DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010 , n. 225
(in GU 29 dicembre 2010, n. 303)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare
misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie, al fine di consentire una piu’ concreta e puntuale
attuazione dei correlati adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza
1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e
dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza
in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta l’ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui
al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori
termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
Art. 2
Proroghe onerose di termini
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010,
si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a
2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota
del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro
400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni
di euro e’ destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica
per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al
precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate
nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita’. Al maggiore
onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro
per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.
2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293
del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche’ dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nel Veneto, e’ differito alla data del 30
giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente,
pari a 93 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi
dell’articolo 3.
3. E’ sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di
gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall’articolo 39,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del
presente comma e’ disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 325, 327, 335, 338
e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di
spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2011. Il limite di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non
si applica ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1,
commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All’onere derivante dal
presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 3.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24
milioni di euro per l’anno 2012 cui si provvede ai sensi
dell’articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi
importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il
predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella
determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2012
assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al
primo periodo.
6. Per garantire l’operativita’ degli sportelli unici per
l’immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli
uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure
di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in
deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno
i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui
al presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l’anno 2011, si
provvede ai sensi dell’articolo 3.
7. Dopo il comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono inseriti i seguenti:
«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di
dismissione immobiliare di cui al comma 196 e’ fissato al 31 dicembre
2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche’ dal comma
2 dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al
fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica. Nell’ambito di tale procedura e’ considerata urgente
l’alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di
cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del protocollo d’intesa
sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il
comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruita’ del valore
degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi
dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A
tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte
dall’Agenzia del demanio con le procedure di cui all’articolo 1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e
valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui
al presente comma le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma
437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla
vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati,
unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento
all’intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2
dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al
bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilita’
speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a
concorrenza dell’importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, piu’
gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente
gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero
della difesa per le attivita’ di riallocazione delle funzioni svolte
negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti
dalla vendita dei beni sono acquisiti all’entrata del bilancio dello
Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del comune
di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 8-bis del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di
comprovati requisiti di elevata professionalita’ nella gestione
economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per
gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono
accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie
rispetto al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma
13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo
Commissario, concernente l’accertamento del debito del comune di Roma
alla data del 30 luglio 2010, che e’ approvato con effetti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per
l’anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita’ speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi
di Bilancio”, da riassegnare ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere
destinata all’estinzione dell’anticipazione di tesoreria
complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».
8. Il secondo periodo del comma 196 dell’articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e’ sostituito dal seguente: «L’anticipazione
e’ accreditata sulla contabilita’ speciale aperta ai sensi
dell’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte
residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico
del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».
9. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente: «13-bis. Per
l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso,
previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,
il Commissario straordinario del Governo e’ autorizzato a stipulare
il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto
qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la
relativa copertura di spesa. Si applica l’articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario
straordinario, procede all’accertamento definitivo del debito e ne
da’ immediata comunicazione al Ministero dell’economia e delle
finanze congiuntamente alle modalita’ di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la
titolarita’ del debito in capo all’emittente e l’ammortamento dello
stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario
straordinario del Governo e’ altresi’ autorizzato, anche in deroga
alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del
debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell’eventuale
eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove
possibile, gli accantonamenti gia’ effettuati.»;
b) dopo il comma 13-bis e’ inserito il seguente:
«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 253
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso
per il Commissario straordinario , sono a carico del fondo di cui
all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare
i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e’ stabilito, in misura non superiore all’80 per cento del
trattamento economico spettante a figure analoghe
dell’amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il
Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all’importo
del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario
di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorche’
risultano esaurite le attivita’ di carattere gestionale di natura
straordinaria e residui un’attivita’ meramente esecutiva e
adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;
c) al comma 14-quater, il quarto periodo e’ sostituito dal
seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi
precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle
stesse eventualmente previste, sono versate all’entrata del bilancio
del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell’anno
di riferimento, provvede a versare all’entrata del bilancio dello
Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso
Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui
all’articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
d) al comma 15, il primo periodo e’ soppresso;
e) al comma 17, le parole «L’accesso al fondo di cui al comma 14
e’ consentito a condizione della verifica positiva da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo puo’ estinguere i
debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi
dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica
positiva da parte del Ministero dell’interno di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze»; l’ultimo periodo, in fine,
e’ soppresso.
10. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, la lettera d) e’ cosi’ sostituita:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla
lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze della compatibilita’ finanziaria con
gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al
rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento
netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita’ e
crescita:
fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante
riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni
agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all’entrata
del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui
all’articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi
incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e
per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa,
nonche’, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui
all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla
ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro
della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica,
al Ministero dell’economia e delle finanze;
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all’entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di
ammortamento dei titoli di Stato;
in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla
complessita’ ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali
interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza
viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi
due punti;».
11. All’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della
difesa individua, attraverso procedura competitiva, la societa’ di
gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le
cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili
conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono
continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla
riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del
crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli
immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente
comma non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del
presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410;
b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi
o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti
dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli
immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le
modalita’ previste dall’articolo 307, comma 10, lettera d). A tale
fine possono essere destinate alle finalita’ del fondo casa di cui
all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino
al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle
difesa.».
12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma 4,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai
sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12
mesi, dall’entrata in vigore del presente decreto si procede secondo
quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione
degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di
Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20
di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la
partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario
internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi
aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito
con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e
si provvede all’estensione della linea di credito gia’ esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d’Italia e’ autorizzata a svolgere le trattative con
il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un
accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all’allegato 1 del
presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale
accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) la Banca d’Italia e’ altresi’ autorizzata, qualora si
richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all’ammontare di
cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di
13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow
(NAB) e’ autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello
strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia’
esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo
(DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati
mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e
la Banca d’Italia.
14. E’ altresi’ prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia per
la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi
piu’ poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la
Banca d’Italia e’ autorizzata a concedere un prestito pari a 800
milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di
mercato tramite l’Extended credit facility del Poverty reduction and
growth trust, secondo le modalita’ concordate tra il Fondo monetario
internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca
d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
concedere un sussidio tramite l’Extended credit facility del Poverty
reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di
diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno
utilizzate le risorse gia’ a disposizione presso il Fondo monetario
internazionale.
15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e’ accordata la garanzia
dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati
e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti dall’attivazione della garanzia
dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del
capitale e degli interessi maturati, nonche’ al tasso di cambio, si
provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base
8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall’operativita’ della
garanzia di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e’ possibile provvedere mediante anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e’ effettuata entro il
termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura
speciale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio
2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno
2010, n. 99.
18. Per l’anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle
convenzioni delle Agenzie fiscali e’ differito al 30 giugno dello
stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per
l’adozione dei relativi atti presupposti.
19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque,
quale attivita’ principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93
milioni di euro per l’anno 2010, 264,1 milioni di euro per l’anno
2011 e 24 milioni per l’anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l’anno 2010 mediante corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l’anno 2010, di
una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilita’ speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di
Bilancio»;
b) quanto a euro 50 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220;
c) quanto a euro 73 milioni per l’anno 2011 mediante versamento,
entro il 30 gennaio 2011, all’entrata del bilancio dello Stato di
quota parte delle disponibilita’ dei conti di tesoreria accesi per
gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa ai sensi del comma
847 dell’articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni; il versamento e’ effettuato a valere sulle
risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell’articolo 106
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2011 e a 24 milioni di
euro per l’anno 2012, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo
delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all’entrata del
bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell’Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti
programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere
destinate alle finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1. Le predette
somme, iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, non
impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto
residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l’anno 2011, mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2010, mediante
accantonamento delle disponibilita’ di competenza relative alla
categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per
ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili,
costituiscono economia di bilancio al termine dell’esercizio. Per
effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle
Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti
di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti
sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche
interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l’utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per
l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
—————————–
Tabella 1
(previsto dall’articolo 1)
Allegato 1
(previsto dall’articolo 2, comma 13, lettera a))
Allegato 2
(articolo 3, comma 1, lettera e))
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