29 settembre 7a Senato approva Legge sui DSA

Il 29 settembre la 7a Commissione del Senato, in sede deliberante, approva definitivamente il Disegno di Legge sulle Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati il 9 giugno 2010.

Di seguito gli Ordini del Giorno accolti dalla 7a Commissione Senato ed il comunicato stampa del MIUR:

G/1006-1036-B/1/7 (testo 2)

BORNACIN, VALDITARA, COLLI, GIANCARLO SERAFINI

La 7a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge “Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico”,

premesso che:

il disegno di legge, recante norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento circoscritte al settore scolastico, ai fini dell’applicabilità necessiterebbe di alcune integrazioni,

nello specifico, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di diagnosticare i DSA (disturbi specifici di apprendimento) anche da parte di strutture convenzionate, considerato che le lunghe liste di attesa non consentono interventi tempestivi per la individuazione dei casi sospetti di DSA, come espressamente richiesto dall’articolo 3, comma 3, del disegno di legge;

la non tempestività degli interventi viene determinata da diverse motivazioni, in particolare: dalla numerosa utenza che si rivolge ai servizi socio-sanitari pubblici, dal fatto che per effettuare i test di diagnosi dei DSA trascorre, a volte, più di un anno, e che tra la diagnosi e l’inizio della terapia riabilitativa trascorrono ancora molti mesi, per la molteplicità delle altre patologie che il servizio socio-sanitario pubblico deve trattare, dal fatto che spesso le strutture operano con personale sotto organico e precario;

sarebbe, altresì, opportuno garantire il diritto del cittadino di poter scegliere in quali strutture e presso quali operatori sanitari sottoporsi alle debite cure,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire la diagnosi dei DSA anche da parte delle strutture convenzionate, con le quali si potrebbero, altresì, soddisfare in tempi ragionevoli le richieste di coloro che si rivolgono esclusivamente ai servizi socio-sanitari pubblici ed offrire un servizio qualificato.

G/1006-1036-B/2/7 (accolto come raccomandazione)

ADERENTI, PITTONI, RIZZI

La 7a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge “Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico”,

premesso che:

la proposta di legge, al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, riconosce quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), la dislessia (difficoltà nella lettura), la disgrafia (difficoltà nelle manifestazioni grafiche) e la discalculia (difficoltà nello svolgimento di calcoli), che si manifestano in soggetti dotati di un quoziente intellettivo nella norma,

tali disturbi, come specifica la relazione illustrativa, interessano il 4 per cento della popolazione scolastica. Questa disfunzione non è dovuta a limitazioni intellettive: il dislessico è spesso intelligente ed anche dotato, creativo e intuitivo;

a sostegno degli alunni affetti da DSA il disegno di legge introduce misure per la diagnosi precoce ed indica interventi didattici volti a prevenire l’insuccesso scolastico ed assicurare il pieno sviluppo delle potenzialità;

l’articolo 4 prevede che ai docenti sia assicurata una formazione specifica;

impegna il Governo:

ad assicurare al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, nell’ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line;

garantire la formazione attraverso la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai DSA, per l’applicazione di strategie didattiche adeguate;

prevedere lo stanziamento di risorse pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 – 2011, al fine di dotare le scuole che ne fanno richiesta di materiale didattico e software specifici a supporto dei percorsi scolastici personalizzati degli alunni con DSA.

G/1006-1036-B/3/7

POSSA, ASCIUTTI, VITTORIA FRANCO, BARELLI, BEVILACQUA, CERUTI, COLLI, DE ECCHER, DE FEO, FIRRARELLO, MARIAPIA GARAVAGLIA, GIAMBRONE, MARCUCCI, MONTANI, PITTONI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, GIANCARLO SERAFINI, SIBILIA, VALDITARA, VERONESI, VITA

La 7a Commissione,

con riferimento all’articolo 3, comma 1, del disegno di legge “Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in ambito scolastico”,

informato, nel corso dell’audizione del Consiglio Superiore di Sanità del 28 settembre 2010, che vi è anche a livello internazionale “una carenza nella codifica del procedimento diagnostico dei disturbi specifici di apprendimento”, ed inoltre “che i parametri essenziali per la misurazione del livello raggiunto nella lettura, nel calcolo e nell’espressione scritta non sono standardizzati né tantomeno condivisi a livello della pratica clinica”, nonché che “le conoscenze raggiunte su popolazioni che utilizzano sistemi verbali con caratteristiche diverse da quello italiano (in termini ad esempio di trasparenza) sono difficilmente trasferibili alla popolazione italiana”,

preso atto con vivo apprezzamento che il Consiglio Superiore di Sanità, nel corso della suddetta audizione, si è dichiarato disponibile ad “offrire il proprio contributo nella predisposizione di linee guida e protocolli consolidati e condivisi di diagnosi dei DSA nonché a fornire il proprio supporto tecnico-scientifico alle istituzioni scolastiche”,

concordando pienamente con il Consiglio Superiore di Sanità circa la necessità di un cospicuo sforzo di ricerca nel settore dei DSA sia per superare le suddette carenze di codifica del procedimento diagnostico, sia per migliorare le pratiche riabilitative,

consapevole della grande importanza sociale del problema dei disturbi specifici di apprendimento, che sono stimati riguardare una percentuale compresa tra il 3 e il 4 per cento della popolazione scolastica,

impegna il Governo

a inserire, nei programmi di attività del Consiglio Superiore di Sanità e, se necessario, anche dell’Istituto Superiore di Sanità, specifiche azioni finalizzate al superamento delle sopra indicate carenze diagnostiche;

a destinare a ricerche nei settori della diagnostica e della riabilitazione dei DSA adeguate risorse.

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Insieme per combattere e riconoscere la dislessia. Circa 350.000 studenti italiani fra i 6 e i 19 anni (mediamente uno studente ogni classe di 20 alunni) soffrono di dislessia, causa frequente di abbandono scolastico e di correlati problemi di autostima e di motivazione all’apprendimento.

Dopo un lungo percorso legislativo è stata approvata lo scorso 29 settembre in via definitiva dal Senato la legge che riconosce e definisce alcuni disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.

Una didattica ad hoc per gli alunni dislessici. È quanto prevede la legge. Il provvedimento ha la finalità, spiega il testo, di garantire il diritto all’istruzione e alla diagnosi precoce agli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità di questi studenti, promuovere il successo scolastico anche attraverso misure didattiche di supporto, incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia e scuola.

La legge, a favore della quale sarà previsto un finanziamento di 2 milioni di euro per gli anni 2010-2011, sancisce il diritto a usufruire dei provvedimenti compensativi e dispensativi lungo tutto il percorso scolastico, compresa la carriera universitaria, e assicura la preparazione degli insegnanti e degli studenti.

Durante il percorso formativo anche i docenti dovranno possedere un’adeguata preparazione didattica, metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative ai Dsa.

La diagnosi dei DSA dovrà essere effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

Alle famiglie sarà garantita la possibilità di usufruire di orari di lavoro flessibili.

Per quanto riguarda le misure educative e didattiche sono inoltre garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonchè gli esami universitari; l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche. È inoltre previsto per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale.

A quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi.