Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (10A02575)
Legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25
(in SO n. 39 alla GU 27 febbraio 2010, n. 48 del 27-2-2010)
coordinata con
Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
(in GU n. 302 del 30 dicembre 2009)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Proroga di termini tributari, nonche' in materia
economico-finanziaria
1. Le attivita' finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino
al 30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione
perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta di cui
all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dal
comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio
2010;
b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1o marzo 2010 al
30 aprile 2010.
(( 2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e
delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati
statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di
regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28
febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d'importo,
al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di
provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e
l'ammontare complessivo delle attivita' finanziarie e patrimoniali
rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione. ))
3. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma
2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del ((
regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il
quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo
2011.
(( 4-bis. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» sono sostituite dalle
seguenti: «del 31 luglio 2009»;
b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «1° maggio 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009».
5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete
dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta
d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui
all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31
dicembre 2010.
5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2009»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2010».
5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di
cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo
prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31.
5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis
e 5-ter e' autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al
relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con
modalita' stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale».
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di
dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato al 30
aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono
sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW,
relativamente alle disponibilita' finanziarie derivanti da lavoro
prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando
le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti
effettuati entro novanta giorni.
(( 7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e
2011».
7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a
48 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i
componenti delle commissioni censuarie gia' nominati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due
anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' disposta, nei
confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuni
individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del
decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100
milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte
delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato articolo
13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010»,
sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
14. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31
dicembre 2009, la riserva di attivita' di cui all'(( articolo 18 del
medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2010, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del
testo unico di cui al decreto )) legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,».
(( 14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale
ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei
dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.
14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si
provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti
dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio
dello Stato. ))
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto
dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del
programma «Fondi da assegnare», unita' previsionale di base 25.1.3.
«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso,
sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del predetto Fondo.
(( 15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione
«Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unita'
previsionale di base 25.1.3, «Oneri comuni di parte corrente»,
capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine
dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere
utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le
pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di
cui al predetto capitolo 3077. ))
16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed
esigibile,» e' inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente: «Per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile
2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche
nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel
predetto termine.».
(( 17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia' prorogato dall'articolo
28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'articolo
41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' differito al
31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008
detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti
fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento
del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure
tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra'
essere incrementata. ))
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42,
nonche' alle rispettive norme di attuazione, nelle more del
procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio
delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita'
turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle
modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel rispetto dei
principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche' in funzione
del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37,
secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il
termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in scadenza (( entro il 31 dicembre
2015 )) e' prorogato fino a tale data, (( fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della
navigazione, il secondo periodo e' soppresso. ))
19. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2010» e le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
(( 20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i
rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni
2010-2012, si fa riferimento alla rappresentativita' delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai
dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle
condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei
contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale e'
rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base
dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «, ai sensi dell'articolo 43»
fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente,» e' soppressa.
))
21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono
sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti legislativi,
adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per
la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del
territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere
utilizzate nell'anno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno
2010 e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(( 23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «gennaio» e' sostituita dalla
seguente: «marzo»;
b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere
dal 1° gennaio 2011,»;
c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere
dal 1° gennaio 2010,» e le parole: «entro il 31 dicembre di ciascun
anno» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente»;
d) dopo il decimo periodo e' inserito il seguente: «Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
23-ter. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi,
nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella
colonna «Intervento», dopo la voce: «legge 31 gennaio 1994, n. 93»
sono inserite le seguenti:
«legge 21 marzo 2001, n. 73;
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004».
23-quater. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze
contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui
alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31
luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato
all'INPS, e' prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di
interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna
amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico
della finanza pubblica e del personale dipendente.
23-quinquies. Al fine di assicurare l'adeguamento alle
corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a
decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al punto 12, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»;
b) al punto 13, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»;
c) al punto 16-bis, alla voce: «Carburanti per motori», le parole:
«Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri» sono sostituite dalle seguenti:
«Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri».
23-sexies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 4.100.000 euro per
l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011.
23-septies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 340.000 euro per
l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-octies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 160.000 euro per
l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
23-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata
dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata
di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.400.000 euro a decorrere
dall'anno 2011.
23-decies. All'onere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies,
23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro
9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a euro
4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall'anno
2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui al comma 23-quinquies,
lettera c); quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 e a euro
2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi
di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 23-quinquies, lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di
bilancio relative al programma di spesa 1.5 «Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono ridotte
dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari a 1.000.000 di
euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
23-undecies. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n.
88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime
generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si
interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega e'
quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.
23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, le parole: «per un triennio» sono sostituite dalle seguenti:
«per sei anni».
23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero
di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si applica il termine di durata in carica disposto
ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con decorrenza
dalla stessa data.
23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione delle
procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti
agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile
2010:
a) il termine per l'integrazione documentale delle domande
regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio 2006, dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006,
n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;
b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive,
ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI,
individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.
23-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la
disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione,
valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante
riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 di cui
all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare
a favore del Ministero della giustizia.
23-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di
studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attivita'
indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre
2009, n. 196».
23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono
inserite le seguenti: «anche a seguito di accertamenti in sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei
relativi procedimenti pendenti».
23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 e' prorogato il termine per
l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:
a) l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per la
protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, per la tempestiva adozione delle misure
occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno;
b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonche' del
Comitato italiano paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
autorizzando conseguentemente la spesa per l'anno 2010
rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;
c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti
risorse, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2010, per la prosecuzione
delle relative attivita' di formazione;
d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi del
Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando
conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011;
e) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio
2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di
garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali, il collegio dei revisori
dei conti gia' operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo
articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina
del nuovo organo di controllo dell'Agenzia;
f) l'incremento di 7.200.000 euro per l'anno 2010
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
23-noviesdecies. All'onere derivante dal comma 23-octiesdecies,
pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a 70.000 euro per l'anno
2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante
riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle
leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 70.000 euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2,
comma 89, la parola: «dodici», ovunque ricorre, e' sostituita dalla
seguente: «due». ))
Art. 2
Proroga di termini in materia di comunicazione,
di riordino di enti e di pubblicita' legale
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento
della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione
nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, e'
autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.
e la NewCo RaiInternational, a valere sulle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite
massimo di euro 660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31
dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei
servizi previsti dalla apposita convenzione con la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., (( nel limite massimo di spesa
gia' previsto per la convenzione a legislazione vigente. ))
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico e il (( Centro di produzione
S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1998, n. 224. )) Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa
entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuita'
amministrativa del servizio pubblico, nonche' la gestione e la
definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo
trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato
con provvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguata
rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al
termine della procedura liquidatoria, il Commissario e' tenuto a
presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione
sull'attivita' svolta. (( Dal differimento del termine ultimo di
durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola
proprieta' contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e
relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti
urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti
ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro
ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella
misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti
suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti soggetti decadono
dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla
stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano
di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'articolo 2 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle
residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27
ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. ))
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le
parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « (( 1°
gennaio 2011 )) ».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis,
del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' prorogato al
31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a
204.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni.
(( 7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: « ivi inclusa la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, » sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « In
considerazione delle esigenze generali di compatibilita' nonche'
degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una
riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della
dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di
quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti
specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi
di cui al presente articolo ».
7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle
disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di
euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa,
di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.))
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
(( 8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le
amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo
74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo
74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con
le modalita' indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo,
del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto
previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 e' fatto comunque
divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano
ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla
predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a
8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle
risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il
Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di
rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i
magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti
dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza,
delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e
quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi' escluse dal
divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17, comma 7,
del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del
personale dirigenziale reclutato attraverso il corso concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n.
269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria
nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni
di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai
Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo,
e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1°
gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del
citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono
ridotte definitivamente.
8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010».
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali
violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis
al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al
30 settembre e al 10 marzo 2010.
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n.
146, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte
le seguenti: «o di altri organismi di diritto pubblico». ))
Art. 3
Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
(( 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
1-bis. Fino al 30 aprile 2010 e' autorizzato, ai sensi della legge
24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di
consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attivita'
degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari a
3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione del
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente. ))
2. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27
gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le
seguenti: «e 2010».
3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
4. (( (Soppressa). ))
5. E' prorogato sino al completamento degli interventi e comunque
sino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009
dall'articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle
leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli
uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilita'
speciali, intestate ai commissari delle province di Monza e della
Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti
incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione
degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni da conferire
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2012».
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi
nell'anno 2008 e' differito al trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote
di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta
presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in
un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza
del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo
alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno
1999, n. 157, e successive modificazioni.
(( 8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il secondo comma e' inserito il
seguente: «La carta d'identita' puo' altresi' contenere l'indicazione
del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a
donare i propri organi in caso di morte». ))
Art. 4
Proroga di termini in materia di personale
delle Forze armate e di polizia
(( 1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente:
«venti».
1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «Fermi restando
i concorsi gia' banditi alla data del 1° marzo 2001,» sono sostituite
dalle seguenti: «Al termine del regime transitorio di cui
all'articolo 35, comma 1,». ))
2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010 » sono sostituite
dalle seguenti: «dal 2012»;
b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal
2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino
all'anno 2011» e «dal 2012»;
c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e' prorogato al 31 gennaio 2010.
Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate,
nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo
3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' differita al 31
dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31
ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti
colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare
per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica
aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti
per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di
promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle
promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono
annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma
14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un
numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi
almeno tredici anni di anzianita' nel grado, nonche', per gli anni
2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali
gia' valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e
non iscritti in quadro.
6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. (( A tal fine le immissioni
di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell'ambito dei posti
in organico per i quali l'Amministrazione competente e' gia' stata
autorizzata a effettuare le promozioni. ))
7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010.
Art. 5
Proroga di termini in materia di infrastrutture
e trasporti
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
4. All'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del
decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: « (( 30 aprile 2010 ))
».
5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di
cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
dicembre 2010».
6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2010»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento
della misura dei diritti decade qualora i concessionari non
presentino completa istanza di stipula del contratto di programma
entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:
«meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione
della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in
regime di esclusiva, nonche' dei servizi di trasporto ferroviario
sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, (( nonche' delle
tariffe postali agevolate,».
7-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008,
n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo,
le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 dicembre 2010». Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del
presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica.
7-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole: «1° gennaio 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013»;
d) al comma 5, le parole: «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2014».
7-quater. La durata in carica del commissario delegato di cui al
comma 3 dell'articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e' prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a
140.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta
mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile
2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di
accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di
sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a
decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009.
7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di
cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di
personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo abbia termine
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31
dicembre 2010.
7-septies. Per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5
dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' differito al 16 aprile.
7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti
attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205,
possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del
trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle
imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo
2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza
operativa dell'ENAV, la disponibilita' complessiva, gia' stabilita
nella misura di 30 milioni di euro, e' estesa al 31 dicembre 2010 per
la parte rimanente di 2,6 milioni.
7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitivita' dei
porti nazionali, con riguardo anche all'attivita' prevalente di
transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e
dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano
con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
7-duodecies. Nel rispetto delle finalita' di cui al comma
7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more
della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorita'
portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, alle Autorita' portuali e' altresi' consentito,
nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad
un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di
ancoraggio e portuale cosi' come adeguate ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.
107, nonche' in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse
medesime.
7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti
dall'applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna
Autorita' portuale opera una corrispondente riduzione delle spese
correnti ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e
tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata
illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto
consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione delle disposizioni dei
commi 7-undecies e 7-duodecies e del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Art. 6
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto
2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo
le modalita' di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo
periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31
dicembre 2010.
3. All'articolo 24, (( comma 1, )) del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio
2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio
2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5 (( del
presente articolo, )) e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
7. Il termine per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
8. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 7 e'
autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favore
dell'Istituto superiore di sanita', per l'anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa (( del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ))
come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria
2010.
(( 9-bis. E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione
del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 110 del 12 maggio
2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo
ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti
l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle
mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati
negli atti medesimi.
9-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro trentasei mesi».
9-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 febbraio
1992, n. 175, e' inserito il seguente: «1-bis. Fino al coordinamento
legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della
professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si
applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e
chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale,
l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione
all'albo degli odontoiatri».
9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle
disposizioni gia' vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al
candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26
giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o
parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5
della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalita' previste dal
regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai
maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come
determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.
191. ))
Art. 7
Proroga di termini in materia di istruzione
1. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato fino al completamento
delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2010".
3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2010".
4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, e' prorogato nella composizione esistente alla data di
entrata in vigore del presente decreto fino al (( 31 dicembre 2010.
))
(( 4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli
istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31
dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma
13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi
di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide
con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.
4-quater. In attesa della costituzione degli organi collegiali
territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione e' prorogato, nella composizione esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data
del 31 dicembre 2010. ))
(( 5. Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei
servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico
istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi
dell'articolo 117 del (( codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e di consentire il completamento della relativa
attivita' istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni
e le attivita' culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai
medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza
ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi
entro il 30 giugno 2010.
5-bis. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli
interventi a favore del comune di Pietrelcina, e' prorogato per gli
anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere,
pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
5-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al
comma 239, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
la data del 30 giugno 2010".
5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo 15 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
previsto per il triennio 2007-2009, e' prorogato fino al 31 dicembre
2010 nel limite di spesa di 10 milioni euro. Nelle regioni in cui
sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il
riconoscimento dal Ministero dell'interno, e' assegnato il relativo
finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalita'
giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti
tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di
poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge
23 dicembre 2009, n. 191.
5-quinquies. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010" )) ».
Art. 8
Proroga di termini in materia ambientale
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 13, il termine di cui al primo periodo e' differito al 28 febbraio
2010.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2010".
3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2010".
(( 3-bis. All'articolo 281, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro cinque anni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro sette anni". ))
4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006,
n. 161, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro".
(( 4-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le
parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio
2011".
4-ter. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2008, e' prorogato al 30 giugno 2010. ))
Art. 9
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, puo' essere prorogata, per motivi di pubblico
interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del
cinque per cento delle relative commissioni.
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2010".
3. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, le parole: "e comunque non oltre ventiquattro
mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre trenta mesi dopo il
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
(( 4. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di cui al
periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa".
4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 26,
comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2010.
4-ter. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' puo' avvalersi degli enti fieristici,
senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello
regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati
dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da
questi controllate". ))
Art. 10
Istituti di cultura all'estero
1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di
cui all'articolo 14, comma 6, della (( legge 22 dicembre 1990, n.
401, )) gia' rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1º
gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per
ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di eta' previsti
dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
(( Art. 10 bis
Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"
1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel
senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o
superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia'
espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Gli enti
confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di
regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui
al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Sono soppressi
gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui
regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31
ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31
ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di
apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura".
3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il terzo periodo e' soppresso.
4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il
terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine,
eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il
parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel
computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione
estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari". ))
(( Art. 10 ter
Modifiche all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998
1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, le parole da: "nel limite" fino a: "precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 novembre, nel limite delle quote
stabilite nell'ultimo decreto emanato". ))
(( Art. 10 quater
Gestione dei libri genealogici
1. L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata fino al
30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti
prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i
registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e,
in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali puo' esercitare il potere sostitutivo. ))
(( Art. 10 quinquies
Proroga del finanziamento delle attivita' di formazione professionale
dell'ISFOL
1. E' prorogato al 2010 il finanziamento delle attivita' di
formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2. ))
(( Art. 10 sexies
Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di
contributi all'editoria
1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria e in
attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2,
2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e
10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo 153 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5 dell'articolo 28 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei
requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo
calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente.
Tale importo non puo` comunque essere superiore a quello spettante
per l'anno 2008;
b) ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n.
230, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e successive modificazioni, per i contributi relativi all'anno
2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in
presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento
dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla
legislazione vigente. Tale importo non puo' comunque essere superiore
a quello spettante per l'anno 2008;
c) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e successive modificazioni, le parole: "2007 e 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "2007, 2008 e 2009". All'articolo 39,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
"all'annualita' 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino
all'annualita' 2009". All'articolo 1, comma 574, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "aumentare su base annua di una
percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione
per l'anno di riferimento dei contributi" sono sostituite dalle
seguenti: "essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei
contributi per l'anno 2008";
d) per i contributi relativi all'anno 2009, previsti dall'articolo
3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi
all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, nonche' dagli articoli 137 e 138 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e successive modificazioni, si applica una riduzione del 50 per cento
del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;
e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si
applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonche' gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, e l'articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i
rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico.
Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti
di cui agli articoli 11 della citata legge n. 67 del 1987, e
successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e
successive modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i
contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fermi
restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze all'editoria
come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre
2009, n. 191, un importo non inferiore a 50 milioni di euro per
l'anno 2010 e' destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie
postali del settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di
50 milioni di euro per l'anno 2010 e' immediatamente accantonato e
reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalita'.
3. All'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o vengano editate da
altre societa' comunque costituite".
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio delle
spese relative alle provvidenze per l'editoria di cui al presente
articolo e riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni dello stanziamento di bilancio
stabilito a legislazione vigente, tenuto conto anche di quanto
previsto dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della propria
autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
))
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.