Il 20 ottobre la settima Commissione del Senato esprime parere favorevole con condizioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.
PARERE APPROVATO SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 194
La Commissione,
esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
premesso che il provvedimento si propone di compiere una generale revisione dell’organizzazione scolastica nel settore, improntata a principi di efficacia, efficienza ed economicità, e di realizzare il contenimento della spesa pubblica specificamente imposta dalla legge di autorizzazione;
tenuto conto che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in risposta ai rilievi del Consiglio di Stato, ha chiarito che gli obiettivi economici fondanti della disciplina adottata si ravvisano essenzialmente negli articoli 3, 9 e 11, commi 8 e 9. Infatti:
– l’articolo 3 stabilisce che ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa (da 16 a 65 anni), anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Queste disposizioni si applicano anche ai Centri territoriali permanenti (CTP) e ai corsi serali attualmente funzionanti, ai sensi dell’articolo 11;
– l’articolo 9 dispone che dall’anno scolastico 2010-2011 l’organico dei docenti ha carattere funzionale ed è definito, nei limiti dell’organico determinato a legislazione vigente, sulla base della serie storica degli alunni scrutinati (e non di quelli iscritti), di quelli ammessi agli esami finali e di quelli che hanno conseguito una certificazione. Si prevede, inoltre, che il decreto annuale rechi anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase transitoria; ai sensi dell’articolo 11, infine, le disposizioni dell’articolo 9 si applicano ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti;
– l’articolo 11 prevede la cessazione del funzionamento dei Centri territoriali permanenti (CTP) e dei corsi serali il 31 agosto 2011, sicché gli studenti iscritti proseguiranno il percorso nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
considerato che la Conferenza unificata, nella seduta del 6 maggio 2010, ha reso parere favorevole al provvedimento;
preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo in Commissione e in particolare che:
· la riorganizzazione dei corsi non è volta ad impoverire l’attuale offerta formativa, bensì a potenziarla e valorizzarla, strutturandola in maniera organica e articolandola per livelli anziché per classi;
· la determinazione effettiva del numero di Centri è rimessa alla competenza esclusiva delle Regioni;
· l’organizzazione in rete dei corsi, lungi dal pregiudicare il numero effettivo delle sedi, renderà l’offerta del servizio più vicina alle persone;
· la riduzione del numero delle ore di lezione si inscrive nell’ottica di valorizzare i saperi e le competenze già possedute dagli adulti, secondo le indicazioni europee in materia di apprendimento permanente e in linea con alcune esperienze dell’istruzione tecnica e professionale già realizzate in ambito nazionale (progetti Sirio e Aliforti);
· la personalizzazione dei percorsi consentirà un’offerta formativa più adeguata ai reali fabbisogni degli adulti,
condivisi i rilievi del Consiglio di Stato,
esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
1. il riordino sia attuato salvaguardando il livello e la qualità complessivi dell’offerta formativa attuale, affinché non si risolva in una intollerabile penalizzazione delle fasce più deboli della popolazione;
2. sia riconosciuta ampia autonomia ai Centri nella definizione dei percorsi individuali, anche superando il limite del 20 per cento per la fruizione del servizio a distanza di cui all’articolo 4, comma 7, lettera c);
3. sia abbassata a 15 anni l’età di accesso ai Centri;
4. nell’ambito degli accordi di rete di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 tra i licei e i Centri, sia prevista la possibilità, nei limiti delle dotazioni organiche definite in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, di realizzare percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico di cui all’articolo 4, comma 6;
5. siano fatti salvi i centri già istituiti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’anno scolastico 2009-2010, ai sensi del decreto ministeriale 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
6. sia previsto che la Regione autonoma Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del regolamento nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti;
7. siano indicate esplicitamente le disposizioni del precedente decreto ministeriale superate dalla nuova disciplina, eventualmente rimettendo a un successivo atto amministrativo l’elencazione delle ordinanze e circolari non più attuali.
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