Ordinanza Ministeriale 19 maggio 2014, n. 37

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ordinanza Ministeriale 19 maggio 2014, n. 37
Prot. n.316

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2013/2014 (14A05186)

(GU n.162 del 15-7-2014)

 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, e in particolare, l'art. 205,  comma  1,  che  attribuisce  al
Ministro  della  pubblica  istruzione  il  potere   di   disciplinare
annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative  degli
scrutini ed esami; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425,  concernente  disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per  la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   dei   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2004,  n.  286,  recante
istituzione  del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del   sistema
educativo  di  istruzione   e   di   formazione,   nonche'   riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3  della  legge  28
marzo 2003, n. 53, come modificato dalla legge 27 dicembre  2006,  n.
296 (Legge finanziaria 2007); 
  Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita', ed, in particolare, l'art. 1
che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre  1997,
n. 425 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra  l'altro,
l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto  e  quinto  periodo
della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.   176,   recante
disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio   dell'anno
scolastico 2007-2008  ed  in  materia  di  concorsi  per  ricercatori
universitari, e in particolare l'art. 1, comma 2, che ha sostituito i
primi due periodi dell'art. 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1; 
  Visto il decreto-legge 18 settembre 2013, n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca che, all'art.
18, comma 2, ha modificato l'art. 4, comma 6 della legge n.  425  del
1997; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  30  ottobre  2008,   n.   169,   recante
disposizioni urgenti in materia di istruzione  e  universita',  e  in
particolare l'art. 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di
studio di istruzione secondaria superiore, per le  parti  compatibili
con la vigente normativa in materia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, concernente regolamento recante lo statuto delle  studentesse  e
degli studenti della scuola secondaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre  2007,
n. 235, concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni  al
decreto del Presidente della  Repubblica  24  giugno  1998,  n.  249,
concernente lo statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti  della
scuola secondaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n.
13,  recante  la  disciplina  delle  modalita'  e  dei   criteri   di
valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di
studio  di  istruzione  secondaria  superiore  nella  Regione   Valle
d'Aosta; 
  Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
7 aprile 2005, n. 14,  concernente  modalita'  di  svolgimento  della
terza prova scritta «Modifica del  regolamento  di  esecuzione  sugli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 aprile 2003, n.  41,  concernente  le  modalita'  di
svolgimento della  1ª  e  2ª  prova  scritta  degli  esami  di  Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre
2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali  generali  della
terza prova scritta negli esami di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di
studio di istruzione secondaria superiore  e  le  istruzioni  per  lo
svolgimento della prova medesima; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione   18
settembre  1998,  n.  358,  relativo  alla  costituzione  delle  aree
disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle  prove  scritte  e
all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato  conclusivi  dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in  vigore
limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni e  i
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame  di
Stato; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17  gennaio
2007, n. 6, concernente modalita' e termini per  l'affidamento  delle
materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e  criteri
e modalita' di nomina, designazione  e  sostituzione  dei  componenti
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 31 gennaio 2014, n.  63,  concernente  l'individuazione
delle materie oggetto della seconda  prova  scritta  negli  esami  di
Stato conclusivi dei corsi  di  studio  ordinari  e  sperimentali  di
istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta  delle  materie
affidate  ai  commissari  esterni  delle  commissioni,   per   l'anno
scolastico 2013/2014; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  31  gennaio  2014,  n.  64,  recante  norme  per   lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di  secondo  grado  nelle  classi  sperimentali
autorizzate, per l'anno scolastico 2013/2014; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio
2000,  n.  49,  concernente  l'individuazione  delle   tipologie   di
esperienze che danno luogo ai crediti formativi; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  3  ottobre
2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro
la conclusione dell'anno scolastico; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 5 novembre
2007, n. 92, concernente le attivita' di recupero; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2012), e in particolare l'art.  15,  comma  1,  che  ha
parzialmente modificato il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445  recante  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
  Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca  8  agosto  2013,  n.  696,  concernente  disposizioni
relative al calendario delle festivita'  e  degli  esami  per  l'anno
2013/2014; 
  Visto il decreto ministeriale 28  febbraio  2001,  prot.  n.  9007,
concernente la costituzione di una  struttura  tecnico-operativa  per
gli esami di Stato; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni; 
  Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame
di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007); 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, regolamento recante norme  in  materia  di  adempimento
dell'obbligo di istruzione; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  29  novembre
2007, concernente percorsi sperimentali di  istruzione  e  formazione
professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre
2006, n. 296; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64, comma 4-bis, che
ha modificato l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n.  134,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia,  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16  dicembre  2009,  n.  99,  concernente  criteri  per
l'attribuzione  della  lode  nei  corsi  di  studio   di   istruzione
secondaria  superiore  e  tabelle   di   attribuzione   del   credito
scolastico; 
  Vista la circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007; 
  Vista la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007; 
  Vista la circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007; 
  Vista la circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008; 
  Vista la circolare ministeriale n. 95 del  24  ottobre  2011  e  la
circolare ministeriale n. 88 del 18 ottobre 2012; 
  Vista  la  nota  della  Direzione  generale  per  gli   ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica, prot. n. 236 del 14  gennaio
2010, concernente disposizioni per gli  esami  di  Stato  per  l'anno
scolastico 2009/2010, e in particolare per gli esami preliminari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente regolamento recante  norme  concernenti  il  riordino
degli istituti professionali ai sensi  dell'art.  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'art.
15, comma 6; 
  Vista l'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  8  febbraio  2013,  n.  95,  recante  norme  per   lo
svolgimento, a regime, degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti
presso  istituti  statali  e  paritari   in   cui   e'   attuato   il
Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese), le
cui disposizioni si intendono integralmente richiamate; 
  Vista la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20, relativa  alla
validita' dell'anno scolastico; 
  Vista  la  nota  della  Direzione  generale  per  gli   ordinamenti
scolastici e  per  l'autonomia  scolastica,  prot.  n.  1000  del  22
febbraio 2012,  concernente  la  validita'  dell'anno  scolastico  in
relazione ad eccezionali eventi atmosferici; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa  agli  alunni
affetti da dislessia; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante norme in materia  di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, e allegate linee guida, per il
diritto allo studio  degli  alunni  e  degli  studenti  con  disturbi
specifici di apprendimento; 
  Vista la nota Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca prot. 1749, del 12 aprile 2012, concernente  nuove  modalita'
di invio delle tracce  delle  prove  scritte  degli  esami  di  Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione  secondaria  di  secondo
grado; 
  Vista la circolare ministeriale 11 ottobre 2013, n. 26, concernente
termini e modalita' di presentazione della domanda di  partecipazione
agli esami di Stato 2013/2014  da  parte  dei  candidati  interni  ed
esterni; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Inizio della sessione di esame 
 
  1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di  studio
di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun  anno
scolastico,  nel  giorno  fissato   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Per l'anno scolastico 2013/2014, la
sessione inizia il giorno 13 giugno 2014. 
                               Art. 2 
 
 
                          Candidati interni 
 
  1. Sono ammessi all'esame di Stato: 
    a) gli alunni  delle  scuole  statali  e  paritarie  che  abbiano
frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale  conseguano
una votazione non inferiore a sei decimi  in  ciascuna  disciplina  o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione  di  un  unico  voto
secondo  l'ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento   non
inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122); 
  b) gli alunni delle scuole statali  e  paritarie  che  siano  stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10  (cfr.  art.
6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno  2009,
n. 122); 
  c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a),
gli  alunni  delle  scuole  legalmente  riconosciute,   nelle   quali
continuano a funzionare corsi di studio fino al  loro  completamento,
ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  febbraio  2006,
n. 27; 
  d) gli alunni delle  scuole  legalmente  riconosciute  che,  avendo
frequentato la penultima classe  di  un  corso  di  studi  avente  le
caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c),  siano  stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato
art. 6, comma 2, decreto del Presidente della  Repubblica  22  giugno
2009, n. 122); 
  e) nella Regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma  di
«Tecnico» conseguito nei percorsi di IeFP che  abbiano  positivamente
frequentato il corso annuale  previsto  dall'art.  15,  comma  6  del
decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'intesa 16 marzo  2009  tra
il MIUR e la Regione Lombardia, i quali  sono  considerati  aspiranti
interni. Il direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale,
sulla  base  dell'elenco  degli  aspiranti  presentato  da   ciascuna
Istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato
il corso di cui al comma  precedente,  ne  dispone  l'assegnazione  a
classi  di  istituto  professionale  statale,   per   la   necessaria
valutazione dei risultati finali in vista  dell'ammissione  all'esame
di  Stato.  L'ammissione  all'esame  viene  deliberata  in  sede   di
scrutinio   finale   dal   consiglio   della   classe   dell'istituto
professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualita'
di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica, organica
e documentata, fornita dalla istituzione formativa che ha erogato  il
corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le
valutazioni  intermedie  e   finali   dei   singoli   candidati,   il
comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai  fini
dello  scrutinio  finale.  Gli  aspiranti  ammessi   all'esame   sono
considerati  a   tutti   gli   effetti   candidati   interni   e   la
classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo
si configura come «articolata»; 
  f)  con  esclusivo  riferimento  alle  regioni  nelle  quali   sono
rilasciate qualifiche regionali  non  in  regime  surrogatorio,  sono
ammessi  agli   esami   di   Stato   di   istruzione   professionale,
eccezionalmente, anche gli alunni che frequentano il quinto  anno  di
istituto professionale non in possesso del diploma  di  qualifica  in
quanto transitati da altra tipologia di istituto, nonche' gli  adulti
dei corsi serali  degli  istituti  professionali  che  hanno  seguito
particolari percorsi abbreviati.  Ai  candidati  privi  di  qualifica
professionale il punteggio di credito scolastico  relativo  al  primo
anno e' attribuito nella misura di punti 3. 
  2.  Premesso  che  la  valutazione  e'  espressione  dell'autonomia
professionale propria della funzione docente,  nella  sua  dimensione
sia individuale che collegiale (art.  1,  comma  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 122/2009), la valutazione degli alunni
in sede di scrutinio finale e' effettuata dal consiglio di classe. In
caso di parita', prevale il voto del Presidente, ai  sensi  dell'art.
79, comma 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e  dell'art.  37,
comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  3. Per quanto attiene allo svolgimento degli esami di qualifica dei
corsi serali, residuali, limitatamente al corrente  anno  scolastico,
si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli  articoli  25,
26 e 27 dell'ordinanza  ministeriale  21  maggio  2001,  n.  90,  ivi
comprese le modalita' di ammissione  agli  esami  stessi.  Invece  lo
scrutinio per l'ammissione alla classe quarta resta disciplinato  dal
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  122
del 2009. Pertanto, si procedera', nell'ambito di un unico  scrutinio
finale, a due distinte valutazioni, rispettivamente, per l'ammissione
alle prove di esame di qualifica sulla base del punto  A  del  citato
art.  27  e  per  l'ammissione  alla  classe  quarta   del   percorso
quinquennale riordinato  sulla  base  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 122 del 2009 (cfr. Nota MIUR prot.  n.
254 del 31  gennaio  2013).  I  diplomi  di  qualifica  che  verranno
rilasciati - in via  residuale  in  corsi  serali  -  dagli  istituti
professionali  al  termine  dell'anno  scolastico  2013/2014  trovano
corrispondenza con le qualifiche regionali di istruzione e formazione
professionale, in attuazione del Capo VII, punto 3, delle linee guida
adottate con il decreto ministeriale n. 4/2010. 
  4. Le deliberazioni del  consiglio  di  classe  di  non  ammissione
all'esame devono essere puntualmente motivate. 
  5. Nei confronti dei candidati valutati positivamente  in  sede  di
scrutinio finale (votazione non inferiore a sei  decimi  in  ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione  di  un
unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto  di  comportamento
non inferiore a sei decimi),  il  consiglio  di  classe,  nell'ambito
della propria autonomia decisionale,  adotta  liberamente  criteri  e
modalita' da seguire per la formalizzazione  della  deliberazione  di
ammissione. 
  6. L'esito della valutazione: 
    se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede
d'esame, del voto di ciascuna disciplina  e  del  comportamento,  del
punteggio relativo al  credito  scolastico  dell'ultimo  anno  e  del
credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; 
    se negativo non prevede la pubblicazione di voti e  punteggi,  ma
solo della dicitura «Non ammesso»; 
    gli alunni certificati con  disabilita',  che  hanno  seguito  un
percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai  sensi
dell'art. 15, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.
90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di  voti
e di un credito scolastico, relativi unicamente allo  svolgimento  di
tale piano. Sono, pertanto,  ammessi  -  sulla  base  di  motivata  e
puntuale deliberazione del consiglio di  classe  -  a  sostenere  gli
esami di Stato su  prove  differenziate,  coerenti  con  il  percorso
svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio  dell'attestazione  di
cui all'art. 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  323
del 1998. Anche  per  tali  alunni  si  procede  alla  pubblicazione,
all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti,  seguiti
dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non  si  procede
alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo  della  dicitura  «Non
ammesso». 
  Ai sensi dell'art. 16,  comma  3,  dell'ordinanza  ministeriale  21
maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello  scrutinio  finale  si
aggiunge,  nelle  certificazioni  rilasciate  ma  non  nei  tabelloni
affissi all'albo dell'istituto,  che  la  votazione  e'  riferita  al
P.E.I. e non ai programmi ministeriali; 
    i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico  di  Apprendimento
(DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del  decreto  ministeriale
n. 5669 del 12 luglio  2011,  hanno  seguito  un  percorso  didattico
differenziato,  con  esonero   dall'insegnamento   della/e   lingua/e
straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione
di  voti  e  di  un  credito  scolastico  relativi  unicamente   allo
svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi  -  sulla  base  di
motivata e  puntuale  deliberazione  del  consiglio  di  classe  -  a
sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con  il
percorso   svolto,    finalizzate    esclusivamente    al    rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323 del 1998. Anche per tali  alunni  si  procede  alla
pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, dei  voti  e  dei
crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo,
non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma  solo  della
dicitura «Non ammesso». 
  Ai sensi dell'art. 16,  comma  3,  dell'ordinanza  ministeriale  21
maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello  scrutinio  finale  si
aggiunge,  nelle  certificazioni  rilasciate  ma  non  nei  tabelloni
affissi all'albo dell'istituto,  che  la  votazione  e'  riferita  al
percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali. 
  7. Per tutti gli studenti e gli  aspiranti  esaminati  in  sede  di
scrutinio finale i voti  attribuiti  in  ciascuna  disciplina  e  sul
comportamento, nonche' i punteggi del credito, sono  riportati  nelle
pagelle e nel registro generale dei voti. 
  8. Gli aspiranti provenienti dai corsi di cui all'art. 15, comma 6,
del decreto legislativo n.  226/2005  saranno  inseriti  in  apposito
distinto elenco, che sara' allegato al  Registro  generale  dei  voti
della classe alla quale essi sono stati assegnati. 
  9. A partire dall'anno scolastico  2008/2009,  la  valutazione  sul
comportamento concorre alla determinazione  del  credito  scolastico.
Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame
di Stato (art. 2, comma 3, decreto-legge 1° settembre 2008,  n.  137,
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169). 
  10. Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno,  per
abbreviazione per merito,  il  corrispondente  esame  di  Stato,  gli
studenti iscritti alle penultime classi che  nello  scrutinio  finale
(anno scolastico 2013/2014) per la promozione all'ultima classe hanno
riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo  di
discipline e non meno di otto decimi  nel  comportamento,  che  hanno
seguito un regolare  corso  di  studi  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado e che hanno riportato una  votazione  non  inferiore  a
sette decimi in ciascuna disciplina o  gruppo  di  discipline  e  non
inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini  finali  dei
due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in  ripetenze
nei due anni predetti.  Le  votazioni  suddette  non  si  riferiscono
all'insegnamento  della  religione  cattolica.  La  valutazione   del
comportamento si riferisce alla classe penultima e  alle  due  classi
antecedenti (cfr. decreto del Presidente della Repubblica  22  giugno
2009,  n.  122,  art.  6,  comma  2  e  art.  14,  comma  3;  decreto
ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del  14  gennaio
2010). Gli alunni  abbreviatari  sostengono  l'esame  di  Stato  2014
esclusivamente sui programmi del previgente  ordinamento  e  per  gli
indirizzi di studio, quali risultano dalle tabelle di confluenza  dei
percorsi di studio degli istituti tecnici, professionali e licei  del
previgente ordinamento  in  quelli  del  nuovo  ordinamento;  tabelle
previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n.  88  e
n.  89  del  2010  che  hanno  recato  la  disciplina   di   riordino
ordinamentale della scuola secondaria di secondo grado. Nel  caso  in
cui in  un  percorso  del  nuovo  ordinamento  siano  confluiti  piu'
percorsi  del  previgente  ordinamento,  il  candidato  indica  nella
domanda di iscrizione all'esame di Stato il percorso  del  previgente
ordinamento di sua elezione. Tali alunni non devono  sostenere  alcun
esame preliminare. I candidati agli esami di Stato  ad  indirizzi  di
istruzione professionale, per abbreviazione per merito,  possono  non
presentare il diploma di qualifica  in  quanto  hanno  frequentato  i
percorsi del nuovo ordinamento. In tal caso, per la classe  terza  si
fa riferimento ai voti riportati nello scrutinio finale e non al voto
conseguito  in  sede  di  esame  di  qualifica.  La  valutazione  sul
comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se
inferiore a sei decimi, comporta, di per se', la non ammissione,  per
abbreviazione,  all'esame  di  Stato  (cfr.  art.  2,  comma  3,  del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito  dalla  legge  30
ottobre 2008, n. 169). 
  11.  I  candidati  non  devono  essere   incorsi   nella   sanzione
disciplinare della non ammissione all'esame di  Stato,  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235. 
  12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari  commesse  durante  le
sessioni d'esame sono inflitte dalla  commissione  di  esame  e  sono
applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235). 
  13. Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, «ai fini della validita' dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno  di  corso,  per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e'  richiesta
la   frequenza   di   almeno   tre   quarti    dell'orario    annuale
personalizzato». Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con
la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 e, da  ultimo,  con  la
nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012. 
                               Art. 3 
 
 
                          Candidati esterni 
 
  1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle  condizioni  previste  dal
presente articolo coloro che: 
    a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e  dimostrino  di  aver  adempiuto  all'obbligo
scolastico; 
  b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di
primo grado da un numero di anni almeno pari a  quello  della  durata
del corso prescelto, indipendentemente dall'eta'; 
  c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro  l'anno  solare  in
cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati  sono  esentati  dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore; 
  d) siano in possesso di altro titolo conseguito al  termine  di  un
corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado  di  durata
almeno quadriennale; 
  e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del
15 marzo. 
  Gli  alunni  delle  classi  antecedenti  l'ultima,  che   intendano
partecipare agli esami di Stato in  qualita'  di  candidati  esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo. 
  2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti  professionali  e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni: 
  a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno  solare  in
cui si svolge l'esame, e siano, in possesso da  almeno  un  anno  del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente; 
  b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica  o  di
licenza da un numero di anni almeno pari a quello  della  durata  del
corso prescelto indipendentemente dall'eta'; 
  c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro  l'anno  solare  in
cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati  dalla
presentazione di qualsiasi titolo di  studio  inferiore,  compresi  i
diplomi, rispettivamente, di qualifica e di  licenza  corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3; 
  d) siano in possesso di altro titolo conseguito al  termine  di  un
corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado  di  durata
almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondenti; 
  e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del
15 marzo. 
  Gli  alunni  delle  classi  antecedenti  l'ultima,  che   intendano
partecipare agli esami di Stato in  qualita'  di  candidati  esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo. 
  Negli istituti professionali e negli istituti d'arte, agli esami di
Stato del  corrente  anno  scolastico  2013/2014  sono  ammessi  come
candidati esterni, in via eccezionale, nelle regioni nelle quali sono
rilasciate qualifiche regionali non  in  regime  surrogatorio,  anche
coloro che non siano in possesso del diploma di qualifica  statale  o
di licenza di maestro d'arte, purche' abbiano presentato  domanda  di
partecipazione all'esame alle condizioni e secondo le modalita' ed  i
termini previsti dalla circolare ministeriale n. 26, prot. AOODGOS n.
0005 421 dell'11 ottobre 2013. 
  3.  I  candidati  esterni  agli  esami  di  Stato  negli   istituti
professionali, compresi quelli di cui alla lettera c) del  precedente
comma 2, debbono, comunque, documentare di avere svolto esperienze di
formazione  professionale  o  lavorative  coerenti,  per   durata   e
contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di  istituto
nel quale svolgono l'esame. 
  Tenuto conto del nuovo ordinamento,  in  particolare  dell'art.  8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87 «Regolamento sul riordino degli  istituti  professionali»,  che
sostituisce  l'area   professionalizzante,   prevista   dal   decreto
ministeriale  15  aprile   1994,   con   esperienze   di   alternanza
scuola-lavoro, si precisa quanto segue: la durata delle esperienze di
formazione professionale o lavorative, rispettivamente  nella  classe
IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno  il  50  per  cento
della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero  66  ore  in
quarta e 66 ore in quinta (132 ore complessive). 
  4. Le esperienze di  formazione  professionale  o  lavorative  sono
riferite allo  specifico  indirizzo  dell'istituto;  in  particolare,
l'esperienza   lavorativa    deve    consistere    in    un'attivita'
caratterizzata   da   contenuti   non    esclusivamente    esecutivi.
L'esperienza  lavorativa  deve  risultare,  se  subordinata,  da  una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla  presente  ordinanza  e,  se  di   altra   natura,   da   idonea
documentazione.  Per  comprovare  le  esperienze  di   formazione   o
lavorative  svolte  presso  pubbliche  amministrazioni   e'   ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' conforme  al  modello  allegato,  prodotta  ai  sensi  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183. 
  5. I candidati esterni agli esami  di  Stato  di  istituto  tecnico
commerciale, se in  possesso  di  promozione  o  idoneita'  a  classe
terminale  dei  seguenti  indirizzi  ad  oggi  non   piu'   esistenti
(Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero,  Amministrazione
industriale)  possono  sostenere  le  prove  degli  esami  di   Stato
unicamente per l'indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell'attuale
ordinamento, previo superamento dell'esame preliminare sulle  materie
dell'ultimo anno. Se in possesso di idoneita' o promozione  a  classe
non terminale, sostengono, invece, l'esame preliminare sulle  materie
dell'anno o  degli  anni  per  i  quali  non  siano  in  possesso  di
promozione o idoneita'  alla  classe  successiva  nonche'  su  quelle
previste dal piano di studi dell'ultimo anno. 
  6.  E'  consentito  ai  candidati  esterni  agli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per  le  attivita'
sociali - Indirizzo dirigenti di comunita' e di istituto tecnico  per
il  turismo,  i  quali,  per  motivi   di   impedimento   debitamente
comprovati, non abbiano,  rispettivamente,  svolto  il  tirocinio  di
psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia,  sostenere
ugualmente gli esami di Stato  stessi.  Il  mancato  svolgimento  del
tirocinio  e  la  mancata  effettuazione  della  pratica  di  agenzia
dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma
prevista dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
323 del 1998. In particolare, per i candidati esterni agli  esami  di
Stato di Istituto  tecnico  per  le  attivita'  sociali  -  Indirizzo
dirigenti di comunita',  il  mancato  svolgimento  del  tirocinio  di
psicologia e pedagogia e' consentito solo con riferimento al segmento
formativo proprio della classe terminale. 
  7. Per i candidati, quindi, che sostengono  esami  preliminari,  al
pari di quelli che sostengono esami di idoneita', tale carenza non e'
ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo  (terza  e  quarta
classe), anche atteso che il superamento di detti  esami  costituisce
titolo di frequenza di una classe che,  come  da  programma,  ha  nel
tirocinio una parte integrante della corrispondente materia. 
  8. L'ammissione dei candidati esterni e' subordinata al superamento
dell'esame preliminare di cui all'art.  7  della  presente  ordinanza
(cfr. legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3;
art.  1-quinquies  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167). 
  9. I candidati esterni, provenienti da  Paesi  dell'Unione  europea
(e,  per  analogia,  gli  studenti  appartenenti  a  Paesi   aderenti
all'Accordo  sullo  Spazio  Economico   Europeo,   in   possesso   di
certificazioni valutabili  ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  25
gennaio 2006, n. 29), sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato,
nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a),  c),  d),  previo
superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7  della  presente
ordinanza. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico,  di
cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto  con
la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a  quello
previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Legge  finanziaria  2007),  modificato  dall'art.  64,  comma
4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al decreto ministeriale  22
agosto 2007, n. 139 e al decreto interministeriale 29 novembre 2007. 
  10. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione  europea,  che
abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni
scolastiche italiane all'estero classi di  istruzione  secondaria  di
secondo grado,  ovvero  abbiano  comunque  conseguito  il  titolo  di
accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo  grado,
possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai  commi
1 e 2, lettere a), b), c), d),  in  qualita'  di  candidati  esterni,
previo superamento dell'esame preliminare di  cui  all'art.  7  della
presente ordinanza (cfr.  legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  art.  1,
capoverso art. 2, comma 7;  art.  1-quinquies  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla  legge  24
novembre  2009,  n.  167).  Sono  fatti  salvi   eventuali   obblighi
internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera,  di  cui
allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in
vigore il 15 gennaio 2008). 
  11. Non sono ammessi agli esami di Stato i  candidati  che  abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio. 
  12. Non e' consentito ripetere esami di Stato  dello  stesso  tipo,
indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo. 
  13. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato  negli
istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali  di
ordinamento e struttura. In tal caso,  i  candidati  medesimi  devono
sostenere gli  esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi
relativi   all'indirizzo   sperimentale    prescelto    e    presente
nell'istituto scolastico sede d'esame. Nel caso  di  assegnazione  ad
istituti statali o paritari, ove  funzionino  indirizzi  sperimentali
linguistici, i candidati esterni  hanno  facolta'  di  sostenere  gli
esami, compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi  approvati  con
decreto ministeriale 31  luglio  1973  oppure  su  quelli  del  corso
sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di  esami.
I candidati esterni non possono sostenere  gli  esami  di  Stato  nei
corsi  sperimentali  ove  e'  attivato  il  c.d.   «Progetto   SIRIO»
dell'istruzione tecnica. 
  14. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome»  di  solo
ordinamento o «non assistite»  (dette  anche  minisperimentazioni)  e
sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate  (es.  P.N.I.),  i
candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di  partecipazione
agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. 
                               Art. 4 
 
 
                          Sedi degli esami 
 
  1. Sono sedi degli esami  per  i  candidati  interni  gli  istituti
statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati  di  cui
all'art. 2, comma  1,  lettere  c)  e  d),  gli  istituti  legalmente
riconosciuti da essi frequentati. Per  gli  alunni  interni  la  sede
d'esame e' l'istituto da essi frequentato. 
  2. Per i candidati esterni, salvo quanto  previsto  dall'art.  362,
comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e  gli
istituti paritari. 
  3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la  loro  preparazione
in scuole non statali e non paritarie  o  in  corsi  di  preparazione
comunque denominati e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole
paritarie che dipendano dallo  stesso  gestore  o  da  altro  gestore
avente comunanza di interessi. 
  4. Per i candidati esterni gli  istituti  statali  e  gli  istituti
paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel  comune  di  residenza
ovvero, in caso  di  assenza  nel  comune  dell'indirizzo  di  studio
indicato nella domanda, nella provincia, e,  nel  caso  di  ulteriore
assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7  settembre  2007,  n.  147,
convertito  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.  176.  Le   relative
documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati
direttamente al direttore generale dell'Ufficio scolastico  regionale
della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno
tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere  l'esame.  Gli
istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero
ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da  parte  dei
candidati esterni, hanno  l'obbligo  di  trasmetterle  immediatamente
all'unico organo  individuato  dalla  legge  come  competente.  Cosi'
parimenti procederanno gli uffici scolastici regionali,  trasmettendo
sollecitamente al competente Ufficio scolastico regionale le  domande
impropriamente ricevute. La mancata osservanza della disposizione  di
cui all'art. l, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l'ammissione
all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali,  civili  e
amministrative  a  carico  dei  soggetti  preposti  alle  istituzioni
scolastiche interessate. 
  5. I direttori generali, verificato il possesso  dei  requisiti  di
ammissione agli esami - compreso il requisito  della  residenza,  che
deve essere comprovato  secondo  le  norme  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  come   modificato
dall'art. 15, comma 1,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  -
provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici
statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del  candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza  anche
in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I direttori generali
danno  comunicazione  agli  interessati  dell'esito  della  verifica,
indicando  in  caso  positivo,  la  scuola  di  assegnazione.  Per  i
candidati esterni agli esami di Stato per  l'indirizzo  dirigenti  di
comunita' presso gli istituti tecnici per le attivita' sociali e  per
l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di  cui  al  presente
articolo, commi 20 e 21. 
  6. I direttori generali degli uffici scolastici  regionali,  tenuto
conto  che  ad  ogni  singola  classe  sono  assegnati  non  piu'  di
trentacinque  candidati  (legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  art.  1,
capoverso art. 4, comma  2),  verificano  in  primo  luogo  che,  con
l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il
limite, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della  legge
n. 1 del  2007,  del  cinquanta  per  cento  dei  candidati  interni.
Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettivita'  dell'istituto,  in
relazione al numero delle classi terminali  dell'indirizzo  di  studi
richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza  di  un
numero sufficiente di docenti - anche di  classi  non  terminali  del
medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami  preliminari  e/o
per la formazione delle commissioni. I direttori  generali  regionali
verificano che  gli  istituti  non  utilizzino  locali  esterni  alla
scuola, per  i  quali  non  sia  stata  predisposta  richiesta  degli
specifici plichi contenenti i testi delle prove  di  esame  e  per  i
quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza. 
  7. Nel caso non risulti possibile  assegnare  i  candidati  esterni
agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50  per
cento degli esterni rispetto  agli  interni  e  del  vincolo  dei  35
candidati per classe, il  direttore  generale  puo'  costituire  (nel
rispetto    del    vincolo    di    trentacinque    candidati     per
classe/commissione) commissioni con un numero maggiore  di  candidati
esterni  ovvero,  esclusivamente   presso   istituzioni   scolastiche
statali,  commissioni  apposite  con  soli  candidati   esterni.   In
particolare, presso ciascuna istituzione  scolastica  statale  potra'
essere costituita soltanto una classe/commissione di  soli  candidati
esterni. Una ulteriore classe/commissione di soli  candidati  esterni
potra' essere costituita - presso le istituzioni scolastiche  statali
-  esclusivamente  in  presenza  di  corsi  di  studio  a  scarsa   e
disomogenea diffusione sul territorio nazionale. 
  8. In particolare, nell'assegnazione delle  domande  dei  candidati
esterni, i direttori  generali  seguono  la  procedura  di  cui  alla
circolare ministeriale  n.  95  del  24  ottobre  2011  e  successive
modifiche di cui alla circolare ministeriale n. 88  del  18  dicembre
2012 e alla  circolare  ministeriale  n.  26  dell'11  ottobre  2013,
rispettando, inizialmente, l'ordine  delle  preferenze  espresse  dai
candidati esterni a livello comunale. Nel caso in cui non  sia  stato
possibile effettuare l'assegnazione agli istituti  richiesti,  sempre
in ambito comunale e per il medesimo  indirizzo  di  studi  prescelto
dall'interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre
istituzioni  scolastiche,  statali  o  paritarie.  Qualora  non   sia
possibile, comunque, assegnare le domande ne' agli istituti richiesti
ne' ad altri istituti dello  stesso  indirizzo  di  studi  in  ambito
comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i  direttori  generali
regionali procedono ad assegnare le domande  in  ambito  provinciale,
rispettando le  preferenze  espresse  dai  candidati  esterni  ed  il
criterio della territorialita' di cui al  decreto-legge  n.  147  del
2007 convertito dalla legge 25  ottobre  2007,  n.  176.  Da  ultimo,
nell'impossibilita' di accogliere le domande in  ambito  provinciale,
si passa all'ambito regionale,  seguendo  la  stessa  procedura  gia'
utilizzata precedentemente. Nell'ipotesi in cui non risulti esistente
in ambito regionale l'indirizzo  di  studi  prescelto,  il  direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere
la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale  per  l'assegnazione
di sede, dandone comunicazione all'interessato. Si  rammenta  che,  a
seguito del riordino dell'istruzione secondaria di secondo  grado  di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  87,
n. 88, n. 89, dal corrente  anno  scolastico  sono  cessati  i  licei
artistici di ordinamento; pertanto, i candidati esterni  non  possono
presentare domanda per sostenere gli esami di  Stato  2014  per  tale
indirizzo di studio non piu'  sussistente,  ma  eventualmente  per  i
licei  artistici  sperimentali  (sostenendo  l'esame  sui   programmi
relativi all'indirizzo sperimentale) o per gli istituti d'arte. 
  9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari  presso  le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame. 
  10. Il candidato esterno che abbia necessita' di sostenere  l'esame
di Stato in un comune di regione diversa da  quella  della  residenza
anagrafica  dovra'  presentare  al  direttore  generale  dell'Ufficio
scolastico della regione ove  ha  la  residenza  anagrafica  apposita
richiesta  con   unita   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183, da cui risulti la situazione personale  che
giustifica   l'eventuale   deroga    al    superamento    dell'ambito
organizzativo regionale di cui al  decreto-legge  n.  147  del  2007,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta  sono
individuati  il  comune  e  l'istituto  dove  il  candidato   intende
sostenere l'esame (comprese le prove preliminari)  e  l'indirizzo  di
studio prescelto. Se il candidato e' minorenne, la  dichiarazione  e'
resa dall'esercente la  potesta'  parentale.  Il  direttore  generale
valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione  negativa,  ne
sara' data  comunicazione  al  candidato.  Nel  caso  di  valutazione
positiva, il direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale
comunica  l'autorizzazione  alla  effettuazione  degli  esami   fuori
regione al direttore generale dell'Ufficio scolastico  della  regione
ove e' ubicata la  localita'  indicata  dal  candidato,  informandone
l'interessato, e  trasmettendo  la  relativa  domanda.  Il  direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione
provvede all'assegnazione della domanda. L'interessato  e'  informato
dell'istituto di assegnazione. 
  11.  Qualora  il  candidato  esterno,  per  situazioni   personali,
sopravvenute o gia' esistenti al momento  della  presentazione  della
domanda,  connotate   dal   carattere   dell'assoluta   gravita'   ed
eccezionalita', abbia necessita' di sostenere l'esame di Stato in  un
comune o provincia diversi da quelli della residenza  anagrafica,  ma
della  propria  regione,  dovra'  presentare  al  direttore  generale
dell'Ufficio  scolastico  regionale  apposita  richiesta  con   unita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183,  da  cui  risulti  la  situazione   personale   che   giustifica
l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto-legge n. 147  del
2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n.  176,  di  sostenere
gli esami presso istituzioni scolastiche statali o  paritarie  aventi
sede nel comune di residenza. Nella  richiesta  sono  individuati  il
comune e l'istituto  dove  il  candidato  intende  sostenere  l'esame
(comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se
il candidato e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la
potesta' parentale.  Il  direttore  generale  valuta  le  motivazioni
addotte.  Nel  caso  di   valutazione   negativa,   ne   sara'   data
comunicazione al  candidato  con  la  precisazione  dell'istituto  di
assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale  assegna  la  domanda  all'istituto
individuato,  nell'ambito  della  propria  regione   di   competenza,
trasmettendo, contestualmente, la  relativa  domanda  e  informandone
l'interessato. 
  12. Il Capo dell'Istituto al quale e' stata assegnata l'istanza, ha
l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'art. 15, comma
1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  di  effettuare;  anche  a
campione, idonei  controlli  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive. 
  13. Il dirigente scolastico,  tenuto  conto  che  ad  ogni  singola
classe/commissione d'esame sono assegnati non  piu'  di  trentacinque
candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1,  art.  1,  capoverso  art.  4
comma 2) verifica in primo luogo che, con l'accoglimento  di  domande
di candidati esterni - assegnati all'istituto da parte del  direttore
generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 147  del
2007 - non venga superato il limite massimo,  previsto  dall'art.  1,
capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1 del  2007,  del  50
per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe
terminale. 
  14. Il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e' tenuto  a
verificare la completezza  e  la  regolarita'  delle  domande  e  dei
relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il
candidato a perfezionare la domanda.  Il  predetto  adempimento  deve
essere  effettuato  prima  della  formulazione  delle   proposte   di
configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente scolastico e'
tenuto a comunicare immediatamente al  direttore  generale  regionale
eventuali irregolarita' non sanabili riscontrate. 
  15. Indirizzi di studio a scarsa e  disomogenea  distribuzione  sul
territorio nazionale. 
  15.1.  Qualora,  per  l'esiguita'  del  numero  di  istituti  dello
specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione  degli  stessi
sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in
eccedenza dei  candidati  esterni  ad  altri  istituti  dello  stesso
indirizzo del comune, della provincia o della  regione,  i  direttori
generali regionali dispongono che gli eventuali esami  preliminari  e
le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole
statali, anche  di  tipo  ed  ordine  diverso,  del  comune  o  della
provincia. 
  15.2  In  tale  situazione,  i  direttori  generali  degli   uffici
scolastici  regionali  procedono  alla  configurazione  di   apposite
commissioni con soli candidati  esterni,  individuando  gli  istituti
statali in base: 
    alla piu' elevata coincidenza di classi di  concorso  di  docenti
anche di classi non terminali presenti  nell'istituto,  in  relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni; 
    alla maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di
concorso necessarie, anche appartenenti a classi non  terminali,  del
medesimo istituto o di altri in ambito provinciale.  Si  precisa  che
presso  ciascuna  istituzione  scolastica  statale   possono   essere
istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni. 
  I  commissari  interni  sono  designati  dal  dirigente  scolastico
dell'istituto statale, al quale  sono  state  trasmesse  le  domande,
secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita'
di nomina, di  designazione  e  di  sostituzione  dei  componenti  le
commissioni d'esame, prioritariamente  utilizzando  i  docenti  delle
classi terminali e non terminali dello stesso istituto.  In  caso  di
assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico  designa  anche
personale incluso nelle  graduatorie  d'istituto  degli  aspiranti  a
supplenze. 
  Il dirigente scolastico comunica al direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale le materie per le quali non e'  stato  possibile
procedere  ad  alcuna  designazione  del  commissario   interno.   Il
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dovra'  reperire
i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente
per la prova scritta affidata a commissario interno. 
  Il presidente e i commissari esterni sono  nominati  dal  direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale. 
  Per gli esami preliminari, il dirigente scolastico  al  quale  sono
state trasmesse le domande  procede  alla  costituzione  di  apposite
commissioni  d'esame,   composte   dai   docenti   delle   discipline
dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti  delle  materie  degli
anni   precedenti.   Nelle   predette   commissioni   sono   nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso  di  assoluta
necessita', il medesimo  dirigente  scolastico  puo'  nominare  anche
personale incluso nelle  graduatorie  d'istituto  degli  aspiranti  a
supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in  supplenze
brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto
il  compenso  previsto  per  gli  esami  preliminari.  Il   dirigente
scolastico comunica al  direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale le materie per le quali non e' stato possibile procedere ad
alcuna designazione. Quest'ultimo reperira' i commissari mancanti. 
  Le commissioni di esame preliminare sono presiedute  dal  dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame. 
  Il  rilascio  di  certificazioni  rientra  nella   competenza   del
dirigente  scolastico  dell'istituto  statale  presso  il   quale   i
candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza  che  sui
diplomi,  accanto  alla  denominazione  dell'istituto,  deve   essere
apposta la specifica «Solo sede d'esame». Resta fermo che il rilascio
del diploma compete al Presidente della commissione  ovvero,  su  sua
delega, al dirigente scolastico. 
  Il  direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico   regionale   da'
comunicazione agli interessati  dell'istituto  al  quale  sono  stati
assegnati. Al fine di valutare la congruita' dei programmi  di  esame
presentati dai candidati, l'istituto  di  assegnazione  acquisisce  i
programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il
quale il candidato intende sostenere l'esame. 
  16. I candidati provenienti da uno stesso istituto  non  statale  e
non paritario o da corsi di  preparazione  comunque  denominati  sono
assegnati,  sempreche'  non  si  arrechi  pregiudizio  alla  corretta
organizzazione e al regolare svolgimento degli  esami,  possibilmente
allo stesso istituto, tenendo presente che i  candidati  esterni  che
abbiano  compiuto  la  loro  preparazione  in  scuole  o   corsi   di
preparazione non possono sostenere gli esami in scuole paritarie  che
dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di
interessi. 
  17. Effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica. 
  17.1 I  direttori  generali  regionali  valutano  le  richieste  di
effettuazione delle prove d'esame  fuori  dalla  sede  scolastica  di
candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o  comunque
impossibilitati a lasciare il proprio  domicilio  nel  periodo  degli
esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunita', le  commissioni
a spostarsi anche fuori provincia o  regione.  In  tale  ipotesi,  le
prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. 
  17.2 Per i candidati che hanno  frequentato  periodi  temporalmente
rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi  di
cura presso i quali sostengono le prove d'esame, si procede  come  di
seguito: 
    a)  nel  caso  in  cui  la  frequenza  dei  corsi  di  istruzione
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata  pari  o
inferiore, con riferimento al numero dei giorni,  rispetto  a  quella
nella classe di appartenenza,  i  docenti  che  hanno  impartito  gli
insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di  provenienza
elementi di conoscenza in ordine al percorso  formativo  attuato  dai
predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di
appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame (art. 11,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009); 
    b)  nel  caso  in  cui  la  frequenza  dei  corsi  di  istruzione
funzionanti in  ospedali  o  in  luoghi  di  cura  abbia  una  durata
prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto  a  quella
nella classe di appartenenza,  i  docenti  che  hanno  impartito  gli
insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di  ammissione,
previa intesa con la scuola di appartenenza, la  quale  fornisce  gli
elementi di valutazione eventualmente  elaborati  dai  docenti  della
classe di appartenenza (art. 11, comma 2 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 122 del 2009).  Il  verbale  dello  scrutinio  e'
trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le  trascrizioni  dei
risultati dello scrutinio nella pagella e  nei  registri.  Tanto  nel
caso  in  cui  lo  scrutinio  di  ammissione  sia  effettuato   dagli
insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti
in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui  lo  scrutinio
sia effettuato dal competente consiglio di  classe  della  scuola  di
appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in luogo di  cura
e' assegnato  alla  competente  commissione  esaminatrice  costituita
nella scuola di appartenenza. I direttori generali regionali valutano
le richieste di effettuazione delle prove d'esame presso gli ospedali
o i luoghi di cura nei quali i candidati sono ricoverati nel  periodo
degli  esami,  autorizzando,  ove  ne  ravvisino  l'opportunita',  le
commissioni a spostarsi anche fuori  provincia  o  regione.  In  tale
ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma,  nella  sessione
suppletiva. 
  18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede  di  esame  e'
individuata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico  regionale
al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami. 
  19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono  i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. 
  20. candidati esterni agli esami per l'indirizzo  di  dirigente  di
comunita'. 
  20.1 Presentazione delle domande. 
  Gli  interessati   presentano   domanda   al   direttore   generale
dell'Ufficio scolastico della regione di residenza, con  indicazione,
in ordine preferenziale, delle  istituzioni  scolastiche,  statali  o
paritarie, di istituto tecnico  per  le  attivita'  sociali,  con  lo
specifico  indirizzo  («Dirigente  di  comunita'»)   e   con   classi
terminali, ubicato nella regione di residenza. 
  20.2 Modalita' di assegnazione. 
  Il direttore generale procede all'assegnazione  delle  domande  nel
rispetto  delle  indicazioni  generali  sopra   riportate   e   delle
indicazioni di cui alla circolare ministeriale n. 85 del  13  ottobre
2010 e delle precedenti, circolare ministeriale n. 90 del 2007,  come
modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre  2008,
e circolare ministeriale n. 85 del  2009,  osservando  il  limite  di
trentacinque candidati per classe.  Puo'  costituire  commissioni  di
soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali  e  nel
numero massimo di due commissioni. 
  20.3  Individuazione  a  livello  provinciale  dell'istituto   sede
d'esame. 
  Nel caso di impossibilita' di assegnazione di tutte  le  domande  a
Istituto tecnico per le attivita' sociali  (ITAS)  con  lo  specifico
indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai  candidati,  il
direttore generale individua quale sede di esame uno o piu'  istituti
statali per provincia con le seguenti caratteristiche: 
    1) ITAS con lo specifico indirizzo  («Dirigenti  di  comunita'»),
senza classi terminali; 
    2) ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che  risulti  ivi
attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di
classi terminali; 
    3) altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico. 
  Per l'individuazione di altro istituto, di diverso  tipo  o  ordine
scolastico,  il  direttore  generale,  d'intesa  con   il   dirigente
scolastico interessato, tiene presente: 
    la piu' elevata coincidenza di  classi  di  concorso  di  docenti
anche di classi non terminali presenti  nell'istituto,  in  relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni; 
    la maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle  classi  di
concorso necessarie, anche appartenenti a classi non  terminali,  del
medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale  docente
incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in  ambito
provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli
esami preliminari e per gli esami di Stato; 
    la materiale capienza dei locali. 
  Dopo avere cosi' individuato gli  istituti  statali  da  utilizzare
quale sede di  esame,  il  direttore  generale  costituisce  apposite
commissioni di soli  candidati  esterni,  ai  fini  sia  degli  esami
preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto  del  limite  di
trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni
previste dalla legge. 
  Ai  candidati  e'  data  tempestiva  comunicazione  della  avvenuta
assegnazione. 
  20.4 Programma d'esame. 
  Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico  indirizzo
di dirigenti di comunita' il punto di riferimento per i programmi  e'
costituito  dall'attivita'  didattica  delle  classi   terminali   di
assegnazione e dal documento del 15 maggio. 
  Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di
commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento  e'
individuata dal dirigente scolastico. 
  Per i candidati esterni  che  sostengono,  invece,  l'esame  presso
istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello
specifico  indirizzo,  il  punto  di  riferimento  di  cui  sopra  e'
costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito
internet http://www.istruzione.it area tematica:  Esami  di  Stato  -
quadro normativo 1999/2000). 
  20.5 Diplomi e certificazioni. 
  Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato  presso
un  ITAS  con  lo  specifico  indirizzo  i  diplomi  e  le   relative
certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto,  recheranno
l'apposizione specifica: «Solo sede d'esame». 
  Resta fermo che i predetti diplomi devono  recare  la  dicitura  di
Diploma di Istituto tecnico per attivita' sociali - Specializzazione:
dirigente di comunita'. 
  21. Corsi ad indirizzo linguistico. 
  I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei  licei
linguistici presentano la domanda al direttore generale  dell'Ufficio
scolastico  della  regione  di  residenza,   indicando,   in   ordine
preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono  sostenere
l'esame. Il  direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale
provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6  e  7  del
presente  articolo,  seguendo  inizialmente  l'ordine  di  preferenza
relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari  indicato  dai
candidati esterni per il comune di residenza. 
  Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi  prescelte
nel  comune  di  residenza,  il   direttore   generale   dell'Ufficio
scolastico regionale le assegna ad altri  licei  linguistici  ubicati
nel  comune  di  residenza.  In  caso  di  assenza  di  altri   licei
linguistici, ovvero in caso di assenza di  ricettivita'  negli  altri
licei linguistici del comune  di  residenza,  il  direttore  generale
dell'Ufficio scolastico regionale assegna, nel comune  di  residenza,
le domande ad  istituti  statali  o  paritari  ove  funzionino  corsi
sperimentali ad indirizzo linguistico. 
  Nel caso in cui, cio' non sia possibile, l'assegnazione e' disposta
ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza  di
altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di
ricettivita'  negli  altri  licei  linguistici  della  provincia,  il
direttore generale dell'Ufficio  scolastico  regionale  procede  alla
assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti  statali
o  paritari  ove   funzionino   corsi   sperimentali   ad   indirizzo
linguistico. Nel caso in cui  non  risulti  possibile  l'assegnazione
delle domande in ambito provinciale, secondo i  criteri  indicati  in
precedenza, il  direttore  generale  assegna  le  domande  in  ambito
regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in  subordine,
presso  istituti  statali  o  paritari  in   cui   funzionino   corsi
sperimentali ad indirizzo linguistico. 
  Nel caso di  assegnazione  ad  istituti  statali  o  paritari,  ove
funzionino indirizzi  sperimentali  linguistici,  i  candidati  hanno
facolta' di sostenere gli esami, comprese le prove  preliminari,  sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su
quelli  dell'indirizzo   linguistico   attivato   nella   istituzione
scolastica sede di esami. 
                               Art. 5 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda
di partecipazione agli  esami  di  Stato  entro  il  termine  del  30
novembre 2013. La  domanda  dei  candidati  esterni,  indirizzata  al
direttore generale della regione  di  residenza,  deve  essere  stata
corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento  utile  ai  fini
dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo,  di
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  come   modificato
dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  atta  a
comprovare il possesso, da parte  del  candidato,  dei  requisiti  di
ammissione all'esame di cui  all'art.  3.  La  domanda  dei  predetti
candidati  esterni  deve  essere  stata  corredata,  altresi',  della
ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui
all'art. 23. 
  2.  La  dichiarazione  relativa  alle  esperienze   di   formazione
professionale o lavorative, richieste ai candidati agli  esami  negli
istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa
alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e  di  pratica
di agenzia, ove le. esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza della presentazione delle domande, puo' essere  perfezionata
entro il 31 maggio 2014. 
  3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni  possono  essere
prese  in  considerazione  dai  direttori   generali   degli   uffici
scolastici regionali, limitatamente a casi  di  gravi  e  documentati
motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che  siano  pervenute
entro il termine del 31 gennaio  2014.  I  direttori  generali  degli
uffici  scolastici  regionali  danno  immediata  comunicazione   agli
interessati dell'accettazione o meno della loro domanda  e,  in  caso
positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della
proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le  domande  tardive
dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle  medesime
condizioni, con l'avvertenza  che  questi  ultimi  devono  presentare
domanda al dirigente scolastico. 
  Si  precisa,  altresi',  che  il  suddetto  termine  e'  di  natura
ordinatoria e che i  candidati  interni  hanno,  comunque,  titolo  a
sostenere gli esami, sempre  che  siano  stati  ammessi  in  sede  di
scrutinio finale, secondo le modalita' di cui al precedente art. 2. 
  4. Le domande dei candidati interni di cui all'art.  2,  comma  10,
devono essere state  presentate  al  proprio  istituto  entro  il  31
gennaio 2014. 
  5. Per gli alunni che abbiano cessato la  frequenza  delle  lezioni
dell'ultima classe dopo il 31  gennaio  e  prima  del  15  marzo,  il
predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2014; cosi',
parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima. 
  6. L'accertamento del possesso da parte dei candidati  esterni  dei
requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame - cui e'  stato  assegnato  dal  direttore
generale il candidato  esterno  -  che  e'  tenuto  a  verificare  la
completezza e la regolarita' delle domande e dei  relativi  allegati.
Il dirigente  scolastico,  ove  necessario,  invita  il  candidato  a
perfezionare  la  domanda.  Il  predetto  adempimento   deve   essere
effettuato prima della formulazione delle proposte di  configurazione
delle commissioni di esame.  Il  dirigente  scolastico  e'  tenuto  a
comunicare immediatamente al direttore generale  regionale  eventuali
irregolarita' non sanabili riscontrate. 
  7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato  dei  candidati
detenuti devono essere presentate al  competente  direttore  generale
dell'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del direttore della
Casa circondariale, con il  nulla-osta  del  direttore  medesimo.  Il
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale puo' prendere in
considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre
2013. 
  8. L'assegnazione dei candidati suddetti alle  singole  istituzioni
scolastiche, nonche' i  successivi  adempimenti,  sono  disposti  dal
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. 
                               Art. 6 
 
 
                  Documento del consiglio di classe 
 
  1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano,  entro
il 15 maggio, per  la  commissione  d'esame,  un  apposito  documento
relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno
di corso. 
  2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli  spazi
e i tempi  del  percorso  formativo,  i  criteri,  gli  strumenti  di
valutazione adottati, gli obiettivi  raggiunti,  nonche'  ogni  altro
elemento che i consigli di classe  ritengano  significativo  ai  fini
dello svolgimento degli esami. 
  3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato  per
il corrente anno scolastico 2013/2014 quanto  previsto  dall'art.  8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo  e
sulle  competenze  acquisite  dagli  allievi  con  riferimento   alle
esperienze, condotte sia nella classe  IV  che  nella  classe  V,  in
alternanza scuola-lavoro. Le commissioni d'esame  terranno  conto  di
tali  attivita'  ed  esperienze,   ai   fini   dell'accertamento   di
conoscenze,  competenze  e   capacita',   in   particolare   per   la
configurazione della terza prova e nella  conduzione  del  colloquio.
Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma  1,
lettera e), il documento del consiglio di classe  fara'  riferimento,
in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli  spazi  e  ai
tempi del percorso formativo, nonche' ai criteri, agli  strumenti  di
valutazione   adottati   e   agli   obiettivi   raggiunti   ai   fini
dell'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e  capacita',  con
specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il  documento
sara'   approntato   dal   consiglio   della   classe   dell'istituto
professionale a cui i candidati sono stati assegnati in  qualita'  di
candidati interni, sulla base della relazione documentata di  cui  al
citato art. 2, comma 1, lettera  e).  La  struttura  complessiva  del
documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati,  in
coerenza con il successivo comma 4, si distinguera' in  due,  o  piu'
sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni  in
cui si suddivide la classe-commissione. 
  4. Per le classi articolate e  per  i  corsi  destinati  ad  alunni
provenienti da piu' classi, il documento di cui ai commi  1  e  2  e'
integrato  con  le  relazioni  dei  docenti   dei   gruppi   in   cui
eventualmente si e' scomposta la  classe  o  dei  docenti  che  hanno
guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi. 
  5. Al documento  stesso  possono  essere  allegati  eventuali  atti
relativi alle prove effettuate e alle iniziative  realizzate  durante
l'anno  in   preparazione   dell'esame   di   Stato,   nonche'   alla
partecipazione attiva  e  responsabile  degli  alunni  ai  sensi  del
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e  degli
studenti emanato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
giugno 1998, n. 249, modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21. novembre 2007, n. 235. 
  6. Prima della elaborazione del testo definitivo del  documento,  i
consigli di classe  possono  consultare,  per  eventuali  proposte  e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 
  7. Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto  e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia  interesse
puo' estrarne copia. 
                               Art. 7 
 
 
               Esame preliminare dei candidati esterni 
 
  1.  L'ammissione  dei  candidati  esterni,  ivi   compresi   quelli
provenienti da  paesi  appartenenti  all'Unione  europea,  e'  sempre
subordinata  al  superamento  di  un  esame  preliminare  inteso   ad
accertare,  attraverso  prove  scritte,  grafiche,  scritto-grafiche,
pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro
preparazione sulle materie dell'anno o degli anni  per  i  quali  non
siano in possesso  della  promozione  o  dell'idoneita'  alla  classe
successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo
anno. In particolare, sostengono l'esame  preliminare  sulle  materie
previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in  possesso
di idoneita' o di promozione all'ultimo anno, anche  riferita  ad  un
corso di studi di un paese appartenente all'Unione europea di tipo  e
livello equivalente, che  non  hanno  frequentato  il  predetto  anno
ovvero che non  hanno  comunque  titolo  per  essere  scrutinati  per
l'ammissione all'esame. L'esame preliminare e' sostenuto  davanti  al
consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario,  collegata
alla commissione alla quale il candidato  e'  stato  assegnato  (cfr.
legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3;  art.
1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  134,  convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167). 
  2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)  e  comma
2, lettera d) sostengono l'esame preliminare  solo  sulle  materie  e
sulle parti di programma non coincidenti con quelle  del  corso  gia'
seguito, con riferimento sia  alle  classi  precedenti  l'ultima  sia
all'ultimo anno. Analogamente, i candidati in possesso di  promozione
o idoneita' a una classe di altro corso di studio sostengono  l'esame
preliminare solo  sulle  materie  e  sulle  parti  di  programma  non
coincidenti con quelle del corso gia' seguito,  con  riferimento  sia
alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo  anno  (cfr.  art.  3,
comma 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998). 
  3. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea (e,
per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti  all'Accordo
sullo  spazio  economico  europeo,  in  possesso  di   certificazioni
valutabili ai sensi dell'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29),
che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe
di un corso di studi di tipo e livello equivalente,  sono  ammessi  a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi
1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame  preliminare
sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni  per
i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita'  alla
classe successiva, nonche' su quelle  previste  dal  piano  di  studi
dell'ultimo anno. Qualora essi siano in possesso di promozione  o  di
idoneita' all'ultima classe di un corso di studio di tipo  e  livello
equivalente sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal
piano  di  studi  dell'ultimo  anno.  Il  requisito  dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art.  3,
comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni
di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
  4.  I  candidati  esterni  non  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione
europea, che abbiano frequentato  con  esito  positivo  in  Italia  o
presso  istituzioni  scolastiche  italiane   all'estero   classi   di
istruzione secondaria  di  secondo  grado,  ovvero  abbiano  comunque
conseguito il titolo  di  accesso  all'ultima  classe  di  istruzione
secondaria di secondo grado, sono  ammessi  a  sostenere  l'esame  di
Stato nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), b)
,c), d), previo superamento dell'esame preliminare di cui al comma 1. 
  5. La disposizione di  cui  al  comma  2,  attesa  la  peculiarita'
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei  confronti
degli alunni del quinto  anno  di  corso  dell'istituto  agrario  con
specializzazione in viticoltura ed enologia  (durata  sessennale  del
corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato
del  corso  di  istituto  tecnico  agrario  di  durata  quinquennale,
subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima  classe
del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A  tal  fine
il  dirigente  scolastico  cura  la  compatibilita'  dei   tempi   di
effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento  degli
esami preliminari. 
  6. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque,
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
collegata alla commissione alla quale il candidato esterno  e'  stato
assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, e'  integrato  dai
docenti delle materie insegnate negli anni precedenti  l'ultimo.  Nel
caso di costituzione presso le  istituzioni  scolastiche  statali  di
apposite  commissioni  di  esame  con  soli  candidati  esterni,   si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4. 
  7. Il  dirigente  scolastico,  sentito  il  collegio  dei  docenti,
stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari. 
  8. Ferma restando la responsabilita' collegiale,  il  consiglio  di
classe   puo'   svolgere   gli   esami   preliminari   operando   per
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso  quello
che la presiede. 
  9. Il candidato e'  ammesso  all'esame  di  Stato  se  consegue  un
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle  discipline  per  le
quali sostiene la prova. 
  10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene
conto  anche  di  crediti   formativi   eventualmente   acquisiti   e
debitamente documentati. 
  11. I candidati esterni provvisti  di  idoneita'  o  di  promozione
all'ultima classe, ovvero  di  ammissione  alla  frequenza  di  detta
classe, ottenuta in precedenti esami di maturita' o  di  abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di
studio, sostengono  l'esame  preliminare  sulle  materie  dell'ultimo
anno.  Sostengono  altresi'   l'esame   preliminare   sulle   materie
dell'ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi
all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo diploma; cosi'
parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o  negli
anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi  all'esame  di  Stato,
non abbiano sostenuto  le  relative  prove,  ovvero  non  le  abbiano
superate (parere dell'Ufficio legislativo in data 16 febbraio 2010). 
  12. L'esito positivo degli esami  preliminari,  anche  in  caso  di
mancato  superamento  dell'esame  di  Stato,  vale   come   idoneita'
all'ultima classe del tipo di istituto di  istruzione  secondaria  di
secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito  dei  medesimi  esami
preliminari, in caso di  non  ammissione  all'esame  di  Stato,  puo'
valere,  a  giudizio  del  consiglio  di  classe  o  delle   apposite
commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneita'  ad  una  delle
classi precedenti l'ultima ovvero come idoneita' all'ultima classe. 
  13. Il disposto di cui al comma 12 si  applica  anche  in  caso  di
mancata presentazione agli esami di Stato. 
  14. Candidati esterni DSA o con BES. 
  Il Consiglio di classe, in sede  di  esame  preliminare,  tiene  in
debita   considerazione   le   specifiche   situazioni    soggettive,
adeguatamente  certificate,  relative  ai  candidati   con   disturbi
specifici di apprendimento (DSA), o altra documentazione  predisposta
ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 5669, del 12  luglio
2011. Sulla base di  tale  documentazione,  il  Consiglio  di  classe
predispone  modalita'   di   svolgimento   delle   prove   dell'esame
preliminare. Nello  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono   utilizzare   gli   strumenti   compensativi   previsti   da
documentazione redatta ai sensi dell'art. 5 del decreto  ministeriale
12  luglio  2011.  Sara'  possibile  prevedere   alcune   particolari
attenzioni  finalizzate  a  rendere  sereno  per  tali  candidati  lo
svolgimento dell'esame preliminare. I candidati possono chiedere alla
scuola - compatibilmente con  le  strumentazioni  in  possesso  della
scuola medesima - di usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi
della prova registrati in formati «mp3». Per  la  piena  comprensione
del testo delle prove scritte, il Consiglio di classe puo' prevedere,
di individuare un proprio componente che possa leggere i testi  delle
prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi  vocale,  il
consiglio puo' provvedere alla trascrizione  del  testo  su  supporto
informatico. In particolare, si segnala l'opportunita'  di  prevedere
tempi piu' lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento  delle  prove
scritte, con particolare riferimento ad eventuale accertamento  della
lingua straniera e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto
al contenuto piuttosto che alla forma.  Al  candidato  potra'  essere
consentita  la   utilizzazione   di   apparecchiature   e   strumenti
informatici ritenuti funzionali allo  svolgimento  dell'esame,  senza
che venga pregiudicata la validita' delle prove. 
  Parimenti, i candidati esterni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
potranno usufruire nell'esame preliminare delle medesime agevolazioni
gia' previste per la fase dell'esame di Stato. Pertanto, il Consiglio
di classe, tiene nella dovuta considerazione le specifiche situazioni
soggettive debitamente comprovate. 
  In ogni caso, per siffatte tipologie, non e' prevista alcuna misura
dispensativa  in  sede  di  esame,  mentre  e'  possibile   concedere
strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto  per  alunni  e
studenti con DSA. 
                               Art. 8 
 
 
                         Credito scolastico 
 
  1. La ripartizione del punteggio del credito scolastico di  cui  al
decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 si applica, a regime,
gia' dall'anno 2011/2012, nei confronti degli  studenti  frequentanti
il terzultimo anno, il penultimo  e  l'ultimo  (art.  1  del  decreto
ministeriale n. 99 del 2009).  Per  l'esame  di  Stato  2013/2014,  i
punteggi del credito  scolastico  relativo  all'ultima  classe  sono,
pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle  tabelle  allegate
al decreto ministeriale  n.  99  del  16  dicembre  2009,  che  hanno
sostituito le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 42  del  22
maggio 2007. Per il credito scolastito relativo agli anticipatari per
merito si rinvia al successivo art. 21,  comma  5.  Premesso  che  la
valutazione sul comportamento concorre dall'anno scolastico 2008/2009
alla determinazione dei crediti scolastici, come  precisato  all'art.
2, il consiglio di classe, in sede  di  scrutinio  finale,  ai  sensi
delle vigenti  disposizioni,  procede  all'attribuzione  del  credito
scolastico ad ogni candidato interno, sulla  base  della  tabella  A,
allegata al citato decreto ministeriale n. 99 del 2009, e della  nota
in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le
votazioni assegnate  per  le  singole  discipline  sul  punteggio  da
attribuire quale credito  scolastico  e,  di  conseguenza,  sul  voto
finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti  sia  in  corso
d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale
di valutazione. 
  2. L'attribuzione del  punteggio,  in  numeri  interi,  nell'ambito
della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi
valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 323 del 1998. 
  3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui  all'art.
2, comma 10, il credito scolastico  per  l'anno  non  frequentato  e'
attribuito dal consiglio della penultima classe, ai  sensi  dell'art.
11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  323  del
1998. 
  4. Agli alunni interni, che, per il penultimo  e  terzultimo  anno,
non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e'  attribuito
dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno,
in base ai risultati conseguiti, a seconda dei  casi,  per  idoneita'
(secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati  conseguiti
negli esami preliminari,  sostenuti  negli  anni  scolastici  decorsi
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo  le  indicazioni
della Tabella C. Agli alunni  che  frequentano  l'ultima  classe  per
effetto della dichiarazione di ammissione  alla  frequenza  di  detta
classe da parte di commissione di  esame  di  maturita',  il  credito
scolastico e' attribuito dal consiglio  di  classe  nella  misura  di
punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta,
non frequentate. Qualora l'alunno sia  in  possesso  di  idoneita'  o
promozione  alla  classe  quarta,  otterra'   il   relativo   credito
acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe. 
  5. Negli istituti professionali, per gli esami di Stato  2013/2014,
la valutazione delle esperienze condotte in alternanza  scuola-lavoro
concorre  ad  integrare  quella  delle  discipline  alle  quali  tali
attivita' ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso  alla
definizione del credito scolastico. 
  6.  L'attribuzione  del  credito  scolastico  ad  ogni  alunno   va
deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio  di  classe,  nello
scrutinio  finale  dell'ultimo  anno  di  corso,  puo'  motivatamente
integrare, fermo restando il massimo  di  25  punti  attribuibili,  a
norma del comma 4, dell'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 323  del  1998,  il  punteggio  complessivo  conseguito
dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti  negli
scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni,  relative  a
tale integrazione, opportunamente motivate,  vanno  verbalizzate  con
riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti  ed  idoneamente
documentate. 
  7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni  alunno
e' pubblicato all'albo dell'istituto. 
  8. Ai candidati esterni il credito  scolastico  e'  attribuito  dal
Consiglio di classe davanti al quale sostengono  l'esame  preliminare
di cui all'art. 7, sulla base  della  documentazione  del  curriculum
scolastico,  dei  crediti  formativi  e  dei  risultati  delle  prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate come crediti formativi. I crediti  formativi  devono  essere
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo  di  corso
cui  si  riferisce  l'esame.  Il  Consiglio  di   classe   stabilisce
preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e
formativo.  L'attribuzione  del  credito  deve   essere   deliberata,
motivata  e  verbalizzata.  Il  punteggio  attribuito  quale  credito
scolastico e' pubblicato  all'albo  dell'Istituto  sede  d'esame.  Si
precisa che  il  punteggio  attribuito  nell'ambito  delle  bande  di
oscillazione, indicate nella Tabella C, andra' moltiplicato  per  due
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni. 
  9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita'  o  di
Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe,  il
credito scolastico e' attribuito dal Consiglio di classe  davanti  al
quale sostengono l'esame preliminare di cui all'art. 7, nella  misura
di punti 3 per il penultimo  anno  e,  qualora  non  in  possesso  di
promozione o idoneita' alla penultima classe, di  ulteriori  3  punti
per il  terzultimo  anno,  e  per  l'ultima  classe  sulla  base  dei
risultati delle prove preliminari. 
  10. Ai candidati esterni, in possesso  di  promozione  o  idoneita'
all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico  relativo
al penultimo e  al  terzultimo  anno  e'  il  credito  gia'  maturato
(calcolato secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n.  99
del 2009) ovvero quello attribuito, per  tali  anni  (calcolato  come
sopra), dal Consiglio di classe in base ai  risultati  conseguiti,  a
seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della Tabella
B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni
scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. 
  11.  Per  tutti  i  candidati  esterni,  in  possesso  di   crediti
formativi, la Commissione puo' motivatamente aumentare  il  punteggio
nella misura di 1 punto, fermo restando il limite  massimo  di  punti
venticinque (decreto ministeriale n. 42 del 2007, art. 1, comma 4). 
  12. L'attribuzione del punteggio di credito scolastico, nell'ambito
della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto
previsto all'art. 11, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998,  dal  competente  consiglio  di
classe. 
  13. I docenti di Religione Cattolica  partecipano  a  pieno  titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione
del  credito  scolastico  agli  alunni  che  si  avvalgono  di   tale
insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse  con  il  quale
l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto. 
  14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico
i  docenti  delle  attivita'  didattiche  e   formative   alternative
all'insegnamento  della  religione  cattolica.   Detti   docenti   si
esprimono  sull'interesse  manifestato  e  sul   profitto   raggiunto
limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attivita'. 
  15. Il consiglio di classe tiene conto,  altresi',  degli  elementi
conoscitivi preventivamente forniti da  eventuale  personale  esterno
(docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola per le  attivita'  o
gli   insegnamenti   che   contribuiscono   all'ampliamento   e    al
potenziamento dell'offerta formativa. 
  16.  Sempre  ai  fini  dell'attribuzione  del  credito   scolastico
nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe  tiene
conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli
alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della  religione
cattolica,   attivita'   di   studio   individuale,   traendone    un
arricchimento  culturale  o  disciplinare  specifico,  certificato  e
valutato dalla scuola secondo modalita' deliberate dalla  istituzione
scolastica medesima.  Nel  caso  in  cui  l'alunno  abbia  scelto  di
assentarsi dalla scuola per partecipare ad  iniziative  formative  in
ambito extrascolastico, potra' far valere tali attivita' come crediti
formativi  qualora  presentino  i  requisiti  previsti  dal   decreto
ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000. 
  17. Nella Regione Lombardia l'attribuzione del  credito  scolastico
ai candidati di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  e)  ammessi  agli
esami di Stato viene effettuata  in  sede  di  scrutinio  finale  dal
consiglio della  classe  dell'istituto  professionale  al  quale  gli
studenti sono stati assegnati in qualita' di  aspiranti  interni.  Il
credito scolastico, calcolato  secondo  i  parametri  previsti  dalla
tabella A allegata al decreto ministeriale  n.  99  del  2009,  viene
attribuito per la classe terza in base al  punteggio  del  titolo  di
Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del  titolo  di
Diploma professionale, per la classe quinta, in base alla  media  dei
voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna  disciplina  o
gruppo di discipline insegnate nel corso annuale  previsto  dall'art.
15, comma 6 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'intesa  16
marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e la Regione Lombardia, in coerenza con le  successive  linee
guida adottate con decreto ministeriale 18 gennaio 2011, e sulla base
della citata relazione documentata di cui al precedente art. 2, comma
1, lettera e). 
                               Art. 9 
 
 
                          Crediti formativi 
 
  1. Per l'anno scolastico 2013/2014, valgono le disposizioni di  cui
al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49. 
  2. La documentazione relativa ai crediti  formativi  dovra'  essere
pervenuta all'istituto sede di esame entro  il  15  maggio  2014  per
consentirne  l'esame  e  la  valutazione  da   parte   degli   organi
competenti. E'  ammessa  l'autocertificazione,  ai  sensi  e  con  le
modalita' di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445
del 2000, come modificato dall'art.  15,  comma  1,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, nei casi di attivita' svolte presso  pubbliche
amministrazioni. 
  3. Qualora gli esami preliminari  fossero  iniziati  prima  del  15
maggio  i  candidati   esterni   opportunamente   informati   avranno
presentato gli eventuali crediti formativi prima della  data  fissata
per l'inizio degli esami stessi. 
                               Art. 10 
 
 
                         Commissioni d'esame 
 
  1. Per l'anno scolastico 2013/2014, valgono le disposizioni di  cui
al decreto  ministeriale  in  data  17  gennaio  2007,  n.  6,  -  in
applicazione  della  legge  11  gennaio  2007,  n.  1  -  concernente
modalita' e termini per l'affidamento  delle  materie  oggetto  degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e  le  modalita'  di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle  commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore. 
  2. Per la Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso  gli
istituti professionali statali, cui sono assegnati,  in  qualita'  di
candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale  di
tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dall'art. 15, comma
6 di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'Intesa tra  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  la
Regione Lombardia del  16  marzo  2009,  i  docenti  dell'istituzione
formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a  tre,
su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono
essere presenti alle operazioni d'esame in qualita'  di  osservatori,
senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che cio'
comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
                               Art. 11 
 
 
             Sostituzione dei componenti le commissioni 
 
  1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame  di  Stato
del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti  lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e  docente
della scuola. 
  2. Non e' consentito ai  componenti  le  commissioni  di  rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi  di  legittimo  impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati. 
  3. Le sostituzioni di componenti le  commissioni,  che  si  rendano
necessarie per assicurare la  piena  operativita'  delle  commissioni
stesse sin  dall'insediamento  e  dalla  riunione  preliminare,  sono
disposte dal direttore generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale,
secondo le  disposizioni  di  cui  all'art.  16  del  citato  decreto
ministeriale  n.  6  del  17  gennaio  2007.  Tali   sostituzioni   e
l'eventuale copertura di  posti  rimasti  vacanti  al  termine  della
procedura di nomina devono essere immediatamente registrate a «SIDI»,
utilizzando le specifiche funzioni dell'area esami di Stato. 
  4. Il personale utilizzabile per le  sostituzioni,  con  esclusione
del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e  saltuaria,
deve rimanere a disposizione della scuola  di  servizio  fino  al  30
giugno, assicurando, comunque, la presenza  in  servizio  nei  giorni
delle prove scritte. 
  5. Il commissario assente deve  essere  tempestivamente  sostituito
per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi  di  assenze
successive all'espletamento delle prove scritte. 
  6. In caso di assenza  temporanea  (intesa  quale  assenza  la  cui
durata non sia superiore ad un giorno)  di  uno  dei  commissari,  si
rende possibile il proseguimento delle  operazioni  d'esame  relative
alla correzione delle prove scritte,  sempreche'  sia  assicurata  la
presenza in commissione del presidente  o  del  suo  sostituto  e  di
almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le  commissioni
possono procedere alla correzione della prima e della  seconda  prova
scritta anche operando per  aree  disciplinari,  di  cui  al  decreto
ministeriale  18  settembre  1998,  n.   358,   ferma   restando   la
responsabilita' collegiale dell'intera commissione. 
  7.  Nell'ipotesi  di  assenza  temporanea  dei  commissari  durante
l'espletamento del  colloquio,  devono  essere  interrotte  tutte  le
operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi,
infatti, in un'unica soluzione temporale  alla  presenza  dell'intera
commissione, che procede all'attribuzione del punteggio del colloquio
sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno  nel  quale  viene
espletato il colloquio. 
  8. Qualora si assenti  il  presidente,  sempre  per  un  tempo  non
superiore ad un giorno, possono effettuarsi  le  operazioni  che  non
richiedono  la  presenza  dell'intera  commissione.  In   luogo   del
presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto. 
  9.  L'assenza  temporanea  deve  riferirsi  a  casi  di   legittimo
impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati. 
                               Art. 12 
 
 
                Diario delle operazioni e delle prove 
 
  1. Il presidente e i commissari esterni delle due classi  abbinate,
unitamente ai  membri  interni  di  ciascuna  delle  due  classi,  si
riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il
16 giugno 2014 alle ore 8,30. 
  2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano  di
eta', dopo aver verificato la composizione  delle  commissioni  e  la
presenza  dei   commissari,   comunica   i   nominativi   di   quelli
eventualmente assenti al direttore generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale,  se  l'assenza  riguarda  il  presidente  e  i  commissari
esterni,  o  al  dirigente  scolastico,  se  l'assenza  riguarda   un
commissario interno. 
  3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti  di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalita'  di  effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni. 
  4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i  componenti  di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle  attivita'  delle  commissioni  determinando,  in  particolare,
l'ordine di successione tra le due  commissioni  per  l'inizio  della
terza prova, per  le  operazioni  da  realizzarsi  disgiuntamente  di
valutazione  degli  elaborati  e  valutazione  finale.  Nel  caso  di
commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o  nelle  quali
vi siano gruppi di studenti che  seguono  materie  diverse  o  lingue
straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene  insegnata
per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente,  il
presidente avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo  da
determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe
per le  operazioni  di  correzione  e  valutazione  degli  elaborati,
conduzione  dei  colloqui  e  valutazione   finale.   Il   Presidente
determinera' il calendario  definitivo  delle  operazioni  delle  due
commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi  operativi  con  i
presidenti delle commissioni di  cui  eventualmente  facciano  parte,
quali commissari interni, i medesimi docenti. 
  5.  Al  fine  di  fornire  opportune  indicazioni,  chiarimenti   e
orientamenti per la regolare funzionalita' delle  commissioni  e,  in
particolare, per garantire uniformita'  di  criteri  operativi  e  di
valutazione, il direttore generale dell'Ufficio scolastico  regionale
convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime  commissioni
unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli  esami  di
Stato,  procurando,  comunque,   che   tale   operazione   non   crei
interferenze con lo svolgimento delle prove  scritte.  In  ogni  caso
dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della  correzione
degli  elaborati.  I  direttori  generali  degli  uffici   scolastici
regionali  assicurano  ogni  opportuna  assistenza  alle  commissioni
operanti sul territorio, avvalendosi  degli  ispettori  tecnici.  Nel
corso della riunione si fara' puntuale  riferimento  alla  necessita'
che i presidenti di commissione adottino  le  precauzioni  necessarie
per evitare fughe  di  notizie  relative  ai  contenuti  delle  prove
scritte d'esame  e  per  impedire  ai  candidati  di  comunicare  con
l'esterno durante l'effettuazione delle prove  scritte.  I  candidati
saranno pertanto invitati a consegnare alla commissione,  nei  giorni
delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi  tipo  (comprese
le apparecchiature  in  grado  di  inviare  fotografie  e  immagini),
nonche' dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.
I candidati medesimi saranno avvertiti che nei  confronti  di  coloro
che fossero sorpresi ad utilizzare  le  suddette  apparecchiature  e'
prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici  esami,  la
esclusione da tutte le prove. I  presidenti  di  commissione  avranno
inoltre cura di vigilare sulle operazioni di  stampa  e  duplicazione
dei testi delle prove d'esame. 
  6. La riunione preliminare di ciascuna commissione  e'  finalizzata
agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente ordinanza. 
  7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2013/2014 e'  il
seguente: 
    prima prova scritta: mercoledi' 18 giugno 2014, ore 8,30; 
    seconda prova scritta, grafica  o  scritto-grafica:  giovedi'  19
giugno 2014, ore 8,30. Per gli esami  nei  licei  artistici  e  negli
istituti d'arte lo svolgimento  della  seconda  prova  continua,  con
esclusione del sabato, nei due giorni feriali seguenti per la  durata
giornaliera indicata nei testi proposti; 
    terza prova scritta: lunedi' 23 giugno 2014, ore  8,30:  ciascuna
commissione,  entro  il  giorno  di  venerdi'  20  giugno,  definisce
collegialmente la struttura della terza prova  scritta,  in  coerenza
con il documento del consiglio di classe  di  cui  all'art.  6  della
presente ordinanza. Contestualmente, il  presidente  stabilisce,  per
ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio  della  prova,  dandone
comunicazione  all'albo  dell'istituto  o  degli  eventuali  istituti
interessati. Non va,  invece,  data  alcuna  comunicazione  circa  le
materie oggetto della prova. Il 23 giugno ogni commissione, tenendo a
riferimento  quanto  attestato  nel  predetto  documento,  predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla  base  delle
proposte  avanzate  da  ciascun  componente;  proposte  che   ciascun
componente deve formulare  in  numero  almeno  doppio  rispetto  alla
tipologia o alle tipologie prescelte in  sede  di  definizione  della
struttura della prova. La Commissione, in  relazione  alla  natura  e
alla complessita' della prova, stabilisce  anche  la  durata  massima
della prova stessa. Per i licei artistici e gli  istituti  d'arte  la
prova puo' svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli
istituti d'arte le relative commissioni definiscono collegialmente la
struttura della terza prova scritta entro  il  giorno  successivo  al
termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il
giorno  successivo  alla  definizione  della  struttura  della  prova
medesima; 
    quarta prova scritta: martedi' 24 giugno  2014,  ore  8,30.  Tale
prova si effettua: 
      nei licei ed istituti tecnici presso i  quali  e'  presente  il
progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal decreto ministeriale 8
febbraio 2013, n. 95 alle disposizioni del quale si rinvia per  tutti
gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente ordinanza; 
      nei licei  con  sezioni  ad  opzione  internazionale  spagnola,
tedesca e cinese. 
  8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita' di
quanto  previsto  al  quarto  comma,  il  diario   delle   operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte. 
  9. Durante la riunione plenaria o in una successiva,  appositamente
convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei  colloqui
per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio,  l'ordine  di
precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno  di  ciascuna
di esse, quello di  precedenza  tra  candidati  esterni  ed  interni,
nonche' quello di convocazione  dei  candidati  medesimi  secondo  la
lettera alfabetica. E' altresi' determinata la data di  pubblicazione
dei risultati, che deve essere unica per le  due  classi/commissioni.
Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle
commissioni che abbiano in  comune  uno  o  piu'  commissari  interni
concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio
della classe. 
  10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio,  per  ogni
giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque. 
  11. Prima dell'inizio dei  colloqui,  in  prosecuzione  dei  lavori
iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa  l'esame
dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre,
ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni  inerenti  il
colloquio, anche in attuazione  di  quanto  stabilito  dall'art.  16,
comma 4, esamina i lavori  presentati  dai  candidati  e  finalizzati
all'avvio del colloquio. Il presidente, il giorno della  prima  prova
scritta,  invita  i  candidati,  indicando  anche  il  termine  e  le
modalita' stabilite precedentemente dalla commissione,  a  comunicare
la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio  al  colloquio,  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 323 del 1998: 
    titolo dell'argomento; 
    esperienza di ricerca o di progetto, presentata  anche  in  forma
multimediale; 
    esecuzione di un brano  musicale  per  gli  indirizzi  pedagogico
musicali; 
    esecuzione di una breve performance coreutica per  gli  indirizzi
sperimentali coreutici. 
  12. Del diario dei colloqui, il presidente  della  commissione  da'
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. 
  13. La prima prova scritta  suppletiva  si  svolge  nel  giorno  di
martedi' 1° luglio 2014 alle  ore  8,30;  la  seconda  prova  scritta
suppletiva  nel  giorno  successivo  2  luglio  2014,  con  eventuale
prosecuzione, per gli esami nei  licei  artistici  e  negli  istituti
d'arte; la terza prova  scritta  suppletiva  si  svolge  nel  secondo
giorno  successivo  all'effettuazione  della  seconda  prova  scritta
suppletiva. La quarta prova scritta, per gli istituti interessati, si
svolge nel giorno  successivo  all'effettuazione  della  terza  prova
scritta.  Le  prove,  nei  casi  previsti,  proseguono   nei   giorni
successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano
il lunedi' successivo. 
  14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per  le  commissioni  che  li
abbiano interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive,  avviene
il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. 
  Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio  sia  sabato,
in tale giorno le commissioni riprendono i  colloqui  interrotti  per
l'espletamento della prova scritta suppletiva. 
  15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo  conseguito,
fino ad un massimo  di  5  punti,  per  quei  candidati  che  abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed  un  risultato
complessivo  nelle  prove  di  esame  pari  almeno  a  70  punti,  e'
effettuata  al  momento  della  valutazione   finale   per   ciascuna
commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo
l'art. 13, comma 11 e con una congrua  motivazione  da  acquisire  al
verbale. Le modalita' da seguire sono quelle previste dalla  presente
ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per  la
valutazione delle prove scritte e del colloquio. 
  16.  Le  operazioni  intese  alla   valutazione   finale   e   alla
elaborazione dei relativi atti iniziano subito  dopo  la  conclusione
dei colloqui di ciascuna classe/commissione. 
  17.   Quanto   altro   possa   occorrere,   nell'osservanza   delle
disposizioni  di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'  stabilito  dal
presidente della commissione d'esame. 
                               Art. 13 
 
 
                        Riunione preliminare 
 
  1. Per garantire la funzionalita' della commissione stessa in tutto
l'arco dei lavori, il Presidente puo' delegare un  proprio  sostituto
scelto tra i commissari, esterni o interni. Il sostituto e' unico per
le  due  classi-commissione,  tranne  casi  di  necessita'   che   il
Presidente dovra' motivare. 
  2. Il Presidente sceglie un commissario, interno o  esterno,  quale
segretario di ciascuna  classe-commissione  e,  in  particolare,  con
compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali.  Il  verbale  della
riunione  plenaria  congiunta  delle  due  classi-commissione  verra'
riportato nella verbalizzazione  di  entrambe  le  classi-commissione
abbinate. 
  3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa. Tale dichiarazione e'  obbligatoria  anche  se  negativa:  un
componente della commissione d'esame che abbia istruito  privatamente
uno o piu' candidati assegnati alla propria commissione  deve  essere
immediatamente  sostituito  per   incompatibilita'   dal   competente
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. 
  4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
l'assenza di rapporti di parentela e di  affinita'  entro  il  quarto
grado, ovvero di rapporto  di  coniugio  con  i  candidati  che  essi
dovranno  esaminare.  Qualora  il  presidente  accerti  che   tra   i
componenti sono presenti docenti legati con i  candidati  da  vincolo
matrimoniale, di parentela o affinita' entro il quarto grado,  dovra'
farlo  presente  al  direttore   generale   dell'Ufficio   scolastico
regionale competente, il quale provvedera' al necessario spostamento.
Il direttore generale dell'Ufficio  scolastico  regionale  competente
provvedera' in modo analogo  nei  confronti  dei  presidenti  che  si
trovino in analoga situazione. Non si procede alla  sostituzione  del
commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o
alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non
abbia ritenuto motivatamente di  designare  un  altro  docente  della
classe. I presidenti e  i  commissari  nominati  in  sostituzione  di
personale impedito  ad  espletare  l'incarico  devono  in  ogni  caso
rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito
lezioni private e di non avere rapporti di parentela e  di  affinita'
entro il quarto grado ne'  di  coniugio  con  i  candidati  che  essi
dovranno esaminare. 
  5. Nella  seduta  preliminare  ed  eventualmente  anche  in  quelle
successive la  classe/commissione  prende  in  esame  gli  atti  e  i
documenti relativi ai candidati interni,  nonche'  la  documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: 
  a) elenco dei candidati; 
  b) domande di ammissione agli esami  dei  candidati  esterni  e  di
quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione  di  cui
all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da  cui  sia  possibile
rilevare  tutti  gli  elementi  utili  ai  fini   dello   svolgimento
dell'esame; 
  c) certificazioni relative ai crediti formativi; 
  d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art.  8,  relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico; 
  e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli  esiti  degli
scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti  la
penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline,  nonche'
attestazione in cui si indichi l'assenza di ripetenze  nei  due  anni
predetti, e l'indicazione del credito scolastico attribuito; 
  f) per  i  candidati  esterni,  l'esito  dell'esame  preliminare  e
l'indicazione del credito scolastico attribuito; 
  g) documento finale del consiglio di  classe  di  cui  all'art.  6,
compresa la documentazione consegnata dall'istituzione formativa  che
ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella
Regione Lombardia, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e); 
  h) documentazione relativa ai candidati  con  disabilita'  ai  fini
degli adempimenti di cui all'art. 17; 
  i) eventuale documentazione  relativa  ai  candidati  con  disturbi
specifici di apprendimento (DSA) o  con  Bisogni  Educativi  Speciali
(BES); 
  j)  per  le  classi  sperimentali,  relazione   informativa   sulle
attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il
relativo progetto di sperimentazione. 
  6. Il presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a  ciascun  candidato,  rilevi  irregolarita'
insanabili, provvede a darne tempestiva  comunicazione  al  Ministero
cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4  maggio  1925,
n.  653,  l'adozione  dei  relativi  provvedimenti.  In  tal  caso  i
candidati sostengono le prove d'esame con riserva. 
  7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a  ciascun  candidato,  rilevi  irregolarita'
sanabili da parte dell'istituto sede  d'esami,  invita  il  dirigente
scolastico a  provvedere  tempestivamente  in  merito,  eventualmente
tramite convocazione dei consigli  di  classe.  Il  presidente  della
commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a
ciascun  candidato,  rilevi  irregolarita'  sanabili  da  parte   del
candidato medesimo, lo invita a regolarizzare  detta  documentazione,
fissando contestualmente il termine di adempimento. 
  8. In sede di riunione preliminare, la  commissione  stabilisce  il
termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei
candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di  cui  all'art.  12,
comma 11 della presente ordinanza. 
  9. In sede di riunione preliminare, o in  riunioni  successive,  la
commissione stabilisce i criteri di correzione  e  valutazione  delle
prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere  alla
correzione della prima e seconda prova scritta per aree  disciplinari
ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate. 
  10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche'
le modalita' di svolgimento del colloquio,  tenendo  presente  quanto
stabilito  dall'art.  16  della  presente  ordinanza.   Le   relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate. 
  11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina  i  criteri  per  l'eventuale  attribuzione  del  punteggio
integrativo, fino a un massimo  di  5  punti,  per  i  candidati  che
abbiano conseguito un credito scolastico di  almeno  15  punti  e  un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno  a  70  punti,
nonche' i criteri per l'eventuale attribuzione di 1 punto di  credito
scolastico di  cui  all'art.  8,  comma  11  nonche'  i  criteri  per
l'attribuzione  della   lode.   Le   relative   deliberazioni   vanno
opportunamente motivate e verbalizzate. 
                               Art. 14 
 
 
                Plichi prima e seconda prova scritta 
 
  1. I direttori generali degli uffici  scolastici  regionali  devono
confermare alla Struttura tecnico-operativa  di  questo  Ministero  i
dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima
e della seconda prova scritta degli  esami  di  Stato,  ivi  compresi
quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17,  comma  2.
Tali dati saranno forniti dal sistema  informativo  del  Ministero  a
mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni  prima
della data di inizio delle prove di esame. 
  2.  La  predetta  conferma  o   la   comunicazione   di   eventuali
discordanze, deve essere resa nota, da parte dei  direttori  generali
degli uffici scolastici regionali, alla  struttura  tecnico-operativa
di questo Ministero entro i successivi  cinque  giorni  dal  rilascio
delle suddette stampe centrali. I  direttori  generali  degli  uffici
scolastici  regionali  dovranno,  altresi',  fornire  contestualmente
congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati  dal
sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi. 
  3. I plichi  occorrenti  per  la  prima  e  seconda  prova  scritta
suppletiva debbono essere  richiesti  dai  direttori  generali  degli
uffici  scolastici  regionali  alla  Struttura  tecnico-operativa  di
questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base  delle
notizie e dei dati che i  presidenti  debbono  trasmettere  entro  la
mattina successiva allo svolgimento della seconda prova  scritta.  Le
suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso  di
studi, sulle sedi, sulle  commissioni  e  sul  numero  dei  candidati
interessati. 
                               Art. 15 
 
 
                            Prove scritte 
 
  1. Per l'anno scolastico 2013/2014 valgono le disposizioni  di  cui
al  decreto  ministeriale  23  aprile  2003,  n.  41,  relativo  alle
modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed
al decreto ministeriale n. 429, del 20 novembre 2000, concernente  le
caratteristiche formali generali della terza prova  scritta,  nonche'
le istruzioni per lo svolgimento  della  prova  medesima  per  l'anno
scolastico 2013/2014. 
  2. Per l'anno scolastico 2013/2014, la seconda prova scritta  degli
esami  di  Stato  dei  corsi  sperimentali  puo'  vertere  anche   su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio  non
preveda verifiche scritte. La  disciplina  o  discipline  oggetto  di
seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante,
per l'anno scolastico 2013/2014, le  materie  oggetto  della  seconda
prova  scritta,  corredato,  ove  necessario,  di   note   contenenti
indicazioni sulle modalita'  di  svolgimento  della  prova  medesima.
Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e  dei
candidati i materiali e le  necessarie  attrezzature  informatiche  e
laboratoriali  (con  esclusione   di   internet),   sara'   possibile
effettuare la prova progettuale (per  esempio,  di  Tecnologia  delle
costruzioni  e  di  analoghe  discipline)  avvalendosi  del  CAD.  E'
opportuno che tutti i candidati afferenti agli  indirizzi  di  studio
interessati  eseguano  la  prova  secondo   le   medesime   modalita'
operative. La commissione adottera' le misure di vigilanza necessarie
in rapporto all'eventuale utilizzo del CAD. 
  3. Qualora la materia oggetto  di  seconda  prova  scritta  sia  la
lingua  straniera  e  il  corso  di  studio  seguito   dalla   classe
interessata preveda piu'  di  una  lingua,  la  scelta  della  lingua
straniera su cui svolgere la seconda prova  scritta  e'  lasciata  al
candidato. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per  lingua,
il candidato comunica alla commissione la lingua che ha  scelto  come
oggetto della seconda prova il giorno della  seconda  prova  scritta,
prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce. Entro il  giorno
successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente
della      commissione      comunica      all'indirizzo       e-mail:
luciano.favini(@istruzione.it  il  numero  dei  candidati  che,   per
svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una
delle seguenti lingue: arabo; cinese, giapponese, russo. 
  Nell'indirizzo d'ordinamento dell'istituto tecnico per  il  turismo
la scelta della lingua e' circoscritta alle due lingue per  le  quali
e' prevista la prova scritta. 
  Nei  corsi  linguistici  interessati  dalla  modalita'  ESABAC   il
candidato si avvale per lo svolgimento della seconda  e  della  terza
prova scritta di lingue diverse dal francese. 
  Nelle sezioni di liceo linguistico  ad  opzione  internazionale  il
candidato si avvale per lo svolgimento della seconda  e  della  terza
prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner. 
  4. La terza prova  e'  predisposta  dalla  commissione  secondo  le
modalita' di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza.  Per
gli istituti professionali,  la  commissione  tiene  conto,  ai  fini
dell'accertamento delle conoscenze,  competenze  e  capacita',  delle
attivita' svolte nell'ambito  dell'area  di  professionalizzazione  e
delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte  nel
documento del consiglio di classe. Nella  Regione  Lombardia,  per  i
candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) la commissione tiene
conto del documento del consiglio  di  classe  nonche'  della  citata
relazione documentata di cui al medesimo  articolo.  Si  precisa  che
nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite  numerico
determinato  nell'art.  3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  20
novembre 2000, n. 429, tutte le discipline comprese nel  piano  degli
studio dell'ultimo anno di corso, purche' sia presente in commissione
personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa. 
  4.1. Nei corsi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica  nei
quali sia obbligatorio per tutti  gli  studenti  lo  studio  di  piu'
lingue straniere e la lingua  straniera  sia  oggetto  della  seconda
prova scritta, ove  non  si  sia  data  applicazione  alla  circolare
ministeriale n. 15  del  31  gennaio  2007,  la  terza  prova  potra'
prevedere il coinvolgimento di una o piu' lingue straniere diverse da
quella scelta dal candidato nello  svolgimento  della  seconda  prova
scritta. In tale caso, la lingua o le  lingue  straniere  interessate
rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova  ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 429 del  2000.
Poiche' l'accertamento della conoscenza  della  lingua  straniera  e'
effettuato attraverso il coinvolgimento diretto della lingua o  delle
lingue  straniere  quali  discipline  specifiche,  si  intende  cosi'
applicata la  norma  di  legge  che  prescrive  l'accertamento  della
conoscenza della  lingua  straniera  nell'ambito  della  terza  prova
scritta (art. 3, comma 2 della legge n. 425  del  1997  e  successive
modificazioni). Laddove si proceda, a norma dell'art. 4, comma 3, del
decreto ministeriale n. 429 del  2000,  al  solo  accertamento  della
conoscenza linguistica, cio' avverra' limitatamente a una sola lingua
straniera, comunque diversa da quella scelta  dal  candidato  per  la
seconda prova scritta. Ove negli indirizzi linguistici  dei  licei  e
dell'istruzione tecnica, nonche' nel  liceo  linguistico  di  cui  al
decreto  ministeriale  31  luglio  1973,  si  dia  applicazione  alla
circolare ministeriale n. 15 del  31  gennaio  2007,  la  commissione
coinvolge nella terza prova scritta una sola lingua  straniera  quale
disciplina  specifica  oppure,  qualora  non  coinvolga   la   lingua
straniera quale disciplina specifica, accerta la  conoscenza  di  una
sola lingua straniera. In ogni caso  il  candidato  svolge  la  prova
avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella utilizzata  per
svolgere la seconda prova scritta. 
  4.2. Negli indirizzi non linguistici e' possibile coinvolgere nella
terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche,  la  lingua
straniera o una o piu' lingue straniere studiate dai  singoli  alunni
nell'ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e
3 del decreto ministeriale n. 429 del  2000.  Poiche'  l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera e' effettuato  attraverso  il
coinvolgimento diretto della lingua o delle  lingue  straniere  quali
discipline specifiche, si intende cosi' applicata la norma  di  legge
che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua  straniera
nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2,  della  legge
n. 425 del 1997 e successive  modificazioni).  Nel  caso  in  cui  la
commissione non coinvolga nella terza prova scritta la  lingua  o  le
lingue straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo
accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a  una  sola
lingua straniera, si applica l'art. 4 del decreto ministeriale n. 429
del 2000. 
  5. La commissione dispone di 45  punti  per  la  valutazione  delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna
delle prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere  attribuito
un punteggio inferiore a 10. 
  6. Le commissioni, ai fini della correzione  della  prima  e  della
seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di  cui
al  decreto  ministeriale  n.  358  del  1998,  ferma   restando   la
responsabilita' collegiale dell'intera commissione.  L'organizzazione
dei lavori per aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza
di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura  di
cui all'art. 13, comma 9. 
  7. Le operazioni di correzione delle prove  scritte  si  concludono
con la formulazione di una proposta di  punteggio  in  numeri  interi
relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono  attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti piu'
di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il
presidente mette ai voti i punteggi  proposti,  a  partire  dal  piu'
alto, a scendere. Ove su  nessuna  delle  proposte  si  raggiunga  la
maggioranza, il presidente  attribuisce  al  candidato  il  punteggio
risultante dalla  media  aritmetica  dei  punti  proposti  e  procede
all'eventuale arrotondamento al numero intero piu'  approssimato.  Di
tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non
e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Il  verbale  deve  altresi'  contenere  l'indicazione  di  tutti  gli
elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui
all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  323  del
1998. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati
alle singole  prove  scritte  e  al  colloquio  sul  voto  finale,  i
componenti le commissioni  utilizzano  l'intera  scala  dei  punteggi
prevista. 
  8. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta e'  pubblicato,
per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi  compresi  i  candidati
con DSA che abbiano sostenuto prove  orali  sostitutive  delle  prove
scritte in  lingua  straniera,  nell'albo  dell'istituto  sede  della
commissione d'esame un giorno prima della data fissata  per  l'inizio
dello svolgimento dei colloqui (art.  3,  comma  6,  della  legge  10
dicembre 1997, n. 425 e successive modifiche e  integrazioni).  Vanno
esclusi dal computo le domeniche e i  giorni  festivi  intermedi.  Si
intende per «giorno prima» il giorno precedente la data  fissata  per
l'inizio dello svolgimento dei colloqui. 
  9.  Negli  indirizzi  di  ordinamento  che  prevedono,   in   forma
sperimentale, la prosecuzione dello  studio  della  lingua  straniera
oppure  l'insegnamento  di  una  seconda  lingua   straniera,   detta
disciplina puo' costituire oggetto d'esame in sede sia di terza prova
scritta che di colloquio, ove nella commissione risulti  presente  il
docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento  della  o
delle lingue straniere interessate. 
  10.  Qualora  in  indirizzi  ordinamentali  di  studio  la  materia
interessata  da  sperimentazione  sia  oggetto  della  seconda  prova
scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei
licei scientifici), la prova di esame verte sui  contenuti  specifici
di tale materia. 
  11. Per l'anno scolastico 2013/2014,  i  candidati  provenienti  da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
«Progetto Sirio» dell'istruzione  tecnica,  che,  in  relazione  alla
sperimentazione  stessa  e   in   presenza   di   crediti   formativi
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine  di  un
corso di studi di istruzione secondaria  di  secondo  grado,  lauree,
esami di abilitazione all'esercizio di  libere  professioni  -  siano
stati esonerati, nella classe terminale, dalla  frequenza  di  alcune
materie, possono, a richiesta, essere esonerati  dall'esame  su  tali
materie nell'ambito della terza prova scritta e del  colloquio.  Essi
dovranno, comunque, sostenere la  prima  prova  scritta,  la  seconda
prova scritta, la terza prova scritta nonche' il colloquio. 
  12. I candidati provenienti dall'estero  possono  utilizzare  nelle
prove scritte anche  il  vocabolario  bilingue  (italiano-lingua  del
paese di provenienza e viceversa). 
                               Art. 16 
 
 
                              Colloquio 
 
  1. Il colloquio deve svolgersi  in  un'unica  soluzione  temporale,
alla presenza  dell'intera  commissione.  Non  possono  sostenere  il
colloquio piu' candidati contemporaneamente. 
  2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con  la  presentazione
di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma  multimediale,
scelti dal candidato. Rientra tra  le  esperienze  di  ricerca  e  di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe. Negli indirizzi musicali dei  licei  pedagogici  lo  studente
puo' iniziare il colloquio mediante  l'esecuzione  di  un  brano  sul
proprio   strumento   musicale.   Analogamente,    negli    indirizzi
sperimentali coreutici, il candidato  puo'  introdurre  il  colloquio
mediante una breve performance coreutica. Preponderante rilievo  deve
essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformita'
dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio  2007,
n. 1,  deve  vertere  su  argomenti  di  interesse  multidisciplinare
proposti al candidato  e  con  riferimento  costante  e  rigoroso  ai
programmi e al  lavoro  didattico  realizzato  nella  classe  durante
l'ultimo anno di  corso.  Gli  argomenti  possono  essere  introdotti
mediante la proposta di un testo, di un documento, di un  progetto  o
di altra questione  di  cui  il  candidato  individua  le  componenti
culturali,  discutendole.  E'  d'obbligo,  inoltre,  provvedere  alla
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
  3. Il colloquio, nel rispetto della sua  natura  multidisciplinare,
non puo' considerarsi  interamente  risolto  se  non  si  sia  svolto
secondo tutte le fasi sopra indicate e se non  abbia  interessato  le
diverse discipline (cfr.  legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  art.  1,
capoverso art. 3, comma 4). 
  4.  A  tal  fine,  la   commissione   deve   curare   l'equilibrata
articolazione e durata delle diverse fasi  del  colloquio,  che  deve
riguardare  l'argomento  o  la  ricerca  o  il  progetto  scelti  dal
candidato,  la  discussione  degli  argomenti  attinenti  le  diverse
discipline e la discussione degli elaborati delle prove  scritte.  Al
riguardo, si precisa che i commissari sia interni che  esterni,  allo
scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior  numero
possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell'ultimo
anno di corso, conducono l'esame in tutte le  materie  per  le  quali
hanno titolo secondo la normativa vigente. 
  5.  Negli  istituti  professionali,   la   commissione,   ai   fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza
il colloquio,  tenendo  conto  anche  delle  esperienze  condotte  in
alternanza scuola lavoro, opportunamente e dettagliatamente  indicate
nel documento del consiglio di classe. 
  6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli  istituti
tecnici, nei quali, ai sensi della circolare ministeriale n.  15  del
31 gennaio 2007, siano  stati  designati  commissari  interni  i  tre
docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline,
si richiama l'obbligo del presidente di salvaguardare la composizione
numerica della commissione - non piu' di sei commissari - in tutte le
fasi  di  svolgimento  degli  esami  medesimi,  ivi  comprese  quella
relativa  alla  valutazione  delle  tre  prove   scritte   e   quella
dell'attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari
di lingue straniere, fermo restando  in  relazione  alle  scelte  dei
candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno  di  essi  nell'esame
sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una
sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale  accordo,
il Presidente assume la proposta risultante  dalla  media  aritmetica
dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero  piu'
approssimato. 
  7. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei  e  degli  istituti
tecnici, nei quali la lingua  straniera,  oggetto  di  seconda  prova
scritta, sia affidata ai commissari interni secondo  le  disposizioni
dettate con la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio  2007,  il
candidato sceglie la lingua straniera  da  inserire  tra  le  materie
oggetto  del  colloquio  pluridisciplinare.  Diversamente,   ove   il
consiglio di classe  proceda  alla  designazione  dei  commissari  di
lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui  alla  predetta
circolare n. 15 del 2007, sono oggetto del colloquio tutte le  lingue
straniere  studiate  dai  singoli  candidati  e  rappresentate  nella
competente commissione. 
  8. La commissione d'esame dispone di 30 punti  per  la  valutazione
del colloquio. Al colloquio giudicato  sufficiente  non  puo'  essere
attribuito un punteggio inferiore a 20. 
  9.  La  commissione  procede  all'attribuzione  del  punteggio  del
colloquio sostenuto da ciascun  candidato  nello  stesso  giorno  nel
quale il colloquio viene espletato.  Il  punteggio  viene  attribuito
dall'intera  commissione  a  maggioranza,  compreso  il   presidente,
secondo i criteri di valutazione stabiliti  come  previsto  dall'art.
13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui  all'art.  15,
comma 7. 
  10. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e  degli  istituti
tecnici con l'insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti di tre
lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state  affidate  a
tre commissari esterni, e non sia  stato  previsto,  ai  sensi  della
circolare ministeriale n. 15 del 2007 l'affidamento di discipline non
linguistiche  a  commissari  esterni,  i  candidati   sostengono   il
colloquio su tutte e tre le lingue straniere nonche' sulle discipline
non linguistiche per cui abbiano titolo i commissari interni. 
  11. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e  degli  istituti
tecnici, con l'insegnamento obbligatorio per tutti  gli  studenti  di
due lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state affidate
a due commissari esterni, e sia stato previsto l'affidamento  di  una
sola disciplina non linguistica a un commissario esterno, i candidati
sostengono il colloquio su tutte e due le  lingue  straniere  nonche'
sulle  discipline  non  linguistiche  per  cui  abbiano   titolo   il
commissario esterno ed i commissari interni. 
                               Art. 17 
 
 
                 Esami dei candidati con disabilita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento,  la  commissione  d'esame,
sulla base della documentazione  fornita  dal  consiglio  di  classe,
relativa  alle  attivita'  svolte,  alle  valutazioni  effettuate   e
all'assistenza  prevista  per   l'autonomia   e   la   comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati
e che possono  consistere  nell'utilizzo  di  mezzi  tecnici  o  modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono  consentire  di
verificare  che  il  candidato  abbia  raggiunto   una   preparazione
culturale  e  professionale  idonea  per  il  rilascio  del   diploma
attestante il superamento dell'esame. Per  la  predisposizione  delle
prove d'esame, la commissione d'esame  puo'  avvalersi  di  personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se  necessario,
dei medesimi operatori che  hanno  seguito  l'alunno  durante  l'anno
scolastico. 
  2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal Ministero anche tradotti in  linguaggio  braille,  ove  vi  siano
candidati  non  vedenti.  Per  i  candidati  che  non  conoscono   il
linguaggio braille la commissione puo' provvedere  alla  trascrizione
del testo ministeriale  su  supporto  informatico,  mediante  scanner
fornito dalla scuola, autorizzando anche la  utilizzazione  di  altri
ausili  idonei,  abitualmente  in  uso   nel   corso   dell'attivita'
scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della  prima
e della seconda prova scritta sono trasmessi in  formato  ingrandito,
su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in  ogni  caso
comunica  alla  Struttura  tecnica   operativa   del   Ministero   la
percentuale di ingrandimento. 
  3. I tempi piu' lunghi nell'effettuazione  delle  prove  scritte  e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'art.  16,  della
legge n. 104, del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un
maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito  dal  calendario
degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto  della
gravita' della disabilita', della relazione del consiglio di  classe,
delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,
puo' deliberare lo svolgimento di prove scritte  equipollenti  in  un
numero maggiore di giorni. 
  4.  I  candidati  che   hanno   seguito   un   percorso   didattico
differenziato e sono stati  valutati  dal  consiglio  di  classe  con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate,
coerenti  con  il  percorso  svolto  finalizzate  solo  al   rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n.  323  del  1998.  I  testi  delle  prove  scritte  sono
elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione  fornita
dal  consiglio  di  classe.  Per  detti  candidati,  il   riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate va  indicato  solo  nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 
  5.  Agli  alunni,  ammessi  dal  Consiglio  di  classe  a  svolgere
nell'ultimo  anno  un  percorso  di  studio  conforme  ai   programmi
ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione
positiva in sede di scrutinio finale, e' attribuito per il terzultimo
e penultimo anno un credito scolastico  sulla  base  della  votazione
riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
precedente art. 2. 
                               Art. 18 
 
 
                Esame dei candidati con dsa o con bes 
 
  1. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
e dal relativo decreto ministeriale n. 5669 del  12  luglio  2011  di
attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico -
nonche' dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale  n.
5669 del 2011, considerati gli  elementi  forniti  dal  Consiglio  di
classe, terra' in  debita  considerazione  le  specifiche  situazioni
soggettive, adeguatamente  certificate,  relative  ai  candidati  con
disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA),  in  particolare,   le
modalita'  didattiche  e  le   forme   di   valutazione   individuate
nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
A tal fine il Consiglio di classe  inserisce  nel  documento  del  15
maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  323  del
1998  il  Piano  didattico  personalizzato  o  altra   documentazione
predisposta ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 5669 del
12 luglio 2011. Sulla base di tale  documentazione  e  di  tutti  gli
elementi  forniti   dal   Consiglio   di   classe,   le   commissioni
predispongono adeguate modalita' di svolgimento delle prove scritte e
orali. Nello svolgimento delle prove  scritte,  i  candidati  possono
utilizzare gli strumenti compensativi previsti  dal  Piano  didattico
personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'art. 5
del decreto ministeriale 12 luglio 2011.  Sara'  possibile  prevedere
alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno  per  tali
candidati lo  svolgimento  dell'esame  sia  al  momento  delle  prove
scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono  usufruire  di
dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati
«mp3». Per la piena comprensione del testo delle  prove  scritte,  la
commissione puo' prevedere, in conformita' con  quanto  indicato  dal
capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di  individuare  un  proprio
componente che possa leggere i  testi  delle  prove  scritte.  Per  i
candidati che utilizzano  la  sintesi  vocale,  la  commissione  puo'
provvedere alla trascrizione del testo su  supporto  informatico.  In
particolare, si segnala l'opportunita' di prevedere tempi piu' lunghi
di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di  curare
con particolare  attenzione  la  predisposizione  della  terza  prova
scritta,   con   particolare   riferimento   all'accertamento   delle
competenze nella. lingua straniera, di  adottare  criteri  valutativi
attenti  soprattutto  al  contenuto  piuttosto  che  alla  forma.  Al
candidato   potra'   essere   consentita    la    utilizzazione    di
apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui  siano  stati
impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano  ritenuti
funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga  pregiudicata
la validita' delle prove. 
  2.  I  candidati  con  certificazione  di  Disturbo  Specifico   di
Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del  decreto
ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno  seguito  un  percorso
didattico  differenziato,  con  esonero   dall'insegnamento   della/e
lingua/e straniera/e, e che sono  stati  valutati  dal  consiglio  di
classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale  piano  possono  sostenere  prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto  finalizzate  solo  al
rilascio  dell'attestazione  di  cui  all'art.  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati,  il
riferimento all'effettuazione delle prove differenziate  va  indicato
solo  nella  attestazione  e  non  nei  tabelloni  affissi   all'albo
dell'istituto. 
  3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione  di  Disturbo
Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art. 6, comma 5,
del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un
percorso didattico  ordinario,  con  la  sola  dispensa  dalle  prove
scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione,  nel  caso
in cui la lingua straniera sia  oggetto  di  seconda  prova  scritta,
dovra' sottoporre i candidati  medesimi  a  prova  orale  sostitutiva
della prova scritta. La commissione, sulla base della  documentazione
fornita dal consiglio di classe,  stabilisce  modalita'  e  contenuti
della  prova  orale,  che  avra'  luogo  nel  giorno  destinato  allo
svolgimento della seconda prova scritta, al termine della  stessa,  o
in un giorno successivo, purche' compatibile con la pubblicazione del
punteggio  complessivo  delle  prove  scritte  e  delle  prove  orali
sostitutive delle prove scritte nelle  forme  e  nei  tempi  previsti
nell'art.  15,  comma  8.  Il  punteggio,  in   quindicesimi,   viene
attribuito  dall'intera  commissione  a  maggioranza,   compreso   il
presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente
stabiliti in apposita o apposite riunioni e  con  l'osservanza  della
procedura di cui all'art. 15, comma 7. Qualora la lingua o le  lingue
straniere siano coinvolte nella terza prova scritta; gli accertamenti
relativi a tali discipline  sono  effettuati  dalla  commissione  per
mezzo  di  prova  orale  sostitutiva  nel   giorno   destinato   allo
svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o  in
un giorno successivo, purche' compatibile con  la  pubblicazione  del
punteggio  complessivo  delle  prove  scritte  e  delle  prove  orali
sostitutive delle prove scritte nelle  forme  e  nei  tempi  previsti
nell'art. 15, comma 8. I risultati della prova  orale  relativa  alla
lingua o alle lingue straniere coinvolte nella  terza  prova  scritta
sono utilizzati per la definizione del punteggio da  attribuire  alla
terza prova scritta. 
  4. Per altre situazioni di alunni con  Bisogni  Educativi  Speciali
(BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere
fornite  dal  medesimo  organo  utili  e  opportune  indicazioni  per
consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.
La  Commissione  d'esame  -  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla
Direttiva 27 dicembre 2012 recante Strumenti di intervento per alunni
con Bisogni  educativi  speciali  ed  organizzazione  scolastica  per
l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6  marzo  2013  e
dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e  del  22
novembre 2013 - esaminati  gli  elementi  forniti  dal  Consiglio  di
classe, tiene  in  debita  considerazione  le  specifiche  situazioni
soggettive, relative ai  candidati  con  Bisogni  Educativi  Speciali
(BES), per  i  quali  sia  stato  redatto  apposito  Piano  Didattico
Personalizzato, in particolare, le modalita' didattiche e le forme di
valutazione   individuate   nell'ambito   dei   percorsi    didattici
individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di  classe
trasmette alla Commissione d'esame il Piano didattico personalizzato.
In ogni caso, per siffatte tipologie, non e' prevista  alcuna  misura
dispensativa  in  sede  di  esame,  mentre  e'  possibile   concedere
strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto  per  alunni  e
studenti con DSA. 
                               Art. 19 
 
 
             Assenze dei candidati. Sessione suppletiva 
 
  1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con  visita
fiscale o per  grave  documentato  motivo,  riconosciuto  tale  dalla
commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita'  di  partecipare
alle prove scritte, e' data facolta' di  sostenere  le  prove  stesse
nella sessione suppletiva secondo il diario previsto  dal  precedente
art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei  testi  della
prima e seconda prova scritta si  seguono  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 14. 
  2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi di svolgimento della seconda prova scritta  hanno  facolta'  di
chiedere di essere ammessi a sostenere le prove  scritte  suppletive,
presentando probante documentazione  entro  il  giorno  successivo  a
quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e
gli istituti d'arte il termine e' fissato, per la seconda  prova,  al
giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa. 
  3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare  probante
documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito  per  la
prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza  prova  si
osservano le modalita' di cui al decreto ministeriale n. 429  del  20
novembre 2000. 
  4. In casi eccezionali, qualora  non  sia  assolutamente  possibile
sostenere le prove  scritte  nella  sessione  suppletiva  secondo  il
diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati  che  si  trovino
nelle condizioni di cui al comma  1  possono  chiedere  di  sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria. 
  5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze,  ne  da
comunicazione agli interessati e al direttore  generale  dell'Ufficio
scolastico regionale competente. 
  6. Relativamente ai casi di cui al comma  4,  il  Ministero,  sulla
base dei dati forniti dai competenti direttori generali degli  uffici
scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e  le
modalita' di effettuazione degli esami in sessione straordinaria. 
  7. La commissione  puo'  disporre  che,  in  caso  di  assenza  dei
candidati determinata dagli stessi motivi  di  cui  al  comma  1,  il
colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati
stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura
dei lavori della commissione fissato nel calendario. 
  8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o
di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito,  il
presidente,  con  propria  deliberazione,  stabilisce  in  qual  modo
l'esame stesso debba proseguire o essere  completato,  ovvero  se  il
candidato  debba  essere  rinviato  alle  prove  suppletive  per   la
prosecuzione o per il completamento. 
  9. Qualora  nello  stesso  istituto  operino  piu'  commissioni,  i
candidati  alle  prove  scritte  suppletive  appartenenti   a   dette
commissioni  possono  essere   assegnati   dal   direttore   generale
dell'Ufficio   scolastico   regionale   ad   un'unica    commissione.
Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e  trasmette,  a
conclusione  delle  prove,  gli   elaborati   alle   commissioni   di
provenienza  dei  candidati,  competenti  a  valutare  gli  elaborati
stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati  sono,  altresi',
competenti nella formulazione e scelta della terza prova. 
                               Art. 20 
 
 
                           Verbalizzazione 
 
  1. La commissione verbalizza tutte le attivita' che  caratterizzano
lo svolgimento dell'esame nonche' l'andamento e le  risultanze  delle
operazioni di esame riferite a ciascun candidato. 
  2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma  fedelmente
le attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali  si
perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna
commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e  nella
sua interezza e che le  deliberazioni  adottate  siano  pienamente  e
congruamente motivate. 
  3. La commissione, nella compilazione dei verbali, utilizzera'  uno
strumento  informatico  di  supporto  e,  solo  eccezionalmente,   si
avvarra' della compilazione cartacea. 
                               Art. 21 
 
 
         Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi 
 
  1.  Ciascuna  classe-commissione  d'esame  si  riunisce,   per   le
operazioni intese alla valutazione finale  e  alla  elaborazione  dei
relativi atti, subito  dopo  la  conclusione  di  tutti  i  colloqui,
compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto  le  prove  scritte
nella sessione suppletiva. 
  2. A ciascun candidato e' assegnato un voto finale  complessivo  in
centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al  colloquio  e  dei  punti
relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. 
  3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100. 
  4. Fermo restando il punteggio massimo  di  cento,  la  commissione
d'esame puo' motivatamente integrare, secondo i  criteri  determinati
ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di  5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
15 punti e un risultato  complessivo  nella  prova  d'esame  pari  ad
almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per  l'attribuzione
del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15,
comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9. 
  5. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente  attribuire  la
lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti  senza
fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: 
  a) abbiano conseguito il  credito  scolastico  massimo  complessivo
attribuibile senza fruire della  integrazione  di  cui  all'art.  11,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,
n. 323; 
  b) abbiano riportato negli scrutini  finali  relativi  alle  classi
terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o  superiori  a  otto
decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 
  Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo
ciclo di istruzione, a conclusione dell'anno scolastico 2013/2014, ai
fini dell'attribuzione della  lode,  il  credito  scolastico  annuale
relativo al terzultimo, al penultimo e  all'ultimo  anno  nonche'  il
punteggio  previsto  per  ogni  prova  d'esame  devono  essere  stati
attribuiti dal consiglio di classe o dalla  commissione,  secondo  le
rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita'  (art.  3,
commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99). 
  Anche  al  fine  di  consentire  l'effettuazione  delle   opportune
verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai  sensi  del
decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99,  art.  3,  comma  2,  i
candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico  (8
punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per
la classe quinta) devono avere  comunque  riportato,  negli  scrutini
finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e  alla  classe
quinta, la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore
a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento). 
  Nei casi di abbreviazione del corso di studi per  merito  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122,
art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli  esami
conclusivi del secondo ciclo di  istruzione  a  conclusione  dell'amo
scolastico   2013/2014,   la   commissione,   all'unanimita',    puo'
motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui  all'art.
3, comma 6, della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425  e  successive
modificazioni,  a  condizione  che  abbiano  conseguito  il   credito
scolastico  massimo  complessivo  attribuibile  senza  fruire   della
integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 ed abbiano percio' riportato: 
    negli scrutini finali relativi al penultimo anno e  ai  due  anni
antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto  decimi,
ivi compresa la valutazione del comportamento (fatta salva  la  media
dei voti, che deve essere maggiore  di  nove  nel  terzultimo  e  nel
penultimo anno); 
    il  credito  scolastico  annuale  relativo  al  penultimo  e   al
terzultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova  d'esame
devono essere stati  attribuiti  dal  consiglio  di  classe  o  dalla
commissione, secondo le rispettive competenze, nella  misura  massima
all'unanimita'. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico,  ai
candidati anticipataci per merito si applica la tabella A allegata al
decreto ministeriale n. 99/2009 (cfr. art. 4, commi 4, 5, 6,  decreto
ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009). 
  Il credito scolastico - nei casi di abbreviazione - e'  attribuito,
per l'anno non frequentato, nella  misura  massima  prevista  per  lo
stesso dalla Tabella A, allegata al decreto ministeriale  n.  99  del
2009, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo  anno
(art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 99 del 2009). 
  6. La commissione provvede, per la parte di  sua  competenza,  alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di
cui al successivo comma 7. La menzione della lode va  trascritta  sul
modello di diploma e sulla relativa  certificazione  integrativa.  Le
esperienze  condotte  in  alternanza  scuola  lavoro  negli  istituti
professionali  verranno  opportunamente  indicate   nel   certificato
allegato al diploma tra gli «ulteriori  elementi  caratterizzanti  il
corso di studi seguito». 
  7. Il modello  di  certificazione  e'  quello  di  cui  al  decreto
ministeriale 3 marzo 2009, n. 26. 
  8.  Per  i  candidati  che  hanno  superato  l'esame   ESABAC,   la
commissione provvede a compilare il modello (Allegato 4),  concordato
con la Parte francese, allegato alla presente ordinanza ministeriale,
da  inviare  a  cura  della  istituzione  scolastica  interessata  al
rettorato dell'Academie di Nizza, per  il  rilascio  del  certificato
provvisorio, in attesa del diploma di  Baccalaureat.  Le  istituzioni
scolastiche riceveranno dal rettorato di Nizza l'attestazione, di cui
al modello allegato. 
  Le procedure informatiche di invio e ricevimento saranno comunicate
alle scuole interessate nei tempi dovuti, come di consueto. 
  9. Al termine degli esami, ove  sia  possibile  redigere  in  tempo
utile i diplomi, la commissione  puo'  provvedere  a  consegnare  gli
stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. 
  10. I presidenti di commissione, qualora  lo  ritengano  opportuno,
potranno  trasmettere  al  competente   USR   un'apposita   relazione
contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e  sui  livelli
di  apprendimento  degli  studenti,  nonche'  proposte   migliorative
dell'esame di Stato. 
  10-bis.  L'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del   sistema
educativo di istruzione di formazione (INVALSI) segnala  la  presenza
sul proprio sito istituzionale del materiale tratto  da  una  ricerca
esemplificativa delle griglie valutative  delle  prove  concretamente
poste in essere nell'esame di Stato 2009-2010. La  ricerca,  condotta
dall'istituto in collaborazione con l'Accademia della  Crusca  e  con
l'Unione Matematica Italiana, ha considerato il livello di competenza
d'un campione di studenti in uscita dalla scuola secondaria superiore
in relazione alla padronanza della lingua italiana e, per  quelli  in
uscita dal liceo scientifico, della padronanza dei diversi  contenuti
matematici e delle tecniche e strumenti. La messa a  disposizione  di
esempi  e  indicazioni  metodologiche  potra'  essere   eventualmente
adoperata dalle scuole  e  dalle  singole  commissioni  per  definire
opportunamente i criteri di valutazione della prima e  della  seconda
(limitatamente alla prova di matematica dei licei scientifici)  prova
scritta. 
  11. Nel concludere i lavori, i presidenti di  commissione  affidano
all'istituto scolastico, fuori dal  plico  sigillato  contenente  gli
atti di esame, una  scheda  (redatta  autonomamente  dal  Presidente)
nella  quale  sono  riportati  i  criteri  adottati   dalle   singole
classe-commissioni per l'attribuzione della  lode  e  le  motivazioni
della relativa attribuzione ai singoli candidati. Tale scheda  e'  da
mantenere comunque agli atti della scuola. Una copia della  medesima,
in formato digitale, sara'  invece  trasmessa,  per  via  telematica,
tramite il competente  Ufficio  scolastico  regionale,  all'Ispettore
tecnico di vigilanza. L'ispettore  tecnico  di  vigilanza  includera'
nella sua relazione concernente l'andamento degli esami  un  apposito
paragrafo sulle modalita' di attribuzione della lode da  parte  delle
commissioni, desunte dall'ispettore medesimo attraverso l'esame delle
schede pervenutegli. Il direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale inviera' apposita relazione sullo svolgimento degli  esami,
comprensiva di un  paragrafo  sulle  lodi  con  le  proprie  relative
valutazioni,  al  direttore   generale   della   direzione   generale
ordinamenti scolastici del Ministero. 
  12. Ferma restando la competenza dei presidenti  delle  commissioni
giudicatrici al rilascio dei  diplomi,  nel  caso  questi  non  siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame, i  presidenti  medesimi  delegano  il  dirigente  scolastico
dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma
ed alla consegna dei diplomi stessi. 
  13. Si rammenta che i certificati rilasciati  dai  dirigenti  delle
istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati  -  a  seguito
della  direttiva  n.  14  del  2011  del  Ministro   della   pubblica
amministrazione  e  della  semplificazione,  emanata  in   attuazione
dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 -  devono
riportare, a pena di nullita', la dicitura: «Il presente  certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi». Tale dicitura,  invece,  non
deve  essere  apposta  sull'originale  del  diploma  di   superamento
dell'esame  di  Stato,  in  quanto   il   diploma   non   costituisce
certificato, ma titolo di studio. 
  14. In caso di smarrimento del certificato integrativo del  diploma
dell'esame di Stato, di cui all'art. 13 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998,  n.  323,  il  dirigente  scolastico
rilascia copia del certificato, con l'annotazione che  si  tratta  di
copia sostitutiva dell'originale. 
                               Art. 22 
 
 
                     Pubblicazione dei risultati 
 
  1.  L'esito  dell'esame  con  l'indicazione  del  punteggio  finale
conseguito, inclusa la menzione della lode qualora  attribuita  dalla
commissione,  e'  pubblicato,  per  tutti  i   candidati,   nell'albo
dell'istituto sede della commissione, con la sola  indicazione  della
dizione Esito negativo nel caso  di  mancato  superamento  dell'esame
stesso (cfr. art. 6, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 122). 
  2.  Il  punteggio  finale  deve  essere  riportato,  a  cura  della
commissione,  sulla  scheda  di  ciascun  candidato  e  sui  registri
d'esame. 
  3. Per i candidati di cui all'art. 17, comma 4, e 18, comma  2,  il
riferimento all'effettuazione delle prove differenziate  va  indicato
solo nell'attestazione e non nei  tabelloni  affissi  all'albo  dell'
istituto. 
  4.  L'esito   della   parte   specifica   dell'esame   ESABAC   con
l'indicazione del punteggio finale  conseguito,  e'  pubblicato,  per
tutti i candidati, nell'albo dell'istituto  sede  della  commissione,
con la formula: «Esito  ESABAC:  Punti  ...»  in  caso  di  risultato
positivo; con la sola indicazione Esito negativo nel caso di  mancato
superamento dell'esame relativo a detta parte specifica. 
  5. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami  la  votazione
di 100 con l'attribuzione della lode, la scuola  provvede,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29  dicembre  2007,  n.
262, all'acquisizione  del  consenso  dei  medesimi,  ai  fini  della
pubblicazione  dei  relativi  nominativi  nell'Albo  nazionale  delle
eccellenze. 
                               Art. 23 
 
 
               Versamento tassa erariale e contributo 
 
  1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni  nella
misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di  istituto,
e' dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere  esami  con
prove pratiche  di  laboratorio.  Il  contributo  e'  restituito,  ad
istanza dell'interessato, ove  le  prove  pratiche  non  siano  state
effettivamente sostenute in laboratorio. 
  2. La misura  del  contributo,  pur  nel  rispetto  delle  autonome
determinazioni ed  attribuzioni  delle  istituzioni  scolastiche  sia
statali  che  paritarie,  deve,  comunque,   essere   stabilita   con
riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le  predette  prove
di laboratorio. 
  3.  Il  pagamento  della  tassa  erariale,  nonche'  dell'eventuale
contributo, deve essere  effettuato  e  documentato  all'istituto  di
assegnazione dei candidati, successivamente  alla  definizione  della
loro sede d'esame da parte del competente direttore generale. 
  4. In caso eventuale di cambio  di  assegnazione  di  istituto,  il
contributo gia' versato  viene  trasferito,  a  cura  del  primo,  al
secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il  secondo  istituto
abbia  deliberato  un  contributo  maggiore,  ovvero  con  diritto  a
rimborso  parziale  ove  il  contributo  richiesto  sia  di   entita'
inferiore. 
                               Art. 24 
 
 
                        Validita' dei diplomi 
 
  1. Con il decreto che individua la materia  oggetto  della  seconda
prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun
indirizzo di  studio,  sono  indicati  i  titoli  di  studio  che  si
conseguono al termine dei relativi corsi di studio. 
                               Art. 25 
 
 
            Accesso ai documenti scolastici e trasparenza 
 
  1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami  di  Stato
devono  essere  consegnati,  con  apposito  verbale,   al   dirigente
scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e' responsabile della
loro custodia  e  dell'accoglimento  delle  richieste  di  accesso  e
dell'eventuale apertura del plico sigillato  che  contiene  gli  atti
predetti e che e' custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal
caso il  dirigente  scolastico,  alla  presenza  di  personale  della
scuola, procede all'apertura  del  plico  stesso  redigendo  apposito
verbale sottoscritto dai presenti,  che  verra'  inserito  nel  plico
stesso da sigillare immediatamente. 
  2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono  le  norme
dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive
disposizioni. 
                               Art. 26 
 
 
                               Termini 
 
  1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui
vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto  prorogati  al
giorno seguente. 
                               Art. 27 
 
 
                  Esami nella regione Valle d'Aosta 
                e nella Provincia autonoma di Bolzano 
 
  1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
alla presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con  il
Regolamento emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
gennaio 1999, n. 13, recante la  disciplina  delle  modalita'  e  dei
criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione,
ai sensi dell'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59
e successive integrazioni, ivi compresa la quarta  prova  scritta  di
francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52. 
  2. Nella Provincia autonoma di Bolzano, le modalita' di svolgimento
della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Provincia  n.  14  del  7  aprile  2005,
avente per oggetto: «Modifica del  regolamento  di  esecuzione  sugli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige». 
                               Art. 28 
 
 
                     Disposizioni organizzative 
 
  1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa  e  di  una
piu' celere definizione degli adempimenti, i direttori generali degli
uffici  scolastici  regionali  potranno  valutare  l'opportunita'  di
conferire specifiche deleghe ai  dirigenti  in  servizio  presso  gli
uffici  regionali  o  le  strutture  periferiche  del  territorio  di
rispettiva competenza. 
  2. Per la prossima sessione dell'esame di Stato, e'  confermato  il
progetto di semplificazione, finalizzato alla  trasmissione  per  via
telematica delle prove, denominato «plico telematico»,  contenente  i
testi della  prima  e  della  seconda  prova  scritta  (nonche',  ove
prevista, della quarta prova scritta). Ciascuna sede di esame diviene
destinataria del «plico telematico», documento digitale, protetto con
procedimenti di cifratura, e, a tal  fine,  il  dirigente  scolastico
deve garantire la dotazione  tecnica  indispensabile  e,  almeno,  un
«referente di sede». 
  Roma, 19 maggio 2014 
 
                                                Il Ministro: Giannini 

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 2222 
allegato4
allegatoa