Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10

Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. (15G00021)

(GU Serie Generale n.45 del 24-2-2015)

Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2015

Titolo I

 

 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista  la  legge  10  dicembre   1997,   n.   425,   e   successive
modificazioni, concernente disposizioni per la riforma degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore  e,  in  particolare,   l'articolo   3,   come   modificato
dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, e in particolare, l'articolo 205, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di
studio  di  istruzione  secondaria  superiore,   e   in   particolare
l'articolo 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti professionali,  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, concernente regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti  tecnici,  a  norma   dell'articolo   64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,   concernente   regolamento   recante   revisione    dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento recante
indicazioni  nazionali  riguardanti  gli   obiettivi   specifici   di
apprendimento concernenti le attivita' e  gli  insegnamenti  compresi
nei piani  degli  studi  previsti  per  i  percorsi  liceali  di  cui
all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e  3,  del
medesimo regolamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente regolamento recante
le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta
degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17  gennaio
2007, n. 6, e in particolare, l'articolo 2, comma 1; 
  Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio  2012,  con  le  quali  sono
state definite le Linee guida del secondo biennio e del  quinto  anno
dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali  nonche'
le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto 2012  con  le  quali  sono  state
definite le Linee guida relative ai percorsi opzionali degli istituti
tecnici  e   professionali   di   cui   ai   decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 aprile 2012; 
  Visto  l'articolo  9,   comma   7,   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, in data  5  giugno  2014,  per  l'avvio  del
programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in
azienda  per  gli  studenti  degli  ultimi  due  anni  delle   scuole
secondarie di secondo grado per il triennio  2014-2016,  adottato  ai
sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
104, convertito con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.
128; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del  1988,  cosi'
come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con  nota
n. 615 del 26 gennaio 2015; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi 
            dei corsi di studio di istruzione secondaria 
                          di secondo grado 
 
  1. La seconda prova scritta degli esami  di  Stato  conclusivi  dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado,  che  puo'
essere anche grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale
e coreutica, ha lo scopo di accertare il possesso  delle  conoscenze,
abilita' e competenze specifiche acquisite dal candidato  nell'ultimo
anno del corso di studio frequentato, relativamente ai  risultati  di
apprendimento indicati nei decreti del  Presidente  della  Repubblica
nn. 87, 88, 89 del 2010, e verte su una delle materie caratterizzanti
il corso di studio, tenuto conto degli  indirizzi,  articolazioni  ed
opzioni in cui sia eventualmente strutturato. 
  2. Le materie  caratterizzanti  i  singoli  corsi  di  studio  sono
indicate negli allegati A (Licei), B (Istituti tecnici), C  (Istituti
professionali), i quali costituiscono parte integrante  del  presente
decreto. 
  3. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono  individuate
annualmente con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,  ai
sensi dell'articolo 3 della legge  10  dicembre  1997,  n.  425,  tra
quelle caratterizzanti i  singoli  corsi  di  studio  indicate  negli
allegati A, B e C di cui al comma 2; la scadenza  per  l'adozione  di
tale decreto ministeriale e' fissata al 31 gennaio  dall'articolo  2,
comma 1, del  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  17
gennaio 2007, n. 6. 
  4. Negli istituti tecnici e professionali, nei  licei  artistici  e
nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda prova scritta  puo'
essere anche grafica/scrittografica o compositiva/esecutiva  musicale
e coreutica, le modalita' di svolgimento della  prova  tengono  conto
della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale. 
  5. La seconda prova si  svolge  in  un'unica  giornata.  La  durata
complessiva e' di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita
contestualmente all'indicazione della prova. 
  6. Nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici  la  durata
massima della prova e' stabilita, rispettivamente, dagli articoli 5 e
7 del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                           Liceo classico 
 
  1. La prova consiste nella traduzione,  in  italiano  ovvero  nella
lingua in cui si svolge l'insegnamento, di un testo latino  o  greco,
ai sensi dell'articolo 1. 
  2. E' consentito l'uso del vocabolario della lingua italiana ovvero
della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, e del  vocabolario
latino-italiano o greco-italiano ovvero del vocabolario latino-lingua
nella quale si svolge l'insegnamento o greco-lingua  nella  quale  si
svolge l'insegnamento. 
    
                               Art. 3 
 
 
                          Liceo scientifico 
 
  1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella  soluzione  di  un
problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta  ad
alcuni quesiti. 
  2. Ai  fini  dello  svolgimento  della  prova,  il  Ministero  puo'
prevedere l'uso di calcolatrici, stabilendone la tipologia. 
                               Art. 4 
 
 
                      Liceo delle scienze umane 
 
  1. Con riferimento al Liceo delle scienze umane, la  prova  di  cui
all'articolo 1 consiste nella trattazione di un  argomento  afferente
ai seguenti ambiti disciplinari: 
  a) antropologico; 
  b)  pedagogico,   con   riferimento   ad   autori   particolarmente
significativi del Novecento; 
  c) sociologico, con riferimento  a  problemi  o  anche  a  concetti
fondamentali. 
  La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 
  2.  Con  riferimento  al  Liceo  delle  scienze  umane  -   Opzione
economico-sociale, la prova di cui all'articolo 1 ha ad  oggetto  una
delle seguenti tipologie: 
  a) trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina; 
  b)  analisi  e  trattazione,   qualitativa   e   quantitativa,   di
particolari  casi  o  situazioni   socio-politiche,   giuridiche   ed
economiche, che possono essere  presentate  al  candidato  anche  con
l'ausilio di grafici, tabelle statistiche, articoli dei giornali o di
riviste specialistiche. 
  La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 
                               Art. 5 
 
 
                           Liceo artistico 
 
  1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella elaborazione di un
progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico,  che
tiene conto della dimensione pratica e laboratoriale delle discipline
coinvolte. Il progetto e' sviluppato secondo le fasi di: 
  a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia; 
  b) schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato  ha  facolta'  di
utilizzare le esperienze espressive acquisite,  facendo  emergere  le
attitudini personali nell'autonomia creativa); 
  c) restituzione tecno-grafica coerente con il progetto; 
  d) realizzazione di modello o prototipo di una parte  significativa
del progetto; 
  e) relazione illustrativa dettagliata sulle scelte di progetto. 
  2. Le modalita' operative consistono in opzioni tecniche  a  scelta
del  candidato  in  relazione  al  tema  previsto   dallo   specifico
indirizzo. 
  3. La durata massima della prova e' di tre giorni, per sei  ore  al
giorno. 
                               Art. 6 
 
 
                          Liceo linguistico 
 
  1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nell'analisi di uno  dei
testi proposti ed e' finalizzata a verificare le capacita' di: 
  a) comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie  e
generi (temi di attualita', storico-sociali, letterari o  artistici),
dimostrando di conoscerne le caratteristiche; 
  b) produrre testi scritti per riferire o descrivere o argomentare. 
  2. La prova si articola in due parti: 
  a) risposte a domande aperte o  anche  chiuse,  relative  al  testo
scelto dal candidato fra quelli proposti; 
  b) redazione di un testo in forma di  narrazione  o  descrizione  o
argomentazione afferente alla  tematica  trattata  nel  testo  scelto
(lunghezza massima 300 parole). 
                               Art. 7 
 
 
                     Licei musicali e coreutici 
 
  1.  Con  riferimento  alla  sezione  musicale  la  prova   di   cui
all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 2 e 3. 
  2. La prima parte della prova, che ha la durata di un  giorno,  per
massimo sei ore, ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: 
  a) analisi di una composizione, o di una sua  parte  significativa,
della letteratura musicale  classica,  moderna  o  contemporanea  con
relativa contestualizzazione storica; 
  b)  composizione  di  un  brano  attraverso  un  basso   dato   con
modulazione ai toni vicini o armonizzazione di una melodia tonale; 
  c) realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono  e
dei materiali correlati allo scopo di produrre un brano  musicale,  o
anche la sonorizzazione di un video; 
  d)  progettazione  di  un'applicazione  musicale   (Plug   in)   di
produzione  e  trattamento  del  suono  in  un  ambiente  a   oggetti
contenente  la   parte   di   sintesi,   di   equalizzazione   e   di
spazializzazione. 
  3. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella
prova di strumento. Essa,  della  durata  massima  di  venti  minuti,
prevede l'esecuzione e l'interpretazione  di  brani  solistici  o  di
musica  d'insieme  o  tratti  da  un  repertorio  concertistico   con
riduzione pianistica. 
  4.  Con  riferimento  alla  sezione  coreutica  la  prova  di   cui
all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 5 e 6. 
  5. La prima parte della prova ha per oggetto: 
  a) l'esibizione collettiva, della durata massima di due ore, in cui
tutti i candidati sono coinvolti su un tema  riguardante  gli  ambiti
della sezione classica e contemporanea definiti in allegato; 
  b) la relazione accompagnatoria, della durata  massima  di  quattro
ore, redatta da ciascun candidato sulla base dell'analisi  stilistica
degli elementi tecnici dell'esibizione e  svolta  con  gli  opportuni
riferimenti alla storia della danza. 
  6. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella
esibizione individuale. Essa, della durata massima di  dieci  minuti,
prevede una variazione del repertorio classico nella sezione classica
ovvero  un  brano  del   repertorio   contemporaneo   nella   sezione
contemporanea. 
  7. Per entrambe le sezioni, la prima e la seconda parte della prova
concorrono alla determinazione del punteggio. 
                               Art. 8 
 
 
                Istituti tecnici - Settore economico 
 
  1. La prova di cui  all'articolo  1  fa  riferimento  a  situazioni
operative in  ambito  economico-aziendale  e  richiede  al  candidato
attivita' di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione
di linee operative, individuazione di problemi e definizione motivata
delle soluzioni, ricerca e produzione di documenti aziendali. 
  2. La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 
  a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso  di
studio; 
  b) analisi di casi aziendali; 
  c) simulazioni aziendali. 
  3. La struttura della prova prevede una prima parte,  che  tutti  i
candidati sono tenuti  a  svolgere,  seguita  da  una  seconda  parte
costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla  base
del numero minimo indicato in calce al testo. 
  4. Nel caso in cui la materia della seconda prova  scritta  sia  la
lingua inglese o la seconda lingua comunitaria, la prova si  articola
in due parti: 
  a) comprensione e analisi di testi scritti, continui  o  anche  non
continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a
domande aperte o anche chiuse; 
  b)  elaborazione  di   un   testo   scritto,   sulla   base   della
documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni
relativi al settore di indirizzo. 
                               Art. 9 
 
 
               Istituti tecnici - Settore tecnologico 
 
  1. La prova di cui  all'articolo  1  fa  riferimento  a  situazioni
operative in ambito tecnologico-aziendale  e  richiede  al  candidato
attivita'  di  analisi  tecnologico-tecniche,  scelta,  decisione  su
processi produttivi, ideazione, progettazione  e  dimensionamento  di
prodotti, individuazione di soluzioni e problematiche organizzative e
gestionali. 
  2. La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 
  a) analisi di problemi tecnologico-tecnici  partendo  da  prove  di
laboratorio su materiali semilavorati, prodotti finiti; 
  b)  analisi  di  caratteristiche  di  macchine  e   apparecchiature
partendo da prove di verifica e collaudo; 
  c) ideazione e progettazione di componenti e prodotti delle diverse
filiere; 
  d) analisi  di  processi  tecnologici  di  produzione,  gestione  e
controllo di qualita' dei processi produttivi; 
  e) sviluppo di  strumenti  per  l'implementazione  di  soluzioni  a
problemi organizzativi e gestionali dei processi produttivi; 
  f) gestione di attivita' produttive e del territorio nel rispetto e
tutela dell'ambiente. 
  3. La struttura della prova prevede una prima  parte  che  tutti  i
candidati sono tenuti  a  svolgere,  seguita  da  una  seconda  parte
costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla  base
del numero minimo indicato in calce al testo. 
                               Art. 10 
 
 
              Istituti professionali - Settore servizi 
 
  1. La prova di cui  all'articolo  1  fa  riferimento  a  situazioni
operative della filiera di servizio e richiede al candidato attivita'
di  analisi,  scelta,  decisione  sullo  svolgimento   dei   processi
produttivi e dei servizi. 
  2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: 
  a) definizione, analisi ed elaborazione  di  un  tema  relativo  al
percorso professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati; 
  b)  analisi  e  soluzione  di  problematiche  della  propria   area
professionale (caso aziendale); 
  c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione
di un prodotto o anche di un servizio; 
  d) individuazione di modalita' e  tecniche  di  commercializzazione
dei prodotti e dei servizi. 
  3. La struttura della prova prevede una prima  parte  che  tutti  i
candidati sono tenuti  a  svolgere,  seguita  da  una  seconda  parte
costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla  base
del numero minimo indicato in calce al testo. 
  4.  Nel  caso  in  cui,  con  riguardo  al  settore   Servizi   per
l'enogastronomia  e   l'ospitalita'   alberghiera   -   Articolazione
accoglienza turistica, la materia della seconda prova scritta sia  la
lingua inglese o la seconda lingua straniera, la prova si articola in
due parti: 
  a) comprensione e analisi di testi scritti, continui  o  anche  non
continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a
domande aperte o anche chiuse; 
    b)  elaborazione  di  un  testo   scritto,   sulla   base   della
documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni
relative al settore di indirizzo. 
                               Art. 11 
 
 
      Istituti professionali - Settore industria e artigianato 
 
  1. La prova di cui  all'articolo  1  fa  riferimento  a  situazioni
operative, professionalmente  rilevanti,  nell'ambito  della  filiera
industriale o  artigianale  di  interesse  e  richiede  al  candidato
attivita'  di  analisi,  scelta,  decisione  sullo  svolgimento   dei
processi produttivi e dei servizi. 
  2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: 
  a) analisi e problemi  tecnici  relativi  alle  materie  prime,  ai
materiali e ai dispositivi del settore di riferimento; 
  b) diagnosi nella predisposizione,  conduzione  e  mantenimento  in
efficienza di macchine, impianti e attrezzature; 
  c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle  normative
sulla sicurezza personale e ambientale; 
  d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione
di un prodotto artigianale o industriale; 
  e) individuazione di modalita' e  tecniche  di  commercializzazione
dei prodotti o anche dei servizi. 
  3. La struttura della prova prevede una prima  parte  che  tutti  i
candidati sono tenuti  a  svolgere,  seguita  da  una  seconda  parte
costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla  base
del numero minimo indicato in calce al testo. 

Titolo II

 

                               Art. 12 
 
 
                          Titoli di studio 
 
  1.  I  titoli  di  studio  del  nuovo  ordinamento  dell'istruzione
secondaria  di  secondo  grado,  vengono   individuati   e   indicati
nell'allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
                               Art. 13 
 
 
                           Certificazioni 
 
  1. I modelli delle certificazioni integrative del diploma di  Stato
saranno oggetto di successivo provvedimento da parte della  Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del  sistema
nazionale di istruzione. 
                               Art. 14 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  L'articolo  2  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139,  concernente
le modalita' di svolgimento della seconda prova scritta  degli  esami
di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore, e' abrogato. 
  2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti del bilancio
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 29 gennaio 2015 
 
                                                Il Ministro: Giannini 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 598 

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