Prot. 7234
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio Sesto –
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI
TRENTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARI
LORO SEDI
e, p.c.: AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ROMA
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE
BOLZANO
ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA
PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO
TRENTO
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2010/2011 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Per l’anno scolastico 2010/2011, si confermano le disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici con la C.M. n.90 del 26 ottobre 2007, con la C.M. n.77 del 25 settembre 2008 e con la CM n. 85 del 15 ottobre 2009, qui allegate, in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti modifiche.
Le date relative all’anno scolastico 2007/2008 contenute nella citata C.M. n.90/2007, già confermate per l’anno scolastico 2009/2010, si intendono puntualmente riferite anche all’anno scolastico 2010/2011. Per una chiara leggibilità, le stesse vengono di seguito indicate:
– 30 novembre 2010, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;
– 30 novembre 2010, termine dipresentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.
I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.
– 31 gennaio 2011, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
– 31 gennaio 2011, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;
– 20 marzo 2011, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2011 e prima del 15 marzo 2011 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
– Alunni della penultima classe
Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.
– Alunni dell’ultima classe
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122).
Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.
Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).
– Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale (D.I. 15 giugno 2010)
In attesa dell’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, gli studenti in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico, di durata quadriennale, di cui all’allegato 4 all’Accordo in sede di Conferenza unificata 29 aprile 2010, recepito con il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale coerente con il percorso seguito, sempreché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sulla base di specifiche intese tra la Regione e il competente Ufficio scolastico regionale.
Gli studenti interessati presentano la predetta domanda al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico della regione ove risiedono entro il 30 novembre 2010.
– Disposizioni generali
I dirigenti scolastici, ai quali vengono assegnate dal Direttore Generale regionale le domande dei candidati esterni di partecipazione all’esame di Stato, effettuano immediatamente l’esame delle relative posizioni, dando comunicazione al Direttore Generale di eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
A proposito dei candidati esterni, pare opportuno rammentare che:
i candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno.
Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).
L’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame di cui all’art. 4 della O.M. n.44 del 5-5-2010, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30 novembre, comunicano al competente Direttore Generale regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Ai sensi dell’art.3 della OM n.53 del 25 giugno 2010, la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 22 giugno 2011, alle ore 8.30.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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