Annullata dal TAR Lazio una bocciatura per insufficienti ore di sostegno

Annullata dal TAR Lazio una bocciatura per insufficienti ore di sostegno

di Salvatore Nocera

La Sentenza tar Lazio n. 6087/2012 depositata il 5/7/2012 è di estremo interesse, poiché risolve un problema sino ad oggi non affrontato in materia di inclusione scolastica, che prevalentemente riguarda la richiesta di un maggior numero di ore di sostegno. Questa sentenza invece fa discendere dall’insufficiente numero di ore di sostegno l’annullamento della bocciatura  di un alunno con grave disabilità.

Ecco i fatti: un alunno con grave disabilità, frequentante una classe intermedia di un istituto di istruzione superiore aveva avuto assegnate solo 4 ore di sostegno settimanali con una progressiva riduzione dalle 16  ore di scuola media  e12  ed 8 dei due anni precedenti di scuola superiore.

Al termine dell’anno scolastico il Consiglio di classe lo aveva bocciato per non aver egli raggiunto gli obiettivi minimi del PEI predisposto ai sensi dell’art 15 dell’O M n. 90/01.

La famiglia impugna al TAR la bocciatura, denunciando oltre  alla  immotivata riduzione di ore di sostegno rispetto all’anno precedente, anche gravi errori procedurali, quali la mancata partecipazione allo scrutinio del docente per il sostegno, la mancata concessione delle prove equipollenti di cui all’art 16 comma 3 l.n. 104/92 ( sostituzione della prova scritta di Inglese con  quella orale) ed il mancato rispetto dell’art 16 comma 1 stessa legge che impone l’indicazione nel PEI  delle  discipline per le quali il Consiglio di classe prevede la riduzione di alcuni contenuti , criteri particolari di programmazione e attività di sostegno.

Il TAR accoglie l’istanza sospensiva e il Consiglio di classe si riunisce a Dicembre per riesaminare lo scrutinio di Maggio. In quella sede viene evidenziato che il PEI aveva previsto la richiesta di molte ore di sostegno specie nelle discipline di indirizzo della scuola; ma, ciò non ostante, si ribadisce il giudizio di non ammissione alla classe successiva. La famiglia propone motivi aggiunti al ricorso, rimarcando quest’ultima circostanza.

Di fronte a questa situazione il TAR accoglie il ricorso fondamentalmente fondando la decisione sull’insufficienza delle ore di sostegno, come risulta, tra l’altro, dal seguente passaggio della sentenza:

“Tale rilevabile inadeguatezza del mezzo fornito all’alunno portatore di handicap, che come noto si rende sicuramente sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa allorquando la stessa inadeguatezza risulti “ictu oculi” manifesta, consente l’accoglimento del ricorso e consente di ritenere anche i risultati delle prove svolte dallo stesso di cui il Consiglio di classe ha genericamente rilevato insufficienze nella generalità delle materie, parimenti collegabili alla stessa carenza della attività di sostegno.”

 

OSSERVAZIONI

E’ importante l’affermazione che  quando una risorsa ritenuta tecnicamente importante per l’inclusione , come il sostegno, sia   ritenuta quantitativamente insufficiente dagli stessi tecnici della scuola, cioè i docenti curricolari, essa deve ritenersi “ictu oculi”( a prima vista) insufficiente anche dai Giudici che, in materia di “ discrezionalità tecnica non avrebbero facoltà di giudizio, ma i quali, sulla base del giudizio dei tecnici possono sindacare l’illegittimità dell’Amministrazione  nel non fornire sufficienti risorse per una buona inclusione.

Quindi punto determinante della decisione è stato quanto previsto nel PEI  e riaffermato nello scrutinio suppletivo circa  l’insufficienza delle ore di sostegno.

Però su questo punto occorre fare un approfondimento.

Intanto risulta dagli atti che il PEI è stato predisposto a Febbraio , cioè ben 5 mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico, mentre l’art 5 del dpr del 24/2/94 prevede al massimo un periodo di 3 mesi dall’inizio dell’anno scolastico. Probabilmente tale ritardo potrebbe essere dovuto al fatto che , troppo spesso, i docenti curricolari, specie di scuola superiore,   delegano la formulazione del PEI al solo docente per il sostegno e questi talora viene assegnato con ritardo anche di uno o due mesi; ciò potrebbe spiegare come mai il PEI sia stato formulato solo in Febbraio.   Però è da tener presente che i docenti conoscevano già l’alunno da alcuni anni; quindi non si comprende perché abbiano atteso tanto tempo per stilare un PEI che doveva sostanzialmente essere , per gli aspetti metodologici e didattici, la prosecuzione di quelli degli anni precedenti ed avrebbe quindi potuto essere  già predisposto fin dal primo giorno di scuola.

In secondo luogo, la c m . prot n. 4798/2005 stabilisce che all’inizio dell’anno scolastico ed ancor prima dell’inizio delle lezioni, i Consigli di classe debbono abbozzare “un” PEI( se l’alunno non è ancora conosciuto ) ed” il”  PEI ( se l’alunno è già conosciuto) in sede di programmazione dell’attività didattica. Questa violazione non è stata dedotta in giudizio, ma occorre farne cenno in questo commento di carattere “ giuridico-pedagogico”.

In terzo luogo, già nel dpcm n. 185/06 sulle nuove modalità di certificazione della disabilità a fini scolastici e nella successiva Intesa Stato-Regioni del 20 Marzo 2008 sull’accoglienza degli alunni con disabilità, è chiaramente detto e ribadito che almeno un abbozzo di PEI deve essere effettuato già prima dell’inizio dell’anno scolastico, in modo da consentire la richiesta , almeno in organico di fatto, delle ore di sostegno non concesse in organico di diritto. Purtroppo anche  la violazione di queste norme non è stata

Dedotta in giudizio, probabilmente perché ritenuta superflua ( e forse a ragione); ma sotto il profilo della programmazione didattica esse risultano invece di fondamentale importanza.

Infine l’obbligo di indicare nel PEI la richiesta delle ore di sostegno anche in deroga ( trattandosi di un alunno con grave disabilità) , da predisporsi prima dell’inizio dell’anno scolastico è contenuta nell’art 10 comma 5 l.n. 122/2010, che doveva essere conosciuta dai docenti del Consiglio di classe poiché intervenuta in tempo utile per l’inizio dell’a.s. 2010/11.

Da tutto ciò risulta chiaro come  sia il Consiglio di classe che la Magistratura ritengano unica risorsa fondamentale per l’inclusione scolastica  le ore di sostegno, in numero crescente col crescere della gravità della disabilità, sino al punto che alcune sentenze hanno ritenuto taluni alunni titolari del diritto ad avere il sostegno per tutte le ore di insegnamento. E ciò lascia perplessi, dal momento che, quanti abbiamo vissuto il processo di inclusione fin dai suoi inizi alla fine degli Anni Sessanta abbiamo potuto constatare come le risorse fondamentali per una buona inclusione siano stati l’impegno dei docenti curricolari e la collaborazione dei compagni di classe. Ciò non significa che il sostegno non sia importante; tanto è vero che già nei primi anni ’70 il Ministero, pur in mancanza di una normativa precisa sugli organici di sostegno, aveva provveduto ad assegnare docenti per il sostegno in forza di utilizzazioni di docenti disponibili , prendendoli anche  dai sovrannumerari degli istituti speciali (art 9 dpr n. 970/1975). Però la forza dell’inclusione stava e sta nella presa in carico del progetto didattico di inclusione da parte dei docenti curricolari, collaborati ( e non sostituiti) dai docenti per il sostegno.

Ora da questa sentenza, come da altre precedenti, anche delle supreme Magistrature, si trae l’impressione che la normativa preveda il sostegno come risorsa fondamentale e cio non è pedagogicamente  e giuridicamente corretto e si deve avere  il coraggio di dirlo, pena lo snaturamento  dell’inclusione scolastica come l’abbiamo vissuta in Italia.

L’altra risorsa importantissima sono i compagni di classe coi quali deve realizzarsi l’integrazione; ma questo secondo aspetto sembra molto sottovalutato dall’Amministrazione a partire dall’inizio del Duemila, al punto che , malgrado la norma  dell’art 5 comma 2 del dpr n. 81/09 che fissa a 20, massimo 22 il numero degli alunni nelle classi con alunni con disabilità, si constatano purtroppo molte classi con numeri ben maggiori e ciò impedisce una interazione fra i compagni secondo i principii della “pedagogia cooperativa”.

Per questi motivi di recente l’Osservatorio scolastico del Ministero ha predisposto una bozza di disegno di legge sulla qualità dell’inclusione scolastica, che il Ministro Profumo , per  bocca del suo Sottosegretario Rossi Doria, ha dichiarato di fare proprio, che prevede come principii fondamentali l’esplicitazione della presa in carico del progetto di inclusione scolastica da parte di  tutti i docenti curricolari, che debbono essere formati obbligatoriamente inizialmente ed in servizio a tale scopo, collaborati dai docenti per il sostegno  e  il coinvolgimento dei compagni di classe , che debbono formare una classe non numerosa.

In conclusione, si ringrazia il TAR Lazio per questa innovativa sentenza; ma si spera che si vada oltre nello spirito di una più autentica qualità dell’inclusione scolastica, sostenuto pure dalla Convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata con L.n. 18/09, che , agli art 2 e 24 proprio in tema di inclusione scolastica,  ha introdotto nella nostra legislazione il principio “ dell’accomodamento ragionevole”, secondo cui, si deve fare il tutto per tutto, pur di realizzare la logica intrinseca dell’inclusione.