L’Aula del Senato il 23 dicembre approva definitivamente, in seconda lettura, i disegni di legge relativi a
1. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016
2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
3. Note di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016
Il 21 dicembre la Camera approva
1. la prima e la seconda nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (C. 1866-bis);
2. il disegno di legge concernente Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (Approvato dal Senato) (C. 1866-A).
Il 20 dicembre la Camera con 350 voti favorevoli e 196 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato, nel testo della Commissione come risultante dalle correzioni comunicate all’Assemblea, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
Il 18 e 19 dicembre l’Aula della Camera esamina:
1. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016
2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)
3. Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016
Il 5 dicembre la 7a Commissione della Camera approva
- la proposta di relazione favorevole con condizioni sulla Tabella 2 annessa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e al bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, concernente lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014, limitatamente alle parti di competenza della VII Commissione;
- la proposta di relazione favorevole sulla Tabella 3 annessa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e al bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, concernente lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014, limitatamente alle parti di competenza della VII Commissione;
- la proposta di relazione favorevole sulla Tabella 7 annessa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e al bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, concernente lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014;
- la proposta di relazione favorevole con condizioni sulla Tabella 13 annessa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e al bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, concernente lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014.
Il 3 e 4 dicembre la 7a Commissione della Camera esamina:
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (S. 1120 Governo, approvato dal Senato)
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (S. 1121 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (S. 1121-bis Governo, approvato dal Senato)
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza)
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza)
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(7a Camera 3.12.13) Maria COSCIA (PD), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge di stabilità 2014 (C. 1865). Ricorda che la legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale e dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Con riferimento al disegno di legge di stabilità 2014, fa presente che il testo originario (A.S. 1120), composto di 26 articoli, è stato modificato nel corso dell’esame in prima lettura presso l’altro ramo del Parlamento e, in seguito all’approvazione, da parte del Senato, del maxiemendamento 1.900 (testo corretto) del Governo, sul quale l’Esecutivo ha posto la questione di fiducia, esso risulta attualmente composto da un articolo unico, suddiviso in 531 commi. Precisa che in relazione alle disposizioni di competenza della VII Commissione, queste si possono rinvenire nei seguenti commi del suddetto articolo unico: il comma 10, in materia di borse di studio a giovani stranieri; i commi 61-62, recanti la quota di risorse per infrastrutture destinate ai beni culturali; il comma 165 in materia di Fondo ordinario per le università; il comma 166, riguardante le scuole paritarie; il comma 167, in materia di Fondo straordinario per il sostegno all’editoria; il comma 186, concernente interventi vari a favore degli italiani nel mondo; il comma 192, concernente il Fondo di garanzia per gli impianti sportivi; il comma 193, relativo alla convenzione con il Centro di produzione Spa (Radio radicale); i commi 194 e 195, concernenti la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale; i commi 206 e 207, concernenti le Fondazioni lirico-sinfoniche; il comma 210, riguardante il trasferimento a Fintecna Spa dell’Ente autonomo gestione cinema; il comma 211, relativo alla tracciabilità delle vendita dalla stampa quotidiana e periodica; il comma 212, che riguarda la soppressione del credito d’imposta per promuovere l’offerta on line di opere dell’ingegno e il trasferimento di somme in favore del credito d’imposta per operatori dell’editoria; il comma 213, concernente la proroga della sospensione delle agevolazioni tariffarie postali; il comma 214, in materia di stampa periodica diffusa all’estero; il comma 246, in materia di Policlinici universitari gestiti da università non statali; i commi 251-253 in merito al riordino dei contributi statali alle istituzioni culturali; il comma 257 concernente la dismissione dei beni dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa; il comma 258, che reca norme ordinamentali in materia di uffici scolastici regionali; il comma 277, in materia di contenimento del fabbisogno delle università; il comma 278, in materia di ristrutturazione e razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; il comma 279, recante deroghe per le istituzioni culturali ai limiti sul numero dei componenti degli organi di amministrazione; il comma 529, in materia di collaboratori scolastici presso l’Ufficio scolastico provinciale di Palermo e, infine, il comma 530, che riguarda i debiti pregressi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Rileva che risultano di interesse, pur in maniera non diretta, per la VII Commissione, anche i commi 6-9 – sempre dell’articolo unico – in materia di Fondi per il programma «Aree interne del Paese»; il comma 58, in materia di banda larga; il comma 60, concernente Expo 2015, il comma 191, concernente il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili; il comma 219, in materia di minoranza linguistica slovena; il comma 286, in tema di spending review. Entra quindi nel dettaglio delle singole disposizioni sopra elencate, rammentando che il comma 10 dell’articolo unico prevede che per l’attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all’avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro all’Agenzia ICE per l’anno 2014. Aggiunge quindi che i commi 61 e 62 sono finalizzati a ridefinire le modalità di calcolo e l’assegnazione, per il triennio 2014-2016, della riserva del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. La quota di risorse delle infrastrutture riservata a favore dei beni culturali è attualmente stabilita dalle disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 32, del decreto-legge n. 98 del 2011 che hanno peraltro ridefinito, dal 2012, quanto previsto in materia dal comma 4 dell’articolo 60 della legge n. 289 del 2002. In particolare, il comma 61 dispone l’abrogazione del comma 16 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 che ha introdotto una procedura sostituiva rispetto a quella prevista dal citato comma 4 dell’articolo 60 della legge finanziaria per il 2003, prevedendo che, dal 2012, la percentuale è calcolata fino al 3 per cento come quota-parte delle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico. L’abrogazione delle predetta disposizione sarebbe finalizzata, secondo quanto specificato dalla norma, a garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali. La procedura disciplinata dal predetto comma 16 prevede che l’assegnazione della quota del 3 per cento sia disposta con delibera CIPE, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’applicazione di tale procedura, inizialmente prevista a regime, è stata limitata all’anno 2016 dall’articolo 12, comma 29, del decreto-legge n. 95 del 2012 ma la norma è stata successivamente abrogata dall’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 comportando pertanto il venir meno del termine del 2016. Il comma 62 riscrive, quindi, la disposizione dell’articolo 60 della legge n. 289 del 2002, il cui comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali».
Ricorda quindi che il comma 165 dispone che, per l’anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, sia incrementato di 150 milioni di euro. Aggiunge che il comma 166, in materia di scuole paritarie, prevede che per le finalità di cui all’articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008, sia autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l’anno 2014. Precisa che le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è ridotto di 100 milioni di euro per l’anno 2014. Aggiunge quindi che il comma 167 dispone l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2014, 40 milioni di euro per l’anno 2015 e 30 milioni di euro per l’anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e digitale e all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Precisa che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Ricorda quindi che il comma 186, introdotto al Senato, reca interventi a favore di diversi settori di interesse degli italiani all’estero. In particolare: la lettera a) dispone lo stanziamento, nel 2014, di 2 milioni di euro finalizzati allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi di rappresentanza degli italiani all’estero (COMITES e CGIE); la lettera b) dispone lo stanziamento nel 2014 di un milione di euro a favore degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero; la lettera c) rifinanzia per 600.000 euro nel 2014 le attività assistenziali dirette e indirette per i connazionali residenti all’estero che versano in condizioni di indigenza; la lettera d) attribuisce 200.000 euro nel 2014 a favore del Museo dell’emigrazione italiana di Roma; la lettera e) stanzia 200.000 euro nel 2014 a favore delle Agenzie di stampa specializzate per i servizi di interesse degli italiani all’estero; la lettera f) integra di un milione di euro per il 2014 lo stanziamento di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 63 del 2012, a favore della stampa italiana all’estero. Aggiunge che il comma 192 dispone che il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002 (Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi), sia integrato con 10 milioni di euro per l’anno 2014, 15 milioni di euro per l’anno 2015 e 20 milioni di euro per l’anno 2016. Specifica che l’istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata, in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dell’esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento. Ricorda poi che il comma 193 prevede che per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 194, del 2009 (convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa concernente il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari) sia autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I commi 194 e 195 dispongono specifiche autorizzazioni di spesa per la celebrazione del Centenario e per la promozione della conoscenza degli eventi della Prima guerra mondiale. In particolare, il comma 194 dispone l’autorizzazione della spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, finalizzata a consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della Memoria» nel quadro degli eventi programmati. Il comma 195, poi, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, finalizzata alla promozione della conoscenza degli eventi della Prima guerra mondiale e alla preservazione della memoria degli stessi attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico.
Aggiunge che il comma 206, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, prevede che, all’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, dopo il comma 19, sia inserito il seguente: «19-bis. Nell’ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto- legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo». Il successivo comma 207, sempre concernente le fondazioni lirico-sinfoniche, dispone che, fermo quanto stabilito al comma 206, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15, dell’articolo 11, del decreto-legge n. 91 del 2013, non si applichi alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione. Aggiunge che il comma 210 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la società Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge n. 118 del 1993, sia trasferita alla Società Fintecna Spa o a società da essa intera-mente controllata. Si prevede inoltre che il corrispettivo del trasferimento sia determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12, dell’articolo 14, del decreto-legge n. 98 del 2011. precisa che entro trenta giorni dall’avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società. Si dispone, infine che il primo periodo del predetto comma 12 dell’articolo 14, del decreto-legge n. 98 del 2011, sia sostituito dal seguente: «Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione della società trasferita». Rileva inoltre che il comma 211 dispone che, per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall’adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto- legge n. 63 del 2012 (1o gennaio 2013), per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l’accesso al credito d’imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l’anno 2014. Il comma 212 prevede poi, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 387 dell’articolo unico, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 siano abrogati. Le disposizioni abrogate prevedono un credito d’imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali. Specifica che la predetta agevolazione abrogata è prevista per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Di converso, si prevede che le somme destinate, per l’anno 2014, al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all’articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 63 del 2012. Quest’ultima disposizione prevede che per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori, è attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al citato Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, un credito di imposta, per l’anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario delegato e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro.
Riferisce quindi che il comma 213 dispone che, ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, questo termine sia prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011 per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d’arma e combattentistiche. Il comma 214 dispone poi che nelle more dell’adozione del provvedimento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 63 del 2012, ai fini dell’erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all’estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48 che reca norme di attuazione dell’articolo 26 della legge n. 416 del 1981, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all’estero. Il predetto comma 3, dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 63 del 2012 dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, siano definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di periodici italiani pubblicati all’estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell’importo complessivo alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose. Aggiunge che il comma 246 dispone, per l’anno 2014, il finanziamento di 50 milioni di euro, e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, il finanziamento di 35 milioni di euro annui in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata, che comprendano, eventualmente, la regolazione condivisa di pregressi contenziosi, mentre il riparto del predetto importo tra i citati policlinici è definito con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell’economia e delle finanze. I commi 251-253 recano una disciplina di riordino dei contributi statali alle istituzioni culturali. In particolare si prevede che al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge n. 534 del 1996, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività cultu-rali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Il predetto regolamento si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l’assegnazione dei contributi; b) semplificazione e celerità dei procedimenti; c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell’istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell’attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all’ambito disciplinare di vocazione dell’istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale; d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali; f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari; g) previsione di contributi per progetti presentati da reti di istituti culturali aventi i requisiti di cui alla lettera c); tali progetti, di elevato valore culturale, devono essere attinenti alle finalità istituzionali degli enti proponenti; h) definizione delle procedure concor-suali per l’accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g); i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze; l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall’articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte. Sullo schema di regolamento di cui sopra è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.
Ricorda, ancora, che il comma 257 prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all’Agenzia del demanio per la successiva dismissione. Il comma 258 reca una novella all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 300 del 1999 prevedendosi, relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca abbia un’organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello «dirigenziale» o dirigenziale generale, «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione», quali autonomi centri di responsabilità amministrativa. Rammenta poi il comma 277, che prevede che in considerazione dell’adozione del bilancio unico d’ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l’anno 2014 del sistema universitario, di cui all’articolo 1, comma 116, n. 228 del 2012, sia determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l’anno 2013. Il comma 278 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, possa predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing. Rileva inoltre che il comma 279, poi, dispone che, al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, non si applichi alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi. Il comma 529 prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall’elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia autorizzato a prorogare per l’anno 2014, in deroga all’articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, nei compiti degli enti locali. Il comma 530, infine, dispone che, ai fini dell’estinzione dei debiti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell’anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 12 milioni di euro per l’anno 2014. Con riferimento a disposizioni del presente disegno di legge di stabilità 2014 di interesse della VII Commissione, ma di competenza attribuibile anche ad altre Commissioni permanenti, segnala, come anticipato, le seguenti norme.
Sottolinea quindi che i commi 6-9 dell’articolo unico prevedono che, al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, sia autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibi-lità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Queste risorse sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l’utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall’Accordo di partena-riato. L’attuazione dei predetti interventi è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge n. 662 del 1996, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti della suddetta autorizzazione di spesa. Il comma 58 prevede invece che per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea, è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l’anno 2014. Il successivo comma 60 dispone invece che, al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l’Evento Expo 2015 e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all’Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, ovvero previsti nell’ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia. I finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, individuati con atto del Commissario Unico d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato «Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all’Expo 2015» e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell’Evento. Le somme di cui sopra sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il comma 191, modificato al Senato, che prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze. Le risorse del fondo sono destinate alle finalità indicate nell’elenco 1, allegato al provvedimento in esame. Ricorda che nel corso dell’esame al Senato la dotazione del Fondo, originariamente prevista in 107,6 milioni di euro, è stata rideterminata in 24,631 milioni di euro per l’anno 2014. La riduzione è dovuta a specifiche disposizioni del provvedimento in esame, introdotte nel corso di tale esame, che hanno finanziato direttamente alcune delle autorizzazioni legislative indicate nell’Elenco 1, che pertanto sono state espunte dall’elenco.
Precisa che l’Elenco, modificato dal Senato, reca le seguenti finalità, con i relativi importi: misure anti-tratta (articolo 12, legge n. 228 del 2003): 5 milioni di euro; Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, legge n. 228 del 2012): 6 milioni di euro; Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge n. 282 del 1998; legge n. 24 del 1996; legge n. 379 del 1993): 6,331 milioni di euro; collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies del decreto-legge. n. 225 del 2010): 6 milioni di euro; vittime del terrorismo (legge n. 206 del 2004): 1 milione di euro; Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1981): 300.000 euro (finalità inserita nel corso dell’esame al Senato).La ripartizione delle risorse del Fondo tra le suddette finalità è demandata ad un unico decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame. Il comma 219 prevede che, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sia autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 8 della legge n. 38 del 2001, in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione e di 500.000 euro per le finalità di cui all’articolo 21 della medesima legge, in materia di tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali nei territori in cui è presente tale minoranza linguistica. Segnala, infine, che il comma 286 dispone che siano accantonate e rese indisponibili, per gli importi di 256 milioni di euro per l’anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo quanto indicato nell’Allegato 3. L’accantonamento in questione ha una finalità prudenziale, atteso che il comma medesimo precisa che a seguito dell’adozione degli interventi di riduzione della spesa di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Da tali accantonamenti sono escluse: ?le spese del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; ?le spese della Missione «Ricerca e innovazione»; gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione; ? gli stanziamenti per la realizzazione di opere e attività connesse al grande evento Expo Milano.
Illustra, quindi, il disegno di legge A.C. 1866, recante il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, e la relativa nota di variazioni (C. 1866-bis), approvato, con modifiche, dall’altro ramo del Parlamento. Per quanto concerne le competenze della Commissione cultura, con riguardo innanzitutto al finanziamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Tabella 7), ricorda che la nota integrativa alla predetta tabella individua le priorità politiche sulle quali il MIUR intende concentrare l’impegno. Per l’istruzione scolastica rientrano tra le linee di intervento: l’attuazione del sistema di autovalutazione e valutazione esterna delle scuole (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013); il potenziamento degli istituti tecnici e professionali e degli istituti di istruzione tecnica superiore (ITS), anche al fine di realizzare il raccordo dei sistemi di istruzione, di formazione e lavoro; il rafforzamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso la promozione dell’organico dell’autonomia (di cui all’articolo 50 del decreto-legge n. 95/2012); gli interventi in materia di edilizia scolastica, anche per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole; il sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica. Evidenzia, con riferimento all’istruzione universitaria, che sono messi in evidenza: la promozione del diritto allo studio universitario (di cui al decreto legislativo n. 68 del 2012). In particolare, si prevede di agire finanziariamente a livello statale e regionale, identificando al contempo strumenti specifici per assicurare agli studenti migliori di poter ottenere un titolo di studio universitario; il consolidamento dei nuovi modelli di governance e dei meccanismi di valutazione del sistema universitario; la promozione della dimensione internazionale delle Università. A tal fine, verrà favorita la capacità del sistema di attrarre risorse finanziarie a livello europeo e saranno incrementati i processi di mobilità dei giovani talenti. Precisa che in tema di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, le politiche indicate riguardano: interventi di riordino complessivo della governance e degli ordinamenti didattici, con particolare riguardo ad una maggiore razionalizzazione territoriale e una forte osmosi con il mondo universitario; una maggiore apertura all’internazionalizzazione. Per quanto concerne la ricerca, le linee di intervento concernono, in particolare: la promozione di iniziative di ricerca industriale da parte di startup innovative; interventi di semplificazione e riordino; lo sviluppo di strategie per la crescita, il rilancio e la valorizzazione della ricerca pubblica, nonché la promozione di forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e quello privato; la promozione di iniziative che incentivino i ricercatori che vincono i grant europei; la partecipazione a organismi e iniziative internazionali e il rafforzamento della capacità di attrarre i finanziamenti di Horizon 2020. Tra le priorità politiche per il triennio la nota integrativa include anche il processo di razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa interna centrale, perseguendo politiche rivolte a migliorarne l’efficienza gestionale, secondo canoni di trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dei processi. In tale ambito, si procederà anche ad una riduzione degli assetti organizzativi. Secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, la nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione reca anche il Piano degli obiettivi per Missioni e Programmi, nonché le schede obiettivo e le schede illustrative del contenuto di ciascun programma di spesa, con l’indicazione dei corrispondenti stanziamenti nel bilancio triennale.
Per quanto concerne gli stanziamenti complessivi per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, evidenzia, preliminarmente, che lo stato di previsione dello stesso è comprensivo degli effetti delle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi esercizi, fra cui, in particolare si segnalano: l’articolo 5 del decreto-legge n. 35 del 2013, in materia di pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, in attuazione del quale il relativo piano di rientro è stato approvato con decreto MIUR-MEF del 1o agosto 2013; il decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia; il decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Nel dettaglio, rammenta che lo stato di previsione del MIUR reca, per l’esercizio finanziario 2014, spese in conto competenza per 51.040 milioni di euro, di cui: 48.888,4 milioni di euro – circa 95,8 per cento – per spese correnti, dei quali 40.181,5 milioni destinati a spese per il personale e 2.127,8 milioni di euro – circa 4,2 per cento – per spese in conto capitale. La restante parte è rappresentata – secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, lett. b), della legge n. 196 del 2009 – da un’autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a 23,8 milioni di euro. L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari all’8,8 per cento, a fronte dell’8,9 per cento riferito al dato assestato 2013. Segnala al riguardo che con la nota di variazioni, che recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità con le modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, invertendo il trend negativo si registra un significativo incremento di risorse: lo stanziamento di competenza del MIUR (tabella 7) è rideterminato, per l’esercizio finanziario 2014, in 51.422 milioni di euro (in conto competenza), di cui 49.270,4 milioni di euro per spese correnti, 2.127,8 milioni di euro per spese in conto capitale e 23,8 milioni di euro per rimborso passività finanziarie; si riscontra, pertanto, rispetto al disegno di legge di bilancio, un aumento complessivo di 382 milioni di euro, interamente attribuibile alla spesa corrente. Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2013 – quali riportate nel disegno di legge di bilancio 2014 – si registra, all’esito di variazioni di segno opposto, una riduzione di 491,2 milioni di euro, di cui –514,4 per la parte corrente, +56,7 per la parte in conto capitale e –33,5 per il rimborso di passività finanziarie. Rimanda quindi alla documentazione degli uffici per le previsioni complessive degli stanziamenti di competenza relative al triennio 2014-2016. La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2014 è valutata in 2.042,3 milioni di euro, di cui 1.242,6 milioni per la parte corrente, 753,5 milioni per la parte in conto capitale e 46,2 milioni per la parte relativa al rimborso di passività finanziarie. La consistenza dei residui presunti è superiore a quella prevista nella legge di bilancio 2013 (581,3 milioni di euro). Tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com’è dal concreto evolversi della gestione.
Rileva quindi che le autorizzazioni di cassa ammontano, per il 2014, a 51.409,3 milioni di euro. Data una massa spendibile di 53.082,2 milioni di euro, le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione del 96,8per cento, che misura la capacità di spesa che il MIUR ritiene di poter raggiungere nel 2014. Con riferimento all’analisi per missione/programma, in relazione alla struttura del bilancio del MIUR, ricorda preliminarmente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2011, recante modifiche al regolamento di riorganizzazione dello stesso MIUR, ha disposto, tra l’altro, modifiche nelle competenze di alcune Direzioni generali – operanti all’interno dei 3 Dipartimenti, che costituiscono l’unità organizzativa di primo livello – e la soppressione della previsione che ognuno dei 18 uffici scolastici regionali costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa. È stata soppressa anche la previsione che l’Ufficio scolastico regionale assegna alle istituzioni scolastiche, nell’ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie. Le dotazioni finanziarie del Ministero per l’esercizio finanziario 2014 fanno capo alle seguenti 6 Missioni : Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Ricerca e innovazione; L’Italia in Europa e nel mondo; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire. Le unità di voto, costituite dai Programmi di spesa, sono 20, come nell’esercizio precedente. Rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici per un’analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi Programmi, in cui si da conto delle differenze –ove presenti – con le previsioni assestate 2013. Con riferimento alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, segnala che l’articolo 7 autorizza, per l’anno finanziario 2014, l’impegno e il pagamento delle spese del MIUR indicate nello stato di previsione di cui all’allegata tabella 7 (comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo 7 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma Fondi da assegnare, nell’ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MIUR. Ai sensi del comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del MIUR. Il comma 4 dispone che l’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il 2014 è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di circa 2,6 milioni di euro, a favore dell’Istituto di biologia cellulare per l’attività internazionale afferente all’area di Monterotondo. In base al comma 5, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma ricerca scientifica e tecnologica di base del MIUR delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9 del decreto-legge n. 321 del 1996. Il comma 6 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del MIUR e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca. Infine, l’articolo 2, comma 21, del medesimo disegno di legge di bilancio, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze, ad apportare, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le variazioni compensative occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del MIUR i fondi occorrenti per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) (che, si ricorda, è istituito nello stato di previsione del MEF).
Segnala, quindi, ulteriori stanziamenti recati da altri stati di previsione. In particolare, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), nell’ambito della missione Istruzione scolastica, programma 16.1 Sostegno all’istruzione (cap. 3044) sono allocati 15,8 milioni di euro da trasferire alle regioni per l’assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell’obbligo (-0,4 milioni di euro). In materia di ricerca, lo stesso stato di previsione prevede, nell’ambito della missione Ricerca e innovazione, programma 12.1 Ricerca di base e applicata: lo stanziamento di 23,4 milioni di euro (cap. 7310) per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998, pari a –1 milione di euro); lo stanziamento di 98,5 milioni di euro (cap. 7380) per l’Istituto italiano di tecnologia, (-0,7 milioni di euro). Nello stato di previsione del Ministero dell’interno (Tabella n. 8), nell’ambito della Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (cap. 7243) sono allocati 103,0 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo ed il comodato nella scuola superiore, in base all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012. Con riferimento alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, ricorda inoltre che la Tabella A, recante gli stanziamenti da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2014-2016, prevede accantonamenti per il MIUR pari a 593 mila euro nel 2014 e a 9 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. La Tabella B, recante gli stanziamenti da includere nel Fondo speciale di conto capitale, per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2014-2016, non prevede accantonamenti sullo stato di previsione del MIUR. Segnala che anche la Tabella B della legge di stabilità per il 2013 non prevedeva per il MIUR accantonamenti per il triennio 2013-2015. La Tabella C del medesimo disegno di legge di stabilità reca poi gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità. Rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici per l’elencazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) – con il riferimento al programma ed alla missione ai quali afferiscono i capitoli – poste a confronto con le dotazioni proposte dal disegno di legge di stabilità per il triennio 2014-2016. La Tabella E, poi, recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, reca esposizione delle seguenti autorizzazioni pluriennali di spesa: finanziamento della Scuola Gran Sasso Science Institute (GSSI), nell’ambito del programma Ricerca scientifica e tecnologica di base della missione Ricerca e innovazione (cap. 7235), per 12 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 (settore 13 – Interventi nel settore della ricerca); contributo alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per l’edilizia scolastica, nell’ambito del programma Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica della missione Istruzione scolastica (cap. 7106), per 40 milioni di euro a decorrere dal 2015 (fino al 2044) (settore 17 – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica).
Rileva poi, con riferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13), ed in particolare agli obiettivi di quel dicastero, che la nota integrativa alla predetta tabella 13 fa presente che la delicata congiuntura economica ha obbligato l’Amministrazione a perseguire un piano di azione mirato al contenimento dei costi e alla razionalizzazione, al contempo garantendo la qualità dei servizi, nella consapevolezza che gli interventi inerenti i beni e le attività culturali si collocano al centro degli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica del Paese. In particolare, il vertice politico-amministrativo deve adeguatamente ponderare le scelte da compiere, mentre a tutte le strutture sul territorio è richiesto un impegno articolato e coeso. In tale contesto, assume una rilevanza peculiare il monitoraggio costante degli interventi pianificati. La nota ricorda anche che, in base alla legge n. 71 del 2013, al MIBACT sono state trasferite le competenze in materia di turismo, e dà conto dell’insediamento di due Commissioni: si tratta della Commissione per il rilancio dei beni culturali e del turismo e per la riforma del Ministero, in base alla disciplina per la revisione della spesa e della Commissione per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Con riferimento agli stanziamenti complessivi, evidenzia, preliminarmente, che lo stato di previsione del MIBACT è comprensivo degli effetti delle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi esercizi, fra cui, in particolare: l’articolo 12, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 35 del 2013, in materia di pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, che ha previsto – a decorrere dal 2015 – riduzioni lineari delle spese rimodulabili che, per il MIBACT, ammontano a 25,8 milioni di euro; il decreto-legge n. 91 del 2013, concernente disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali. Lo stato di previsione del MIBACT reca quindi, per l’esercizio finanziario 2014, un totale, per spese in conto competenza, pari a 1.557,2 milioni di euro, di cui: 1.305,9 milioni di euro per spese correnti, circa 83,9 per cento; 211,3 milioni di euro per spese in conto capitale, pari a circa 13,5 per cento. Evidenzia che la restante parte è rappresentata da un’autonoma previsione di spesa per il rimborso di passività finanziarie, pari a 40 milioni di euro, pari a circa 2,6 per cento. L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,3 per cento, percentuale che non è variata rispetto al dato assestato 2013. Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2013 si registra, all’esito di variazioni di segno opposto, un decremento complessivo di 49,9 milioni di euro, di cui –2,9 milioni di euro per la parte corrente, –52,4 milioni di euro per la parte in conto capitale; e +5,4 milioni di euro di rimborso di passività finanziarie.
Segnala che a seguito della nota di variazioni, questi dati migliorano in modo consistente: lo stanziamento di competenza del MIBACT (tabella 13) per l’esercizio finanziario 2014 viene incrementato, per l’esercizio finanziario 2014, in 1.591,2 milioni di euro, in conto competenza, di cui 1.335,9 milioni di euro per spese correnti, 215,3 milioni di euro per spese in conto capitale e 40 milioni di euro per rimborso passività finanziarie; si riscontra, pertanto, rispetto al disegno di legge di bilancio, un aumento complessivo di 34 milioni di euro, per la gran parte attribuibile alla spesa corrente. Rimanda, quindi, alla documentazione degli uffici per le previsioni complessive degli stanziamenti di competenza relative al triennio 2014-2016. La consistenza dei residui presunti, al 1o gennaio 2014, è valutata in 120,4 milioni di euro, di cui, 48,3 milioni di euro per la parte corrente e 72,1 milioni di euro per la parte in conto capitale. La consistenza dei residui presunti è inferiore a quella prevista nella legge di bilancio 2013, 161,7 milioni di euro. Tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com’è dal concreto evolversi della gestione. Le autorizzazioni di cassa per il 2014 ammontano a 1.592 milioni di euro. Data una massa spendibile di 1.677,6 milioni di euro, le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione del 94,9 per cento, che misura la capacità di spesa che il MIBACT ritiene di poter raggiungere nel 2014. Con riferimento all’analisi per missione/programma, segnala che le dotazioni finanziarie del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’esercizio finanziario 2014 fanno capo alle seguenti Missioni: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Ricerca e innovazione; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; Fondi da ripartire ; Turismo. Le unità di voto, costituite dai Programmi di spesa, sono 14, una in più rispetto all’esercizio precedente, derivante dal trasferimento al Ministero delle competenze in materia di Turismo. Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per un’analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi Programmi, in cui si da conto delle differenze – ove presenti – con le previsioni assestate 2013. A livello generale, segnala che nello stato di previsione del MIBACT si riscontra un grande ricorso all’istituto della flessibilità, di cui all’articolo 23 della legge n. 196 del 2006, che ha determinato lo spostamento di fondi fra capitoli. Con riferimento alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, segnala che l’articolo 13 autorizza, per l’anno finanziario 2014, l’impegno e il pagamento delle spese del MIBACT indicate nello stato di previsione di cui all’allegata tabella 13 (comma 1). Inoltre, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, le variazioni compensative di bilancio (in termini di residui, competenza e cassa) tra i capitoli relativi al Fondo unico per lo spettacolo (comma 2). Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse per il 2014, autorizza altresì lo stesso Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei Conti per la registrazione, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli del bilancio di previsione del MIBACT relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché all’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico e bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche (comma 3). Sempre il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, necessarie al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 4). Infine, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, nello stato di previsione del MIBACT, per l’anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, necessarie per la ripartizione del Fondo per il recupero delle minori entrate per l’ingresso gratuito del personale docente della scuola nei musei e in altri luoghi della cultura previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2013 (comma 5).
Con riferimento alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, segnala poi che la Tabella A non prevede accantonamenti per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nella Tabella B è presente l’accantonamento di 5 milioni di euro per il 2014, di 30 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per il 2016. La nota illustrativa all’A.S. 1120 specificava che l’accantonamento comprende risorse per interventi di tutela e restauro dei beni culturali. Specificava, inoltre, che l’accantonamento relativo al MEF comprende risorse per le celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale. Circa la Tabella C, evidenzia, in particolare, che, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, l’importo attribuito in tale tabella ai capitoli 3670 e 3671, unitariamente considerati, è stato incrementato per il 2014 di 1 milione di euro, per un totale di 15,1 milioni di euro. Ricorda inoltre che la Tabella E prevede poi i seguenti interventi nel settore 27 (Interventi diversi), nell’ambito della Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici: Programma 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo: finanziamento del nuovo Auditorium – Teatro dell’Opera di Firenze (cap. 8742), per 5 milioni di euro per il 2014; Programma 1.12 Tutela delle belle arti,dell’architetturae dell’arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio: prosecuzione dei lavori relativi ai Nuovi Uffizi (cap. 7482), per 7 milioni di euro per il 2014 e prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah (cap. 7483), per 3 milioni di euro per il 2014; Programma 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale: interventi urgenti di tutela dei siti del patrimonio Unesco in provincia di Ragusa (cap. 7486), per 0,1 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Segnala invece, in merito ai finanziamenti concernenti l’informazione e l’editoria, che la maggior parte delle spese per interventi di sostegno ai settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), all’interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all’editoria (15.4). Con riferimento ai relativi stanziamenti, segnala altresì che il predetto programma Sostegno all’editoria reca stanziamenti complessivi, in conto competenza, pari ad 172,3 milioni di euro, di cui 162 milioni di euro per spese correnti e 10,3 milioni di euro per spese in conto capitale. Rispetto all’assestamento 2013, si registra una diminuzione di 42,1 milioni di euro, interamente ascrivibile alla riduzione di parte corrente relativa al Fondo per gli interventi dell’editoria; si registra, invece, un marginale incremento in conto capitale del Fondo per gli investimenti del Dipartimento dell’editoria. Nell’ambito degli stanziamenti di competenza relativi al 2014, evidenzia che: 130,6 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria (cap. 2183, esposto in Tabella C della legge di stabilità) (-42,1 milioni di euro). Al riguardo, tuttavia, si veda quanto dispone l’articolo 1, comma 186, lettere e) e f), del disegno di stabilità, in materia di agenzie di stampa e stampa italiana all’estero; 10,3 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell’editoria (cap. 7442, esposto in tabella C della legge di stabilità) (+0,6 milioni di euro); 31,4 milioni di euro sono assegnati al capitolo 1501, e sono finalizzati alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici, comprese le somme relative agli anni pregressi. Al riguardo, tuttavia, si veda quanto dispone l’articolo 1, comma 289, del disegno di legge di stabilità, nel combinato disposto con l’allegato 4, con riferimento alla riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese.
Segnala quindi che parte delle spese per gli interventi nel settore dell’informazione insistono, a partire dall’esercizio 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 85 del 2008 ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Nell’ambito della missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, sono previsti stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva. Si tratta, in particolare, di 39,5 milioni di euro per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (cap. 3121), (-57,4 milioni di euro). Al riguardo, invita a vedere ancora quanto dispone il citato articolo 1, comma 289, del disegno di legge di stabilità, nel combinato disposto con l’allegato 4. Non risultano, invece, stanziamenti per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (cap. 3021). Al riguardo si veda, tuttavia, quanto dispone l’articolo 1, comma 193, del disegno di legge di stabilità. Con riferimento agli stanziamenti previsti in Tabella C, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici. Con la nota di variazioni, le somme complessivamente allocate nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione Comunicazioni, programma Sostegno all’editoria, sono rideterminate, per l’esercizio finanziario 2014, in 220,3 milioni di euro (in conto competenza). Si riscontra, pertanto, rispetto al disegno di legge di bilancio, un aumento di 48,1 milioni di euro. Aggiunge, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, che a seguito della nota di variazioni, le somme allocate sul cap. 3021 sono rideterminate in 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2014 e 2015; quelle allocate sul cap. 3121 sono rideterminate invece, rispettivamente, in 35,7 milioni di euro per il 2014, in 33,7 milioni di euro per il 2015 e in 38,5 milioni di euro per il 2016. Con riferimento, infine, agli stanziamenti in materia di sport, segnala che la maggior parte delle spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio, trovano collocazione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, all’interno della missione Giovani e Sport (30), programma Attività ricreative e sport (30.1). Precisa al riguardo che il programma «Attività ricreative e sport» della missione Giovani e sport, reca stanziamenti complessivi, per il 2014, in conto competenza, pari a 609 milioni di euro, di cui 407,7 per spese correnti e 201,4 per spese in conto capitale. Rispetto al dato assestato 2013, si registra una riduzione di 9,6 milioni di euro. Al riguardo, tuttavia, rinvia a quanto dispone l’articolo 1, comma 192 del disegno di legge di stabilità. Nell’ambito degli stanziamenti in materia di sport, relativi al 2014, segnala, in particolare: 407,7 milioni di euro per il finanziamento del CONI (cap. 1896) (-3,6 milioni di euro); 61,2 milioni di euro da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti in materia di sport (cap. 7450); 140,2 milioni di euro quale annualità quindicennale per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali «Torino 2006» (cap. 7366). Risulta, invece, soppresso il cap. 2111, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport, che nel bilancio assestato 2013 recava uno stanziamento di 6 milioni di euro. La nota al capitolo evidenzia che la soppressione è operata per cessazione della spesa di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 5 del 2012. Al riguardo, rinvia, ancora, a quanto dispone l’articolo 1, comma 191, del disegno di legge di stabilità, nel combinato disposto con l’elenco 1.
Rileva quindi che ulteriori somme risultano allocate, nell’ambito del programma Protezione civile della missione Soccorso civile, sul cap. 7449 (esposto in tabella E della legge di stabilità). In particolare, come evidenzia la scheda illustrativa 2014-2016 dei fondi settoriali, il cap. 7449 – che reca uno stanziamento complessivo di euro 13,1 milioni di euro – ricomprende: un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, in relazione all’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203 del 2005 per i Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo 2009 che si sono svolti, rispettivamente, a Roma e a Pescara. Le risorse sono divise in parti uguali fra i due eventi; un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, sempre finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e ai Giochi del Mediterraneo 2009, disposto in relazione all’articolo 1, comma 1292, della legge n. 296 del 2006; un contributo di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, sempre finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto 2009, disposto in relazione all’articolo 2, comma 271, della legge n. 244 del 2007; un contributo di 0,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, sempre finalizzato allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo 2009, disposto in relazione all’articolo 2, comma 263, della legge n. 244 del 2007. Con riferimento, infine, alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, in materia di sport, segnala che la tabella E riporta, nell’ambito del settore 24 (Impiantistica sportiva), le dotazioni riferibili al cap. 7449/p per complessivi 8,1 milioni di euro. Con la nota di variazioni, le somme complessivamente allocate sul Programma Attività ricreative e sport della missione Giovani e sport del MEF sono rideterminate, per l’esercizio finanziario 2014, in 619 milioni di euro (in conto competenza); si riscontra, pertanto, rispetto al disegno di legge di bilancio, un aumento di 10 milioni di euro (interamente imputabile all’istituzione del cap. 7455). Precisa invece che, nell’ambito del programma Protezione civile, della missione Soccorso civile, non risultano, variazioni riferite al capitolo 7449. In conclusione, aggiunge che nel corso dell’esame del provvedimento in discussione si potrà prendere in considerazione l’eventualità di proporre modifiche ai testi in esame, al fine di affrontare, in maniera costruttiva, alcune questioni che necessitano di un ulteriore approfondimento. Pensa, per esempio, ai corsi di specializzazione in medicina e al tema dei lavoratori socialmente utili, affrontato nel presente disegno di legge di stabilità solo con riferimento ai collaboratori scolastici operanti presso l’ufficio provinciale di Palermo. Si riserva, pertanto, di formulare proposte di relazione nel seguito dell’esame, che auspica possano essere condivise da tutti i gruppi. Ricorda quindi che, a quanto le risulta, la V Commissione ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, alle ore 16 di giovedì 5 dicembre 2013; riterrebbe quindi opportuno fissare il termine delle proposte emendative da presentare presso la VII Commissione in coerenza con quella scadenza. Rimette peraltro ai singoli deputati la valutazione di presentare emendamenti direttamente in Commissione bilancio, piuttosto che in Commissione cultura.
Il 27 novembre il Senato, acquisita dal Governo ed approvata la Nota di variazioni al bilancio, approva il disegno di legge di bilancio (ddl n. 1121).
Il 26 novembre l’Aula del Senato, con 171 voti favorevoli, 135 contrari e nessuna astensione approva l’emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Il 23, 29 e 30 ottobre la 7a Commissione del Senato esamina:
1. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.
– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza). (Tab. 2)
– Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. (Tab. 7)
– Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. (Tab. 13)
2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA PER L’ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 – TABELLA 7) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120
La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014,
premesso che il disegno di legge di stabilità non prevede tagli lineari ma cerca di preservare i settori di competenza, proseguendo la tendenziale opera di restituzione di risorse alla scuola, l’università, la ricerca e alla cultura, già avviata attraverso i decreti-legge “del fare”, “valore cultura”,”scuola” e “IMU”;
con riguardo alle parti del disegno di legge di stabilità:
· rileva con favore che l’articolo 3, commi 3 e 4, stanzia risorse (3 milioni di euro nel 2014 e 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016) per sostenere la strategia nazionale di sviluppo delle Aree interne del Paese, finalizzate ad interventi pilota per riequilibrare i servizi di base anche in materia di istruzione,
· manifesta soddisfazione per l’articolo 9, comma 4, che incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università di 150 milioni di euro per il 2014. Se a questi si aggiungono i 21,4 milioni di euro di aumento del FFO già fissati dall’articolo 58, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, l’ammontare del FFO per il 2014 passa da 6.574 milioni di euro a 6.745,4 milioni di euro (nel 2013 erano 6.694 milioni di euro),
· valuta positivamente il comma 5 dell’articolo 9 che autorizza, per l’anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro da destinare al sostegno delle scuole non statali (paritarie pubbliche e private), compensando la pregressa riduzione del rispettivo finanziamento registrata dal disegno di legge di bilancio,
· giudica positiva la destinazione di 80 milioni di euro in favore dei policlinici universitari disposta dal comma 20 dell’articolo 9,
· considera con favore l’articolo 10, comma 24, che interviene sulla definizione del fabbisogno finanziario annuale delle università stabilito sulla base di un dato che non risente degli effetti del bilancio unico di ateneo, onde evitare le conseguenze negative di tale passaggio contabile,
· concorda con il comma 31 dell’articolo 10, che dispone una riduzione della durata dei corsi di specializzazione in area sanitaria a 4 anni, a decorrere dall’anno accademico 2014-2015, ferma restando la possibilità di una diversa durata per alcuni corsi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
· esprime soddisfazione per il comma 33 del medesimo articolo 10 che, pur riducendo le spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi contenuti nell’allegato 3, esclude le spese iscritte negli stati di previsione del Dicastero dell’istruzione, nonché le spese relative alla missione “Ricerca e innovazione” che è di carattere trasversale. Analoga valutazione positiva è riferita al comma 37 che preserva il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dalla diminuzione dei consumi intermedi,
circa le Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità prende atto che:
– in Tabella A è previsto un accantonamento per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca pari a 593.000 euro per il 2014 e a 9.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 destinato, secondo la relazione illustrativa, alla copertura del decreto-legge n. 35 del 2013 (recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), nonché alle scuole non statali,
– in Tabella C vengono pressoché confermati gli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente senza alcuna variazione, né in positivo né in negativo;
quanto al disegno di legge di bilancio rileva criticamente che, nonostante i positivi provvedimenti legislativi citati in premessa, sussistono ancora riduzioni di spesa derivanti dall’effetto di trascinamento dei tagli degli anni precedenti.
La Commissione formula conseguentemente un parere favorevole con le seguenti condizioni riferite al disegno di legge di stabilità:
1. preso atto che ai sensi dell’articolo 10, comma 7, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono individuati i beni immobili appartenenti all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all’Agenzia del demanio per la successiva dismissione, si richiede che le risorse conseguenti vengano riassegnate all’Istruzione per il miglioramento dell’offerta formativa delle scuole;
2. tenuto conto delle disposizioni in materia di contrattazione contenute nell’articolo 11, si invita a porre rimedio alla doppia penalizzazione gravante sul personale della scuola, considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per tutto il personale del pubblico impiego autorizza le procedure contrattuali per il biennio 2013-2014 per la sola parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica, ma che per il solo personale della scuola proroga fino al 31 dicembre 2013 il blocco degli scatti già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012. Bloccando la progressione per anzianità anche per il 2013 si interviene infatti sul contratto vigente, con un prelievo di 300 milioni di euro, che si spostano dalle retribuzioni del personale, già molto basse, verso il contenimento della spesa pubblica. Del resto, su tale doppia penalizzazione prevista solo per il personale della scuola la Commissione aveva già espresso parere negativo nelle prime settimane della legislatura;
3. dopo il positivo sblocco al 50 per cento per il 2014 e 2015 del turn over del personale delle università e degli enti di ricerca, previsto dal cosiddetto “decreto del fare”, e confermato nel provvedimento in esame, valuta negativamente l’ennesimo slittamento dello sblocco totale – disposto dai commi 8 e 9 dell’articolo 11 – al 2018 anzichè al 2016. Si sollecita pertanto la definitiva rimozione dei limiti assunzionali per tale comparto, onde non disperdere il prezioso potenziale rappresentato dalle immissioni di giovani leve che, altrimenti, sarebbero sempre più spinte ad andare a lavorare all’estero. Si auspica inoltre che la distribuzione delle poche risorse disponibili per il rimpiazzo delle cessazioni non penalizzi pesantemente intere aree del Paese aggravando gli squilibri territoriali proprio in un campo strategico per lo sviluppo economico e sociale come l’alta formazione e la ricerca;
4. si ritiene grave quanto previsto dall’articolo 15, che assoggetta anche le aziende pubbliche dei servizi alla persona (ASP) ai vincoli del patto di stabilità interno previsto per i Comuni, contraddicendo peraltro quanto disposto dal decreto-legge n. 101 del 2013 appena approvato e si esprime preoccupazione per la tenuta del sistema dei servizi educativi e per l’infanzia;
5. in ordine al comma 4 dell’articolo 17, si auspica che la effettiva riduzione della quota percentuale di fruizione dei crediti di imposta relativi all’erogazione di borse di studio a studenti universitari sia assai contenuta, tenuto conto delle positive ricadute che tale istituto ha sul diritto allo studio, tanto più che la decisione sulle suddette quote è rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
6. al fine di rilanciare la crescita e l’innovazione, si sollecita un ulteriore impegno del Governo per stimolare la ricerca e lo sviluppo, come dichiarato nel Documento di economia e finanza, per tornare ad investire nei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) – per i quali erano stati stanziati 38 milioni di euro dal bando 2013 – e in quelli per i giovani ricercatori di cui al Fondo per investimenti della ricerca di base (FIRB), per i quali erano stati stanziati 30 milioni di euro nel bando 2013, oggetto di tagli indiscriminati dal 2009 in poi, nella prospettiva di tornare almeno agli stanziamenti del 2011;
7. specificatamente nel campo degli enti pubblici di ricerca, si chiede al Governo uno sforzo per recuperare le somme decurtate a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review).
Con riferimento al disegno di legge di bilancio, la Commissione formula invece le seguenti osservazioni:
a. preso atto delle riduzioni previste nella legge di bilancio, si registra che per l’anno 2014 le spese in conto competenza del Ministero ammontano a 51.039,9 milioni di euro; rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2013, si riscontra dunque una riduzione di 491,1 milioni di euro, come peraltro avvenuto l’anno scorso anche se le riduzioni sono state in parte recuperate con l’assestamento 2013, prevalentemente con riguardo alla cassa. Si rimarca pertanto la necessità di recuperare, entro l’assestato 2014, le riduzioni previste nella legge di bilancio 2014 per le spese in conto competenza del Ministero e per la missione Istruzione scolastica, rispetto al bilancio assestato 2013;
b. in merito allo spostamento di circa 1 miliardo di euro dal programma 1.2, relativo all’Istruzione prescolastica, al programma 1.3, relativo all’Istruzione primaria, si raccomanda di compiere una scelta contabile di carattere definitivo.
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 – TABELLA 2), LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120
La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, limitatamente alle parti relative allo sport, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014,
con riguardo alle parti del disegno di legge di stabilità:
– condivide l’articolo 7, comma 5, che rifinanzia per 400 milioni di euro per il 2014 il 5 per mille dell’IRPEF destinato, fra l’altro, al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche,
– manifesta soddisfazione per l’articolo 9, comma 20, relativo al fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di circa 107,6 milioni di euro per il 2014, che destina 6 milioni di euro al Comitato italiano paralimpico,
– rileva positivamente il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva per 10 milioni di euro nel 2014, 15 milioni di euro nel 2015 e 20 milioni di euro nel 2016, disposto dal comma 21 dell’articolo 9, rimarcando tuttavia che si tratta di cifre inferiori alla dotazione di 23 milioni di euro con cui il Fondo era stato istituito nel 2012;
– prende atto degli stanziamenti inseriti in Tabella E sia per i Giochi del Mediterraneo di Pescara che per i Campionati di nuoto del 2009;
quanto al disegno di legge di bilancio, manifesta rammarico per la decurtazione di circa 9,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2013 subita dal programma Attività ricreative e sport all’interno della missione Giovani e sport.
La Commissione formula conseguentemente un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni riferite al disegno di legge di stabilità:
1. si auspica che le maggiori risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva possano essere utilizzate per sostenere adeguatamente le numerose richieste di accesso ai finanziamenti, dando priorità alla ristrutturazione degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi nelle aree che ne sono sprovviste;
2. si raccomanda vivamente che le risorse del predetto Fondo per la diffusione della pratica sportiva siano riportate già dal 2014 ai valori del 2012, quando il Fondo fu istituito con una dotazione pari a 23 milioni di euro, e che detto importo sia poi progressivamente incrementato nel corso nel triennio;
3. con riferimento alla Tabella E, si invita il Governo a trasmettere al Parlamento una relazione sui finanziamenti pluriennali a favore di eventi sportivi già svolti da tempo, quali i Campionati mondiali di nuoto del 2009 e i Giochi del Mediterraneo di Pescara.
Il 23 ottobre, dopo le comunicazioni del Presidente al Senato, i ddl di stabilità e bilancio vengono deferiti alla 5a Commissione alla quale le altre Commissioni trasmetteranno i propri rapporti.