Nota 29 aprile 2010, Prot. n. AOODGPER 4549

Oggetto: Personale ATA – Concorsi soli titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

In risposta a quesiti pervenuti, si richiama la nota n. 19212 del 17 dicembre 2009, nella quale è stato evidenziato che allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell’a. s. 2009/2010, il personale docente e ATA che non si avvalga della normativa di cui ai DDMM 82/09 e 100/09, in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o permanenti , qualora abbia stipulato un contratto di supplenza per classe, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti disponibili, scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio.

Inoltre, il personale ATA che non si avvalga della normativa relativa alla graduatoria prioritaria, ove nell’a.s. 2008-2009 abbia stipulato un contratto fino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell’anno in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche.

Pertanto, sempre allo scopo di assicurare parità di trattamento al personale ATA che non si avvalga della normativa citata, per aver stipulato un contratto nell’a.s. 2009-2010, si precisa che ai fini dell’inserimento e aggiornamento delle graduatorie permanenti, l’aspirante può chiedere, qualora più favorevole, che la valutazione del periodo che va dalla data di sottoscrizione del contratto alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, sia quella relativa all’a.s. 2008-2009.

Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa mediante apposita pubblicazione nelle news dei siti Intranet ed Internet di questo Ministero .

Si confida in un puntuale adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to LUCIANO CHIAPPETTA