Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 21 gennaio, approva i seguenti provvedimenti:
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mariastella Gelmini:
– uno schema di regolamento per il rinnovo delle modalità di conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari (prima e seconda fascia), in attuazione dalla recente legge di riforma dell’università e per favorire la trasparenza dei concorsi e la valorizzazione del merito nelle università. L’abilitazione durerà quattro anni ed il mancato conseguimento precluderà la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per la medesima fascia o per la fascia superiore. Sarà il Ministro, con un proprio decreto, a definire i criteri di valutazione, che saranno verificati ogni cinque anni dal Consiglio universitario nazionale e dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario. Lo schema di regolamento, sul quale saranno sentiti anche il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza dei rettori delle università italiane, sarà trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari per i pareri prescritti; (…)
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta:
– uno schema di decreto legislativo che offre una corretta e definitiva interpretazione delle regole sulla partecipazione sindacale e sulle competenze della contrattazione collettiva integrativa, al fine di sanare discrasie organizzative che possano insorgere. Lo schema verrà trasmesso alla Conferenza unificata ed alle Commissioni parlamentari.
Di seguito il comunicato stampa relativo allo schema di regolamento per il rinnovo delle modalità di conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari:
Università: regolamento per il conseguimento dell’abilitazione scientifica
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 gennaio 2010, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Mariastella Gelmini, il regolamento che provvede ad attuare la legge di riforma dell’università del 30 dicembre 2010, limitatamente all’abilitazione scientifica nazionale e precisa che lo stesso riguarda le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica, necessaria per accedere alla prima e seconda fascia dei professori universitari.
In particolare, il regolamento disciplina i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione, devono essere indette nel mese di ottobre, per ciascun settore concorsuale e in maniera distinta per la prima e per la seconda fascia dei professori, con decreto del Direttore Generale competente.
Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche, devono essere presentate al Ministero per via telematica, con procedura valicata da un apposito Comitato.
La durata dell’abilitazione e di quattro anni: il suo mancato conseguimento preclude la partecipazione a tutte le procedure di abilitazione nel biennio successivo per la medesima fascia o per la fascia superiore (art. 3).
La disciplina che definisce i criteri di valutazione, che saranno adottati dalle commissioni nazionali, è rimessa ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro, che potrà prevedere un numero massimo (comunque non inferiore a dodici) di pubblicazioni scientifiche da presentare per conseguire l’abilitazione.
L’adeguatezza e la congruità di tali criteri sarà sottoposta a verifica quinquennale, sulla base dei pareri espressi dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) (art. 4).
È poi previsto che le procedure di abilitazione si svolgano presso università individuate per sorteggio da una lista (formata dal Ministero e aggiornata ogni due anni) di università ritenute idonee, che provvederanno ad assicurare le strutture ed il supporto per l’espletamento delle procedure; per ciascuna procedura l’università nomina un responsabile dei procedimenti che ne assicura il regolare svolgimento.
Gli oneri, di cui si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono a carico dell’università (art. 5).
Quanto alla formazione delle commissioni, di durata biennale, il regolamento disciplina dettagliatamente le modalità di presentazione degli aspiranti “commissari nazionali”, che in ogni caso sono tenuti al rispetto dei criteri e dei parametri di qualificazione richiesti per i candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori e si dispone che sia possibile, per motivate esigenze relative alla formazione della commissione, procedere alla nomina di un secondo commissario in servizio presso la medesima università (art. 6).
Nelle operazioni di sorteggio è assicurata, fra l’altro, la presenza in ciascuna commissione di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari (art. 7).
Ciascuna commissione, dopo aver eletti tra i propri componenti il presidente e il segretario, accede per via telematica, utilizzando appositi codici forniti dal Ministero, alla lista delle domande, all’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché alla relativa documentazione, presentati dai candidati; attribuisce poi l’abilitazione, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei propri componenti, con motivato giudizio, fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività svolte di ricerca e sviluppo (art. 8).
Infine, sono previste alcune disposizioni transitorie per la prima applicazione del testo normativo (art. 9).
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