Nota 3 giugno 2010, Prot. n. AOODGPER. 5521

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II

Oggetto: Dirigenti scolastici – Conferimento e mutamento d’incarico – A.S. 2010/2011.

A seguito della sottoscrizione dell’Ipotesi di C.C.N.L. – Area V – dirigenza scolastica in data 19.5.2010, la disciplina dei criteri per il conferimento ed il mutamento degli incarichi ai dirigenti scolastici non è più ricompresa tra le fattispecie oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale e integrativa regionale, come previsto nel precedente C.C.N.L. – Area V – dirigenza scolastica dell’11.4.2006.

Attualmente, detta materia è assoggettata alla disciplina generale dell’art. 19 del D.L.vo n. 165 del 2001 così come modificato dall’art. 3 della Legge n. 145 del 2002 e alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 9 dell’Ipotesi di C.C.N.L. – Area V – dirigenza scolastica del 19.5.2010 allo stato in attesa di sottoscrizione definitiva.

Conferimento dell’incarico

Articolo 19 – D.L.vo n. 165/2001:

“1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro………”;

“2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ………, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli incarichi di altra funzione dirigenziale, il termine di cinque anni………”.

Articolo 6 – C.C.N.L./2010:

“3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del CCNL dell’11/4/2006, ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA); b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi); c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale). 4. I criteri generali di cui al precedente comma 3 si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del MIUR. 5. I criteri di cui al precedente comma 3 possono essere integrati in sede di contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche realtà locali”.

Quindi per l’attribuzione degli incarichi le SS.LL. terranno conto dei criteri indicati all’art. 6 del succitato C.C.N.L. che riguardano la dimensione (numero degli alunni, numero dei docenti e del personale A.T.A.), la complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi) e il contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale) delle istituzioni scolastiche.

Le SS.LL. potranno, eventualmente, integrare tali criteri adattandoli alle esigenze territoriali previa contrattazione integrativa con le Organizzazioni Sindacali a livello regionale.

Mutamento dell’incarico

Articolo 9 – C.C.N.L./2010:

“1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall’inizio di ogni anno scolastico o accademico. 2. Il mutamento dell’incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri: a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall’applicazione delle procedure di cui all’art. 20 del CCNL dell’11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell’incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell’incarico stesso; b) va riconosciuta un’ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell’attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell’incarico. 3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste; b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale; c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali. 4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l’esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell’ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d’incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell’arco di un triennio dall’incarico conferito”.

Il mutamento degli incarichi, che avrà effetto dall’inizio dell’anno scolastico, sarà quindi attribuito tenendo conto delle esperienze e delle competenze maturate da ciascun dirigente scolastico, desumendole anche dall’applicazione delle procedure di cui all’art. 20 del C.C.N.L. dell’11.4.2006, nonché dei criteri previsti dall’art. 9 del C.C.N.L. del 19.5.2010.

Considerata l’abolizione dei settori formativi e della conseguente mobilità professionale, giova richiamare l’attenzione sull’opportunità di procedere a mutamenti di incarico, in costanza di contratto, esclusivamente nei casi di particolare urgenza e di esigenze familiari richiamati al comma 3 del succitato art. 9, ovvero di ulteriori circostanze adeguatamente motivate dal competente Direttore Generale.

I relativi provvedimenti dovranno essere adottati entro il termine 30/06/2010.

Mobilità interregionale

Per quanto attiene, infine, alla mobilità interregionale di cui al comma 4 dell’art. 9 del più volte citato C.C.N.L., a domanda dell’interessato e nel limite del 30% dei posti annualmente vacanti, in ciascuna regione, le SS.LL. potranno procedere, previo assenso del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, al conferimento dell’incarico nell’ambito della regione di propria competenza.

Per l’a.s. 2010/2011 la domanda deve essere presentate esclusivamente, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, entro il 19/06/2010. Nella stessa deve essere formalmente richiesto l’assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza. Entro il 30/06/2010 gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a spedire, con plico unico, tutte le domande corredate di assenso, agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di competenza entro il 15/07/2010, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero – Direzione Generale del Personale scolastico – Ufficio II. Dopo la predetta data saranno effettuate le operazioni concernenti le nomine degli idonei dei concorsi ancora vigenti, la conferma degli incarichi di presidenza e le reggenze.

Come già precisato, anche per la mobilità interregionale si terrà conto dell’unificazione dei settori formativi.

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’opportunità di seguire il medesimo criterio (unificazione dei settori formativi) anche in caso di applicazione di sentenze o ordinanze conseguenti a contenzioso instauratosi in rapporto alla mobilità dell’a.s. 2009/2010. Per l’assegnazione della sede ai dirigenti scolastici che hanno ottenuto il mutamento di incarico in esecuzione di un provvedimento giudiziario (anche se cautelare), si terrà conto prioritariamente di tutti i posti vacanti e disponibili relativi all’a.s. 2009/2010 ed eventualmente ed eventualmente, ove i predetti non risultassero in numero sufficiente, anche dei posti vacanti e disponibili a seguito di collocamento a riposo per l’a.s. 2010/2011, a prescindere dal settore formativo di appartenenza.

I Dirigenti Scolastici che hanno ottenuto il mutamento di incarico, a qualsiasi titolo – in ambito regionale o per effetto dell’interregionalità – non potranno ripresentare istanza per tutta la durata dell’incarico stesso salvo per i motivi indicati al comma 3, art. 9 del succitata Ipotesi di C.C.N.L..

Mobilità nella Regione Sicilia

Com’è noto, l’art. 1, c. 2-bis. della Legge n. 190/2009 testualmente dispone: “Fino all’avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale n. 94 – del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell’espletamento degli incarichi di cui al presente comma”. Pertanto l’attribuzione ed il mutamento di incarico, di cui agli artt. 6 e 9 del C.C.N.L. più volte citato, non possono essere effettuati nei confronti dei predetti dirigenti scolastici.

Si segnala l’esigenza di completare le operazioni predette entro il 15 luglio di ciascun anno.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta