da Tecnica della Scuola
Ancora sul nuovo obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale | ||
di L.L. | ||
Una circolare del Ministero del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti. Pubblicate anche le faq del Ministero della Giustizia | ||
Mentre si è ancora in attesa della preannunciata nota del Miur, facendo seguito alle circolari emesse nei giorni scorsi dal Ministero della Giustizia, anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti sul nuovo obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale, previsto dall’art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 (entrato in vigore il 6 aprile scorso), delle persone impiegate in attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Le precisazioni sono contenute nella circolare n. 9 dell’11 aprile 2014, che in sostanza ricalca le interpretazioni fornite dall’altro Dicastero e ribadisce che l’obbligo di richiedere il certificato riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro e pertanto non si applica ai rapporti di lavoro in essere; come già chiarito, non riguarda i rapporti di volontariato, ma soltanto i rapporti i rapporti di lavoro, tra i quali, secondo il Ministero, vanno ricomprese le collaborazioni anche a progetto.
Nella circolare 9 viene anche precisato che l’obbligo sussiste solo ed esclusivamente per quanto riguarda quelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori. Non sono, pertanto, interessate quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata. Ed ancora, secondo il Ministero del Lavoro, non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori.
In mancanza della certificazione, che va comunque richiesta, è ad ogni modo possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
In questi giorni c’è da segnalare anche la pubblicazione di alcune faq da parte del Ministero della Giustizia. Tra queste, una faq precisa che “L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore”.
Un’altra faq chiarisce poi che “Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro”.
Ricordiamo, infine, che i certificati valgono 6 mesi e va richiesto solo al momento dell’assunzione.
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