Il 20 luglio il riordino del secondo ciclo passa al vaglio del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Con le ordinanze nn. 3358, 3360 e 3377 il TAR sottolinea l’illeggittimita’ delle CC.MM. 17 (relativa alle iscrizioni) e 37 (relativa all’organico docente), nonché dell’OM 19 del 2010 (relativa alla mobilità del personale), respingendo però la domanda cautelare non esistendo documentazione dalla quale possa dedursi “danno attuale e concreto”.
Con l’ordinanza n. 3363, considerata l’omessa acquisizione da parte del competente ministero del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sui decreti di ridefinizione dell’orario delle classi degli istituti tecnici e professionali (rispettivamente per le seconde, terze e quarte classi e per le seconde e terze classi), il TAR accoglie la domanda cautelare nel limite della sospensione “fino all’acquisizione e alla compiuta valutazione” del parere emesso da parte del predetto organo.