Oggetto: Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente l’applicazione dell’art.72 della legge 133 del 6 agosto 2008, come sostituito dall’art. 17, c.35 novies del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Nel comunicare che la Direttiva in oggetto è stata registrata alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2010, Reg. 1, foglio 59, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni:
1) Applicazione comma 11 dell’art. 72 (personale docente, educativo e ATA)
Al punto 2.1 della Direttiva si dispone che la “risoluzione forzosa” del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni non intervenga qualora l’interessato maturi nel periodo di vigenza della normativa citata in oggetto, il diritto al passaggio ad una successiva classe stipendiale.
Poiché tale passaggio avviene, nella gran parte dei casi, dal 1° gennaio di ogni anno e considerato che, per la scuola, la scadenza del 3° anno di vigenza della norma è collocato nel corso dell’ a.s. 2011/2012, si precisa che è ammesso a fruire della deroga anche il personale che transita nella classe stipendiale successiva con decorrenza 1° gennaio 2012.
2) Applicazione comma 7 dell’art. 72
L’istanza di trattenimento in servizio, non oltre il compimento del 67° anno di età, può essere accolta, in assenza di esubero, nel caso in cui gli interessati non raggiungano l’anzianità contributiva di 40 anni, rispettivamente, alla data del 31 agosto 2010 o del 31 agosto 2011.
Nel caso di una anzianità contributiva di 39 anni, il trattenimento in servizio, eventualmente spettante, viene concesso per un solo anno.
Non rientrano nella disciplina della direttiva in oggetto le fattispecie di cui ai vigenti commi 2 e 3 dell’art. 509 del D.l.vo 297/94 la cui applicazione non è stata modificata dalla intervenuta normativa.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA