Decreto Ministeriale 15 maggio 2014, AOOUFGAB Prot.n. 308

Decreto Ministeriale 15 maggio 2014, AOOUFGAB Prot.n. 308

“Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni”

 

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

VISTA   la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e in particolare gli articoli 3 e 4;

VISTA   la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA   la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, e in particolare l’articolo 4;

VISTA   la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO   il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001, e in particolare l’articolo 1, comma 6-ter, coerente con l’articolo 3 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460;

VISTO   il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;

VISTA   la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, e in particolare l’articolo 1, comma 607;

VISTO   il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 novembre 1998, n. 460, e in particolare l’articolo 3, in base al quale “nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, concernente l’attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27, concernente la tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione 25 settembre 2007, n. 78;

VISTO   il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, e in particolare l’articolo 5, comma 3, che dispone la suddivisione in tre fasce delle graduatorie di istituto finalizzate al conferimento delle supplenze;

VISTO   il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, concernente l’attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

VISTE    le Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità impartite dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 9 agosto 2009 e in particolare il punto 2 della parte III, dedicato alla corresponsabilità educativa e formativa dei docenti, anche in considerazione dell’opportunità di valorizzare il titolo di specializzazione sul sostegno;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (di seguito, D.M. n. 249 del 2010);

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 maggio 2011, n. 44, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, e in particolare l’articolo 2, comma 2, che conferma l’utilizzo della tabella di valutazione, di cui al citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 27 del 2007, come integrata dal successivo decreto n. 78 del 2007, ai fini della valutazione del personale iscritto nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio 2011, n. 47, che dispone la validità delle graduatorie ad esaurimento di cui al citato decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 44 del 2011 per il triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, concernente la costituzione delle graduatorie di circolo e d’istituto per gli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell’articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 81 e, in particolare, la tabella di ripartizione dei punteggi dei titoli valutabili nei percorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 giugno 2013, n. 572, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2011-2014 – operazioni di carattere annuale;

RAVVISATA    l’urgenza di fissare in prima applicazione, in quanto non contemplato nelle vigenti tabelle, il valore dei titoli abilitanti conseguiti attraverso i percorsi istituiti ai sensi del citato D.M. n. 249 del 2010;

RAVVISATA    l’opportunità, alla luce del mutato quadro normativo, di considerare separatamente, ai fini della compilazione delle graduatorie di II fascia di istituto, composte da soggetti abilitati non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, e di III fascia di istituto, il valore dei titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi attivati ai sensi del D.M. n. 249 del 2010;

VISTO   il parere favorevole, subordinato alla differenziazione dei punteggi tra percorsi di tirocinio formativo attivo e percorsi abilitanti speciali, reso dalla VII Commissione della Camera dei deputati in data 6 febbraio 2013, sullo “Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.249, concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”;

VISTO   il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito al valore abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale, secondo il quale tra i “docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento” devono intendersi compresi anche coloro i quali “abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’ istituto magistrale (per la scuola primaria)”;

CONSIDERATA    l’opportunità di valutare in maniera specifica i titoli professionali alla luce delle modifiche ordinamentali e del nuovo assetto organizzativo e didattico dei cicli scolastici;

RAVVISATA    altresì, la necessità di differenziare i punteggi nell’ambito della II fascia delle graduatorie di istituto tra tutti i soggetti in possesso del titolo abilitante, valorizzando sia la durata del percorso abilitante sia la selettività dello stesso tenendo conto della presenza di prove di accesso e in considerazione dell’ammissione a percorsi a numero programmato;

VALUTATAdunque la necessità di procedere all’attribuzione di punteggi specifici, in coerenza con quanto previsto per i previgenti percorsi di abilitazione, anche per i percorsi abilitanti attivati ai sensi del citato D.M. n. 249 del 2010, che tengano conto della selettività e della durata degli stessi e che rendano omogenea la valutazione dei titoli tra la II e la III fascia delle graduatorie di istituto riconoscendo gli stessi titoli, per quanto compatibili, con punteggi analoghi;

TENUTO CONTOche anche il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, in un parere espresso in relazione alle tabelle di valutazione dei titoli, ha convenuto sulla possibilità “di introdurre nuovi titoli culturali e relativi punteggi” (parere espresso in data 27 ottobre 2011, prot. MIURAOODGOS 7117);

CONSIDERATO    di dover dare riscontro alla risoluzione relativa alla procedura di infrazione 2010/4038 (“Non corretto recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri”) attraverso il riconoscimento di un punteggio analogo tra le abilitazioni conseguite in ambito UE e le abilitazioni conseguite in ambito nazionale;

CONSIDERATA    l’opportunità di attribuire un punteggio fisso per ogni anno di durata del percorso abilitativo e di attribuire un ulteriore punteggio in base al grado di selettività richiesto per l’accesso ai suddetti percorsi;

VALUTATA     altresì, la necessità di procedere contestualmente alla revisione della tabella di valutazione dei titoli relativi alla III fascia delle graduatorie di istituto, al fine di renderla omogenea alla tabella relativa alla II fascia;

CONSIDERATA    infine, la necessità di definire il punteggio da attribuire ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 17, del citato D.M. n. 249 del 2010, tenendo conto della durata e della selettività del percorso abilitante effettivamente svolto;

 

D E C R E T A

 

Art. 1.

1. Per i motivi esposti in premessa, è approvata l’allegata tabella A di valutazione dei titoli, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale tabella è rivolta alla valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

2. E’ altresì approvata l’allegata tabella B di valutazione dei titoli, che costituisce parte integrante del presente decreto, rivolta al personale inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n.131.

3. Le tabelle di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto e i punteggi ivi previsti sono applicatia decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e saranno periodicamente riviste, alla luce delle modifiche ordinamentali e delle innovazioni culturali, pedagogiche e didattiche inerenti la professionalità del personale docente ed educativo.

 

Art. 2

1. Il titolo di abilitazione conseguito al termine dei percorsi di tirocinio formativo attivo dai soggetti di cui all’art.15, comma 17, del D.M. 249 del 2010 è valutato ai sensi dei punteggi previsti per le abilitazioni conseguite attraverso il Tirocinio formativo attivo.

 

Il Ministro

Stefania Giannini

 

Tabella A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVODELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI GRADO

A)   TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA  
  A.1) Per l’abilitazione ottenuta attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità; per il conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), dei corsi COBASLID e BIFORDOC o a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15 commi 1, 1bis del DM 249/2010, o per l’abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l’inserimento nella graduatoria, ivi compresi il diploma di maturità magistrale, il diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati, o per il diploma quadriennale di Didattica della musica (1) valido per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, o per la laurea in Scienze della formazione primaria, valida per l’accesso alle graduatorie della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12
    Nel predetto limite di 12 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l’esame di abilitazione o di idoneità è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59

per il punteggio da 60 a 65

per il punteggio da 66 a 70

per il punteggio da 71 a 75

per il punteggio da 76 a 80

per il punteggio da 81 a 85

per il punteggio da 86 a 90

per il punteggio da 91 a 95

per il punteggio da 96 a 100

punti 4

punti 5

punti 6

punti 7

punti 8

punti 9

punti 10

punti 11

punti 12

  A.2) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:  
    a)    si valuta il superamento del solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o titolo con valore abilitante utilizzato quale titolo di accesso alla graduatoria;

b)    le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100, sono rapportate a 100;

c)     le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d)    ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l’insegnamento nella scuola secondaria e materna, antecedente al concorso bandito con DDG 24 settembre 2012, n 82, si valuta il punteggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d’esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e)    ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l’insegnamento nella scuola primaria, antecedente al concorso bandito con DDG 24 settembre 2012, n 82, si valuta il punteggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d’esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

f)     ai candidati che abbiano conseguito l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n.124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all’inserimento nell’elenco degli abilitati.

 
  A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1).

Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti

punti 8
  A.4) In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1):

 

– a) Per l’abilitazione conseguita, a seguito di specifica selezione, presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) e presso le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (BIFORDOC e COBASLID), a seguito di un corso di durata biennale, nonché per le abilitazioni sulle classi di concorso 31/A e 32/A conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica (1), sono attribuiti ulteriori

(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

 

– b) Per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori

(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

 

Il medesimo punteggio è attribuito ai soggetti di cui all’articolo 15, comma 17, del DM 249/2010.

 

 

– c) Per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del DM 249/2010

(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

 

– d) Per l’abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell’ordinamento precedente al D.M. 249/2010, sono attribuiti ulteriori

(di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

 

– e) Per l’abilitazione all’insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione di cui al DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori

(di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

 

Nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato.

 

Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e conseguiti a seguito della frequenza di un percorso di specializzazione post laurea magistrale ovvero di specifica laurea magistrale nel caso della scuola dell’infanzia e primaria sono attribuiti gli stessi punteggi di cui ai precedenti punti a), b), d), e) ed f) a secondo della durata del percorso:

–       di durata annuale

–       di durata biennale

–       di durata triennale

–       di durata quadriennale

–       di durata quinquennale

 

 

 

 

 

 

 

 

punti 54

 

 

 

 

 

 

 

punti 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punti 66

 

 

 

 

 

 

 

 

punti 60

 

 

 

 

 

 

 

punti 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punti 42

punti 54

punti 66

punti 60

punti 72

 

  A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, con esclusione di quelle per le quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori  

 

 

punti 6

B)   SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE  
  B.1) Per il servizio di insegnamento prestato, sullo specifico posto o classe di concorso per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie (2) di ogni grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni,

fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di

punti 2

punti 12

  B.2) Per il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o classe di concorso per cui si procede alla valutazione presso le scuole non paritarie ricomprese negli elenchi regionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 29 novembre 2007, n. 263, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni,

fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di

 

 

 

punti 1

punti 6

  B.3) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1) e B.2):  
    a)    è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria;

b)    il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell’interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;

c)     non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di cui al punto A4) della presente tabella, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi posto o classe di concorso;

d)    il servizio d’insegnamento prestato sui posti del contingente statale italiano all’estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e)    il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

f)     è valutabile ai sensi del punto B.1) il servizio svolto a partire dall’anno scolastico 2008/09 nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se il servizio è stato svolto per l’intera durata del progetto formativo. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guide per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali (Intesa del 16/12/2010);

g)    per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:

  1. il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’a.s. 2003/04
  2. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie o nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1), a decorrere dall’a.s. 2003/04 (3);
  3. il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
  4. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole;
  5. il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.
 
C)   TITOLI PROFESSIONALI INERENTI LA FUNZIONE DOCENTE  
  C.1) Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti punti 6
  C.2) Per il titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero per titolo conseguito all’estero, abilitante all’insegnamento in CLIL, sono attribuiti

Per la certificazione CeClil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto C.4) sono attribuiti

 

 

 

punti 6

 

 

 

 

 

 

punti 3

  C.3) Per le lauree magistrali in Lingue straniere, previste per l’accesso alle classi di concorso 345/A e 346/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni, limitatamente alla graduatoria relativa al personale docente della scuola primaria, sono attribuiti punti 6
  C.4) Per le certificazioni linguistiche di almeno livello B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti

B2

C1

C2

 

 

 

 

punti 3

punti 4

punti 6

  C. 5) Limitatamente alle graduatorie per la scuola dell’infanzia e primaria, Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi (si valuta un solo titolo) punti 3
D)   ALTRI TITOLI

(Fino a un massimo di punti 30)

 
  D.1) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti D.9) e D10) (4), sono attribuiti punti 3
  D.2) Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1), ovvero per inclusione nella graduatoria di merito di un concorso per titoli ed esami per la relativa classe di concorso o posto di insegnamento e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto D.9), sono attribuiti  

 

 

 

 

 

punti 3

  D.3) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto D.2):

a)    nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (5);

b)    le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.

 
  D.4) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 3
  D.5) Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto (6) sono attribuiti

(Si valuta un solo titolo)

punti 12
  D.6) Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (6) (7) sono attribuiti

(Si valuta un solo titolo)

punti 6

 

  D.7) Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (6) (7) (8)

(fino ad un massimo di tre )

sono attribuiti

punti 3
  D.8) Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria ovvero inerente i BES (8) (9) (10)

(fino ad un massimo di tre )

sono attribuiti

punti 1
  D.9) Per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia: limitatamente alla graduatoria relativa al personale docente della scuola dell’infanzia (9) sono attribuiti

per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria limitatamente alla graduatoria relativa al personale docente della scuola primaria (9) e del personale educativo sono attribuiti

 

 

punti 6

 

 

 

punti 6

  D.10) Per la laurea in Lingue straniere, prevista per l’accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per l’insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991 (francese, tedesco, spagnolo; inglese in alternativa al punto C.3), sono attribuiti (10) punti 6
E)   CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (sino a un massimo di punti 4) (11)    
  E.1) ECDL

Livello Core

Livello Advanced

Livello Specialised

punti 1

punti 2

punti 3

 
  E.2) MICROSOFT

Livello MCAD o equivalente

Livello MSCD o equivalente

Livello MCDBA o equivalente

punti 1

punti 1

punti 1

 
  E.3) EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) punti 3  
  E.4) EIPASS (European nformatic Passport) punti 2  
  E.5) MOUS (Microsoft Office User Specialist) punti 2  
  E.6) IC3 punti 2  
  E.7) CISCO (Cisco System) punti 2  
  E.8) PEKIT punti 2  
  E.9) TABLETS (Corso sull’uso didattico dei tablets)

Livello base (almeno 100 ore)

Livello intermedio

Livello avanzato (almeno 200 ore)

punti 1

punti 1,5

punti 2

 
  E.10) LIM (Corso sull’uso didattico delle LIM)

Livello base (minimo 100 ore)

Livello intermedio (minimo 150 ore)

Livello avanzato (minimo 200 ore)

punti 1

punti 1,5

punti 2

 
    NOTE  
  1 Detto diploma è titolo di accesso se, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n, 268, è stato conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l’accesso alla graduatoria.  
  2 Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.  
  3 Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.  
  4 Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria. I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.

Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.

Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell’U.E., debitamente tradotti e corredati della “dichiarazione di valore in loco” dell’Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

 
  5 Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni, ai sensi del punto C.3).  
  6 Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell’Unione Europea, debitamente tradotti e corredati della “dichiarazione di valore in loco” dell’Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

Per i Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all’allegato 4 del D.D.G 31 marzo 2005.

 
  7 Per i titoli di cui ai punti D.7) e D.8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto D.6, fino ad un massimo di punti 10 Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.  
  8 La “coerenza” va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche e l’applicazione delle ICT alla didattica si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti  
  9 Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso.  
  10 Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato ai sensi del punto C.3.  
  11 Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore  

 

TABELLA B

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA (ivi compreso l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media), VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.

 

 

 

 

 

A) TITOLI DI STUDIO D’ACCESSO

 

1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l’accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio:

punti 12

più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110

più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.

 

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

 

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

 

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall’accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

 

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l’altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

 

 

 

B) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA’ NON SPECIFICI

(fino ad un massimo di 12 punti)

 

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti:                                                                                                        punti 3 per ogni titolo

 

2) Limitatamente ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere, che danno titolo all’insegnamento nella scuola secondaria, di cui al D.M. n. 39/98, in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):                                                                                                                       punti 6 per ogni titolo

 

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

 

3) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A):

per il superamento di un concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica                                                      punti 3

 

 

C) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

(fino ad un massimo di 22 punti)

 

Per i titoli compresi dal punto 3 al punto 8 è richiesta la presentazione di idonea certificazione in originale rilasciata dall’organismo competente

 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:

 

1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo                                                                                            punti 12

Si valuta un solo titolo

 

2) Diploma di specializzazione pluriennale; diploma di specializzazione sul sostegno                                    punti  6

Si valuta un solo titolo, a parte quello relativo al sostegno.

 

3) Diploma di perfezionamento o Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonché master universitari di pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria                                                         punti  3

 

4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonché attestati di pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria                                                                                punti  1

 

Nota 1) E’ possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai p recedenti punti 2, 3 e 4.

Nota 2) Per quanto attiene ai titoli coerenti con gli insegnamenti richiesti di cui ai punti 3 e 4, è possibile valutare fino ad un massimo di tre titoli complessivamente. E’ altresì valutabile un solo titolo, sempre in relazione ai punti 3 e 4, per quanto al settore bibliotecario.

 

5) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A), per il diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia nazionale di S. Cecilia, relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria                                                                                                                                                                                    punti 3

 

6) Certificazioni informatiche e digitali:                                                                                         fino ad un massimo di punti 4

Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore

 

ECDL

Livello Core                                                                                                                                                                     punti 1

Livello Advanced                                                                                                                                                         punti 2

Livello Specialised                                                                                                                                                      punti 3

 

MICROSOFT

Livello MCAD o equivalente                                                                                                                                 punti 1

Livello MSCD o equivalente                                                                                                                                  punti 1

Livello MCDBA o equivalente                                                                                                                              punti 1

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)                                                             punti 3

EIPASS (European Informatic Passport)                                                                                                                           punti 2

MOUS (Microsoft Office User Specialist)                                                                                                        punti 2

IC3                                                                                                                                                                                         punti 2

CISCO (Cisco System)                                                                                                                                                   punti 2

PEKIT                                                                                                                                                                                     punti 2

 

TABLETS (Corso sull’uso didattico dei tablets)

Livello base (almeno 100 ore)                                                                                                                              punti 1

Livello intermedio                                                                                                                                                       punti 1,5

Livello avanzato (almeno 200 ore)                                                                                                                     punti 2

 

LIM (Corso sull’uso didattico delle LIM)

Livello base (minimo 100 ore)                                                                                                                               punti 1,5

Livello intermedio (minimo 150 ore)                                                                                                               punti 1,5

Livello avanzato (minimo 200 ore)                                                                                                                     punti 2

 

7) Certificazioni linguistiche – inglese – (5 abilità su 6)

 

                  Livello QCER B2                                                                                                                                                             punti 1

                  Livello QCER C1                                                                                                                                                                              punti 2

                  Livello QCER C2                                                                                                                                                                              punti 3

(si valuta un solo titolo)

 

Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL di 1500 ore e 60 CFU                punti 3

 

8) Metodi didattici differenziati (solo per la scuola primaria e dell’infanzia)

Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico MONTESSORI                                           punti 3

Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico PIZZIGONI                                                 punti 3

Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico AGAZZI                                                        punti 3

Si valuta un solo titolo

 

 

 

 

D) TITOLI DI SERVIZIO

 

1) Servizio specifico

 

a) Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali o centri di formazione professionale:

per ogni anno:                                                                                                                                                                punti 12

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:                                                                                     punti  2

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

 

b) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media

per ogni anno:                                                                                                                                                                punti 12;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:                                                                                     punti    2

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

 

2) Servizio non specifico

 

a) Per il servizio d’insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):

per ogni anno:                                                                                                                                                                punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:                                                                                     punti 1

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà.

 

b) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati:

per ogni anno:                                                                                                                                                                punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:                                                                                     punti 1

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

 

3) Altre attività di insegnamento

 

Per ogni altra attività d’insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:

a) le scuole di cui ai punti 1 e 2;

b)i corsi di insegnamento nel settore dell’infanzia, primario, secondario e artistico;

c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;

d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;

e) le Accademie;

f) i Conservatori;

g) i corsi presso amministrazioni statali;

h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati.

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:                                                                                     punti 0,50

(fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico);

 

 

E) TITOLI ARTISTICI

(limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media)

(fino ad un massimo di 66 punti)

 

a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi)

per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria                                                                     da punti 1  a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria                                                 da punti 0,5 a punti 1

 

b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare                                                                                                                                                                                               da punti 1 a punti 6

 

c) Primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito)                                                                                                                                                                                                                                    da punti 1 a punti 3

 

d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6)                                                                                                                                    da punti 1 a punti 3

 

e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6)                                                                                                                                                                                                                                                    da punti 0,5 a punti 1

 

f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi:

– allo strumento cui si riferisce la graduatoria                                                                                        da punti 1  a punti 2

– per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria                                               da punti 0,5 a punti 1

 

g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo)                                                           da punti 0,2 a punti 1

 

 

 

NOTE AL PUNTO D)

Titoli di Servizio

 

1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

 

1bis) Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, a partire dall’anno scolastico 2008/09. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.

 

2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell’Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell’Unione Europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane è definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.

 

3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.

 

4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

 

5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

 

6) Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.

 

7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell’articolo 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.

 

8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

 

9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all’U.E. e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.

 

10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

 

11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico, di cui al punto 1, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l’attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.

 

12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento.

 

13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo – sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.

 

14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 è valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.

 

15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va qualificato dall’aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.

 

16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all’ordinamento vigente.

 

17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.

 

18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.

 

19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.

 

20) La valutazione dei titoli professionali è effettuata dalla Commissione regionale di cui alla C.M. n. 110 del 14 giugno 2001.

 

 

Nota al punto E)

Titoli Artistici

 

I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell’art. 5. del presente Regolamento.

 

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

 

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

 

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

 

Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.