Oggetto: Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente l’applicazione dell’art. 72 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102
Allo scopo di dare riscontro a quesiti limitatamente al personale dirigente scolastico, pervenuti anche per le vie brevi, relativamente ad alcuni contenuti della nota di questa Direzione Generale prot. n. AOODGPER.1053 del 29.1.2010, pari oggetto, alla quale si fa riferimento, si rappresenta quanto segue.
Il punto 2) Applicazione comma 7 dell’art. 72, così come il punto 1) non è applicabile al personale dirigente scolastico per il quale la Direttiva n. 94 ha esaurientemente dettato i criteri di applicazione.
Tanto premesso, corre l’obbligo di rammentare che la Legge 23.10.1992, n. 421, riferita alla generalità dei dipendenti civili dello stato, i cui contenuti sono stati integralmente riportati, per il personale della scuola, nel 5° comma dell’art. 509 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, dove è stato previsto il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età, a prescindere da qualunque limite di anzianità contributiva, è stata modificata dall’art. 72, comma 7, della Legge n. 133/2008, la quale merita un’applicazione non automatica e rigida, atteso che bisognerà procedere alla verifica di alcuni elementi, quali innanzitutto l’inesistenza di esuberi nel triennio, l’assenza di contenziosi e valutando l’eventuale esperienza professionale maturata da colui che richiede il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta