Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (10A02575)

Legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25

(in SO n. 39 alla GU 27 febbraio 2010, n. 48 del 27-2-2010)

coordinata con

Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194

(in GU n. 302 del 30 dicembre 2009)

Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1
Proroga    di    termini    tributari,     nonche'     in     materia
                        economico-finanziaria
  1. Le attivita' finanziarie e patrimoniali  detenute  all'estero  a
partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere
rimpatriate  o  regolarizzate,  ai  sensi  dell'articolo  13-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive  modificazioni,  fino
al 30 aprile 2010.
  2. Per  le  operazioni  di  rimpatrio  ovvero  di  regolarizzazione
perfezionate successivamente al 15 dicembre  2009  l'imposta  di  cui
all'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, si applica, secondo  quanto  stabilito  dal
comma 2 del medesimo articolo 13-bis:
    a) con un'aliquota sintetica del 60 per cento per  le  operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28  febbraio
2010;
    b) con un'aliquota sintetica del 70 per cento per  le  operazioni
di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1o marzo 2010  al
30 aprile 2010.
  (( 2-bis. Entro il 15 giugno  2010,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze comunica al Parlamento, con  apposito  documento,  dati
statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di
regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del  28
febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per  volumi  d'importo,
al numero dei  soggetti  coinvolti,  con  indicazione  dei  Paesi  di
provenienza  delle  richieste  di  rimpatrio  e  regolarizzazione,  e
l'ammontare complessivo delle attivita'  finanziarie  e  patrimoniali
rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione. ))
  3. All'articolo  12  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma
2, i termini di cui all'articolo  43,  primo  e  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, sono raddoppiati.
  2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3  dell'articolo  4
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di  natura
finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo  20  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.».
  4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo,  del  ((
regolamento di cui al )) decreto del Presidente della  Repubblica  31
maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010  il  termine  entro  il
quale gli studi di settore devono essere  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31  marzo
2011.
  (( 4-bis. All'articolo 182 del codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420» sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 31 luglio 2009»;
  b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole:  «1°  maggio  2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009».
  5. Il termine in materia di accesso  ai  servizi  erogati  in  rete
dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti  diversi  dalla  carta
d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi,  di  cui
all'articolo 64, comma 3, del codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31
dicembre 2010.
  5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni  2004-2009»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2010».
  5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine  di
cui al primo  periodo  del  comma  8-quinquies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,  come  da  ultimo
prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del  decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31.
  5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi  5-bis
e 5-ter e' autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al
relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno  2010,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
  6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14,  le  parole:  «gennaio  2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno  2010,  con
modalita'  stabilite  di  concerto  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale».
  7. Il termine  di  novanta  giorni  previsto  nei  casi  di  omessa
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e  nei   casi   di
dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 e' prorogato  al  30
aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati  che  intendono
sanare  l'omessa  o   incompleta   presentazione   del   modulo   RW,
relativamente alle disponibilita'  finanziarie  derivanti  da  lavoro
prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme  restando
le  misure  ridotte  delle  sanzioni  previste  per  gli  adempimenti
effettuati entro novanta giorni.
  (( 7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e
2011».
  7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a
48  milioni  di  euro  per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2010,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
  8. Le disposizioni del comma 1  dell'articolo  21  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria  in  favore
degli  esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburanti,   sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
  9. La durata dell'incarico prevista dall'articolo  27  del  decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  650,  per  i
componenti delle commissioni censuarie gia'  nominati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di ulteriori due
anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.
  10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'  disposta,  nei
confronti dei soggetti comunque residenti o aventi  sede  nei  comuni
individuati  ai  sensi  del  comma  2  del  citato  articolo  1   del
decreto-legge n. 39 del 2009,  la  proroga  della  sospensione  degli
adempimenti  e  dei  versamenti  tributari,  nonche'  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
  11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a  100
milioni di euro, si provvede, per lo stesso  anno,  con  quota  parte
delle entrate derivanti dall'articolo  13-bis  del  decreto-legge  1o
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale  fine,  dalla
contabilita' speciale  prevista  dal  comma  8  del  citato  articolo
13-bis, il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  12. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n.  248,  le  parole:  «30  settembre  2007»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «30 settembre  2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
  13.  All'articolo   36,   commi   4-quinquies   e   4-sexies,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  le  parole:  «30
settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1°  ottobre  2010»,
sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
  14. Al  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino  alla  data  di  entrata  in
vigore dei provvedimenti  di  cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2009, la riserva di attivita' di cui all'(( articolo 18  del
medesimo  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  31
dicembre 2010, la riserva di attivita' di  cui  all'articolo  18  del
testo unico di cui al decreto )) legislativo  24  febbraio  1998,  n.
58,».
  (( 14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto  funzionale
ed organizzativo della CONSOB, i contratti a  tempo  determinato  dei
dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.
  14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal  comma  14-bis  si
provvede secondo i criteri, le procedure e con  le  risorse  previsti
dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  e
successive modificazioni, senza alcun onere  a  carico  del  bilancio
dello Stato. ))
  15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e  nel  conto
dei residui nell'ambito della missione «Fondi  da  ripartire»  e  del
programma «Fondi da assegnare», unita' previsionale di  base  25.1.3.
«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094,  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno
finanziario 2009, non impegnate  al  termine  dell'esercizio  stesso,
sono conservate in  bilancio  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di
base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto
dei residui del predetto Fondo.
  (( 15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione
«Fondi da ripartire» e del programma  «Fondi  da  assegnare»,  unita'
previsionale di  base  25.1.3,  «Oneri  comuni  di  parte  corrente»,
capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine
dell'esercizio  stesso,  sono  conservate  in  bilancio  per   essere
utilizzate nell'esercizio successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a ripartire  per  l'anno  2010,  tra  le
pertinenti  unita'  previsionali  di   base   delle   amministrazioni
interessate, le somme conservate nel conto dei residui del  Fondo  di
cui al predetto capitolo 3077. ))
  16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le  parole:  «Per  l'anno  2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le  parole:  «liquido  ed
esigibile,» e' inserita la seguente: «anche».
  17. Il secondo periodo del comma 120 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:  «Per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009
l'opzione per il regime speciale e' esercitata  entro  il  30  aprile
2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo  d'imposta,  anche
nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano  posseduti  nel
predetto termine.».
  (( 17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento  del  dovere  di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia'  prorogato  dall'articolo
28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  e  dall'articolo
41 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  differito  al
31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del  31  dicembre  2008
detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti
fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il  superamento
del limite derivi da operazioni di concentrazione tra  banche  oppure
tra investitori, fermo restando che tale  partecipazione  non  potra'
essere incrementata. ))
  18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di  beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42,
nonche'  alle  rispettive  norme  di  attuazione,  nelle   more   del
procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio
delle  concessioni  di  beni  demaniali   marittimi   con   finalita'
turistico-ricreative,  da  realizzarsi,  quanto  ai  criteri  e  alle
modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel  rispetto  dei
principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche'  in  funzione
del superamento del diritto di insistenza  di  cui  all'articolo  37,
secondo comma, secondo periodo,  del  codice  della  navigazione,  il
termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in scadenza ((  entro  il  31  dicembre
2015 )) e' prorogato fino a tale data, (( fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 03, comma  4-bis,  del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494.  All'articolo  37,  secondo  comma,  del  codice  della
navigazione, il secondo periodo e' soppresso. ))
  19. All'articolo 3, comma 112, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni, le parole: «Per  l'anno  2008»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Per  l'anno  2010»  e  le  parole:  «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
  20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio  nel  conto  dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  (( 20-bis. Ai fini  della  partecipazione  alle  trattative  per  i
rinnovi  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  relativi  agli  anni
2010-2012,  si   fa   riferimento   alla   rappresentativita'   delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base  ai
dati   certificati   per   il   biennio    contrattuale    2008-2009.
Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle
condizioni  previste  dall'articolo  43,   comma   3,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per  la  sottoscrizione  dei
contratti, la  media  tra  dato  associativo  e  dato  elettorale  e'
rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base
dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
  20-ter. All'articolo  65,  comma  3,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole da: «, ai  sensi  dell'articolo  43»
fino alla fine del periodo sono soppresse;
  b) al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente,» e' soppressa.
))
  21. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,  n.  42,
le  parole:  «Con  specifico  decreto  legislativo,  adottato»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «Con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,
adottati».
  22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul  Fondo  per
la  tutela  dell'ambiente  e  la  promozione   dello   sviluppo   del
territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto  2008,  n.  133,  sono  conservate  in  bilancio  per   essere
utilizzate nell'anno 2010.
  23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi
di finanza  pubblica  recati  dal  comma  22,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di  euro  per  l'anno
2010 e 14  milioni  di  euro  per  l'anno  2011,  del  fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  (( 23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al secondo periodo, la parola:  «gennaio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «marzo»;
  b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere
dal 1° gennaio 2011,»;
  c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: «A decorrere
dal 1° gennaio 2010,» e le parole: «entro il 31 dicembre  di  ciascun
anno» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente»;
  d)  dopo  il  decimo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   «Gli
stanziamenti alle  singole  amministrazioni  per  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario  2011,  non  potranno  eccedere  gli  importi   spesi   e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
  23-ter. Per consentire la  prosecuzione  dei  relativi  interventi,
nell'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  nella
colonna «Intervento», dopo la voce: «legge 31 gennaio  1994,  n.  93»
sono inserite le seguenti:
  «legge 21 marzo 2001, n. 73;
  decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
  articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  8  aprile  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004».
  23-quater. Il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze
contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni  di  cui
alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n.  481,  e  31
luglio 1997,  n.  249,  rispetto  a  quanto  precedentemente  versato
all'INPS, e' prorogato al  1°  luglio  2010,  senza  applicazione  di
interessi   o   sanzioni   per   il   periodo   pregresso.   Ciascuna
amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri  a  carico
della finanza pubblica e del personale dipendente.
  23-quinquies.   Al   fine   di   assicurare   l'adeguamento    alle
corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste  stabiliti,  a
decorrere dal 1° marzo  2010,  nel  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) al punto 12, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»;
  b) al punto 13, alla voce: «gasolio», le parole: «euro 302,00» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 330,00»;
  c) al punto 16-bis, alla voce: «Carburanti per motori», le  parole:
«Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri» sono sostituite dalle seguenti:
«Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri».
  23-sexies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 4.100.000 euro per
l'anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2011.
  23-septies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 340.000  euro  per
l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
  23-octies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 160.000  euro  per
l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.
  23-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70,  comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata
dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata
di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.400.000 euro a  decorrere
dall'anno 2011.
  23-decies. All'onere derivante  dai  commi  23-sexies,  23-septies,
23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2010 e a euro
9.000.000 a decorrere dall'anno 2011,  si  provvede,  quanto  a  euro
4.600.000 per l'anno 2010 e a euro 5.600.000  a  decorrere  dall'anno
2011,   mediante   utilizzo   delle   maggiori   entrate    derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui  al  comma  23-quinquies,
lettera c); quanto  a  euro  2.000.000  per  l'anno  2010  e  a  euro
2.400.000 a decorrere dall'anno 2011, mediante utilizzo dei  risparmi
di spesa derivanti dall'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 23-quinquies, lettere a) e b).  A  tal  fine  le  dotazioni  di
bilancio relative al programma di spesa 1.5  «Regolazioni  contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 sono  ridotte
dei corrispondenti importi. All'onere residuo, pari  a  1.000.000  di
euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno  2013
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244,  e   per   l'anno   2012   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  23-undecies. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio  2009,  n.
88, relativamente alla  direttiva  2008/118/CE,  relativa  al  regime
generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si
interpreta nel senso che il  termine  di  scadenza  della  delega  e'
quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.
  23-duodecies. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, le parole: «per un triennio» sono sostituite dalle  seguenti:
«per sei anni».
  23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto  di  sciopero
di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in  carica
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, si applica il termine di durata in carica  disposto
ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con  decorrenza
dalla stessa data.
  23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione  delle
procedure di riparto delle somme relative al  5  per  mille  inerenti
agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al  30  aprile
2010:
  a)  il  termine  per  l'integrazione  documentale   delle   domande
regolarmente   presentate   dai   soggetti   interessati   ai   sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio 2006, dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell'articolo  1  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio  2006,
n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;
  b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive,
ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  2  aprile  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16  aprile  2009,  per  le  associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute ai  fini  sportivi  dal  CONI,
individuate dal medesimo decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 2 aprile 2009,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  16  aprile  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.
  23-quinquiesdecies.  Fino  al  31  dicembre  2010  si  applica   la
disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera  b),  numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa  alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte  di  cassazione.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della  presente  disposizione,
valutati in euro  800.000  per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante
riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1  di  cui
all'articolo 2, comma 250, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare
a favore del Ministero della giustizia.
  23-sexiesdecies. All'articolo 1,  comma  17,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di  documentazione,  di
studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle  attivita'
indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31  dicembre
2009, n. 196».
  23-septiesdecies. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo  le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2005»  sono
inserite le seguenti:  «anche  a  seguito  di  accertamenti  in  sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio  2010  dei
relativi procedimenti pendenti».
  23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 e' prorogato il termine  per
l'adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:
  a) l'integrazione di 8.000.000 di euro a favore del  fondo  per  la
protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
luglio  1991,  n.  195,  per  la  tempestiva  adozione  delle  misure
occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell'ultimo anno;
  b) la  prosecuzione  della  partecipazione  del  CONI  nonche'  del
Comitato italiano paraolimpico  agli  eventi  previsti  dall'articolo
7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
autorizzando   conseguentemente   la   spesa    per    l'anno    2010
rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;
  c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez)  di  cui
al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  285,  delle  occorrenti
risorse, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2010, per  la  prosecuzione
delle relative attivita' di formazione;
  d) fino al 31 dicembre 2011 l'applicazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi  ispettivi  del
Ministero    dell'economia    e    delle    finanze,     autorizzando
conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011;
  e) che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale  per
le nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37  della  legge  23  luglio
2009, n. 99, e  comunque  fino  al  31  dicembre  2010,  al  fine  di
garantire  il  controllo  sulla  ordinaria  amministrazione  e  sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali, il collegio  dei  revisori
dei conti gia' operante in seno all'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e l'ambiente  -  ENEA,  soppresso  ai  sensi  del  medesimo
articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino  alla  nomina
del nuovo organo di controllo dell'Agenzia;
  f)   l'incremento   di   7.200.000    euro    per    l'anno    2010
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  70,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  come  determinata  dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  23-noviesdecies. All'onere  derivante  dal  comma  23-octiesdecies,
pari a 30.670.000 euro per l'anno 2010 e a  70.000  euro  per  l'anno
2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l'anno 2010, mediante
riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di  spesa  delle
leggi permanenti di natura corrente  e,  quanto  a  70.000  euro  per
ciascuno degli anni 2010 e 2011,  mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307.
  23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  all'articolo  2,
comma 89, la parola: «dodici», ovunque ricorre, e'  sostituita  dalla
seguente: «due». ))
                               Art. 2
           Proroga di termini in materia di comunicazione,
             di riordino di enti e di pubblicita' legale
  1. Al fine di contribuire alle  iniziative  volte  al  mantenimento
della  pace  ed  alla  realizzazione  di  azioni   di   comunicazione
nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan,  e'
autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana  S.p.A.
e la NewCo RaiInternational, a valere sulle risorse  finanziarie  del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il  limite
massimo di euro 660.000.
  2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in  campo
radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e  la  Repubblica  di  San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato  ad  assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio  della  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri,  la  prosecuzione  della  fornitura  dei
servizi    previsti    dalla    apposita    convenzione    con     la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., (( nel limite massimo di  spesa
gia' previsto per la convenzione a legislazione vigente. ))
  3. E' autorizzata la spesa di 9,9  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2010 e 2011  per  la  proroga  della  convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico  e  il  ((  Centro  di  produzione
S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma  1,  della  legge  11  luglio
1998,  n.  224.  ))  Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2010-2012,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo  Umbro-toscano  cessa
entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma
1, del  decreto-legge  22  ottobre  2001,  n.  381,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001,  n.  441,  e  successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominato
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali in data 20  novembre  2009,  di  garantire  la  continuita'
amministrativa del  servizio  pubblico,  nonche'  la  gestione  e  la
definizione  dei  rapporti  giuridici  pendenti  sino   all'effettivo
trasferimento delle competenze al soggetto costituito  o  individuato
con provvedimento delle  regioni  interessate,  assicurando  adeguata
rappresentanza  delle  competenti  amministrazioni  dello  Stato.  Al
termine della procedura liquidatoria,  il  Commissario  e'  tenuto  a
presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla  relazione
sull'attivita' svolta. (( Dal  differimento  del  termine  ultimo  di
durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente,  non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  4-bis. Al  fine  di  assicurare  le  agevolazioni  per  la  piccola
proprieta' contadina, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2010, gli atti  di  trasferimento  a  titolo  oneroso  di  terreni  e
relative  pertinenze,  qualificati  agricoli  in  base  a   strumenti
urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori  diretti
ed  imprenditori  agricoli  professionali,  iscritti  nella  relativa
gestione  previdenziale  ed  assistenziale,  nonche'  le   operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di  servizi  per  il  mercato
agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte  di  registro
ed ipotecaria nella  misura  fissa  ed  all'imposta  catastale  nella
misura  dell'1  per  cento.  Gli  onorari  dei  notai  per  gli  atti
suindicati sono ridotti alla  meta'.  I  predetti  soggetti  decadono
dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi  cinque  anni  dalla
stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano
di coltivarli  o  di  condurli  direttamente.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni di cui  all'articolo  11,  commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo 18 maggio  2001,  n.  228,  nonche'  all'articolo  2  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.
All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma,  pari  a  40
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo  delle
residue   disponibilita'   del   fondo   per   lo   sviluppo    della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27
ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato. ))
  5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,  le
parole: « 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: «  ((  1°
gennaio 2011 )) ».
  6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis,
del  decreto-legge  3  novembre  2008,  n.   171,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' prorogato  al
31 dicembre 2010.
  7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a
204.000 euro per l'anno 2010,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma
3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.  244,  e  successive
modificazioni.
  (( 7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 1, alinea, le parole: « ivi inclusa la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, » sono soppresse;
  b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «  In
considerazione delle  esigenze  generali  di  compatibilita'  nonche'
degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura  il  conseguimento  delle  economie,  corrispondenti  a  una
riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per  cento  della
dotazione di livello dirigenziale generale  e  al  15  per  cento  di
quella di livello  non  generale,  con  l'adozione  di  provvedimenti
specifici del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   303,   e   successive
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei  principi
di cui al presente articolo ».
  7-ter. All'onere conseguente al  minor  risparmio  derivante  dalle
disposizioni di cui al comma 7-bis,  quantificato  in  2  milioni  di
euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa,
di pari importo, di cui all'articolo 1, comma  724,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133.))
  8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
  (( 8-bis. In considerazione di  quanto  previsto  al  comma  8,  le
amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  all'esito  della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto  articolo
74, provvedono, anche con le  modalita'  indicate  nell'articolo  41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
  a) ad apportare, entro il 30 giugno  2010,  un'ulteriore  riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo
74;
  b) alla rideterminazione delle dotazioni  organiche  del  personale
non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
articolo 74.
  8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con
le modalita' indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo  periodo,
del decreto-legge n. 112 del 2008.
  8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto  a  quanto
previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010  e'  fatto  comunque
divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano
ad essere esclusi dal predetto divieto  gli  incarichi  conferiti  ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.  Fino  all'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni  organiche  sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla
predetta data.
  8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a
8-quater le amministrazioni che abbiano subito  una  riduzione  delle
risorse ai sensi dell'articolo 17,  comma  4,  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e del comma  6  del  medesimo  articolo  17,  il
personale amministrativo operante presso gli  Uffici  giudiziari,  il
Dipartimento della protezione  civile,  le  Autorita'  di  bacino  di
rilievo  nazionale,  il  Corpo   della   polizia   penitenziaria,   i
magistrati, l'Agenzia italiana del  farmaco,  nei  limiti  consentiti
dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza,
delle Forze armate, del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e
quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma  1,  del  citato
decreto legislativo n. 165 del 2001.  Restano  altresi'  escluse  dal
divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17,  comma  7,
del  decreto-legge  1o  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le  assunzioni  del
personale  dirigenziale  reclutato  attraverso  il   corso   concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12  dicembre  2005,  n.
269, ai sensi del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,   da   effettuare   in   via   prioritaria
nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali.  Le  disposizioni
di cui ai commi 8-bis e 8-quater si  applicano,  comunque,  anche  ai
Ministeri.
  8-sexies. Restano ferme  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
limitazione delle assunzioni.
  8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo,
e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78  del  2009,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A  decorrere  dal  1°
gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del
citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del  2009,  sono
ridotte definitivamente.
  8-octies. All'articolo 42-bis,  comma  2,  penultimo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  le  parole:  «31
marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010».
  8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10  marzo  2009  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo  42-bis
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2009,  n.  14;  per  tali
violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis
al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente  al
30 settembre e al 10 marzo 2010.
  8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990,  n.
146, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche» sono  aggiunte
le seguenti: «o di altri organismi di diritto pubblico». ))
                               Art. 3
    Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
  (( 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «fino al 31  dicembre  2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2010».
  1-bis. Fino al 30 aprile 2010 e' autorizzato, ai sensi della  legge
24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di
consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2008,  n.   133,   la   prosecuzione   delle   attivita'   di
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse  attivita'
degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari  a
3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede  mediante  riduzione  del
Fondo  di  riserva  per  le  autorizzazioni  di  spesa  delle   leggi
permanenti di natura corrente. ))
  2. All'articolo 4, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  27
gennaio 2009, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
marzo 2009, n. 26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite  le
seguenti: «e 2010».
  3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
  4. (( (Soppressa). ))
  5. E' prorogato sino al completamento degli interventi  e  comunque
sino al 31 dicembre 2011 il termine,  fissato  al  31  dicembre  2009
dall'articolo 6-bis del  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,
per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili  dalle
leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e  148,  per  l'istituzione  degli
uffici  periferici  dello  Stato  ed  assegnate   alle   contabilita'
speciali, intestate ai commissari delle province  di  Monza  e  della
Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti
incaricati di  completare  gli  interventi  relativi  all'istituzione
degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.
  6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, le parole: «31 dicembre  2009»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
  7. Al comma 4-bis dell'articolo 1  del  decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: «si applicano alle  promozioni  da  conferire
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sono sostituite  dalle
seguenti: «si applicano alle promozioni da conferire  con  decorrenza
successiva al 31 dicembre 2012».
  8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo,  della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi  delle  spese  per  le  consultazioni  elettorali   svoltesi
nell'anno 2008 e' differito al trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le  quote
di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta
presentata in applicazione del presente  comma  sono  corrisposte  in
un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza
del predetto termine e l'erogazione delle successive quote  ha  luogo
alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno
1999, n. 157, e successive modificazioni.
  (( 8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni,  dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: «La carta d'identita' puo' altresi' contenere l'indicazione
del consenso ovvero del diniego della  persona  cui  si  riferisce  a
donare i propri organi in caso di morte». ))
                               Art. 4
             Proroga di termini in materia di personale
                   delle Forze armate e di polizia
  (( 1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo  12  maggio
1995, n. 196, la parola: «quindici»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«venti».
  1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12  maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «Fermi  restando
i concorsi gia' banditi alla data del 1° marzo 2001,» sono sostituite
dalle  seguenti:  «Al  termine  del   regime   transitorio   di   cui
all'articolo 35, comma 1,». ))
  2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  le
parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
  3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010 » sono sostituite
dalle seguenti: «dal 2012»;
  b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «fino all'anno 2009» e «dal
2010»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle   seguenti:   «fino
all'anno 2011» e «dal 2012»;
  c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 2011».
  4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo  6-bis  del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e' prorogato al 31  gennaio  2010.
Le immissioni in servizio permanente ivi  previste  sono  effettuate,
nell'anno 2010, nel  limite  del  contingente  di  personale  di  cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e
successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo
3, comma 93, della stessa legge n.  244  del  2007,  con  progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
  5. L'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 ottobre  2000,  n.  298,  e'  differita  al  31
dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate  al  31
ottobre  2009.  Conseguentemente,  nel  citato  periodo   i   tenenti
colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei  carabinieri  da  valutare
per  l'avanzamento  al  grado  superiore  sono  inclusi  in  un'unica
aliquota di valutazione. Fermi restando i  volumi  organici  previsti
per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero  massimo  di
promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero  delle
promozioni e la previsione relativa agli  obblighi  di  comando  sono
annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31,  comma
14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo  comunque  un
numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali  aventi
almeno tredici anni di anzianita' nel grado, nonche',  per  gli  anni
2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli  ufficiali
gia' valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei  e
non iscritti in quadro.
  6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono  derivare  maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. (( A tal fine le  immissioni
di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell'ambito dei  posti
in organico per i quali l'Amministrazione competente  e'  gia'  stata
autorizzata a effettuare le promozioni. ))
  7. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010.
                               Art. 5
           Proroga di termini in materia di infrastrutture
                             e trasporti
  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010».
  2. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge  3  agosto  2007,  n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre  2007,  n.
160, e successive modificazioni, le parole: «1°  gennaio  2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
  3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
  4.  All'articolo  29,  comma  1-quinquiesdecies,  lettera  a),  del
decreto  legge  30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  le  parole:  «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: « (( 30 aprile 2010 ))
».
  5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27  febbraio  2009,
n. 14, e successive modificazioni, le parole: «Entro  il  termine  di
cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro  il  31
dicembre 2010».
  6. All'articolo 21-bis, comma  1,  del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2010»;
    b) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «L'aggiornamento
della  misura  dei  diritti  decade  qualora  i   concessionari   non
presentino completa istanza di stipula  del  contratto  di  programma
entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.».
  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le  parole:
«meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti:  «con  esclusione
della regolazione tariffaria  dei  servizi  aeroportuali  offerti  in
regime di esclusiva, nonche' dei  servizi  di  trasporto  ferroviario
sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, (( nonche' delle
tariffe postali agevolate,».
  7-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre  2008,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2008,
n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso  abitativo,
le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:  «al
31 dicembre 2010». Alle minori entrate derivanti dall'attuazione  del
presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n.  307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica.
  7-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,  n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2013»;
  b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2013» e le  parole:  «1°  gennaio  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
  c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2013»;
  d) al comma 5, le parole: «1° gennaio 2011» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2014».
  7-quater. La durata in carica del commissario delegato  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 22-sexies del decreto-legge 31  dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, e' prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo  onere,  pari  a
140.000 euro per l'anno 2010,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta
mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  aprile
2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti  di
accesso alla professione di autotrasportatore per  i  veicoli  al  di
sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011,  a
decorrere  dalla  quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009.
  7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo  di
cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo  2009,  n.  55,  in  materia  di
personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo  abbia  termine
alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  all'articolo
292-bis del codice della navigazione  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2010.
  7-septies.  Per  l'anno  2010,  il  termine  di  cui  al  comma   5
dell'articolo  55  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  per  il
versamento  dei  premi  assicurativi  da  parte  delle   imprese   di
autotrasporto di merci in conto terzi, e' differito al 16 aprile.
  7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i  provvedimenti
attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile  2006,  n.  205,
possano  essere  destinate  anche  ad  interventi  di  sostegno   del
trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle
imprese di  autotrasporto  di  merci,  finalizzati  al  miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
  7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo
2, comma 11, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
modificazioni, in materia di sicurezza  degli  impianti  e  sicurezza
operativa dell'ENAV, la disponibilita'  complessiva,  gia'  stabilita
nella misura di 30 milioni di euro, e' estesa al 31 dicembre 2010 per
la parte rimanente di 2,6 milioni.
  7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede  mediante
corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,  come  determinata  dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitivita'  dei
porti nazionali,  con  riguardo  anche  all'attivita'  prevalente  di
transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse  e
dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989,  lettera  c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  e
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si  applicano
con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
  7-duodecies.  Nel  rispetto  delle  finalita'  di  cui   al   comma
7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more
della piena attuazione  dell'autonomia  finanziaria  delle  Autorita'
portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  alle  Autorita'  portuali  e'  altresi'  consentito,
nell'ambito  della  loro  autonomia  di  bilancio  e   nel   rispetto
dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino  ad
un  tetto  massimo  pari  al  doppio  della  misura  delle  tasse  di
ancoraggio e portuale cosi' come adeguate ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  maggio  2009,  n.
107, nonche' in diminuzione fino all'azzeramento delle singole  tasse
medesime.
  7-terdecies. A copertura delle eventuali minori  entrate  derivanti
dall'applicazione  dei  commi  7-undecies  e  7-duodecies,   ciascuna
Autorita' portuale opera una  corrispondente  riduzione  delle  spese
correnti ovvero, nell'ambito della  propria  autonomia  impositiva  e
tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata
illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione  e  al  conto
consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione  delle  disposizioni  dei
commi 7-undecies e  7-duodecies  e  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
                               Art. 6
               Proroga di termini in materia sanitaria
  1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge  3  agosto
2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio  2010»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
  2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale,  secondo
le modalita' di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo  1,  comma  8,  secondo
periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2010.
  3. All'articolo 24, (( comma 1, )) del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, e successive modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
  4. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24  aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1°  gennaio
2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2012».
  5. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1,  primo  periodo,
del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,  n.  31,  e  successive
modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
  6. La disposizione di cui all'articolo 64  della  legge  23  luglio
2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al  comma  5  ((  del
presente articolo, )) e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
  7.  Il  termine  per  lo  svolgimento  delle   attivita'   di   cui
all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
  8. Per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  7  e'
autorizzato  il  finanziamento  di  8  milioni  di  euro   a   favore
dell'Istituto superiore di sanita', per l'anno 2010.
  9. Agli oneri di cui al comma  8  si  provvede  mediante  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  ((  del  Fondo  di  riserva  per   le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ))
come determinata dalla tabella  C  allegata  alla  legge  finanziaria
2010.
  (( 9-bis. E' consentita, fino al 30 giugno 2010,  la  presentazione
del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4,  lettera
c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 110 del  12  maggio
2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della  legge  24  dicembre
2007, n. 247, si interpreta nel  senso  che  gli  atti  di  indirizzo
ministeriale  ivi   richiamati   si   intendono   quelli   attestanti
l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente  alle
mansioni e ai reparti  ed  aree  produttive  specificamente  indicati
negli atti medesimi.
  9-ter. All'articolo  3,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, le parole: «entro ventiquattro mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro trentasei mesi».
  9-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della  legge  5  febbraio
1992, n. 175, e' inserito il seguente: «1-bis. Fino al  coordinamento
legislativo  delle  norme  vigenti  in  materia  di  esercizio  della
professione di odontoiatra, la sanzione di cui  al  comma  1  non  si
applica ai medici che abbiano consentito ai laureati  in  medicina  e
chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale,
l'esercizio dell'odontoiatria anche prima  della  formale  iscrizione
all'albo degli odontoiatri».
  9-quinquies.  In  attesa  del   coordinamento   legislativo   delle
disposizioni gia' vigenti in materia, fino al 31  dicembre  2010,  al
candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge  26
giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto  di  lavoro  dipendente  o
parasubordinato si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  5
della legge 6 marzo 2001,  n.  52,  con  le  modalita'  previste  dal
regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno  1967,  n.  458.  Ai
maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,  pari  a
10  milioni  di  euro  per  l'anno   2010,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per  le  autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura  corrente,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come
determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009,  n.
191. ))
                               Art. 7
             Proroga di termini in materia di istruzione
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo   4-bis,   comma   18,   del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato fino al completamento
delle  procedure  occorrenti  a  rendere   effettivamente   operativa
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,
le parole: "31 dicembre 2009" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2010".
  3. All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, le parole: "31  dicembre  2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2010".
  4.  Il  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e
musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21  dicembre  1999,
n. 508, e'  prorogato  nella  composizione  esistente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto fino al (( 31  dicembre  2010.
))
  (( 4-bis. Al fine di completare l'istituzione delle attivita' negli
istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino  al  31
dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma
13, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto  dei  risparmi
di spesa ivi  indicati  con  riferimento  all'articolo  5,  comma  1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  4-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3  e  4,
del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,  restano  valide
con riferimento all'anno scolastico 2010-2011.
  4-quater. In attesa  della  costituzione  degli  organi  collegiali
territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, e  successive  modificazioni,  il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione e' prorogato, nella composizione  esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino  alla  data
del 31 dicembre 2010. ))
  (( 5. Al fine di  assicurare  la  continuita'  nell'erogazione  dei
servizi di assistenza culturale e  di  ospitalita'  per  il  pubblico
istituiti presso gli istituti ed i  luoghi  della  cultura  ai  sensi
dell'articolo 117 del (( codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
modificazioni,  e  di  consentire  il  completamento  della  relativa
attivita' istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i  beni
e le attivita' culturali, i rapporti comunque  in  atto  relativi  ai
medesimi servizi restano efficaci fino alla  loro  naturale  scadenza
ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle  gare  da  bandirsi
entro il 30 giugno 2010.
  5-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo  3-bis,  comma  2,   del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.  17,  relativo  agli
interventi a favore del comune di Pietrelcina, e' prorogato  per  gli
anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere,
pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni  2010  e  2011,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  riserva  per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
  5-ter. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  al
comma 239, le parole: "entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro
la data del 30 giugno 2010".
  5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell'articolo  15  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  25  gennaio  2008,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11  aprile  2008,
previsto per il triennio 2007-2009, e' prorogato fino al 31  dicembre
2010 nel limite di spesa di 10 milioni euro.  Nelle  regioni  in  cui
sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  86  dell'11  aprile  2008,  ed   hanno   ottenuto   il
riconoscimento dal Ministero dell'interno, e' assegnato  il  relativo
finanziamento. Gli  istituti  tecnici  superiori  hanno  personalita'
giuridica ed  autonomia  amministrativa  ed  accorpano  gli  istituti
tecnici e professionali che ne fanno parte e che  siano  capofila  di
poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall'attuazione del
presente comma, pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  riserva  per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata  alla  legge
23 dicembre 2009, n. 191.
  5-quinquies. All'articolo 1,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
gennaio 2009, n. 1, le parole: "31  dicembre  2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010" )) ».
                               Art. 8
              Proroga di termini in materia ambientale
  1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 13, il termine di cui al primo periodo e' differito al 28 febbraio
2010.
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
13, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2010".
  3. All'articolo 5, comma 2-quater, del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 13, le parole: "entro il 31 dicembre 2009"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2010".
  ((  3-bis.  All'articolo  281,  comma  2,   alinea,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le  parole:  "entro  cinque  anni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro sette anni". ))
  4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo  2006,
n. 161, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro".
  (( 4-bis. All'articolo  4,  comma  1-bis,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  le
parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio
2011".
  4-ter. Il termine previsto dall'articolo 2, comma  7,  del  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28  aprile
2008, e' prorogato al 30 giugno 2010. ))
                               Art. 9
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico
  1. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3,  della  legge  7
agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996,  n.  662,  puo'  essere  prorogata,  per  motivi  di   pubblico
interesse, non oltre il 31  dicembre  2010,  con  una  riduzione  del
cinque per cento delle relative commissioni.
  2. All'articolo 20, comma 4,  del  decreto  legislativo  25  luglio
2005, n. 151, le parole: "31 dicembre  2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2010".
  3. All'articolo  354,  comma  4,  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1o
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, le parole: "e comunque  non  oltre  ventiquattro
mesi dopo il termine previsto dal comma  2  dell'articolo  355"  sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre trenta mesi dopo  il
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
  (( 4. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di cui  al
periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa".
  4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009,  di  cui  all'articolo  26,
comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e  successive
modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2010.
  4-ter. Al comma 9 dell'articolo 4 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 ottobre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", nonche' puo'  avvalersi  degli  enti  fieristici,
senza scopo di lucro, con sede in Lombardia  e  operativi  a  livello
regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati
dagli enti locali interessati, ovvero  delle  persone  giuridiche  da
questi controllate". ))
                               Art. 10
                   Istituti di cultura all'estero
  1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero  di
cui all'articolo 14, comma 6, della (( legge  22  dicembre  1990,  n.
401, )) gia' rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il  1º
gennaio 2010 ed il 30  giugno  2010,  possono  essere  rinnovati  per
ulteriori due anni, anche  in  deroga  ai  limiti  di  eta'  previsti
dall'articolo 168 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18.
                           (( Art. 10 bis
       Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"
  1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in materia di  procedimento  "taglia-enti",  si  interpreta  nel
senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne
gli enti  pubblici  non  economici  con  dotazione  organica  pari  o
superiore  alle  50  unita',   con   esclusione   degli   enti   gia'
espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.
  2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in materia di  procedimento  "taglia-enti",  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) dopo il secondo periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Gli  enti
confermati ai sensi del  primo  periodo  possono  essere  oggetto  di
regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui
al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
  b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  "Sono  soppressi
gli enti pubblici non economici di  cui  al  secondo  periodo  i  cui
regolamenti di riordino, approvati in via  preliminare  entro  il  31
ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il  31
ottobre 2010,  con  esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto  di
apposite previsioni legislative di riordino  entrate  in  vigore  nel
corso della XVI legislatura".
  3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il terzo periodo e' soppresso.
  4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
in materia di semplificazione della legislazione,  il  secondo  e  il
terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:  "Trascorso  il  termine,
eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia  espresso  il
parere, i decreti legislativi possono essere  comunque  emanati.  Nel
computo dei termini non viene considerato il periodo  di  sospensione
estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari". ))
                           (( Art. 10 ter
Modifiche all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al  decreto
                     legislativo n. 286 del 1998
  1. All'articolo 3, comma 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, le parole da: "nel limite" fino a: "precedente" sono  sostituite
dalle seguenti:  "entro  il  30  novembre,  nel  limite  delle  quote
stabilite nell'ultimo decreto emanato". ))
                          (( Art. 10 quater
                   Gestione dei libri genealogici
  1. L'efficacia del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata fino  al
30 aprile 2011 e fino a  tale  data  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici  ed  i
registri anagrafici di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici  e,
in tal senso, il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali puo' esercitare il potere sostitutivo. ))
                        (( Art. 10 quinquies
Proroga del finanziamento delle attivita' di formazione professionale
                             dell'ISFOL
  1. E'  prorogato  al  2010  il  finanziamento  delle  attivita'  di
formazione  professionale  dell'Istituto  per   lo   sviluppo   della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2. ))
                          (( Art. 10 sexies
Differimento  dell'applicazione  di  disposizioni   in   materia   di
                       contributi all'editoria
  1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria e in
attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
  a) per i contributi relativi all'anno  2009  di  cui  ai  commi  2,
2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e
10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge  7  agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo  153  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5 dell'articolo  28  della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai  soggetti  aventi  diritto  non  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  62,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto,  in  presenza  dei
requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento  dell'importo
calcolato secondo i parametri stabiliti dalla  legislazione  vigente.
Tale importo non puo` comunque essere superiore  a  quello  spettante
per l'anno 2008;
  b) ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990,  n.
230, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e successive modificazioni, per i contributi  relativi  all'anno
2009 non si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma
62, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  ed e'  corrisposto,  in
presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per  cento
dell'importo  calcolato   secondo   i   parametri   stabiliti   dalla
legislazione vigente. Tale importo non puo' comunque essere superiore
a quello spettante per l'anno 2008;
  c) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, e successive  modificazioni,  le  parole:  "2007  e  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "2007,  2008  e  2009".  All'articolo  39,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  le  parole:
"all'annualita'  2008"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "fino
all'annualita' 2009". All'articolo  1,  comma  574,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "aumentare su  base  annua  di  una
percentuale superiore a quella del tasso  programmato  di  inflazione
per l'anno di  riferimento  dei  contributi"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "essere  superiori  a  quelli  ammessi  al   calcolo   dei
contributi per l'anno 2008";
  d) per i contributi relativi all'anno 2009, previsti  dall'articolo
3, comma 2-ter, della legge 7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive
modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi  e  diffusi
all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  e
successive modificazioni, nonche' dagli articoli 137 e 138 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
e successive modificazioni, si applica una riduzione del 50 per cento
del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;
  e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non  si
applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7  marzo  2001,  n.  62,
nonche' gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7  agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni,  e  l'articolo  11  della  legge  25
febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi  i
rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello  sviluppo  economico.
Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai  soggetti
di cui agli articoli  11  della  citata  legge  n.  67  del  1987,  e
successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto  1990,  n.  223,  e
successive modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del  1990,  e
successive  modificazioni,   sono   riconosciuti   esclusivamente   i
contributi erogati dal Ministero dello sviluppo  economico  ai  sensi
dell'articolo  10  del  decreto-legge  27  agosto   1993,   n.   323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
  2. In attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  1  e  fermi
restando gli stanziamenti previsti per  le  provvidenze  all'editoria
come determinati dalla Tabella C  allegata  alla  legge  23  dicembre
2009, n. 191, un importo non inferiore  a  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2010 e' destinato al rimborso  delle  agevolazioni  tariffarie
postali del settore dell'editoria. A tal fine, il citato  importo  di
50 milioni di euro per l'anno 2010 e'  immediatamente  accantonato  e
reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalita'.
  3. All'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "o  vengano  editate  da
altre societa' comunque costituite".
  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio  delle
spese relative alle provvidenze per l'editoria  di  cui  al  presente
articolo e riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in  procinto   di   verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni dello stanziamento  di  bilancio
stabilito a  legislazione  vigente,  tenuto  conto  anche  di  quanto
previsto dal presente  articolo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della  propria
autonomia contabile e  di  bilancio,  alla  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria del  maggior  onere  risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di  parte
corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte  nell'ambito
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri».
))
                               Art. 11
                          Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.