da Tecnica della Scuola
Pas: 150 ore e docenti non ammessi | ||
di L.L. | ||
Due note di chiarimento del Miur rispondono ad alcuni quesiti riguardanti i permessi per il diritto allo studio e la possibilità per gli esclusi ad una classe di concorso, perché privi dei requisiti necessario, di essere riammessi in un’altra classe di concorso | ||
Con due distinte note datate 26 febbraio il Miur fornisce chiarimenti riguardanti la partecipazione ai Pas.
La nota prot. n. 1645 risponde ad alcuni quesiti avanzati da alcuni aspiranti ai Pas esclusi per mancanza del
titolo di studio valido per la partecipazione alla classe di concorso prescelta, i quali chiedono al Miur la possibilità di essere riammessi alla partecipazione per altra classe di concorso per la quale siano in possesso dei relativi requisiti. Al riguardo, il Ministero ritiene che tali richieste possano essere accolte e l’interessato deve trasmettere apposita istanza alla medesima Regione a cui è stata indirizzata l’originaria domanda di partecipazione ai Pas. Ovviamente resta fermo l’anno di servizio prestato nella nuova classe di concorso richiesta.
Con successiva nota prot. n. 1646 il Miur fornisce invece ulteriori precisazioni a quanto già chiarito con nota prot. 12685 del 25 novembre 2013 riguardo alla fruizione delle 150 per il diritto allo studio: considerato l’interesse primario degli aspiranti Pas a frequentare i corsi abilitanti, il Ministero sottolinea la necessità di garantire il diritto a fruire dei permessi retribuiti per motivi di studio al maggior numero possibile di aspiranti. Pertanto, fermo restando il limite del 3%, le 150 ore potranno essere frazionate tra più beneficiari, utilizzando anche le ore non assegnate ai docenti già assegnatari dei suddetti permessi. Il limite deve essere riferito al monte ore massimo da attribuire e non al numero dei docenti. A titolo esemplificativo, infatti, ai fini della determinazione del numero dei beneficiari dei permessi, i posti part-time e le frazioni orario possono dar luogo ad un aumento di pari entità dei permessi concedibili, sempre entro i limiti del 3% della dotazione organica.
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