MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10
Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. (15G00021)
(GU Serie Generale n.45 del 24-2-2015)
Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2015
Titolo I
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare, l'articolo 205, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e in particolare l'articolo 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente regolamento recante le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, e in particolare, l'articolo 2, comma 1; Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012, con le quali sono state definite le Linee guida del secondo biennio e del quinto anno dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali nonche' le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto 2012 con le quali sono state definite le Linee guida relative ai percorsi opzionali degli istituti tecnici e professionali di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 aprile 2012; Visto l'articolo 9, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 5 giugno 2014, per l'avvio del programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, adottato ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 615 del 26 gennaio 2015; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 1. La seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che puo' essere anche grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze, abilita' e competenze specifiche acquisite dal candidato nell'ultimo anno del corso di studio frequentato, relativamente ai risultati di apprendimento indicati nei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 2010, e verte su una delle materie caratterizzanti il corso di studio, tenuto conto degli indirizzi, articolazioni ed opzioni in cui sia eventualmente strutturato. 2. Le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio sono indicate negli allegati A (Licei), B (Istituti tecnici), C (Istituti professionali), i quali costituiscono parte integrante del presente decreto. 3. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, tra quelle caratterizzanti i singoli corsi di studio indicate negli allegati A, B e C di cui al comma 2; la scadenza per l'adozione di tale decreto ministeriale e' fissata al 31 gennaio dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6. 4. Negli istituti tecnici e professionali, nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda prova scritta puo' essere anche grafica/scrittografica o compositiva/esecutiva musicale e coreutica, le modalita' di svolgimento della prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale. 5. La seconda prova si svolge in un'unica giornata. La durata complessiva e' di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita contestualmente all'indicazione della prova. 6. Nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici la durata massima della prova e' stabilita, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 del presente decreto.
Art. 2 Liceo classico 1. La prova consiste nella traduzione, in italiano ovvero nella lingua in cui si svolge l'insegnamento, di un testo latino o greco, ai sensi dell'articolo 1. 2. E' consentito l'uso del vocabolario della lingua italiana ovvero della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, e del vocabolario latino-italiano o greco-italiano ovvero del vocabolario latino-lingua nella quale si svolge l'insegnamento o greco-lingua nella quale si svolge l'insegnamento.
Art. 3 Liceo scientifico 1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta ad alcuni quesiti. 2. Ai fini dello svolgimento della prova, il Ministero puo' prevedere l'uso di calcolatrici, stabilendone la tipologia.
Art. 4 Liceo delle scienze umane 1. Con riferimento al Liceo delle scienze umane, la prova di cui all'articolo 1 consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari: a) antropologico; b) pedagogico, con riferimento ad autori particolarmente significativi del Novecento; c) sociologico, con riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali. La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 2. Con riferimento al Liceo delle scienze umane - Opzione economico-sociale, la prova di cui all'articolo 1 ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: a) trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina; b) analisi e trattazione, qualitativa e quantitativa, di particolari casi o situazioni socio-politiche, giuridiche ed economiche, che possono essere presentate al candidato anche con l'ausilio di grafici, tabelle statistiche, articoli dei giornali o di riviste specialistiche. La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento.
Art. 5 Liceo artistico 1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico, che tiene conto della dimensione pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte. Il progetto e' sviluppato secondo le fasi di: a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia; b) schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato ha facolta' di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell'autonomia creativa); c) restituzione tecno-grafica coerente con il progetto; d) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; e) relazione illustrativa dettagliata sulle scelte di progetto. 2. Le modalita' operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione al tema previsto dallo specifico indirizzo. 3. La durata massima della prova e' di tre giorni, per sei ore al giorno.
Art. 6 Liceo linguistico 1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nell'analisi di uno dei testi proposti ed e' finalizzata a verificare le capacita' di: a) comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi (temi di attualita', storico-sociali, letterari o artistici), dimostrando di conoscerne le caratteristiche; b) produrre testi scritti per riferire o descrivere o argomentare. 2. La prova si articola in due parti: a) risposte a domande aperte o anche chiuse, relative al testo scelto dal candidato fra quelli proposti; b) redazione di un testo in forma di narrazione o descrizione o argomentazione afferente alla tematica trattata nel testo scelto (lunghezza massima 300 parole).
Art. 7 Licei musicali e coreutici 1. Con riferimento alla sezione musicale la prova di cui all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 2 e 3. 2. La prima parte della prova, che ha la durata di un giorno, per massimo sei ore, ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: a) analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica; b) composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni vicini o armonizzazione di una melodia tonale; c) realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono e dei materiali correlati allo scopo di produrre un brano musicale, o anche la sonorizzazione di un video; d) progettazione di un'applicazione musicale (Plug in) di produzione e trattamento del suono in un ambiente a oggetti contenente la parte di sintesi, di equalizzazione e di spazializzazione. 3. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della durata massima di venti minuti, prevede l'esecuzione e l'interpretazione di brani solistici o di musica d'insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica. 4. Con riferimento alla sezione coreutica la prova di cui all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 5 e 6. 5. La prima parte della prova ha per oggetto: a) l'esibizione collettiva, della durata massima di due ore, in cui tutti i candidati sono coinvolti su un tema riguardante gli ambiti della sezione classica e contemporanea definiti in allegato; b) la relazione accompagnatoria, della durata massima di quattro ore, redatta da ciascun candidato sulla base dell'analisi stilistica degli elementi tecnici dell'esibizione e svolta con gli opportuni riferimenti alla storia della danza. 6. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella esibizione individuale. Essa, della durata massima di dieci minuti, prevede una variazione del repertorio classico nella sezione classica ovvero un brano del repertorio contemporaneo nella sezione contemporanea. 7. Per entrambe le sezioni, la prima e la seconda parte della prova concorrono alla determinazione del punteggio.
Art. 8 Istituti tecnici - Settore economico 1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede al candidato attivita' di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, ricerca e produzione di documenti aziendali. 2. La prova consiste in una delle seguenti tipologie: a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio; b) analisi di casi aziendali; c) simulazioni aziendali. 3. La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base del numero minimo indicato in calce al testo. 4. Nel caso in cui la materia della seconda prova scritta sia la lingua inglese o la seconda lingua comunitaria, la prova si articola in due parti: a) comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a domande aperte o anche chiuse; b) elaborazione di un testo scritto, sulla base della documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni relativi al settore di indirizzo.
Art. 9 Istituti tecnici - Settore tecnologico 1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al candidato attivita' di analisi tecnologico-tecniche, scelta, decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, individuazione di soluzioni e problematiche organizzative e gestionali. 2. La prova consiste in una delle seguenti tipologie: a) analisi di problemi tecnologico-tecnici partendo da prove di laboratorio su materiali semilavorati, prodotti finiti; b) analisi di caratteristiche di macchine e apparecchiature partendo da prove di verifica e collaudo; c) ideazione e progettazione di componenti e prodotti delle diverse filiere; d) analisi di processi tecnologici di produzione, gestione e controllo di qualita' dei processi produttivi; e) sviluppo di strumenti per l'implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e gestionali dei processi produttivi; f) gestione di attivita' produttive e del territorio nel rispetto e tutela dell'ambiente. 3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base del numero minimo indicato in calce al testo.
Art. 10 Istituti professionali - Settore servizi 1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attivita' di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati; b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale); c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un servizio; d) individuazione di modalita' e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi. 3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base del numero minimo indicato in calce al testo. 4. Nel caso in cui, con riguardo al settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita' alberghiera - Articolazione accoglienza turistica, la materia della seconda prova scritta sia la lingua inglese o la seconda lingua straniera, la prova si articola in due parti: a) comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a domande aperte o anche chiuse; b) elaborazione di un testo scritto, sulla base della documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo.
Art. 11 Istituti professionali - Settore industria e artigianato 1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell'ambito della filiera industriale o artigianale di interesse e richiede al candidato attivita' di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore di riferimento; b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, impianti e attrezzature; c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e ambientale; d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o industriale; e) individuazione di modalita' e tecniche di commercializzazione dei prodotti o anche dei servizi. 3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base del numero minimo indicato in calce al testo.
Titolo II
Art. 12 Titoli di studio 1. I titoli di studio del nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado, vengono individuati e indicati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 13 Certificazioni 1. I modelli delle certificazioni integrative del diploma di Stato saranno oggetto di successivo provvedimento da parte della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
Art. 14 Disposizioni finali 1. L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalita' di svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e' abrogato. 2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti del bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 gennaio 2015 Il Ministro: Giannini Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 598
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