La settima Commissione della Camera esprime parere favorevole con condizioni e osservazione sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica «Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, adottato ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
considerato che la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali, era stata avviata con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007 e con il successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, rappresentanti sindacali, dirigenti scolastici ed esperti, svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 28 aprile 2010, 4 e 11 maggio 2010 e 21 settembre 2010;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 6 maggio 2010, pervenuto il 18 maggio 2010, e di quello del Consiglio di Stato espresso il 22 luglio 2010, trasmesso dal Governo il 27 luglio 2010;
rilevata la necessità di dare attuazione al citato articolo 64, comma 4, lettera f), della legge n. 133 del 2008 attraverso una ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei centri per l’istruzione degli adulti, compresi i corsi serali, idonea a superare le criticità emerse nel previgente sistema, in modo da garantire, tra l’altro, l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze connesse all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, comprese le competenze chiave di cittadinanza, al fine di innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, anche immigrata, in coerenza con le Raccomandazioni dell’Unione Europea in materia;
rilevato che appare condivisibile il complessivo assetto organizzativo e didattico articolato in percorsi di primo e secondo livello, finalizzati i primi al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e della certificazione dei saperi e delle competenze connesse all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i secondi al conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo;
ritenuto che risulta altresì condivisibile la previsione di strumenti specifici per la sostenibilità dei carichi orario delle lezioni, soprattutto ai fini del riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dall’adulto in contesti formali, informali e non formali, da considerare nella definizione del patto formativo individuale per la personalizzazione del percorso e della sua fruizione anche a distanza nei limiti previsti;
considerato opportuno valorizzare, comunque, i positivi risultati conseguiti dai progetti di innovazione destinati alle fasce deboli della popolazione, ivi compresa quella immigrata, realizzati dai Centri territoriali e dagli Istituti scolastici impegnati nell’attuazione dei corsi serali;
precisato che, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, i Centri erogano i percorsi di secondo livello soltanto attraverso accordi con le istituzioni scolastiche sedi dei percorsi di istruzione tecnica, professionale, artistica e, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, anche liceale, come richiesto nel parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema in esame. I Centri si configurano pertanto quale punto di riferimento per tutti gli adulti che intendono conseguire titoli di studio, ferma restando ogni altra opportunità di ampliamento dell’offerta formativa nel quadro di accordi con le Regioni e gli Enti locali;
ritenuto necessario ottimizzare le risorse umane e strumentali disponibili attraverso la previsione di modelli organizzativi «a rete» sul territorio, idonei a sviluppare rapporti stabili e organici tra i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dotati di una propria autonomia a norma dell’articolo 1, comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, e le altre sedi nelle quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, in modo da assicurare all’utenza la più ampia e diversificata offerta di istruzione e formazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e contenimento della spesa pubblica;
tenuto conto che, allo stato degli atti, il provvedimento in esame potrà essere perfezionato e reso efficace soltanto a partire dall’anno scolastico 2011/ 2012;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) ferma restando l’impostazione organizzativa e didattica, che consente di riconoscere i crediti acquisiti dagli adulti e di personalizzare i percorsi sulla base del patto formativo individuale e che prevede un’articolazione organizzativa per gruppi di livello, si ritiene necessario coordinare lo schema di regolamento in esame con la disciplina introdotta dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti rispettivamente gli istituti professionali, gli istituti tecnici e i licei, in modo da renderlo coerente, nell’impianto e nei termini utilizzati, con il nuovo assetto della scuola secondaria superiore quale risulta dagli indicati regolamenti;
2) al fine di innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, anche immigrata, per rispondere ai nuovi fabbisogni di istruzione indotti dalle rapide trasformazioni in atto della struttura demografica della popolazione, appare necessario modificare il provvedimento in esame in modo da assicurare centralità, nell’offerta formativa dei centri, all’acquisizione delle competenze di base connesse all’adempimento dell’obbligo di istruzione e all’esercizio della cittadinanza attiva, anche per sostenere meglio gli adulti nei percorsi di secondo livello per il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore;
3) in considerazione del fatto che ai Centri territoriali compete, nella loro autonomia organizzativa e didattica, la gestione degli strumenti di flessibilità di cui all’articolo 4, comma 7, anche ai fini dell’orientamento e dell’accoglienza necessari alla definizione del patto formativo individuale, funzionale alla personalizzazione dei percorsi, si ritiene necessario, inoltre, all’articolo 4, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. I percorsi di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati dai Centri attraverso gli accordi di rete di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con particolare riferimento all’articolo 7, stipulati con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale ei artistica»;
4) appare necessario, inoltre, che le materie di cui all’articolo 4, comma 7 siano disciplinate con uno strumento flessibile, come le linee guida, per sostenere gradualmente il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi per l’istruzione degli adulti, nel rispetto dell’autonomia dei centri;
5) si considera necessario altresì prevedere misure nazionali di accompagnamento per l’introduzione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri, che comprendano prioritariamente l’aggiornamento del personale scolastico;
6) è necessario ridefinire i tempi previsti all’articolo 11, comma 1, stabilendo che il termine del 31 agosto 2011 fissato per la cessazione del previgente ordinamento sia sostituito quello del 31 agosto 2013;
e con la seguente osservazione:
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca valuti l’opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie, anche nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro del personale della scuola, per assicurare ai Centri territoriali personale in possesso di specifici titoli culturali e di esperienze maturate nel settore dell’istruzione degli adulti.