Il 26 febbraio il Senato approva definitivamente, in seconda lettura, con 159 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, il disegno di legge, già approvato dalla Camera il 25 febbraio us, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (“Milleproroghe”), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Nella stessa giornata il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nonchè interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese
Di seguito il comunicato del Quirinale:
“Di grande rilevanza istituzionale l’impegno di governo e gruppi parlamentari per la sostanziale inemendabilità dei decreti legge”
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha oggi promulgato la legge di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nonchè interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese. Si è preso atto che Governo e Parlamento hanno provveduto ad espungere dal testo molte delle aggiunte sulle quali erano stati formulati rilievi da parte del Capo dello Stato. Restano comunque disposizioni in ordine alle quali potranno essere successivamente adottati gli opportuni correttivi, alcuni dei quali sono del resto indicati in appositi ordini del giorno approvati dalle Camere o accolti dal Governo.
Il Presidente Napolitano ha altresì preso atto dell’impegno assunto dal Governo e dai Presidenti dei gruppi parlamentari di attenersi d’ora in avanti al criterio di una sostanziale inemendabilità dei decreti-legge. Si tratta di una affermazione di grande rilevanza istituzionale che vale – insieme alla sentenza n. 360 del 1996 con la quale la Corte costituzionale pose fine alla reiterazione dei decreti-legge non convertiti nei termini tassativamente previsti – a ricondurre la decretazione d’urgenza nell’ambito proprio di una fonte normativa straordinaria ed eccezionale, nel rispetto dell’equilibrio tra i poteri e delle competenze del Parlamento, organo titolare in via ordinaria della funzione legislativa, da esercitare nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari.
Di seguito i passaggi che interessano la Scuola:
Art. 2, comma 4-novies:
Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per le destinazioni all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008,/ 2008/2009 e 2009/2010.
Art. 2, comma 4-septiesdecies:
Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).
Art. 2, comma 4-octiesdecies:
Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.
Art. 2, comma 4-noviesdecies:
Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 2, comma 54:
All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.”
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