciplinate, in | | |relazione ai vigenti ordinamenti | | |didattici, dal regolamento di cui al| | |decreto del Presidente della | | |Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' | | |costituito annualmente con decreto | | |del Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, di| | |concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze, un | | |ulteriore contingente di posti non | | |facenti parte dell'organico | | |dell'autonomia ne' disponibili, per | | |il personale a tempo indeterminato, | | |per operazioni di mobilita' o | | |assunzioni in ruolo. A tali | | |necessita' si provvede secondo le | | |modalita', i criteri e i parametri | | |previsti dal citato decreto del | | |Presidente della Repubblica 20 marzo| | |2009, n. 81. Alla copertura di tali | | |posti si provvede a valere sulle | | |graduatorie di personale aspirante | | |alla stipula di contratti a tempo | | |determinato previste dalla normativa| | |vigente ovvero mediante l'impiego di| | |personale a tempo indeterminato con | | |provvedimenti aventi efficacia | | |limitatamente ad un solo anno | | |scolastico. All'attuazione del | | |presente comma si provvede nei | | |limiti delle risorse disponibili | | |annualmente nello stato di | | |previsione del Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca indicate nel decreto | | |ministeriale di cui al primo | | |periodo, fermo restando quanto |Contingente di posti per | |previsto dall'articolo 64, comma 6, |esigenze di personale | |del decreto-legge 25 giugno 2008, n.|ulteriori rispetto a quelle | |112, convertito, con modificazioni, |soddisfatte dall'organico | |dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |dell'autonomia | +------------------------------------+------------------------------+ |70. Gli uffici scolastici regionali | | |promuovono, senza nuovi o maggiori | | |oneri per la finanza pubblica, la | | |costituzione di reti tra istituzioni| | |scolastiche del medesimo ambito | | |territoriale. Le reti, costituite | | |entro il 30 giugno 2016, sono | | |finalizzate alla valorizzazione | | |delle risorse professionali, alla | | |gestione comune di funzioni e di | | |attivita' amministrative, nonche' | | |alla realizzazione di progetti o di | | |iniziative didattiche, educative, | | |sportive o culturali di interesse | | |territoriale, da definire sulla base| | |di accordi tra autonomie scolastiche|Costituzione di reti tra | |di un medesimo ambito territoriale, |istituzioni scolastiche del | |definiti «accordi di rete». |medesimo ambito territoriale | +------------------------------------+------------------------------+ |71. Gli accordi di rete individuano:|Finalita' degli accordi di | |a) i criteri e le modalita' per |rete | |l'utilizzo dei docenti nella rete, | | |nel rispetto delle disposizioni | | |legislative vigenti in materia di | | |non discriminazione sul luogo di | | |lavoro, nonche' di assistenza e di | | |integrazione sociale delle persone | | |con disabilita', anche per | | |insegnamenti opzionali, | | |specialistici, di coordinamento e di| | |progettazione funzionali ai piani | | |triennali dell'offerta formativa di | | |piu' istituzioni scolastiche | | |inserite nella rete; | | |b) i piani di formazione del | | |personale scolastico; | | |c) le risorse da destinare alla rete| | |per il perseguimento delle proprie | | |finalita'; | | |d) le forme e le modalita' per la | | |trasparenza e la pubblicita' delle | | |decisioni e dei rendiconti delle | | |attivita' svolte. | | +------------------------------------+------------------------------+ |72. Al fine di razionalizzare gli | | |adempimenti amministrativi a carico | | |delle istituzioni scolastiche, | | |l'istruttoria sugli atti relativi a | | |cessazioni dal servizio, pratiche in| | |materia di contributi e pensioni, | | |progressioni e ricostruzioni di | | |carriera, trattamento di fine | | |rapporto del personale della scuola,| | |nonche' sugli ulteriori atti non | | |strettamente connessi alla gestione | | |della singola istituzione | | |scolastica, puo' essere svolta dalla| | |rete di scuole in base a specifici |Razionalizzazione degli | |accordi. |adempimenti amministrativi | +------------------------------------+------------------------------+ |73. Il personale docente gia' | | |assunto in ruolo a tempo | | |indeterminato alla data di entrata | | |in vigore della presente legge | | |conserva la titolarita' della | | |cattedra presso la scuola di | | |appartenenza. Al personale docente | | |assunto nell'anno scolastico | | |2015/2016 mediante le procedure di | | |cui all'articolo 399 del testo unico| | |di cui al decreto legislativo 16 | | |aprile 1994, n. 297, continuano ad | | |applicarsi le disposizioni del | | |medesimo decreto legislativo in | | |merito all'attribuzione della sede | | |durante l'anno di prova e alla | | |successiva destinazione alla sede | | |definitiva. Il personale docente | | |assunto ai sensi del comma 98, | | |lettere b) e c), e' assegnato agli | | |ambiti territoriali a decorrere | | |dall'anno scolastico 2016/2017. Il | | |personale docente in esubero o | | |soprannumerario nell'anno scolastico| | |2016/2017 e' assegnato agli ambiti | | |territoriali. Dall'anno scolastico | | |2016/2017 la mobilita' territoriale | | |e professionale del personale |Titolarita', attribuzione | |docente opera tra gli ambiti |della sede e mobilita' del | |territoriali. |personale docente | +------------------------------------+------------------------------+ |74. Gli ambiti territoriali e le | | |reti sono definiti assicurando il | | |rispetto dell'organico | | |dell'autonomia e nell'ambito delle | | |risorse finanziarie disponibili a | | |legislazione vigente, senza nuovi o | | |maggiori oneri a carico della |Clausola di invarianza | |finanza pubblica. |finanziaria | +------------------------------------+------------------------------+ |75. L'organico dei posti di sostegno| | |e' determinato nel limite previsto | | |dall'articolo 2, comma 414, secondo | | |periodo, della legge 24 dicembre | | |2007, n. 244, e successive | | |modificazioni, e dall'articolo 15, | | |comma 2-bis, del decreto-legge 12 | | |settembre 2013, n. 104, convertito, | | |con modificazioni, dalla legge 8 | | |novembre 2013, n. 128, ferma | | |restando la possibilita' di | | |istituire posti in deroga ai sensi | | |dell'articolo 35, comma 7, della | | |legge 27 dicembre 2002, n. 289, e | | |dell'articolo 1, comma 605, lettera | | |b), della legge 27 dicembre 2006, n.| | |296. |Organico dei posti di sostegno| +------------------------------------+------------------------------+ |76. Nella ripartizione dell'organico| | |dell'autonomia si tiene conto delle | | |esigenze delle scuole con lingua di | | |insegnamento slovena o con | | |insegnamento bilingue | | |sloveno-italiano della regione | | |Friuli Venezia Giulia. Per tali | | |scuole, sia il numero dei posti |Organico dell'autonomia per le| |comuni sia quello dei posti per il |scuole con lingua di | |potenziamento dell'offerta formativa|insegnamento slovena o | |e' determinato a livello regionale. |bilingue sloveno-italiano | +------------------------------------+------------------------------+ |77. Restano salve le diverse | | |determinazioni che la regione Valle | | |d'Aosta e le province autonome di | | |Trento e di Bolzano hanno adottato e| | |che possono adottare in materia di | | |assunzione del personale docente ed | | |educativo in considerazione delle |Clausola di salvaguardia per | |rispettive specifiche esigenze |la regione Valle d'Aosta e per| |riferite agli organici regionali e |le province autonome di Trento| |provinciali. |e Bolzano | +------------------------------------+------------------------------+ |78. Per dare piena attuazione | | |all'autonomia scolastica e alla | | |riorganizzazione del sistema di | | |istruzione, il dirigente scolastico,| | |nel rispetto delle competenze degli | | |organi collegiali, fermi restando i | | |livelli unitari e nazionali di | | |fruizione del diritto allo studio, | | |garantisce un'efficace ed efficiente| | |gestione delle risorse umane, | | |finanziarie, tecnologiche e | | |materiali, nonche' gli elementi | | |comuni del sistema scolastico | | |pubblico, assicurandone il buon | | |andamento. A tale scopo, svolge | | |compiti di direzione, gestione, | | |organizzazione e coordinamento ed e'| | |responsabile della gestione delle | | |risorse finanziarie e strumentali e | | |dei risultati del servizio secondo | | |quanto previsto dall'articolo 25 del| | |decreto legislativo 30 marzo 2001, | | |n. 165, nonche' della valorizzazione|Competenze del dirigente | |delle risorse umane. |scolastico. | +------------------------------------+------------------------------+ |79. A decorrere dall'anno scolastico| | |2016/2017, per la copertura dei | | |posti dell'istituzione scolastica, | | |il dirigente scolastico propone gli | | |incarichi ai docenti di ruolo | | |assegnati all'ambito territoriale di| | |riferimento, prioritariamente sui | | |posti comuni e di sostegno, vacanti | | |e disponibili, al fine di garantire | | |il regolare avvio delle lezioni, | | |anche tenendo conto delle | | |candidature presentate dai docenti | | |medesimi e della precedenza | | |nell'assegnazione della sede ai | | |sensi degli articoli 21 e 33, comma | | |6, della legge 5 febbraio 1992, n. | | |104. Il dirigente scolastico puo' | | |utilizzare i docenti in classi di | | |concorso diverse da quelle per le | | |quali sono abilitati, purche' | | |posseggano titoli di studio validi | | |per l'insegnamento della disciplina | | |e percorsi formativi e competenze | | |professionali coerenti con gli | | |insegnamenti da impartire e purche' |Proposta di incarico ai | |non siano disponibili nell'ambito |docenti da parte del dirigente| |territoriale docenti abilitati in |scolastico e modalita' di | |quelle classi di concorso. |utilizzo. | +------------------------------------+------------------------------+ |80. Il dirigente scolastico formula | | |la proposta di incarico in coerenza | | |con il piano triennale dell'offerta | | |formativa. L'incarico ha durata | | |triennale, ed e' rinnovato purche' | | |in coerenza con il piano | | |dell'offerta formativa. Sono | | |valorizzati il curriculum, le | | |esperienze e le competenze | | |professionali e possono essere | | |svolti colloqui. La trasparenza e la| | |pubblicita' dei criteri adottati, | | |degli incarichi conferiti e dei | | |curricula dei docenti sono | | |assicurate attraverso la |Durata triennale e | |pubblicazione nel sito internet |rinnovabilita' dell'incarico | |dell'istituzione scolastica. |ai docenti. | +------------------------------------+------------------------------+ |81. Nel conferire gli incarichi ai | | |docenti, il dirigente scolastico e' | | |tenuto a dichiarare l'assenza di | | |cause di incompatibilita' derivanti | | |da rapporti di coniugio, parentela o|Cause di incompatibilita' nel | |affinita', entro il secondo grado, |conferimento degli incarichi | |con i docenti stessi. |ai docenti. | +------------------------------------+------------------------------+ |82. L'incarico e' assegnato dal | | |dirigente scolastico e si perfeziona| | |con l'accettazione del docente. Il | | |docente che riceva piu' proposte di | | |incarico opta tra quelle ricevute. | | |L'ufficio scolastico regionale | | |provvede al conferimento degli | | |incarichi ai docenti che non abbiano|Modalita' di assegnazione | |ricevuto o accettato proposte e |dell'incarico da parte del | |comunque in caso di inerzia del |dirigente scolastico e potere | |dirigente scolastico. |sostitutivo degli USR. | +------------------------------------+------------------------------+ |83. Il dirigente scolastico puo' | | |individuare nell'ambito | | |dell'organico dell'autonomia fino al| | |10 per cento di docenti che lo | | |coadiuvano in attivita' di supporto | | |organizzativo e didattico | | |dell'istituzione scolastica. | | |Dall'attuazione delle disposizioni |Individuazione fino al 10% di | |del presente comma non devono |docenti per attivita' di | |derivare nuovi o maggiori oneri a |supporto organizzativo e | |carico della finanza pubblica. |didattico. | +------------------------------------+------------------------------+ |84. Il dirigente scolastico, | | |nell'ambito dell'organico | | |dell'autonomia assegnato e delle | | |risorse, anche logistiche, | | |disponibili, riduce il numero di | | |alunni e di studenti per classe | | |rispetto a quanto previsto dal | | |regolamento di cui al decreto del | | |Presidente della Repubblica 20 marzo| | |2009, n. 81, allo scopo di | | |migliorare la qualita' didattica | | |anche in rapporto alle esigenze | | |formative degli alunni con |Riduzione del numero di alunni| |disabilita'. |e studenti per classe. | +------------------------------------+------------------------------+ |85. Tenuto conto del perseguimento | | |degli obiettivi di cui al comma 7, | | |il dirigente scolastico puo' | | |effettuare le sostituzioni dei | | |docenti assenti per la copertura di | | |supplenze temporanee fino a dieci | | |giorni con personale dell'organico | | |dell'autonomia che, ove impiegato in| | |gradi di istruzione inferiore, | | |conserva il trattamento stipendiale | | |del grado di istruzione di |Sostituzioni per supplenze | |appartenenza. |temporanee fino a 10 giorni. | +------------------------------------+------------------------------+ |86. In ragione delle competenze | | |attribuite ai dirigenti scolastici, | | |a decorrere dall'anno scolastico | | |2015/2016 il Fondo unico nazionale | | |per la retribuzione della posizione,| | |fissa e variabile, e della | | |retribuzione di risultato dei | | |medesimi dirigenti e' incrementato | | |in misura pari a euro 12 milioni per| | |l'anno 2015 e a euro 35 milioni | | |annui a decorrere dall'anno 2016, al| | |lordo degli oneri a carico dello | | |Stato. Il Fondo e' altresi' | | |incrementato di ulteriori 46 milioni| | |di euro per l'anno 2016 e di 14 | | |milioni di euro per l'anno 2017 da |Incremento del Fondo Unico | |corrispondere a titolo di |Nazionale per la retribuzione | |retribuzione di risultato una |di posizione e di risultato | |tantum. |dei dirigenti scolastici (FUN)| +------------------------------------+------------------------------+ |87. Al fine di tutelare le esigenze | | |di economicita' dell'azione | | |amministrativa e di prevenire le | | |ripercussioni sul sistema scolastico| | |dei possibili esiti del contenzioso | | |pendente relativo ai concorsi per | | |dirigente scolastico di cui al comma| | |88, con decreto del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, da emanare entro | | |trenta giorni dalla data di entrata | | |in vigore della presente legge, sono| | |definite le modalita' di svolgimento| | |di un corso intensivo di formazione | | |e della relativa prova scritta | | |finale, volto all'immissione dei | | |soggetti di cui al comma 88 nei | | |ruoli dei dirigenti scolastici. Alle| | |attivita' di formazione e alle | | |immissioni in ruolo si provvede, | | |rispettivamente, nei limiti delle | | |risorse disponibili a legislazione | | |vigente e a valere sulle assunzioni | | |autorizzate per effetto | | |dell'articolo 39 della legge 27 |Contenzioso relativo ai | |dicembre 1997, n. 449, e successive |concorsi per dirigenti | |modificazioni. |scolastici | +------------------------------------+------------------------------+ |88. Il decreto di cui al comma 87 | | |riguarda: |Soggetti destinatari | |a) i soggetti gia' vincitori ovvero | | |utilmente collocati nelle | | |graduatorie ovvero che abbiano | | |superato positivamente tutte le fasi| | |di procedure concorsuali | | |successivamente annullate in sede | | |giurisdizionale, relative al | | |concorso per esami e titoli per il | | |reclutamento di dirigenti scolastici| | |indetto con decreto direttoriale del| | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca 13 | | |luglio 2011, pubblicato nella | | |Gazzetta Ufficiale, 4ª serie | | |speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; | | |b) i soggetti che abbiano avuto una | | |sentenza favorevole almeno nel primo| | |grado di giudizio ovvero non abbiano| | |avuto, alla data di entrata in | | |vigore della presente legge, alcuna | | |sentenza definitiva, nell'ambito del| | |contenzioso riferito ai concorsi per| | |dirigente scolastico di cui al | | |decreto direttoriale del Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca 22 novembre 2004, | | |pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,| | |4ª serie speciale, n. 94 del 26 | | |novembre 2004, e al decreto del | | |Ministro della pubblica istruzione 3| | |ottobre 2006, pubblicato nella | | |Gazzetta Ufficiale, 4ª serie | | |speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, | | |ovvero avverso la rinnovazione della| | |procedura concorsuale ai sensi della| | |legge 3 dicembre 2010, n. 202. | | +------------------------------------+------------------------------+ |89. Le graduatorie regionali, di cui| | |al comma 1-bis dell'articolo 17 del | | |decreto-legge 12 settembre 2013, n. | | |104, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,| | |e successive modificazioni, nelle | | |regioni in cui, alla data di | | |adozione del decreto di cui al comma| | |87 del presente articolo, sono in | | |atto i contenziosi relativi al | | |concorso ordinario per il | | |reclutamento di dirigenti scolastici| | |indetto con decreto direttoriale del| | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca 13 | | |luglio 2011, pubblicato nella | | |Gazzetta Ufficiale, 4a serie | | |speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, | | |rimangono aperte in funzione degli | | |esiti dei percorsi formativi di cui |Mantenimento dell'apertura | |al medesimo comma 87. |delle graduatorie regionali | +------------------------------------+------------------------------+ |90. Per le finalita' di cui al comma| | |87, oltre che per quelle connesse | | |alla valorizzazione di esperienze | | |professionali gia' positivamente | | |formate e impiegate, i soggetti di | | |cui al comma 88, lettera a), che, | | |nell'anno scolastico 2014/2015, | | |hanno prestato servizio con | | |contratti di dirigente scolastico, | | |sostengono una sessione speciale di | | |esame consistente nell'espletamento | | |di una prova orale sull'esperienza | | |maturata, anche in ordine alla | | |valutazione sostenuta, nel corso del| | |servizio prestato. A seguito del | | |superamento di tale prova con esito | | |positivo, sono confermati i rapporti|Sessione speciale di esame per| |di lavoro instaurati con i predetti |dirigenti scolastici in | |dirigenti scolastici. |servizio nell'a.s. 2014/2015 | +------------------------------------+------------------------------+ |91. All'attuazione delle procedure | | |di cui ai commi da 87 a 90 si | | |provvede con le risorse strumentali | | |e finanziarie disponibili a | | |legislazione vigente e senza nuovi o| | |maggiori oneri a carico della |Clausola di invarianza | |finanza pubblica. |finanziaria | +------------------------------------+------------------------------+ |92. Per garantire la tempestiva | | |copertura dei posti vacanti di | | |dirigente scolastico, a conclusione | | |delle operazioni di mobilita' e | | |previo parere dell'ufficio | | |scolastico regionale di | | |destinazione, fermo restando | | |l'accantonamento dei posti destinati| | |ai soggetti di cui al comma 88, i | | |posti autorizzati per l'assunzione | | |di dirigenti scolastici sono | | |conferiti nel limite massimo del 20 | | |per cento ai soggetti idonei inclusi| | |nelle graduatorie regionali del | | |concorso per il reclutamento di | | |dirigenti scolastici bandito con | | |decreto direttoriale del Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca 13 luglio 2011, | | |pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,| | |4ª serie speciale, n. 56 del 15 | | |luglio 2011. Il Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, con proprio decreto, | | |predispone le necessarie misure |Assunzione di dirigenti | |applicative |scolastici. | +------------------------------------+------------------------------+ |93. La valutazione dei dirigenti | | |scolastici e' effettuata ai sensi | | |dell'articolo 25, comma 1, del | | |decreto legislativo 30 marzo 2001, | | |n. 165. Nell'individuazione degli | | |indicatori per la valutazione del | | |dirigente scolastico si tiene conto | | |del contributo del dirigente al | | |perseguimento dei risultati per il | | |miglioramento del servizio | | |scolastico previsti nel rapporto di | | |autovalutazione ai sensi del | | |regolamento di cui al decreto del | | |Presidente della Repubblica 28 marzo| | |2013, n. 80, in coerenza con le | | |disposizioni contenute nel decreto |Modalita' e criteri generali | |legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,|per la valutazione dei | |e dei seguenti criteri generali: |dirigenti scolastici. | |a) competenze gestionali ed | | |organizzative finalizzate al | | |raggiungimento dei risultati, | | |correttezza, trasparenza, efficienza| | |ed efficacia dell'azione | | |dirigenziale, in relazione agli | | |obiettivi assegnati nell'incarico | | |triennale; | | |b) valorizzazione dell'impegno e dei| | |meriti professionali del personale | | |dell'istituto, sotto il profilo | | |individuale e negli ambiti | | |collegiali; | | |c) apprezzamento del proprio operato| | |all'interno della comunita' | | |professionale e sociale; | | |d) contributo al miglioramento del | | |successo formativo e scolastico | | |degli studenti e dei processi | | |organizzativi e didattici, | | |nell'ambito dei sistemi di | | |autovalutazione, valutazione e | | |rendicontazione sociale; | | |e) direzione unitaria della scuola, | | |promozione della partecipazione e | | |della collaborazione tra le diverse | | |componenti della comunita' | | |scolastica, dei rapporti con il | | |contesto sociale e nella rete di | | |scuole. | | +------------------------------------+------------------------------+ |94. Il nucleo per la valutazione dei| | |dirigenti scolastici e' composto | | |secondo le disposizioni | | |dell'articolo 25, comma 1, del | | |decreto legislativo 30 marzo 2001, | | |n. 165, e puo' essere articolato con| | |una diversa composizione in | | |relazione al procedimento e agli | | |oggetti di valutazione. La | | |valutazione e' coerente con | | |l'incarico triennale e con il | | |profilo professionale ed e' connessa| | |alla retribuzione di risultato. Al | | |fine di garantire le indispensabili | | |azioni di supporto alle scuole | | |impegnate per l'attuazione della | | |presente legge e in relazione | | |all'indifferibile esigenza di | | |assicurare la valutazione dei | | |dirigenti scolastici e la | | |realizzazione del sistema nazionale | | |di valutazione previsto dal | | |regolamento di cui al decreto del | | |Presidente della Repubblica 28 marzo| | |2013, n. 80, per il triennio | | |2016-2018 possono essere attribuiti | | |incarichi temporanei di livello | | |dirigenziale non generale di durata | | |non superiore a tre anni per le | | |funzioni ispettive. Tali incarichi | | |possono essere conferiti, | | |nell'ambito della dotazione organica| | |dei dirigenti tecnici del Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, ai sensi | | |dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, | | |del decreto legislativo 30 marzo | | |2001, n. 165, e successive | | |modificazioni, anche in deroga, per | | |il periodo di durata di detti | | |incarichi, alle percentuali ivi | | |previste per i dirigenti di seconda | | |fascia. Ai fini di cui al presente | | |comma e' autorizzata, per il | | |triennio 2016-2018, la spesa nel | | |limite massimo di 7 milioni di euro | | |per ciascun anno del triennio. La | | |percentuale di cui all'articolo 19, | | |commi 5-bis e 6, del citato decreto | | |legislativo n. 165 del 2001, per i | | |dirigenti tecnici del Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, e' rideterminata, | | |nell'ambito della relativa dotazione| | |organica, per il triennio 2016-2018,| | |in misura corrispondente ad una | | |maggiore spesa non superiore a 7 | | |milioni di euro per ciascun anno. | | |Gli incarichi per le funzioni | | |ispettive di cui ai periodi | | |precedenti sono conferiti in base | | |alla procedura pubblica di cui | | |all'articolo 19, comma 1- bis, del | | |decreto legislativo 30 marzo 2001, | | |n. 165, e successive modificazioni, | | |mediante valutazione comparativa dei| | |curricula e previo avviso pubblico, | | |da pubblicare nel sito del Ministero| | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, che renda conoscibili| | |il numero dei posti e la loro | | |ripartizione tra amministrazione |Nucleo per la valutazione dei | |centrale e uffici scolastici |dirigenti scolastici e | |regionali, nonche' i criteri di |conferimento di incarichi | |scelta da adottare per la |temporanei per le funzioni | |valutazione comparativa. |ispettive. | +------------------------------------+------------------------------+ |95. Per l'anno scolastico 2015/2016,| | |il Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca e' | | |autorizzato ad attuare un piano | | |straordinario di assunzioni a tempo | | |indeterminato di personale docente | | |per le istituzioni scolastiche | | |statali di ogni ordine e grado, per | | |la copertura di tutti i posti comuni| | |e di sostegno dell'organico di | | |diritto, rimasti vacanti e | | |disponibili all'esito delle | | |operazioni di immissione in ruolo | | |effettuate per il medesimo anno | | |scolastico ai sensi dell'articolo | | |399 del testo unico di cui al | | |decreto legislativo 16 aprile 1994, | | |n. 297, al termine delle quali sono | | |soppresse le graduatorie dei | | |concorsi per titoli ed esami banditi| | |anteriormente al 2012. Per l'anno | | |scolastico 2015/2016, il Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca e' altresi' | | |autorizzato a coprire gli ulteriori | | |posti di cui alla Tabella 1 allegata| | |alla presente legge, ripartiti tra i| | |gradi di istruzione della scuola | | |primaria e secondaria e le tipologie| | |di posto come indicato nella | | |medesima Tabella, nonche' tra le | | |regioni in proporzione, per ciascun | | |grado, alla popolazione scolastica | | |delle scuole statali, tenuto | | |altresi' conto della presenza di | | |aree montane o di piccole isole, di | | |aree interne, a bassa densita' | | |demografica o a forte processo | | |immigratorio, nonche' di aree | | |caratterizzate da elevati tassi di | | |dispersione scolastica. I posti di | | |cui alla Tabella 1 sono destinati | | |alla finalita' di cui ai commi 7 e | | |85. Alla ripartizione dei posti di | | |cui alla Tabella 1 tra le classi di | | |concorso si provvede con decreto del| | |dirigente preposto all'ufficio | | |scolastico regionale, sulla base del| | |fabbisogno espresso dalle | | |istituzioni scolastiche medesime, | | |ricondotto nel limite delle | | |graduatorie di cui al comma 96. A | | |decorrere dall'anno scolastico | | |2016/2017, i posti di cui alla | | |Tabella 1 confluiscono nell'organico| | |dell'autonomia, costituendone i | | |posti per il potenziamento. A | | |decorrere dall'anno scolastico | | |2015/2016, i posti per il | | |potenziamento non possono essere | | |coperti con personale titolare di | | |contratti di supplenza breve e | | |saltuaria. Per il solo anno | | |scolastico 2015/2016, detti posti | | |non possono essere destinati alle | | |supplenze di cui all'articolo 40, | | |comma 9, della legge 27 dicembre | | |1997, n. 449, e non sono disponibili| | |per le operazioni di mobilita', |Assunzioni a tempo | |utilizzazione o assegnazione |indeterminato di personale | |provvisoria. |docente | | | | |96. Sono assunti a tempo | | |indeterminato, nel limite dei posti | | |di cui al comma 95: | | |a) i soggetti iscritti a pieno | | |titolo, alla data di entrata in | | |vigore della presente legge, nelle | | |graduatorie del concorso pubblico | | |per titoli ed esami a posti e | | |cattedre bandito con decreto | | |direttoriale del Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca n. 82 del 24 settembre| | |2012, pubblicato nella Gazzetta | | |Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 | | |del 25 settembre 2012, per il | | |reclutamento di personale docente | | |per le scuole statali di ogni ordine| | |e grado; | | |b) i soggetti iscritti a pieno | | |titolo, alla data di entrata in | | |vigore della presente legge, nelle | | |graduatorie ad esaurimento del | | |personale docente di cui | | |all'articolo 1, comma 605, lettera | | |c), della legge 27 dicembre 2006, n.| | |296, e successive modificazioni, | | |esclusivamente con il punteggio e | | |con i titoli di preferenza e | | |precedenza posseduti alla data | | |dell'ultimo aggiornamento delle | | |graduatorie ad esaurimento, avvenuto| | |per il triennio 2014-2017. | | +------------------------------------+------------------------------+ |97. Al piano straordinario di | | |assunzioni partecipano i soggetti di| | |cui al comma 96. Alle fasi di cui al| | |comma 98, lettere b) e c), | | |partecipano i soggetti che abbiano | | |presentato apposita domanda di | | |assunzione secondo le modalita' e | | |nel rispetto dei termini stabiliti | | |dal comma 103. I soggetti che | | |appartengono a entrambe le categorie| | |di cui alle lettere a) e b) del |Modalita' di partecipazione al| |comma 96 scelgono, con la stessa |Piano straordinario di | |domanda, per quale delle due |assunzioni a tempo | |categorie essere trattati. |indeterminato | +------------------------------------+------------------------------+ |98. Al piano straordinario di | | |assunzioni si provvede secondo le | | |modalita' e le fasi, in ordine di | | |sequenza, di seguito indicate: |Fasi del Piano straordinario | |a) i soggetti di cui al comma 96, | | |lettere a) e b), sono assunti entro | | |il 15 settembre 2015, nel limite dei| | |posti vacanti e disponibili in | | |organico di diritto di cui al primo | | |periodo del comma 95, secondo le | | |ordinarie procedure di cui | | |all'articolo 399 del testo unico di | | |cui al decreto legislativo 16 aprile| | |1994, n. 297, e successive | | |modificazioni, di competenza degli | | |uffici scolastici regionali; | | |b) in deroga all'articolo 399 del | | |testo unico di cui al decreto | | |legislativo 16 aprile 1994, n. 297, | | |e successive modificazioni, i | | |soggetti di cui al comma 96, lettere| | |a) e b), che non risultano | | |destinatari della proposta di | | |assunzione nella fase di cui alla | | |lettera a) del presente comma, sono | | |assunti, con decorrenza giuridica al| | |1o settembre 2015, nel limite dei | | |posti vacanti e disponibili in | | |organico di diritto che residuano | | |dopo la fase di cui alla lettera a),| | |secondo la procedura nazionale di | | |cui al comma 100; | | |c) in deroga all'articolo 399 del | | |testo unico di cui al decreto | | |legislativo 16 aprile 1994, n. 297, | | |e successive modificazioni, i | | |soggetti di cui al comma 96, lettere| | |a) e b), che non risultano | | |destinatari della proposta di | | |assunzione nelle fasi di cui alle | | |lettere a) o b) del presente comma, | | |sono assunti, con decorrenza | | |giuridica al 1o settembre 2015, nel | | |limite dei posti di cui alla Tabella| | |1, secondo la procedura nazionale di| | |cui al comma 100. | | +------------------------------------+------------------------------+ |99. Per i soggetti assunti nelle | | |fasi di cui alle lettere b) e c) del| | |comma 98, l'assegnazione alla sede | | |avviene al termine della relativa | | |fase, salvo che siano titolari di | | |contratti di supplenza diversi da | | |quelli per supplenze brevi e | | |saltuarie. In tal caso | | |l'assegnazione avviene al 1o | | |settembre 2016, per i soggetti | | |impegnati in supplenze annuali, e al| | |1o luglio 2016 ovvero al termine | | |degli esami conclusivi dei corsi di | | |studio della scuola secondaria di | | |secondo grado, per il personale | | |titolare di supplenze sino al | | |termine delle attivita' didattiche. | | |La decorrenza economica del relativo| | |contratto di lavoro consegue alla | | |presa di servizio presso la sede |Modalita' di assunzione e | |assegnata. |assegnazione della sede | | | | |100. I soggetti interessati dalle | | |fasi di cui al comma 98, lettere b) | | |e c), se in possesso della relativa | | |specializzazione, esprimono l'ordine| | |di preferenza tra posti di sostegno | | |e posti comuni. Esprimono, inoltre, | | |l'ordine di preferenza tra tutte le | | |province, a livello nazionale. In | | |caso di indisponibilita' sui posti | | |per tutte le province, non si | | |procede all'assunzione. | | |All'assunzione si provvede scorrendo| | |l'elenco di tutte le iscrizioni | | |nelle graduatorie, dando priorita' | | |ai soggetti di cui al comma 96, | | |lettera a), rispetto agli iscritti | | |nelle graduatorie ad esaurimento e, | | |in subordine, in base al punteggio | | |posseduto per ciascuna classe di | | |concorso. | |
| | | |101. Per ciascuna iscrizione in | | |graduatoria, e secondo l'ordine di | | |cui al comma 100, la provincia e la | | |tipologia di posto su cui ciascun | | |soggetto e' assunto sono determinate| | |scorrendo, nell'ordine, le province | | |secondo le preferenze indicate e, | | |per ciascuna provincia, la tipologia| | |di posto secondo la preferenza | | |indicata. | | +------------------------------------+------------------------------+ |102. I soggetti di cui al comma 98, | | |lettere b) e c), accettano | | |espressamente la proposta di | | |assunzione entro dieci giorni dalla | | |data della sua ricezione secondo le | | |modalita' di cui al comma 103. In | | |caso di mancata accettazione, nel | | |termine e con le modalita' predetti,| | |i soggetti di cui al comma 96 non | | |possono essere destinatari di | | |ulteriori proposte di assunzione a | | |tempo indeterminato ai sensi del | | |piano straordinario di assunzioni. I| | |soggetti che non accettano la | | |proposta di assunzione eventualmente| | |effettuata in una fase non | | |partecipano alle fasi successive e | | |sono definitivamente espunti dalle | | |rispettive graduatorie. Le | | |disponibilita' di posti sopravvenute| | |per effetto delle rinunce | | |all'assunzione non possono essere | | |assegnate in nessuna delle fasi di |Accettazione della proposta di| |cui al comma 98. |assunzione | +------------------------------------+------------------------------+ |103. Per le finalita' di cui ai | | |commi da 95 a 105 e' pubblicato un | | |apposito avviso nella Gazzetta | | |Ufficiale. Il medesimo avviso | | |disciplina i termini e le modalita' | | |previste per le comunicazioni con i | | |soggetti di cui al comma 96, incluse| | |la domanda di assunzione e | | |l'espressione delle preferenze, la | | |proposta di assunzione, | | |l'accettazione o la rinuncia. | | |L'avviso stabilisce quali | | |comunicazioni vengono effettuate a | | |mezzo di posta elettronica | | |certificata ovvero attraverso l'uso,| | |anche esclusivo, del sistema | | |informativo, gestito dal Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, in deroga agli | | |articoli 45, comma 2, e 65 del | | |codice dell'amministrazione | | |digitale, di cui al decreto |Modalita' per le comunicazioni| |legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e |con i destinatari del Piano | |successive modificazioni. |straordinario | +------------------------------------+------------------------------+ |104. E' escluso dal piano | | |straordinario di assunzioni il | | |personale gia' assunto quale docente| | |a tempo indeterminato alle | | |dipendenze dello Stato, anche se | | |presente nelle graduatorie di cui al| | |comma 96, lettere a) e b), e | | |indipendentemente dalla classe di | | |concorso, dal tipo di posto e dal | | |grado di istruzione per i quali vi | | |e' iscritto o in cui e' assunto. | | |Sono altresi' esclusi i soggetti che| | |non sciolgano la riserva per | | |conseguimento del titolo abilitante | | |entro il 30 giugno 2015, fermo | | |restando quanto previsto dal periodo|Esclusione dal Piano | |precedente. |straordinario | +------------------------------------+------------------------------+ |105. A decorrere dal 1o settembre | | |2015, le graduatorie di cui al comma| | |96, lettera b), se esaurite, perdono| | |efficacia ai fini dell'assunzione | | |con contratti di qualsiasi tipo e |Disposizioni in materia di | |durata. |graduatorie | | | | |106. La prima fascia delle | | |graduatorie di circolo e d'istituto | | |del personale docente ed educativo | | |previste dall'articolo 5 del | | |regolamento di cui al decreto del | | |Ministro della pubblica istruzione | | |13 giugno 2007, n. 131, continua a | | |esplicare la propria efficacia, per | | |i soli soggetti gia' iscritti alla | | |data di entrata in vigore della | | |presente legge, non assunti a | | |seguito del piano straordinario di | | |assunzioni di cui al comma 95 del | | |presente articolo. | | | | | |107. A decorrere dall'anno | | |scolastico 2016/2017, l'inserimento | | |nelle graduatorie di circolo e di | | |istituto puo' avvenire | | |esclusivamente a seguito del | | |conseguimento del titolo di | | |abilitazione. | | +------------------------------------+------------------------------+ |108. Per l'anno scolastico 2016/2017| | |e' avviato un piano straordinario di| | |mobilita' territoriale e | | |professionale su tutti i posti | | |vacanti dell'organico | | |dell'autonomia, rivolto ai docenti | | |assunti a tempo indeterminato entro | | |l'anno scolastico 2014/2015. Tale | | |personale partecipa, a domanda, alla| | |mobilita' per tutti gli ambiti | | |territoriali a livello nazionale, in| | |deroga al vincolo triennale di | | |permanenza nella provincia, di cui | | |all'articolo 399, comma 3, del testo| | |unico di cui al decreto legislativo | | |16 aprile 1994, n. 297, e successive| | |modificazioni, per tutti i posti | | |vacanti e disponibili inclusi quelli| | |assegnati in via provvisoria | | |nell'anno scolastico 2015/2016 ai | | |soggetti di cui al comma 96, lettera| | |b), assunti ai sensi del comma 98, | | |lettere b) e c). Successivamente, i | | |docenti di cui al comma 96, lettera | | |b), assunti a tempo indeterminato a | | |seguito del piano straordinario di | | |assunzioni ai sensi del comma 98, | | |lettere b) e c), e assegnati su sede| | |provvisoria per l'anno scolastico | | |2015/2016, partecipano per l'anno | | |scolastico 2016/2017 alle operazioni| | |di mobilita' su tutti gli ambiti | | |territoriali a livello nazionale, ai| | |fini dell'attribuzione dell'incarico| | |triennale. Limitatamente all'anno | | |scolastico 2015/2016, i docenti | | |assunti a tempo indeterminato entro | | |l'anno scolastico 2014/2015, anche | | |in deroga al vincolo triennale sopra| | |citato, possono richiedere | | |l'assegnazione provvisoria | | |interprovinciale. Tale assegnazione | | |puo' essere disposta dal Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca nel limite dei posti |Piano straordinario di | |di organico dell'autonomia |mobilita' del personale | |disponibili e autorizzati. |docente | +------------------------------------+------------------------------+ |109. Fermo restando quanto previsto | | |nei commi da 95 a 105, nel rispetto | | |della procedura autorizzatoria di | | |cui all'articolo 39, commi 3 e | | |3-bis, della legge 27 dicembre 1997,| | |n. 449, e successive modificazioni, | | |l'accesso ai ruoli a tempo | | |indeterminato del personale docente | | |ed educativo della scuola statale |Procedure di assunzione del | |avviene con le seguenti modalita': |personale docente ed educativo| |a) mediante concorsi pubblici | | |nazionali su base regionale per | | |titoli ed esami ai sensi | | |dell'articolo 400 del testo unico di| | |cui al decreto legislativo 16 aprile| | |1994, n. 297, come modificato dal | | |comma 113 del presente articolo. La | | |determinazione dei posti da mettere | | |a concorso tiene conto del | | |fabbisogno espresso dalle | | |istituzioni scolastiche nei piani | | |triennali dell'offerta formativa. I | | |soggetti utilmente collocati nelle | | |graduatorie di merito dei concorsi | | |pubblici per titoli ed esami del | | |personale docente sono assunti, nei | | |limiti dei posti messi a concorso e | | |ai sensi delle ordinarie facolta' | | |assunzionali, nei ruoli di cui al | | |comma 66, sono destinatari della | | |proposta di incarico di cui ai commi| | |da 79 a 82 ed esprimono, secondo | | |l'ordine di graduatoria, la | | |preferenza per l'ambito territoriale| | |di assunzione, ricompreso fra quelli| | |della regione per cui hanno | | |concorso. La rinuncia all'assunzione| | |nonche' la mancata accettazione in | | |assenza di una valida e motivata | | |giustificazione comportano la | | |cancellazione dalla graduatoria di | | |merito; | | |b) i concorsi di cui alla lettera a)| | |sono banditi anche per i posti di | | |sostegno; a tal fine, in conformita'| | |con quanto previsto dall'articolo | | |400 del testo unico di cui al | | |decreto legislativo 16 aprile 1994, | | |n. 297, come modificato dal comma | | |113 del presente articolo, i bandi | | |di concorso prevedono lo svolgimento| | |di distinte prove concorsuali per | | |titoli ed esami, suddivise per i | | |posti di sostegno della scuola | | |dell'infanzia, per i posti di | | |sostegno della scuola primaria, per | | |i posti di sostegno della scuola | | |secondaria di primo grado e per | | |quelli della scuola secondaria di | | |secondo grado; il superamento delle | | |rispettive prove e la valutazione | | |dei relativi titoli da' luogo ad una| | |distinta graduatoria di merito | | |compilata per ciascun grado di | | |istruzione. Conseguentemente, per i | | |concorsi di cui alla lettera a) non | | |possono essere predisposti elenchi | | |finalizzati all'assunzione a tempo | | |indeterminato sui posti di sostegno;| | |c) per l'assunzione del personale | | |docente ed educativo, continua ad | | |applicarsi l'articolo 399, comma 1, | | |del testo unico di cui al decreto | | |legislativo 16 aprile 1994, n. 297, | | |fino a totale scorrimento delle | | |relative graduatorie ad esaurimento;| | |i soggetti iscritti nelle | | |graduatorie ad esaurimento del | | |personale docente sono assunti, ai | | |sensi delle ordinarie facolta' | | |assunzionali, nei ruoli di cui al | | |comma 66, sono destinatari della | | |proposta di incarico di cui ai commi| | |da 79 a 82 ed esprimono, secondo | | |l'ordine delle rispettive | | |graduatorie, la preferenza per | | |l'ambito territoriale di assunzione,| | |ricompreso fra quelli della | | |provincia in cui sono iscritti. | | |Continua ad applicarsi, per le | | |graduatorie ad esaurimento, | | |l'articolo 1, comma 4-quinquies, del| | |decreto-legge 25 settembre 2009, n. | | |134, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 24 novembre 2009, n. | | |167. | | | | | |110. A decorrere dal concorso | | |pubblico di cui al comma 114, per | | |ciascuna classe di concorso o | | |tipologia di posto possono accedere | | |alle procedure concorsuali per | | |titoli ed esami, di cui all'articolo| | |400 del testo unico di cui al | | |decreto legislativo 16 aprile 1994, | | |n. 297, come modificato dal comma | | |113 del presente articolo, | | |esclusivamente i candidati in | | |possesso del relativo titolo di | | |abilitazione all'insegnamento e, per| | |i posti di sostegno per la scuola | | |dell'infanzia, per la scuola | | |primaria e per la scuola secondaria | | |di primo e di secondo grado, i | | |candidati in possesso del relativo | | |titolo di specializzazione per le | | |attivita' di sostegno didattico agli| | |alunni con disabilita'. Per il | | |personale educativo continuano ad | | |applicarsi le specifiche | | |disposizioni vigenti per l'accesso | | |alle relative procedure concorsuali.| | |Ai concorsi pubblici per titoli ed | | |esami non puo' comunque partecipare | | |il personale docente ed educativo | | |gia' assunto su posti e cattedre con| | |contratto individuale di lavoro a | | |tempo indeterminato nelle scuole | | |statali. | | | | | |111. Per la partecipazione ai | | |concorsi pubblici per titoli ed | | |esami di cui all'articolo 400 del | | |testo unico di cui al decreto | | |legislativo 16 aprile 1994, n. 297, | | |come modificato dal comma 113 del | | |presente articolo, e' dovuto un | | |diritto di segreteria il cui | | |ammontare e' stabilito nei relativi | | |bandi. | | | | | |112. Le somme riscosse ai sensi del | | |comma 111 sono versate all'entrata | | |del bilancio dello Stato per essere | | |riassegnate ai pertinenti capitoli | | |di spesa della missione «Istruzione | | |scolastica» dello stato di | | |previsione del Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, per lo svolgimento | | |della procedura concorsuale. | | | | | |113. All'articolo 400 del testo | | |unico di cui al decreto legislativo | | |16 aprile 1994, n. 297, e successive| | |modificazioni, sono apportate le | | |seguenti modificazioni: | | |a) il primo periodo del comma 01 e' | | |sostituito dai seguenti: «I concorsi| | |per titoli ed esami sono nazionali e| | |sono indetti su base regionale, con | | |cadenza triennale, per tutti i posti| | |vacanti e disponibili, nei limiti | | |delle risorse finanziarie | | |disponibili, nonche' per i posti che| | |si rendano tali nel triennio. Le | | |relative graduatorie hanno validita'| | |triennale a decorrere dall'anno | | |scolastico successivo a quello di | | |approvazione delle stesse e perdono | | |efficacia con la pubblicazione delle| | |graduatorie del concorso successivo | | |e comunque alla scadenza del | | |predetto triennio»; | | |b) al secondo periodo del comma 01, | | |dopo le parole: «di un'effettiva» | | |sono inserite le seguenti: «vacanza | | |e»; | | |c) al primo periodo del comma 02, le| | |parole: «All'indizione dei concorsi | | |regionali per titoli ed esami» sono | | |sostituite dalle seguenti: | | |«All'indizione dei concorsi di cui | | |al comma 01» e, al secondo periodo | | |del comma 02, le parole: «in ragione| | |dell'esiguo numero di candidati» | | |sono sostituite dalle seguenti: «in | | |ragione dell'esiguo numero dei posti| | |conferibili»; | | |d) al terzo periodo del comma 02, la| | |parola: «disponibili» e' sostituita | | |dalle seguenti: «messi a concorso»; | | |e) al comma 1, le parole: «e, per le| | |scuole e per le classi di concorso | | |per le quali sia prescritto, del | | |titolo di abilitazione | | |all'insegnamento, ove gia' | | |posseduto» sono soppresse; | | |f) al comma 14, la parola: «e'» e' | | |sostituita dalle seguenti: «puo' | | |essere»; | | |g) al comma 15 e' aggiunto, in fine,| | |il seguente periodo: «La predetta | | |graduatoria e' composta da un numero| | |di soggetti pari, al massimo, ai | | |posti messi a concorso, maggiorati | | |del 10 per cento»; | | |h) il comma 17 e' abrogato; | | |i) al comma 21, le parole: «in | | |ruolo» sono soppresse. | | |a) | | +------------------------------------+------------------------------+ |114. Il Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, | | |ferma restando la procedura | | |autorizzatoria, bandisce, entro il | | |1o dicembre 2015, un concorso per | | |titoli ed esami per l'assunzione a | | |tempo indeterminato di personale | | |docente per le istituzioni | | |scolastiche ed educative statali ai | | |sensi dell'articolo 400 del testo | | |unico di cui al decreto legislativo | | |16 aprile 1994, n. 297, come | | |modificato dal comma 113 del | | |presente articolo, per la copertura,| | |nei limiti delle risorse finanziarie| | |disponibili, di tutti i posti | | |vacanti e disponibili nell'organico | | |dell'autonomia, nonche' per i posti | | |che si rendano tali nel triennio. |Concorso per titoli ed esami | |Limitatamente al predetto bando sono|per l'assunzione a tempo | |valorizzati, fra i titoli valutabili|indeterminato di personale | |in termini di maggiore punteggio: |docente | |a) il titolo di abilitazione | | |all'insegnamento conseguito a | | |seguito sia dell'accesso ai percorsi| | |di abilitazione tramite procedure | | |selettive pubbliche per titoli ed | | |esami, sia del conseguimento di | | |specifica laurea magistrale o a | | |ciclo unico; | | |b) il servizio prestato a tempo | | |determinato, per un periodo | | |continuativo non inferiore a | | |centottanta giorni, nelle | | |istituzioni scolastiche ed educative| | |statali di ogni ordine e grado. | | +------------------------------------+------------------------------+ |115. Il personale docente ed | | |educativo e' sottoposto al periodo | | |di formazione e di prova, il cui |Periodo di formazione e di | |positivo superamento determina |prova del personale docente ed| |l'effettiva immissione in ruolo. |educativo | | | | |116. Il superamento del periodo di | | |formazione e di prova e' subordinato| | |allo svolgimento del servizio | | |effettivamente prestato per almeno | | |centottanta giorni, dei quali almeno| | |centoventi per le attivita' | | |didattiche. | | +------------------------------------+------------------------------+ |117. Il personale docente ed | | |educativo in periodo di formazione e| | |di prova e' sottoposto a valutazione| | |da parte del dirigente scolastico, | | |sentito il comitato per la | | |valutazione istituito ai sensi | | |dell'articolo 11 del testo unico di | | |cui al decreto legislativo 16 aprile| | |1994, n. 297, come sostituito dal | | |comma 129 del presente articolo, | | |sulla base dell'istruttoria di un | | |docente al quale sono affidate dal | | |dirigente scolastico le funzioni di |Valutazione del periodo di | |tutor. |formazione e di prova | | | | |118. Con decreto del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca sono individuati gli | | |obiettivi, le modalita' di | | |valutazione del grado di | | |raggiungimento degli stessi, le | | |attivita' formative e i criteri per | | |la valutazione del personale docente| | |ed educativo in periodo di | | |formazione e di prova. | | | | | |119. In caso di valutazione negativa| | |del periodo di formazione e di | | |prova, il personale docente ed | | |educativo e' sottoposto ad un | | |secondo periodo di formazione e di | | |prova, non rinnovabile. | | | | | |120. Continuano ad applicarsi, in | | |quanto compatibili con i commi da | | |115 a 119 del presente articolo, gli| | |articoli da 437 a 440 del testo | | |unico di cui al decreto legislativo | | |16 aprile 1994, n. 297. | | +------------------------------------+------------------------------+ |121. Al fine di sostenere la | | |formazione continua dei docenti e di| | |valorizzarne le competenze | | |professionali, e' istituita, nel | | |rispetto del limite di spesa di cui | | |al comma 123, la Carta elettronica | | |per l'aggiornamento e la formazione | | |del docente di ruolo delle | | |istituzioni scolastiche di ogni | | |ordine e grado. La Carta, | | |dell'importo nominale di euro 500 | | |annui per ciascun anno scolastico, | | |puo' essere utilizzata per | | |l'acquisto di libri e di testi, | | |anche in formato digitale, di | | |pubblicazioni e di riviste comunque | | |utili all'aggiornamento | | |professionale, per l'acquisto di | | |hardware e software, per | | |l'iscrizione a corsi per attivita' | | |di aggiornamento e di qualificazione| | |delle competenze professionali, | | |svolti da enti accreditati presso il| | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, a | | |corsi di laurea, di laurea | | |magistrale, specialistica o a ciclo | | |unico, inerenti al profilo | | |professionale, ovvero a corsi post | | |lauream o a master universitari | | |inerenti al profilo professionale, | | |per rappresentazioni teatrali e | | |cinematografiche, per l'ingresso a | | |musei, mostre ed eventi culturali e | | |spettacoli dal vivo, nonche' per | | |iniziative coerenti con le attivita'| | |individuate nell'ambito del piano | | |dell'offerta formativa delle scuole | | |e del Piano nazionale di formazione |Istituzione della Carta | |di cui al comma 124. La somma di cui|elettronica per | |alla Carta non costituisce |l'aggiornamento e la | |retribuzione accessoria ne' reddito |formazione del docente e | |imponibile. |autorizzazione di spesa | | | | |122. Con decreto del Presidente del | | |Consiglio dei ministri, di concerto | | |con il Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca e | | |con il Ministro dell'economia e | | |delle finanze, da adottare entro | | |sessanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente | | |legge, sono definiti i criteri e le | | |modalita' di assegnazione e utilizzo| | |della Carta di cui al comma 121, | | |l'importo da assegnare nell'ambito | | |delle risorse disponibili di cui al | | |comma 123, tenendo conto del sistema| | |pubblico per la gestione | | |dell'identita' digitale, nonche' le | | |modalita' per l'erogazione delle | | |agevolazioni e dei benefici | | |collegati alla Carta medesima. | | | | | |123. Per le finalita' di cui al | | |comma 121 e' autorizzata la spesa di| | |euro 381,137 milioni annui a | | |decorrere dall'anno 2015. | | +------------------------------------+------------------------------+ |124. Nell'ambito degli adempimenti | | |connessi alla funzione docente, la | | |formazione in servizio dei docenti | | |di ruolo e' obbligatoria, permanente| | |e strutturale. Le attivita' di | | |formazione sono definite dalle | | |singole istituzioni scolastiche in | | |coerenza con il piano triennale | | |dell'offerta formativa e con i | | |risultati emersi dai piani di | | |miglioramento delle istituzioni | | |scolastiche previsti dal regolamento| | |di cui al decreto del Presidente | | |della Repubblica 28 marzo 2013, n. | | |80, sulla base delle priorita' | | |nazionali indicate nel Piano | | |nazionale di formazione, adottato | | |ogni tre anni con decreto del | | |Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, |Formazione in servizio dei | |sentite le organizzazioni sindacali |docenti e Piano nazionale di | |rappresentative di categoria. |formazione | +------------------------------------+------------------------------+ |125. Per l'attuazione del Piano | | |nazionale di formazione e per la | | |realizzazione delle attivita' | | |formative di cui ai commi da 121 a | | |124 e' autorizzata la spesa di euro | | |40 milioni annui a decorrere | | |dall'anno 2016. |Copertura finanziaria | +------------------------------------+------------------------------+ |126. Per la valorizzazione del | | |merito del personale docente e' | | |istituito presso il Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca un apposito fondo, con| | |lo stanziamento di euro 200 milioni | | |annui a decorrere dall'anno 2016, | | |ripartito a livello territoriale e | | |tra le istituzioni scolastiche in | | |proporzione alla dotazione organica | | |dei docenti, considerando altresi' i| | |fattori di complessita' delle | | |istituzioni scolastiche e delle aree| | |soggette a maggiore rischio | | |educativo, con decreto del Ministro |Istituzione del Fondo per la | |dell'istruzione, dell'universita' e |valorizzazione del merito del | |della ricerca. |personale docente | +------------------------------------+------------------------------+ |127. Il dirigente scolastico, sulla | | |base dei criteri individuati dal | | |comitato per la valutazione dei | | |docenti, istituito ai sensi | | |dell'articolo 11 del testo unico di | | |cui al decreto legislativo 16 aprile| | |1994, n. 297, come sostituito dal | | |comma 129 del presente articolo, | | |assegna annualmente al personale | | |docente una somma del fondo di cui | | |al comma 126 sulla base di motivata |Assegnazione del Fondo al | |valutazione. |personale docente | +------------------------------------+------------------------------+ |128. La somma di cui al comma 127, | | |definita bonus, e' destinata a | | |valorizzare il merito del personale | | |docente di ruolo delle istituzioni | | |scolastiche di ogni ordine e grado e| | |ha natura di retribuzione | | |accessoria. |Finalita' e natura del bonus | +------------------------------------+------------------------------+ |129. Dall'inizio dell'anno | | |scolastico successivo a quello in | | |corso alla data di entrata in vigore| | |della presente legge, l'articolo 11 | | |del testo unico di cui al decreto |Comitato per la valutazione | |legislativo 16 aprile 1994, n. 297, |dei docenti: durata, | |e' sostituito dal seguente: |composizione, funzioni | |«Art. 11. - (Comitato per la | | |valutazione dei docenti). 1. Presso | | |ogni istituzione scolastica ed | | |educativa e' istituito, senza nuovi | | |o maggiori oneri per la finanza | | |pubblica, il comitato per la | | |valutazione dei docenti. | | |2. Il comitato ha durata di tre anni| | |scolastici, e' presieduto dal | | |dirigente scolastico ed e' | | |costituito dai seguenti componenti: | | |a) tre docenti dell'istituzione | | |scolastica, di cui due scelti dal | | |collegio dei docenti e uno dal | | |consiglio di istituto; | | |b) due rappresentanti dei genitori, | | |per la scuola dell'infanzia e per il| | |primo ciclo di istruzione; un | | |rappresentante degli studenti e un | | |rappresentante dei genitori, per il | | |secondo ciclo di istruzione, scelti | | |dal consiglio di istituto; | | |c) un componente esterno individuato| | |dall'ufficio scolastico regionale | | |tra docenti, dirigenti scolastici e | | |dirigenti tecnici. | | |3. Il comitato individua i criteri | | |per la valorizzazione dei docenti | | |sulla base: | | |a) della qualita' dell'insegnamento | | |e del contributo al miglioramento | | |dell'istituzione scolastica, nonche'| | |del successo formativo e scolastico | | |degli studenti; | | |b) dei risultati ottenuti dal | | |docente o dal gruppo di docenti in | | |relazione al potenziamento delle | | |competenze degli alunni e | | |dell'innovazione didattica e | | |metodologica, nonche' della | | |collaborazione alla ricerca | | |didattica, alla documentazione e | | |alla diffusione di buone pratiche | | |didattiche; | | |c) delle responsabilita' assunte nel| | |coordinamento organizzativo e | | |didattico e nella formazione del | | |personale. | | |4. Il comitato esprime altresi' il | | |proprio parere sul superamento del | | |periodo di formazione e di prova per| | |il personale docente ed educativo. A| | |tal fine il comitato e' composto dal| | |dirigente scolastico, che lo | | |presiede, dai docenti di cui al | | |comma 2, lettera a), ed e' integrato| | |dal docente a cui sono affidate le | | |funzioni di tutor. | | |5. Il comitato valuta il servizio di| | |cui all'articolo 448 su richiesta | | |dell'interessato, previa relazione | | |del dirigente scolastico; nel caso | | |di valutazione del servizio di un | | |docente componente del comitato, ai | | |lavori non partecipa l'interessato e| | |il consiglio di istituto provvede | | |all'individuazione di un sostituto. | | |Il comitato esercita altresi' le | | |competenze per la riabilitazione del| | |personale docente, di cui | | |all'articolo 501». | | +------------------------------------+------------------------------+ |130. Al termine del triennio | | |2016-2018, gli uffici scolastici | | |regionali inviano al Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca una relazione sui | | |criteri adottati dalle istituzioni | | |scolastiche per il riconoscimento | | |del merito dei docenti ai sensi | | |dell'articolo 11 del testo unico di | | |cui al decreto legislativo 16 aprile| | |1994, n. 297, come sostituito dal | | |comma 129 del presente articolo. | | |Sulla base delle relazioni ricevute,| | |un apposito Comitato tecnico | | |scientifico nominato dal Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, previo confronto con | | |le parti sociali e le rappresentanze| | |professionali, predispone le linee | | |guida per la valutazione del merito | | |dei docenti a livello nazionale. | | |Tali linee guida sono riviste | | |periodicamente, su indicazione del | | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, | | |sulla base delle evidenze che | | |emergono dalle relazioni degli | | |uffici scolastici regionali. Ai | | |componenti del Comitato non spetta | | |alcun compenso, indennita', gettone |Linee guida per la valutazione| |di presenza, rimborso di spese o |del merito dei docenti a | |emolumento comunque denominato. |livello nazionale | +------------------------------------+------------------------------+ |131. A decorrere dal 1o settembre | | |2016, i contratti di lavoro a tempo | | |determinato stipulati, con il | | |personale docente, educativo, | | |amministrativo, tecnico e ausiliario| | |presso le istituzioni scolastiche ed| | |educative statali, per la copertura | | |di posti vacanti e disponibili, non |Limite della durata dei | |possono superare la durata |contratti di lavoro a tempo | |complessiva di trentasei mesi, anche|determinato del personale | |non continuativi. |scolastico | +------------------------------------+------------------------------+ |132. Nello stato di previsione del | | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca e' | | |istituito un fondo per i pagamenti | | |in esecuzione di provvedimenti | | |giurisdizionali aventi ad oggetto il| | |risarcimento dei danni conseguenti | | |alla reiterazione di contratti a | | |termine per una durata complessiva | | |superiore a trentasei mesi, anche | | |non continuativi, su posti vacanti e| | |disponibili, con la dotazione di | | |euro 10 milioni per ciascuno degli | | |anni 2015 e 2016, fermo restando | | |quanto previsto dall'articolo 14 del| | |decreto-legge 31 dicembre 1996, n. |Istituzione del fondo per il | |669, convertito, con modificazioni, |risarcimento dei danni per la | |dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,|reiterazione di contratti a | |e successive modificazioni. |tempo determinato | +------------------------------------+------------------------------+ |133. Il personale docente, | | |educativo, amministrativo, tecnico o| | |ausiliario in posizione di comando, | | |distacco o fuori ruolo alla data di | | |entrata in vigore della presente | | |legge, sulla base di un | | |provvedimento formale adottato ai | | |sensi della normativa vigente, puo' | | |transitare, a seguito di una | | |procedura comparativa, nei ruoli | | |dell'amministrazione di | | |destinazione, di cui all'articolo 1,| | |comma 2, del decreto legislativo 30 | | |marzo 2001, n. 165, previa | | |valutazione delle esigenze | | |organizzative e funzionali | | |dell'amministrazione medesima e nel |Personale scolastico in | |limite delle facolta' assunzionali, |posizione di comando, | |fermo restando quanto disposto |distacco, fuori ruolo o | |dall'articolo 1, comma 330, della |utilizzato presso altre | |legge 23 dicembre 2014, n. 190. |amministrazioni pubbliche | +------------------------------------+------------------------------+ |134. Le disposizioni di cui | | |all'articolo 1, comma 331, della | | |legge 23 dicembre 2014, n. 190, non | | |si applicano nell'anno scolastico |Revoca per l'anno scolastico | |2015/2016. Agli oneri derivanti dal |2015/2016 del divieto di | |presente comma, pari ad euro 12 |comando, distacco, fuori ruolo| |milioni nell'anno 2015 e ad euro |o utilizzazione comunque | |25,1 milioni nell'anno 2016, si |denominata del personale del | |provvede ai sensi del comma 204. |comparto scuola | +------------------------------------+------------------------------+ |135. Il contingente di 300 posti di | | |docenti e dirigenti scolastici | | |assegnati presso il Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca ai sensi dell'articolo| | |26, comma 8, primo periodo, della |Proroga per l'anno scolastico | |legge 23 dicembre 1998, n. 448, e |2015/2016 del contingente di | |successive modificazioni, e' |300 unita' di docenti e | |confermato per l'anno scolastico |dirigenti scolastici per | |2015/2016, in deroga al limite |compiti connessi con | |numerico di cui al medesimo primo |l'attuazione dell'autonomia | |periodo |scolastica. | +------------------------------------+------------------------------+ |136. E' istituito il Portale unico |Istituzione del Portale unico | |dei dati della scuola. |dei dati della scuola | +------------------------------------+------------------------------+ |137. Il Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, in| | |conformita' con l'articolo 68, comma| | |3, del codice dell'amministrazione | | |digitale, di cui al decreto | | |legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e | | |successive modificazioni, e in | | |applicazione del decreto legislativo| | |24 gennaio 2006, n. 36, garantisce | | |stabilmente l'accesso e la | | |riutilizzabilita' dei dati pubblici | | |del sistema nazionale di istruzione | | |e formazione, pubblicando in formato| | |aperto i dati relativi ai bilanci | | |delle scuole, i dati pubblici | | |afferenti al Sistema nazionale di | | |valutazione, l'Anagrafe | | |dell'edilizia scolastica, i dati in | | |forma aggregata dell'Anagrafe degli | | |studenti, i provvedimenti di | | |incarico di docenza, i piani | | |dell'offerta formativa, compresi | | |quelli delle scuole paritarie del | | |sistema nazionale di istruzione di | | |cui all'articolo 1 della legge 10 | | |marzo 2000, n. 62, e successive | | |modificazioni, i dati | | |dell'Osservatorio tecnologico, i | | |materiali didattici e le opere | | |autoprodotti dagli istituti | | |scolastici e rilasciati in formato | | |aperto secondo le modalita' di cui | | |all'articolo 15 del decreto-legge 25| | |giugno 2008, n. 112, convertito, con| | |modificazioni, dalla legge 6 agosto | | |2008, n. 133, e successive | | |modificazioni. Pubblica altresi' i | | |dati, i documenti e le informazioni | | |utili a valutare l'avanzamento | | |didattico, tecnologico e | | |d'innovazione del sistema |Accesso ai dati del Portale | |scolastico. |unico (Open data) | +------------------------------------+------------------------------+ |138. Il Portale di cui al comma 136,| | |gestito dal Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, sentito il Garante | | |per la protezione dei dati | | |personali, rende accessibili i dati | | |del curriculum dello studente di cui| | |al comma 28, condivisi con il | | |Ministero da ciascuna istituzione | | |scolastica, e il curriculum del |Accessibilita' dei dati del | |docente di cui al comma 80. |curriculum dello studente | +------------------------------------+------------------------------+ |139. Il Portale di cui al comma 136 | | |pubblica, inoltre, la normativa, gli| | |atti e le circolari in conformita' | | |alle disposizioni del decreto-legge | | |22 dicembre 2008, n. 200, | | |convertito, con modificazioni, dalla| | |legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del |Pubblicazione nel Portale | |decreto legislativo 14 marzo 2013, |unico di atti, normativa e | |n. 33. |circolari | +------------------------------------+------------------------------+ |140. I dati presenti nel Portale di | | |cui al comma 136 o comunque nella | | |disponibilita' del Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e |Impossibilita' di richiedere | |della ricerca non possono piu' |alle istituzioni scolastiche | |essere oggetto di richiesta alle |dati presenti nel Portale | |istituzioni scolastiche. |unico | +------------------------------------+------------------------------+ |141. Per l'anno 2015 e' autorizzata | | |la spesa di euro 1 milione per la | | |predisposizione del Portale di cui | | |al comma 136 e, a decorrere | | |dall'anno 2016, e' autorizzata la | | |spesa di euro 100.000 annui per le |Autorizzazione di spesa per la| |spese di gestione e di mantenimento |predisposizione e la gestione | |del medesimo Portale. |del Portale unico | +------------------------------------+------------------------------+ |142. Al fine di fornire un supporto | | |tempestivo alle istituzioni | | |scolastiche ed educative nella | | |risoluzione di problemi connessi | | |alla gestione amministrativa e | | |contabile, attraverso la creazione | | |di un canale permanente di | | |comunicazione con gli uffici | | |competenti del Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca e valorizzando la | | |condivisione di buone pratiche tra | | |le istituzioni scolastiche medesime,| | |a decorrere dall'anno scolastico | | |successivo a quello in corso alla | | |data di entrata in vigore della | | |presente legge e' avviato un | | |progetto sperimentale per la | | |realizzazione di un servizio di | | |assistenza. Il servizio di | | |assistenza e' realizzato nell'ambito|Progetto sperimentale per la | |delle risorse umane, finanziarie e |realizzazione di un servizio | |strumentali disponibili a |di assistenza alle scuole | |legislazione vigente e, comunque, |nella risoluzione di problemi | |senza nuovi o maggiori oneri a |connessi alla gestione | |carico della finanza pubblica. |amministrativa e contabile. | +------------------------------------+------------------------------+ |143. Ai fini di incrementare | | |l'autonomia contabile delle | | |istituzioni scolastiche ed educative| | |statali e di semplificare gli | | |adempimenti amministrativi e | | |contabili, il Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca provvede, con proprio | | |decreto, di concerto con il Ministro| | |dell'economia e delle finanze, entro| | |centottanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente | | |legge, ad apportare le necessarie | | |modifiche al regolamento di cui al | | |decreto del Ministro della pubblica | | |istruzione 1 febbraio 2001, n. 44, | | |provvedendo anche all'armonizzazione| | |dei sistemi contabili e alla | | |disciplina degli organi e |Decreto di modifica al | |dell'attivita' di revisione |Regolamento sulla gestione | |amministrativo-contabile dei |amministrativo- contabile | |convitti e degli educandati. |delle istituzioni scolastiche.| +------------------------------------+------------------------------+ |144. Al fine di potenziare il | | |sistema di valutazione delle scuole,| | |previsto dal regolamento di cui al | | |decreto del Presidente della | | |Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' | | |autorizzata la spesa di euro 8 | | |milioni per ciascuno degli anni dal | | |2016 al 2019 a favore dell'Istituto | | |nazionale per la valutazione del | | |sistema educativo di istruzione e di|Risorse per il potenziamento | |formazione (INVALSI). La spesa e' |del sistema di valutazione | |destinata prioritariamente: |delle scuole | |a) alla realizzazione delle | | |rilevazioni nazionali degli | | |apprendimenti; | | |b) alla partecipazione dell'Italia | | |alle indagini internazionali; | | |c) all'autovalutazione e alle visite| | |valutative delle scuole. | | +------------------------------------+------------------------------+ |145. Per le erogazioni liberali in | | |denaro destinate agli investimenti | | |in favore di tutti gli istituti del | | |sistema nazionale di istruzione, per| | |la realizzazione di nuove strutture | | |scolastiche, la manutenzione e il | | |potenziamento di quelle esistenti e | | |per il sostegno a interventi che | | |migliorino l'occupabilita' degli | | |studenti, spetta un credito | | |d'imposta pari al 65 per cento delle| | |erogazioni effettuate in ciascuno | | |dei due periodi d'imposta successivi| | |a quello in corso al 31 dicembre | | |2014 e pari al 50 per cento di |Credito d'imposta per le | |quelle effettuate nel periodo |erogazioni liberali a favore | |d'imposta successivo a quello in |delle istituzioni scolastiche | |corso al 31 dicembre 2016. |(School bonus) | +------------------------------------+------------------------------+ |146. Il credito d'imposta di cui al | | |comma 145 e' riconosciuto alle | | |persone fisiche nonche' agli enti | | |non commerciali e ai soggetti | | |titolari di reddito d'impresa e non | | |e' cumulabile con altre agevolazioni|Soggetti titolari del credito | |previste per le medesime spese. |d'imposta | +------------------------------------+------------------------------+ |147. Il credito d'imposta di cui al | | |comma 145 e' ripartito in tre quote | | |annuali di pari importo. Le spese di| | |cui al comma 145 sono ammesse al | | |credito d'imposta nel limite | | |dell'importo massimo di euro 100.000| | |per ciascun periodo d'imposta. Per i| | |soggetti titolari di reddito | | |d'impresa, il credito d'imposta, | | |ferma restando la ripartizione in | | |tre quote annuali di pari importo, | | |e' utilizzabile tramite | | |compensazione ai sensi dell'articolo| | |17 del decreto legislativo 9 luglio | | |1997, n. 241, e successive | | |modificazioni, e non rileva ai fini | | |delle imposte sui redditi e |Limite dell'importo massimo | |dell'imposta regionale sulle |delle spese ammesse al credito| |attivita' produttive. |d'imposta. | +------------------------------------+------------------------------+ |148. Il credito d'imposta e' | | |riconosciuto a condizione che le | | |somme siano versate in un apposito | | |capitolo dell'entrata del bilancio | | |dello Stato secondo le modalita' | | |definite con decreto del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, di concerto con il | | |Ministro dell'economia e delle | | |finanze. Le predette somme sono | | |riassegnate ad apposito fondo | | |iscritto nello stato di previsione | | |del Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca per| | |l'erogazione alle scuole | | |beneficiarie. Una quota pari al 10 | | |per cento delle somme | | |complessivamente iscritte | | |annualmente sul predetto fondo e' | | |assegnata alle istituzioni | | |scolastiche che risultano | | |destinatarie delle erogazioni | | |liberali in un ammontare inferiore | | |alla media nazionale, secondo le |Condizione per il | |modalita' definite con il decreto di|riconoscimento del credito | |cui al primo periodo. |d'imposta e fondo perequativo.| +------------------------------------+------------------------------+ |149. I soggetti beneficiari | | |provvedono a dare pubblica | | |comunicazione dell'ammontare delle | | |somme erogate ai sensi del comma | | |148, nonche' della destinazione e | | |dell'utilizzo delle erogazioni | | |stesse tramite il proprio sito web | | |istituzionale, nell'ambito di una | | |pagina dedicata e facilmente | | |individuabile, e nel portale | | |telematico del Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, nel rispetto delle | | |disposizioni del codice in materia | | |di protezione dei dati personali, di| | |cui al decreto legislativo 30 giugno| | |2003, n. 196. All'attuazione del | | |presente comma si provvede | | |nell'ambito delle risorse umane, |Pubblicita' dell'ammontare | |finanziarie e strumentali |delle somme erogate, della | |disponibili a legislazione vigente |destinazione e dell'utilizzo | |e, comunque, senza nuovi o maggiori |da parte dei soggetti | |oneri per il bilancio dello Stato. |beneficiari. | +------------------------------------+------------------------------+ |150. Ai maggiori oneri derivanti | | |dalla concessione del credito | | |d'imposta di cui ai commi da 145 a | | |149, valutati in euro 7,5 milioni | | |per l'anno 2016, in euro 15 milioni | | |per l'anno 2017, in euro 20,8 | | |milioni per l'anno 2018, in euro | | |13,3 milioni per l'anno 2019 e in | | |euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si| | |provvede ai sensi dei commi 201 e | | |seguenti. |Copertura finanziaria. | +------------------------------------+------------------------------+
|151. All'articolo 15 del testo unico| | |delle imposte sui redditi, di cui al| | |decreto del Presidente della | | |Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,|Detraibilita' delle spese | |e successive modificazioni, sono |sostenute per la frequenza | |apportate le seguenti modificazioni:|scolastica | |a) al comma 1, la lettera e) e' | | |sostituita dalla seguente: | | |«e) le spese per frequenza di corsi | | |di istruzione universitaria, in | | |misura non superiore a quella | | |stabilita per le tasse e i | | |contributi delle universita' | | |statali»; | | |b) al comma 1, dopo la lettera e) e'| | |inserita la seguente: | | |«e-bis) le spese per la frequenza di| | |scuole dell'infanzia, del primo | | |ciclo di istruzione e della scuola | | |secondaria di secondo grado del | | |sistema nazionale di istruzione di | | |cui all'articolo 1 della legge 10 | | |marzo 2000, n. 62, e successive | | |modificazioni, per un importo annuo | | |non superiore a 400 euro per alunno | | |o studente. Per le erogazioni | | |liberali alle istituzioni | | |scolastiche per l'ampliamento | | |dell'offerta formativa rimane fermo | | |il beneficio di cui alla lettera | | |i-octies), che non e' cumulabile con| | |quello di cui alla presente | | |lettera»; | | |c) al comma 2, dopo le parole: | | |«lettere c), e),» e' inserita la | | |seguente: «e-bis),». | | +------------------------------------+------------------------------+ |152. Il Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca | | |avvia, entro centoventi giorni dalla| | |data di entrata in vigore della | | |presente legge, un piano | | |straordinario di verifica della | | |permanenza dei requisiti per il | | |riconoscimento della parita' | | |scolastica di cui all'articolo 1, | | |comma 4, della legge 10 marzo 2000, | | |n. 62, con particolare riferimento | | |alla coerenza del piano triennale | | |dell'offerta formativa con quanto | | |previsto dalla legislazione vigente | | |e al rispetto della regolarita' | | |contabile, del principio della | | |pubblicita' dei bilanci e della | | |legislazione in materia di contratti| | |di lavoro. Ai fini delle predette | | |attivita' di verifica, il piano | | |straordinario e' diretto a | | |individuare prioritariamente le | | |istituzioni scolastiche secondarie | | |di secondo grado caratterizzate da | | |un numero di diplomati che si | | |discosta significativamente dal | | |numero degli alunni frequentanti le | | |classi iniziali e intermedie. Il | | |Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca | | |presenta annualmente alle Camere una| | |relazione recante l'illustrazione | | |degli esiti delle attivita' di | | |verifica. All'attuazione del | | |presente comma si provvede | | |nell'ambito delle risorse umane, | | |finanziarie e strumentali | | |disponibili a legislazione vigente |Piano straordinario di | |e, comunque, senza nuovi o maggiori |verifica dei requisiti per il | |oneri a carico della finanza |riconoscimento della parita' | |pubblica. |scolastica | +------------------------------------+------------------------------+ |153. Al fine di favorire la | | |costruzione di scuole innovative dal| | |punto di vista architettonico, | | |impiantistico, tecnologico, | | |dell'efficienza energetica e della | | |sicurezza strutturale e antisismica,| | |caratterizzate dalla presenza di | | |nuovi ambienti di apprendimento e | | |dall'apertura al territorio, il | | |Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, | | |con proprio decreto, d'intesa con la| | |Struttura di missione per il | | |coordinamento e impulso | | |nell'attuazione di interventi di | | |riqualificazione dell'edilizia | | |scolastica, istituita con decreto | | |del Presidente del Consiglio dei | | |ministri 27 maggio 2014 presso la | | |Presidenza del Consiglio dei | | |ministri, entro trenta giorni dalla | | |data di entrata in vigore della | | |presente legge, provvede a ripartire| | |le risorse di cui al comma 158 tra | | |le regioni e individua i criteri per| | |l'acquisizione da parte delle stesse| | |regioni delle manifestazioni di | | |interesse degli enti locali | | |proprietari delle aree oggetto di | | |intervento e interessati alla | | |costruzione di una scuola |Criteri per l'individuazione | |innovativa. |delle scuole innovative | +------------------------------------+------------------------------+ |154. Le regioni, entro i sessanta | | |giorni successivi al termine di cui | | |al comma 153, provvedono a | | |selezionare almeno uno e fino a | | |cinque interventi sul proprio | | |territorio e a dare formale | | |comunicazione della selezione al |Selezione degli interventi da | |Ministero dell'istruzione, |parte delle Regioni e | |dell'universita' e della ricerca. |comunicazione al MIUR | +------------------------------------+------------------------------+ |155. Il Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, | | |con proprio decreto, sentita la | | |Conferenza permanente per i rapporti| | |tra lo Stato, le regioni e le | | |province autonome di Trento e di | | |Bolzano, indice specifico concorso | | |con procedura aperta, anche mediante| | |procedure telematiche, avente ad | | |oggetto proposte progettuali | | |relative agli interventi individuati| | |dalle regioni ai sensi del comma | | |154, nel limite delle risorse | | |assegnate dal comma 158 e comunque | | |nel numero di almeno uno per |Concorso per la selezione dei | |regione. |progetti | +------------------------------------+------------------------------+ |156. I progetti sono valutati da una| | |commissione di esperti, cui | | |partecipano anche la Struttura di | | |missione di cui al comma 153 e un | | |rappresentante del Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca. La commissione, per | | |ogni area di intervento, comunica al| | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca il | | |primo, il secondo e il terzo | | |classificato ai fini del | | |finanziamento. Ai membri della | | |commissione non spetta alcun gettone|Procedura di valutazione dei | |di presenza o altro emolumento |progetti e nomina della | |comunque denominato. |Commissione | +------------------------------------+------------------------------+ |157. Gli enti locali proprietari | | |delle aree oggetto di intervento | | |possono affidare i successivi | | |livelli di progettazione ai soggetti| | |individuati a seguito del concorso | | |di cui al comma 155 del presente | | |articolo, ai sensi dell'articolo | | |108, comma 6, del codice dei | | |contratti pubblici relativi a | | |lavori, servizi e forniture, di cui |Criteri per l'affidamento dei | |al decreto legislativo 12 aprile |successivi livelli di | |2006, n. 163. |progettazione | +------------------------------------+------------------------------+ |158. Per la realizzazione delle | | |scuole di cui al comma 153 e' | | |utilizzata quota parte delle risorse| | |di cui all'articolo 18, comma 8, del| | |decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,| | |convertito, con modificazioni, dalla| | |legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a | | |euro 300 milioni nel triennio | | |2015-2017, rispetto alle quali i | | |canoni di locazione da corrispondere| | |all'Istituto nazionale per | | |l'assicurazione contro gli infortuni| | |sul lavoro (INAIL) sono posti a | | |carico dello Stato nella misura di | | |euro 3 milioni per l'anno 2016, di | | |euro 6 milioni per l'anno 2017 e di | | |euro 9 milioni annui a decorrere |Copertura finanziaria per 300 | |dall'anno 2018. |milioni | +------------------------------------+------------------------------+ |159. All'Osservatorio per l'edilizia| | |scolastica di cui all'articolo 6 | | |della legge 11 gennaio 1996, n. 23, | | |al quale partecipa la Struttura di | | |missione per il coordinamento e | | |impulso nell'attuazione di | | |interventi di riqualificazione | | |dell'edilizia scolastica, istituita | | |con decreto del Presidente del | | |Consiglio dei ministri 27 maggio | | |2014 presso la Presidenza del | | |Consiglio dei ministri, sono | | |attribuiti, senza nuovi o maggiori | | |oneri per la finanza pubblica, anche| | |compiti di indirizzo, di | | |programmazione degli interventi in | | |materia di edilizia scolastica | | |nonche' di diffusione della cultura | | |della sicurezza. Alle sedute | | |dell'Osservatorio e' consentita, su | | |specifiche tematiche, la |Ampliamento della composizione| |partecipazione delle organizzazioni |e delle competenze | |civiche aventi competenza ed |dell'Osservatorio per | |esperienza comprovate sulla base di |l'edilizia scolastica e | |criteri oggettivi e predefiniti. E' |istituzione della Giornata | |istituita una Giornata nazionale per|nazionale per la sicurezza | |la sicurezza nelle scuole. |nelle scuole | +------------------------------------+------------------------------+ |160. Al fine di consentire lo | | |svolgimento del servizio scolastico | | |in ambienti adeguati e sicuri, la | | |programmazione nazionale predisposta| | |in attuazione dell'articolo 10 del | | |decreto-legge 12 settembre 2013, n. | | |104, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,| | |come da ultimo modificato dai commi | | |173 e 176 del presente articolo, | | |rappresenta il piano del fabbisogno | | |nazionale in materia di edilizia | | |scolastica per il triennio | | |2015-2017, e' aggiornata annualmente| | |e, per il triennio di riferimento, | | |sostituisce i piani di cui | | |all'articolo 11, comma 4- bis, del | | |decreto-legge 18 ottobre 2012, n. | | |179, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 17 dicembre 2012, n. | | |221, anche tenendo conto dei dati | | |inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia| | |scolastica, ed e' utile per | | |l'assegnazione di finanziamenti | | |statali comunque destinati alla | | |messa in sicurezza degli edifici | | |scolastici, comprese le risorse di | | |cui all'articolo 18, comma 8, del | | |decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,| | |convertito, con modificazioni, dalla| | |legge 9 agosto 2013, n. 98, a | | |beneficio degli enti locali con la | | |possibilita' che i canoni di | | |investimento siano posti a carico | | |delle regioni. La programmazione | | |nazionale e' altresi' utile per | | |l'assegnazione di tutte le risorse | | |destinate nel triennio di | | |riferimento all'edilizia scolastica,| | |comprese quelle relative alla quota | | |a gestione statale dell'otto per | | |mille dell'imposta sul reddito delle| | |persone fisiche di cui all'articolo | | |48 della legge 20 maggio 1985, n. | | |222, e successive modificazioni, | | |nonche' quelle di cui al Fondo | | |previsto dall'articolo 32-bis del | | |decreto-legge 30 settembre 2003, n. | | |269, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 24 novembre 2003, n. | | |326, come da ultimo incrementato | | |dall'articolo 2, comma 276, della | | |legge 24 dicembre 2007, n. 244, in | | |riferimento al quale i termini e le | | |modalita' di individuazione degli | | |interventi di adeguamento | | |strutturale e antisismico sono | | |definiti con decreto del Presidente | | |del Consiglio dei ministri, su | | |proposta del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca. A tali fini i poteri | | |derogatori per interventi di | | |edilizia scolastica di cui | | |all'articolo 18, comma 8-ter, del | | |decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,|Definizione della | |convertito, con modificazioni, dalla|Programmazione unica nazionale| |legge 9 agosto 2013, n. 98, e |in materia di edilizia | |successive modificazioni, sono |scolastica (2015-2017) - | |estesi per tutta la durata della |assegnazione delle risorse | |programmazione nazionale triennale |relative al Fondo della | |2015-2017. |Protezione civile | +------------------------------------+------------------------------+ |161. Le risorse non utilizzate alla | | |data di entrata in vigore della | | |presente legge e relative ai | | |finanziamenti attivati ai sensi | | |dell'articolo 11 del decreto-legge | | |1o luglio 1986, n. 318, convertito, | | |con modificazioni, dalla legge 9 | | |agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1| | |della legge 23 dicembre 1991, n. | | |430, e dell'articolo 2, comma 4, | | |della legge 8 agosto 1996, n. 431, | | |nonche' ai finanziamenti erogati ai | | |sensi dell'articolo 4 della legge 11| | |gennaio 1996, n. 23, fatte salve | | |quelle relative a interventi in | | |corso di realizzazione o le cui | | |procedure di appalto sono aperte, | | |come previsto dal regolamento di cui| | |al decreto del Presidente della | | |Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, | | |sono destinate all'attuazione di | | |ulteriori interventi urgenti per la | | |sicurezza degli edifici scolastici. | | |Entro sessanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente | | |legge, gli enti locali beneficiari | | |dei predetti finanziamenti | | |trasmettono al Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca e alla societa' Cassa | | |depositi e prestiti Spa il | | |monitoraggio degli interventi | | |realizzati, pena la revoca delle | | |citate risorse ancora da erogare. Le| | |conseguenti economie accertate, a | | |seguito del completamento | | |dell'intervento finanziato ovvero | | |della sua mancata realizzazione, | | |sono destinate, secondo criteri e | | |modalita' definiti con decreto del | | |Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, di| | |concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze, a | | |ulteriori interventi urgenti di | | |edilizia scolastica individuati | | |nell'ambito della programmazione | | |nazionale di cui al comma 160, fermi| | |restando i piani di ammortamento in | | |corso e le correlate autorizzazioni | | |di spesa, nonche' agli interventi |Recupero delle risorse gia' | |che si rendono necessari all'esito |stanziate e non utilizzate, | |delle indagini diagnostiche sugli |relative a precedenti | |edifici scolastici di cui ai commi |programmazioni in materia di | |da 177 a 179 e a quelli che si |edilizia scolastica, per il | |rendono necessari sulla base dei |finanziamento di ulteriori | |dati risultanti dall'Anagrafe |interventi per la sicurezza | |dell'edilizia scolastica. |degli edifici scolastici. | +------------------------------------+------------------------------+ |162. Le regioni sono tenute a | | |fornire al Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, entro sessanta giorni| | |dalla data di entrata in vigore | | |della presente legge, il | | |monitoraggio completo dei piani di | | |edilizia scolastica relativi alle | | |annualita' 2007, 2008 e 2009, | | |finanziati ai sensi dell'articolo 1,| | |comma 625, della legge 27 dicembre | | |2006, n. 296, pena la mancata | | |successiva assegnazione di ulteriori| | |risorse statali. Le relative | | |economie accertate all'esito del | | |monitoraggio restano nella | | |disponibilita' delle regioni per | | |essere destinate a interventi | | |urgenti di messa in sicurezza degli | | |edifici scolastici sulla base di | | |progetti esecutivi presenti nella | | |rispettiva programmazione regionale | | |predisposta ai sensi dell'articolo | | |10 del decreto-legge 12 settembre | | |2013, n. 104, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 8 | | |novembre 2013, n. 128, come da | | |ultimo modificato dai commi 173 e | | |176, nonche' agli interventi che si | | |rendono necessari all'esito delle | | |indagini diagnostiche sugli edifici | | |scolastici di cui ai commi da 177 a | | |179 e a quelli che si rendono | | |necessari sulla base dei dati | | |risultanti dall'Anagrafe |Monitoraggio delle risorse | |dell'edilizia scolastica. Gli |relative alla Programmazione | |interventi devono essere comunicati |in materia di edilizia | |dalla regione competente al |scolastica con riferimento | |Ministero dell'istruzione, |alle annualita' 2007, 2008 e | |dell'universita' e della ricerca, |2009 da concludersi entro 60 | |che definisce tempi e modalita' di |giorni dall'entrata in vigore | |attuazione degli stessi. |della legge. | +------------------------------------+------------------------------+ |163. A valere sui rimborsi delle | | |quote dell'Unione europea e di | | |cofinanziamento nazionale della | | |programmazione PON FESR 2007/2013, | | |le risorse relative ai progetti | | |retrospettivi per interventi di | | |edilizia scolastica, al netto delle | | |eventuali somme ancora dovute ai | | |beneficiari finali degli stessi | | |progetti, confluiscono nel Fondo | | |unico per l'edilizia scolastica per | | |essere impiegate, sulla base della | | |programmazione regionale di cui al | | |comma 160, nello stesso territorio | | |al quale erano destinate e per | | |progetti con analoghe finalita' di | | |edilizia scolastica. Le risorse sono| | |altresi' destinate agli interventi | | |che si rendono necessari all'esito | | |delle indagini diagnostiche sugli | | |edifici scolastici di cui ai commi | | |da 177 a 179 e a quelli che si | | |rendono necessari sulla base dei | | |dati risultanti dall'Anagrafe | | |dell'edilizia scolastica. Alle | | |eventuali decurtazioni di spesa | | |successivamente decise dalla | | |Commissione europea in esito ad | | |audit riguardanti i progetti | | |retrospettivi di cui al presente | | |comma e alle conseguenti | | |restituzioni delle risorse | | |dell'Unione europea e di |Individuazione dei criteri per| |cofinanziamento nazionale si fa |la riassegnazione dei rimborsi| |fronte mediante corrispondente |dei progetti retrospettivi | |riduzione del Fondo unico per |della programmazione PON FESR | |l'edilizia scolastica. |2007-2013. | +------------------------------------+------------------------------+ |164. La sanzione di cui all'articolo| | |31, comma 26, lettera a), della | | |legge 12 novembre 2011, n. 183, e | | |successive modificazioni, da | | |applicare nell'anno 2015 agli enti | | |locali che non hanno rispettato il | | |patto di stabilita' interno per | | |l'anno 2014, e' ridotta di un | | |importo pari alla spesa per edilizia| | |scolastica sostenuta nel corso | | |dell'anno 2014, purche' non gia' | | |oggetto di esclusione dal saldo | | |valido ai fini della verifica del | | |rispetto del patto di stabilita' | | |interno. A tale fine, gli enti | | |locali che non hanno rispettato il | | |patto di stabilita' interno | | |nell'anno 2014 comunicano al | | |Ministero dell'economia e delle | | |finanze, mediante il sistema web | | |della Ragioneria generale dello | | |Stato, entro il termine perentorio | | |di quindici giorni dalla data di |Riduzione delle sanzioni, | |entrata in vigore della presente |nell'anno 2015, per violazione| |legge, le spese sostenute nell'anno |del patto di stabilita' del | |2014 per l'edilizia scolastica. |2014. | +------------------------------------+------------------------------+ |165. Al fine di assicurare la | | |prosecuzione e il completamento | | |degli interventi di messa in | | |sicurezza degli edifici scolastici | | |finanziati ai sensi dell'articolo | | |80, comma 21, della legge 27 | | |dicembre 2002, n. 289, e successive | | |modificazioni, con le delibere del | | |Comitato interministeriale per la | | |programmazione economica (CIPE) n. | | |102/04 del 20 dicembre 2004, di | | |approvazione del primo programma | | |stralcio, e n. 143/2006 del 17 | | |novembre 2006, di approvazione del | | |secondo programma stralcio, come | | |rimodulati dalla delibera del CIPE | | |n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, e' | | |consentito agli enti beneficiari, | | |previa rendicontazione dei lavori | | |eseguiti da produrre al Ministero | | |delle infrastrutture e dei trasporti| | |entro sessanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente | | |legge e comunque non oltre il 31 | | |dicembre 2015, l'utilizzo delle | | |economie derivanti dai ribassi | | |d'asta per la realizzazione di altri| | |interventi finalizzati alla | | |sicurezza delle scuole anche sugli | | |stessi edifici e nel rispetto del | | |limite complessivo del finanziamento| | |gia' autorizzato. Le modalita' della| | |rendicontazione sono rese note | | |attraverso il sito web istituzionale| | |del Ministero delle infrastrutture e| | |dei trasporti entro trenta giorni | | |dalla data di entrata in vigore | | |della presente legge. La mancata | | |rendicontazione nel termine indicato| | |preclude l'utilizzo delle eventuali | | |risorse residue ancora nella | | |disponibilita' dell'ente, che sono | | |versate all'entrata del bilancio | | |dello Stato entro trenta giorni | | |dalla scadenza del termine di cui al| | |primo periodo del presente comma. Le| | |somme relative a interventi non | | |avviati e per i quali non siano | | |stati assunti obblighi | | |giuridicamente vincolanti, anche | | |giacenti presso la societa' Cassa | | |depositi e prestiti Spa, sono | | |destinate dal CIPE alle medesime | | |finalita' di edilizia scolastica in | | |favore di interventi compresi nella | | |programmazione nazionale triennale | | |2015-2017 di cui al comma 160, | | |secondo modalita' individuate dallo | | |stesso Comitato, nonche' degli | | |interventi che si rendono necessari | | |all'esito delle indagini | | |diagnostiche sugli edifici | | |scolastici di cui ai commi da 177 a | | |179 e di quelli che si rendono | | |necessari sulla base dei dati | | |risultanti dall'Anagrafe | | |dell'edilizia scolastica. Al fine di| | |garantire la sollecita attuazione | | |dei programmi finanziati ai sensi | | |dell'articolo 18, comma 1, lettera | | |b), del decreto-legge 29 novembre | | |2008, n. 185, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 28 | | |gennaio 2009, n. 2, con la delibera | | |del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio | | |2010, e dei programmi di intervento | | |finanziati ai sensi dell'articolo | | |33, comma 3, della legge 12 novembre| | |2011, n. 183, con la delibera del | | |CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il | | |parere richiesto ai provveditorati | | |per le opere pubbliche sui progetti | | |definitivi presentati dagli enti | | |beneficiari si intende positivamente| | |reso entro trenta giorni dalla | | |richiesta, ovvero entro trenta | | |giorni dalla data di entrata in | | |vigore della presente legge per | | |quelli presentati precedentemente. | | |Gli enti beneficiari trasmettono al | | |Ministero delle infrastrutture e dei| | |trasporti le aggiudicazioni | | |provvisorie dei lavori entro | | |centottanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente | | |legge, pena la revoca dei |Recupero delle risorse gia' | |finanziamenti. Le risorse oggetto di|stanziate e non utilizzate, | |revoca sono destinate dal CIPE alle |relative a precedenti | |medesime finalita' di edilizia |programmazioni in materia di | |scolastica in favore di interventi |edilizia scolastica, per il | |compresi nella programmazione |finanziamento di ulteriori | |nazionale triennale 2015-2017, |interventi per la sicurezza | |secondo modalita' individuate dal |degli edifici scolastici | |medesimo Comitato. |(risorse MIT). | +------------------------------------+------------------------------+ |166. Il termine di utilizzo delle | | |risorse del Fondo rotativo per la | | |progettualita' per gli interventi di| | |edilizia scolastica, di cui | | |all'articolo 1, comma 54, quarto | | |periodo, della legge 28 dicembre |Proroga al 31 dicembre 2018 | |1995, n. 549, come da ultimo |del termine di utilizzo delle | |modificato dal comma 167 del |risorse del Fondo rotativo per| |presente articolo, e' differito al |interventi di edilizia | |31 dicembre 2018. |scolastica | +------------------------------------+------------------------------+ |167. All'articolo 1, comma 54, | | |quarto periodo, della legge 28 | | |dicembre 1995, n. 549, e successive | | |modificazioni, le parole: «inseriti | | |nel piano straordinario di messa in | | |sicurezza degli edifici scolastici, | | |con particolare riguardo a quelli | | |che insistono sul territorio delle | | |zone soggette a rischio sismico» | | |sono sostituite dalle seguenti: «di |Alimentazione del Fondo | |edilizia scolastica e puo' essere |rotativo anche attraverso | |alimentato anche da risorse |risorse provenienti da | |finanziarie di soggetti esterni». |soggetti esterni | +------------------------------------+------------------------------+ |168. All'articolo 9 del | | |decreto-legge 12 settembre 2014, n. | | |133, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 11 novembre 2014, n. |Accelerazione delle procedure | |164, e' aggiunto, in fine, il |relative agli interventi di | |seguente comma: |"estrema urgenza" | |«2-octies. I pareri, i visti e i | | |nulla osta relativi agli interventi | | |di cui al comma 1 sono resi dalle | | |amministrazioni competenti entro | | |quarantacinque giorni dalla | | |richiesta, anche tramite conferenza | | |di servizi, e, decorso inutilmente | | |tale termine, si intendono acquisiti| | |con esito positivo». | | +------------------------------------+------------------------------+ |169. All'articolo 23-ter, comma 1, | | |del decreto-legge 24 giugno 2014, n.| | |90, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, |Proroga dell'entrata in vigore| |e successive modificazioni, le |delle procedure di | |parole: «1o settembre 2015» sono |centralizzazione degli | |sostituite dalle seguenti: «1o |acquisti per tutti i comuni | |novembre 2015». |non capoluogo di provincia | +------------------------------------+------------------------------+ |170. Le risorse di cui all'articolo | | |2, comma 239, della legge 23 | | |dicembre 2009, n. 191, e successive | | |modificazioni, destinate alla | | |realizzazione del piano | | |straordinario di messa in sicurezza | | |degli edifici scolastici individuati| | |dalla risoluzione parlamentare n. | | |8-00143 del 2 agosto 2011 delle | | |Commissioni riunite V e VII della | | |Camera dei deputati, in relazione | | |alle quali non siano state assunte | | |obbligazioni giuridicamente | | |vincolanti alla data di entrata in | | |vigore della presente legge, sono | | |destinate alla programmazione | | |nazionale di cui all'articolo 10 del| | |decreto-legge 12 settembre 2013, n. | | |104, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,| | |come da ultimo modificato dai commi | | |173 e 176 del presente articolo, | | |nonche' agli interventi che si |Destinazione delle economie | |rendono necessari all'esito delle |accertate relative alle | |indagini diagnostiche sugli edifici |risorse di cui all'articolo 2,| |scolastici di cui ai commi da 177 a |comma 239, della legge 23 | |179 del presente articolo e a quelli|dicembre 2009, n. 191, e | |che si rendono necessari sulla base |successive modificazioni, alla| |dei dati risultanti dall'Anagrafe |programmazione nazionale | |dell'edilizia scolastica. |2015-2017 | +------------------------------------+------------------------------+ |171. Il monitoraggio degli | | |interventi di cui ai commi da 159 a | | |176 e' effettuato secondo quanto | | |disposto dal decreto legislativo 29 |Modalita' del monitoraggio | |dicembre 2011, n. 229. |degli interventi | +------------------------------------+------------------------------+ |172. Le risorse della quota a | | |gestione statale dell'otto per mille| | |dell'imposta sul reddito delle | | |persone fisiche, di cui all'articolo| | |48 della legge 20 maggio 1985, n. | | |222, e successive modificazioni, | | |relative all'edilizia scolastica | | |sono destinate agli interventi di | | |edilizia scolastica che si rendono | | |necessari a seguito di eventi | | |eccezionali e imprevedibili | | |individuati annualmente con decreto | | |del Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, |Disposizioni in materia di | |anche sulla base dei dati contenuti |utilizzo della quota dell'otto| |nell'Anagrafe dell'edilizia |per mille relativa | |scolastica. |all'edilizia scolastica | +------------------------------------+------------------------------+ |173. Dopo il comma 2 dell'articolo | | |10 del decreto-legge 12 settembre | | |2013, n. 104, convertito, con |Stanziamento di risorse in | |modificazioni, dalla legge 8 |favore delle Istituzioni AFAM | |novembre 2013, n. 128, sono inseriti|per la stipula dei mutui per | |i seguenti: |l'edilizia. | |«2-bis. Per le medesime finalita' di| | |cui al comma 1 e con riferimento | | |agli immobili di proprieta' pubblica| | |adibiti all'alta formazione | | |artistica, musicale e coreutica, le | | |istituzioni dell'alta formazione | | |artistica, musicale e coreutica, di | | |cui all'articolo 1 della legge 21 | | |dicembre 1999, n. 508, possono | | |essere autorizzate dal Ministero | | |dell'economia e delle finanze, | | |d'intesa con il Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, a stipulare mutui | | |trentennali sulla base dei criteri | | |di economicita' e di contenimento | | |della spesa, con oneri di | | |ammortamento a totale carico dello | | |Stato, con la Banca europea per gli | | |investimenti, con la Banca di | | |sviluppo del Consiglio d'Europa, con| | |la societa' Cassa depositi e | | |prestiti Spa e con i soggetti | | |autorizzati all'esercizio | | |dell'attivita' bancaria, ai sensi | | |del testo unico di cui al decreto | | |legislativo 1o settembre 1993, n. | | |385. Ai sensi dell'articolo 1, comma| | |75, della legge 30 dicembre 2004, n.| | |311, le rate di ammortamento dei | | |mutui attivati sono pagate agli | | |istituti finanziatori direttamente | | |dallo Stato. A tale fine sono | | |stanziati contributi pluriennali | | |pari a euro 4 milioni annui per la | | |durata dell'ammortamento del mutuo a| | |decorrere dall'anno 2016, mediante | | |riduzione dell'autorizzazione di | | |spesa di cui all'articolo 1, comma | | |131, della citata legge n. 311 del | | |2004. Alla compensazione degli | | |effetti finanziari, in termini di | | |fabbisogno e di indebitamento netto,| | |derivanti dall'attuazione delle | | |disposizioni del presente comma si | | |provvede, quanto a euro 5 milioni | | |per l'anno 2017, a euro 15 milioni | | |per l'anno 2018, a euro 30 milioni | | |per l'anno 2019 e a euro 30 milioni | | |per l'anno 2020, mediante | | |corrispondente utilizzo del fondo | | |per la compensazione degli effetti | | |finanziari non previsti a | | |legislazione vigente conseguenti | | |all'attualizzazione di contributi | | |pluriennali, di cui all'articolo 6, | | |comma 2, del decreto-legge 7 ottobre| | |2008, n. 154, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 4 | | |dicembre 2008, n. 189, e successive | | |modificazioni. | | |2-ter. Le modalita' di attuazione | | |del comma 2-bis sono stabilite con | | |decreto del Ministero dell'economia | | |e delle finanze, di concerto con il | | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, da| | |adottare entro tre mesi dalla data | | |di entrata in vigore della presente | | |disposizione». | | +------------------------------------+------------------------------+ |174. All'articolo 2, comma 1, del | | |decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, | | |convertito, con modificazioni, dalla| | |legge 5 giugno 2014, n. 87, sono |Servizi di pulizia nelle | |apportate le seguenti modifiche: |scuole. | |a) le parole: «2014/2015» sono | | |sostituite dalle seguenti: | | |«2015/2016»; | | |b) dopo le parole: «ove non e' | | |ancora attiva» sono inserite le | | |seguenti: «, ovvero sia stata | | |sospesa,»; | | |c) le parole: «e comunque fino e non| | |oltre il 31 luglio 2015» sono | | |sostituite dalle seguenti: «alla | | |data di effettiva attivazione della | | |citata convenzione e comunque fino a| | |non oltre il 31 luglio 2016». | | +------------------------------------+------------------------------+ |175. Agli oneri derivanti dal comma | | |174 si provvede a valere sulle | | |risorse di cui all'articolo 58, | | |comma 5, del decreto-legge 21 giugno| | |2013, n. 69, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 9 agosto | | |2013, n. 98. |Copertura finanziaria | +------------------------------------+------------------------------+ |176. All'articolo 10 del | | |decreto-legge 12 settembre 2013, n. | | |104, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,| | |al comma 1, terzo periodo, le | | |parole: «40 milioni annui per la | | |durata dell'ammortamento del mutuo, | | |a decorrere dall'anno 2015» sono | | |sostituite dalle seguenti: «40 | | |milioni per l'anno 2015 e per euro | | |50 milioni annui per la durata | | |residua dell'ammortamento del mutuo,| | |a decorrere dall'anno 2016» e, al | | |comma 2, dopo le parole: «effettuati|Incremento pari a 10 milioni | |dalle Regioni,» sono inserite le |della rata di ammortamento del| |seguenti: «anche attraverso la |mutuo di cui all'art. 10 del | |delegazione di pagamento,». |D.L. 104/2013 | +------------------------------------+------------------------------+ |177. Al fine di garantire la | | |sicurezza degli edifici scolastici e| | |di prevenire eventi di crollo dei | | |relativi solai e controsoffitti e' | | |autorizzata la spesa di euro 40 | | |milioni per l'anno 2015 per | | |finanziare indagini diagnostiche dei|Finanziamento e definizione | |solai degli edifici scolastici, |dei criteri per l'erogazione | |anche attraverso quote di |delle risorse da destinare a | |cofinanziamento da parte degli enti |indagini diagnostiche dei | |locali proprietari, a valere sul |solai e dei controsoffitti | |Fondo di cui al comma 202. |nelle scuole | | | | |178. Con decreto del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, da adottare entro | | |sessanta giorni dalla data di | | |entrata in vigore della presente | | |legge, sono definiti i termini e le | | |modalita' per l'erogazione dei | | |finanziamenti agli enti locali di | | |cui al comma 177, tenendo conto | | |anche della vetusta' degli edifici | | |valutata anche in base ai dati | | |contenuti nell'Anagrafe | | |dell'edilizia scolastica. | | | | | |179. Gli interventi di messa in | | |sicurezza degli edifici scolastici | | |che si rendono necessari all'esito | | |delle indagini diagnostiche possono | | |essere finanziati anche a valere | | |sulle risorse di cui ai commi 160, | | |161, 162, 163, 166 e 170. | | +------------------------------------+------------------------------+ |180. Il Governo e' delegato ad | | |adottare, entro diciotto mesi dalla | | |data di entrata in vigore della | | |presente legge, uno o piu' decreti | | |legislativi al fine di provvedere al| | |riordino, alla semplificazione e | | |alla codificazione delle | | |disposizioni legislative in materia | | |di istruzione, anche in |Delega al Governo in materia | |coordinamento con le disposizioni di|di sistema nazionale di | |cui alla presente legge. |istruzione e formazione | +------------------------------------+------------------------------+ |181. I decreti legislativi di cui al| | |comma 180 sono adottati nel rispetto| | |dei principi e criteri direttivi di | | |cui all'articolo 20 della legge 15 | | |marzo 1997, n. 59, e successive |Principi generali per | |modificazioni, nonche' dei seguenti:|l'esercizio della delega | |a) riordino delle disposizioni | | |normative in materia di sistema |a) Redazione di un testo unico| |nazionale di istruzione e formazione|delle disposizioni in materia | |attraverso: |di istruzione | |1) la redazione di un testo unico | | |delle disposizioni in materia di | | |istruzione gia' contenute nel testo | | |unico di cui al decreto legislativo | | |16 aprile 1994, n. 297, nonche' | | |nelle altre fonti normative; | | |2) l'articolazione e la rubricazione| | |delle disposizioni di legge incluse | | |nella codificazione per materie | | |omogenee, secondo il contenuto | | |precettivo di ciascuna di esse; | | |3) il riordino e il coordinamento | | |formale e sostanziale delle | | |disposizioni di legge incluse nella | | |codificazione, anche apportando | | |integrazioni e modifiche innovative | | |e per garantirne la coerenza | | |giuridica, logica e sistematica, | | |nonche' per adeguare le stesse | | |all'intervenuta evoluzione del | | |quadro giuridico nazionale e | | |dell'Unione europea; | | |4) l'adeguamento della normativa | | |inclusa nella codificazione alla | | |giurisprudenza costituzionale e | | |dell'Unione europea; | | |5) l'indicazione espressa delle | | |disposizioni di legge abrogate; | | |b) riordino, adeguamento e | | |semplificazione del sistema di | | |formazione iniziale e di accesso nei| | |ruoli di docente nella scuola |b) Riordino, adeguamento e | |secondaria, in modo da renderlo |semplificazione del sistema di| |funzionale alla valorizzazione |formazione iniziale e di | |sociale e culturale della |accesso nei ruoli di docente | |professione, mediante: |nella scuola secondaria | |1) l'introduzione di un sistema | | |unitario e coordinato che comprenda | | |sia la formazione iniziale dei | | |docenti sia le procedure per | | |l'accesso alla professione, | | |affidando i diversi momenti e | | |percorsi formativi alle universita' | | |o alle istituzioni dell'alta | | |formazione artistica, musicale e | | |coreutica e alle istituzioni | | |scolastiche statali, con una chiara | | |distinzione dei rispettivi ruoli e | | |competenze in un quadro di | | |collaborazione strutturata; | | |2) l'avvio di un sistema regolare di| | |concorsi nazionali per l'assunzione,| | |con contratto retribuito a tempo | | |determinato di durata triennale di | | |tirocinio, di docenti nella scuola | | |secondaria statale. L'accesso al | | |concorso e' riservato a coloro che | | |sono in possesso di un diploma di | | |laurea magistrale o di un diploma | | |accademico di secondo livello per le| | |discipline artistiche e musicali, | | |coerente con la classe disciplinare | | |di concorso. I vincitori sono | | |assegnati a un'istituzione | | |scolastica o a una rete tra | | |istituzioni scolastiche. A questo | | |fine sono previsti: | | |2.1 la determinazione di requisiti | | |per l'accesso al concorso nazionale,| | |anche in base al numero di crediti | | |formativi universitari acquisiti | | |nelle discipline | | |antropo-psico-pedagogiche e in | | |quelle concernenti le metodologie e | | |le tecnologie didattiche, comunque | | |con il limite minimo di ventiquattro| | |crediti conseguibili sia come | | |crediti curricolari che come crediti| | |aggiuntivi; | | |2.2 la disciplina relativa al | | |trattamento economico durante il | | |periodo di tirocinio, tenuto anche | | |conto della graduale assunzione | | |della funzione di docente; | | |3) il completamento della formazione| | |iniziale dei docenti assunti secondo| | |le procedure di cui al numero 2) | | |tramite: | | |3.1 il conseguimento, nel corso del | | |primo anno di contratto, di un | | |diploma di specializzazione per | | |l'insegnamento secondario al termine| | |di un corso annuale istituito, anche| | |in convenzione con istituzioni | | |scolastiche o loro reti, dalle | | |universita' o dalle istituzioni | | |dell'alta formazione artistica, | | |musicale e coreutica, destinato a | | |completare la preparazione degli | | |iscritti nel campo della didattica | | |delle discipline afferenti alla | | |classe concorsuale di appartenenza, | | |della pedagogia, della psicologia e | | |della normativa scolastica; | | |3.2 la determinazione degli standard| | |nazionali per la valutazione | | |finalizzata al conseguimento del | | |diploma di specializzazione, nonche'| | |del periodo di apprendistato; | | |3.3 per i vincitori dei concorsi | | |nazionali, l'effettuazione, nei due | | |anni successivi al conseguimento del| | |diploma, di tirocini formativi e la | | |graduale assunzione della funzione | | |docente, anche in sostituzione di | | |docenti assenti, presso | | |l'istituzione scolastica o presso la| | |rete tra istituzioni scolastiche di | | |assegnazione; | | |3.4 la possibilita', per coloro che | | |non hanno partecipato o non sono | | |risultati vincitori nei concorsi | | |nazionali di cui al numero 2), di | | |iscriversi a proprie spese ai | | |percorsi di specializzazione per | | |l'insegnamento secondario di cui al | | |numero 3.1); | | |4) la sottoscrizione del contratto | | |di lavoro a tempo indeterminato, | | |all'esito di positiva conclusione e | | |valutazione del periodo di | | |tirocinio, secondo la disciplina di | | |cui ai commi da 63 a 85 del presente| | |articolo; | | |5) la previsione che il percorso di | | |cui al numero 2) divenga | | |gradualmente l'unico per accedere | | |all'insegnamento nella scuola | | |secondaria statale, anche per | | |l'effettuazione delle supplenze; | | |l'introduzione di una disciplina | | |transitoria in relazione ai vigenti | | |percorsi formativi e abilitanti e al| | |reclutamento dei docenti nonche' in | | |merito alla valutazione della | | |competenza e della professionalita' | | |per coloro che hanno conseguito | | |l'abilitazione prima della data di | | |entrata in vigore del decreto | | |legislativo di cui alla presente | | |lettera; | | |6) il riordino delle classi | | |disciplinari di afferenza dei | | |docenti e delle classi di laurea | | |magistrale, in modo da assicurarne | | |la coerenza ai fini dei concorsi di | | |cui al numero 2), nonche' delle | | |norme di attribuzione degli | | |insegnamenti nell'ambito della | | |classe disciplinare di afferenza | | |secondo principi di semplificazione | | |e di flessibilita', fermo restando | | |l'accertamento della competenza | | |nelle discipline insegnate; | | |7) la previsione dell'istituzione di| | |percorsi di formazione in servizio, | | |che integrino le competenze | | |disciplinari e pedagogiche dei | | |docenti, consentendo, secondo | | |principi di flessibilita' e di | | |valorizzazione, l'attribuzione di | | |insegnamenti anche in classi | | |disciplinari affini; | | |8) la previsione che il | | |conseguimento del diploma di | | |specializzazione di cui al numero | | |3.1) costituisca il titolo | | |necessario per l'insegnamento nelle | | |scuole paritarie; | | |c) promozione dell'inclusione |c) Promozione dell'inclusione | |scolastica degli studenti con |degli studenti con disabilita'| |disabilita' e riconoscimento delle |e ridefinizione del ruolo del | |differenti modalita' di |personale docente di sostegno | |comunicazione attraverso: |anche attraverso l'istituzione| |1) la ridefinizione del ruolo del |di appositi percorsi di | |personale docente di sostegno al |formazione universitaria | |fine di favorire l'inclusione | | |scolastica degli studenti con | | |disabilita', anche attraverso | | |l'istituzione di appositi percorsi | | |di formazione universitaria; | | |2) la revisione dei criteri di | | |inserimento nei ruoli per il | | |sostegno didattico, al fine di | | |garantire la continuita' del diritto| | |allo studio degli alunni con | | |disabilita', in modo da rendere | | |possibile allo studente di fruire | | |dello stesso insegnante di sostegno | | |per l'intero ordine o grado di | | |istruzione; | | |3) l'individuazione dei livelli | | |essenziali delle prestazioni | | |scolastiche, sanitarie e sociali, | | |tenuto conto dei diversi livelli di | | |competenza istituzionale; | | |4) la previsione di indicatori per | | |l'autovalutazione e la valutazione | | |dell'inclusione scolastica; | | |5) la revisione delle modalita' e | | |dei criteri relativi alla | | |certificazione, che deve essere | | |volta a individuare le abilita' | | |residue al fine di poterle | | |sviluppare attraverso percorsi | | |individuati di concerto con tutti | | |gli specialisti di strutture | | |pubbliche, private o convenzionate | | |che seguono gli alunni riconosciuti | | |disabili ai sensi degli articoli 3 e| | |4 della legge 5 febbraio 1992, n. | | |104, e della legge 8 ottobre 2010, | | |n. 170, che partecipano ai gruppi di| | |lavoro per l'integrazione e | | |l'inclusione o agli incontri | | |informali; | | |6) la revisione e la | | |razionalizzazione degli organismi | | |operanti a livello territoriale per | | |il supporto all'inclusione; | | |7) la previsione dell'obbligo di | | |formazione iniziale e in servizio | | |per i dirigenti scolastici e per i | | |docenti sugli aspetti | | |pedagogicodidattici e organizzativi | | |dell'integrazione scolastica; | | |8) la previsione dell'obbligo di | | |formazione in servizio per il | | |personale amministrativo, tecnico e | | |ausiliario, rispetto alle specifiche| | |competenze, sull'assistenza di base | | |e sugli aspetti organizzativi ed | | |educativo-relazionali relativi al | | |processo di integrazione scolastica;| | |9) la previsione della garanzia | | |dell'istruzione domiciliare per gli | | |alunni che si trovano nelle | | |condizioni di cui all'articolo 12, | | |comma 9, della legge 5 febbraio | | |1992, n. 104; | | |d) revisione dei percorsi | | |dell'istruzione professionale, nel | | |rispetto dell'articolo 117 della | | |Costituzione, nonche' raccordo con i| | |percorsi dell'istruzione e | | |formazione professionale, |d) Revisione dei percorsi di | |attraverso: |istruzione professionale | |1) la ridefinizione degli indirizzi,| | |delle articolazioni e delle opzioni | | |dell'istruzione professionale; | | |2) il potenziamento delle attivita' | | |didattiche laboratoriali anche | | |attraverso una rimodulazione, a | | |parita' di tempo scolastico, dei | | |quadri orari degli indirizzi, con | | |particolare riferimento al primo | | |biennio; | | |e) istituzione del sistema integrato| | |di educazione e di istruzione dalla | | |nascita fino a sei anni, costituito | | |dai servizi educativi per l'infanzia| | |e dalle scuole dell'infanzia, al | | |fine di garantire ai bambini e alle | | |bambine pari opportunita' di | | |educazione, istruzione, cura, | | |relazione e gioco, superando | | |diseguaglianze e barriere | | |territoriali, economiche, etniche e | | |culturali, nonche' ai fini della | | |conciliazione tra tempi di vita, di |e) Istituzione del sistema | |cura e di lavoro dei genitori, della|integrato di educazione e di | |promozione della qualita' |istruzione dalla nascita fino | |dell'offerta educativa e della |a sei anni e definizione dei | |continuita' tra i vari servizi |livelli essenziali delle | |educativi e scolastici e la |prestazioni della scuola | |partecipazione delle famiglie, |dell'infanzia e dei servizi | |attraverso: |educativi per l'infanzia | |1) la definizione dei livelli | | |essenziali delle prestazioni della | | |scuola dell'infanzia e dei servizi | | |educativi per l'infanzia previsti | | |dal Nomenclatore interregionale | | |degli interventi e dei servizi | | |sociali, sentita la Conferenza | | |unificata di cui all'articolo 8 del | | |decreto legislativo 28 agosto 1997, | | |n. 281, e successive modificazioni, | | |prevedendo: | | |1.1) la generalizzazione della | | |scuola dell'infanzia; | | |1.2) la qualificazione universitaria| | |e la formazione continua del | | |personale dei servizi educativi per | | |l'infanzia e della scuola | | |dell'infanzia; | | |1.3) gli standard strutturali, | | |organizzativi e qualitativi dei | | |servizi educativi per l'infanzia e | | |della scuola dell'infanzia, | | |diversificati in base alla | | |tipologia, all'eta' dei bambini e | | |agli orari di servizio, prevedendo | | |tempi di compresenza del personale | | |dei servizi educativi per l'infanzia| | |e dei docenti di scuola | | |dell'infanzia, nonche' il | | |coordinamento pedagogico | | |territoriale e il riferimento alle | | |Indicazioni nazionali per il | | |curricolo della scuola dell'infanzia| | |e del primo ciclo di istruzione, | | |adottate con il regolamento di cui | | |al decreto del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca 16 novembre 2012, n. | | |254; | | |2) la definizione delle funzioni e | | |dei compiti delle regioni e degli | | |enti locali al fine di potenziare la| | |ricettivita' dei servizi educativi | | |per l'infanzia e la qualificazione | | |del sistema integrato di cui alla | | |presente lettera; | | |3) l'esclusione dei servizi | | |educativi per l'infanzia e delle | | |scuole dell'infanzia dai servizi a | | |domanda individuale; | | |4) l'istituzione di una quota | | |capitaria per il raggiungimento dei | | |livelli essenziali, prevedendo il | | |cofinanziamento dei costi di | | |gestione, da parte dello Stato con | | |trasferimenti diretti o con la | | |gestione diretta delle scuole | | |dell'infanzia e da parte delle | | |regioni e degli enti locali al netto| | |delle entrate da compartecipazione | | |delle famiglie utenti del servizio; | | |5) l'approvazione e il finanziamento| | |di un piano di azione nazionale per | | |la promozione del sistema integrato | | |di cui alla presente lettera, | | |finalizzato al raggiungimento dei | | |livelli essenziali delle | | |prestazioni; | | |6) la copertura dei posti della | | |scuola dell'infanzia per | | |l'attuazione del piano di azione | | |nazionale per il sistema integrato | | |anche avvalendosi della graduatoria | | |a esaurimento per il medesimo grado | | |di istruzione come risultante alla | | |data di entrata in vigore della | | |presente legge; | | |7) la promozione della costituzione | | |di poli per l'infanzia per bambini | | |di eta' fino a sei anni, anche | | |aggregati a scuole primarie e | | |istituti comprensivi; | | |8) l'istituzione, senza nuovi o | | |maggiori oneri per il bilancio dello| | |Stato, di un'apposita commissione | | |con compiti consultivi e | | |propositivi, composta da esperti | | |nominati dal Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, dalle regioni e dagli| | |enti locali; | | |f) garanzia dell'effettivita' del | | |diritto allo studio su tutto il | | |territorio nazionale, nel rispetto | | |delle competenze delle regioni in | | |tale materia, attraverso la | | |definizione dei livelli essenziali | | |delle prestazioni, sia in relazione | | |ai servizi alla persona, con | | |particolare riferimento alle | | |condizioni di disagio, sia in | | |relazione ai servizi strumentali; | | |potenziamento della Carta dello | | |studente, tenuto conto del sistema | | |pubblico per la gestione | | |dell'identita' digitale, al fine di | | |attestare attraverso la stessa lo | | |status di studente e rendere | | |possibile l'accesso a programmi | | |relativi a beni e servizi di natura | | |culturale, a servizi per la | | |mobilita' nazionale e | | |internazionale, ad ausili di natura | | |tecnologica per lo studio e per | | |l'acquisto di materiale scolastico, | | |nonche' possibilita' di associare | | |funzionalita' aggiuntive per |f) Garanzia del diritto allo | |strumenti di pagamento attraverso |studio e potenziamento della | |borsellino elettronico; |Carta dello studente | |g) promozione e diffusione della | | |cultura umanistica, valorizzazione |g) Promozione e diffusione | |del patrimonio e della produzione |della cultura umanistica e | |culturali, musicali, teatrali, |valorizzazione del patrimonio | |coreutici e cinematografici e |e della produzione culturali, | |sostegno della creativita' connessa |musicali, teatrali, coreutici | |alla sfera estetica, attraverso: |e cinematografici | |1) l'accesso, nelle sue varie | | |espressioni amatoriali e | | |professionali, alla formazione | | |artistica, consistente | | |nell'acquisizione di conoscenze e | | |nel contestuale esercizio di | | |pratiche connesse alle forme | | |artistiche, musicali, coreutiche e | | |teatrali, mediante: | | |1.1) il potenziamento della | | |formazione nel settore delle arti | | |nel curricolo delle scuole di ogni | | |ordine e grado, compresa la prima | | |infanzia, nonche' la realizzazione | | |di un sistema formativo della | | |professionalita' degli educatori e | | |dei docenti in possesso di | | |specifiche abilitazioni e di | | |specifiche competenze | | |artistico-musicali e | | |didatticometodologiche; | | |1.2) l'attivazione, da parte di | | |scuole o reti di scuole di ogni | | |ordine e grado, di accordi e | | |collaborazioni anche con soggetti | | |terzi, accreditati dal Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca e dal Ministero dei | | |beni e delle attivita' culturali e | | |del turismo ovvero dalle regioni o | | |dalle province autonome di Trento e | | |di Bolzano anche mediante accordi | | |quadro tra le istituzioni | | |interessate; | | |1.3) il potenziamento e il | | |coordinamento dell'offerta formativa| | |extrascolastica e integrata negli | | |ambiti artistico, musicale, | | |coreutico e teatrale anche in | | |funzione dell'educazione permanente;| | |2) il riequilibrio territoriale e il| | |potenziamento delle scuole | | |secondarie di primo grado a | | |indirizzo musicale nonche' | | |l'aggiornamento dell'offerta | | |formativa anche ad altri settori | | |artistici nella scuola secondaria di| | |primo grado e l'avvio di poli, nel | | |primo ciclo di istruzione, a | | |orientamento artistico e | | |performativo; | | |3) la presenza e il rafforzamento | | |delle arti nell'offerta formativa | | |delle scuole secondarie di secondo | | |grado; | | |4) il potenziamento dei licei | | |musicali, coreutici e artistici | | |promuovendo progettualita' e scambi | | |con gli altri Paesi europei; | | |5) l'armonizzazione dei percorsi | | |formativi di tutta la filiera del | | |settore artistico-musicale, con | | |particolare attenzione al percorso | | |pre-accademico dei giovani talenti | | |musicali, anche ai fini dell'accesso| | |all'alta formazione artistica, | | |musicale e coreutica e | | |all'universita'; | | |6) l'incentivazione delle sinergie | | |tra i linguaggi artistici e le nuove| | |tecnologie valorizzando le | | |esperienze di ricerca e innovazione;| | |7) il supporto degli scambi e delle | | |collaborazioni artistico musicali | | |tra le diverse istituzioni formative| | |sia italiane che straniere, | | |finalizzati anche alla | | |valorizzazione di giovani talenti; | | |8) la sinergia e l'unitarieta' degli| | |obiettivi nell'attivita' dei | | |soggetti preposti alla promozione | | |della cultura italiana all'estero; | | |h) revisione, riordino e adeguamento| | |della normativa in materia di | | |istituzioni e iniziative scolastiche| | |italiane all'estero al fine di | | |realizzare un effettivo e sinergico | | |coordinamento tra il Ministero degli| | |affari esteri e della cooperazione | | |internazionale e il Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e |h) Revisione, riordino e | |della ricerca nella gestione della |adeguamento della normativa in| |rete scolastica e della promozione |materia di istituzioni e | |della lingua italiana all'estero |iniziative scolastiche | |attraverso: |italiane all'estero | |1) la definizione dei criteri e | | |delle modalita' di selezione, | | |destinazione e permanenza in sede | | |del personale docente e | | |amministrativo; | | |2) la revisione del trattamento | | |economico del personale docente e | | |amministrativo; | | |3) la previsione della disciplina | | |delle sezioni italiane all'interno | | |di scuole straniere o | | |internazionali; | | |4) la revisione della disciplina | | |dell'insegnamento di materie | | |obbligatorie secondo la legislazione| | |locale o l'ordinamento scolastico | | |italiano da affidare a insegnanti a | | |contratto locale; | | |i) adeguamento della normativa in | | |materia di valutazione e | | |certificazione delle competenze | | |degli studenti, nonche' degli esami |i) Adeguamento della normativa| |di Stato, anche in raccordo con la |in materia di valutazione e | |normativa vigente in materia di |certificazione delle | |certificazione delle competenze, |competenze degli studenti e | |attraverso: |degli esami di Stato. | |1) la revisione delle modalita' di | | |valutazione e certificazione delle | | |competenze degli studenti del primo | | |ciclo di istruzione, mettendo in | | |rilievo la funzione formativa e di | | |orientamento della valutazione, e | | |delle modalita' di svolgimento | | |dell'esame di Stato conclusivo del | | |primo ciclo; | | |2) la revisione delle modalita' di | | |svolgimento degli esami di Stato | | |relativi ai percorsi di studio della| | |scuola secondaria di secondo grado | | |in coerenza con quanto previsto dai | | |regolamenti di cui ai decreti del | | |Presidente della Repubblica 15 marzo| | |2010, nn. 87, 88 e 89. | | +------------------------------------+------------------------------+ |182. I decreti legislativi di cui al| | |comma 180 sono adottati su proposta | | |del Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, di| | |concerto con il Ministro per la | | |semplificazione e la pubblica | | |amministrazione e con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze | | |nonche' con gli altri Ministri | | |competenti, previo parere della | | |Conferenza unificata di cui | | |all'articolo 8 del decreto | | |legislativo 28 agosto 1997, n. 281, | | |e successive modificazioni. Gli | | |schemi dei decreti sono trasmessi | | |alle Camere per l'espressione del | | |parere da parte delle Commissioni | | |parlamentari competenti per materia | | |e per i profili finanziari, che si | | |esprimono nel termine di sessanta | | |giorni dalla data di trasmissione, | | |decorso il quale i decreti possono | | |comunque essere adottati. Se il | | |termine previsto per l'espressione | | |del parere da parte delle | | |Commissioni parlamentari scade nei | | |trenta giorni che precedono la | | |scadenza del termine per l'esercizio| | |della delega previsto al comma 180, | | |o successivamente, quest'ultimo e' |Procedura per l'adozione dei | |prorogato di novanta giorni. |decreti legislativi | +------------------------------------+------------------------------+ |183. Con uno o piu' decreti adottati| | |ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e| | |3, della legge 23 agosto 1988, n. | | |400, e successive modificazioni, | | |sono raccolte per materie omogenee | | |le norme regolamentari vigenti negli| | |ambiti di cui alla presente legge, | | |con le modificazioni necessarie al | | |fine di semplificarle e adeguarle | | |alla disciplina legislativa | | |conseguente all'adozione dei decreti| | |legislativi di cui al comma 180 del | | |presente articolo. |Norme regolamentari | +------------------------------------+------------------------------+ |184. Entro due anni dalla data di | | |entrata in vigore di ciascuno dei | | |decreti legislativi di cui al comma | | |180, nel rispetto dei principi e | | |criteri direttivi e con la procedura| | |previsti dai commi 181 e 182 del | | |presente articolo, il Governo puo' | | |adottare disposizioni integrative e |Disposizioni integrative e | |correttive dei decreti medesimi. |correttive | +------------------------------------+------------------------------+ |185. Dall'attuazione delle deleghe | | |di cui ai commi 180 e 184 non devono| | |derivare nuovi o maggiori oneri a | | |carico della finanza pubblica. A tal| | |fine, per gli adempimenti dei | | |decreti legislativi adottati in | | |attuazione dei commi 180 e 184 le | | |amministrazioni competenti | | |provvedono attraverso una diversa | | |allocazione delle ordinarie risorse | | |umane, finanziarie e strumentali | | |allo stato in dotazione alle | | |medesime amministrazioni. In | | |conformita' all'articolo 17, comma | | |2, della legge 31 dicembre 2009, n. | | |196, qualora uno o piu' decreti | | |legislativi determinino nuovi o | | |maggiori oneri che non trovino | | |compensazione al proprio interno, | | |essi sono emanati solo | | |successivamente o contestualmente | | |all'entrata in vigore dei | | |provvedimenti legislativi, ivi | | |compresa la legge di stabilita', che| | |stanzino le occorrenti risorse | | |finanziarie. |Copertura finanziaria. | +------------------------------------+------------------------------+ |186. Alla provincia autonoma di |Disposizioni per la provincia | |Bolzano spetta la legittimazione |autonoma di Bolzano in materia| |attiva e passiva nei procedimenti |di: legittimazione nei | |giudiziari concernenti il personale |procedimenti giudiziari, linee| |docente, direttivo ed ispettivo |guida per la personalizzazione| |delle scuole a carattere statale. |dei percorsi didattici e | | |formativi, adeguamento alla | |187. Al fine di rispondere alle |normativa statale sugli esami | |esigenze socio-culturali e |di Stato, formazione degli | |linguistiche della scuola dei |insegnanti, riconoscimento dei| |diversi gruppi linguistici, la |titoli di formazione | |provincia autonoma di Bolzano adotta|professionale, potesta'. | |linee guida, sulla base di ricerche | | |di settore, per la personalizzazione| | |dei percorsi didattici e formativi, | | |nell'ambito della flessibilita' | | |ordinamentale e ferma restando | | |l'autonomia delle istituzioni | | |scolastiche, per rispondere alle | | |esigenze socio- culturali e | | |linguistiche dei tre gruppi | | |linguistici italiano, tedesco e | | |ladino, nel quadro dell'unitarieta' | | |dell'ordinamento scolastico | | |provinciale definito dall'articolo | | |19 del testo unico di cui al decreto| | |del Presidente della Repubblica 31 | | |agosto 1972, n. 670. | | | | | |188. La provincia autonoma di | | |Bolzano si adegua alla normativa | | |statale sugli esami di Stato con | | |legge provinciale, al fine di | | |integrare i percorsi nazionali con | | |aspetti culturali e linguistici | | |legati alla realta' locale. Le norme| | |per l'attuazione delle predette | | |disposizioni sono adottate dalla | | |provincia autonoma, sentito il | | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca. La| | |provincia autonoma nomina i | | |presidenti e i membri delle | | |commissioni per l'esame di Stato | | |delle scuole di ogni ordine e grado.| | |In relazione al particolare | | |ordinamento scolastico di cui | | |all'articolo 9 del testo unificato | | |di cui al decreto del Presidente | | |della Repubblica 10 febbraio 1983, | | |n. 89, e successive modificazioni, | | |la terza prova dell'esame di Stato | | |conclusivo della scuola secondaria | | |di secondo grado e' determinata in | | |aderenza alle linee guida definite | | |dalla provincia autonoma, sentito il| | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca. | | | | | |189. In attuazione dell'articolo 19 | | |del testo unico di cui al decreto | | |del Presidente della Repubblica 31 | | |agosto 1972, n. 670, la provincia | | |autonoma di Bolzano, d'intesa con | | |l'universita' ed il conservatorio di| | |musica che hanno sede nella | | |provincia stessa, disciplina la | | |formazione disciplinare e | | |pedagogico-didattica degli | | |insegnanti delle scuole funzionanti | | |nella provincia autonoma di Bolzano | | |di ogni ordine e grado dei tre | | |gruppi linguistici, anche nelle | | |materie artistiche, nonche' le | | |modalita' e i contenuti delle | | |relative prove di accesso nel | | |rispetto di quelli minimi previsti a| | |livello nazionale, con possibilita' | | |di discostarsi dalla tempistica | | |nazionale, svolgendole anche in | | |lingua tedesca e ladina, ove | | |necessario, e basandosi sui | | |programmi di insegnamento sviluppati| | |ed in vigore nella provincia | | |autonoma stessa. Tale formazione | | |puo' comprendere fino a quarantotto | | |crediti formativi universitari del | | |percorso quinquennale per attivita' | | |di insegnamento che riguardano il | | |relativo contesto culturale. La | | |provincia autonoma di Bolzano, | | |d'intesa con l'universita' ed il | | |conservatorio di cui al primo | | |periodo, definisce altresi' il | | |punteggio con il quale integrare la | | |votazione della prova di accesso, in| | |caso di possesso di certificazioni | | |di competenze linguistiche almeno di| | |livello B1 del Quadro comune europeo| | |di riferimento. Al fine di garantire| | |ai futuri insegnanti delle scuole | | |con lingua di insegnamento tedesca e| | |delle scuole delle localita' ladine | | |la formazione nella madre lingua, | | |l'abilitazione all'insegnamento si | | |consegue mediante il solo compimento| | |del tirocinio formativo attivo | | |(TFA). Il TFA stesso, nonche' le | | |relative modalita' di accesso a | | |numero programmato, sono | | |disciplinati dalla provincia | | |autonoma di Bolzano. Per lo | | |specifico contesto linguistico e | | |culturale della provincia autonoma | | |di Bolzano e per l'impegno | | |istituzionale della Libera | | |Universita' di Bolzano a garantire | | |nei percorsi di formazione i | | |presupposti per l'acquisizione delle| | |competenze indispensabili al fine di| | |poter partecipare alla vita | | |culturale ed economicosociale e di | | |accedere al mondo del lavoro nella | | |provincia autonoma stessa, la Libera| | |Universita' di Bolzano, d'intesa con| | |il Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, ha| | |facolta' di ampliare, in tutti i | | |corsi di laurea e di laurea | | |magistrale da essa attivati, i | | |settori scientifici disciplinari | | |afferenti alle discipline letterarie| | |e linguistiche, previsti dai | | |rispettivi decreti ministeriali tra | | |le attivita' formative di base e | | |caratterizzanti. | | | | | |190. La provincia autonoma di | | |Bolzano e' delegata ad esercitare le| | |attribuzioni dello Stato in materia | | |di riconoscimento dei titoli di | | |formazione professionale rilasciati | | |da un Paese membro dell'Unione | | |europea ai fini dell'esercizio della| | |professione di docente nelle scuole | | |di istruzione primaria, secondaria | | |ed artistica in relazione alle | | |classi di concorso esistenti nella | | |sola provincia autonoma di Bolzano o| | |ai soli fini dell'accesso ai posti | | |di insegnamento nelle scuole con | | |lingua di insegnamento tedesca della| | |provincia autonoma di Bolzano o ai | | |posti di insegnamento nelle scuole | | |delle localita' ladine della | | |provincia autonoma di Bolzano per | | |materie impartite in lingua tedesca.| | |Resta fermo che il beneficiario del | | |riconoscimento delle qualifiche | | |professionali deve possedere le | | |conoscenze linguistiche necessarie. | | |L'ultimo periodo del comma 4 | | |dell'articolo 427 del testo unico di| | |cui al decreto legislativo 16 aprile| | |1994, n. 297, e' soppresso. | | | | | |191. Sono fatte salve le potesta' | | |attribuite alla provincia autonoma | | |di Bolzano dallo statuto speciale e | | |dalle relative norme di attuazione, | | |nonche' ai sensi dell'articolo 10 | | |della legge costituzionale 18 | | |ottobre 2001, n. 3. La provincia | | |autonoma di Bolzano provvede | | |all'adeguamento del proprio | | |ordinamento nel rispetto dei | | |principi desumibili dalla presente | | |legge. | | +------------------------------------+------------------------------+ |192. Per l'adozione dei regolamenti,|Deroga in materia di pareri | |dei decreti e degli atti attuativi |dell'organo collegiale | |della presente legge non e' |consultivo nazionale della | |richiesto il parere dell'organo |scuola e delle Commissioni | |collegiale consultivo nazionale |parlamentari nonche' | |della scuola. |all'applicazione del | | |Regolamento sulla | |193. Il regolamento di cui |razionalizzazione e | |all'articolo 64, comma 4, lettera |accorpamento delle classi di | |a), del decretolegge 25 giugno 2008,|concorso. | |n. 112, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 6 agosto | | |2008, n. 133, non si applica per la | | |procedura del piano straordinario di| | |assunzioni. | | | | | |194. In sede di prima applicazione | | |della presente legge e limitatamente| | |all'anno scolastico 2015/2016, per | | |la determinazione dell'organico | | |dell'autonomia non e' richiesto il | | |parere di cui all'articolo 22, comma| | |2, della legge 28 dicembre 2001, n. | | |448. | | +------------------------------------+------------------------------+ |195. Fermo restando il contingente | | |di cui all'articolo 639, comma 3, | | |del testo unico di cui al decreto | | |legislativo 16 aprile 1994, n. 297, | | |e successive modificazioni, le | | |disposizioni della presente legge si| | |applicano alle scuole italiane | | |all'estero in quanto compatibili e | | |nell'ambito delle risorse | | |disponibili a legislazione vigente |Scuole italiane all'estero | +------------------------------------+------------------------------+ |196. Sono inefficaci le norme e le | | |procedure contenute nei contratti |Inefficacia delle norme e | |collettivi, contrastanti con quanto |delle procedure dei contratti | |previsto dalla presente legge. |collettivi | +------------------------------------+------------------------------+ |197. Al fine di adeguare | | |l'applicazione delle disposizioni | | |della presente legge alle scuole con| | |lingua di insegnamento slovena o con| | |insegnamento bilingue della regione | | |Friuli Venezia Giulia, il Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca emana, entro sessanta | | |giorni dalla data di entrata in | | |vigore della medesima legge, un |Disposizione per le scuole con| |decreto stabilendo, per le medesime |lingua di insegnamento slovena| |scuole, le norme speciali |o bilingue della regione | |riguardanti in particolare: |Friuli Venezia Giulia. | |a) la formazione iniziale e | | |l'aggiornamento, l'abilitazione e il| | |reclutamento del personale docente; | | |b) le modalita' di assunzione, | | |formazione e valutazione dei | | |dirigenti scolastici; | | |c) il diritto di rappresentanza | | |riferito alla riforma degli organi | | |collegiali, a livello sia nazionale | | |sia territoriale. | | | | | |198. Per l'attuazione delle | | |disposizioni di cui alla presente | | |legge nonche' del decreto di cui al | | |comma 197, per quanto riguarda le | | |scuole con lingua di insegnamento | | |slovena o con insegnamento bilingue | | |della regione Friuli Venezia Giulia,| | |il Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca si | | |avvale dell'Ufficio per l'istruzione| | |in lingua slovena. | | +------------------------------------+------------------------------+ |199. L'articolo 50 del decreto-legge| | |9 febbraio 2012, n. 5, convertito, | | |con modificazioni, dalla legge 4 | | |aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 | | |dell'articolo 19 del decreto-legge 6| | |luglio 2011, n. 98, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 15 luglio| | |2011, n. 111, sono abrogati a | | |decorrere dall'inizio dell'anno | | |scolastico 2015/2016. |Abrogazioni | | | | |200. Al comma 7 dell'articolo 19 del| | |decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, | | |convertito, con modificazioni, dalla| | |legge 15 luglio 2011, n. 111, la | | |parola: « docente, » e' soppressa. | | +------------------------------------+------------------------------+
|201. A decorrere dall'anno | | |scolastico 2015/2016, la dotazione | | |organica complessiva di personale | | |docente delle istituzioni | | |scolastiche statali e' incrementata | | |nel limite di euro 544,18 milioni | | |nell'anno 2015, 1.828,13 milioni | | |nell'anno 2016, 1.839,22 milioni | | |nell'anno 2017, 1.878,56 milioni | | |nell'anno 2018, 1.915,91 milioni | | |nell'anno 2019, 1.971,34 milioni | | |nell'anno 2020, 2.012,32 milioni | | |nell'anno 2021, 2.053,60 milioni | | |nell'anno 2022, 2.095,20 milioni | | |nell'anno 2023, 2.134,04 milioni | | |nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni | | |annui a decorrere dall'anno 2025 | | |rispetto a quelle determinate ai | | |sensi dell'articolo 19, comma 7, del| | |decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, | | |convertito, con modificazioni, dalla| | |legge 15 luglio 2011, n. 111, nel | | |testo vigente prima della data di | | |entrata in vigore della presente | | |legge, nonche' ai sensi | | |dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, | | |del decreto-legge 12 settembre 2013,| | |n. 104, convertito, con |Limiti di spesa incremento | |modificazioni, dalla legge 8 |della dotazione organica del | |novembre 2013, n. 128. |personale docente. | +------------------------------------+------------------------------+ |202. E' iscritto nello stato di | | |previsione del Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca un fondo di parte | | |corrente, denominato « Fondo "La | | |Buona Scuola" per il miglioramento e| | |la valorizzazione dell'istruzione | | |scolastica », con uno stanziamento | | |pari a 83.000 euro per l'anno 2015, | | |a 533.000 euro per l'anno 2016, a | | |104.043.000 euro per l'anno 2017, a | | |69.903.000 euro per l'anno 2018, a | | |47.053.000 euro per l'anno 2019, a | | |43.490.000 euro per l'anno 2020, a | | |48.080.000 euro per l'anno 2021, a | | |56.663.000 euro per l'anno 2022 e a | | |45.000.000 di euro annui a decorrere| | |dall'anno 2023. Al riparto del Fondo| | |si provvede con decreto del Ministro| | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, di concerto con il | | |Ministro dell'economia e delle | | |finanze. Il decreto di cui al | | |presente comma puo' destinare un | | |importo fino a un massimo del 10 per| | |cento del Fondo ai servizi | | |istituzionali e generali |Fondo "La Buona Scuola" per il| |dell'amministrazione per le |miglioramento e la | |attivita' di supporto al sistema di |valorizzazione dell'istruzione| |istruzione scolastica. |scolastica | +------------------------------------+------------------------------+ |203. Per l'anno 2015 il Fondo | | |relativo alle spese di funzionamento| | |della Scuola nazionale | | |dell'amministrazione, iscritto nel | | |bilancio dello stato di previsione | | |del Ministero dell'economia e delle | | |finanze, in aggiunta allo | | |stanziamento di cui all'articolo 17,| | |comma 3, del decreto-legge 12 | | |settembre 2013, n. 104, convertito, | | |con modificazioni, dalla legge 8 | | |novembre 2013, n. 128, e' | | |incrementato di 1 milione di euro |Incremento del Fondo relativo | |per l'espletamento della procedura |alle spese di funzionamento | |concorsuale per l'accesso ai ruoli |della Scuola nazionale | |della dirigenza scolastica. |dell'amministrazione | +------------------------------------+------------------------------+ |204. Agli oneri derivanti dai commi | | |25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, | | |86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, | | |135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, | | |202 e 203, pari complessivamente a | | |1.012 milioni di euro per l'anno | | |2015, a 2.860,3 milioni di euro per | | |l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di | | |euro per l'anno 2017, a 2.903,7 | | |milioni di euro per l'anno 2018, a | | |2.911,2 milioni di euro per l'anno | | |2019, a 2.955,067 milioni di euro | | |per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni| | |di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 | | |milioni di euro per l'anno 2022, a | | |2.947,437 milioni di euro per l'anno| | |2023, a 2.986,277 milioni di euro | | |per l'anno 2024 e a 3.021,867 | | |milioni di euro annui a decorrere | | |dall'anno 2025, nonche' agli oneri | | |derivanti dai commi 150 e 151, | | |valutati in 139,7 milioni di euro | | |per l'anno 2016, in 90,5 milioni di | | |euro per l'anno 2017, in 96,3 | | |milioni di euro per l'anno 2018, in | | |88,8 milioni di euro per l'anno | | |2019, in 81,3 milioni di euro per | | |l'anno 2020 e in 75,5 milioni di | | |euro annui a decorrere dall'anno | | |2021, si provvede: |Copertura finanziaria | |a) quanto a 1.000 milioni di euro | | |per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di| | |euro annui a decorrere dall'anno | | |2016, mediante riduzione del Fondo «| | |La Buona Scuola », di cui | | |all'articolo 1, comma 4, della legge| | |23 dicembre 2014, n. 190; | | |b) quanto a 36.367.000 euro per | | |l'anno 2020, a 76.137.000 euro per | | |l'anno 2021, a 22.937.000 euro per | | |l'anno 2023, a 61.777.000 euro per | | |l'anno 2024 e a 97.367.000 euro | | |annui a decorrere dall'anno 2025, | | |mediante corrispondente riduzione | | |del Fondo per interventi strutturali| | |di politica economica, di cui | | |all'articolo 10, comma 5, del | | |decreto-legge 29 novembre 2004, n. | | |282, convertito, con modificazioni, | | |dalla legge 27 dicembre 2004, n. | | |307; | | |c) quanto a euro 12 milioni per | | |l'anno 2015, mediante corrispondente| | |riduzione del fondo per il | | |funzionamento di cui all'articolo 1,| | |comma 601, della legge 27 dicembre | | |2006, n. 296. | | | | | |205. Alla compensazione degli | | |ulteriori effetti finanziari, in | | |termini di fabbisogno e di | | |indebitamento netto, derivanti dalle| | |medesime disposizioni richiamate | | |dall'alinea del comma 204, pari a | | |178.956.700 euro per l'anno 2015, | | |338.135.700 euro per l'anno 2016, | | |379.003.500 euro per l'anno 2017, | | |419.923.410 euro per l'anno 2018, | | |466.808.650 euro per l'anno 2019, | | |479.925.100 euro per l'anno 2020, | | |370.049.800 euro per l'anno 2021, | | |350.029.000 euro per l'anno 2022, | | |368.399.000 euro per l'anno 2023, | | |351.818.000 euro per l'anno 2024 e | | |293.754.500 euro annui a decorrere | | |dall'anno 2025, si provvede mediante| | |corrispondente utilizzo del Fondo | | |per la compensazione degli effetti | | |finanziari non previsti a | | |legislazione vigente conseguenti | | |all'attualizzazione di contributi | | |pluriennali, di cui all'articolo 6, | | |comma 2, del decreto-legge 7 ottobre| | |2008, n. 154, convertito, con | | |modificazioni, dalla legge 4 | | |dicembre 2008, n. 189, e successive | | |modificazioni. | | +------------------------------------+------------------------------+ |206. Ferme restando le competenze | | |istituzionali di controllo e | | |verifica spettanti al Ministero | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca e al Ministero | | |dell'economia e delle finanze, con | | |decreto del Ministro | | |dell'istruzione, dell'universita' e | | |della ricerca, di concerto con il | | |Ministro dell'economia e delle | | |finanze, e' costituito, a decorrere | | |dall'anno scolastico 2015/2016 e | | |senza maggiori oneri a carico del | | |bilancio dello Stato, un comitato di| | |verifica tecnico-finanziaria | | |composto da rappresentanti del | | |Ministero dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca e | | |del Ministero dell'economia e delle | | |finanze, con lo scopo di monitorare | | |la spesa concernente l'organico | | |dell'autonomia in relazione | | |all'attuazione del piano | | |straordinario di assunzioni, la | | |progressione economica dei docenti | | |nonche' l'utilizzo del fondo per il | | |risarcimento, di cui al comma 132. | | |Gli eventuali risparmi rispetto alle| | |previsioni contenute nella presente | | |legge connesse all'attuazione delle | | |disposizioni di cui ai commi da 95 a| | |105, accertati nell'esercizio | | |finanziario 2015 con decreto del | | |Ministro dell'istruzione, | | |dell'universita' e della ricerca, di| | |concerto con il Ministro | | |dell'economia e delle finanze, anche| | |tenendo conto delle verifiche | | |effettuate dal comitato di cui al | | |primo periodo, sono destinati nel |Costituzione del comitato di | |medesimo anno all'incremento del |verifica tecnico-finanziaria e| |Fondo di cui al comma 202. |clausola di salvaguardia | | | | |207. Qualora, a seguito della | | |procedura di monitoraggio di cui al | | |comma 206, dovesse emergere una | | |spesa complessiva superiore a quella| | |prevista dalla presente legge, sono | | |adottate idonee misure correttive ai| | |sensi dell'articolo 17, comma 13, | | |della legge 31 dicembre 2009, n. | | |196. | | | | | |208. Ai componenti del comitato di | | |cui al comma 206 non spetta alcun | | |compenso, indennita', gettone di | | |presenza, rimborso di spese o | | |emolumento comunque denominato. | | +------------------------------------+------------------------------+ |209. Le domande per il | | |riconoscimento dei servizi agli | | |effetti della carriera del personale| | |scolastico sono presentate al | | |dirigente scolastico nel periodo | | |compreso tra il 1o settembre e il 31| | |dicembre di ciascun anno, ferma | | |restando la disciplina vigente per | | |l'esercizio del diritto al | | |riconoscimento dei servizi agli | | |effetti della carriera. Entro il | | |successivo 28 febbraio, ai fini di | | |una corretta programmazione della | | |spesa, il Ministero dell'istruzione,| | |dell'universita' e della ricerca | | |comunica al Ministero dell'economia | | |e delle finanze - Dipartimento della| | |Ragioneria generale dello Stato le | | |risultanze dei dati relativi alle | | |istanze per il riconoscimento dei |Domanda per la ricostruzione | |servizi agli effetti della carriera |di carriera del personale | |del personale scolastico. |scolastico | +------------------------------------+------------------------------+ |210. Il Ministro dell'economia e | | |delle finanze e' autorizzato ad | | |apportare, con propri decreti, le | | |occorrenti variazioni di bilancio. |Variazioni di bilancio | +------------------------------------+------------------------------+ |211. Le disposizioni di cui alla | | |presente legge si applicano nelle | | |regioni a statuto speciale e nelle | | |province autonome di Trento e di |Clausola di salvaguardia per | |Bolzano compatibilmente con le norme|le regioni a statuto speciale | |dei rispettivi statuti e con le |e le province autonome di | |relative norme di attuazione. |Trento e di Bolzano. | +------------------------------------+------------------------------+ |212. La presente legge entra in | | |vigore il giorno successivo a quello| | |della sua pubblicazione nella | | |Gazzetta Ufficiale. |Entrata in vigore. | +------------------------------------+------------------------------+
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Comma 1: Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: "Art. 21. 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilita' di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa e' costituita dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni. 12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g); d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.". Comma 3: Il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O. Comma 7: Il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2009, n. 162. Comma 8: Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56: "Art. 15. Istruzione musicale. (Omissis). 2. Con ordinanza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica saranno fissate le modalita' di funzionamento e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonche' le modalita' di reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del personale docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua slovena « Glasbena matica» e « Emil Komel» e' considerato alla stregua del servizio prestato in conservatori o istituti di musica pareggiati. Per il reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 425 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (Omissis).". Comma 9: Si riporta il testo, come modificato dalla presente legge, dell'art. 4, comma 5-quater del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264: "Art. 4. Tutela della salute nelle scuole (Omissis). 5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di eta', i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualita', nonche' l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea", consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonche' pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresi' un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia. (Omissis).". Comma 11: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. : "601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita' «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonche' per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio.". Comma 14: Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge: « Art. 3. (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'art. 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 3. Il piano indica altresi' il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonche' i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e' approvato dal consiglio d'istituto. 5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresi' conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti ». Il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 (Disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 334 della legge 29 dicembre 2014 n. 19 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: "334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unita'; b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.". Il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. Comma 15: Per il testo dell'art. 3, comma 2, del Regolamento n. 275 del 1999, si veda nelle note al comma 14. Comma 16: Si riportano il testo degli art. 5, comma 2, e 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n. 191 e convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242: "Art. 5. Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (Omissis). 2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalita': a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; e) garantire la formazione di tutte le professionalita' che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking; f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva; h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati gia' esistenti; i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore; l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul territorio. (Omissis)." "Art. 5-bis. Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all' art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).". Comma 23: Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153, S.O. Il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47. Si riporta il testo, dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "Art. 17. Regolamenti. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis).". Comma 25: Per i riferimenti all'art. 1, comma 601, della legge 296 del 2006, si veda nelle note al comma 11. Comma 27: Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: "Art. 3. Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. 1. E' costituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte: a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo; b) sui regolamenti didattici degli istituti; c) sul reclutamento del personale docente; d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico. (Omissis).". Comma 28: Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988: "Art. 17. Regolamenti. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis). Comma 29: Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2001, n. 57, S.O. Comma 33: Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. Comma 34: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 77 del 2005, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. Ambito di applicazione. (Omissis). 2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attivita' culturali, artistiche e musicali, nonche' con enti che svolgono attivita' afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita' di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro. (Omissis).". Comma 37: Si riporta il testo, come modificato dalla presente legge, dell'art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264: "Art. 5. Potenziamento dell'offerta formativa (Omissis). 4-ter. Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'art. 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, e' adottato un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui e' definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilita' per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Il regolamento ridefinisce altresi' le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresi' all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. (Omissis).". Comma 38: Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. Comma 41: Si riporta il testo dell'art. 2188 del Codice Civile: "Art.. 2188. Registro delle imprese E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico.". Comma 42: Si riporta il testo, dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2015, n. 19: "Art. 4. Piccole e medie imprese innovative (Omissis). 3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: a) ragione sociale e codice fiscale; b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; d) oggetto sociale; e) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa' fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicita', indicando altresi', per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce; g) elenco delle societa' partecipate; h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili; i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; m) elenco dei diritti di privativa su proprieta' industriale e intellettuale; n) numero dei dipendenti; o) sito internet. 4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3. 5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilita', per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet. 6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6. (Omissis).". Comma 44: Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: "Art. 3. Intese. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.". Comma 45: Si riporta il testo, dell'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. (Omissis). 875. Al fine di assicurare una piu' efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601, nonche' le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilita' dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: "Art. 9. Funzioni. 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: a) esprime parere: 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria; 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4; c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge; e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane. 4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha compiti di: a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali; b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane . 6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione ed esame: a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio' attinenti; b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione dei servizi pubblici; c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente delegato . 7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire: a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; c) le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.". Comma 46: Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O. Il decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296 S.O. Il decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177. Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86: "Art. 9. Standard dei percorsi 1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all' art. 4 , rispondono ai seguenti standard: a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all' art. 69, legge n. 144/1999 , per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.". Comma 47: Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997: "Art. 9. Funzioni. 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: a) esprime parere: 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria; 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4; c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge; e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane. 4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha compiti di: a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali; b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane . 6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione ed esame: a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio' attinenti; b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione dei servizi pubblici; c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente delegato . 7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire: a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; c) le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.". Comma 48; Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note al comma 47. Comma 49: Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici 1. Ai sensi dell' art. 4 , comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attivita' di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori: a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b); b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b); c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attivita' di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all' art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione, sempre che svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b); d) le societa' di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b). 2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti: a) societa' di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di societa' di servizi pubbliche o private, comprese le societa' di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. I titoli richiesti sono: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011; c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 "meccanica, meccatronica ed energia" articolazione '"energia", indirizzo C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 , ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 , e successive modificazioni; d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 , ovvero diploma di geometra; e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 , ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico. 4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti e' tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono: a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi; b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; (4) c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 , con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 , e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c). 5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da universita', da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalita' di cui all' art. 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell' Allegato 1 . L'attestato di frequenza con superamento di esame finale e' rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami. 6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all' art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.". Comma 50: Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. Requisiti tecnico-professionali 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita' statale o legalmente riconosciuta; a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) e' di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) e' di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.". Comma 51: Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988: "Art. 17. Regolamenti. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).". Si riporta il testo del Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86: "Capo II Istituti tecnici superiori (its) Art. 6. Standard organizzativi delle strutture 1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40 , art. 13 , comma 2, possono essere costituiti sempreche' previsti dai piani territoriali di cui all' art. 11 del presente decreto. 2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all' art. 1 , con una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria. 3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilita' degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l'obiettivo di consolidare ed ampliare l'associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/1999, art. 69 , comma 2, nonche' l'integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di «Istituto Tecnico Superiore», con l'indicazione del settore di riferimento, e' attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell' allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell' allegato b) . 4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento. 5. Gli ITS acquistano la personalita' giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, art. 1 . 6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorita' indicate dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all' art. 7 e le tipologie di attivita' indicate nell' allegato a) . 7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Art. 7. Standard di percorso 1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all' art. 4 , comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche: 1. efficienza energetica; 2. mobilita' sostenibile; 3. nuove tecnologie della vita; 4. nuove tecnologie per il made in Italy; 5. tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali; 6. tecnologie della informazione e della comunicazione. 2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all' art. 4 , per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreche' previsto dal decreto di cui al comma 1. 3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Art. 8. Certificazione dei percorsi 1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all' art. 7 , comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'ITS, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'universita', della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. 2. Con il decreto di cui all' art. 4 , comma 3, sono definite le modalita' per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonche' le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilita' dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.". Si riporta il testo dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O.: "Art. 69. Istruzione e formazione tecnica superiore. 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.". Comma 52: Si riporta il testo dell'art. 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n. 190, S.O., come modificato dalla presente legge "Art. 55. Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale. (Omissis). 3. Possono, altresi', partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di attuazione dell' art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008 comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere. (Omissis).". Comma 54: Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: "Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (Omissis). 7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneita' delle sedi; c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale (6); f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'art. 1. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214: "Art. 19. Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Omissis). 4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. (Omissis).". Comma 55: Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.: "Art. 5. (Universita') 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; (54) b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche. (Omissis).". Comma 58: Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997: "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni . 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.". Comma 62: Per i riferimenti al testo dell'art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, si veda nelle note al comma 11. Comma 64: Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note al comma 58. Comma 65: Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151. Comma 69: Per i riferimenti al decreto del Presidente della repubblica n. Si riporta il testo dell'art. 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O. : "Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica (Omissis). 6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. (Omissis).". Comma 73: Si riporta il testo dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: "Art. 399. Accesso ai ruoli 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. 3. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge.". Comma 75: Si riporta il testo dell'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: "414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La predetta percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed e' pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'art. 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonche' la possibilita'" fino a: "particolarmente gravi,", fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma. ". Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214 S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264 S.O.: "2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 e' assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non puo' comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.". Si riporta il testo dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O. "7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attivita' di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: "605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: (Omissis). b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; ". Comma 78: Si riporta il testo dell'art. 25, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. : "Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998) In vigore dal 24 maggio 20011. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarita' della sede di servizio. 8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati. 9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.". Si riporta il testo degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: "Art. 21. 1. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda." "Art. 33. (Omissis). 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.". Comma 84: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, si veda nelle note al comma 65. Comma 87: Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: "Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time. 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite . 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.". Comma 88: La legge 3 dicembre 2010, n. 202 (Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2010, n. 284. Comma 89: Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013: "Art. 17. Dirigenti scolastici (Omissis). 1-bis Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita' di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. E' fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.". Comma 93: Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998) 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. (Omissis). ". Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. Comma 94: Per il testo dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note al comma 93. Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, si veda nelle note al comma 93. Si riporta il testo dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998) : (Omissis). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:. Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998) (Omissis). 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.". (Omissis).". Comma 95: Si riporta il testo dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: "Art. 399. (Accesso ai ruoli) 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. 3. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge.". Si riporta il testo dell'art. 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: "Art. 40. Personale della scuola. (Omissis). 9. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attivita' didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto. (Omissis).". Il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 (Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) e' pubblicato nella Gazz.Uff. n. 75 del 25 settembre 2012. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera c), della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: "605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: (Omissis). c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4aserie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4aserie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza. (Omissis).". Comma 98: Si riporta il testo dell'art. 399 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994: "Art. 399. (Accesso ai ruoli) 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. 3. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge. ". Comma 103: Si riportano il testo degli articoli 45, comma 2, e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. : "Art. 45. Valore giuridico della trasmissione (Omissis). 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore." "Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'art. 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche' quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale. 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3. 4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82". Comma 106: Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131 (Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2007, n. 194: "Art. 5. Graduatorie di circolo e di istituto. 1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'art. 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo. 3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto; II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneita' a concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto; III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. 4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia. Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La commissione e' nominata dal competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. 5. Le graduatorie della I fascia hanno validita' temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validita' biennale. 6. L'aspirante a supplenza puo', per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni. Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilita' ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalita' di interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si dara' luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito tale disponibilita'. Le modalita' di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda. 7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'art. 2, comma 3. 8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facolta' di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, la cumulabilita' di rapporti di lavoro in due diverse province. 9. Avverso le graduatorie di circolo e di istituto e' ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresi', definitiva a seguito della decisione sul reclamo.". Comma 108: Si riporta il testo dell'art. 399, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 1994: "Art. 399. Accesso ai ruoli (Omissis). 3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge.". Comma 109: Si riporta il testo dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997: "Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time. (Omissis). 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
(Omissis).". Per il testo dell'art. 400 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dal comma 113 della presente legge, si veda nelle nota al comma 113. Si riporta il testo dell'art. 399, comma 1, del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, "Art. 399. Accesso ai ruoli 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2009, n. 223: "Art. 1. (Omissis). 4-quinquies. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. (Omissis).". Comma 110: Per il testo dell'art. 400 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge, si veda nelle nota al comma 113. Comma 111: Per il testo dell'art. 400 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge, si veda nelle nota al comma 113. Comma 113: Si riporta il testo, come modificato dalla presente legge, dell'art. 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994: "Art. 400. Concorsi per titoli ed esami 01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita' professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 02. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione. 03. I bandi relativi al personale educativo, nonche' quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda. 1. I concorsi constano di una o piu' prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonche', per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali. 2. E' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento. 3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica capacita' didattica in relazione alle capacita' di apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti. Detta prova e' integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale. 4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9. 5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonche', sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate. 6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. 7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto. 8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi. 11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. 12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano gia' abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge. 13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove. 14. Nei concorsi per titoli ed esami puo' essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto. 15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. 15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo' essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche. 16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie. 17. (abrogato). 18. 19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso. 20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. 21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.". Comma 114: Per il testo dell'art. 400 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge, si veda nelle nota al comma 113. Comma 117: Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 129. Comma 120: Si riporta il testo degli articoli da 437 a 440 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994: "Art. 437. Nomina in prova e decorrenza della nomina 1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola e delle istituzioni educative e' nominato in prova. 2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. 3. Il personale docente ed educativo cosi' nominato, e' ammesso ai sensi dell'art. 440, ad un anno di formazione, che e' valido come periodo di prova. Art. 438. Prova 1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico. 2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente e' valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra. 3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina e' stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica. 4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo e' disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva. 5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova e' prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo. 6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi. Art. 439. Esito sfavorevole della prova 1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. Art. 440. Anno di formazione 1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le universita', e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione. 2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validita' e' richiesto un servizio minimo di 180 giorni. 3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilita' risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'art. 455. 4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attivita' svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo. 5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza. 6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento e' definitivo.". Comma 124: Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, si veda nelle note al comma 93. Comma 127: Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 129. Comma 129: Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dalla presente legge. La novella avra' efficacia a partire dall'anno scolastico 2015/2016: "Art. 11. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresi' le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501.". Comma 130: Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 129. Comma 132: Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31/12/1996, n. 305, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1/03/1997, n. 50, S.O.: "Art. 14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto. 1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale. 2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma. 3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e' estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile nonche' a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le parole ",della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.". Comma 133: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014 - S. O. n. 99: "330. Il secondo e il terzo periodo dell'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.". Comma 134: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 331, della citata legge n. 190 del 2014: "331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuita' didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015 il comma 59 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente: «59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonche' di cui all'art. 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non puo' essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni»". Comma 135: Si riporta il testo dell'art. 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - Suppl. Ordinario n. 210: "8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica puo' avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a centocinquanta unita', determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorita' ad una sede disponibile da loro scelta. E' abrogato l'art. 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.". Comma 137: Si riporta il testo dell'art. 68, comma 3, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005: "3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.". Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37, S.O. Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000: "Art. 1. 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, e' costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e egli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attivita' extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. 4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarita' della gestione e la pubblicita' dei bilanci; b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie si applica l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purche' fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti. 6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parita'. 7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. 9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo. 10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12. 11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio. 12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. 13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita' previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. 14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap. 15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: "Art. 15. Costo dei libri scolastici 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la liberta' di scelta dei docenti nell'eventuale adozione dei libri di testo o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa, nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico. 2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalita' di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica e' registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali gia' preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'azione 'Editoria Digitale Scolastica'. 2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilita' di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'art. 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista; b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi; c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter; c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche. 3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3. 3-ter. La scuola assicura la disponibilita' dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3. 4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.". Comma 139: Il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008, S. O. n. 282. Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. Comma 143: Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»), e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2001, S. O. n. 49. Comma 144: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, si veda nelle note al comma 93. Comma 147: Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997: "Art. 17. Oggetto 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.". Comma 149: Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - S. O. n. 123. Comma 151: Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 - S. O., come modificato dalla presente legge. "Art. 15. Detrazioni per oneri 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. . La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta. c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese; c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse; e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle universita' statali; e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera; f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato. i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis) i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis; i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonche' a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma. 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 2. Per gli oneri indicati alle lettere c ), e), e-bis), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 12 ancorche' non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.". Comma 152: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 62 del 2000: "4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarita' della gestione e la pubblicita' dei bilanci; b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.". Comma 153: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, istitutivo della "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", e' stato registrato dalla Corte dei conti con provv. n. 2058 del 22 luglio 2014. Comma 157: Si riporta il testo dell'art. 108, comma 6, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: "6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta' sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.". Comma 158: Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8, del citato decreto-legge n. 69 del 2013: 8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'art. 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.". Comma 159: Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1996. "Art. 6. Osservatorio per l'edilizia scolastica 1. E' istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonche' da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attivita' di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonche' di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge. 2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. 3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attivita' di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonche' ai fini di cui all'art. 5, comma 1, opera presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura puo' essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di cinque unita' nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui all'art. 5, comma 1, e di due unita' per l'attivita' ordinaria.". Comma 160: Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013: "Art. 10. Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresi' richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti. 1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. 3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle universita', fermo restando quanto gia' previsto dall'art. 15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "in relazione all'art. 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244," sono soppresse; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'. 3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo,". Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - S. O. n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 in S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294: "4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita' strategiche, le modalita' e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i relativi finanziamenti.". Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8, del citato decreto-legge n. 69 del 2013: "8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'art. 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.". Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1985 - S. O.: "Art. 48. Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.". Si riporta il testo dell'art. 32-bis del citato decreto-legge n. 269 del 2003: " Art. 32-bis. Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri 1. A1 fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del fondo. 3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.". Si riporta il testo dell'art. 2, comma 276, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: "276. Il fondo di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita'.". Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013: "8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche' di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo art. 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Per le suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31 dicembre 2015, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualita' di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.". Comma 161: Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1991, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151: "Art. 11. Edilizia scolastica. 1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 , sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. 2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare: a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti; b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalita': 1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unita', con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali e' da prevedere un bacino di utenza piu' ampio di quello distrettuale o interdistrettuale; 2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri; previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto; 3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica; 4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonche' di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso. 3. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato. 4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a piu' scuole e aperti alle attivita' sportive delle comunita' locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera b) sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonche' lo schema di convenzione da stipulare tra le autorita' scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi. 5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali. 6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali. 8. In caso di mancata trasmissione del programma da parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale. 9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 8. 10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5. 11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi.". Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n. 430 del 1991: "Art. 1. Finanziamento per opere di edilizia scolastica 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo. 2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, e' autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalita' di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui e' a carico dello Stato. 3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992 (3), in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e modalita' puo' essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi. 4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 e' finalizzato: a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilita', necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosita' derivante dallo stato degli edifici stessi; b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore. 5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4 si attua con le modalita' previste nei commi da 6 a 14. 6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali. 7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni. 8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici. 9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui. 10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo. 11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo. 12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario del Governo. 13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta. 14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 e' destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprieta' delle istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche. 15. Per l'applicazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane per finalita' di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)».". Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della citata legge n. 431 del 1996: "Art. 2. Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica (Omissis). 4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui, per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessita' e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario di Governo. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 23 del 1996: Art. 4. Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi. 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui e' determinato in lire 225 miliardi. 2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per annualita' e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale. 4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art. 6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformita' rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali. 5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione. 6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni. 7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo. 8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento. 9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo.". Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O. Comma 162: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 625, della citata legge n. 296 del 2006: "625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'art. 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.". Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013: "Art. 10. Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresi' richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti. 1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. 3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle universita', fermo restando quanto gia' previsto dall'art. 15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "in relazione all'art. 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244," sono soppresse; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'. 3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo,". Comma 164: Si riporta il testo dell'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2012) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O.: "Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti locali (Omissis). 26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.". Comma 165: Si riporta il testo dell'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive Modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.: "Art. 80. Misure di razionalizzazione diverse (Omissis). 21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O.: "Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali. 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: (Omissis). b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, della citata legge n. 183 del 2011: "Art. 33. Disposizioni diverse (Omissis). 3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonche' per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento. (Omissis).". Comma 166: Per il testo dell'art. 1, comma 54, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 167: Comma 167: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 54, quarto periodo, della citata legge n. 549 del 1995: "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e' riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica e puo' essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni. La quota residua del Fondo e' riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonche' per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse.". Comma 168: Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dalla presente legge: "Art. 9. Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAMIn vigore dal 12 novembre 2014 1. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 57, comma 2, lettera c) e dall'art. 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce "estrema urgenza", la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali: a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente; b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; c) all'adeguamento alla normativa antisismica; d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. 2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza: a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'art. 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) i bandi di cui al comma 5 dell'art. 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante; c) i termini di cui al comma 6 dell'art. 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni; d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici; e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purche' nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. 2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo' disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 2-ter. All'art. 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,». 2-quater. All'art. 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «all'istruzione scolastica e» sono inserite le seguenti: «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e». 2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'art. 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell'incolumita' pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, puo' accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravita' e urgenza previsti dall'art. 119, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumita' pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo art. 119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'art. 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 2-octies.I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.". Comma 169: Si riporta il testo dell'art. 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato dalla presente legge: "Art. 23-ter. Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.". Comma 170: Si riporta il testo dell'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.: "Art. 2. Disposizioni diverse (Omissis). 239.Al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonche' per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013: "Art. 10. Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresi' richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti. 1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. 3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle universita', fermo restando quanto gia' previsto dall'art. 15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "in relazione all'art. 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244," sono soppresse; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'. 3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo.". Comma 171: Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. Comma 172: Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129, S.O.: "Art. 48. Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.". Comma 173: Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104, come modificato dalla presente legge: "Art. 10. Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresi' richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti. 1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. 2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle universita', fermo restando quanto gia' previsto dall'art. 15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "in relazione all'art. 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244," sono soppresse; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'. (45) 3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo.". Comma 174: Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 58 del 2014, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole 1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita' didattiche nell'anno scolastico 2015/2016 in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva, ovvero sia stata sospesa, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.". Comma 175: Si riporta il testo dell'art. 58, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013: "Art. 58. Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca (Omissis). 5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. (Omissis).". Comma 176: Per il testo dell'art. 10 del citato decreto n. 104 del 2013, modificato dalla presente legge, si veda nelle note al comma 173.
Comma 181: Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 20. 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale; 5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi. 4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilita' e della tutela dell'affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati. 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi: a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello europeo. 9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo. 10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione. 11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.". Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della citata legge n. 104 del 1992: "Art. 3. (Soggetti aventi diritto) In vigore dal 18 febbraio 1992 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. Art. 4. (Accertamento dell'handicap) In vigore dal 18 febbraio 1992 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.". La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2010, n. 244. Si riporta il testo dell'art. 12, comma 9, della citata legge n. 104 del 1992: Art. 12.(Diritto all'educazione e all'istruzione) (Omissis). 9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. (Omissis).". L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997: "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno. ". Il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 (Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30. Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. Il citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, S.O. Comma 182: Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997: Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.". Comma 183: Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 3, della citata legge n. 400 del 1988: "Art. 17. Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". Comma 185: Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009: "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi (Omissis). 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. (Omissis).". Comma 187: Si riporta il testo dell'art. 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301: "Art. 19. Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie e' obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che e' impartito da docenti per i quali tale lingua e' quella materna. La lingua ladina e' usata nelle scuole materne ed e' insegnata nelle scuole elementari delle localita' ladine. Tale lingua e' altresi' usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' stesse. In tali scuole l'insegnamento e' impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco. L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione e' ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle localita' ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale. Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale. Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca. Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano. Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonche' il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza. Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico. I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentanti nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri. I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre. Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento. Per l'eventuale istituzione di universita' nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.". Comma 188: Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unificato di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983: "Art. 9. 1. La provincia adotta le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il consiglio nazionale e' integrato da rappresentanti della provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. 3. La provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici piu' idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarieta' dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto. 4. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano. ". Comma 189: Si riporta il testo dell'art. 19 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972: "Art. 19. Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara' stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie e' obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che e' impartito da docenti per i quali tale lingua e' quella materna. La lingua ladina e' usata nelle scuole materne ed e' insegnata nelle scuole elementari delle localita' ladine. Tale lingua e' altresi' usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle localita' stesse. In tali scuole l'insegnamento e' impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco. L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione e' ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa. Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle localita' ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico. Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale. Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale. Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca. Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano. Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonche' il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza. Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico. I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentanti nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri. I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre. Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento. Per l'eventuale istituzione di universita' nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.". Comma 190: Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 427 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente legge: Art. 427. Reclutamento del personale docente (Omissis). 4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della Provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della Provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della Provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento. (Omissis).". Comma 191: Si riporta il testo dell'art. 10 della legge Costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. "Art. 10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.". Comma 193: Si riporta il testo del comma 4, lettera a), dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: "Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica (Omissis). 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti (Omissis).". Comma 194: Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22 della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448: "Art. 22. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica. (Omissis). 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale. (Omissis).". Comma 195: Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 639 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994: "Art. 639. Contingenti del personale da destinare all'estero (Omissis). 3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo di 624 unita'. (Omissis).". Comma 199: Il testo dell'art. 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", abrogato dalla presente legge a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), abrogati dalla presente legge a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155. Comma 200: Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla presente legge: Art. 19. Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (Omissis). 7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato. (Omissis).". Comma 201: Per il testo del comma 7 dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note al comma 200. Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'art. 15 del citato decreto-legge n. 104 del 2013: "Art. 15. Personale scolastico (Omissis). 2. Al fine di assicurare continuita' al sostegno agli alunni con disabilita', all'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La predetta percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed e' pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.". 2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 e' assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non puo' comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2. (Omissis).". Comma 203: Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 104 del 2013: "Art. 17. Dirigenti scolastici (Omissis). 3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1. (Omissis).". Comma 204: Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: (Omissis). 4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuita' didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. (Omissis).". Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004: "Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma. (Omissis). Si riporta il testo del comma 601 dell'art. 1 della citata legge . 296 del 2006: "601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita' «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonche' per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio.". Comma 205: Si riporta il testo del comma 2 art. 6 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2008, n. 286: "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali (Omissis). 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , introdotto dall' art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall' art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all' art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 . All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti. ". Comma 207: Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 17 della citata legge n. 196 del 2009: "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi (Omissis). 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.. (Omissis).".
(Articolo 1, comma 95)
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(*) Inclusi i posti per la lingua slovena.
(**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.
Il 90 per cento dell’organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni. Il 10 per cento è distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolane e montane, presenza di aree a bassa densità demografica.
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