Il DDL 953: una composizione fuori traccia
di Enrico Maranzana
Le norme del disegno di legge sull’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali – versione 6 agosto 2012 – non contengono elementi atti a ammodernare il servizio… anzi!
La sterilità del provvedimento deriva dal fatto che il termine “GOVERNARE”, finalità del dispositivo, è travisato: l’univoco significato, elaborato nei secoli è stato raggirato.
L’art. 1 del DDL circoscrive il campo, oggetto dell’intervento e precisa che “Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi” da concepire “sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche” [art. 2]. Una riformulazione che intorpidisce IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE: la netta linea che separa i poteri politici dai poteri dirigenziali è molto, molto meno visibile rispetto alle formulazioni canoniche, quasi nascosta. Occultamento che appare in tutta evidenza confrontandola, ad esempio, con l’art. 37 del decreto legislativo 150/2009: “Le funzioni di indirizzo e CONTROLLO spettano agli organi di governo, le funzioni di gestione amministrative spettano alla dirigenza”.
Una deformazione voluta? Il comma 3 dell’art. 2, concepito in aperto contrasto con il principio, confermerebbe l’ipotesi.
Anche il comma 4 dell’art. 3, che attribuisce al solo genitore presidente la responsabilità di “fissare l’ordine del giorno” del consiglio dell’autonomia, priva il dirigente scolastico di una leva essenziale per l’esercizio del suo mandato.
Governo e CONTROLLO sono concetti inscindibili: le finalità istituzionali possono essere approssimate se, solamente se si tiene sotto osservazione costante lo stato del SISTEMA, la sua evoluzione e si monitorizza il grado di conseguimento degli obiettivi programmati ai diversi livelli decisionali: i messaggi di ritorno sono indispensabili al miglioramento dell’EFFICACIA del servizio.
L’art. 8 del DDL istituisce “I nuclei di autovalutazione del funzionamento dell’istituto .. dell’efficacia .. anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall’INVALSI”. Il FEED-BACK oltre a non essere previsto è avversato: è abrogata la norma che da mandato al collegio dei docenti di “valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica” [TU 297/94 art. 7 comma 2 lettera d].
Governo, controllo e PROGETTAZIONE sono attività che evolvono in parallelo, sinergicamente.
Il DPR 275/99 stabilisce che l’autonomia “si sostanzia nella PROGETTTAZIONE e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana”.
Dal testo della norma si evincono due pilastri della struttura istituzionale: la dimensione del compito affidato alle scuole è stata riconosciuta e la conseguente complessità è stata aggredita applicando le consolidate tecniche d’abbattimento. Il problema generale è stato scomposto in sottoproblemi, raffinando via .. via per dominare la situazione.
Educazione, formazione, istruzione sono le etichette assegnate ai diversi ambiti d’intervento. Quale il loro contenuto?
L’art. 1 comma a) della legge 53/2003 è risolutivo:
- Lo “sviluppo di CAPACITA’ e di COMPETENZE, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali” esplicita il contenuto dell’attività educativa;
- Il “raggiungimento di elevati livelli culturali” riguarda l’istruzione;
- “l’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europea” indica il contesto rispetto al quale i giovani sono da formare.
Ne consegue che l’autonomia scolastica implica l’orientamento del SISTEMA alla promozione e allo sviluppo delle qualità dei giovani, per il loro ingresso in società; finalità da approssimare attraverso la specificazione dei traguardi che, ai diversi livelli, sono da conseguire.
- Il consiglio dell’autonomia “elabora e adotta gli indirizzi generali” esprimendoli per elencazione sotto forma di COMPETENZE GENERALI;
- Il consiglio dei docenti individua le CAPACITA’ che le competenze generali presuppongono e formula ipotesi per il loro conseguimento;
- I consigli di classe rimodulano gli obiettivi indicati dal consiglio dei docenti in funzione delle singolarità degli studenti con cui interagisce.
L’ATTIVITA’ PROGETTUALE è il secondo pilastro. La scomposizione dei traguardi in obiettivi, il reperimento delle risorse, la loro organizzazione, la formulazione di ipotesi e l’applicazione di strategie, il feed-back scandiscono il suo sviluppo.
La progettualità, oltre a caratterizzare i tre livelli d’indirizzo di cui si è detto, definisce l’ambito d’azione dei docenti. Essi, ideando e gestendo “occasioni d’apprendimento”, perseguono sia i traguardi collegialmente individuati, sia quelli specifici del contesto disciplinare di riferimento.
Il DDL utilizza una terminologia aspecifica, generica che accontenta tutti ma che non conduce da nessuna parte.
Il DDL propone una visione del servizio scolastico appiattito: l’insegnamento è l’architrave dell’organizzazione; il comma 1 dell’art. 6 recita: “Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l’attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni”. Suggerisce inoltre di delegare “le azioni formative ed educative”, mutuando quanto concepito “in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali”.
Se la commissione cultura avesse operato in ottica progettuale avrebbe rispettato lo spirito e i vincoli posti dal sistema di regole in cui le scuole vivono. Avrebbe anche constatato che l’organigramma previsto dal DDL è del tutto analogo a quella PRESCRITTO dai decreti delegati del 74 e, come un buon padre di famiglia, avrebbe indagato per individuare e rimuovere le cause che ne hanno determinato il fallimento.