Ordinanza TAR Lazio 16 luglio 2012, n. 2609

N. 02609/2012 REG.PROV.CAU.

N. 02845/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2845 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX), rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Amoroso, Anna Maria Cardona, con domicilio eletto presso Alfonso Amoroso in Roma, via A. Davila, 89;

 

contro

Ministero Pubblica Istruzione, Istituto Comprensico C.A. Dalla Chiesa di Roma, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dei provvedimenti cautelari come richiesto nelle conclusioni dell’allegato atto reg. cert. 1183 con il quale il dirigente dell’istituto ha certificato e dichiarato che al minore viste le risorse interne sono state assegnate 12 ore di sostegno;

– di tutti gli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso.

per l’annullamento

(motivi aggiunti)

del verbale del consiglio di classe dell’11/6/2012 di non ammissione alla seconda classe dell’alunno XXXXXXX per il raggiungimento dei 19 anni;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione e di Istituto Comprensico C.A. Dalla Chiesa di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2012 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che sussistono i presupposti, di cui all’art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, , la insussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso le cui doglianze contenute nei motivi aggiunti appaiono assistite dal “fumus boni juris” sotto il profilo della inoperatività nella specie del limite di età di 18 anni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto ammette con riserva l’interessato alla classe successiva:

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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