La settima Commissione del Senato riprende l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 6 luglio, dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.
Il relatore PITTONI (LNP) comunica che nel frattempo è giunto il parere del Consiglio di Stato, di cui segnala alcune osservazioni. In primo luogo, è stato rilevato che i criteri concernenti la razionalizzazione e contenimento dei costi appaiono iterativi di prescrizioni già attuate ed è stata segnalata la scarsa incisività dell’atto, dato che l’articolo 11 dello schema si limita a recare, al comma 4, l’abrogazione esplicita dell’articolo 5, comma 1, lettera d), degli articoli 136 e 169 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché di ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quella del regolamento in oggetto. Al riguardo, rende nota la risposta del Ministero, il quale ha illustrato le modalità di realizzazione degli obiettivi economici fondanti la disciplina adottata, la cui portata si ravvisa negli articoli 3, 9 e 11, commi 8 e 9, dell’atto. Rammenta infatti che, secondo l’articolo 3, ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) possono iscriversi gli adulti in età lavorativa – ovvero da 16 a 65 anni -, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Queste disposizioni si applicano anche ai Centri territoriali permanenti (CTP) e ai corsi serali attualmente funzionanti, ai sensi dell’articolo 11. Si sofferma poi sull’articolo 9, in virtù del quale dall’anno scolastico 2010-2011 l’organico dei docenti ha carattere funzionale ed è definito sulla base della serie storica degli alunni scrutinati (e non di quelli iscritti), di quelli ammessi agli esami finali e di quelli che hanno conseguito una certificazione. Dopo aver specificato che il decreto annuale reca anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase transitoria, pone l’accento sull’articolo 11, che estende le disposizioni dell’articolo 9 ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti, ferma restando la loro cessazione alla data del 31 agosto 2011; gli studenti iscritti proseguiranno il percorso nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).
Sempre nell’ottica del contenimento dei costi si colloca il ridimensionamento dell’offerta formativa entro l’anno scolastico 2010-2011. Il provvedimento prevede, difatti, che l’istituzione dei Centri avvenga solo in presenza di una corrispondente riduzione di altre autonomie scolastiche, ai fini del rispetto di un’economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l’anno scolastico 2011-2012, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.
Il relatore dà poi conto degli ulteriori rilievi del Consiglio di Stato, secondo il quale lo schema in esame riassume al più alto livello regolamentare prescrizioni che in precedenza erano recate dal decreto ministeriale 25 ottobre 2007, di natura non regolamentare. A giudizio del Consiglio di Stato dunque appare necessario che il regolamento indichi esplicitamente le disposizioni del citato decreto ministeriale travolte dalla nuova disciplina, rimettendo a un successivo atto amministrativo l’elencazione delle ordinanze e circolari non più attuali.
In terzo luogo il Consiglio di Stato si esprime favorevolmente riguardo al contenuto dell’articolo 6, con cui si introduce la valutazione dei partecipanti ai corsi per adulti, finora rimessa ad ordinanze ministeriali, ma necessaria per completare l’assetto didattico dei predetti corsi. Infine, segnala che il Consiglio di Stato ha avanzato alcune proposte emendative che egli recepirà nel parere, unitamente agli ulteriori rilievi eventualmente espressi nel dibattito parlamentare.
Avviandosi alla conclusione,svolge alcune considerazioni di natura finanziaria. Il provvedimento concorre infatti all’attuazione dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, cui sono stati ascritti, complessivamente, risparmi non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. La relazione tecnica allegata a quel decreto-legge affermava che detti obiettivi dovranno realizzarsi mediante l’adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali, tra cui quelli disposti dal provvedimento in esame, finalizzati al conseguimento delle economie indicate al comma 6. La medesima relazione puntualizza che la riduzione della spesa di personale, conseguente alla riconduzione ai nuovi orari settimanali, viene calcolata prendendo come parametro lo stipendio iniziale di un insegnante della scuola di primo grado o laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal contratto collettivo nazionale 2006-2009.
Con riferimento agli articoli da 1 a 11 del provvedimento in titolo, osserva quindi che la relativa relazione tecnica non espone dati ed elementi a sostegno dell’effettiva possibilità di costituire 150 CPIA e altrettanti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali amministrativi senza ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato. Rileva in proposito che, in base alla relazione tecnica, l’istituzione dei CPIA nel numero previsto è subordinata alla realizzazione di «ulteriori economie» rispetto a quelle conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica. A tale riguardo giudica importante precisare l’entità e la modulazione temporale sia dell’onere ascrivibile alla creazione delle nuove autonomie scolastiche sia delle «ulteriori economie» da conseguire per garantire l’invarianza della spesa. Segnala inoltre che non sono indicate le tipologie di spesa da comprimere per conseguire detti ulteriori risparmi. Tenuto conto che, nel caso in cui dette economie, ulteriori rispetto a quelle previste dal piano programmatico di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, non dovessero essere realizzate, non si potrebbe dare seguito alla disposizione contenuta nell’articolo 1, reputa essenziale acquisire elementi di valutazione circa l’effettiva praticabilità di tali riduzioni di spesa.
Il seguito dell’esame è rinviato.