20 gennaio 7a Camera approva Riordino cicli

La 7a Commissione della Camera, nella seduta del 20 gennaio 2010, esprime parere favorevole con condizioni e osservazioni al Governo su:

Di seguito il resoconto della seduta e le proposte di parere:

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

Atto n. 132.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione – parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento all’ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2010.

Valentina APREA, presidente, informa che sono pervenuti i rilievi della V Commissione bilancio favorevoli alle proposte di parere presentati dalla relatrice. Ricorda come la votazione di oggi è stata preceduta da un ampio e approfondito dibattito corredato da numerose audizioni. Rammenta che nella seduta odierna si è chiamati a votare i tre schemi di regolamento che concretizzano una riforma dell’istruzione secondaria superiore della scuola italiana che ha avuto un’incubazione lunga almeno tre decenni. Sente quindi la responsabilità in quanto presidente e relatrice di essere giunti a un momento solenne su un provvedimento di notevole importanza per la scuola italiana.

Dà quindi la parola ai rappresentanti dei gruppi per le dichiarazioni di voto.

Manuela GHIZZONI (PD) illustrando una proposta di parere alternativo di cui è cofirmataria (vedi allegato 1). Ricorda come la richiesta preminente rispetto a questi articolati parere alternativi è inerente al rinvio di un anno della riforma. Ritiene di aver compiuto valutazioni di merito anche sulla genesi di questi provvedimento, che affondano le loro radici in un atto di carattere economico finanziario. Ricorda infatti come nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, è stato dato impulso dal Governo per raggiungere un obiettivo di razionalizzazione della scuola italiana, obiettivo che la parte da lei rappresentata ritiene configurarsi come in realtà tagli alle risorse: tale a suo giudizio è la cornice in cui si muovono i provvedimenti in oggetto. Ricorda inoltre come il Parlamento nel suo complesso non si sia espresso, come avrebbe meritato la complessità di una riforma dell’istruzione secondaria superiore. Rammenta, infatti, essere mancato un dibattito in Aula essenziale per la valutazione dell’Istituzione che deve portare al sapere, motore di promozione civile e sociale del Paese. Ricorda come già nella discussione nell’ambito del decreto-legge n. 112 vennero stigmatizzate le modalità e criticati i percorsi con i quali si era sviluppata questa delega. Sottolinea come non sia ammissibile che il Governo addossi ogni responsabilità al ritardo del parere emesso dalla Conferenza Stato-regioni. Ricorda come l’interlocuzione con le Regioni venne interrotta anche da parte delle Regioni rappresentanti la maggioranza: ed è per tale motivo che il parere è giunto tardi all’esame della Commissione. Rammenta come i numerosi soggetti auditi abbiano posto molti rilievi ai tre schemi di regolamento. Ritiene non esserci più tempo per varare una riforma, anche se sono stati disposti i rinvii a marzo e ritiene che la scarsità di tempo non potrà non avere effetti nocivi per l’inizio del prossimo anno scolastico. Sottolinea come a questi regolamenti dovranno seguire altri atti ufficiali da attuare: programmi, quadri orari, modalità di valutazione e che questi atti il Consiglio di Stato stesso ha dichiarato dover essere atti di valore normativo. Ricorda altresì una questione inerente gli istituti tecnici che subiranno la riduzione a 32 ore da subito e per gli studenti che si trovano a frequentare la seconda classe per le classi successive seguiranno il percorso scolastico con un orario ridotto. Ritiene che tale accelerazione dei tempi sia di fatto la testimonianza più valida dei provvedimenti come provvedimenti volti al contenimento delle spese. Ribadisce come su questi provvedimenti che hanno l’ambizione di presentarsi come una riforma organica si sarebbe dovuto aprire un ben più approfondito dibattito e ci si sarebbe dovuti porre ben altri obiettivi didattici e metodologici sull’istruzione secondaria nell’epoca della «economia della conoscenza». Ritiene che anche la maggioranza si appresti a varare un parere molto condizionato e ricorda come il gruppo da lei rappresentano non si sia mai sottratto ad una condivisione su importanti questioni di merito. Ricorda, a questo proposito, gli ultimi provvedimenti approvati come l’ANVUR e il riordino degli enti di ricerca e come i deputati del suo gruppo abbiano sempre messo al servizio del Paese le proprie competenze e intelligenze.

Stigmatizza il fatto che il Governo non abbia tenuto conto del possibile accordo politico a cui si era giunti. Sottolinea ancora un volta la possibilità di una riconsiderazione della riduzione dell’orario a 32 ore per quello che riguarda gli istituti tecnici e che questo è stato uno dei motivi per cui il gruppo da lei presentato si è risolto a presentare tre pareri alternativi ai tre schemi di regolamento.

Preannuncia quindi, anche nome del proprio gruppo, il voto contrario alla proposta di parere presentate dal relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda che ci si trova di fronte a un provvedimento importante che rivede l’assetto dell’istruzione secondaria superiore. Una riforma di ampio respiro, infatti, avrebbe dovuto avere come obiettivi primari la semplificazione, l’accordo con le imprese e il diritto allo studio. In realtà, questi provvedimenti nascono inquinati all’origine e avrebbero dovuto avere una discussione ben più ampia. Ricorda come l’origine risieda nella legge n. 133 del 2008 e che non si tratta di tutela del diritto allo studio ma che la risposta data dal Governo è da ricondursi nei termini delle risorse e del personale. Rileva come si tratti di un provvedimento tardivo e come gli istituti scolastici versino in una grande confusione, condividendo quanto detto dal capogruppo del Partito Democratico in merito a un ulteriore rinvio della «riforma», in quanto ritiene non vi siano più i tempi per accogliere la complessità dei provvedimenti oggetto di esame. Ricorda che nelle discussioni passate non siano mancate critiche e che la discussione avvenuta in Commissione e con audizioni non abbia visto protagonisti gli attori principali , al di fuori delle stanze istituzionali: scuole ed anche sindacati.

Sottolinea come questi provvedimenti non centrino gli obiettivi previsti dal Trattato di Lisbona e principalmente il contrasto all’abbandono scolastico. Dà atto alla presidente di uno sforzo fatto nell’articolare un parere che venisse incontro ai rilievi espressi, ai pareri della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato. Non crede che questo parere espresso dalla maggioranza possa trovare condivisione da parte del Governo che ha già deciso sui tre regolamenti e sottolinea come si sia di fronte alla prima «riforma scolastica» dopo la riforma Gentile del 1923. Preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, parere contrario alle proposte di parere presentate del relatore.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2). Condivide gran parte di quanto detto dai colleghi negli interventi precedenti. Aggiunge altresì di essere profondamente dispiaciuta in quanto, a suo giudizio, si è persa una grande occasione, anche per la maggioranza e per il Governo. Ritiene che una riforma debba essere frutto di una responsabilità comune e che questa sia un’occasione mancata per un segnale positivo al Paese sulla scuola. Sottolinea come il suo rammarico sia ancor più profondo, in quanto ritiene si sia andati vicino ad un accordo tra le parti politiche e ritiene che nessuna delle parti politiche presenti si sia accostata a questi provvedimenti con preconcetti. Sottolinea di non addossare responsabilità alla presidente della mancata condivisione politica su tali provvedimenti, ma ritiene di addossare al Governo tale responsabilità per la fretta di dover attuare dei tagli finanziari. Sottolinea altresì negativamente il fatto che non vi sia stato un passaggio in Assemblea per provvedimenti così importanti, ma ricorda che il ministro Fioroni, a suo tempo, fece lo stesso, dimostrando anche lui scarso rispetto per il Parlamento e per l’Aula.

Aggiunge altresì che non ci si trova di fronte alla riforma Moratti, ma che questa è la riforma Gelmini, rivista con le modifiche introdotte da Fioroni. Ritiene importante sottolineare questo passaggio, in modo da non esporre la sua parte politica a critiche di incoerenza. Ricorda come molti hanno continuato a chiedere il rinvio di un anno dell’applicazione della riforma. Ritiene che vi siano stati problemi di metodo e di merito e che ultimamente, i provvedimenti abbiano subìto un’accelerazione eccessiva, aggiungendo altresì che non è possibile varare una riforma di questo genere quando si è a marzo e che tutto ciò avrebbe preferito e meritato un dibattito più approfondito. Sottolinea come trattandosi di risorse sottratte alla scuola e di tagli in quest’ambito sarebbe importante sapere quali di questi fondi verranno poi rinvestiti nella scuola stessa. Sono tutti, esempi, di questioni aperte, forzature che preoccupano e a cui non state date risposte. Dà atto al presidente di tutto l’impegno e del grande lavoro svolto e la ringrazia. Annuncia a nome del proprio gruppo parere contrario alle proposte di parere presentate dal relatore. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Paola GOISIS (LNP) ritiene di dover svolgere solo alcune considerazioni. Sottolinea come, in risposta all’onorevole Ghizzoni, neanche i componenti del gruppo da lei rappresentati si siano mai sottratti alla discussione di merito e alla condivisione di alcuni provvedimenti. Afferma di credere nella buona fede di tutti coloro che lavorano in questa Commissione, in quanto credono nella scuola e quindi non ritiene possibile fare un processo alle intenzioni. Ritiene che la situazione economica a cui si è arrivata e che ha dettato i tagli alla scuola derivano da precise responsabilità forze politiche, che hanno precedentemente governato portando la scuola di fatto ad essere un ammortizzatore sociale. Ricorda come i ragazzi nelle scuole invece di applicarsi nella materie curriculari potevano trovare ore alternative di vario genere che valevano anche come crediti formativi. Ritiene che questa politica precedente sia valida se si pensa alla scuola come ad un «parcheggio» per i giovani. Anche la sua parte politica riconosce, infatti, con dolore che vi sono stati tagli agli orari alle discipline alle classi di concorso, ma sottolinea come per tale motivo si sia fatta parte attiva con il ministero e con la presidente per la salvaguardia della specificità della scuola e della sua dignità. Anche in questo caso ritiene importante non tanto la quantità quanto la qualità dell’insegnamento. Nel preannunciare il parere favorevole del proprio gruppo politico alle proposte di parere presentate dalla relatrice, ribadisce che vigilerà sull’attuazione delle condizioni espresse.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il presidente per aver previsto nella sua proposta di parere la possibilità di acquisire la maturità professionale nelle province autonome di Trento e Bolzano sulla base di una legge provinciale.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia innanzitutto i colleghi dell’opposizione per gli interventi svolti, che indubbiamente hanno portato molti spunti interessanti nella discussione. Trova però strano che non vi è stato il tentativo da parte dell’opposizione di comprendere lo sforzo compiuto dalla maggioranza e dal presidente, al fine di predisporre una proposta di parere che potesse venire incontro a molti importanti rilievi sollevati. In particolare, rileva che non si è tenuto conto del fatto che la proposta di parere presentata contiene molte condizioni e osservazioni e che quindi è stato svolto un lavoro anche molto critico rispetto al provvedimento in esame. Per quel che riguarda quanto detto dalla collega Capitanio Santolini in merito al fatto che la riforma in esame non è la continuazione della riforma Moratti, rileva che è molto difficile stabilire se tale affermazione è esatta o meno, in quanto tra la riforma Moratti e l’attuale riforma ci sono tutta una serie di fatti intermedi. Rileva inoltre che il voto dell’UdC è sicuramente un voto di tipo politico, sottolineando peraltro che è difficile trovare una riforma che possa andare bene a tutti, dato che una riforma comporta sempre qualche lamentela da parte di alcuni soggetti. Ritiene inoltre che il dibattito svolto è stato comunque molto approfondito, che sono state fatte tutte le audizioni necessarie e che sono stati tenuti in considerazione varie questioni poste nel corso dell’audizione; segnala peraltro che non è affatto vero che le indicazioni provenienti dalle audizioni erano univoche. Sottolinea, in conclusione, che con il provvedimento in questione l’opposizione ha perso un’occasione importante al fine di contribuire ad una riforma importante del sistema. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Valentina APREA, presidente e relatore, sottolinea che col provvedimento in esame l’opposizione ha perso un’occasione importante di contribuire al cambiamento della scuola. Si è scelta infatti una «logica elettorale del consenso facile» che non premierà. Ricorda peraltro che il centro-sinistra si è misurato con la riforma degli ordinamenti con i ministri Berlinguer e Fioroni e quindi non ha senso prendere le distanze oggi, dal processo di riforme che conserva aspetti sostanziali delle riforme previste dai suddetti Ministri. Si registra quindi una sconfitta della politica che si è dimostrata incapace di trovare una mediazione sulle quattro differenti riforme (Berlinguer, Moratti, Fioroni e Gelmini), che in dieci anni hanno impegnato il Parlamento. Rileva infatti che al di là dei tagli previsti, che indubbiamente ci sono, ma che si riferiscono al prossimo anno scolastico, si sarebbe dovuto tenere in considerazione il fulcro della riforma che è relativo agli ordinamenti: su tale aspetto non ci può essere dissenso. Esprime inoltre il proprio stupore per il voto contrario del gruppo dell’UDC, rilevando che se è vero che la riforma modifica alcuni aspetti della riforma Moratti, è anche vero che la riforma Moratti risale al 2005 e non si può quindi ignorare che da allora ci sono stati altri Ministri ed altre politiche scolastiche. Segnala altresì che il gruppo dell’UDC aveva condiviso le riforme relative agli istituti tecnici e alla «regionalizzazione» degli istituti professionali. Ritiene pertanto che con il voto contrario i gruppi di opposizione si rendono responsabili di non condividere un percorso che va avanti da dieci anni. Con riferimento a quanto affermato dalla collega Ghizzoni, ricorda inoltre che col Governo Prodi sono state fatte riforme della scuola, approvate in provvedimenti che non sono stati esaminati dalla Commissione cultura e inseriti in provvedimenti che riguardavano altra materia, come ad esempio la legge n. 40 del 2007 «Bersani» che ha reintrodotto l’istruzione tecnica).

Sottolinea che il dibattito svolto in Commissione è stato molto approfondito e rileva che i tagli agli orari nelle classi di passaggio sono stati comunque fatti anche dal Governo Prodi con riferimento agli istituti professionali. Sottolinea inoltre che i tempi per l’attuazione della riforma saranno rispettati e che le misure previste daranno comunque la possibilità di ordinato svolgimento di tutte le attività scolastiche.

Rileva che quantomeno l’opposizione avrebbe potuto condividere la prima condizione della proposta di parere e auspica che d’ora in avanti ci sia meno contrapposizione ideologica e più interesse per i problemi della scuola. Ritiene inoltre che il provvedimento affronta nella giusta ottica il problema delle sperimentazioni.

Conclude inoltre, con l’auspicio che la scuola italiana possa offrire maggiori e più qualificate opportunità di studio e di formazione più lungo dentro un sistema scolastico autonomo.

Ricorda che sono state presentate, da parte dei deputati Pes ed altri e dalla deputata Santolini proposte di parere alternativo. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato 3).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.

Atto n. 133.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione – parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento all’ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2010.

Manuela GHIZZONI (PD), illustrando una proposta di parere alternativo di cui è cofirmataria (vedi allegato 4), solleva la questione inerente gli istituti tecnici, che subiranno da subito la riduzione dell’orario a 32 ore. Ciò comporterà quindi che gli studenti che si trovano a frequentare la seconda classe, dall’anno prossimo si troveranno a seguire il rimanente percorso scolastico con un orario ridotto.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra un proposta di parere alternativo (vedi allegato 5), evidenziando le stesse criticità sollevate dalla collega Ghizzoni. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, presidente, ricorda che sono state presentate, da parte dei deputati Siragusa ed altri e dalla deputata Santolini proposte di parere alternativo. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato 6).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.

Atto n. 134.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione – parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, all’ordine del giorno, rinviato, da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2010.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra una proposta di parere alternativo di cui è cofirmataria (vedi allegato 7).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra una proposta di parere alternativo (vedi allegato 8). Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Paola GOISIS (LNP) lamenta, come ha già fatto nel corso dell’esame, la riduzione dei laboratori, non soltanto di chimica e fisica. Ribadisce a questo proposito, l’esigenza che ci sia un impegno perché vengano risolti gli aspetti evidenziati, riconoscendo le particolarità territoriali di alcune tipologie di scuole. Pensa, ad esempio a quelle carattere enologico, i liutai, i tessili e così via. Preannuncia in ogni caso il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, presidente, ricorda che sono state presentate, da parte dei deputati De Torre ed altri e dalla deputata Santolini proposte di parere alternativo. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato 9).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA considera positivo il percorso sviluppato dalla Commissione, apprezzando gli articolati pareri le cui condizioni e osservazioni saranno recepite dal Governo. Evidenzia, peraltro, il rammarico che la minoranza non abbia colto l’occasione importante di condividere questo percorso.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI PES, GHIZZONI, COSCIA, DE TORRE, SIRAGUSA, DE PASQUALE, BACHELET, DE BIASI, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, RUSSO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento concernente norme sul riordino dei Licei (atto n. 132),

premesso che:

si ritiene urgente avviare nel nostro paese una riforma organica del sistema dell’istruzione nel suo complesso e, in particolare, dell’Istruzione superiore che sia capace di affrontare le sfide del millennio: a) dallo sviluppo esponenziale della conoscenza e delle nuove tecnologie, e del sapere come fattore fondamentale di sviluppo della persona e dell’intera comunità; b) dalla globalizzazione dell’economia e dei sistemi produttivi, profondamente innovati dalle nuove tecnologie, che hanno modificato il mercato del lavoro. Un mercato sempre più flessibile che richiede profili professionali in continua evoluzione; c) dalla crisi finanziaria ed economica che ha duramente colpito il nostro paese che richiede di essere affrontata con una nuova visione strategica e nuove politiche di controllo e di sviluppo sostenibile. Appare , quindi, cruciale ripensare al sistema dell’istruzione e della formazione;

si è rovesciato il rapporto tra istruzione formale e istruzione informale. Prima della rivoluzione della società della conoscenza, il sapere e le informazioni venivano quasi tutte conseguite a scuola, ora che solo il 30 per cento viene acquisito durante il periodo scolastico. È il contesto mediatico, sociale, territoriale, la multimedialità ad egemonizzare il campo della conoscenza. I tempi e i cambiamenti sono rapidissimi e il vecchio sistema educativo non sembra stare al passo con questi fenomeni e rischia di essere sopraffatto. In tal senso, una visione minimalista del cambiamento in corso e la mancanza di un profondo processo riformatore del sistema dell’istruzione può indurre questo esito negativo;

occorre superare l’impianto enciclopedico-nozionistico e affermare un nuovo impianto critico-metodologico, affinché la scuola possa svolgere in questo nuovo contesto in modo adeguato la sua funzione. Gli studi scientifici più recenti mettono sempre più in discussione l’idea di una scuola rigida e solo trasmissiva di saperi e evidenziano come appaia sempre più artificiosa una visione che separi il sapere dal fare, la teoria dalla pratica. È necessario affermare la centralità dell’apprendimento come il coinvolgimento e protagonismo dell’alunno e delle sue potenzialità di acquisizione delle conoscenze, come sintesi tra corpo e mente, tra dimensione cognitiva ed emotiva;

occorre, con la definizione del nuovo ordinamento, ripensare tutti gli aspetti dell’attività scolastica:

la programmazione e la metodologia della didattica;

la promozione dell’innovazione e della ricerca didattica progettata e realizzata in modo integrato tra scuola e università, valorizzando la funzione docente;

una ricerca metodologica che sia finalizzata: ad un coinvolgimento attivo degli studenti, a livello individuale e di gruppo, capace di stimolare le loro potenzialità di apprendimento e la loro creatività; di favorire il superamento della separazione rigida tra lezione frontale e attività laboratoriale; alla definizione dei quadri orari con nuovi criteri e la riprogettazione e organizzazione degli spazi scolastici e delle attrezzature in sintonia con la nuova didattica;

la revisione dei curricoli per adeguarli alla domanda sociale di cultura odierna, in funzione di una pari dignità culturale e fra i diversi saperi (umanistici, scientifici, tecnologici, artistici) e senza fratture tra i diversi cicli scolastici;

la definizione di un piano nazionale, finalizzato a valorizzare la funzione docente con lo sviluppo della loro professionalità attraverso una adeguata retribuzione; la realizzazione di programmi di aggiornamento professionale e che preveda la stabilizzazione del personale precario; la definizione di organici funzionali, una nuova normativa per la formazione di base e il reclutamento e la selezione del personale docente e dei dirigenti scolastici;

l’attivazione di un sistema di valutazione e di autovalutazione delle scuole e del personale;

occorre, inoltre, rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, tra le istituzioni scolastiche, gli enti Locali e le Regioni, integrare le attività scolastiche ed extra-scolastiche e procedere con l’attuazione del titolo V della Costituzione;

occorre, altresì, realizzare un nuovo sistema di educazione e formazione permanente per tutto l’arco della vita;

appare, infine, fondamentale che un processo riformatore di tale portata debba porsi come obiettivo qualificante la corretta attuazione dell’elevamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni così come stabilito dal Governo Prodi, con il DM n. 139/2007 che, adeguandosi alle indicazioni europee e, pur salvaguardando le specificità curriculari dei diversi percorsi, stabilisce che in ciascuno di essi debbano essere presenti i quattro assi culturali dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico-tecnologico. Ciò comporta che i primi due anni dell’istruzione superiore prevedano una formazione di base di ampio e consolidato respiro culturale e che, nei profili di uscita, garantisca il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Senza una chiara definizione delle competenze attese ai 16 anni per tutti, non potrà essere superata la gerarchizzazione culturale e sociale esistente tra i licei, gli istituti tecnici e professionali;

rilevato che nell’ordinamento proposto dal Governo sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento nella quale fosse delineata un’identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo d’istruzione, da cui determinare le identità specifiche;

rilevato che il provvedimento proposto dal Governo definisce un impianto non basato sulle nuove esigenze di educazione e di formazione, ma sulla necessità di rendere operanti i tagli indiscriminati alla spesa per l’Istruzione, definiti con il decreto-legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, e sull’assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali e alla qualità di una riforma che non può, pertanto, fregiarsi di tale titolo;

rilevato altresì che questa logica di riduzione della spesa ha già comportato per l’anno scolastico 2009-2010 l’eliminazione di 11.386 posti di docente, conseguente alle misure di «razionalizzazione» connesse all’aumento del numero degli studenti per classe e alla riconduzione a 18 ore dell’orario delle cattedre di tutte le discipline;

rilevato, inoltre, che alla logica dei tagli di cui sopra, il regolamento in parola determinerà un’ulteriore riduzione di 2580 unità docente più 33 docenti ITP;

rilevato che la riduzione del monte ore, in particolare nel biennio – dove più facile è la riorganizzazione del quadro orario – produrrà la riduzione del personale docente; che l’obiettivo del riordino è funzionale al contenimento della spesa e non all’affermazione di una nuova visione strategica dell’istruzione liceale del Paese; rilevato, altresì, che proprio in questa logica, va letta l’assenza di investimenti e il mancato stanziamento di risorse aggiuntive destinate alla innovazione didattica, alle strutture scolastiche (aule, attività laboratoriale ecc.) e alla formazione del personale docente.

Si stigmatizza che il principio generatore della riforma – contrariamente a quanto affermato dal Ministero – che non risponde alle reali richieste che provengono dalla società contemporanea, di cui sopra, ma riporta in luce l’impianto complessivo dell’istruzione ad una visione di tipo gentiliano. Risulta assente, infatti, una vera rivoluzione di metodo capace di contenere gli elementi indispensabili per una scuola del XXI secolo, quali:

a) la didattica laboratoriale di tutte le discipline tramite il sistema delle compresenze (storia/diritto; Arte/tutte; Lingua straniera /tutte; Linguaggi /tutte);

b) la previsione di spazi di intersezione tra le discipline, progettualità e sperimentazioni, che invece l’Europa ci chiede;

c) l’insegnamento autonomo di Cittadinanza e Costituzione;

d) l’insegnamento autonomo di Linguaggi (Media Education);

e) l’insegnamento almeno quadriennale di Scienze;

pertanto, si reputa necessaria un’attenta revisione dello schema di regolamento e dei quadri disciplinari, al fine di non disperdere la ricchezza diffusa di centinaia di licei (più di un terzo del totale) che da decenni sperimentano esperienze didattiche che hanno prodotto risultati formativi e culturali di eccellenza e conseguito gli obiettivi OCSE PISA in linea con le maggiori scuole europee;

considerato che l’orario medio settimanale sarà di 27 ore nel primo biennio dei primi quattro licei e di 31 nel secondo biennio e nel 5 anno, per i primi 3 licei (32 per il linguistico); 32 per il musicale-coreutico; 34 (prima e seconda) e 35 (terza, quarta e quinta) per l’artistico;

considerato che, appare contraddittoria la previsione per i licei di flessibilità didattiche o curricolari riservate alla scuola, nella quota del 20 per cento al primo biennio e del 30 per cento al secondo biennio, vincolata ad un contingente di organico annuale attribuito, in modo sempre più ridotto, dal Ministero;

considerato che, stando alle ipotesi ora al vaglio, per effetto della riduzione oraria entreranno in sofferenza molte discipline con le relative classi di concorso – pur non essendo queste ultime oggetto del regolamento in discussione – si rileva che, in particolare:

a) La classe 19 A (Discipline giuridiche ed economiche) scompare dai licei linguistici e delle scienze umane e da molte sperimentazioni, mentre l’insegnamento del diritto dovrebbe essere incrementato anche al fine di rendere utile ed effettiva la nuova disciplina «cittadinanza e costituzione» che deve formare cittadini consapevoli;

b) La classe 51 A (Materie letterarie con latino) nel liceo scientifico, nel liceo linguistico (da – 25 a – 50 per cento a seconda dell’organizzazione precedente), nel liceo delle scienze umane (- 8 per cento circa);

c) La classe 50 A (Materie letterarie) nel liceo linguistico e nel liceo delle scienze umane dove, vista la presenza del latino, prevarrà il ricorso alla 51 A;

d) La classe 49 A (Matematica e Fisica) nel liceo linguistico (-15 per cento circa);

e) La classe 45 A (Lingue straniere) nello scientifico (10 per cento circa) e, relativamente alla seconda lingua straniera, nel liceo linguistico (-33 per cento circa);

f) La classe 60 A (Scienze naturali ecc.) nel linguistico e nel liceo delle scienze umane (- 25 per cento circa);

g) Le classi 61 A (Storia dell’arte) e 25 A (Disegno e storia dell’arte) dimezzate nei licei linguistico e delle scienze umane;

h) La classe 36 A (Filosofia, pedagogia, psicologia) e 37 A (Filosofia e storia) nel liceo delle scienze umane (rispettivamente -33 per cento e – 25 per cento);

i) La classe 47 A (Matematica) espulsa dai licei delle scienze umane e linguistici, poiché matematica e fisica diventano disciplina unica già nel biennio;

j) Le classi 18 A (Discipline geometriche ecc.), 21 A (Discipline pittoriche), 22 A (Discipline plastiche) nel liceo artistico;

k) Le classi dalla 3 A alla 10 A (Arti varie) e della tabella D (Laboratori degli istituti d’arte) per la confluenza degli istituti d’arte nei licei artistici;

considerato che la riduzione dei quadri orari colpisce fortemente i licei interessati ai corsi sperimentali, in particolare i più diffusi quali «il Piano nazionale di informatica», la sperimentazione della seconda lingua straniera per l’intero quinquennio nei licei scientifici, il Liceo Scientifico-Tecnologico, senza un’approfondita valutazione dei risultati formativi raggiunti;

considerato che il liceo artistico prevede un numero di ore insufficiente e mal distribuito per le attività artistiche pratiche; che il liceo artistico assorbe di fatto anche gli istituti d’arte, con conseguenze pesanti sulla molteplicità di queste scuole non riconducibili ai tre indirizzi previsti. Gli istituti d’arte dovrebbero, infatti, avere un taglio più professionalizzante ed essere legati di più al territorio, anche per non disperdere il valore degli istituti d’arte del mosaico, del corallo, dell’oreficeria, dell’alabastro, del vetro, del tessuto etc, che costituiscono un patrimonio prezioso per tanti territori;

considerato che il liceo classico, analogamente al liceo artistico, non prevede, al biennio lo studio delle scienze naturali, nonostante tale disciplina sia considerata, nei contenuti, uno dei quattro assi portanti che l’Europa ci chiede come certificazione di competenze alla fine dell’obbligo. Con la fine delle sperimentazioni ci si trova di fronte a un «nuovo» Liceo classico che ci riporta al «vecchio»: infatti in questi licei una percentuale prossima al 100 per cento si studiano le lingue straniere anche nel triennio, per un monte di ore pari a tre ore settimanali; con la riorganizzazione le ore vengono ridotte di una unità su ogni classe, per un totale di cinque nell’intero quinquennio; viene abolito inoltre lo studio dello storia dell’Arte in tutto il quinquennio la cui sperimentazione ha permesso a buona parte dei licei classici italiani una diffusa e approfondita conoscenza del patrimonio artistico del nostro Paese. Anche per il Liceo classico (così com’è previsto per i Licei scientifico e delle scienze sociali) andrebbe inserita l’opzione del «Liceo della Comunicazione» che, rispondendo alla necessità di far vivere l’umanesimo perenne della classicità, attirerebbe in questa sfera anche quella parte di studenti che non se la sentono di frequentare un Classico tradizionale;

considerato che i Licei scientifici tornano alle più vetuste esperienze: ad esempio, quelle delle tre ore di lingua straniera e si pone fine allo studio della seconda lingua comunitaria per tutto il quinquennio, che era stato il fiore all’occhiello delle recenti sperimentazioni;

considerato che il liceo scientifico tecnologico, così come previsto nello schema di regolamento in parola, recepisce solo in parte le caratteristiche peculiari delle attuali sperimentazioni, poiché non sono comprese le attuali ore di didattica di laboratorio. Pertanto è indispensabile una diversa articolazione delle opzioni del liceo scientifico, mantenendo anche nei tecnici la previsione di un’articolazione che riprenda il profilo del vecchio «liceo scientifico tecnologico Brocca» e facendo sì che, nelle confluenze, gli istituti tecnici che attualmente hanno tali sperimentazioni, rilascino il diploma di liceo scientifico tecnologico;

considerato che i Licei linguistici e delle scienze umane, finora costituiti in via sperimentale con orari intorno alle 35 ore, risentiranno maggiormente del limite imposto delle 30 ore. In tali Licei la definizione e distribuzione delle discipline risulta approssimativa: ad esempio matematica e fisica costituiscono una disciplina unica (comprensiva anche di informatica!) diversamente dal classico e dallo scientifico; arte e musica sono alternative e sono distribuite su un’ora alla settimana. Inoltre, in assenza delle sperimentazioni al Liceo Linguistico si studieranno bene solo le lingue straniere, mentre scomparirà una più vasta e solida cultura liceale. Il latino si studierà solo nei primi due anni, pur essendo, quello linguistico, indirizzo dedicato più di altri alla specializzazione dei linguaggi;

valutato negativamente che il Liceo delle Scienze umane, nel suo indirizzo tradizionale è calibrato su un asse Psico – Pedagogico, anziché, come nel resto d’Europa, su un asse Sociale. È un’inutile riedizione del soppresso magistrale con Latino per 5 anni eneppure un’ora di discipline giuridiche ed economiche, materia che pure appartiene all’asse culturale delle scienze umane. La classe 19 A (Discipline giuridiche ed economiche) scompare senza che si sia fatta alcuna riflessione didattica, pedagogica o del mondo dell’impresa o delle professioni. Tuttavia, il ripristino delle ore delle discipline giuridiche ed economiche non deve comportare una ulteriore riduzione di «Scienze sociali e metodologia della ricerca». Nel biennio, manca una disciplina caratterizzante (non è prevista neanche un’ora di scienze sociali) compromettendo, così, l’identità specifica dell’indirizzo. Nel triennio la sottrazione dell’insegnamento della Filosofia ai docenti di materia d’indirizzo (A036) renderà difficile mantenere sincronia e coerenza tra i programmi di filosofia e pedagogia, pur trattandosi dello studio dei medesimi pensatori;

considerato che il liceo Musicale – Coreutico nasconde l’incognita della ricerca e dell’impiego delle risorse. In tal senso o si assume personale nuovo e abilitato o si riqualificano, per riconvertirle, i docenti di educazione musicale e di strumento provenienti dalle scuole medie. Al suo interno è previsto l’insegnamento teorico della musica e della danza, ma assai poco quello pratico, sacrificato dentro le 32 ore massime in cui si articola. Soprattutto in quanto liceo vocazionale, esso risente fortemente del mancato investimento nell’attività laboratoriale e di un rapporto poco chiaro con i Conservatori e le Accademie di danza e altre istituzioni musicali e coreutiche riconosciute. Il tema è quello della formazione e dell’abilitazione all’insegnamento. Si stigmatizza infine la previsione di affrontare un progetto così ambizioso senza nessun investimento;

considerato che gran parte del deficit formativo della scuola italiana è di tipo metodologico e l’insegnamento è ancora in gran parte libresco; bisognerebbe introdurre dovunque la pratica dei laboratori e dell’indagine scientifica. È nel laboratorio infatti, in quanto luogo di ricerca e di indagine critica, che si impara l’analisi e la soluzione dei problemi, l’uso dei modelli e linguaggi specifici, la conoscenza delle strutture sintattiche e logiche delle discipline. Benché nella attività laboratoriale ci siano le condizioni per l’attuazione di modelli didattici funzionali all’apprendimento per competenze, tale pratica purtroppo non riguarda strutturalmente i licei;

considerato che, con un evidente attacco al buon senso, l’avvio della riforma nel 2010-2011 riguarderà oltre alle prime classi anche le seconde. In tal modo, grazie alla contrazione dei quadri orari si otterrà il risparmio previsto; le famiglie, tuttavia, avranno iscritto i propri figli a corsi destinati a cambiare dopo un anno gli assetti curriculari, quadri orari e insegnanti. Così facendo si disattende il diritto degli alunni alla continuità educativa, e si riduce il tempo necessario per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Al riguardo si fa notare che non sono state ancora definite né le «Indicazioni nazionali» né le nuove classi di concorso e che, in assenza delle condizioni funzionali alla sua attuazione, un’ eventuale accelerazione del processo di riforma genererebbe solo ulteriore disagio all’interno della comunità scolastica e rafforzerebbe il convincimento che la riforma dei Licei ha per obiettivo primario il solo contenimento della spesa;

considerato che il Consiglio di Stato, pur avendo espresso parere favorevole al regolamento, ha rilevato che negli articoli riservati ai singoli percorsi liceali è assente un richiamo alle finalità generali e alla sua identità culturale poiché tali percorsi, salvo quello del liceo scientifico, sono diretti genericamente ad «approfondire conoscenza, abilità e competenza»;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali del 29 ottobre 2009;

preso atto del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

considerato che il Consiglio di Stato ha mostrato perplessità sulla istituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, e per la costituzione di un comitato scientifico, poiché detti organismi entrerebbero in conflitto tanto rispetto alla riserva di legge in materia di organizzazione scolastica quanto con il rispetto dell’autonomia scolastica in base alla quale ogni scuola deve poter valutare l’opportunità di istituire tali organi nel loro specifico contesto;

considerato altresì che il Consiglio di Stato ha espresso forti perplessità in merito all’utilizzo di decreti ministeriali non aventi forza normativa, per quanto riguarda la definizione delle indicazioni nazionali inerenti gli ordinamenti, l’articolazione delle cattedre e l’autovalutazione dei percorsi previsti dai regolamenti e che, comunque, ad oggi non sono ancora formalmente definiti i regolamenti con i quali viene disposta la revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell’istruzione liceale. Appare quindi del tutto evidente l’impossibilità di avviare la programmazione della nuova offerta formativa in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2010-2011 poiché non si consente alle famiglie una scelta consapevole dell’indirizzo di scuola più consona ai propri figli;

considerato ancora che in assenza delle definitive disposizioni normative le Regioni non possono, nell’ambito delle proprie competenze, definire gli indirizzi di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2010-2011;

tenuto conto che Il Governo stesso aveva, in fase di discussione della legge finanziaria 2010, riconosciuto la validità di tale richiesta accettando un ordine del giorno, presentato dal Partito democratico, che chiedeva di procrastinare di un anno l’entrata in vigore dei regolamenti,

esprime

PARERE CONTRARIO

sullo Schema di Regolamento in oggetto.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL DEPUTATO CAPITANIO SANTOLINI

La VII Commissione,

visti gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica recante il «Regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei» approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 (Atto n. 132);

visto l’articolo 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2009, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione formulati nella adunanza del 22 luglio 2009, della Conferenza Stato -Regioni promulgato in data 29 ottobre 2009 e del Consiglio di Stato pervenuto il 13 gennaio 2010;

considerato che i docenti e i dirigenti del sistema educativo italiano non sono stati adeguatamente informati e tanto meno sono stati preparati a supportare una revisione ordinamentale, organizzativa e didattica di tali dimensioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

l’entrata in vigore sia procrastinata all’anno scolastico 2011-2012 per permettere ai docenti un adeguato aggiornamento professionale e a famiglie e studenti di essere correttamente informati sui nuovi percorsi riformati;

l’applicazione riguardi solo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado, per procedere gradualmente con un anno di volta in volta;

il testo del documento venga corretto ed integrato con le seguenti modifiche migliorative:

a) rivedere i quadri orari per dare una forte identità ad ogni percorso rafforzando le discipline di indirizzo e l’area giuridico economica.

b) rimodulare il quadro orario del liceo delle scienze umane con riferimento alla possibilità di inserire lo studio di una seconda lingua straniera.

c) rafforzare l’equivalenza qualitativa e quantitativa tra istruzione liceale, tecnica e professionale da ottenere, pur attraverso diverse modalità didattiche, con una attenta dosatura dei piani di studio e l’indicazione di adeguati obiettivi culturali e formativi nei profili in uscita che assicurino l’esplicitazione di un minimo comune denominatore culturale dei diversi percorsi.

d) prevedere passaggi, uscite e rientri tra l’istruzione liceale, tecnica e professionale secondo criteri e procedure in grado di approvarne la compatibilità, l’utilità e la regolarità.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all’esame del Parlamento dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;

rilevata, in particolare, l’opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance delle scuole sulla base di un’organizzazione per dipartimenti e comitati;

premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall’apprendistato fino al terzo livello (dottorati);

considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;

apprezzato il richiamo all’applicazione dell’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario prevedere l’avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l’obbligo di istruzione e l’acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si considera necessario svolgere un’accurata verifica dei quadri orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto-dovere all’istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo. In particolare, occorre valutare l’opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei e di rafforzare ulteriormente, ove necessario, la matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;

4) si ritiene altresì necessario, rispetto all’articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la relativa opzione economico-sociale – la cui attivazione è definita nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa – con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell’area giuridica ed economica;

5) con riferimento al liceo scientifico, l’opzione scientifico-tecnologica – la cui attivazione è definita nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa -, così come formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile all’analoga offerta formativa dell’istruzione tecnica: si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione scientifico-informatica, tenendo conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;

6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale del rapporto tra profili e quadri orari, per verificarne la congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni numeri 3 e 4 del presente parere;

7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;

8 ) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more del processo di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e del riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni previste dall’articolo 13, comma 6, dello schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell’Afam consentito dall’articolo 2, comma 8, lettera g), della medesima legge n. 508 del 1999; ciò, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici, integrandola con la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità di accesso all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche;

10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi: arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo e multimediale; grafica; scenografia, anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d’arte in licei artistici, e tenendo conto dell’esigenza ordinamentale di riconoscere per gli istituti d’arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l’industria e l’artigianato;

11) all’articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere la disciplina delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;

12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza di cui all’allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti;

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 10, comma 6, si ritiene opportuno utilizzare l’espressione «diploma di laurea conseguito in uno Stato dell’Unione europea» invece che «titolo di laurea comunitario»;

b) all’articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

c) all’articolo 13, comma 5, valuti il Governo l’opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all’allegato L;

d) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l’emanazione del decreto ministeriale previsto;

e) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

f) si valuti l’opportunità di consentire l’utilizzo della quota dell’autonomia nei limiti dell’organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell’autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

g) considerato, inoltre, che l’articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell’ambito della complessiva revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso, e che l’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell’assetto dell’istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l’opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l’operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

h) si proceda infine alla corretta indicazione dei seguenti riferimenti normativi e riferimenti interni:

1) all’articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all’articolo 13, comma 11, lettera a), e non all’articolo 13, comma 9, lettera a);

2) all’articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all’articolo 13, comma 11, lettera a) e non al comma 10 del medesimo articolo;

3) al comma 6 dell’articolo 13 il riferimento corretto è al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154» e non al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186»;

4) al comma 9 dell’articolo 13, il riferimento corretto è alla «legge 20 maggio 1982, n. 270» e non alla «legge 20 maggio 1981, n. 270».

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI SIRAGUSA, GHIZZONI, COSCIA, DE TORRE, PES, BACHELET, DE PASQUALE, DE BIASI, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, RUSSO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento concernente norme sul riordino degli Istituti Tecnici (atto n. 133),

premesso che:

si ritiene urgente avviare nel nostro paese una riforma organica del sistema dell’istruzione nel suo complesso e, in particolare, dell’Istruzione superiore che sia capace di affrontare le sfide del millennio, contrassegnato: a) dallo sviluppo esponenziale della società della conoscenza e delle nuove tecnologie, del sapere come fattore fondamentale di sviluppo della persona e dell’intera società; b) dalla globalizzazione dell’economia e dei sistemi produttivi, profondamente innovati dalle nuove tecnologie, che hanno modificato il mercato del lavoro. Un mercato sempre più flessibile che richiede profili professionali in continua evoluzione; c) dalla crisi finanziaria ed economica mondiale, che ha duramente colpito il nostro Paese, e che richiede di essere affrontata con una nuova visione strategica e nuove politiche di controllo e di sviluppo sostenibile. Appare quindi cruciale ripensare al sistema dell’istruzione e della formazione;

si è rovesciato il rapporto tra istruzione formale e istruzione informale. Prima della rivoluzione della società della conoscenza, il sapere e le informazioni venivano quasi tutte conseguite a scuola, ora solo il 30 per cento viene acquisito durante il periodo scolastico. Il campo della conoscenza è egemonizzato dal contesto mediatico, sociale, territoriale, dalla multimedialità. I tempi e i cambiamenti sono rapidissimi e il vecchio sistema educativo non sembra stare al passo con questi fenomeni e rischia di essere sopraffatto. In tal senso, una visione minimalista del cambiamento in corso e la mancanza di un profondo processo riformatore del sistema dell’istruzione può indurre un esito negativo;

in questo nuovo contesto, affinché la scuola possa svolgere in modo adeguato la sua funzione, occorre superare l’impianto enciclopedico-nozionistico e affermare un nuovo impianto critico-metodologico. Le stesse nuove acquisizioni scientifico-neurologiche mettono sempre più in discussione l’idea di una scuola rigida e solo trasmissiva di saperi e evidenziano come appaia sempre più artificiosa una visione che separi il sapere dal fare, la teoria dalla pratica. È necessario affermare la centralità dell’apprendimento come coinvolgimento e protagonismo dell’alunno e delle sue potenzialità di acquisizione delle conoscenze, attraverso la sintesi tra corpo e mente, tra dimensione cognitiva ed emotiva, quindi come cooperazione educativa;

occorre, con la definizione del nuovo ordinamento, ripensare tutti gli aspetti dell’attività scolastica:

la programmazione e la metodologia della didattica;

la promozione dell’innovazione e della ricerca didattica progettata e realizzata in modo integrato tra scuola e università, valorizzando la funzione docente;

una ricerca metodologica che sia finalizzata ad un coinvolgimento attivo degli studenti, a livello individuale e di gruppo, che stimoli le loro potenzialità di apprendimento e la loro creatività; favorendo il superamento dell’organizzazione rigida della lezione frontale, puntando sulle attività laboratoriali, definendo i quadri orari con nuovi criteri, e sulla riprogettazione, strutturazione e organizzazione degli spazi scolastici e delle attrezzature in sintonia con la nuova didattica;

la revisione dei curricula per adeguarli alla domanda sociale di cultura odierna, in funzione di una pari dignità culturale fra i diversi saperi (umanistici, scientifici, tecnologici, artistici) e senza fratture tra i diversi cicli scolastici;

la definizione di un piano nazionale finalizzato a valorizzare la funzione docente attraverso una adeguata retribuzione economica, la realizzazione di programmi di aggiornamento professionale, la stabilizzazione del personale precario, la definizione di organici funzionali, una nuova normativa per la formazione di base e il reclutamento e la selezione del personale docente e dei dirigenti scolastici;

l’attivazione di un sistema di valutazione e di autovalutazione delle scuole e del personale;

occorre, inoltre, rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, tra le istituzioni scolastiche, gli enti Locali e le Regioni, integrare le attività scolastiche ed extra-scolastiche e procedere con l’attuazione del titolo V della Costituzione;

occorre, altresì, realizzare un nuovo sistema di educazione e formazione permanente per tutto l’arco della vita;

appare, infine, fondamentale che un processo riformatore di tale portata si ponga come obiettivo qualificante la corretta attuazione dell’elevamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni così come stabilito dal governo Prodi con DM n. 139/2007 che, in conformità con le indicazioni europee e, pur salvaguardando le specificità curriculari dei diversi percorsi, stabilisce che in ciascuno di essi debbano essere presenti i quattro assi culturali dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico. Ciò comporta che i primi due anni dell’istruzione prevedano una formazione di base di ampio e consolidato respiro culturale e, che, nei profili in uscita, garantisca il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Senza una chiara definizione delle competenze attese a 16 anni per tutti non potrà essere superata la gerarchizzazione culturale e sociale esistente tra licei, istituti tecnici e professionali;

ritenuto che sarebbe necessario realizzare un biennio unitario costruito sui quattro assi fondamentali dei saperi che si concluda con la certificazione dell’obbligo di istruzione;

ritenuto che occorre una diversa definizione e articolazione del biennio, unitario e orientativo, che superi gli steccati di stampo gentiliano e si proponga di offrire pari opportunità ai nostri ragazzi: un segmento che consenta ai ragazzi di comprendere meglio le loro capacità e attitudini favorendo i passaggi da un corso di studi ad un altro senza che nessuno si perda per strada;

rilevato che sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento nella quale fosse delineata una identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo di istruzione dalla quale sarebbero poi discese e definite tre identità/finalità specifiche, e non invece identità/finalità progressivamente riduttive rispetto a quelle dei licei;

rilevato che il provvedimento proposto dal Governo definisce un impianto non basato sulle nuove esigenze di educazione e di formazione bensì fondato sulla esigenza di rendere operanti i tagli indiscriminati alla spesa per l’Istruzione definiti con il Decreto legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008 e sull’assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali e alla qualità della riforma;

rilevato altresì che la logica di riduzione della spesa, in conseguenza delle misure di «razionalizzazione» connesse all’aumento del numero degli studenti per classe e alla riconduzione a 18 ore dell’orario delle cattedre di tutte le discipline, ha già comportato per l’anno scolastico 2009-2010 l’eliminazione di 11.386 posti di docente;

rilevato inoltre che la logica dei tagli di cui sopra, che sottende anche allo schema di decreto recante il regolamento in discussione, comporta un’ulteriore riduzione di 7492 unità docente più 2867 docenti ITP per un totale di 10359 unità;

rilevato che, per i motivi esposti in premessa, la riforma dell’ultimo segmento del percorso scolastico è certamente auspicabile e urgente per offrire ai giovani italiani strumenti atti a metterli in condizione di parità con i loro coetanei del resto del mondo e per renderli capaci di affrontare le sfide di questi anni, resi ancora più difficili da una crisi complessa e ancora molto lontana dal superamento.

Ma una riforma deve partire dall’individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e non da obiettivi di riduzione della spesa.

Quella che ci si propone oggi è invece viziata dai tagli della L. 133/08: il riordinamento dell’istruzione secondaria superiore previsto nei regolamenti in esame viene realizzato nell’ambito della politica di ridimensionamento della spesa per l’istruzione pubblica prevista dall’articolo 64 del decreto legge 112/08 (circa 8 miliardi di euro in tre anni) e in assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali e alla qualità istituzionale della riforma;

rilevato, inoltre, che una nuova scuola, tarata sugli obiettivi, pur enunciati nei regolamenti in esame, dell’Unione Europea, avrebbe bisogno di nuovi stanziamenti, di investimenti mirati soprattutto sulla formazione dei docenti, ma anche sull’organizzazione delle istituzioni scolastiche e sulle attrezzature di cui dovrebbero essere dotate e, che, al contrario, il regolamento in esame prevede financo la riduzione dei laboratori e dei posti di docenti tecnico pratici;

ritenuto che l’identità dell’istruzione tecnica finisce con l’essere circoscritta ad «una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico…», e che quindi nei tre schemi permane e si rafforza quella gerarchia tra percorsi secondari che invece andrebbe superata, considerando i profondi cambiamenti che si verificano giorno dopo giorno sia nel mondo della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche, grazie alle quali la separazione tra lavoro intellettuale e manuale sta sempre più perdendo significato, sia nel mondo della ricerca educativa che non da oggi propone strategie per un insegnare/apprendere in grado di sollecitare e «produrre» soggetti «competenti» anche se condizionati da un milieu socioculturale deprivato;

ritenuto che la costruzione della responsabilità, della capacità di scegliere, della capacità di interpretare, della forza di costruirsi una prospettiva per il proprio futuro possono essere ottenute tanto per «via tecnologica» quanto per «via umanistica», mentre in tal senso lo schema in esame risulta del tutto divergente;

ritenuto che una didattica veramente innovativa dovrebbe prevedere alcune innovazioni strutturali, quali il superamento dell’orario di cattedra ed utilizzazione delle competenze professionali dei docenti secondo criteri diversi rispetto a quelli previsti dalle gabbie delle classi di concorso e degli orari di cattedra;

ritenuto che il fatto che la riforma si applichi anche alle seconde classi degli istituti tecnici appare incomprensibile da ogni punto di vista, tanto meno da quello didattico ed educativo. Tale previsione si fonda solo sulle esigenze di taglio alla spesa pubblica e contrasta con il diritto dei giovani, che quest’anno hanno scelto e cominciato il loro percorso di studi, di proseguire serenamente tale percorso;

ritenuto, altresì, che la riduzione oraria a 32 ore applicata già dal prossimo anno scolastico anche alle terze e quarte negli istituti tecnici, peraltro senza un’indicazione specifica su quali discipline debbano subire tali decurtazioni, costituisce un grave nocumento per gli studenti che hanno già iniziato, e alcuni quasi completato, il percorso di studi, violando il diritto dei ragazzi a concludere gli studi in continuità con il percorso che hanno scelto di intraprendere, e che tale previsione non hanno altra spiegazione se non l’urgenza del MEF di riduzione della spesa;

considerato che la previsione di quote orarie opzionali e della maggiore autonomia delle istituzioni scolastiche, pure condivisibile, deve essere resa possibile e concreta sul piano organizzativo con la previsione di un organico funzionale pluriennale, di cui non vi è traccia nello schema in esame, che, al contrario, vincola la flessibilità didattica e curriculare nei limiti dei contingenti di organico assegnati;

ritenuto che demandare a successiva decretazione, per gli istituti tecnici, le possibilità delle opzioni significa limitare l’autonomia e il radicamento territoriale delle scuole e sottrarre semplificazione e trasparenza all’intera manovra ed è viziato da illegittimità, come segnalato dal Consiglio di Stato;

ritenuto che la riforma degli istituti tecnici è urgente e che ormai la riflessione e l’elaborazione hanno raggiunto un livello di maturazione che solo in parte è contenuto nello schema di regolamento in esame. La Commissione presieduta dal prof. De Toni, insediata dal governo Prodi con l’obiettivo di elaborare una proposta di riforma degli istituti tecnici, che ne valorizzasse il ruolo fondamentale per la promozione sociale e lo sviluppo economico del nostro Paese, ha svolto un pregevole lavoro, ma il Governo, che pure l’ha mantenuta, ha colto solo in modo parziale e limitativo la spinta innovativa che deriva dall’elaborazione della Commissione, minando alle radici tali potenzialità;

ritenuto che nel regolamento sono contenuti aspetti positivi e condivisibili, che sono stati sottolineati nelle audizioni da esperti, associazioni professionali e sindacati:

riduzione e semplificazione degli indirizzi;

l’affermazione che la didattica laboratoriale deve essere la metodologia di lavoro per raggiungere le competenze previste ed espresse secondo la definizione europea EQF per rendere confrontabili i titoli di studio, ma la riduzione delle competenze, delle ore di docenti ITP e di laboratorio vanifica l’affermazione;

i curricoli per competenze come scelta di fondo, anche se a causa della riduzione delle ore, appare debole e incerta l’area comune del biennio;

il richiamo ad un collegamento sistematico con le strutture della ricerca, del mondo produttivo e delle professioni;

il richiamo ad una mirata ed efficace azione di orientamento;

l’affermazione della necessità un ampio uso di stages, tirocini, laboratori e alternanza scuola lavoro;

l’aumento dell’autonomia nel curricolo del secondo biennio e nel V anno, seppure con i rilievi già sottolineati;

la costituzione, nei singoli istituti, dei dipartimenti per sostenere la progettazione educativa e l’integrazione tra le discipline, seppure con i rilievi già effettuati, in particolare sul contrasto con l’autonomia scolastica e con l’esigenza di una riforma della governance complessiva delle istituzioni scolastiche;

la declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze secondo il quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF 2008);

l’introduzione dell’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica nel quinto anno, anche se non si possono tacere i dubbi circa l’effettiva applicabilità di tale indicazione;

ritenuto, però, che sono presenti molti aspetti negativi, oltre a quelli già evidenziati, in diretto contrasto con alcuni di quelli positivi:

l’assenza di risorse umane e finanziarie per le scuole e la formazione dei docenti;

il permanere di terminalità troppo rigide e specialistiche che non consentono di costruire un profilo compatibile con professionalità realmente strategiche;

la riduzione delle ore specie nel biennio;

la riduzione degli orari dei laboratori e delle ore dedicate alla compresenza, nonché delle ore degli insegnanti tecnico-pratici, come sopra evidenziato;

la mancanza di chiarezza sul problema della valutazione e certificazione delle competenze;

l’assenza di un nesso tra area comune e competenze di cittadinanza;

la mancanza di un nesso tra materie del biennio e quelle del triennio;

considerato che non sono stati previsti finanziamenti mirati e piani nazionali di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti scolastici;

considerato che la pratica laboratoriale, indispensabile in modo particolare per l’istruzione tecnica, è messa in discussione dall’eccessivo taglio delle compresenze degli insegnanti tecnico pratici e che, al contrario, i laboratori, nell’impostazione della commissione de Toni, erano fondamentali, mentre il governo ne ha stabilito un taglio del 30 per cento;

considerato che non è prevista la possibilità di attivare insegnamenti facoltativi sui quali gli studenti possano esprimere una scelta;

considerato che il Comitato scientifico dello Schema di regolamento in esame presenta rischi di sovrapposizione con le funzioni di altri organi della scuola – dipartimenti e collegio dei docenti , che andrebbero evitate, e che la sua composizione, in particolare con l’articolazione delle rappresentanze su base paritetica, non trova alcuna fondata motivazione per un organismo a cui si assegnano funzioni consultive e di proposta;

considerato che è necessario affidare alle scuole ogni deliberazione circa l’eventuale costituzione e la composizione del comitato medesimo, così come peraltro sottolineato nel parere del Consiglio di Stato;

considerato che il Comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale, istituito ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 12, oltre che risultare di quasi esclusiva nomina ministeriale e privo di qualsiasi forma di rappresentatività e di garanzia tecnico professionale, sostituisce impropriamente il Comitato nazionale per il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito per le finalità previste dall’articolo 69 della legge 144/99, come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato;

considerato che la valutazione delle competenze e il sistema delle qualifiche (EQF) rende necessaria l’indicazione degli standard di prestazione secondo i quali certificare le competenze e che tale indicazione è assente nello schema di regolamento in esame;

considerato che nei quadri orari di vari indirizzi è inserita la disciplina Scienze integrate con l’accompagnamento delle dizioni Fisica, Chimica, Scienze della terra e Biologia, senza che venga chiarito se si tratti di una nuova disciplina o solo di una nuova denominazione di quelle indicate tra parentesi, peraltro con una consistente riduzione del monte ore complessivo;

considerato che le materie scientifiche dovrebbero avere un ruolo importante nella formazione tecnica, anche alla luce degli obiettivi di Lisbona;

considerato che la disciplina Scienze e tecnologie applicate non può essere inserita nel biennio, in quanto già fortemente caratterizzante del percorso di studio e pertanto non orientativa né propedeutica;

considerato che è necessaria una maggiore caratterizzazione dell’indirizzo Turistico all’interno del settore «Economico», prevedendo la possibilità di differenziare il percorso di studio del perito per il turismo in indirizzi che valorizzino le specificità territoriali: sia articolando i quadri orari in maniera che in ciascun indirizzo si configurino alcune discipline prevalenti, sia offrendo materie opzionali significative rispetto alle realtà regionali. È necessario, inoltre, mantenere le discipline tecnico-pratiche (Pratica d’Agenzia e Conversazione in lingua straniera) che da sempre hanno qualificato l’indirizzo turistico, fornendo agli alunni le indispensabili competenze professionali, le quali devono necessariamente trovare una precisa collocazione nel quadro orario della riforma, anche in forma di compresenza nel secondo biennio e nell’ultimo anno;

considerato che il liceo scientifico-tecnologico, così come previsto nello schema di regolamento dei licei, recepisce solo parzialmente le caratteristiche peculiari delle attuali sperimentazioni, che hanno avuto grande successo, in particolare per l’azzeramento delle ore di laboratorio. Pertanto è indispensabile una diversa articolazione delle opzioni del liceo scientifico, mantenendo nei tecnici la previsione di un’articolazione che riprenda il profilo del vecchio liceo scientifico tecnologico Brocca e facendo sì che, nelle confluenze, gli istituti tecnici che attualmente hanno tali sperimentazioni, rilascino diplomi di liceo scientifico tecnologico;

rilevato che gli schemi di Regolamento degli Istituti Tecnici e dei Licei, e le tabelle di confluenza dei percorsi tecnici e dei percorsi liceali nei nuovi indirizzi tecnici e liceali, comportano la perdita di indirizzi sperimentati con successo dagli Istituti Tecnici per Attività Sociali: in particolare l’indirizzo Biologico (indirizzo liceale) e Generale (indirizzo tecnico); tali Istituti acquisterebbero pertanto esclusivamente il profilo di Istituti di istruzione Superiore, costituiti da indirizzi di tipo tecnico del settore tecnologico e di tipo liceale; al fine di evitare tale situazione si rende necessario stabilire la confluenza dell’indirizzo sperimentale Biologico «Brocca» nel settore Tecnologico – indirizzo Chimico, Materiali e Biotecnologie dell’istruzione tecnica, realizzando un corso di studi che rilascerà un diploma di istruzione tecnica; la confluenza dell’indirizzo Generale dell’ITAS nel settore Tecnologico – Indirizzo Sistema Moda, articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda e la confluenza dell’indirizzo Economo – Dietista dell’ITAS nell’istruzione Tecnica – Settore Tecnologico – indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie;

ritenuto necessario mantenere l’indirizzo di Informatica Gestionale (Programmatori/Mercurio) nel Settore Economico, che può formare esperti in settori di avanguardia come il web design e la programmazione web-oriented. Nel Settore Economico dovessero permanere solo i due indirizzi previsti dal riordino («Amministrazione, Finanza e Marketing» e «Turismo»), i futuri diplomati avrebbero delle competenze e delle capacità informatiche irrisorie e marginali, mentre l’economia punta verso l’e-commerce e l’e-business e che nessuno degli indirizzi proposti nel riordino prevede un percorso capace di fornire le competenze per creare degli esperti in questi importanti ambiti. Le figure in uscita del Settore Tecnologico sono orientate a gestire più l’aspetto hardware e «tecnico-industriale» dei sistemi informatici che a ricoprire funzioni e svolgere mansioni di tipo economico-aziendale e che pertanto sarebbe necessario l’ulteriore indirizzo Informatica gestionale;

ritenuto che l’indirizzo per periti aziendali corrispondenti in lingue estere, avviato in forma di sperimentazione ormai da decenni, costituisce un importante contributo all’attività aziendale e che lo schema in esame cancella tale indirizzo riconducendolo a quello Amministrazione, Finanza e Marketing del Settore Economico;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali del 29 ottobre 2009;

preso atto del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

preso atto del parere del Consiglio di Stato e delle cui condizioni poste, in particolare per quel che concerne i commi 2 e 3 dell’articolo 8: «In entrambi casi la natura dell’oggetto di disciplina suggerisce l’utilizzo di atti aventi forza normativa, sicché appare opportuno eliminare dal testo delle due disposizioni l’inciso «di natura non regolamentare»;

ritenuto quindi che non si possano demandare a un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare la definizione di aspetti che attuano e completano le disposizioni contenute nello schema di regolamento in esame;

ritenuto che il rinvio si rende a questo punto inevitabile, per non far fallire la riforma: presidi, insegnanti e famiglie non hanno ancora certezze sulle caratteristiche della nuova istruzione tecnica e per le scuole sarebbe impossibile avviare la programmazione della nuova offerta formativa in tempo utile per il prossimo anno scolastico;

ritenuto pertanto che le scelte dei ragazzi verrebbero viziate dalla inevitabile confusione che deriverà dalla frettolosa lettura della riforma. Il rinvio a marzo del termine per le iscrizioni fissa una scadenza troppo ravvicinata: per quanto immediata possa essere l’approvazione definitiva del regolamento, l’orientamento non potrà essere efficace e le istituzioni scolastiche non potranno riorganizzarsi per affrontare il nuovo anno scolastico;

tenuto conto che il Governo stesso ha in fase di discussione della legge finanziaria 2010 ha riconosciuto la validità di tale richiesta, accogliendo un ordine del giorno presentato dal partito Democratico, nel quale si chiede di procrastinare di un anno l’entrata in vigore dei regolamenti;

ritenuto pertanto che il rinvio di un anno è indispensabile per non procurare gravissimi danni ai ragazzi e alle famiglie,

esprime

PARERE CONTRARIO

sullo Schema di Regolamento in oggetto.

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133)

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL DEPUTATO CAPITANIO SANTOLINI

La VII Commissione,

visti gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica recante il «Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici» approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 (Atto n. 133);

visto l’articolo 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2009, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione formulati nella adunanza del 22 luglio 2009, della Conferenza Stato -Regioni promulgato in data 29 ottobre 2009 e del Consiglio di Stato pervenuto il 13 gennaio 2010;

considerato che i docenti e i dirigenti del sistema educativo italiano non sono stati adeguatamente informati e tanto meno sono stati preparati a supportare una revisione ordinamentale, organizzativa e didattica di tali dimensioni;

considerato che alcune delle ipotesi proposte suscitano perplessità a causa di scelte di metodo di merito ritenute non pienamente adeguate alle necessità di modernizzazione del sistema educativo e formativo, nel rispetto delle tradizioni culturali del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

il testo del documento venga corretto ed integrato con le seguenti modifiche migliorative:

l’entrata in vigore sia procrastinata all’anno scolastico 2011-2012 per permettere ai docenti un adeguato aggiornamento professionale e a famiglie e studenti di essere correttamente informati sui nuovi percorsi riformati;

l’applicazione riguardi solo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado, per procedere gradualmente con un anno di volta in volta;

il testo del documento venga corretto ed integrato /con le seguenti modifiche migliorative:

a) rivedere i quadri orari per riequilibrare la riduzione di ore delle varie discipline rispetto agli ordinamenti esistenti;

b) dare una forte identità ad ogni percorso rafforzando le discipline di indirizzo;

c) rafforzare l’equivalenza qualitativa e quantitativa tra istruzione liceale, tecnica e professionale da ottenere, pur attraverso diverse modalità didattiche, con una attenta dosatura dei piani di studio e l’indicazione di adeguati obiettivi culturali e formativi nei profili in uscita che assicurino l’esplicitazione di un minimo comune denominatore culturale dei diversi percorsi;

d) puntare a modelli organizzativi quali il campus o i poli formativi che permettano di migliorare il perseguimento delle finalità formative dell’istruzione tecnica e della istruzione professionale incrementando il legame con la realtà economico-produttiva del Paese, di ampliare l’offerta formativa sul territorio ed ottimizzare il riorientamento degli studenti;

e) prevedere passaggi, uscite e rientri tra l’istruzione liceale, tecnica e professionale secondo criteri e procedure in grado di approvarne la compatibilità, l’utilità e la regolarità.

ALLEGATO 6

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all’esame del Parlamento dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;

rilevata, in particolare, l’opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance delle scuole sulla base di un’organizzazione per dipartimenti e comitati;

premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall’apprendistato fino al terzo livello (dottorati);

premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;

considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame;

tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario fissare l’avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l’obbligo di istruzione e l’acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si ritiene necessario all’articolo 6, comma 4, sostituire le parole «diploma di perito», con le parole «diploma di istruzione tecnica», allo scopo di evitare confusioni con l’analogo titolo rilasciato a conclusione degli esami di Stato per l’accesso agli albi dei periti industriali e agrari;

4) all’articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell’allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all’allegato d), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

6) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:

a) appare necessario modificare la denominazione dell’indirizzo «Agraria e agroindustria» in: «Agraria, agroalimentare ed agroindustria», e aggiungere una ulteriore articolazione denominata «Viticoltura ed enologia», anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) si ritiene necessario inoltre modificare l’articolo 8 dello schema in esame, per consentire che l’articolazione di cui alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l’utilizzo del personale attualmente in organico;

c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l’indirizzo «Chimica, materiali e biotecnologie», eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;

d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell’indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», richiamando per questo indirizzo anche il riferimento alle tecnologie del legno e inserendo un’articolazione denominata: «Geotecnica», tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;

7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell’indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing», riguardanti: 1) «Relazioni internazionali per il marketing», allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Erica – attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) «Sistemi informativi aziendali», per raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Mercurio – attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest’ultima articolazione, vanno ripristinate le compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;

8 ) con riferimento agli istituti tecnici di cui all’Allegato C.2, indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;

e con le seguenti osservazioni:

a) si rileva l’esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

b) all’articolo 6, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con quelle «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

c) all’articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all’articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l’opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all’intervento sulle classi di concorso;

e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all’entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l’opportunità di riformulare l’articolo 10, comma 1, come segue: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all’esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l’ultimo periodo.», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole «gli istituti tecnici» all’articolo 191, comma 2;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l’applicazione dell’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell’assetto dei licei;

h) valuti il Governo l’opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 8, rispetto all’ordinamento previgente limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell’orario settimanale delle lezioni;

i) si valuti l’opportunità di consentire l’utilizzo della quota dell’autonomia nei limiti dell’organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell’autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

l) considerato, inoltre, che l’articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell’ambito della complessiva revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso, e che l’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell’assetto dell’istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l’opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l’operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

m) si consideri, ancora, l’opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell’enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici per il turismo e degli istituti professionali per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera;

n) per gli istituti tecnici del settore tecnologico, infine, si valuti l’opportunità di potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell’economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati.

ALLEGATO 7

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI DE TORRE, GHIZZONI, COSCIA, SIRAGUSA, DE PASQUALE, BACHELET, DE BIASI, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, RUSSO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento concernente norme sul riordino degli Istituti Professionali (atto n. 134),

premesso che:

si ritiene urgente avviare nel nostro paese una riforma organica del sistema dell’istruzione nel suo complesso e, in particolare, dell’Istruzione superiore che sia capace di affrontare le sfide del millennio contrassegnato: a) dallo sviluppo esponenziale della società della conoscenza e delle nuove tecnologie e del sapere come fattore fondamentale di sviluppo della persona e dell’intera comunità; b) dalla globalizzazione dell’economia e dei sistemi produttivi profondamente innovati dalle nuove tecnologie, che hanno modificato il mercato del lavoro. Un mercato sempre più flessibile che richiede profili professionali in continua evoluzione; c) dalla crisi finanziaria ed economica mondiale che ha duramente colpito il nostro paese e che richiede di essere affrontata con una nuova visione strategica e nuove politiche di controllo e di sviluppo sostenibile. Appare, quindi, cruciale ripensare al sistema dell’istruzione e della formazione;

si è rovesciato il rapporto tra istruzione formale e istruzione informale. Prima della rivoluzione della società della conoscenza, il sapere e le informazioni venivano quasi tutte conseguite a scuola, ora solo il 30 per cento viene acquisito durante il periodo scolastico. È il contesto mediatico, sociale, territoriale, la multimedialità ad egemonizzare il campo della conoscenza. I tempi e i cambiamenti sono rapidissimi e il vecchi sistema educativo non sembra stare al passo con questi fenomeni e rischia di essere sopraffatto. In tal senso, una visione minimalista del cambiamento in corso e la mancanza di un profondo processo riformatore del sistema dell’istruzione può indurre un esito negativo;

occorre superare l’impianto enciclopedico-nozionistico e affermare un nuovo impianto critico-metodologico affinché la scuola possa svolgere in questo nuovo contesto in modo adeguato la sua funzione. Gli studi scientifici più recenti mettono in discussione l’idea di una scuola rigida e solo trasmissiva di saperi ed evidenziano come appaia sempre più artificiosa una visione che separi il sapere dal fare, la teoria dalla pratica. È necessario affermare la centralità dell’apprendimento come coinvolgimento e protagonismo dell’alunno e delle sue potenzialità di acquisizione delle conoscenze, attraverso la sintesi tra corpo e mente, tra dimensione cognitiva ed emotiva;

occorre, con la definizione del nuovo ordinamento, ripensare tutti gli aspetti dell’attività scolastica:

la programmazione e la metodologia della didattica;

la promozione dell’innovazione e della ricerca didattica progettata e realizzata in modo integrato tra scuola e università, valorizzando la funzione docente;

una ricerca metodologica che sia finalizzata: ad un coinvolgimento attivo degli studenti, a livello individuale e di gruppo, capace di stimolare le loro potenzialità di apprendimento e la loro creatività; a favorire il superamento della superazione rigida tra lezione frontale e attività laboratoriale; alla definizione dei quadri orari con nuovi criteri e alla riprogettazione ed organizzazione degli spazi scolastici e delle attrezzature in sintonia con la nuova didattica;

la revisione dei curricula per adeguarli alla domanda sociale di cultura odierna, in funzione di una pari dignità culturale fra i diversi saperi (umanistici, scientifici, tecnologici, artistici) e senza fratture tra i diversi cicli scolastici;

la definizione di un piano nazionale finalizzato a valorizzare la funzione docente attraverso una adeguata retribuzione, la realizzazione di programmi di aggiornamento professionale, la stabilizzazione del personale precario, la definizione di organici funzionali, una nuova normativa per la formazione di base e il reclutamento e la selezione del personale docente e dei dirigenti scolastici;

l’attivazione di un sistema di valutazione e di autovalutazione delle scuole e del personale;

occorre, inoltre, rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, tra le istituzioni scolastiche, gli enti Locali e le Regioni, integrare le attività scolastiche ed extra-scolastiche e procedere con l’attuazione del titolo V della Costituzione;

occorre, altresì, realizzare un nuovo sistema di educazione e formazione permanente per tutto l’arco della vita;

appare infine, fondamentale che un processo riformatore di tale portata debba porsi come obiettivo qualificante la corretta attuazione dell’elevamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni così come stabilito dal Governo Prodi con il DM n. 139/2007 che, adeguandosi alle indicazioni europee e pur salvaguardando le specificità curriculari dei diversi percorsi, stabilisce che in ciascuno di essi debbano essere presenti i quattro assi culturali dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico-tecnologico. Ciò comporta che i primi due anni dell’istruzione superiore prevedano una formazione di base di ampio e consolidato respiro culturale che, nei profili di uscita, garantisca il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Senza una chiara definizione delle competenze attese ai 16 anni per tutti, non potrà essere superata la gerarchizzazione culturale e sociale esistente tra i licei, gli istituti tecnici e professionali;

occorre cioè dotare, nel corso del biennio dell’obbligo, i ragazzi e le ragazze di un solido, alto e versatile bagaglio di saperi e di competenze che superi l’impianto gentiliano e si proponga di offrire loro pari opportunità; al contempo occorre consentire i passaggi da un corso di studi ad un altro per agevolare la realizzazione delle capacità e delle attitudini di ognuno nell’individuare la futura professione in un mondo del lavoro che richiede e richiederà sempre più flessibilità;

rilevato che nei provvedimenti proposti dal Governo sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento nella quale fosse delineata una identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo di istruzione da cui far discendere le specifiche identità;

rilevato che il provvedimento proposto dal Governo definisce un impianto non basato sulle nuove esigenze di educazione e di formazione bensì fondato sulla esigenza di rendere operanti i tagli indiscriminati alla spesa per l’Istruzione definiti con il Decreto legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008 e sull’assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali e alla qualità di una riforma che, pertanto, non può fregiarsi di tale titolo;

rilevato altresì che questa logica di riduzione della spesa ha già comportato per l’anno scolastico 2009-2010 l’eliminazione di 11.386 posti di docente conseguente all’aumento del numero degli studenti per classe e alla riconduzione a 18 ore dell’orario delle cattedre di tutte le discipline;

considerato che il 28 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di regolamento per il riordino degli Istituti professionali, prevedendo una suddivisione in due settori («servizi» e «industria ed artigianato») ed ogni settore in indirizzi. Per i «servizi»: 5 indirizzi: agricoltura e sviluppo rurale, manutenzione e assistenza tecnica, socio – sanitari, enogastronomia e ospitalità alberghiera, commerciali. Per «industria e artigianato», a partire dal secondo biennio, 2 indirizzi: industria, artigianato;

con riferimento alle scelte generali del riordino e alla ricaduta sulle economie locali:

la proposta va nella direzione di un ruolo sussidiario, sostitutivo o complementare, rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale (di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n 226) e, in questa prospettiva temporanea, la missione di questi istituti rimane non definita e non precisata nei tempi e nell’esito finale, facendo emergere la debolezza del presente riordino;

vi è una riduzione degli indirizzi, con la presenza di una consistente area di insegnamenti generali comuni, che a prima vista pare opportuna e chiarificatrice. In realtà, questa riduzione è utile solo in una visione di formazione a professioni uniformi nel Paese. Gli Istituti Professionali, tuttavia, hanno un’altra «vocazione» che è quella di formare a molteplici professioni radicate nel territorio, professioni di eccellenza in quella data regione, professioni talvolta di nicchia, ma orgoglio del made in Italy. Queste filiere di professioni, nel riordino, vengono accorpate o snaturate fino quasi a dissolverle. Per fare solo alcuni esempi:

il design (finora «tecnico per i servizi grafici pubblicitari») unificato alla professione di tipografo;

l’accorpamento in un unico «laboratorio in servizi enogastronomici e della ricettività alberghiera» di tre indirizzi: cucina, sala bar e ricevimento;

nell’indirizzo «operatore dei servizi sociali» le due discipline musica e disegno accorpate in «laboratori di espressione musicale e grafica» (in questo caso, diventa inevitabile chiedersi se il docente si sarà diplomato al conservatorio o all’istituto d’arte);

l’assorbimento degli istituti d’arte (finora tra gli istituti professionali atipici) nei licei, con la perdita della specificità di tanti territori: lavorazione dell’oro, del corallo, del legno, della ceramica… ;

analoga situazione per l’Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione (attualmente ricompreso tra gli indirizzi atipici) che, in ragione dell’alta specializzazione, con il nuovo assetto perderà la propria peculiarità e specializzazione e che, per contro, dovrebbe poter essere inserito in una filiera (non prevista dal regolamento), quale quella del Cinema e dell’Audiovisivo;

il sostanziale depauperamento in termini di qualità e specificità dell’istituto professionale per tecnico di laboratorio chimico biologico in cui, a partire dall’anno scolastico 2010/2011, verranno cancellate molte ore di chimica e biologia che costituiscono la specificità del percorso professionale;

è completamente assente una valutazione degli indirizzi che conducono a professioni oggi divenute di alta specializzazione tecnica e di valenza non locale, ma nazionale ed europea e che meriterebbero una considerazione sulla ‘natura’ del profilo: se debba rimanere nell’area dell’istruzione professionale, o se, invece, sia di pertinenza dell’istruzione tecnica;

manca, inoltre, del tutto la prospettiva della formazione terziaria non universitaria, chiaramente aperta ai professionali. Si tratta di una visione del settore dell’istruzione professionale al ribasso, quasi un istituto tecnico semplificato, che non ha all’orizzonte l’alta formazione professionale quale contributo forte alla crescita in qualità delle economie locali e alla creazione di nuova occupazione;

con riferimento alla collocazione dei Professionali nell’istruzione secondaria:

il sistema di istruzione proposto non lineare e non integrato tra licei, tecnici e professionali non consente di attenuare progressivamente la visione «gerarchica» del sistema formativo nazionale che rappresenta gli studenti più dotati come coloro destinati ad iscriversi ai Licei e tutti gli altri, secondo uno schema «discendente», distribuirsi negli altri comparti formativi di tipo tecnico e, quindi, professionale: visione «gerarchica» che distorce l’orientamento degli studenti e delle famiglie che, aspirando ad un titolo che ha erroneamente maggior riconoscimento sociale, non tengono conto della reali attitudini causando, di conseguenza, disadattamento nell’indirizzo scelto e quindi dispersione scolastica;

non è evidenziata una sufficiente distinzione dagli istituti tecnici sia nella tabella oraria, sia nel titolo rilasciato, sia nella durata quinquennale senza qualifiche intermedie dopo il terzo o quarto anno (qualifiche intermedie rilasciate invece dalla formazione professionale regionale). Ciò prefigura un sistema di istruzione professionale a geografia variabile nelle regioni italiane;

il ridimensionamento dell’area professionalizzante – che caratterizzava questi istituti e garantiva il collegamento con il mondo del lavoro – snatura il percorso rispetto all’attuale, e lo orienta in senso più teorico, quasi indistinguibile dai percorsi dell’istruzione tecnica;

d’altro canto, tali Istituti professionali statali non potranno neppure rispondere ad esigenze di qualità della formazione professionale che, in alcuni territori, ha già raggiunto standard elevati tali da richiedere al Ministero, al di là dei presenti regolamenti, la qualifica per il quinto anno che apra l’accesso all’Università;

con riferimento alle esigenze degli studenti:

la riduzione delle discipline tecnico-professionali, non valorizza le capacità operative degli studenti e non è, quindi, più in grado di assicurare risposte adeguate alla loro domanda formativa. Un esempio per tutti: nel settore Industria e Artigianato nei primi 3 anni si passa da 36 a 32 ore, con una riduzione assoluta di 396 ore e percentuale dell’11 per cento. L’area d’indirizzo si riduce del 14 per cento nel primo biennio, del 26 per cento il terzo anno, del 20 per cento nei primi 3 anni. In assoluto, in 3 anni si perdono 330 ore di indirizzo, vale a dire l’83 per cento della perdita complessiva;

parimenti, la trasformazione in un percorso quinquennale, al pari dei Licei e degli Istituti Tecnici con conseguente soppressione della qualifica intermedia, non costituirà un’attrattiva per le ragazze e i ragazzi che non intendono affrontare fin da subito, un percorso quinquennale;

questi ragazzi e ragazze non sono ‘deboli’ per definizione, ma in quanto inseriti in percorsi non adatti alle loro attitudini e talenti – e tale si configura questa riforma degli istituti professionali statali – che finora la scuola non è stata in grado di sviluppare sufficientemente scegliendo invece la soluzione di abbassare i livelli, costruendo percorsi teorici sempre più semplificati, che porta alla ghettizzazione culturale;

il riordino degli istituti professionali non contiene, in tal senso, indicazioni di innovazione della didattica, centrata sull’esperienza diretta in ogni disciplina e sulla importanza dei laboratori e dell’apprendimento in situazione (alternanza scuola/lavoro) e dell’apprendimento in service-learning, vale a dire imparare mettendo concretamente a servizio della propria comunità la specializzazione che si sta acquisendo. Tale indicazione pare fondamentale per studenti con esigenze formative e prospettive diverse (da quelle di chi frequenta i Licei e gli Istituti tecnici), per i quali i percorsi non devono essere chiusi, ma interconnessi con tutto il sistema formativo, aperti all’Alta formazione e al passaggio all’Università, diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, con diverse opzioni di conclusione del ciclo scolastico e con un contatto con il mondo del lavoro che vi faciliti l’inserimento, in modo da sviluppare nei giovani un’idea positiva di sé ed una speranza per il proprio futuro;

a riguardo del rapporto con la formazione professionale regionale:

la duplicazione tra «istruzione professionale» statale e «formazione professionale» regionale crea una forte ambiguità tra gli istituti in oggetto e quelli della formazione regionale, tale da non rendere trasparente l’offerta formativa agli studenti, alle famiglie e al sistema economico, come invece avviene in molti altri paesi europei avanzati;

mantenere questa duplicità tradisce la finalità di ancorare questa parte dell’istruzione al territorio, così come voluto dal Titolo V della Costituzione, e la mancata intesa con le regioni sui ruoli e sulle competenze tra Stato ed enti locali in materia di istruzione, produce conseguenze problematiche sia sull’assetto complessivo del sistema che sulla capacità di costituire un percorso formativo di pari equivalenza;

le emergenze economiche, sociali e culturali del Paese, al contrario, oggi richiedono al Parlamento, alle Regioni ed al Governo un impegno più coraggioso e più riformatore, che, in particolare, porti a superare questo dualismo solo italiano;

in particolare, il Governo ha ignorato totalmente il ruolo delle Regioni nel redigere il piano dell’offerta formativa scolastica ed il piano di dimensionamento della rete scolastica, entrambi di competenza regionale. Ma ciò che è più grave, il Governo – agendo in modo unilaterale – non ha aperto un tavolo di concertazione con le Regioni ed, anzi, ha agito senza attendere che si perfezionasse l’accordo quadro in Conferenza unificata;

tale concertazione è essenziale per salvaguardare la ricchezza propria della formazione professionale di esperienze di eccellenza, mediante: varietà di risposte alle diverse e numerose esigenze degli studenti; un consolidato collegamento con il mondo del lavoro; motivazione sociale di molti enti rivolti a ragazzi in difficoltà e a rischio emarginazione, povertà, e reclutamento da parte della criminalità organizzata perché già fuoriusciti dalla scuola;

con riferimento all’obbligo scolastico:

come ricordato in premessa, la legge finanziaria 2007 lo ha elevato dai 14 ai 16 anni attraverso un biennio che garantiva conoscenze culturali adeguate e a tale scopo erano state stanziate risorse dal Governo Prodi. Tali risorse sono state successivamente soppresse dalla 122/08, con l’indicazione che l’obbligo scolastico possa essere adempiuto anche in corsi di formazione professionale, senza la verifica di un adeguato programma di cultura generale nell’offerta formativa;

gli Istituti professionali statali (che offrono certamente tale adeguata istruzione), non potranno risolvere, pur svolgendo un ruolo sussidiario, le carenze della formazione professionale e soprattutto non la incentiveranno nelle regioni in cui non esiste ancora;

in conclusione:

considerato quanto espresso in premessa;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali del 29 ottobre 2009;

preso atto del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

considerato che il Consiglio di Stato ha mostrato perplessità sulla istituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti e per la costituzione di un comitato scientifico, poiché detti organismi entrerebbero in conflitto tanto rispetto alla riserva di legge in materia di organizzazione scolastica quanto con il rispetto dell’autonomia scolastica in base alla quale ogni scuola deve poter valutare l’opportunità di istituire tali organi nello specifico contesto;

considerato altresì che il Consiglio di Stato ha espresso forti perplessità in merito all’utilizzo di decreti ministeriali non aventi forza normativa, per quanto riguarda la definizione: delle indicazioni nazionali inerenti gli ordinamenti, l’articolazione delle cattedre e l’autovalutazione dei percorsi previsti dai regolamenti;

considerato, inoltre, che ad oggi non sono ancora formalmente definiti i regolamenti con i quali viene disposta la revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell’istruzione liceale, tecnica e professionale e quindi appare del tutto evidente l’impossibilità di avviare la programmazione della nuova offerta formativa in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2010-2011 non consentendo così alle famiglie una scelta consapevole dell’indirizzo di scuola più consona ai propri figli;

considerato ancora che in assenza delle definitive disposizioni normative le Regioni non possono, nell’ambito delle proprie competenze, definire gli indirizzi di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2010-2011;

tenuto conto che Il Governo stesso aveva, in fase di discussione della legge finanziaria 2010, riconosciuto la validità di tale richiesta accettando un ordine del giorno, presentato dal Partito democratico, che chiedeva di procrastinare di un anno l’entrata in vigore dei regolamenti;

considerato che, nello specifico, il presente regolamento rivolge il suo riordino ai 1.425 istituti professionali statali, ma non affronta minimamente l’intero settore dell’istruzione professionale, su cui le regioni hanno competenza esclusiva, ma all’interno di norme generali di competenza dello Stato come attesta la Costituzione. Pare, dunque, rilevante che il Ministero svolga questi compiti nazionali generali quali: la formazione dei docenti e le modalità del loro reclutamento, le qualifiche e il loro valore legale uniforme nel Paese (e, in prospettiva, nell’unione Europea); l’esame di stato dopo un eventuale quinto anno per l’accesso all’università; il monitoraggio sui corsi in rapporto al contesto economico e alla dispersione scolastica; il sistema di valutazione per l’istruzione e la formazione professionale; il raccordo con i parametri e le professioni europee;

è attesa come imminente l’approvazione dell’accordo sul Titolo V in Conferenza unificata, essenziale per definire compiutamente i compiti dello Stato e delle Regioni, delle Province e dei Comuni per la scuola italiana;

sulla base di tale accordo, è imprescindibile aprire un tavolo istituzionale di lavoro per realizzare una coraggiosa riforma di questo ramo dell’istruzione, che contenga almeno tre principi:

visione alta, europea, dell’istruzione professionale, attrattiva per i giovani;

legame con le vocazioni e le tradizioni economiche dei territori e con lo sviluppo di nuove politiche di occupazione in ciascuna Regione;

diffusione capillare nel Paese con titoli spendibili in Italia ed in Europa;

per tutto quanto sopra esposto,

occorre aprire un percorso a cui può e deve contribuire il Parlamento, traendo indirizzi per il Governo anche dall’indagine conoscitiva promossa da codesta Commissione nella scorsa legislatura, dai dati dell’indagine ISFOL 2008 e dalle conclusioni della Commissione De Rita presso il Ministero del lavoro;

ritenuto, dunque, che:

il Governo, per la materia dell’Istruzione professionale, debba profondere, congiuntamente al Parlamento e alle Regioni, un impegno maggiore e più riformatore che porti a superare superflui dualismi, ad assicurare un’istruzione equa ed adeguata in tutto il Paese, con pari dignità per tutti i percorsi di studio e, di conseguenza, ad inserire nei livelli essenziali per l’istruzione anche l’intera filiera dell’Istruzione professionale,

esprime

PARERE CONTRARIO

sullo Schema di Regolamento in oggetto.

ALLEGATO 8

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL DEPUTATO CAPITANIO SANTOLINI

La VII Commissione,

visti gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica recante il «Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali» approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 (Atto n. 134);

visto l’articolo 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2009, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione formulati nella adunanza del 22 luglio 2009, della Conferenza Stato -Regioni promulgato in data 29 ottobre 2009 e del Consiglio di Stato pervenuto il 13 gennaio 2010;

considerato che alcune delle ipotesi proposte suscitano perplessità a causa di scelte di metodo di merito ritenute non pienamente adeguate alle necessità di modernizzazione del sistema educativo e formativo, nel rispetto delle tradizioni culturali del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

il testo del documento venga corretto ed integrato con le seguenti modifiche migliorative:

a) Rafforzare l’equivalenza qualitativa e quantitativa tra istruzione liceale, tecnica e professionale da ottenere, pur attraverso diverse modalità didattiche, con una attenta dosatura dei piani di studio e l’indicazione di adeguati obiettivi culturali e formativi nei profili in uscita che assicurino l’esplicitazione di un minimo comune denominatore culturale dei diversi percorsi;

b) Puntare a modelli organizzativi quali il campus o i poli formativi che permettano di migliorare il perseguimento delle finalità formative dell’istruzione tecnica e della istruzione professionale incrementando il legame con la realtà economico-produttiva del Paese, di ampliare l’offerta formativa sul territorio ed ottimizzare il riorientamento degli studenti.

c) Provvedere con distinto regolamento alla riorganizzazione di un numero circoscritto di istituti professionali, nominalmente citati, in considerazione della loro atipicità, della loro storia, della loro alta specializzazione che valorizza le tradizioni di lavoro ed artigianali del Paese.

d) Prevedere passaggi, uscite e rientri tra l’istruzione liceale, tecnica e professionale secondo criteri e procedure in grado di approvarne la compatibilità, l’utilità e la regolarità;

e) Valorizzare la formazione professionale, gestita dalle Regioni, con l’affermazione chiara delle varie offerte formative, anche ai fini dell’orientamento delle famiglie, riconoscendone il ruolo formativo e collocandola anche all’interno del campus e dei poli formativi ed abilitandola, sulla base di chiari requisiti, all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, sino al sedicesimo anno d’età;

f) Istituire una supervisione nazionale che governi l’attuazione del riordino del Istruzione e Formazione Professionale di responsabilità delle Regioni e delle Province autonome affinché vi operino, con funzione primaria, le istituzioni formative accreditate (CFP) ed in funzione sussidiaria e complementare gli Istituti Professionali.

ALLEGATO 9

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all’esame del Parlamento dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;

rilevata, in particolare, l’opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance delle scuole sulla base di un’organizzazione per dipartimenti e comitati;

premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall’apprendistato dal primo livello (qualifiche) al terzo livello (dottorati);

premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario rafforzare ulteriormente l’obbligo di istruzione e l’acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

2) all’articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole «diploma di tecnico», con le parole «diploma di istruzione professionale», allo scopo di evitare confusioni con l’analogo titolo di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale: così, si corrisponderebbe anche alle richieste formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale (qualifiche e anche diplomi professionali);

3) all’articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell’allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;

4) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all’allegato d), in modo da accogliere il criterio di cui al precedente punto 4), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

5) si ritiene necessario ricondurre nel settore Industria e artigianato l’indirizzo «Servizi di manutenzione e assistenza tecnica». Inoltre, occorre prevedere la possibilità di confluenza nel medesimo settore Industria e artigianato, oltreché nei licei artistici, anche degli istituti d’arte, come rappresentato da alcuni istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a carattere artistico;

6) con riferimento all’indirizzo «Servizi socio-sanitari», appare inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per «Ottici» e per «Odontotecnici», come richiesto dal Ministero delle politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di categoria e dagli istituti interessati;

7) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore Industria e artigianato, è necessario prevederne l’integrazione con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli istituti professionali del settore;

8 ) appare necessario, in merito all’indirizzo «Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera», prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;

9) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma all’articolo 6 che stabilisca che nelle province autonome di Trento e di Bolzano, ove previsto dalla legislazione provinciale, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l’esame di Stato di cui al comma 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le medesime province autonome realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d’esame nominate, ove richiesto dalle province medesime, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello Statuto della regione Trentino – Alto Adige, stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;

e con le seguenti osservazioni:

a) si rileva l’esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

b) all’articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all’articolo 8, comma 4, lettera a), valuti il Governo l’opportunità di chiarire il riferimento all’intervento sulle classi di concorso;

e) si valuti inoltre l’opportunità di riformulare l’articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l’abrogazione, come segue: « «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l’esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico»; b) l’ultimo periodo», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole «gli istituti professionali» al comma 2 del medesimo articolo 191;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l’applicazione dell’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell’assetto dei licei;

h) valuti il Governo l’opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 8, rispetto all’ordinamento previgente, limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell’orario settimanale delle lezioni;

i) si valuti l’opportunità di consentire l’utilizzo della quota dell’autonomia nei limiti dell’organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell’autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

l) considerato, inoltre, che l’articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell’ambito della complessiva revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso, e che l’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell’assetto dell’istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l’opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per assicurare la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l’operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

m) si consideri l’opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell’enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e degli istituti tecnici per il turismo;

n) per gli istituti professionali del settore industria e artigianato, appare opportuno potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare le richieste espresse dal Ministero dell’economia e delle finanze;

o) appare opportuno prevedere un nuovo comma all’articolo 8 dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l’offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche – sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale – almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

p) si ritiene opportuno, infine, richiamare la possibilità di ammettere all’esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell’apposito corso di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.