Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 dicembre 2010
(in GU 16 dicembre 2010, n. 293)
Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico». (10A14890)
Titolo I
Ambito di applicazione e regole generali
IL MINISTRO
dell’economia e delle finanze
Visto l’art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
prevede l’unificazione del pagamento delle competenze fisse e
accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico» a decorrere dal 30
novembre 2010;
Visto l’art. 4, commi 4-bis e seguenti, del decreto legge 31 maggio
2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 recante
disposizioni in materia di pagamento di stipendi e competenze
accessorie;
Visti gli articoli 62 e 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440 e gli articoli 286 e 287 del relativo regolamento emanato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che prevedono, rispettivamente,
il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi mediante ruoli,
ovvero mediante ordinativi sulle Tesorerie emessi dalle
amministrazioni centrali;
Visto il Capo V, articoli 356 e seguenti del Regio decreto 23
maggio 1924, n. 827 concernenti «Ruoli di spese fisse» e, in
particolare, gli articoli 370 e 383 recanti, rispettivamente, i tempi
e le modalita’ di riscossione di stipendi e pensioni e la facolta’ di
riscossione a mezzo delegato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,
n. 21 recante ªModalita’ agevolative per la riscossione dei titoli di
spesa dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n.
138 concernente «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere
a), b) e d) del secondo comma dell’art. 1 della legge 7 agosto 1985,
n. 428 in materia di semplificazione delle procedure relative al
pagamento di stipendi e pensioni»;
Visto il Capo II, articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 riguardanti il pagamento degli
stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spese fisse;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e
integrazioni recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 recanti la disciplina secondo cui
sono effettuati mediante mandati informatici i pagamenti per le
retribuzioni al personale dipendente dalle amministrazioni centrali
dello Stato;
Visto l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367 concernente il pagamento di stipendi e pensioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995
recante «Disposizioni per il pagamento di stipendi e altri assegni
fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato»;
Visto l’art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
secondo cui la societa’ Poste italiane Spa e’ autorizzata ad
effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469 recante norme di semplificazione del procedimento per il
versamento di somme all’entrata e la riassegnazione alle unita’
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto in particolare l’art. 58 del citato decreto legislativo n.165
del 2001 concernente la realizzazione di un piu’ efficace controllo
della spesa con particolare riferimento al costo del lavoro, mediante
acquisizione dei flussi finanziari relativi alle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n.
123 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1986, n. 429 in materia di modalita’ di pagamento delle
pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data
31 ottobre 2002 che ha previsto l’erogazione degli stipendi e degli
assegni fissi amministrati con ruoli di spese fisse mediante ordini
collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata;
Visto il protocollo d’intesa 26 maggio 2003 tra il Ministero
dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia per la disciplina
degli aspetti operativi e tecnici relativi ai pagamenti degli ordini
di spesa telematici su ruoli di spese fisse;
Visto l’accordo di servizio 30 giugno 2004 per lo scambio delle
informazioni fra i sistemi informativi del Dipartimento
dell’amministrazione generale del personale e dei servizi e del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato finalizzato a dare
concreta attuazione al disposto dell’art. 58 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data
29 maggio 2007 concernente le istruzioni sul Servizio di tesoreria
dello Stato;
Visto il parere in data 29 ottobre 2010 delle sezioni riunite della
Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1
Pagamento unificato
1. Il presente decreto, emanato in esecuzione dell’art. 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 concerne la disciplina
dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e
accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni
dello Stato, di seguito denominato «cedolino unico».
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
amministrazioni di cui all’art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
3. Per il Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca, di
seguito denominato MIUR, tali disposizioni si applicano a tutto il
personale delle istituzioni scolastiche e al personale delle
istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica
fatta eccezione per il personale supplente breve, nominato dai
responsabili delle predette Istituzioni, le cui competenze fisse, ad
esclusione dei casi previsti dall’art. 2, comma 5, del decreto-legge
7 settembre 2007, n. 147, convertito con integrazioni e modificazioni
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a
carico dei bilanci delle predette Istituzioni.
4. Il pagamento delle competenze nette a favore dei dipendenti, e’
disposto con un unico titolo di pagamento. Il dettaglio di tutte le
competenze erogate, compresi gli oneri fiscali, previdenziali e
assistenziali previsti dalla legge e altre ritenute, viene esposto su
un’unica distinta mensile.
Titolo I
Ambito di applicazione e regole generali
Art. 2
Imputazione dei pagamenti
1.Al fine della realizzazione del cedolino unico, a partire
dall’esercizio 2011, i pagamenti delle competenze fisse e accessorie
dei dipendenti delle amministrazioni statali vengono gestiti su
capitoli unici, nell’ambito di ogni Centro di
responsabilita’/Programma.
2. Le spese per competenze fisse e accessorie di cui al presente
decreto sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno
finanziario in cui vengono disposti i pagamenti.
3. Le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio
finanziario a titolo di competenze accessorie sono versate, a cura
delle amministrazioni interessate, sull’apposito capitolo/articolo
dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio dello Stato,
istituito per ogni singola amministrazione, di cui all’art. 12 del
presente decreto. In occasione dell’emissione del pagamento delle
competenze accessorie, relativo all’ultima mensilita’ erogata nel
corso dell’esercizio, ciascuna amministrazione dovra’ provvedere a
definire le economie da accertare alla chiusura dell’esercizio,
nonche’ le somme da versare in entrata occorrenti per il pagamento,
nell’esercizio successivo, delle competenze accessorie al personale
maturate nell’esercizio corrente e non erogate.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1999, n. 469, art. 2, comma 2, le risorse versate in entrata saranno
riassegnate in conto competenza al corrispondente capitolo/piano
gestionale della spesa dell’esercizio successivo, a seguito di
specifica richiesta dell’amministrazione interessata.
Qualora non sia stato possibile seguire la suddetta procedura,
l’amministrazione potra’ comunque versare durante l’esercizio
successivo le somme rimaste da pagare, sui medesimi capitoli/articoli
di entrata del bilancio per la successiva riassegnazione al
capitolo/piano gestionale della spesa.
Titolo I
Ambito di applicazione e regole generali
Art. 3
Definizione del capitolo e piani gestionali
Per tutte le amministrazioni statali destinatarie delle
disposizioni del presente decreto, i capitoli unici per il pagamento
delle competenze fisse e accessorie hanno la seguente denominazione:
«Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta
regionale sulle attivita’ produttive».
Ogni capitolo di spesa, di cui al comma 1 del presente articolo, e’
ripartito in piani gestionali secondo il seguente dettaglio:
a) Piano gestionale 01: “Stipendi e assegni fissi al personale,
comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del
lavoratore” (spese obbligatorie);
b) Piano gestionale 02: “Contributi previdenziali e assistenziali a
carico dell’amministrazione relativi alle competenze fisse” (spese
obbligatorie);
c) Piano gestionale 03: “Compenso per lavoro straordinario al
personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico
del lavoratore”;
d) Piano gestionale 04: “Quota del Fondo Unico di Amministrazione
al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico
del lavoratore”;
e) Piano gestionale 05: “Contributi previdenziali e assistenziali a
carico dell’amministrazione relativi alle competenze accessorie”;
f) Piano gestionale 50: “Riemissione dei pagamenti non andati a
buon fine”.
I capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR di cui
all’art. 1, comma 3, del presente decreto sono ripartiti secondo il
seguente dettaglio:
A) Istituzioni scolastiche:
a) Piano Gestionale 01: “Stipendi, retribuzioni e altri assegni
fissi ai dirigenti scolastici, al personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato,
comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del
lavoratore” (spese obbligatorie);
b) Piano gestionale 02: “Spese per l’insegnamento della religione
cattolica e per le attivita’ alternative all’insegnamento della
religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a
carico del lavoratore”;
c) Piano gestionale 03: “Spese per le supplenze a tempo determinato
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico
del lavoratore”;
d) Piano gestionale 04: “Contributi previdenziali e assistenziali a
carico dell’amministrazione relativi alle competenze fisse” (spese
obbligatorie);
e) Piano gestionale 05: ” Compensi e indennita’ per il
miglioramento dell’offerta formativa ad eccezione delle ore
eccedenti, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico
del lavoratore”;
f) Piano gestionale 06: “Spese per la liquidazione delle ore
eccedenti comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del
lavoratore”;
g) Piano gestionale 07: “Compensi per lo svolgimento degli esami di
maturita’ e idoneita’ e abilitazione, comprensivi degli oneri fiscali
e contributivi a carico del lavoratore”;
h) Piano gestionale 08: “Contributi previdenziali e assistenziali a
carico dell’amministrazione relativi alle competenze accessorie”;
i) Piano gestionale 50: “Riemissione dei pagamenti non andati a
buon fine”.
B) Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica
a) Piano gestionale 01: “Stipendi, retribuzioni e altri assegni
fissi al personale direttivo, docente e non docente di ruolo,
comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del
lavoratore” (spese obbligatorie);
b) Piano gestionale 02: “Spese per le supplenze a tempo determinato
del personale docente e non docente, comprensive degli oneri fiscali
e contributivi a carico del lavoratore”;
c) Piano gestionale 03: “Contributi previdenziali e assistenziali a
carico dell’amministrazione relativi alle competenze fisse” (spese
obbligatorie);
d) Piano gestionale 04: “Compensi e indennita’ per il miglioramento
dell’offerta formativa, comprensivi degli oneri fiscali e
contributivi a carico del lavoratore”;
e) Piano gestionale 05: “Compensi per gli esami, comprensivi degli
oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore”;
f) Piano gestionale 06: “Contributi previdenziali e assistenziali a
carico dell’amministrazione relativi alle competenze accessorie”;
g) Piano gestionale 50: “Riemissione dei pagamenti non andati a
buon fine”.
E’ fatta salva la possibilita’ di istituire ulteriori piani
gestionali o modificare gli esistenti, nell’ambito del medesimo
capitolo, per le competenze accessorie specifiche delle singole
amministrazioni.
Titolo I
Ambito di applicazione e regole generali
Art. 4
Regole di gestione dei capitoli e dei piani gestionali
1. Non possono essere effettuate variazioni contabili compensative
tra i piani gestionali di natura obbligatoria e gli altri.
2. Nei casi in cui il piano gestionale, destinato ai contributi
previdenziali e assistenziali posti a carico dell’amministrazione e
correlati alle singole competenze accessorie, presenti una
disponibilita’ insufficiente, lo stanziamento del piano gestionale
del correlato compenso accessorio va ridotto proporzionalmente.
Titolo I
Ambito di applicazione e regole generali
Art. 5
Titoli di spesa
1. Il pagamento unificato delle competenze fisse e accessorie a
carico del bilancio dello Stato e’ disposto, sulla base dei dati e
delle informazioni fornite dalle singole amministrazioni, dal Service
Personale Tesoro, di seguito denominato SPT, gestito dal Dipartimento
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del
Ministero dell’economia e delle finanze.
2. SPT dispone i pagamenti, di cui al precedente comma 1, per mezzo
di ordini collettivi di pagamento, emessi in forma dematerializzata,
ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
31 ottobre 2002.
Titolo I
Ambito di applicazione e regole generali
Art. 6
Modalita’ di estinzione dei titoli di spesa
1. I titoli di spesa sono estinti in via ordinaria mediante
accreditamento sui conti correnti bancari o postali oppure nei
libretti postali di risparmio, intestati ai soggetti beneficiari dei
titoli di spesa.
2. Oltre alle modalita’ di estinzione indicate al precedente comma
1, i titoli di pagamento possono estinguersi mediante:
a. pagamento in contanti presso le tesorerie, presso gli uffici
postali e gli altri uffici abilitati;
b. commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca
d’Italia a favore dell’intestatario del titolo;
c. versamento su conti di tesoreria o su capitoli di entrata del
bilancio dello Stato;
d. ogni altra modalita’ di pagamento aggiuntiva prevista dai
protocolli di intesa sottoscritti tra Banca d’Italia e MEF relativi
ai titoli di spesa di cui all’art. 5 del presente decreto.
Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i
titoli di spesa di cui all’art. 5 del presente decreto, non possono
essere estinti mediante l’istituto della delega di cui all’art. 383
del Regio decreto 25 maggio 1924, n. 827.
Titolo II
Ripartizione degli stanziamenti
Art. 7
Decreto ministeriale di riparto
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legge 31 maggio 2010,
n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
all’inizio di ogni anno finanziario, le amministrazioni, con decreto
ministeriale, stabiliscono le dotazioni finanziarie di ogni struttura
centrale e periferica al fine di attuare un piano di riparto nel
rispetto degli stanziamenti di ciascun capitolo/piano gestionale del
proprio stato di previsione della spesa, relativo al pagamento delle
competenze accessorie da liquidare ai dipendenti.
2. Per i soggetti di cui all’art. 1, comma 3 del presente decreto,
la dotazione finanziaria complessiva a disposizione di ciascuna
Istituzione e’ individuata con il decreto ministeriale, di cui al
comma 1 del presente articolo, emanato per l’anno finanziario in
corso, e dalle somme determinate per gli anni precedenti e non ancora
utilizzate.
3. Le amministrazioni predispongono il decreto ministeriale di
riparto avvalendosi, per la ripartizione della dotazione finanziaria,
di apposite funzionalita’ del sistema informativo SICOGE. Le
strutture destinatarie del decreto ministeriale sono definite Punti
Ordinanti di Spesa, di seguito denominati POS.
4. Il decreto ministeriale di riparto e’ trasmesso al competente
Ufficio Centrale di Bilancio, di seguito denominato UCB, ai fini dei
controlli di ragioneria. La ripartizione della dotazione finanziaria,
una volta registrato il decreto dall’UCB, e’ resa disponibile in via
telematica alla Corte dei conti per il riscontro dei pagamenti.
5. La dotazione finanziaria individuata per ogni struttura
beneficiaria del piano di riparto rappresenta il limite di spesa
entro cui la medesima struttura puo’ pianificare le spese per le
competenze accessorie.
6. Il decreto ministeriale di riparto non crea disponibilita’
finanziaria per le strutture destinatarie del limite di spesa e non
determina movimento di fondi; le somme sono accantonate sui
capitoli/piani gestionali dello stato di previsione della spesa di
ciascun Ministero.
7. La registrazione del decreto ministeriale di riparto da parte
del competente UCB consente ai POS di disporre, tramite SPT, la
liquidazione delle competenze accessorie al personale con le
modalita’ di cui ai successivi articoli.
8. La dotazione finanziaria di ciascun POS puo’ essere ridefinita
per sopravvenute esigenze e in relazione ai criteri stabiliti dagli
accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva
integrativa ed e’ disposta con ulteriore e motivato decreto
ministeriale di riparto da inviare al competente UCB per il controllo
e la registrazione.
Titolo III
Procedimento di erogazione delle competenze fisse e accessorie
Art. 8
Comunicazione delle competenze fisse e accessorie
1. Gli uffici responsabili e i POS, attraverso flussi informatici
e opportune funzionalita’, comunicano a SPT rispettivamente le
informazioni necessarie ad elaborare i titoli di pagamento per il
trattamento economico fisso e gli importi spettanti a ciascun
beneficiario per le singole tipologie di trattamento accessorio.
2. Gli uffici responsabili e i POS sono responsabili dell’esattezza
delle informazioni comunicate a SPT, sulla base delle quali sono
elaborati i pagamenti.
3. Per i soggetti di cui all’art. 1, comma 3 del presente decreto,
il dettaglio della liquidazione delle competenze accessorie, prima
della trasmissione a SPT, deve essere confermato congiuntamente per
le Istituzioni scolastiche dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi e dal Dirigente scolastico e per le Istituzioni per
l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore dell’Ufficio di Ragioneria.
Titolo III
Procedimento di erogazione delle competenze fisse e accessorie
Art. 9
Controllo di ragioneria
1. Nulla e’ innovato per effetto della procedura disciplinata dal
presente decreto rispetto agli ordinari principi di controllo nonche’
alle specifiche modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti delle
Amministrazioni o delle Istituzioni dotate di speciale autonomia
gestionale e di bilancio.
2. I competenti UCB e le Ragionerie Territoriali dello Stato, di
seguito denominate RTS, sulla base delle richieste di pagamento
inoltrate da SPT, autorizzano la spesa delle competenze accessorie
per il tramite del Sistema Informativo della Ragioneria Generale
dello Stato.
3. In caso di mancata autorizzazione delle competenze accessorie da
parte del competente ufficio di controllo, e’ responsabilita’ dei POS
provvedere alla rimozione delle cause ostative per garantire il
pagamento.
4. Nelle ipotesi di osservazioni da parte del competente ufficio di
controllo in merito alla componente obbligatoria della retribuzione,
l’ufficio responsabile provvedera’ al recupero delle somme non dovute
nel primo pagamento utile successivo.
5. Per i soggetti di cui all’art. 1, comma 3 del presente decreto,
si applicano le modalita’ di controllo previste dai rispettivi
vigenti ordinamenti amministrativo-contabili.
Titolo III
Procedimento di erogazione delle competenze fisse e accessorie
Art. 10
Pagamento unificato
1. Le competenze accessorie confluiscono nel pagamento unificato,
di cui all’art. 5 del presente decreto, esclusivamente nel caso di
positivo riscontro da parte del competente ufficio di controllo.
2. SPT provvede ad includere tutte le competenze accessorie
autorizzate nella prima mensilita’ di stipendio utile, garantendo il
pagamento della componente di retribuzione fissa, avente natura di
spesa obbligatoria.
Titolo IV
Pagamenti e rendicontazione
Art. 11
Contabilizzazione dei pagamenti
1. I pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto sono emessi
con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e
successivamente, verificato l’esito dei pagamenti comunicato da Banca
d’Italia, ne viene disposta l’imputazione agli specifici piani
gestionali in cui si ripartisce il capitolo medesimo.
2. La Tesoreria dello Stato procede all’estinzione dei titoli, dopo
aver eseguito i controlli di natura informatica sull’esistenza e
sulla congruita’ dei dati ricevuti per via telematica.
3. Ferme restando le vigenti modalita’ di rendicontazione del
pagato da parte della Banca d’Italia, SPT, a fronte della
rendicontazione ricevuta da quest’ultima, registra l’esito degli
ordini di pagamento a livello di capitolo/piano gestionale e, con
cadenza mensile, rende disponibili alla Ragioneria Generale dello
Stato e alla Corte dei conti:
a) il pagato per Capitolo/piano gestionale
b) il pagato per Capitolo di bilancio distinto per titolo di
pagamento
c) i pagamenti non andati a buon fine.
Il flusso di cui al punto a) e’ inviato da SPT anche alla Banca
d’Italia.
Titolo IV
Pagamenti e rendicontazione
Art. 12
Versamenti all’entrata
1. Nello stato di previsione dell’entrata, per ciascuna
amministrazione e’ istituito un apposito capitolo, ai sensi dell’art.
2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Ciascun capitolo, attribuito al capo che identifica
l’amministrazione competente, e’ cosi’ articolato:
– Art. 01- Versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla
fine dell’esercizio a titolo di competenze accessorie;
– Art. 02 – Versamenti relativi a pagamenti non andati a buon fine.
Titolo IV
Pagamenti e rendicontazione
Art. 13
Pagamenti non andati a buon fine
1. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali
nonche’ di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi
motivo e quelle non pagate entro il termine di esigibilita’ di cui
all’art. 101, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 29 maggio 2007 concernente le Istruzioni sul Servizio di
Tesoreria dello Stato, sono versate dalla Tesoreria dello Stato
all’Art. 02 del capitolo di entrata del bilancio dello Stato, come
specificato al precedente art. 12, per la successiva riassegnazione
al pertinente capitolo di spesa / piano gestionale 50.
2. Gli Uffici responsabili delle competenze erogate devono attivare
ogni intervento necessario al fine di regolarizzare la situazione
contabile dei pagamenti non andati a buon fine e, nei casi dovuti, a
comunicare a SPT la richiesta di riemissione del titolo di pagamento.
3. SPT, sulla base delle informazioni ricevute, emette un nuovo
titolo di pagamento a favore del creditore per una somma non
superiore all’importo iniziale e ne rendiconta il pagamento sul piano
gestionale 50 relativo al capitolo di spesa originario, come indicato
al comma 3 del precedente art. 11.
4. Ciascuna amministrazione richiede tempestivamente al Ministro
dell’economia e delle finanze, e in ogni caso entro fine anno,
tramite il coesistente UCB, la riassegnazione delle somme al proprio
capitolo di spesa e pertinente piano gestionale 50, a fronte del
versamento delle somme al capitolo di entrata – Art.02 – dedicato ai
pagamenti non andati a buon fine.
5. SPT mette a disposizione della Ragioneria Generale dello Stato e
della Corte dei conti le informazioni relative ai titoli non andati a
buon fine per consentire il riscontro delle riemissioni.
Titolo IV
Pagamenti e rendicontazione
Art. 14
Monitoraggio del costo del lavoro pubblico
1. In attuazione dell’art. 58 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, SPT trasmette
mensilmente alla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato
Generale sugli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico – IGOP – informazioni sul trattamento giuridico ed
economico fondamentale ed accessorio del personale amministrato,
sulla base dell’accordo di servizio firmato in data 30 giugno 2004.
La Ragioneria Generale dello Stato, con procedure informatiche, mette
a disposizione della Corte dei conti le informazioni mensili per le
finalita’ previste dal titolo V del citato decreto legislativo n.
165/2001 inerenti il controllo dell’andamento del costo del lavoro
pubblico.
Titolo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 15
Disposizioni finali
1. Con successiva circolare del Ministero dell’economia e delle
finanze saranno definite le modalita’ e le scadenze operative per
l’attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto.
Titolo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 16
Regime transitorio
1. I pagamenti mediante cedolino unico sono gestiti a partire dalle
somme assegnate in conto competenza 2011 con le modalita’ e le
procedure previste dal presente decreto.
2. Le somme rimaste da pagare sugli esercizi finanziari precedenti
al 2011 sono gestite dalle strutture centrali e periferiche, secondo
quanto indicato nel comma 3 dell’art. 2 del presente decreto.
3. Restano iscritte nei bilanci delle Istituzioni scolastiche e
delle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica le somme accreditate dal MIUR a tutto il 31 dicembre 2010
per la copertura degli oneri contrattuali connessi alla
corresponsione del trattamento accessorio al personale. Affluiscono,
altresi’, ai suddetti bilanci le somme rimaste da pagare alla
chiusura del predetto anno 2010, nello stato di previsione del MIUR e
destinate alla medesima finalita’. Le competenze accessorie dovute al
personale per l’anno scolastico/accademico 2010/2011 dovranno essere
liquidate e pagate da ciascuna Istituzione utilizzando le giacenze di
cassa derivanti dai predetti fondi; esaurite dette giacenze, le
competenze accessorie verranno liquidate con le modalita’ previste
dal presente decreto.
Titolo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 17
Modifiche ed integrazioni alle istruzioni sul Servizio di tesoreria
dello Stato
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio
2007 concernente le Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato,
viene cosi’ modificato:
a) all’art. 70 aggiungere alla fine «e) ordini collettivi di
pagamento emessi in forma dematerializzata per il pagamento unificato
delle competenze fisse ed accessorie di seguito denominato “Cedolino
unico”»;
b) all’art. 96, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis – Le somme relative al pagamento di competenze fisse e
accessorie al personale dipendente tramite la procedura del “Cedolino
unico” restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonche’ di
vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo, e quelle
non pagate entro il termine di esigibilita’ di cui all’art. 101,
comma 3, sono versate dalla Tesoreria dello Stato su apposito
capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa / piano
gestionale, ai fini del rinnovo del pagamento al creditore.»;
c) alla rubrica dell’art. 107, dopo la parola «stipendi» aggiungere
l’espressione «, competenze accessorie,»;
d) all’art. 107, lettera a), dopo la parola «stipendi» aggiungere
l’espressione «e competenze accessorie»;
e) all’art. 109, dopo le parole «in contanti» aggiungere
l’espressione «, ivi compresi quelli degli ordini collettivi di
pagamento emessi in forma dematerializzata»;
f) all’art. 111 sostituire le parole «comma 3» con «commi 3 e
3-bis».
Roma, 1° dicembre 2010
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 8,
Economia e finanze, foglio n. 182