Legge 4 novembre 2010, n. 183

Legge 4 novembre 2010, n. 183

(in S.O. n. 243 alla G.U. 9 novembre 2010, n. 262)

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:


                               Art. 1.

              (Delega al Governo per la revisione della
               disciplina in tema di lavori usuranti)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi   di   riassetto  normativo,  al  fine  di  concedere  ai
lavoratori  dipendenti  impegnati in particolari lavori o attivita' e
che  maturano  i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere
dal  1°  gennaio  2008  la possibilita' di conseguire, su domanda, il
diritto  al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli
previsti  per  la  generalita'  dei  lavoratori dipendenti, secondo i
principi  e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere
da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
  Restano   ferme  le  modalita'  procedurali  per  l'emanazione  dei
predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di
copertura  finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 recano, ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una
clausola  di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito
della  funzione  di  accertamento  del  diritto al beneficio emergano
scostamenti  tra  gli  oneri  derivanti  dalle  domande  accolte e la
copertura  finanziaria  prevista,  trovi  applicazione un criterio di
priorita', in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a
parita'  degli  stessi,  della  data  di presentazione della domanda,
nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
                               Art. 2. 
 
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli  enti  vigilati  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero  della
                               salute) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti  e
societa' vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
e dal Ministero della salute nonche' alla ridefinizione del  rapporto
di vigilanza dei predetti Ministeri sugli  stessi  enti,  istituti  e
societa' rispettivamente vigilati, ferme restando la  loro  autonomia
di ricerca e  le  funzioni  loro  attribuite,  in  base  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) semplificazione  e  snellimento  dell'organizzazione  e  della
struttura amministrativa degli enti, istituti  e  societa'  vigilati,
adeguando  le  stesse  ai  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
economicita'  dell'attivita'  amministrativa  e   all'organizzazione,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le  specifiche
disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  riordino  delle
competenze   dell'Istituto   per   lo   sviluppo   della   formazione
professionale dei lavoratori e della societa' Italia Lavoro Spa; 
    b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi  di
funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e
mediante   adeguamento   dell'organizzazione   e   della    struttura
amministrativa degli enti e istituti  vigilati  ai  principi  e  alle
esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  riconoscendo  il  valore  strategico
degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini; 
    c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministero  della  salute  e  gli
enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i  predetti
Ministeri la  possibilita'  di  emanare  indirizzi  e  direttive  nei
confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; 
    d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto
delle attuali modalita' di finanziamento,  secondo  il  principio  di
autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri  di  cui  alle
lettere a) e b) del presente comma; 
    e) previsione dell'obbligo degli  enti  e  istituti  vigilati  di
adeguare i propri statuti alle disposizioni dei  decreti  legislativi
emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di  sei
mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. (2) ((5)) 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro
della salute, ciascuno  in  relazione  alla  propria  competenza,  di
concerto, rispettivamente, con il Ministro  della  salute  e  con  il
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche'  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,   nonche'   con   il   Ministro   della   difesa
limitatamente al decreto legislativo relativo  alla  riorganizzazione
della Croce  rossa  italiana,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  e  previo  parere   della   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;  decorso  tale
termine, il Governo puo'  comunque  procedere.  Successivamente,  gli
schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro  quaranta
giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente  comma  scada  nei  trenta
giorni che precedono la  scadenza  del  termine  per  l'adozione  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo e'  prorogato  di
due mesi. 
  3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui
al presente articolo non deve comportare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge si procede al riordino degli organi collegiali  e  degli  altri
organismi istituiti con Legge o con regolamento  nell'amministrazione
centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; 
    b)  razionalizzazione  delle  competenze  delle   strutture   che
svolgono funzioni omogenee; 
    c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro
eventuale  unificazione,   a   quelle   strettamente   indispensabili
all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; 
    d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)
che "Il termine per l'esercizio della delega di cui  all'articolo  2,
comma 1, della legge 4 novembre  2010,  n.  183,  limitatamente  agli
enti, istituti e societa' vigilati dal  Ministero  della  salute,  e'
differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente  comma,  sono
compresi tra i principi e criteri  direttivi  per  l'esercizio  della
delega quelli di sussidiarieta' e di  valorizzazione  dell'originaria
volonta' istitutiva, ove rinvenibile". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 7 agosto 2012, n. 131, nel modificare l'art. 1, comma 2 della
L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che
"Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa
Italiana (CRI) con gli interventi  per  la  funzionalita'  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco  e  con  il  riordino  del  Servizio
nazionale della protezione  civile,  nell'intento  di  realizzare  un
compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14,  e'
differito al 30 settembre 2012". 
                               Art. 3.

      (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping
       e per la tutela della salute nelle attivita' sportive)

  1.  All'articolo  3  della  legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis.  I  componenti della Commissione sono designati tra persone
di  comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma
1, secondo le seguenti modalita':
    a)  cinque  componenti  designati dal Ministro della salute o suo
delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
    b)   cinque   componenti   designati   dal  Sottosegretario  alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui
uno con funzioni di vice presidente;
    c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    d) un componente designato dal CONI;
    e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
    f)  un  ufficiale  del  Comando  carabinieri  per la tutela della
salute designato dal Comandante".
  2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, e' abrogato.
                               Art. 4. 
 
                 (Misure contro il lavoro sommerso) 
 
1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Ferma restando l'applicazione delle  sanzioni  gia'  previste
dalla  normativa  in  vigore,  in  caso  di  impiego  di   lavoratori
subordinati  senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico,  si  applica  altresi'  la
sanzione amministrativa da euro  1.500  a  euro  12.000  per  ciascun
lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per  ciascuna  giornata
di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro
8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di  euro  30  per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato per un periodo  lavorativo  successivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei  contributi
e dei premi riferiti  a  ciascun  lavoratore  irregolare  di  cui  ai
periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le sanzioni di  cui  al  comma  3  non  trovano  applicazione
qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo  precedentemente
assolti, si  evidenzi  comunque  la  volonta'  di  non  occultare  il
rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma
3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano  accertamenti  in
materia  di  lavoro,  fisco  e  previdenza.  Autorita'  competente  a
ricevere il  rapporto  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  24
novembre 1981,  n.  689,  e'  la  Direzione  provinciale  del  lavoro
territorialmente competente». 
2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel settore
turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno  o  piu'
dati  anagrafici   inerenti   al   lavoratore   puo'   integrare   la
comunicazione   entro   il   terzo   giorno   successivo   a   quello
dell'instaurazione   del   rapporto   di   lavoro,   purche'    dalla
comunicazione  preventiva  risultino  in  maniera  inequivocabile  la
tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro». 
3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis  del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54,  della  legge  24
dicembre 2007,n. 247, la parola:  «constatate»  e'  sostituita  dalla
seguente: «commesse». 
 
                               Art. 5. 
 
    (Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni) 
 
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  gli
enti pubblici economici»; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il  ventesimo  giorno
del  mese  successivo  alla  data  di  assunzione,  di  proroga,   di
trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la  proroga,
la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi  al
mese precedente». 
2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1
e' inserito il seguente: 
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e
secondo i criteri  e  le  modalita'  individuati  con  circolare  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i  dati  di
cui  al  comma  1  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della fanzione pubblica, che  li  pubblica  nel  proprio
sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati
e' comunque rilevante ai fini della misurazione e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti». 
3. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo  21  aprile
2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: «All'atto della assunzione» sono  sostituite  dalle
seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»; 
    b) le parole: «pubblici e» sono soppresse; 
    c) l'ultimo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Il  datore  di
lavoro pubblico puo' assolvere all'obbligo di informazione di cui  al
decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.  152,  con  la  consegna  al
lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo  alla  data
di assunzione, della copia della comunicazione di  instaurazione  del
rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia  del  contratto
individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale  di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
4. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo  21  aprile
2000, n. 181, le parole:  «I  datori  di  lavoro  privati,  gli  enti
pubblici economici e le pubbliche  amministrazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
economici». 
 
                               Art. 6.

(Disposizioni  riguardanti  i  medici e altri professionisti sanitari
                          extracomunitari)

  1.  All'articolo  27 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 1-quater, e' inserito il seguente:
  "1-quinquies.  I  medici  e  gli  altri  professionisti sanitari al
seguito  di  delegazioni  sportive,  in  occasione  di manifestazioni
agonistiche  organizzate  dal Comitato olimpico internazionale, dalle
Federazioni  sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale
italiano  o  da  organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti  o,  nei casi individuati con decreto del Ministro della
salute,  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e con il Ministro
dell'interno,  al  seguito  di gruppi organizzati, sono autorizzati a
svolgere   la   pertinente   attivita',  in  deroga  alle  norme  sul
riconoscimento  dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della
rispettiva  delegazione  o  gruppo  organizzato  e  limitatamente  al
periodo   di   permanenza   della   delegazione   o   del  gruppo.  I
professionisti  sanitari  cittadini  di  uno Stato membro dell'Unione
europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole".
                               Art. 7. 
 
          (Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro) 
 
1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,
come da ultimo  modificato  dall'articolo  41  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  In  caso   di   violazione   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si  applica  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  100  a  750  euro.  Se   la
violazione si riferisce a piu' di  cinque  lavoratori  ovvero  si  e'
verificata in almeno tre periodi di riferimento di  cui  all'articolo
4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori  ovvero  si  e'
verificata  in  almeno  cinque  periodi   di   riferimento   di   cui
all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a
5.000 euro e non e' ammesso il pagamento  della  sanzione  in  misura
ridotta.  In  caso  di   violazione   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 10, comma 1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata  in  almeno  due  anni,  la
sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la  violazione  si
riferisce a piu' di dieci  lavoratori  ovvero  si  e'  verificata  in
almeno quattro anni, la sanzione amministrativa e'  da  800  a  4.500
euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  In  caso   di   violazione   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 7, comma  1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a piu'  di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno  tre  periodi  di
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000  euro.
Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la  sanzione
amministrativa e' da 900 a 1.500 euro e non e' ammesso  il  pagamento
della sanzione in misura ridotta». 
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e  3  possono  essere  derogate
mediante contratti collettivi stipulati a livello  nazionale  con  le
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative.  In
assenza  di  specifiche   disposizioni   nei   contratti   collettivi
nazionali,  le  deroghe  possono  essere  stabilite   nei   contratti
territoriali o aziendali stipulati con  le  organizzazioni  sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative   sul   piano   nazionale   o
territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di
periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o  la  concessione  di
riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di
navi impiegate  in  viaggi  di  breve  durata  o  adibite  a  servizi
portuali». 
 
                               Art. 8. 
 
      (Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, 
     convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002) 
 
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n.  56,  e'
aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «L'elettorato  passivo  e'
altresi' esteso ai professori di seconda fascia nel caso  di  mancato
raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la  predetta
elezione». 
 
                               Art. 9. 
 
    (Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, 
     convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, 
         e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, 
      convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009) 
 
1. Al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole:  «nonche'
di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  della  legge  4
novembre 2005, n. 230,» sono soppresse. 
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10  novembre  2008,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: «, illustrati e discussi davanti alla  commissione,»  sono
soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite  le  seguenti:
«discussi pubblicamente con la commissione,». 
 
                              Art. 10. 
 
(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione  universitaria  ad
                        ordinamento speciale) 
 
1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e'  inserito
il seguente: «Fermo restando  il  rispetto  dei  predetti  limiti  di
spesa, le quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale». 
 
                              Art. 11.

          (Abrogazione di norme concernenti le valutazioni
                comparative dei docenti universitari)

1. Le lettere d) ed l) dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio
1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui
al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
sono abrogati.
                              Art. 12. 
 
 (Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia 
              e delle finanze alle universita' statali) 
 
1. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3  giugno  2008,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
«4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in  servizio  presso
la Scuola superiore dell'economia e delle  finanze  alle  universita'
statali, in conformita'  a  quanto  stabilito  dall'articolo  13  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata  Scuola
trasferisce all'universita' interessata le risorse finanziarie per la
corresponsione   del   trattamento   retributivo   del    ricercatore
trasferito». 
 
                              Art. 13. 
 
      (Mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni) 
 
1. In caso di conferimento di funzioni statali alle  regioni  e  alle
autonomie  locali  ovvero  di  trasferimento  o  di  conferimento  di
attivita' svolte  da  pubbliche  amministrazioni  ad  altri  soggetti
pubblici ovvero di esternalizzazione di attivita' e  di  servizi,  si
applicano  al  personale  ivi  adibito,  in  caso  di   esubero,   le
disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165. 
2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«2-sexies.  Le  pubbliche  amministrazioni,  per  motivate   esigenze
organizzative, risultanti dai documenti  di  programmazione  previsti
all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalita' previste dai rispettivi  ordinamenti,  personale  di  altre
amministrazioni per un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,  fermo
restando quanto  gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal
presente decreto». 
3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le
assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal  comma
2-sexies dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n.  165  del
2001, introdotto dal comma  2  del  presente  articolo.  In  caso  di
mancata rideterminazione, i rapporti in corso  continuano  ad  essere
disciplinati dalle originarie fonti. 
 
                              Art. 14. 
 
    (Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali 
                  effettuato da soggetti pubblici) 
 
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui  al
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 e' soppresso; 
    b) all'articolo 19, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento  delle  prestazioni
di chiunque sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e  la  relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d)». 
2. Dopo il comma 11 dell'articolo  72  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  Legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: 
«11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in  servizio
e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego,  gli  enti  e
gli  altri  organismi  previdenziali   comunicano,   anche   in   via
telematica,  alle  amministrazioni  pubbliche  richiedenti   i   dati
relativi all'anzianita' contributiva dei dipendenti interessati». 
 
                              Art. 15. 
 
(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
    n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali 
                   a dirigenti di seconda fascia) 
 
1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e'  inserito  il  seguente:  «Nel
caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale  a
dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di  prestito,  non
si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo  23,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni». 
2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica  agli  incarichi
conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 
 
                              Art. 16. 
 
  (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale) 
 
1. In  sede  di  prima  applicazione  delle  disposizioni  introdotte
dall'articolo  73  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono
sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di  concessione  della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
gia' adottati prima della  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2008. 
 
                              Art. 17. 
 
      (Applicazione dei contratti collettivi del comparto della 
         Presidenza del Consiglio dei ministri al personale 
                         ad essa trasferito) 
 
1.  Al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  trasferito  e
inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   e   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a  decorrere  dal
1° gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000
euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
                              Art. 18. 
 
                            (Aspettativa) 
 
1. I dipendenti pubblici possono  essere  collocati  in  aspettativa,
senza assegni e senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per  un
periodo  massimo  di  dodici  mesi,  anche  per   avviare   attivita'
professionali   e   imprenditoriali.   L'aspettativa   e'    concessa
dall'amministrazione,  tenuto  conto  delle  esigenze  organizzative,
previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 
2. Nel periodo di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  non  si
applicano  le  disposizioni  in  tema  di  incompatibilita'  di   cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni. 
3. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  23-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
 
                              Art. 19. 
 
     (Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e 
              del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 
 
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e  dei
contenuti  del  rapporto  di  impiego  e  della   tutela   economica,
pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta  la  specificita'  del
ruolo delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche'  dello  stato  giuridico  del
personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita'  dei
compiti, degli obblighi e delle limitazioni  personali,  previsti  da
leggi e regolamenti, per le  funzioni  di  tutela  delle  istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e  della  sicurezza  interna  ed
esterna, nonche' per i peculiari requisiti  di  efficienza  operativa
richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti. 
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di  cui  al
comma 1 e' definita con successivi provvedimenti legislativi,  con  i
quali  si  provvede  altresi'  a  stanziare  le  occorrenti   risorse
finanziarie. 
3.  Il  Consiglio  centrale  di   rappresentanza   militare   (COCER)
partecipa, in rappresentanza del personale militare,  alle  attivita'
negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al  comma  1  e
concernenti il trattamento economico del medesimo personale. 
 
                              Art. 20. 
 
     (Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato) 
 
1. A decorrere dall'anno  2012,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e'
incrementata di 5 milioni di  euro.  Al  relativo  onere,  pari  a  5
milioni di euro annui a decorrere  dal  2012,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle  proiezioni,  per  il  medesimo  anno,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2010-2012,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
2.  Fermo  restando  il  diritto  al  risarcimento  del   danno   del
lavoratore, le norme aventi forza  di  legge  emanate  in  attuazione
della delega di cui  all'articolo  2,  lettera  b),  della  legge  12
febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non  trovano
applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato  e,
pertanto, le disposizioni penali di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,  non  si  applicano,  per  il
periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti  a  bordo  dei  mezzi  del
medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal  giudice  penale  non
pregiudicano le azioni risarcitone eventualmente intraprese  in  ogni
sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi,  per  l'accertamento
della  responsabilita'  civile   contrattuale   o   extracontrattuale
derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato  decreto  n.
303 del 1956. 
 
                              Art. 21. 
 
 (Misure atte a garantire pari opportunita', benessere di chi lavora 
    e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche) 
 
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «c) realizzare la  migliore  utilizzazione  delle  risorse  umane
nelle pubbliche  amministrazioni,  assicurando  la  formazione  e  lo
sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato,  garantendo  pari  opportunita'
alle lavoratrici ed ai  lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque
forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»; 
    b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e  pari
opportunita' tra  uomini  e  donne  e  l'assenza  di  ogni  forma  di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al  genere,  all'eta',
all'orientamento  sessuale,  alla  razza,  all'origine  etnica,  alla
disabilita', alla religione o alla lingua,  nell'accesso  al  lavoro,
nel trattamento  e  nelle  condizioni  di  lavoro,  nella  formazione
professionale, nelle promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le
pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo  e  si  impegnano  a  rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica  al
proprio interno»; 
    c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti: 
    «01.  Le  pubbliche  amministrazioni  costituiscono  al   proprio
interno, entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  il  "Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze  in  un
solo organismo, i comitati per le  pari  opportunita'  e  i  comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione  collettiva,  dei  quali  assume  tutte  le   funzioni
previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al  personale
delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 
    02. Il Comitato unico di garanzia per le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni ha  composizione  paritetica  ed  e'  formato  da  un
componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello di  amministrazione  e  da  un
pari  numero  di  rappresentanti  dell'amministrazione  in  modo   da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i  generi.
Il  presidente  del  Comitato  unico   di   garanzia   e'   designato
dall'amministrazione. 
    03.    Il    Comitato    unico    di    garanzia,     all'interno
dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,  consultivi  e
di verifica e  opera  in  collaborazione  con  la  consigliera  o  il
consigliere nazionale  di  parita'.  Contribuisce  all'ottimizzazione
della produttivita' del  lavoro  pubblico,  migliorando  l'efficienza
delle prestazioni collegata alla garanzia di un  ambiente  di  lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi  di  pari  opportunita',  di
benessere  organizzativo  e  dal  contrasto  di  qualsiasi  forma  di
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 
    04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di  garanzia
sono disciplinate da linee guida contenute in una  direttiva  emanata
di  concerto  dal  Dipartimento  della  funzione   pubblica   e   dal
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei ministri entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione. 
    05. La  mancata  costituzione  del  Comitato  unico  di  garanzia
comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione  del
personale,  da  valutare  anche  al  fine  del  raggiungimento  degli
obiettivi»; 
    d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita'
dei Comitati unici di garanzia  per  le  pari  opportunita',  per  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni,  nell'ambito   delle   proprie   disponibilita'   di
bilancio»; 
    e) all'articolo 57, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le pubbliche amministrazioni, secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9, adottano tutte le misure  per  attuare  le  direttive
dell'Unione europea in materia di pari opportunita',  contrasto  alle
discriminazioni ed alla violenza morale o  psichica,  sulla  base  di
quanto  disposto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica». 
 
                              Art. 22. 
 
(Eta'  pensionabile  dei  dirigenti  medici  del  Servizio  sanitario
                             nazionale) 
 
1. Al comma 1 dell'articolo  15-nonies  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, le  parole:  «dirigenti  medici  del  Servizio
sanitario  nazionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dirigenti
medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»  e  le
parole: «fatta salva  l'applicazione  dell'articolo  16  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti:
«ovvero, su istanza dell'interessato, al  maturare  del  quarantesimo
anno di servizio  effettivo.  In  ogni  caso  il  limite  massimo  di
permanenza non puo' superare  il  settantesimo  anno  di  eta'  e  la
permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un  aumento  del  numero
dei dirigenti». 
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I dipendenti in  aspettativa  non  retribuita  che
ricoprono cariche  elettive  presentano  la  domanda  almeno  novanta
giorni prima del compimento del limite di eta' per il collocamento  a
riposo». 
3. Le disposizioni di cui al  comma  1  dell'articolo  15-nonies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici
e del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale  in  servizio
alla data del 31 gennaio 2010. 
 
                               Art. 23

         (Delega al Governo per il riordino della normativa
           in materia di congedi, aspettative e permessi)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  vigente  in
materia  di  congedi,  aspettative  e  permessi, comunque denominati,
fruibili  dai  lavoratori  dipendenti  di datori di lavoro pubblici o
privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)   coordinamento   formale   e   sostanziale  del  testo  delle
disposizioni  vigenti  in materia, apportando le modifiche necessarie
per  garantire  la  coerenza  giuridica,  logica  e sistematica della
normativa  e  per  adeguare,  aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
    b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva
l'applicazione  dell'articolo  15  delle  disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
    c)  riordino  delle  tipologie di permessi, tenuto conto del loro
contenuto  e  della  loro diretta correlazione a posizioni giuridiche
costituzionalmente tutelate;
    d)  ridefinizione  dei  presupposti  oggettivi e precisazione dei
requisiti soggettivi, nonche' razionalizzazione e semplificazione dei
criteri  e  delle  modalita'  per  la  fruizione  dei  congedi, delle
aspettative  e  dei  permessi di cui al presente articolo, al fine di
garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
    e)   razionalizzazione   e   semplificazione   dei  documenti  da
presentare,  con particolare riferimento alle persone con handicap in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5   febbraio   1992,   n.   104,  o  affette  da  patologie  di  tipo
neuro-degenerativo o oncologico.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono adottati su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentite le associazioni
dei   datori   e  dei  prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
rappresentative  sul piano nazionale e previo parere della Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta
giorni  dalla  data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine,  il  Governo  puo'  comunque procedere. Successivamente, gli
schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle
competenti  Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta
giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione
del  parere  parlamentare  di  cui al presente comma scada nei trenta
giorni  che  precedono  la  scadenza  del  termine per l'adozione dei
decreti  legislativi  di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di
due mesi.
  3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui
al  presente  articolo  non  deve comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
                              Art. 24.

(Modifiche  alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a
          portatori di handicap in situazione di gravita')

  1.  All'articolo  33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a
tempo  pieno,  il  lavoratore  dipendente,  pubblico  o  privato, che
assiste  persona  con  handicap  in  situazione di gravita', coniuge,
parente  o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado
qualora  i  genitori  o  il  coniuge  della  persona  con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta'
oppure  siano  anche  essi  affetti  da patologie invalidanti o siano
deceduti  o  mancanti,  ha diritto a fruire di tre giorni di permesso
mensile  retribuito  coperto  da  contribuzione  figurativa, anche in
maniera   continuativa.   Il   predetto   diritto   non  puo'  essere
riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla
stessa   persona   con   handicap  in  situazione  di  gravita'.  Per
l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap  in  situazione  di
gravita',  il  diritto  e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente";
    b) al comma 5, le parole da: "Il genitore" fino a: "handicappato"
sono  sostituite  dalle seguenti: "Il lavoratore di cui al comma 3" e
le parole:
    "al  proprio  domicilio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al
domicilio della persona da assistere";
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "7-bis.   Ferma   restando   la   verifica  dei  presupposti  per
l'accertamento  della  responsabilita' disciplinare, il lavoratore di
cui  al  comma  3  decade  dai  diritti  di cui al presente articolo,
qualora  il  datore  di  lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il
venir  meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei
medesimi  diritti.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  comma  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica".
  2.  All'articolo  42 del testo unico delle disposizioni legislative
in   materia   di   tutela   e  sostegno  della  maternita'  e  della
paternita',di  cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Successivamente  al  compimento  del  terzo anno di eta' del
bambino  con  handicap in situazione di gravita', il diritto a fruire
dei  permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto ad entrambi
i  genitori,  anche  adottivi,  che possono fruirne alternativamente,
anche in maniera continuativa nell'ambito del mese";
    b) il comma 3 e' abrogato.
  3.  All'articolo  20,  comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le
parole da: "nonche'" fino a: "non convivente" sono soppresse.
  4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica:
    a)  i  nominativi  dei  propri  dipendenti  cui  sono accordati i
permessi  di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio
1992,  n.  104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi
dei  lavoratori  padri  e  delle lavoratrici madri, specificando se i
permessi  sono  fruiti  dal  lavoratore con handicap in situazione di
gravita',  dal  lavoratore  o  dalla  lavoratrice  per  assistenza al
proprio  figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti
o affini;
    b)  in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza
a  persona  con  handicap in situazione di gravita', il nominativo di
quest'ultima,     l'eventuale     rapporto     di    dipendenza    da
un'amministrazione  pubblica  e  la  denominazione  della  stessa, il
comune di residenza dell'assistito;
    c)   il  rapporto  di  coniugio,  il  rapporto  di  maternita'  o
paternita'  o  il  grado  di  parentela o affinita' intercorrente tra
ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
    d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice
madre,  la specificazione dell'eta' maggiore o minore di tre anni del
figlio;
    e)  il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti
da  ciascun  lavoratore  nel corso dell'anno precedente e per ciascun
mese.
  5.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di
bilancio,  una  banca  di  dati informatica costituita secondo quanto
previsto  dall'articolo  22,  commi  6  e 7, del codice in materia di
protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al decreto legislativo 30
giugno  2003,  n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al
comma   4  del  presente  articolo,  che  sono  fornite  da  ciascuna
amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno,
nel  rispetto  delle misure di sicurezza previste dal predetto codice
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  6.  La  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica e' autorizzata al trattamento dei dati personali e
sensibili  di  cui al comma 4, la cui conservazione non puo' comunque
avere   durata   superiore   a   ventiquattro  mesi.  Ai  fini  della
comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma  4,  le  amministrazioni
pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali
e  sensibili  e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo
non  superiore  a  trenta  giorni dalla loro comunicazione, decorsi i
quali,  salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano
la  cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta,
conservazione,  elaborazione  dei  dati  in  forma  elettronica e no,
nonche'  nella  comunicazione  alle amministrazioni interessate. Sono
inoltre  consentite  la  pubblicazione  e  la divulgazione dei dati e
delle  elaborazioni  esclusivamente in forma anonima. Le attivita' di
cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla
legittima   fruizione  dei  permessi,  sono  di  rilevante  interesse
pubblico.  Rimangono  fermi  gli  obblighi previsti dal secondo comma
dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma
dell'articolo  11  della  legge  27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto
comma  dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti
l'invio  degli  elenchi  delle  persone  sottoposte  ad  accertamenti
sanitari,  contenenti  soltanto  il  nome,  il cognome e l'indirizzo,
rispettivamente  all'Ente  nazionale per la protezione e l'assistenza
dei  sordi,  all'Unione  italiana  dei  ciechi  e  degli ipovedenti e
all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
                              Art. 25. 
 
                      (Certificati di malattia) 
 
1. Al fine  di  assicurare  un  quadro  completo  delle  assenze  per
malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace  sistema
di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in  tutti
i casi di assenza per malattia dei dipendenti  di  datori  di  lavoro
privati, per il rilascio e  la  trasmissione  della  attestazione  di
malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo  55-septies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
                              Art. 26. 
 
(Aspettativa per conferimento di incarichi,  ai  sensi  dell'articolo
                                 19, 
       comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 
 
1. Al personale  del  comparto  sicurezza  e  difesa  possono  essere
conferiti,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   6,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nel
rispetto  dei  requisiti  e  dei  limiti  ivi   previsti,   incarichi
dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da  quella
di   appartenenza,   che   siano    strettamente    collegati    alla
professionalita'  da  loro  rivestita  e  motivati  da  esigenze   di
carattere eccezionale. Il personale e' collocato in aspettativa senza
assegni e continua ad occupare  il  relativo  posto  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza. 
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa
autorizzazione del Ministro  competente,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
 
                              Art. 27. 
 
(Disposizioni in  materia  di  personale  dell'Amministrazione  della
                               difesa) 
 
  1.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 
  3.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 
  4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n.  224,  si
interpreta  nel  senso  che  gli  assegni  previsti  nel  tempo,  ivi
menzionati,  sono  comprensivi  delle   sole   indennita'   fisse   e
continuative in godimento il giorno antecedente  il  collocamento  in
aspettativa per riduzione di quadri, in relazione  al  grado  e  alle
funzioni dirigenziali espletate. 
  5.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20)). 
  6. Dalle disposizioni di cui ai commi  2,  3,  4  e  5  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  7. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 10
gennaio 2012, il sistema  di  tutela  previdenziale  e  assistenziale
applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e al personale volontario presso il  medesimo  Corpo
nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari
dei vigili del fuoco volontari deceduti  per  causa  di  servizio  al
trattamento economico spettante ai familiari  superstiti  dei  vigili
del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i  vigili
del fuoco volontari siano deceduti espletando attivita'  addestrative
od operative diverse da quelle connesse al soccorso; 
    b) equiparare il trattamento economico  concesso  ai  vigili  del
fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio
permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia
contratta per causa di  servizio,  includendo  anche  il  periodo  di
addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo
gratuito. 
  8. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  7  sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e  per  i  profili  di  carattere
finanziario, che si esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
assegnazione; decorso tale termine,  i  decreti  legislativi  possono
essere comunque emanati. Qualora il  termine  per  l'espressione  del
parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta  giorni
che precedono la scadenza del  termine  per  l'adozione  dei  decreti
legislativi di cui al comma 7,  o  successivamente,  quest'ultimo  e'
prorogato di ulteriori due mesi. 
  9. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  7,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2012 e a 1 milione  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
                              Art. 28. 
 
(Personale dei gruppi sportivi delle Forze  armate,  delle  Forze  di
         polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 
 
  1. Per  particolari  discipline  sportive  indicate  dal  bando  di
concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli
atleti dei gruppi sportivi ((. . .)) delle Forze  di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono  fissati,  rispettivamente,
in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato  ai  sensi
del  presente  articolo  non  puo'  essere  impiegato  in   attivita'
operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'. 
                              Art. 29. 
 
             (Concorsi interni per vice revisore tecnico 
            e vice perito tecnico della Polizia di Stato) 
 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 20-quater: 
      1) al comma l, lettera a), le parole: «provenienti  da  profili
professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse; 
      2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma  1,
lettera a), si procede altresi' alla definizione, anche per categorie
omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del  ruolo
degli operatori e collaboratori tecnici e quelli  relativi  ai  posti
messi a concorso» sono soppresse; 
    b) all'articolo 25-ter: 
      1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali
omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le parole: «, nonche' la definizione, anche  per
categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili  professionali
del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi  ai  posti  messi  a
concorso» sono soppresse. 
 
                              Art. 30. 
 
    (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro) 
 
  1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie
di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo
63,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
contengano clausole generali,  ivi  comprese  le  norme  in  tema  di
instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro,  esercizio  dei   poteri
datoriali,  trasferimento  di  azienda  e   recesso,   il   controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente,  in  conformita'  ai  principi
generali  dell'ordinamento,  all'accertamento  del   presupposto   di
legittimita' e non puo' essere esteso al sindacato  di  merito  sulle
valutazioni tecniche, organizzative e  produttive  che  competono  al
datore  di  lavoro   o   al   committente.   ((L'inosservanza   delle
disposizioni di cui al precedente periodo, in materia  di  limiti  al
sindacato di  merito  sulle  valutazioni  tecniche,  organizzative  e
produttive che competono al datore di lavoro, costituisce  motivo  di
impugnazione per violazione di norme di diritto)). 
  2.   Nella   qualificazione   del    contratto    di    lavoro    e
nell'interpretazione delle relative  clausole  il  giudice  non  puo'
discostarsi dalle  valutazioni  delle  parti,  espresse  in  sede  di
certificazione dei contratti di lavoro di  cui  al  titolo  VIII  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto,
di vizi del consenso o di  difformita'  tra  il  programma  negoziale
certificato e la sua successiva attuazione. 
  3. Nel valutare le motivazioni poste a base del  licenziamento,  il
giudice  tiene  conto  delle  tipizzazioni  di  giusta  causa  e   di
giustificato motivo  presenti  nei  contratti  collettivi  di  lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi  ovvero
nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza  e
la consulenza delle commissioni di certificazione di  cui  al  titolo
VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e  successive
modificazioni.  Nel  definire  le  conseguenze  da  riconnettere   al
licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 
604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di
elementi e di parametri fissati dai  predetti  contratti  e  comunque
considera le dimensioni e le condizioni dell'attivita' esercitata dal
datore di lavoro,  la  situazione  del  mercato  del  lavoro  locale,
l'anzianita' e le condizioni del lavoratore, nonche' il comportamento
delle parti anche prima del licenziamento. 
  4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 75. - (Finalita'). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso  in
materia di lavoro, le parti possono ottenere  la  certificazione  dei
contratti in cui sia  dedotta,  direttamente  o  indirettamente,  una
prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria  stabilita  nel
presente titolo". 
  5.  All'articolo  76,  comma  1,  lettera   c-ter),   del   decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "e  comunque  unicamente  nell'ambito  di   intese
definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  il
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con  l'attribuzione  a
quest'ultimo delle funzioni di  coordinamento  e  vigilanza  per  gli
aspetti organizzativi". 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.  Gli  adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle  risorse
umane, stramentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                              Art. 31. 
 
                     (Conciliazione e arbitrato) 
 
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende  propone  in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo  409
puo' promuovere, anche tramite l'associazione  sindacale  alla  quale
aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo  di  conciliazione
presso la commissione di conciliazione individuata secondo i  criteri
di cui all'articolo 413. 
La comunicazione della richiesta di  espletamento  del  tentativo  di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende,  per  la  durata
del tentativo di conciliazione e per i venti giorni  successivi  alla
sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 
Le commissioni di conciliazione sono istituite  presso  la  Direzione
provinciale del lavoro. La  commissione  e'  composta  dal  direttore
dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato
a riposo,  in  qualita'  di  presidente,  da  quattro  rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro  e  da  quattro
rappresentanti effettivi  e  da  quattro  supplenti  dei  lavoratori,
designati  dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative a livello territoriale. 
Le commissioni, quando se  ne  ravvisi  la  necessita',  affidano  il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore  della  Direzione  provinciale  del  lavoro  o  da  un  suo
delegato, che rispecchino la composizione prevista dal  terzo  comma.
In ogni caso  per  la  validita'  della  riunione  e'  necessaria  la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei  datori  di
lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. 
La   richiesta   del   tentativo   di   conciliazione,   sottoscritta
dall'istante, e'  consegnata  o  spedita  mediante  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento.  Copia  della  richiesta  del  tentativo  di
conciliazione deve essere consegnata o spedita con  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno  a  cura  della  stessa  parte   istante   alla
controparte. 
La richiesta deve precisare: 
    1) nome, cognome e residenza dell'istante  e  del  convenuto;  se
l'istante o il convenuto sono una persona giuridica,  un'associazione
non  riconosciuta  o  un  comitato,  l'istanza   deve   indicare   la
denominazione o la ditta nonche' la sede; 
    2) il luogo dove e'  sorto  il  rapporto  ovvero  dove  si  trova
l'azienda o sua dipendenza alla quale  e'  addetto  il  lavoratore  o
presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine  del
rapporto; 
    3) il luogo dove  devono  essere  fatte  alla  parte  istante  le
comunicazioni inerenti alla procedura; 
    4) l'esposizione dei fatti e delle  ragioni  posti  a  fondamento
della pretesa. 
Se la controparte intende accettare la  procedura  di  conciliazione,
deposita presso la commissione di conciliazione, entro  venti  giorni
dal ricevimento della copia della richiesta, una  memoria  contenente
le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le  eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna  delle
parti e' libera di  adire  l'autorita'  giudiziaria.  Entro  i  dieci
giorni successivi al deposito, la commissione fissa  la  comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto
entro  i  successivi  trenta  giorni.  Dinanzi  alla  commissione  il
lavoratore  puo'  farsi  assistere  anche  da  un'organizzazione  cui
aderisce o conferisce mandato. 
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta  la  pubblica
amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420,
commi primo, secondo e terzo, non puo' dar luogo  a  responsabilita',
salvi i casi di dolo e colpa grave». 
2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' obbligatorio. 
3. L'articolo 411 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
«Art.  411.  -  (Processo  verbale  di  conciliazione).   -   Se   la
conciliazione esperita  ai  sensi  dell'articolo  410  riesce,  anche
limitatamente ad una parte  della  domanda,  viene  redatto  separato
processo verbale sottoscritto dalle  parti  e  dai  componenti  della
commissione di conciliazione. Il  giudice,  su  istanza  della  parte
interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. 
Se non si  raggiunge  l'accordo  tra  le  parti,  la  commissione  di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria  definizione
della controversia. Se la proposta non e'  accettata,  i  termini  di
essa sono riassunti nel verbale  con  indicazione  delle  valutazioni
espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla
commissione e non accettata senza  adeguata  motivazione  il  giudice
tiene conto in sede di giudizio. 
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al
ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere  allegati
i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione  non
riuscito. Se il tentativo di  conciliazione  si  e'  svolto  in  sede
sindacale,  ad  esso  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 410. Il processo verbale di  avvenuta  conciliazione  e'
depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura  di  una
delle parti  o  per  il  tramite  di  un'associazione  sindacale.  Il
direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticita', provvede  a
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui  circoscrizione
e' stato redatto. Il giudice, su  istanza  della  parte  interessata,
accertata la regolarita' formale del  verbale  di  conciliazione,  lo
dichiara esecutivo con decreto». 
4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile,  le
parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula  alle  parti
una proposta transattiva» e le parole:  «senza  giustificato  motivo,
costituisce  comportamento  valutabile  dal  giudice  ai  fini  della
decisione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  il  rifiuto  della
proposta  transattiva  del  giudice,   senza   giustificato   motivo,
costituiscono  comportamento  valutabile  dal  giudice  ai  fini  del
giudizio». 
5. L'articolo 412 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
«Art.  412.  -  (Risoluzione  arbitrale  della  controversia).  -  In
qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al  suo  termine  in
caso di mancata riuscita, le parti  possono  indicare  la  soluzione,
anche parziale,  sulla  quale  concordano,  riconoscendo,  quando  e'
possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono  accordarsi
per  la  risoluzione  della  lite,  affidando  alla  commissione   di
conciliazione  il  mandato  a   risolvere   in   via   arbitrale   la
controversia. 
Nel  conferire  il  mandato  per  la  risoluzione   arbitrale   della
controversia, le parti devono indicare: 
    1) il termine per l'emanazione del lodo, che  non  puo'  comunque
superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato,  spirato  il
quale l'incarico deve intendersi revocato; 
    2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese  e
l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento e dei  principi  regolatori  della
materia, anche derivanti da obblighi comunitari. 
Il lodo emanato  a  conclusione  dell'arbitrato,  sottoscritto  dagli
arbitri e autenticato, produce  tra  le  parti  gli  effetti  di  cui
all'articolo 1372 e  all'articolo  2113,  quarto  comma,  del  codice
civile. 
Il  lodo  e'  impugnabile  ai  sensi  dell'articolo  808-ter.   Sulle
controversie aventi  ad  oggetto  la  validita'  del  lodo  arbitrale
irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico  grado  il
tribunale,  in  funzione   di   giudice   del   lavoro,   nella   cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il  ricorso  e'  depositato
entro il termine di  trenta  giorni  dalla  notificazione  del  lodo.
Decorso tale termine, o se le parti  hanno  comunque  dichiarato  per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se  il  ricorso
e'  stato  respinto  dal  tribunale,  il  lodo  e'  depositato  nella
cancelleria  del  tribunale  nella  cui  circoscrizione  e'  la  sede
dell'arbitrato. Il  giudice,  su  istanza  della  parte  interessata,
accertata la regolarita' formale  del  lodo  arbitrale,  lo  dichiara
esecutivo con decreto». 
6. L'articolo 412-ter del codice di procedura  civile  e'  sostituito
dal seguente: 
«Art. 412-ter.  -  (Altre  modalita'  di  conciliazione  e  arbitrato
previste dalla  contrattazione  collettiva).  -  La  conciliazione  e
l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo  409,  possono  essere
svolti altresi' presso le  sedi  e  con  le  modalita'  previste  dai
contratti  collettivi  sottoscritti  dalle   associazioni   sindacali
maggiormente rappresentative». 
7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai
sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater». 
8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile e' sostituito
dal seguente: 
«Art. 412-quater. - (Altre modalita' di conciliazione e arbitrato). -
Ferma  restando  la  facolta'  di  ciascuna  delle  parti  di   adire
l'autorita'  giudiziaria  e   di   avvalersi   delle   procedure   di
conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di
cui all'articolo 409 possono  essere  altresi'  proposte  innanzi  al
collegio di conciliazione e arbitrato  irrituale  costituito  secondo
quanto previsto dai commi seguenti. 
Il  collegio  di  conciliazione  e  arbitrato  e'  composto   da   un
rappresentante di ciascuna delle parti  e  da  un  terzo  membro,  in
funzione di presidente, scelto di comune  accordo  dagli  arbitri  di
parte tra i professori  universitari  di  materie  giuridiche  e  gli
avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 
La parte  che  intenda  ricorrere  al  collegio  di  conciliazione  e
arbitrato deve notificare all'altra parte  un  ricorso  sottoscritto,
salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente  o
da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il
quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina
dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le  ragioni
di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi
di prova e il valore della controversia entro  il  quale  si  intende
limitare la domanda. Il ricorso deve contenere  il  riferimento  alle
norme  invocate  dal  ricorrente  a  sostegno  della  sua  pretesa  e
l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento e dei  principi  regolatori  della
materia, anche derivanti da obblighi comunitari. 
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione
e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta
giorni  dalla  notifica   del   ricorso   procede,   ove   possibile,
concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della
sede del collegio. Ove cio' non avvenga, la parte che  ha  presentato
ricorso puo' chiedere che la nomina  sia  fatta  dal  presidente  del
tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Se le  parti
non hanno ancora determinato la sede, il  ricorso  e'  presentato  al
presidente del tribunale del luogo in cui e'  sorto  il  rapporto  di
lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza  alla  quale  e'
addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto. 
In caso di scelta  concorde  del  terzo  arbitro  e  della  sede  del
collegio, la parte convenuta, entro trenta  giorni  da  tale  scelta,
deve depositare presso la sede del  collegio  una  memoria  difensiva
sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da
un avvocato cui abbia  conferito  mandato  e  presso  il  quale  deve
eleggere il domicilio. La memoria  deve  contenere  le  difese  e  le
eccezioni in  fatto  e  in  diritto,  le  eventuali  domande  in  via
riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. 
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente
puo' depositare presso la sede del collegio una  memoria  di  replica
senza modificare il  contenuto  del  ricorso.  Nei  successivi  dieci
giorni il convenuto puo' depositare presso la sede del  collegio  una
controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. 
Il collegio fissa il giorno  dell'udienza,  da  tenere  entro  trenta
giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto,
dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno  dieci
giorni prima. 
All'udienza il collegio esperisce il tentativo di  conciliazione.  Se
la conciliazione riesce, si applicano le  disposizioni  dell'articolo
411, commi primo e terzo. 
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra,  a
interrogare le parti e ad ammettere e assumere le  prove,  altrimenti
invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione  delle
prove, il collegio puo' rinviare ad altra  udienza,  a  non  piu'  di
dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la  discussione
orale. 
La  controversia  e'  decisa,  entro  venti  giorni  dall'udienza  di
discussione,  mediante  un  lodo.  Il  lodo  emanato  a   conclusione
dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra
le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto  comma,
del codice civile. Il lodo  e'  impugnabile  ai  sensi  dell'articolo
808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita'  del  lodo
arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in  unico
grado il tribunale, in funzione di  giudice  del  lavoro,  nella  cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il  ricorso  e'  depositato
entro il termine di  trenta  giorni  dalla  notificazione  del  lodo.
Decorso tale termine, o se le parti  hanno  comunque  dichiarato  per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso e'
stato respinto dal tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria
del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.  Il
giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita'
formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. 
Il compenso del presidente del collegio e' fissato in misura pari  al
2 per cento del valore della controversia dichiarato nel  ricorso  ed
e' versato dalle parti,  per  meta'  ciascuna,  presso  la  sede  del
collegio mediante assegni circolari intestati  al  presidente  almeno
cinque  giorni  prima  dell'udienza.  Ciascuna   parte   provvede   a
compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e  quelle  per
il compenso del presidente e dell'arbitro  di  parte,  queste  ultime
nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia,
sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91,  primo  comma,  e
92. 
I contratti collettivi nazionali di categoria  possono  istituire  un
fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il  compenso  del
presidente del collegio e del proprio arbitro di parte». 
9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater
del codice di procedura civile si applicano anche  alle  controversie
di cui all'articolo 63, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono abrogati. 
10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del  codice  di
procedura civile, le parti  contrattuali  possono  pattuire  clausole
compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile
che rinviano alle modalita' di  espletamento  dell'arbitrato  di  cui
agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura  civile,  solo
ove  cio'  sia  previsto  da  accordi  interconfederali  o  contratti
collettivi di lavoro stipulati dalle  organizzazioni  dei  datori  di
lavoro e dei lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullita', deve
essere certificata in base alle disposizioni di cui  al  titolo  VIII
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  dagli  organi  di
certificazione  di  cui  all'articolo   76   del   medesimo   decreto
legislativo,  e   successive   modificazioni.   Le   commissioni   di
certificazione  accertano,  all'atto   della   sottoscrizione   della
clausola  compromissoria,  la  effettiva  volonta'  delle  parti   di
devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal  rapporto
di lavoro. La clausola compromissoria  non  puo'  essere  pattuita  e
sottoscritta prima  della  conclusione  del  periodo  di  prova,  ove
previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno  trenta  giorni  dalla
data di stipulazione del contratto di  lavoro,  in  tutti  gli  altri
casi. La clausola compromissoria  non  puo'  riguardare  controversie
relative alla risoluzione  del  contratto  di  lavoro.  Davanti  alle
commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da  un
legale di loro fiducia o  da  un  rappresentante  dell'organizzazione
sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. 
11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti  collettivi
di cui al primo periodo del comma 10,  trascorsi  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative,  al
fine  di  promuovere  l'accordo.  In  caso  di  mancata  stipulazione
dell'accordo  di  cui  al  periodo  precedente,  entro  i  sei   mesi
successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto tra le  parti  sociali,  individua  in  via
sperimentale, fatta salva la possibilita' di integrazioni  e  deroghe
derivanti  da  eventuali  successivi   accordi   interconfederali   o
contratti  collettivi,  le  modalita'  di  attuazione  e   di   piena
operativita' delle disposizioni di cui al comma 10. 
12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive  modificazioni,
possono istituire camere  arbitrali  per  la  definizione,  ai  sensi
dell'articolo  808-ter  del  codice  di   procedura   civile,   delle
controversie nelle materie  di  cui  all'articolo  409  del  medesimo
codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto
legislativo n. 276 del  2003,  e  successive  modificazioni,  possono
concludere convenzioni con le  quali  prevedano  la  costituzione  di
camere  arbitrali  unitarie.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,
l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. 
13. Presso le sedi di  certificazione  di  cui  all'articolo  76  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni,  puo'  altresi'  essere  esperito  il   tentativo   di
conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 
14. All'articolo 82 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «di  cui  all'articolo  76,  comma  1,
lettera a),» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo
76»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «1-bis.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   procedure
previste dal capo I del presente titolo». 
15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, e' abrogato. 
16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del  codice  di  procedura  civile
sono abrogati. 
17. All'articolo 79 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«Gli   effetti   dell'accertamento    dell'organo    preposto    alla
certificazione del contratto di lavoro,  nel  caso  di  contratti  in
corso  di  esecuzione,  si  producono  dal  momento  di  inizio   del
contratto, ove la commissione abbia  appurato  che  l'attuazione  del
medesimo  e'  stata,  anche  nel  periodo  precedente  alla   propria
attivita' istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.  In
caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si
producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime  provvedano
a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite
dalla commissione adita». 
18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Gli  adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
                              Art. 32. 
 
 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo 
                            determinato) 
 
  1. Il primo e il secondo  comma  dell'articolo  6  della  legge  15
luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di  decadenza  entro
sessanta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  forma
scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei
motivi, ove  non  contestuale,  con  qualsiasi  atto  scritto,  anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota  la  volonta'  del  lavoratore
anche attraverso l'intervento dell'organizzazione  sindacale  diretto
ad impugnare il licenziamento stesso. 
  L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo
termine di duecentosettanta giorni, dal deposito  del  ricorso  nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro  o  dalla
comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di  tentativo  di
conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora  la
conciliazione o l'arbitrato  richiesti  siano  rifiutati  o  non  sia
raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento,  il  ricorso
al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro  sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo". 
  1-bis. In sede  di  prima  applicazione,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine  di
sessanta giorni  per  l'impugnazione  del  licenziamento,  acquistano
efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  6  della  legge  15  luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  si
applicano anche a tutti i casi di invalidita' del licenziamento. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo  6  della  legge  15  luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  si
applicano inoltre: 
    ((a)  ai  licenziamenti  che  presuppongono  la  risoluzione   di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro  ovvero
alla nullita' del termine apposto al contratto di  lavoro,  ai  sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.
368, e successive modificazioni. Laddove si  faccia  questione  della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo  6,  che  decorre  dalla  cessazione  del
medesimo contratto,  e'  fissato  in  centoventi  giorni,  mentre  il
termine di cui al  primo  periodo  del  secondo  comma  del  medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni)); ((4)) 
    b) al recesso del  committente  nei  rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto,  di  cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; 
    c) al  trasferimento  ai  sensi  dell'articolo  2103  del  codice
civile,  con  termine  decorrente  dalla  data  di  ricezione   della
comunicazione di trasferimento; 
    d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo  6  della  legge  15  luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  si
applicano anche: 
    a) ai contratti di lavoro a  termine  stipulati  ai  sensi  degli
articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368,
in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della  presente
legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; 
    b)  ai  contratti  di  lavoro  a  termine,  stipulati  anche   in
applicazione  di  disposizioni  di  legge   previgenti   al   decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima
data di entrata in vigore della presente legge; 
    c) alla  cessione  di  contratto  di  lavoro  avvenuta  ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice civile  con  termine  decorrente  dalla
data del trasferimento; 
    d) in  ogni  altro  caso  in  cui,  compresa  l'ipotesi  prevista
dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto  di  lavoro
in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. 
  5. Nei casi di conversione del contratto a  tempo  determinato,  il
giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento  del  lavoratore
stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo  8
della legge 15 luglio 1966, n. 604. ((4)) 
  6. In presenza di contratti ovvero  accordi  collettivi  nazionali,
territoriali o aziendali, stipulati con le  organizzazioni  sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,   che
prevedano l'assunzione, anche a tempo  indeterminato,  di  lavoratori
gia' occupati con  contratto  a  termine  nell'ambito  di  specifiche
graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 5 e'
ridotto alla meta'. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano  applicazione  per
tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. Con riferimento a tali  ultimi  giudizi,
ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di
cui ai commi 5 e 6, il  giudice  fissa  alle  parti  un  termine  per
l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni  ed
esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di
procedura civile. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  1,  comma  12)
che "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo  32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del
presente articolo, si  applicano  in  relazione  alle  cessazioni  di
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio
2013". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 13) che  "La  disposizione
di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4  novembre  2010,  n.
183, si interpreta nel senso che l'indennita'  ivi  prevista  ristora
per  intero  il  pregiudizio  subito  dal  lavoratore,  comprese   le
conseguenze retributive e contributive relative al  periodo  compreso
fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento  con  il
quale il giudice abbia ordinato la  ricostituzione  del  rapporto  di
lavoro". 
                              Art. 33.

   (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione
unica).  - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro
nei  modi  e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle
attivita' di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo,
viene  rilasciato  al  datore  di  lavoro  o  alla  persona  presente
all'ispezione,  con  l'obbligo  alla tempestiva consegna al datore di
lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
    a)  l'identificazione  dei lavoratori trovati intenti al lavoro e
la descrizione delle modalita' del loro impiego;
    b)  la  specificazione  delle  attivita'  compiute  dal personale
ispettivo;
    c)  le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi
lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
    d)  ogni  richiesta,  anche  documentale,  utile al proseguimento
dell'istruttoria  finalizzata  all'accertamento degli illeciti, fermo
restando  quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge
22 luglio 1961, n. 628.
  2.  In  caso  di constatata inosservanza delle norme di legge o del
contratto  collettivo  in  materia di lavoro e legislazione sociale e
qualora   il  personale  ispettivo  rilevi  inadempimenti  dai  quali
derivino  sanzioni  amministrative,  questi  provvede  a diffidare il
trasgressore   e   l'eventuale   obbligato   in   solido,   ai  sensi
dell'articolo   6   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  alla
regolarizzazione  delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
  3.  In  caso  di  ottemperanza  alla  diffida,  il  trasgressore  o
l'eventuale  obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma
pari  all'importo  della  sanzione  nella  misura del minimo previsto
dalla  legge  ovvero  nella  misura  pari ad un quarto della sanzione
stabilita  in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla
scadenza  del  termine  di  cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della   predetta   somma   estingue   il  procedimento  sanzionatorio
limitatamente  alle  inosservanze  oggetto  di diffida e a condizione
dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
  4.  All'ammissione  alla  procedura  di  regolarizzazione di cui ai
commi   2   e   3,   nonche'   alla  contestazione  delle  violazioni
amministrative  di  cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n.  689,  si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente
con  la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione,
notificato  al  trasgressore  e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
    a)  gli  esiti  dettagliati  dell'accertamento,  con  indicazione
puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
    b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi
del comma 2;
    c)  la  possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando alla
diffida  e  provvedendo  al  pagamento  della somma di cui al comma 3
ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di
regolarizzazione;
    d)  la  possibilita'  di estinguere gli illeciti non diffidabili,
ovvero  quelli  oggetto  di  diffida  nei  casi  di  cui  al comma 5,
attraverso  il  pagamento  della  sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    e)  l'indicazione  degli  strumenti  di  difesa e degli organi ai
quali   proporre   ricorso,   con   specificazione   dei  termini  di
impugnazione.
  5.   L'adozione   della   diffida   interrompe  i  termini  di  cui
all'articolo  14  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso
di  cui  all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del
termine  per  compiere  gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da
parte  del  trasgressore  o  dell'obbligato  in  solido non sia stata
fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e
del  pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma
4  produce  gli  effetti  della  contestazione  e notificazione degli
addebiti  accertati  nei  confronti  del trasgressore e della persona
obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
  6.  Il  potere  di  diffida  nei casi previsti dal comma 2, con gli
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e' esteso anche agli
ispettori  e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti
previdenziali  per  le  inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli
istituti previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane e
finanziarie esistenti a legislazione vigente.
  7.  Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso agli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo
13  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di
lavoro  e  legislazione  sociale.  Qualora rilevino inadempimenti dai
quali  derivino  sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare
il    trasgressore   e   l'eventuale   obbligato   in   solido   alla
regolarizzazione  delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5".
                              Art. 34. 
 
          (Indicatore di situazione economica equivalente) 
 
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente
la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai  sensi
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  di  validita'
annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente   di   cui
all'articolo  2,  ancorche'  l'ente   si   avvalga   della   facolta'
riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2.  E'  lasciata  facolta'  al
cittadino  di  presentare  entro  il  periodo  di   validita'   della
dichiarazione sostitutiva  unica  una  nuova  dichiarazione,  qualora
intenda far  rilevare  i  mutamenti  delle  condizioni  familiari  ed
economiche ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore  della  situazione
economica  equivalente  del  proprio  nucleo  familiare.   Gli   enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni  da  essi  erogate  la
decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. 
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata ai  comuni  o  ai
centri di assistenza  fiscale  previsti  dal  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla
quale e' richiesta la prima prestazione  o  alla  sede  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. 
3.  E'  comunque  consentita  la  presentazione  all'INPS,   in   via
telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura
del soggetto richiedente la prestazione agevolata. 
4.  L'INPS  determina   l'indicatore   della   situazione   economica
equivalente  in  relazione  ai  dati  autocertificati  dal   soggetto
richiedente la prestazione agevolata. 
5. In relazione ai dati  autocertificati  dal  soggetto  richiedente,
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformita'  degli  stessi
rispetto  agli  elementi  conoscitivi   in   possesso   del   Sistema
informativo dell'anagrafe tributaria. 
6. Gli esiti delle attivita' effettuate ai sensi  del  comma  5  sono
comunicati   dall'Agenzia   delle   entrate,    mediante    procedura
informatica, all'INPS che provvedera' a inoltrarli  ai  soggetti  che
hanno  ricevuto  le  dichiarazioni  ai  sensi  del  comma  2,  ovvero
direttamente  al  soggetto  che  ha   presentato   la   dichiarazione
sostitutiva unica ai sensi del comma 3. 
7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui  al  comma  6,  i
comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche
ai  quali  e'  presentata  la  dichiarazione  sostitutiva  rilasciano
un'attestazione, riportante l'indicatore della  situazione  economica
equivalente, nonche' il contenuto della dichiarazione e gli  elementi
informativi  necessari  per  il  calcolo.  Analoga  attestazione   e'
rilasciata direttamente  dall'INPS  nei  casi  di  cui  al  comma  3.
L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformita'  di
cui  al  comma  5.   La   dichiarazione,   munita   dell'attestazione
rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni
componente  del  nucleo  familiare  per  l'accesso  alle  prestazioni
agevolate di cui al presente decreto. 
8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al  comma  5,  il
soggetto  richiedente  la  prestazione  puo'  presentare  una   nuova
dichiarazione sostitutiva unica, ovvero puo' comunque  richiedere  la
prestazione  mediante  l'attestazione  relativa  alla   dichiarazione
presentata  recante  le   omissioni   o   le   difformita'   rilevate
dall'Agenzia delle entrate. Tale  dichiarazione  e'  valida  ai  fini
dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli  enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta  a  dimostrare  la
completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione.  Gli
enti  erogatori  eseguono,  singolarmente  o  mediante  un   apposito
servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari  e  provvedono
ad  ogni  adempimento  conseguente  alla  non  veridicita'  dei  dati
dichiarati. 
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione  del
patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui  all'articolo  7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, l'Agenzia delle  entrate,  in  presenza  di  specifiche
omissioni o difformita' rilevate ai  sensi  del  comma  5,  effettua,
sulla base di criteri selettivi, apposite richieste  di  informazioni
ai  suddetti  operatori,   avvalendosi   delle   relative   procedure
automatizzate di colloquio. 
10. Nell'ambito della programmazione dell'attivita'  di  accertamento
della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e'  riservata  al
controllo sostanziale della posizione reddituale e  patrimoniale  dei
nuclei familiari dei soggetti  beneficiari  di  prestazioni,  secondo
criteri selettivi. 
11.  I  nominativi  dei  richiedenti  nei  cui   confronti   emergono
divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati
alla Guardia di finanza al fine  di  assicurare  il  coordinamento  e
l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10. 
12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e  l'Agenzia  delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita'  attuative  e  le
specifiche tecniche per  lo  scambio  delle  informazioni  necessarie
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 
13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli
adempimenti dei soggetti  richiedenti  le  prestazioni  agevolate,  a
seguito  dell'evoluzione  dei   sistemi   informativi   dell'INPS   e
dell'Agenzia  delle  entrate   possono   essere   altresi'   previste
specifiche attivita'  di  sperimentazione  finalizzate  a  sviluppare
l'assetto dei relativi flussi di informazione. 
14. Ai fini del rispetto dei criteri di equita' sociale, con  decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  delle
valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede  alla
razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di  determinazione
dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente   rispetto
all'evoluzione della normativa fiscale»; 
    b) all'articolo 4-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  L'INPS   per   l'alimentazione   del   sistema   informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente puo' stipulare
apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3,  comma  3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; 
    c) all'articolo 6, comma 4, al primo  e  al  quarto  periodo,  le
parole: «Agenzia  delle  entrate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Istituto nazionale della previdenza sociale»; 
    d) alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b),  e'  inserito  il
seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti  i
redditi da lavoro dipendente e  assimilati,  di  lavoro  autonomo  ed
impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere  i)
e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,
assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa
volonta' espressa dal  legislatore  sulle  norme  che  regolano  tali
componenti reddituali». 
2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per  l'Agenzia
delle  entrate  si  provvede  con  le  risorse  umane  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
                              Art. 35.

  (Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
        con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

  1.  L'articolo  19-ter  del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). -
1.  L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
e'  concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche
ai  soggetti  che  si  trovano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso
tra  il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel
mese  di compimento dell'eta' pensionabile sono anche in possesso del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia,  il  predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza
utile  della  pensione  di  vecchiaia  medesima.  Le  domande  di cui
all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono
essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
  2.  L'aliquota  contributiva  aggiuntiva  di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla
Gestione  dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli
esercenti  attivita'  commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le
medesime modalita', fino al 31 dicembre 2014.
  3.  Gli  indennizzi  concessi  ai sensi dell'articolo 1, comma 272,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31
dicembre  2008,  sono  prorogati  fino  alla data di decorrenza della
pensione  di  vecchiaia  purche'  i titolari dell'indennizzo siano in
possesso,  nel  mese  di compimento dell'eta' pensionabile, anche del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia".
  2.  All'articolo  30-bis,  comma  7,  del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,  n. 2, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione,".
  3.  All'articolo  61  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
comma   7-bis,  introdotto  dall'articolo  18,  comma  4-sexies,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato.
                              Art. 36. 
 
(Modifiche  all'articolo  9  del  decreto-legge  n.  148  del   1993,
                             convertito, 
           con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993) 
 
1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
    «3-ter. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  puo'
prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati  o
a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»; 
    b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  cui  ai  commi  1,  2,  3,  3-bis  e,
prioritariamente, 3-ter». 
 
                              Art. 37. 
 
      (Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati 
         al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 
 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, si  applicano  anche  alle  ipotesi  di  fondi
intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di  cui
al comma 1 sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti
non determinano obbligo di  accantonamento  da  parte  delle  sezioni
della Tesoreria dello Stato ne' sospendono l'accreditamento di  somme
destinate ai funzionari delegati centrali e periferici. 
 
                              Art. 38. 
 
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
                                124) 
 
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.  124,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
«3-bis. Il verbale di cui al comma  3  e'  dichiarato  esecutivo  con
decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata». 
 
                              Art. 39. 
 
        (Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali) 
 
1. L'omesso versamento, nelle forme e nei  termini  di  legge,  delle
ritenute previdenziali e assistenziali operate  dal  committente  sui
compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari  di  collaborazioni
coordinate e continuative iscritti  alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,
configura le  ipotesi  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater
dell'articolo  2  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.   463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. 
 
                              Art. 40. 
 
                     (Contribuzione figurativa) 
 
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile,  e  per
la liquidazione delle  prestazioni  a  sostegno  o  integrazione  del
reddito, per i periodi successivi al  31  dicembre  2004,  il  valore
retributivo  da  attribuire  per  ciascuna   settimana   ai   periodi
riconosciuti  figurativamente   per   gli   eventi   previsti   dalle
disposizioni in vigore e  verificatisi  nel  corso  del  rapporto  di
lavoro, e' pari all'importo della normale  retribuzione  che  sarebbe
spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa,  nel  mese
in  cui  si  colloca  l'evento.  Il  predetto  importo  deve   essere
determinato  dal  datore  di  lavoro  sulla   base   degli   elementi
retributivi ricorrenti e continuativi. 
 
                              Art. 41. 
 
         (Responsabilita' di terzi nelle invalidita' civili) 
 
1. Le pensioni, gli assegni e le indennita', spettanti agli  invalidi
civili  ai  sensi  della   legislazione   vigente,   corrisposti   in
conseguenza del fatto illecito  di  terzi,  sono  recuperate  fino  a
concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni  dall'ente  erogatore
delle stesse nei riguardi del responsabile civile e  della  compagnia
di assicurazioni. 
2. Agli effetti del comma 1, il  valore  capitale  della  prestazione
erogata e' determinato  mediante  criteri  e  tariffe  stabiliti  con
decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione dell'INPS, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
                              Art. 42. 
 
       (Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS) 
 
1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermita' comportante
incapacita' lavorativa, derivante da  responsabilita'  di  terzi,  il
medico e' tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia  di
cui all'articolo 2  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33,
al fine di consentire  all'ente  assicuratore  l'esperibilita'  delle
azioni surrogatorie e di rivalsa. 
2. In caso di eventi occorsi in  danno  di  soggetti  aventi  diritto
all'indennita'  di  malattia  erogata  dall'INPS  ed   imputabili   a
responsabilita'  di  terzi,  l'impresa  di  assicurazione,  prima  di
procedere all'eventuale risarcimento del danno,  e'  tenuta  a  darne
immediata comunicazione all'INPS. 
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione  di  cui
al  comma  2,  l'INPS  trasmette  all'impresa  di  assicurazione   un
«certificato di indennita' corrisposte» (CIR)  attestante  l'avvenuta
liquidazione dell'indennita' di malattia ed il relativo importo. 
4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad  accantonare
e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai  sensi
del comma 3. 
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                              Art. 43.

  (Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo
         delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)

  1.  Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere
dal  1°  gennaio  2010,  gli  atti  e  i  provvedimenti relativi alle
modificazioni  dello  stato  di  fatto  e  di  diritto,  compresa  la
cessazione  delle  imprese individuali e di tutti i soggetti comunque
iscritti   all'albo   delle   imprese  artigiane,  sono  inopponibili
all'INPS,  decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti,
e  sentite  le  commissioni  provinciali dell'artigianato e gli altri
organi  o  enti  competenti  le  cui potesta' restano comunque ferme.
L'INPS  attua  apposite  forme  di  comunicazione  nei  confronti dei
destinatari  delle disposizioni del presente articolo per favorire la
correttezza delle posizioni contributive individuali.
  2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 44. 
 
  (Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti 
           forme di previdenza e assistenza obbligatoria) 
 
1. All'articolo 14  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano  anche  ai
pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice
di procedura civile  promossi  nei  confronti  di  enti  ed  istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie  organizzati
su base territoriale». 
 
                              Art. 45. 
 
(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per  periodi  di
                              malattia) 
 
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.  564,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica,
a  partire  dall'insorgenza  dello  stato  di  inabilita'  ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai  soggetti  che
abbiano conseguito  tale  inabilita'  a  seguito  di  infortunio  sul
lavoro, in sostituzione della pensione di inabilita', fermo  restando
che, in tal caso, non e' dovuta la prestazione economica di  malattia
a carico dell'ente previdenziale». 
 
                              Art. 46.

(Differimento  di  termini  per  l'esercizio di deleghe in materia di
ammortizzatori   sociali,   di   servizi   per  l'impiego,  incentivi
     all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)

  1.  All'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2007, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 28 e' sostituito dal seguente:
    "28.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di
ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
disposizione,  su  proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  in  conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  e  alle  relative  norme  di  attuazione,  e
garantendo  l'uniformita'  della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale   attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche  con
riguardo   alle   differenze   di  genere  e  alla  condizione  delle
lavoratrici   e   dei   lavoratori  immigrati,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  finalizzati  a riformare la materia degli ammortizzatori
sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito";
    b) il comma 30 e' sostituito dal seguente:
    "30.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione, su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, in
conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano,   e   alle   relative  norme  di  attuazione,  e  garantendo
l'uniformita'  della  tutela  dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni
concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche con riguardo alle
differenze  di  genere  e  alla  condizione  delle  lavoratrici e dei
lavoratori  immigrati,  uno o piu' decreti legislativi finalizzati al
riordino della normativa in materia di:
      a) servizi per l'impiego;
      b) incentivi all'occupazione;
      c) apprendistato";
    c) il comma 81 e' sostituito dal seguente:
    "81.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione, su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali e del
Ministro  per  le  pari opportunita', in conformita' all'articolo 117
della  Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme
di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori
sul   territorio   nazionale   attraverso  il  rispetto  dei  livelli
essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
uno   o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino  della
normativa  in  materia  di  occupazione  femminile,  nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema
di  riordino  degli  incentivi  di  cui  al  comma 30, lettera b), di
incentivi  e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari
flessibili  legati  alle  necessita' della conciliazione tra lavoro e
vita   familiare,   nonche'  a  favorire  l'aumento  dell'occupazione
femminile;
      b)  revisione  della  vigente  normativa  in materia di congedi
parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di
tali  congedi  e  all'incremento della relativa indennita' al fine di
incentivarne l'utilizzo;
      c)  rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della
legge  8  marzo  2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a
tempo parziale e al telelavoro;
      d)  rafforzamento  dell'azione dei diversi livelli di governo e
delle  diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi
per  l'infanzia  e  agli  anziani non autosufficienti, in funzione di
sostegno dell'esercizio della liberta' di scelta da parte delle donne
nel campo del lavoro;
      e)  orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei
Fondi  comunitari,  a  partire  dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal
Programma   operativo   nazionale   (PON),  in  via  prioritaria  per
l'occupazione   femminile,   a  supporto  non  solo  delle  attivita'
formative,  ma  anche  di  quelle di accompagnamento e inserimento al
lavoro,  con  destinazione  di  risorse  alla formazione di programmi
mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
      f)  rafforzamento  delle  garanzie per l'applicazione effettiva
della  parita'  di  trattamento  tra  donne  e  uomini  in materia di
occupazione e di lavoro;
      g)  realizzazione,  anche  ai  fini  di cui alla lettera e), di
sistemi  di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere
e  rendere  misurabili  le  discriminazioni  di  genere anche di tipo
retributivo;
      h)  potenziamento  delle  azioni  intese a favorire lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile;
      i)  previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e
il  rientro  nel  mercato  del  lavoro  delle donne, anche attraverso
formazione   professionale   mirata  con  conseguente  certificazione
secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
      l)  definizione  degli  adempimenti  dei  datori  di  lavoro in
materia di attenzione al genere".
                              Art. 47. 
 
(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze 
     di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) 
 
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29  ottobre  2005,  n.
229, e' incrementata della somma pari  a  120  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
2. All'onere derivante dalla  disposizione  di  cui  al  comma  1  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, per l'anno 2010. 
 
                              Art. 48. 
 
    (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) 
 
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Decorsi
due anni, entro i novanta giorni successivi, i  soggetti  autorizzati
possono  richiedere  l'autorizzazione  a  tempo   indeterminato.   Il
Ministero   del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato  entro  novanta  giorni  dalla
richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso,  subordinatamente  al  corretto
andamento della attivita' svolta». 
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro  di
cui all'articolo 15, attraverso il  raccordo  con  uno  o  piu'  nodi
regionali, nonche' l'invio all'autorita' concedente, pena  la  revoca
dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un  efficace
funzionamento del mercato del lavoro,  tra  cui  i  casi  in  cui  un
percettore  di  sussidio  o   indennita'   pubblica   rifiuti   senza
giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una  occupazione  congrua
ai sensi della legislazione vigente;». 
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a:  «nonche'
l'invio di» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  conferiscano  alla
borsa continua nazionale del lavoro, secondo  le  modalita'  previste
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, i curricula dei propri  studenti,  che  sono  resi  pubblici
anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla
data di conseguimento del diploma di laurea.  Resta  fermo  l'obbligo
dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui
alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1: 
      a) le associazioni dei datori di lavoro  e  dei  prestatori  di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  che
possono svolgere l'attivita' anche per il tramite delle  associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate; 
      b) le associazioni in possesso di riconoscimento  istituzionale
di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto  la  tutela,
l'assistenza e la promozione  delle  attivita'  imprenditoriali,  del
lavoro, della formazione o delle disabilita'; 
      c) gli enti bilaterali che, ove  ne  ricorrano  i  presupposti,
possono operare con le modalita' indicate alla lettera a)»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  Sono  altresi'  autorizzati   allo   svolgimento   della
attivita' di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione
che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro  e  fermo
restando l'invio di ogni informazione relativa al  funzionamento  del
mercato del lavoro ai sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  17,
nonche' a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri
dati identificativi»; 
    d) al comma 8 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «In
attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma  2,  che
intendono svolgere attivita' di intermediazione, ricerca e  selezione
e   supporto   alla    ricollocazione    professionale,    comunicano
preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere  c)  e
f). Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa
verifica dei requisiti di cui al precedente periodo,  iscrive,  entro
sessanta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  i  soggetti
istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»; 
    e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «8-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  18,  i
soggetti di cui ai commi 1, 3 e  3-bis  del  presente  articolo  sono
autorizzati allo svolgimento della  attivita'  di  intermediazione  a
condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento  dell'attivita'  di
intermediazione, auto-certificando, ai sensi del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il  possesso  dei  requisiti  richiesti.  Tali
soggetti sono  inseriti  in  un'apposita  sezione  dell'albo  di  cui
all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che  non  trova  per
essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del  predetto
articolo 4». 
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
risorse sono destinate a interventi di formazione e  riqualificazione
professionale, nonche' a  misure  di  carattere  previdenziale  e  di
sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con  contratto  a
tempo determinato, dei lavoratori che abbiano  svolto  in  precedenza
missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a  tempo
determinato  e,  limitatamente   agli   interventi   formativi,   dei
potenziali candidati a una missione»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel  quadro
delle politiche e delle misure  stabilite  dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro delle  imprese  di  somministrazione  di  lavoro,
sottoscritto  dalle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e   dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»; 
    c) al comma 5 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione,  il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il  versamento
dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione  e
il finanziamento degli interventi di cui ai  commi  1  e  2.  Decorso
inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»; 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi  di  cui
ai commi 1 e 2, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  al
fondo di cui al comma 4, oltre al contributo  omesso,  gli  interessi
nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1  del  decreto
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  26  settembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005,  piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di  importo  pari
al contributo omesso»; 
    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. In caso di mancato rispetto delle  regole  contenute  nel
documento di cui al comma 5, il fondo  nega  il  finanziamento  delle
attivita' formative oppure procede al recupero totale o parziale  dei
finanziamenti gia' concessi. Le relative somme restano a disposizione
dei  soggetti  autorizzati  alla   somministrazione   per   ulteriori
iniziative formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme
a disposizione dei  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
lavoro in misura corrispondente  al  valore  del  progetto  formativo
inizialmente  presentato  o  al   valore   del   progetto   formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di  cui
al comma 4»; 
    f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
    «9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  trovano
applicazione con esclusivo  riferimento  ai  lavoratori  assunti  per
prestazioni di lavoro in somministrazione». 
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
«5-bis.  La  previsione  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),   trova
applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una  o
piu' agenzie  autorizzate  alla  somministrazione  di  lavoro  con  i
comuni, le province,  le  regioni  ovvero  con  le  agenzie  tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali». 
6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis.  Entro  il  termine  di  cinque  giorni  a  decorrere   dalla
pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative  alle
procedure comparative previste  dall'articolo  7,  comma  6-bis,  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle  procedure
selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36  del  medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive  modificazioni,  ai
nodi regionali e interregionali della borsa  continua  nazionale  del
lavoro. Il conferimento dei  dati  previsto  dal  presente  comma  e'
effettuato anche nel rispetto dei  principi  di  trasparenza  di  cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le informazioni da conferire nel rispetto  dei  principi  di
accessibilita' degli atti». 
7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
al comma 2, dopo le  parole:  «rapporti  di  durata  complessiva  non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare»  sono  inserite
le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di  cura  e  assistenza
alla persona, non superiore a 240 ore,». 
8. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'articolo  48  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  ivi  compresa  la  necessaria
intesa tra le regioni, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma  4  del  citato
articolo 48, l'obbligo di istruzione di  cui  all'articolo  1,  comma
622,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, si assolve anche nei  percorsi  di  apprendistato  per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione  di  cui
al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
 
                              Art. 49. 
 
     (Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS) 
 
1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo  di
cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, puo' essere
effettuata per piu' di due volte. 
2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la parola: «tredici» e' sostituita dalla seguente:
«dodici» e le parole: «sei  eletti  dagli  iscritti  al  Fondo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «cinque  designati  dalle  associazioni
sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il  comitato  amministratore  e'  presieduto  dal  presidente
dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del  consiglio
di amministrazione dell'Istituto medesimo». 
 
                              Art. 50. 
 
(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative) 
 
1.  Fatte  salve  le  sentenze  passate  in  giudicato,  in  caso  di
accertamento della natura subordinata di rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad  un  progetto  o
programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto  entro  il
30  settembre  2008  la  stipulazione  di  un  contratto  di   lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202  e  seguenti,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  nonche'  abbia,  dopo  la  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  ulteriormente  offerto  la
conversione a tempo  indeterminato  del  contratto  in  corso  ovvero
offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a
quelle svolte  durante  il  rapporto  di  lavoro  precedentemente  in
essere, e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore  di  lavoro
con un'indennita' di importo compreso tra un  minimo  di  2,5  ed  un
massimo di 6 mensilita' di retribuzione, avuto  riguardo  ai  criteri
indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 4 novembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano