MIURAOODGOS prot.n. 6718/R.U./U
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
l’Autonomia Scolastica
Ufficio I X
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Al Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione per la Provincia di
TRENTO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua ladina
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione autonoma Valle d’Aosta
AOSTA
e, p. c.
All’Ufficio Legislativo
SEDE
Al Direttore Generale per il personale scolastico
SEDE
Al Capo del Dipartimento per l’istruzione
SEDE
Oggetto: Conoscenza della lingua italiana per l’esercizio professione docente. Riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e del decreto legislativo n. 206/2007.
In data 21 marzo 2005 sono state indicate, con la C.M. n. 39, le modalità di accertamento della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa indicata in oggetto.
Alla luce dell’evoluzione della normativa riferita al riconoscimento delle qualifiche professionali, si ritiene di dover dettare nuove disposizioni relative all’accertamento e alla documentazione della conoscenza della lingua italiana – al momento erogata unicamente dall’Università per stranieri di Perugia – anche al fine di ampliare il numero degli enti erogatori della certificazione della competenza linguistica, ed assicurare la presenza di più sessioni e sedi d’esame sul territorio nazionale.
Infatti, la direttiva 2005/36/CE, che ha sostituito, raggruppandole, le precedenti direttive comunitarie 89/48 e 92/51, e il decreto legislativo nazionale di attuazione 6 novembre 2007, n. 206, prevedono rispettivamente agli articoli 53 e 7 che, “per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie”.
Ai fini dell’insegnamento è essenziale che gli interessati posseggano competenze linguistiche adeguate per esercitare la professione di docente; competenze certe e di elevato specifico livello dalle quali dipende anche il successo formativo degli studenti.
L’insegnamento è, infatti, finalizzato a promuovere la crescita culturale dell’alunno, anche sotto il profilo della comunicazione e dell’espressione nella lingua materna.
E’ necessario, dunque, che la conoscenza della lingua italiana sia coerente ed appropriata alla professione di docente in quanto le conoscenze linguistiche fanno espressamente parte della professione stessa.
Tutto ciò premesso, si ritiene, di dettare le nuove modalità di accertamento e di certificazione della conoscenza della lingua italiana ai fini dell’insegnamento, nell’ambito delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva 36/2005/CE e del relativo decreto legislativo di attuazione n. 206/2007.
L’interessato, ai fini dell’esercizio della professione docente in scuole italiane con lingua di insegnamento italiana, può acquisire, indifferentemente, una delle due certificazioni linguistiche sotto indicate:
certificazione “CELI 5 Doc” presso il Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche dell’Università per Stranieri di Perugia, nelle due sessioni di marzo e novembre (per informazioni si veda il sito internet: www.unistrapg.cvcl.it).
certificazione “CILS-DIT/C2” presso l’Università per stranieri di Siena nelle due sessioni di aprile e ottobre (per informazioni si veda il sito internet: www.cils.unistrasi.it).
Tale certificazione sarà attivata soltanto a far data dalla sessione di aprile dell’anno accademico 2010/2011.
Entrambe le certificazioni potranno essere acquisite anche presso altre sedi universitarie con esse convenzionate.
Al riguardo, si richiama l’attenzione sulla necessità che gli aspiranti all’esercizio della professione docente nella scuola primaria o nella scuola secondaria (classi di concorso 43/A, 50/A, 51/A, 52/A), per i quali la lingua italiana non è soltanto “mezzo” di esercizio della professione, ma “oggetto” stesso dell’attività da svolgere, debbano superare, per entrambe le certificazioni la specifica “prova orale aggiuntiva” di cui alle indicazioni relative alla procedura del “CELI 5 Doc” e “CILS-DIT/C2”, consultabili sui citati siti internet.
Sono esentati dalla presentazione del “CELI 5 Doc” e “CILS-DIT/C2”, coloro i quali:
abbiano compiuto 13 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane, esclusi quelli effettuati in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi e con effettiva frequenza di istituzioni scolastiche italiane con insegnamento impartito in lingua italiana;
abbiano compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane, esclusi quelli effettuati in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi e con effettiva frequenza di istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento diversa da quella italiana;
abbiano compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane, esclusi quelli effettuati in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi e con effettiva frequenza di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all’estero;
siano laureati ed abilitati all’estero in italiano quale lingua straniera;
siano in possesso di laurea conseguita presso una Università italiana, utile per l’accesso all’insegnamento;
chiedano, ai sensi della legge 24 novembre 2009, n. 167, di limitare gli effetti del riconoscimento professionale, per le classi di concorso a carattere nazionale, ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.
Si prega di voler dare la più ampia diffusione alla presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Mario G. Dutto